Assicurazione contro i danni
Assicurazione contro i danni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: VAMOS MOTO
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota informativa comprensiva del glossario, Condizioni di assicurazione e Scheda di adesione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa si compone di pacchetti di coperture opzionabili a scelta del cliente, previste in funzione della tipologia di veicoli e così composti:
✓ MOTOCICLI BASE
- Garanzie Incendio e Furto solo danno totale
✓ MOTOCICLI TOP:
- Garanzie Incendio e Furto solo danno totale
- Infortuni al conducente
✓ CICLOMOTORI BASE:
- Garanzie Incendio e Furto solo danno totale
✓ CICLOMOTORI TOP:
- Garanzie Incendio e Furto solo danno totale
- Infortuni al conducente
✓ GARANZIA PLUS (abbinabile a tutti i pacchetti sopra elencati):
- Assistenza Furto
Ci sono limiti di copertura?
! Si, sono presenti franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
! Incendio, furto: l’ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
🗶 Xxxx o colpa grave dell’assicurato o delle persone con lui conviventi
🗶 Appropriazione indebita
🗶 Guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte
🗶 Tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di terrorismo
🗶 Movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche
Per il dettaglio completo dei rischi esclusi dall’assicurazione si rimanda alla disciplina prevista dalle Condizioni di Assicurazione per ciascuna garanzia
È un’assicurazione a copertura dei danni propri al veicolo derivanti da eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto, riservata a motocicli e ciclomotori ad uso privato, acquistati con finanziamento erogato da SANTANDER CONSUMER BANK
Dove vale la copertura?
✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.
✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della carta verde.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
- Il premio deve essere versato in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative; viene anticipato da Santander Consumer Bank in qualità di contraente e finanziato al cliente da Santander Consumer Bank stessa;
- Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• Le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di immatricolazione, o della voltura, o di sottoscrizione del modulo di adesione del secondo finanziamento, fatta salva l’approvazione del finanziamento stesso e hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione, che a sua volta, è pari a quello di durata del finanziamento scelto dall’assicurato
Come posso disdire la polizza?
Risoluzione del contratto:
• In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso: su richiesta dell’Assicurato il premio è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura
• In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il premio è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura
È un servizio esclusivo per i Clienti
PROGRAMMA VAMOS MOTO
INDICE
Pag.3 INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Pag.7 GLOSSARIO
Pag.8 GLOSSARIO relativo alla sezione Infortuni del Conducente Pag. 9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Pag. 10 Art. 1 INCENDIO E FURTO
Pag. 10 INCENDIO
Pag. 10 FURTO
Pag. 12 Art. 2 NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO Pag. 15 Art. 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Pag. 19 Art. 4 GARANZIA PLUS: ASSISTENZA FURTO Pag. 21 Art. 5 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
SERVIZIO CONSULENZA ON-LINE
Per ogni eventuale informazione sui contenuti delle Condizioni Generali di Polizza, Allianz metterà a disposizione un Servizio “On line”.
Il Servizio è operativo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 attraverso il numero verde:
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Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
In particolare i dati suddetti sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi da Lei acquistati contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento di Santander Consumer Bank. Tali soggetti, pertanto, conoscono e trattano necessariamente i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.
Allianz S.p.A. (di seguito anche “Società”) deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I Suoi dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.
1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è:
• Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Xxxxx Xxx Xxxxxx 0, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito internet xxx.xxxxxxx.xx , utilizzando l’apposito modulo.
che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo:
• ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), X.xx Tre Torri, 3 –Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto;
presso la quale sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all’indirizzo email xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx
1.a) Dati registrati da terzi a cui Allianz ha accesso per i contratti con installazione del dispositivo satellitare
La informiamo inoltre in particolare che, per i prodotti con impianto satellitare i dati sul monitoraggio del veicolo rilevati e conservati in memoria dal dispositivo satellitare sono utilizzati da Allianz S.p.A., che sotto questo aspetto opera come titolare autonomo, per trattamenti connessi all’attività assicurativa ed in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe.
2. Categorie di dati raccolti
La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all’adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.
Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:
− dati anagrafici,
− dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento
− Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger)
Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali Allianz S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle garanzie con installazione del dispositivo satellitare:
• i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
• la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
• la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo;
• velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti;
• lo stile di guida;
• superamento di soglie preimpostate,
• la direzione di xxxxxx,
• report relativo ad un evento, con indicazione di data e orario della rilevazione.
Inoltre, in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo satellitare, Allianz S.p.A. ha diritto di conoscere e di entrare in possesso di tutti i dati in tal senso registrati al momento dell’evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive al momento (= ora) della segnalazione dell’impatto rilevato, o a quello contenuto nella relativa denuncia, o richiesta danni.
Per i casi di furto, rapina o sinistro collegato ad eventi atmosferici, Allianz S.p.A. può conoscere la geolocalizzazione in ordine alle percorrenze del veicolo dalle 48 ore precedenti l’ultima trasmissione dati antecedente l’evento.
3. Finalità del trattamento
In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall’Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
a. dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe;
b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
c. adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.
d. I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo capitolo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a) Altre finalità
x. Xxx emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l’erogazione dei servizi ad essa strumentali, laddove previsti, (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic–Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all’alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE.
b. Valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative.
3.c) Base giuridica del Trattamento
Tenuto conto che Allianz ha previsto di chiederle il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione del contratto o per l’eventuale instaurazione del rapporto assicurativo. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell’avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso.
3.d) Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
Premesso che il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo, preme precisarLe che, in caso di Suo rifiuto, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l’erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’interessato stesso.
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all’erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, questionari sanitari e anamnestici ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
4. Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi promozionali
Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati per:
a. realizzare ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i Suoi veri bisogni, opinioni ed esigenze; ciò tramite un’attività di profilazione individuale o aggregata per l’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l’elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate.
b. comunicarLe novità ed opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.
Solo in caso di Suo consenso, potremo procedere, nell’ambito del processo di profilazione del cliente, con modalità automatizzate all’analisi dei dati relativi ai Suoi interessi e delle Sue necessità al fine esclusivo di offrirle prodotti, servizi, vantaggi e sconti coerenti col Suo profilo, le Sue necessità ed adeguati ai Suoi effettivi bisogni.
Partecipazione di soggetti terzi.
Tali attività potranno essere realizzate dalla nostra Società e dai suoi agenti, intermediari e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate e potranno riguardare Allianz S.p.A., le Società del Gruppo Allianz S.p.A. e le Società del Gruppo Allianz SE e Società terze partner di Allianz S.p.A., nonché soggetti del settore assicurativo/finanziario/commerciale con i quali l’Agente intrattiene o tratterà rapporti di reciproca collaborazione.
Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi commerciali.
Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la Sua scelta precisandoLe che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.
Il presente consenso promo-commerciale può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso resterà efficace.
5. Modalità d’uso dei dati
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, per i suddetti scopi di marketing, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (APP) o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
6. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati
a. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
a. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, concessionari di autoveicoli, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, installatori dell’impianto satellitare, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
b. In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Xxxxxxxxx e Controllo.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
6.a) Possibili ulteriori destinatari dei dati personali
Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), Santander Consumer Bank, Concessionario di autoveicoli presso il quale ha acquistato il veicolo finanziato, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
7. Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.
Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), X.xxx Xxx Xxxxx 0, - Xxxxxx, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.
Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.
8. I Suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l’elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.
Lei potrà:
1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
8.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, Lei ha, anche, il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso, Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:
• ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), X.xx Tre Torri 3 –Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto.
9. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9.a) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
GLOSSARIO
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d’assistenza.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: SANTANDER CONSUMER BANK.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoe- stendersi e autopropagarsi.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili, oppure la morte.
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria ga- ranzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne pro- fitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
GLOSSARIO
relativo alla sezione Infortuni del Conducente
Assicurato: il conducente del veicolo acquistato con finanziamento erogato da “Santander Consumer Bank S.p.A.”.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Infortunio: è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per con- seguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l’Assicurato in fase di adesione può scegliere:
PER I MOTOCICLI:
MOTOCICLI BASE
Garanzie: Furto totale, con scoperto inclusi gli accessori.
Incendio totale, senza scoperto accessori inclusi.
MOTOCICLI TOP
Garanzie: Furto totale, con scoperto inclusi gli accessori.
Incendio totale, senza scoperto accessori inclusi .
Infortuni al conducente.
PER I CICLOMOTORI:
CICLOMOTORI BASE
Garanzie: Furto totale, con scoperto inclusi gli accessori.
Incendio totale, senza scoperto accessori inclusi.
CICLOMOTORI TOP
Garanzie: Furto totale, con scoperto esclusi gli accessori. Incendio totale, senza scoperto accessori inclusi. Infortuni al conducente.
A tutte le combinazioni di cui sopra è abbinabile la Garanzia PLUS: Assistenza Furto.
Art. 1 INCENDIO E FURTO
INCENDIO
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio
Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall’impianto di ali- mentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
• gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audio- fonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangia- nastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice. Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un
importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Sono anche indennizzabili:
• i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
• i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
FURTO
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione Furto
In caso di furto o rapina è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
il veicolo lasciato incustodito fuori rimessa, deve essere chiuso a chiave e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
• gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audio- fonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangia- nastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall’art. 2.2 – Determinazione dell’ammontare del danno, sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comun- que esclusi i danni meccanici, elettrici ed all’impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, col- lisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Art. 1.3 Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
• dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell’as- sicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• appropriazione indebita;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
• semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
• rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche).
Art. 2 NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 2.1 – Valore assicurato
Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel “Modulo di Adesione”, completo degli optionals e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggio- razione, nel prezzo di listino del veicolo.
Come previsto dai precedenti articoli 1.1 - Oggetto dell'assicurazione incendio e 1.2 - Oggetto dell'assicu- razione furto possono essere assicurati anche gli optionals e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo - com- presi gli apparecchi audiofonovisivi - non compresi nel prezzo di listino del veicolo e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto. In questo caso, l'indennizzo non sarà mai superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo e, pertanto, anche il valore assicurato da indicare nel Modulo di Adesione dovrà essere proporzionalmente aumentato al massimo del 20% rispetto al prezzo di listino del veicolo (es.: prezzo di li- stino del veicolo 10.000 €, optionals e accessori non compresi nel prezzo di listino per un valore aggiunto complessivo di 3.000 €, valore assicurato totale 12.000 €).
Art. 2.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore assicurato del veicolo e degli eventuali optionals e accessori – compresi gli apparecchi audiofonovisivi - al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di de- grado indicate nella tabella “A” di seguito riportata. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
TABELLA “A” – Percentuali di degrado
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Vetustà del veicolo Percentuale di degrado 0-6 mesi 0-6 mesi: valore
“a nuovo” del veicolo (0%) 7-12 15%
13-24 30%
25-36 35%
37-48 45%
49-60 55%
VEICOLI USATI
Mesi successivi alla Percentuale
decorrenza della di degrado
polizza 0-12 10%
13-24 20%
25-36 35%
37-48 45%
49-60 55%
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella “A” - percentuali di degrado, al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Art. 2.3 – Accertamento e liquidazione del danno
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose me- desime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, vio- lenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ec- cezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.4 – Franchigia o scoperto
L’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro:
La garanzia Incendio è prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia;
La garanzia Furto è prestata con l’applicazione degli scoperti indicati nella Tabella “B”- Scoperti e minimi:
TABELLA “B” – Scoperti e minimi Provincia | Scoperto | Minimo |
BA, BT, FG, NA, TA | 25% | € 500,00 |
AV, BN, BR, CE, CT, LE, MI, PA, RM, MB, SA | 20% | € 500,00 |
Tutte le altre province | 10% | € 500,00 |
Art. 2.5 – Recuperi nel caso di Furto del veicolo |
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa.
Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima della corresponsione dell’indennizzo: se trattasi di perdita totale, l’importo indennizzabile verrà de- terminato come previsto dall’art. 2.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
• dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite l’impresa;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all’impresa l’indennizzo corrisposto
Art. 2.6 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore. L’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 00000 Xxxxxx, ovvero inviando la denuncia:
• via email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,
• via fax al numero 00.0000.0000.
L’Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare ripara- zioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia del- l'Impresa.
A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all’Impresa Allianz – Back Office Corporate - Xxxxxx Xxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx:
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale e rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione
dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di se- guito elencati:
In caso di furto totale o rapina:
• copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è av- venuto all’estero, la denuncia deve essere reiterata all’Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
• originale della Carta di circolazione, se disponibile;
• ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la per- dita di possesso o la cessazione della circolazione;
• originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
• dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell’I.V.A.;
• copia fattura d’acquisto del veicolo;
• procura speciale a vendere Notarile
• conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l’indicazione del numero di canoni pagati alla data del furto;
• dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
• tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
• eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione
• copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall’Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato)
L’Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L’Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L’autorizzazione, data all’Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicu- rato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
In ogni caso l’Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della So- cietà, quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del vei- colo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
Inoltre, in caso di furto totale, prima di corrispondere l’indennizzo l’Impresa può richiedere, quando lo ri- tenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.
Art. 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un’invalidità permanente del condu- cente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al mo- mento in cui ne è disceso.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono compresi:
• gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
• gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall’Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se im- putabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
• le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
• l’annegamento a seguito di incidente;
• gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
• gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.
Art. 3.2 – Validità dell’assicurazione
L’assicurazione è valida semprechè:
• il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
• vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.
Art. 3.3 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
• derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 9 del codice della strada, qualora al con- ducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’art. 141, comma 9 di detto codice;
• subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare auto- mobilistiche di regolarità pura;
• sofferti dall’assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
• sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.
Sono inoltre esclusi:
• gli infarti da qualsiasi causa determinati;
• le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
• le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
• le rotture sottocutanee dei tendini;
• le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
Art. 3.4 – Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che le compete in base all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 3.5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge
La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.
Art. 3.6 – Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l’Impresa corrisponde all’assicurato l’importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.
L’Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di de- genza.
La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.
In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell’intervento stesso.
In caso di infortunio:
Art. 3.7 – Denuncia del sinistro
L’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz -,Customer Service piazza Velasca 7/9 – 00000 Xxxxxx, ovvero inviando la denuncia:
• via email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,
• via fax al numero 00.0000.0000.
La denuncia dell’infortunio, deve essere accompagnata da certificato medico.
L’assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell’Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.
Quando l’infortunio abbia provocato la morte dell’assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l’Impresa deve esserne immediatamente informata.
L’assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell’Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l’assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’assicurato.
Art. 3.8 – Prestazione per il caso morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.
Art. 3.9 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INVALIDITA’
La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l’invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in pro- porzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest’ultima viene comunque utiliz- zata come riferimento e l’indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l’Assicurato mancino, le percentuali relative all’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l’applicazione di una per- centuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiun- xxxx al massimo il valore del 100%.
2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE
% da invalidità permanente | 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |
% da liquidare | 12 14 16 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 |
% da invalidità permanente | 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >=66 |
% da liquidare | 68 71 74 77 80 85 88 91 94 97 100 |
In caso di sinistro, l’indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni: Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:
Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:
• sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l’invalidità perma- nente sia di grado pari o inferiore al 5% dell’invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
• sull’eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell’invalidità totale; se invece essa risulterà su- periore al 10% della totale l’indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.
3. PRECISAZIONI SULL’INDENNIZZO
Se l’assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verifi- cato l’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
Art. 3.10 – Pagamento dell’indennizzo
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell’accordo fra le parti sull’ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.
Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato fa- cendo riferimento ai valori sotto elencati:
Perdita totale anatomica o funzionale di: un arto superiore | Destro % 70 | % | Sinistro % 60 |
una mano o un avambraccio | 60 | 50 | |
un pollice | 18 | 16 | |
un indice | 14 | 12 | |
un medio | 8 | 6 | |
un anulare | 8 | 6 | |
un mignolo | 12 | 10 |
Perdita totale anatomica o funzionale di: Destro % una falange ungueale del pollice 9 | % | Sinistro % 8 |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola 25 | 20 | |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° | ||
con prono-supinazione libera 20 | 15 | |
anchilosi del polso in estensione rettilinea | ||
(con prono-supinazione libera) 10 | 8 | |
paralisi completa del nervo radiale 35 | 30 | |
paralisi completa del nervo ulnare 20 | 17 | |
amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia | 70 | |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60 | |
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 | |
amputazione di un piede | 40 | |
amputazione di ambedue i piedi | 100 | |
amputazione di un alluce | 5 | |
amputazione di un altro dito del piede | 1 | |
amputazione della falange ungueale dell’alluce | 2 | |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 | |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25 | |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica | 15 | |
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15 | |
perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 | |
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100 | |
sordità completa di un orecchio | 10 | |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 | |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 | |
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
una vertebra cervicale | 12 | |
una vertebra dorsale | 5 | |
12° dorsale | 10 | |
una vertebra lombare | 10 | |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 | |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5 | |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 | |
perdita anatomica di un rene | 15 | |
perdita anatomica della milza senza compromissioni | ||
significative della crasi ematica | 8 |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Art. 4 GARANZIA PLUS: ASSISTENZA FURTO
Cosa Assicura
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Ope- rativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx e sede legale in Xxxxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “Mondial Assistance”.
Art. 4.1 – Validità territoriale
L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il ter- ritorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’as- sicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 4.2 – Ambito di operatività della garanzia “Garanzia PLUS: assistenza Furto”
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.
Art. 4.3 – Oggetto dell’assicurazione “Garanzia PLUS: assistenza Furto”
4.3.1 Invio taxi a seguito di furto del veicolo
La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.
L’Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a casa o presso una stazione di Polizia o caserma dei Carabinieri per denunciare il furto, oppure presso altra destinazione di sua scelta, ha diritto all’invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.
4.3.2 Disbrigo pratiche furto
Al fine di consentire all’Assicurato l’interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di in- dennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell’Assicurato, provvede al reperimento dei seguenti documenti, tenendone a carico le relative spese:
• Estratto Cronologico del P.R.A.
• Certificato di perdita di possesso
• eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.
I certificati saranno trasmessi all’indirizzo indicato dall’Assicurato entro 60 giorni dal momento della richiesta alla Centrale Operativa.
Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:
• denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l’eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all’estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Au- torità Giudiziarie Italiane;
• documenti del proprio veicolo (libretto d’immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
• delega dell’Assicurato che autorizzi Mondial Assistance a richiedere i documenti;
• copia di un documento d’identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità;
• ogni altro documento richiesto dalla Centrale Operativa, necessario ai fini dell’espletamento della presta- zione.
Art. 4.4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni
Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:
• guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
• terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
• dolo dell'Assicurato;
• abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
• fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; al- l’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
Art. 4.5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:
• Linea Verde 000 00 00 00
• Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00 000 000
• Fax x00 00 00 000 000
indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome, cognome e targa del veicolo;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza Mondial Service Italia S.c.a.r.l.
Xxxxxxxx Xxxx, 0
00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà
• farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
• comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Co- dice Fiscale.
Art. 5 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 5.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni ine- satte e reticenti dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circo- stanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del vei- colo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 5.2 –Estensione territoriale
L'Assicurazione è valida per sinistri verificatisi nei seguenti paesi:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Art. 5.3 – Decorrenza e durata delle garanzie, facoltà di recesso
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.
La copertura assicurativa non sarà soggetta a tacito rinnovo e la sua efficacia si protrarrà fino alla sua naturale scadenza.
In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal con- tratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.
L’impresa, ricevuta la comunicazione di recesso , rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell’annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.
Articolo 5.4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione
In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, ces- sazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicu- rativo rispetto alla scadenza pattuita.
In questo caso è necessario:
• restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo;
• consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del con- tratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all’assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità seguenti a quella in cui è avvenuta la ri- soluzione anticipata del contratto di assicurazione.
In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l’avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.
Art. 5.5 – Arbitrato
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in man-
canza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:
• in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
• in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.
Art. 5.6 – Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 5.7 – Imposte e tasse
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 5.8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Modulo di Adesione al programma Vamos Moto
Il presente Xxxxxx di Adesione deve essere compilato dal concessionario ed immediatamente inviato a Santander Consumer Bank S.p.A.
MODULO ADESIONE N°
DATA INIZIO
DATA SCADENZA
CONCESSIONARIO
VIA
N.
LOCALITA'
PROVINCIA
C.A.P.
N. TELEFONO
N.FAX
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO
S SSO
F
M
COGNOME
NOME
COMUNE DI NASCITA
PROFESSIONE
DATA DI NASCITA
STATO CIVILE
COMUNE DI RESIDENZA
C.A.P.
PROVINCIA
CODICE FISCALE O PARTITA IVA
N. TELEFONO/FAX/E-MAIL
DATI DEL VEICOLO
TARGA
TELAIO
MARCA
MODELLO/ALLESTIMENTO
DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
GARANZIE PRESTATE Garanzia PLUS (Assistenza Furto)
Antifurto Satellitare
Antifurto Satellitare in Convenzione
COMBINAZIONE
PREMIO COMPRENSIVO DI IMPOSTE
COMBINAZIONE
BASE
Incendio e Furto Totale (maggiore del 75%) ed Infortuni del Conducente.
Incendio e Furto Totale (maggiore del 75%)
TOP
MESI
DURATA DELLA COPERTURA
ore 24,00 del giorno di adesione riportato in calce alla presente
DATA DECORRENZA GARANZIE
€
VALORE ASSICURATO
€
E' ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVO
Il pagamento del premio verrà effettuato da Santander Consumer Bank S.p.A. ad Allianz S.p.A. con le modalità previste nella Convenzione.
Firma / Timbro del Concessionario
Firma dell'Assicurato
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO
Dichiaro di essere a conoscenza che SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. ha sottoscritto per conto dei propri clienti, la Convenzione Assicurativa Vamos Moto con Allianz S.p.A. il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto riportato nel presente Xxxxxx d'Adesione.
Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa Precontrattuale di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Dichiaro inoltre di aver letto e ricevuto la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Santander Consumer Bank e Allianz S.p.A, e di accettarle in ogni loro parte.
DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA L’Assicurato (firma leggibile)
L'assicurato dichiara di aver ricevuto "l'informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza" fornita da Allianz S.p.A., di averne preso atto e di acconsentire ai trattamenti dei suoi dati personali, compresi gli eventuali trasferimenti all'estero e le comunicazioni, effettuate da Allianz S.p.A. e dagli altri soggetti manzionati nella stessa informativa.
L’Assicurato (firma leggibile)
Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 secondo comma e 1342 C.C. i seguenti articoli:
art. 1.3 Esclusioni riguardanti l’assicurazione incendio e furto, art. 2.4 Franchigia o scoperto, art. 2.5 Recuperi nel caso di furto ddel veicolo, art. 2.6 Obblighi in caso di sinistro – modalità per la denuncia dei sinistri, art.3.3 Esclusioni (Infortuni del conducente), art. 3.7 Denuncia del sinistro, art. 3.9 Prestazione per il caso di invalidità permanente, art. 4.4 Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni (Assistenza Furto Base), art.4.5 Istruzioni per la richiesta di assistenza, art. 5.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio, art. 5.4 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.
Luogo e data L’Assicurato (firma leggibile)
Consulenza e Assistenza Clienti
Numero Verde
800-186012
Ed. 05/2018