CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
Tra
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo con sede in Roma, Xxx XX Xxxxxxxxx 00, in persona del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (di seguito anche semplicemente denominata “Ministero”),
e
La UNIRELAB S.r.l. Società Unipersonale, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - Partita IVA 07535401009, in persona dell’Amministratore Unico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di Unirelab (di seguito anche semplicemente denominata “UNIRELAB”)
Premesso che
a) con deliberazione del Commissario governativo n. 28 del 14 marzo 2003 l’U.N.I.R.E. ha costituito la società a responsabilità limitata UNIRELAB, con socio unico Unire e capitale interamente pubblico, affidando alla stessa le attività delle analisi antidoping ed analisi del DNA in precedenza effettuate dall’U.N.I.R.E. medesima;
b) l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto che, al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;
d) con decreto interministeriale del 15 novembre 2012, in attuazione della predetta normativa, sono state trasferite le quote sociali di Unirelab al Ministero, che ne è divenuto il socio unico;
e) con decreto del Capo Dipartimento n. 62438 del 28 novembre 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2013 registro n. 11 foglio n. 69, è stata approvata la convenzione tra il Ministero e l’Unirelab srl per il periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015
f) con decreto direttoriale n. 26254 del 1° aprile 2016, ammesso a visto e registrazione dalla Corte dei Conti con nota prot. n. 20320 del 10 giugno 2016, è stato approvato il contratto di servizio per il periodo aprile 2016-31 dicembre 2018;
g) con decreto del Ministro n. 1351 del 31 gennaio 2018 è stata emanata la direttiva “Disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulla società in house Unirelab” ai sensi dell’art. 5 del Codice dei contratti e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
h) il Ministero è stato iscritto nell’apposito elenco istituito presso l’ANAC ai sensi dell’articolo 192 del Codice dei contratti al numero di protocollo 0009609 del 31 gennaio 2018;
i) l’UNIRELAB con verbali di assemblea del 4 maggio 2016 (Repertorio n. 17.632 Raccolta n. 6.842 registrato a Roma il 06.05.2016 n. 13345 serie 1T) e del 22 dicembre 2016 (Repertorio n.1227 -
modificato il proprio Statuto recependo le disposizioni in materia di società in house di cui al Codice dei contratti ed al d.lgs n. 157/2016;
j) il Ministero è socio unico della UNIRELAB stessa, il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, l’assunzione, l’organizzazione, e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e di terzi, nei limiti consentiti dalla normativa:
- di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell’uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca;
- di analisi del DNA per l’accertamento dell’ascendenza degli animali.
- di corsi di formazione;
- l'esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo.
k) il Ministero, nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, ha interesse ad affidare a UNIRELAB l’esecuzione delle attività come meglio specificate all’art. 2 del presente Contratto;
l) UNIRELAB è accreditata dall’Ente nazionale ACCREDIA in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 con accreditamento n. 0751 per i propri laboratori di tossicologia umana e veterinaria forense e di genetica;
m) UNIRELAB è certificata dall’istituto della qualità CERTIQUALITY in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 con certificato n. 16941;
n) UNIRELAB dichiara di essere in possesso dell’idoneità tecnico-scientifica-professionale nonché delle risorse necessarie per l’esecuzione, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le vigenti normative, delle attività oggetto del presente Contratto, nonché di tutte le autorizzazioni delle competenti Autorità necessarie per l’esecuzione delle attività medesime.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra identificate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Efficacia delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio.
Art. 2 – Oggetto del Contratto di servizio
Il Ministero affida ad UNIRELAB, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta, i seguenti servizi, i cui dati non saranno utilizzati da quest’ultima per finalità esterne:
a) L’esecuzione delle prime analisi antidoping su campioni biologici prelevati a cavalli, da effettuarsi nei tempi e con le metodiche di cui all’Allegato A – “Protocollo effettuazione analisi antidoping su campioni biologici prelevati a cavalli” di cui al presente Contratto e secondo i regolamenti e le procedure stabilite dal Ministero;
b) La gestione e l’invio presso i laboratori prescelti, dei campioni (controanalisi) dei cavalli risultati positivi in prima analisi;
c) L’esecuzione delle prime analisi antidoping su campioni biologici prelevati a cavalli da effettuarsi nei tempi e con le metodiche di cui all’Allegato A “Protocollo effettuazione analisi antidoping su campioni biologici
(quali, a titolo esemplificativo, i controlli in allenamento) in relazione a singole tipologie di sostanze;
d.1) l’esecuzione delle analisi del DNA di cavalli, finalizzate alla identificazione genetica ed all’accertamento dell’ascendenza e al confronto con genotipo precedentemente depositato oppure a mezzo Typing Card estera, da effettuarsi con le metodiche di cui all’Allegato B – “Protocollo effettuazione analisi DNA di cavalli” di cui al presente Contratto e secondo i regolamenti e le procedure stabilite dal Ministero;
d.2) le ulteriori attività connesse alle analisi del DNA quali:
- deposito DNA da Typing Card;
- accertamento di ascendenza senza analisi del campione biologico, tra cui la verifica della compatibilità di un soggetto con differenti stalloni o fattrici nel caso di incompatibilità con la genealogia dichiarata;
- confronto di identità tramite Typing Card e/o genotipo depositato;
- ricerca della identità di un soggetto attraverso il confronto della Typing Card o del genotipo con i genotipi presenti in banca dati;
e) L’esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati a fantini e guidatori, da effettuarsi nei tempi e con le metodiche di cui all’Allegato C – “Protocollo effettuazione analisi antidoping su campioni biologici prelevati a fantini e guidatori” di cui al presente Contratto, e secondo i regolamenti e le procedure stabilite dal Ministero;
f) La gestione e invio presso i laboratori prescelti, dei campioni (controanalisi) di xxxxxxx e guidatori risultati positivi in prima analisi nonché della trasmissione dei risultati;
g) La gestione del servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti campioni biologici, consistente nel ritiro dagli ippodromi su tutto il territorio nazionale delle sacche termiche contenenti i campioni biologici e dei plichi contenenti documentazione cartacea, da consegnare al laboratorio Unirelab.
Art. 3 – Attività di ricerca e sviluppo
Potranno essere concordate, anche secondo quanto proposto in ambito EHSLC, AORC, ISAG e altri soggetti a carattere scientifico, attività di ricerca finalizzate all’armonizzazione degli standard diagnostici di UNIRELAB con quelli in essere a livello internazionale nonché l’ attività di ricerca che dovesse rendersi necessaria all’esito di eventuali mutamenti della normativa sia di carattere regolamentare sia procedurale relativa all’esecuzione delle attività di cui all’art. 2 del Contratto medesimo;
Per tale attività è previsto un importo massimo annuale di € 50.000,00 al netto di IVA e oneri di legge. Tali attività dovranno essere oggetto di appositi progetti di ricerca condivisi tra il Ministero ed
UNIRELAB, a conclusione dei quali dovrà essere presentata apposita rendicontazione.
Art. 4 - Tempi di esecuzione delle attività
UNIRELAB eseguirà i servizi indicati nel precedente art. 2 nei tempi indicati per ciascuna delle seguenti attività:
• prime analisi antidoping: entro 25 giorni dalla data del prelievo;
• analisi DNA: per le analisi relative al controllo produzione entro 60 giorni per i campioni biologici ricevuti nell’anno di nascita del puledro, laddove siano presenti tutti i dati necessari, elevabili ad 80 giorni nei casi di sospetta incompatibilità o non identità; per gli altri controlli (duplicati, reimpianto microchip, iscrizioni
particolarmente urgenti da parte del Ministero (es. cavalli in corsa).
Art. 5 - Impegni dell’UNIRELAB
UNIRELAB si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di “in house” a conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva del Ministro n. 1351 del 31 gennaio 2018.
Art. 6 - Corrispettivo
Sulla base delle suddette previsioni è stimato, quale corrispettivo per l’esecuzione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Contratto, l’importo complessivo annuo di € 5.100.000,00 (euro cinquemilionicentomila/00) comprensivi di IVA così ripartiti:
a) per le attività di cui all’art. 2, lett. a), €. 250,00 oltre IVA per singolo campione e per ogni prima analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli per un totale di presumibili 14.300 campioni;
a.1) Xxxx’eventualità si rendesse necessaria, su richiesta del Ministero, l’analisi sangue e urina per un singolo campione, il costo è determinato in €. 350,00 oltre IVA per singolo campione;
b) per le attività di cui all’art. 2, lett. b) il 10% del costo della prestazione per le seconde analisi, escluse quelle effettuate presso UNIRELAB;
c) per le attività di cui all’art. 2, lett. c) €. 150,00 oltre IVA per singolo campione, ovvero €. 200,00 oltre IVA nel caso di steroidi anabolizzanti su matrice crine, per un numero stimato di 100 campioni;
d.1) per le attività di cui all’art. 2, lett. d), sui campioni biologici prelevati ai cavalli €. 42,00 oltre IVA per singolo campione, per ogni analisi DNA dei cavalli per un totale di presumibili 4.200 campioni;
d.2) per le attività di cui all’art. 2 lett. d.2) €. 30,00 oltre IVA per singolo campione, per un numero di circa 450 campioni;
e) per le attività di cui all’art. 2, lett. e) €. 255,00 per singolo campione, per ogni analisi antidoping sui campioni biologici prelevati a fantini e guidatori per un totale di presumibili 1000 campioni;
f) per le attività di cui all’art. 2, lett. f) €. 255,00 per singolo campione per le eventuali controanalisi dei campioni biologici prelevati a fantini/guidatori risultati positivi in prima analisi includenti le attività connesse alla gestione e all’invio presso i laboratori prescelti dei campioni dei fantini/guidatori risultati positivi in prima analisi, nonché alla trasmissione dei risultati.
g) per il servizio di cui all’art 2 lettera g) viene corrisposto l’importo del 10% sul totale fatturato, quale riconoscimento delle attività di espletamento della gara, di gestione del contratto, con controllo sulla regolarità delle prestazioni e pagamento delle fatture. Si stima una spesa annuale di €. 100.000,00 comprensiva di IVA, e della quota del 10%, fermo restando che l’importo a carico del Ministero verrà calcolato sulle spese effettivamente fatturate. La liquidazione degli importi verrà effettuata trimestralmente.
Art. 7 – Modalità e termini di pagamento
UNIRELAB provvederà ad emettere una fattura al mese, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, quale corrispettivo per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 2 del presente Contratto, per gli importi, da maggiorarsi dell’IVA come per legge, se dovuta, ed il Ministero effettuerà i pagamenti, previa verifica della
introduce il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972.
Art. 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art.9 – Modifiche contrattuali
Le parti concordano sulla necessità di effettuare una revisione congiunta del presente Contratto nel caso si verificasse un aumento ovvero di una diminuzione del numero di eventi e, quindi, di prelievi ed analisi, ovvero nel caso di modifica delle disponibilità finanziarie assegnate al settore in considerazione dell’andamento della finanza pubblica e tenuto conto del trend del settore ippico.
In tal caso le parti potranno verificare la possibilità di modifica del presente Contratto.
Art. 10 - Penalità
Nel caso di grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, imputabili a cause dipendenti da UNIRELAB, rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 4 è facoltà del Ministero applicare una penale pari allo 0,10 % dell’ammontare della singola prestazione per ciascun giorno di ritardo.
Il Ministero dovrà contestare a UNIRELAB il ritardo rilevato mediante comunicazione a mezzo PEC, assegnando un termine per la presentazione delle osservazioni non inferiore a dieci giorni.
UNIRELAB potrà presentare a mezzo PEC le proprie osservazioni entro il termine assegnato, con eventuale documentazione a corredo.
Il Ministero, valutate le osservazioni presentate da UNIRELAB, ove ritenute non pertinenti, comunicherà con provvedimento motivato l’applicazione della penale.
Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Unirelab si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri assicurativi.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei contratti nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Art. 12 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Unirelab, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto propri quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 13 - Durata del Contratto
Il presente contratto ha durata quinquennale per gli anni dal 2019 al 2023.
Art. 14 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto di servizi, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 15 – Rinvio alle norme del Codice Civile
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto dal medesimo:
a) dalle disposizioni del Codice dei contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate
Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto, e attribuiscono alla sottoscrizione del contratto stesso il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
Art. 17 Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, UNIRELAB, con la sottoscrizione del presente contratto, assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.
In tale veste si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno da UNIRELAB nominati quali incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del citato d. lgs. n. 196/2003, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di servizi, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Ministero che degli interessati. A tal fine UNIRELAB si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.
forniti dal Ministero, il quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.
Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, il Ministero sarà manlevato da qualsiasi forma di risarcimento.
UNIRELAB si impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Ministero nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.
La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere causa di risoluzione del contratto.
Art. 18 – Particolari modalità esecuzione contratto
Per gli adempimenti attinenti al presente contratto di servizio, di comune competenza dei contraenti, il Ministero potrà avvalersi, presso la propria sede, di unità di personale della Società, e viceversa, senza ulteriori oneri aggiuntivi
Art. 19 – Elenco allegati
Le Parti allegano al presente Contratto i seguenti documenti, che, debitamente sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) Allegato A – “Protocollo effettuazione analisi antidoping su campioni biologici prelevati a cavalli”;
b) Allegato B – “Protocollo effettuazione analisi DNA di cavalli”;
c) Allegato C – “Protocollo effettuazione analisi antidoping su campioni biologici prelevati a xxxxxxx e guidatori”.
Roma, data del protocollo
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Ministero delle politiche agricole UNIRELAB S.r.l., alimentari, forestali e del turismo Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente ai sensi Firmato digitalmente ai sensi del codice del Codice dell’amministrazione digitale
del Codice dell’amministrazione digitale
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Xxxxxxxxx è stato predisposto appositamente ed esclusivamente per formalizzare l’intesa di cui sopra e che lo stesso è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di tutte le Parti, ragion per cui al Contratto medesimo non è applicabile il disposto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Roma, data del protocollo
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Ministero delle Politiche agricole UNIRELAB S.r.l., alimentari, forestali e del turismo Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente ai sensi Firmato digitalmente ai sensi Del Codice dell’amministrazione digitale
Del Codice dell’amministrazione digitale