Addendum per il 2022 alla convenzione tra l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Addendum per il 2022 alla convenzione tra l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
e
l’Associazione “La Nostra Famiglia” Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19/06/1958, n. 765 – considerata ONLUS ai sensi dell’art. 10 comma 9 del D.Lgs. 460/97
per l’attuazione di interventi di riabilitazione
a favore dei soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia tra
l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – di seguito ASFO, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 05.01.1964, in qualità di Direttore Generale, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina, di seguito denominate Aziende del SSR,
e
l’Associazione “La Nostra Famiglia” Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19/06/1958,
n. 765 – considerata ONLUS ai sensi dell’art. 10 comma 9 del D.Lgs. 460/97, CF e P. IVA 00307430132, d’ora in poi denominata Associazione, con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx (Xx), xxx xxx Xxxxx Xxxxx, 0 e sedi operative di San Xxxx al Tagliamento (Pn), xxx xxxxx Xxxxx 0 x Xxxxxx xx Xxxxx (Xx), via Cialdini, 29, rappresentata dal Procuratore della Regione Friuli Venezia Giulia Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, di seguito denominata Associazione,
premesso
1. che l’Associazione è stata provvisoriamente accreditata quale struttura sanitaria erogatrice di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
2. che, con Decreto n° 2594/GRFVG del 19/05/2022, la Direzione centrale salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha provveduto al rinnovo accreditamento a pieno titolo nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali della struttura sanitaria “Associazione La Nostra Famiglia” per le sedi di San Xxxx al Tagliamento e Pasian di Prato;
3. che è tuttora vigente la convenzione stipulata fra l’Associazione e l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per il 2021-22;
4. che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ha dato, con nota prot. n. 14910/P del 15.09.2016, indicazione di disciplinare i rapporti tra le Aziende del SSR e l’Associazione attribuendo all’AAS n. 5 “Friuli Occidentale” (ora ASFO) la funzione di coordinamento dei relativi rapporti sulla base della D.G.R. n. 712/2001;
5. che, nel preminente interesse dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, si rende necessario disciplinare i rapporti fra le AASS del SSR e l’Associazione per l’erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale;
6. che la D.G.R. n. 321 del 11.03.2022 ad oggetto “Lr 22/2019 - linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva” ha previsto alla Tabella n. 2 “Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. sovraziendali)” la Linea 15 “Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” per un importo di 386.845,00 euro, in gestione a quest’Azienda Sanitaria, ad integrazione dei budget destinati al finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2022 per la remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Disciplina.
1. L’ASFO in nome e per conto delle Aziende soprannominate e l’Associazione convengono di disciplinare i relativi rapporti per il 2022 secondo le previsioni dell’accordo contrattuale generale approvato con Decreto n. 391 del 29.04.2021 e stipulato a suo tempo fra l’Associazione e l’A.S.“Friuli Occidentale” per il 2021-22.
2. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che abbisognino di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale, verranno tempestivamente rilasciate dalle Aziende del SSR, su richiesta dell’Associazione, alle condizioni e ai termini dettati dalla D.G.R. n. 712/2001.
3. I volumi massimi di attività per il 2022 vengono determinati in 4.364.437,79 euro oltre ad eventuali fondi sovraziendali, sulla base alle indicazioni a suo tempo date dalle rispettive AASS:
- ASUGI: 245.037,79 euro,
- ASUFC: 4.119.400,00 euro.
4. Eventuali ulteriori integrazioni ai volumi di attività sopra individuati nel comma 3 possono essere apportate, nell’interesse dell’utenza, con atto unilaterale dalle singole AASS interessate, in base alle rispettive esigenze, e da queste comunicate all’Associazione e all’AASS.
5. Il volume massimo di attività relativo ad utenti dell’ASFO per l’anno 2022 viene confermato in 3.870.000,00 euro.
6. Data l’efficacia sperimentata durante il periodo di pandemia Covid 19 di interventi resi in forme alternative, gli stessi sono accettati per tutto il periodo di emergenza Covid 19 motivandone le ragioni nel progetto personalizzato.
Art. 2 Pagamenti.
1. I rapporti economici fra le parti sono definiti dalla D.G.R. n. 1669/2009. I relativi pagamenti verranno effettuati dalle singole Aziende del SSR previa fatturazione diretta delle prestazioni alle AAS di residenza degli utenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
2. Le parti si impegnano comunque a non sollevare rilievi meramente dilatori in merito alle poste economiche di cui al presente Addendum.
Art. 3 Durata.
1. Il presente Addendum ha durata dall’01.01.2022 al 31.12.2022 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.
2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata e alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di prorogatio, fino alla stipula di un nuovo accordo.
3. Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi all’avvenuta comunicazione.
Art. 4 Registrazione. Spese.
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Data ………………………………………
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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Associazione “La Nostra Famiglia” dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:
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Firmato il 01/06/2022 16:33 Seriale Certificato: 72338
Valido dal 14/01/2021 al 14/01/2024
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