POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE CIG 50945847B5
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE CIG 50945847B5
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 XXXXXXXX XXX XXXXXXXX C.F./P.I. 00389240219
e
_
Decorrenza ore 24.00 del
31.12.2013
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2018
Rinnovo annuale 31.12
DEFINIZIONI
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente | Il Comune di Cernusco sul Naviglio |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione |
Società | L’Impresa Assicuratrice |
Xxxxxx | quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Fabbricati | L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento |
Beni | Gli oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi |
Incombustibilità | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno |
Enti all’aperto | Gli impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto |
Valore commerciale | Il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato |
Stima accettata | Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti |
Valore dichiarato | Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro |
Deprezzamento | La diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro. |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2013. I premi devono essere pagati alla Società o al Broker incaricato. Se la Contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale, o delle scadenze successive relativamente ai premi per le annualità future, e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ.
Art. 2 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 3 – Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata di anni 5 (cinque), con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2018 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.
Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione,
finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 50%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente,.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte
della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’art. 11 bis) Obblighi degli Assicuratori di fornire dati sull’andamento del rischio.
Art. 8 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 9 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
Art. 10 - Indennizzo supplementare
Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all’indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto.
Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 15.000,00. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.
Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 bis - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia)
(in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
◻ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
◻ rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura giornaliera del’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale verrà disposta la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS
Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Art. 13 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
i) di xxxxxxxx, di eruzioni vulcaniche;
j) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od age- volati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.
b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 Cod. Civ.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato della altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 18 - Mandato dei periti / liquidatori
I Periti devono:
a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell’indennizzo
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato:
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 20 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 22 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 13 c).
Art. 24 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 25 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro € 60.000,00 per periodo assicurativo.
Art. 26 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 27 - Liquidazione separata per partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 19 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 19, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 28 - Parificazione ai danni da incendio
A completamento del precedente articolo 12 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 29 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Rischi esclusi dall’assicurazione
La Società in ogni caso non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.
Art. 30 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società, ferme le esclusioni di cui all’articolo 13, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:
a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) ad enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l’esclusione non è valida per mobili e tappeti.
Art. 31 - Spese di rimozione macerie
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00.
Art. 32 - Beni presso laboratori di restauro
Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro.
Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
Art. 34 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura
Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del
valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.
Art. 35 - Variazione temporanea della somma assicurata
Nell’arco dell’annualità assicurativa il Contraente / Assicurato darà comunicazione mensile delle fluttuazioni della somma assicurata causata da prestiti temporanei di opere mediante le seguenti disposizioni:
- la comunicazione verrà effettuata alla Società e/o al Broker (per l’inoltro alla Società stessa);
- ciascun periodo mensile decorre dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno d’ogni mese precedente e termina alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese successivo.
- Entro i successivi 30 giorni deve pervenire al Broker e/o alla Società la denuncia del valore delle esistenze di tale partita nell'ultimo giorno.
A fine annualità verrà conteggiato il valore medio della somma assicurata sommando i valori mensili, applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.
Le eventuali differenze passive determinate dalla differenza tra il risultato dell’operazione sopra descritta e il premio versato dal Contraente ad inizio anno dovranno essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 36 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Art. 37 - Stima accettata
Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d’arte il valore riportato nella perizia s’intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima s’intende accettata tra le Parti così come previsto dall’art. 1908 Cod. Civ..
Art. 38 - Coassicurazione e delega (Opzionale – valida in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata.
In deroga a quanto disposto dall’art.1911 del Codice Civile le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile
la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 c.c. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 39 - Clausola Broker
Il Comune di Cernusco sul Naviglio è assistito da Xxxxx X.x.X., broker incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b) del D.L.vo 209/2005 sino al 31/12/2013.
Questo Ente, intende avvalersi dell’assistenza di un Broker, pertanto la clausola Broker, inserita nelle polizze, sarà riferita anche oltre tale scadenza e sarà cura dell’Ente comunicare all’aggiudicatario/i del presente appalto il Broker aggiudicatario a seguito di apposita procedura.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker incaricato.
SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI GARANZIA DA CHIODO A CHIODO
L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate nei certificati allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati. L'assicu- razione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.
Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.
Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
ELENCO OPERE ASSICURATE
su base di (definizione) MOSTRA
A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:
Deprezzamento
La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d’arte.
Dolo e colpa grave
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente.
Variazioni climatiche
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
SEZIONE TRASPORTI
Dalle Sedi dei Prestatori al e ritorno. Trasporto effettuato da
Il trasporto inizia non prima delle ore 24 del e termina, dopo esposizione, entro il
La garanzia è prestata a condizione che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti ;
6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione - Rinuncia Rivalsa.
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI
Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l’esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
Ai fini delle lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione
a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:
• in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
• in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.
Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione
Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni su indicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.
Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è prestata a condizione che:
1.1. valori trasportati fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
1.2. valori trasportati da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro.
1.3. valori trasportati da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al
seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro.
1.4. le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
1.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
SEZIONE GIACENZA
All’interno dei locali di ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell’armatura del tetto.
La giacenza inizia non prima delle ore 24 del e termina entro il
La garanzia è prestata a condizione che:
1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:
- robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall’interno a presidio degli accessi;
- robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine, nonché personale addetto alla sicurezza.
- Presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.
Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e sicurezza sopra indicati.
2) In caso di esposizione al pubblico, non sia permesso ai visitatori di toccare, usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.
Ad integrazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, la garanzia è estesa a:
Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, purché specializzati, degli installatori, dei depositari ed degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo e/o colpa grave a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.
ASSICURAZIONE PER CONTO DEL PRESTATORE
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.
Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.
TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integral- mente sostituito come segue:
Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
La Società risponde - a parziale deroga del precedente articolo 13 - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) a enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
ESENZIONE IMPOSTE
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 52 del 22/01/2004 e successive modificazioni e pertanto sono esenti da imposte.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL’ESPOSITORE
Qualora si verificasse il caso che l’espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell’efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d’assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l’indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell’Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).
Analogamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell’Espositore.
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 6 POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CIG 50945847B5
FOGLIO DA COMPLETARSI DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE IN SEDE DI OFFERTA
(PAGINA 1 DI 1)
ENTI E CAPITALI ASSICURATI
Ubicazione | Descrizione opera | Somma ass.ta € | Tasso lordo ‰ | Premio lordo annuo € |
Museo Egizio presso Biblioteca Civica | Beni storico- artistici | 16.870,00 | ||
Museo Egizio presso Biblioteca Civica | Reperto Ushabty in bronzo del Xxxxxxx Xxxxxxxx I | 10.000,00 | ||
Giardini presso Sede Municipale (ente all’aperto) | Statua Tuba Mirum | 200.000,00 | ||
Ex area Gondrand | n. 4 opere dello scultore Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 64.557,11 | ||
L.go Volontari del Sangue – Cernusco sN | Monumento Altruismo dell’artista Xxxxxxx Xxxxxxx | 22.800,00 | ||
Sede municipale | Opere varie – Lim. indenn. € 5.000,00 per singola opera | 14.220,00 | ||
Totale | 328.447,11 |
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO
PREMIO IMPONIBILE ANNUO €
IMPOSTE (_ _)
PREMIO LORDO ANNUO €
Ribasso percentuale – in cifre | |
Ribasso percentuale – in lettere |
DENOMINAZIONE SOCIETÀ OFFERENTE
SEDE LEGALE
FIRMA E QUALIFICA
DATA
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA LOTTO N. 6
POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO CIG 50945847B5
BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE
■ Accettazione integrale capitolato ■ Offerta con varianti
n. var. | tipo (*) | variante | punteggio (°) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
n. var. | tipo (*) | variante | punteggio (°) |
8 | |||
9 | |||
10 |
(*) Tipo
Indicare come segue:
⮚ Operatività delle garanzie - OG
⮚ Limiti di indennizzo - LI
⮚ Livelli di franchigie - LF
⮚ Regole di operatività del contratto - LOC
⮚ Regole di gestione dei sinistri - RGS
(°) Punteggio
a cura della Commissione
RIPARTO DI COASSICURAZIONE
1. Società - Quota %
2. Società - Quota %
3. Società - Quota %
4. Società - Quota %
Società offerente _ Sede legale _ Firma e qualifica _ Data _