REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI PIANORO E SINGOLI VOLONTARI CIVICI E ISTITUZIONE DEL RELATIVO REGISTRO COMUNALE
Approvato con deliberazione X.X. x. 00 xxx 00.00.0000
Xxxxxxxx
2. Definizione di volontario civico singolo 2
3. Registro Comunale dei Volontari Singoli 2
4. Aree tematiche individuate e descrizione delle attività 2
5. Requisiti dei volontari singoli 3
7. Il rapporto di collaborazione fra il Comune e il singolo volontario civico 4
12. Trattamento dei dati personali 7
Il Comune di Pianoro, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, con l’obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale ed alla funzione dell’attività di volontariato, promuove e favorisce tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, sia tramite le Libere Forme Associative (di cui a propria Delibera di Consiglio comunale n. 18/2014), sia individualmente – intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà e di promozione sociale. Il Comune di Pianoro riconosce nelle prestazioni volontarie senza fini di lucro una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni ed interagire con l’Amministrazione, nella realizzazione delle politiche educative, sociali, culturali, sportive, urbane e ambientali e, a tal fine, accoglie positivamente le manifestazioni di interesse provenienti dai volontari, ovvero sollecita a sua volta, con proposte specifiche, la partecipazione e la collaborazione dei volontari.
2. Definizione di volontario civico singolo
Per attività di volontariato singolo deve pertanto intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario civico, nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune come da successivo art.4, in una logica di complementarità e non sostitutiva dei servizi di competenza dell’Ente, anche se gestiti da soggetti esterni, né del volontariato organizzato. I suoi riferimenti normativi sono la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20.4.1998 e il presente regolamento. Per l’area tematica “sociale” di cui successivo art. 4, materia delegata dal Comune di Pianoro all’Unione dei Comuni Savena- Idice, si fa riferimento al Regolamento dell’Unione dei Comuni Savena-Idice approvato con propria Delibera di Consiglio n. 21 del 17-05-2018.
3. Registro Comunale dei Volontari Singoli
Il Comune di Pianoro, in base a quanto indicato dalle norme nazionali (Codice Terzo Settore D. Lgs 03/07/2017 n° 117 e smi e successivi decreti attuativi) in materia di associazionismo e volontariato ed in applicazione degli indirizzi di cui alla DGR Xxxxxx Xxxxxxx n. 521 del 20.04.1998 sopra menzionata, allo scopo di attivare e regolamentare le forme di collaborazione tra il Comune e singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, istituisce, redige ed aggiorna il Registro Comunale dei singoli volontari civici.
4. Aree tematiche individuate e descrizione delle attività
L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
4.1 Aree Tematiche
Per l’attivazione di forme di rapporto con singoli volontari civici, alle condizioni indicate ai successivi articoli, sono individuate le seguenti aree tematiche:
• area scolastica/educativa;
• area sociale;
• area civica/culturale/sportiva/ricreativa
• area tecnica/urbanistica/ambientale;
• area gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune
4.2 Esempi di attività
Costituiscono esempio (elenco esemplificativo e non esaustivo) di attività che possono essere svolte dai singoli volontari civici:
• presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale;
• presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
• accompagnamento degli alunni nei percorsi Pedibus, scuolabus, uscite didattiche e similari;
• sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di iniziative di promozione turistica,
culturale, sportiva, etc.
• transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni culturali e sportive, etc.
• attività di piccola manutenzione di aree, locali, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di
calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali;
• attività di giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali;
• attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.
4.3 Ulteriori aree di attività
Il Comune si riserva altresì la facoltà di ampliare l’elenco delle aree di attività, nel rispetto della normativa vigente ed applicabile. Allo scopo di rendere l’elenco delle attività maggiormente rispondente ai bisogni del territorio, le aree tematiche e le attività possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.
4.4 Altri soggetti
Gli enti, gli organismi, le associazioni, le cooperative e le società che per conto del Comune gestiscono servizi possono, con precisa manifestazione di volontà formalmente trasmessa al Comune, richiedere di avvalersi dell’attività dei volontari singoli iscritti nell’apposito registro comunale, assumendosi i medesimi compiti e le medesime responsabilità previste dal presente Regolamento in carico al Comune di Pianoro.
5. Requisiti dei volontari singoli
I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
c) essere cittadino italiano, o comunitario, o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE;
d) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, nonché di misure che escludano, secondo la normativa vigente l'accesso al Pubblico impiego presso la PA.
Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.
Al momento dell’attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l’idoneità psico fisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l’attività da espletare lo richieda espressamente.
All’atto del conferimento dell’incarico, i Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato verificano preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo al volontario.
Le domande vanno presentate tramite un apposito modulo di iscrizione, da compilare personalmente on line o tramite appuntamento con l’ufficio. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui art.5; le attività per le quali si rende disponibile nonché la disponibilità in termini di tempo, le eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell’ambito scelto. Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno CE.
Alla domanda è possibile allegare curriculum vitae dell’interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate dal Responsabile competente per materia. L’iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.
7. Il rapporto di collaborazione fra il Comune e il singolo volontario civico
a) L’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli esclusivamente per le attività che non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. Può avvalersi di volontari aderenti a organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni di appartenenza ovvero per specifiche attività che venissero individuate come necessarie e/o integrative oppure nell’ambito di un patto di collaborazione civica.
b) L’instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare da parte del Comune la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
c) Con la prestazione volontaria nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte.
d) Lo svolgimento di attività di volontariato presso l’Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
e) Il Comune non può avvalersi dell’opera volontaria dei propri dipendenti.
f) L’attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
7.1 Avvio del rapporto di collaborazione
I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui sopra si coordinano con l’operatore pubblico responsabile delle stesse, al quale compete l’avvio del Rapporto di collaborazione tra Comune e singolo volontario.
All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
• da parte dell’Amministrazione: la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi, la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra Comune e volontari; l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
• da parte dei volontari: la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e a titolo gratuito, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; l’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione, assicurando continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività; la dichiarazione di operare nel rispetto del Codice dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti adottato dal Comune di Pianoro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2014 (successivamente indicato come Codice di comportamento) nonché del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Pianoro.
Al Responsabile del servizio competente per attività, interessato alla collaborazione con il volontario, compete:
1. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. definire e sottoscrivere il/i Programma/i Operativo/i riportante:
• il tipo di progetto da realizzare
• il programma delle attività da svolgere
• il numero delle ore previste e i luoghi di svolgimento
• il percorso formativo, anche in merito alla sicurezza
• la copertura assicurativa
• il nome del referente responsabile dell’esecuzione delle attività a cui è attribuito il compito di coordinare e seguire il volontario
3. il controllo e il coordinamento delle attività.
I singoli volontari civici devono rapportarsi con il referente responsabile dell’esecuzione delle attività, al quale compete anche di:
a. organizzare la formazione/informazione tecnica preventiva e in materia di sicurezza;
b. vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali beneficiari;
c. accertarsi che queste vengano svolte secondo quanto previsto dal Programma Operativo con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
d. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari, effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
Il Programma Operativo deve essere sottoscritto dal volontario prima dell’avvio delle attività.
L’Amministrazione comunale è tenuta a:
a. garantire ai volontari – con oneri a proprio carico – adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile, contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi nel regolare svolgimento delle attività del progetto;
b. fornire occasioni concrete di affiancamento, aggiornamento, informazioni qualificate ai volontari impegnati in attività che richiedono competenze particolari e specifiche, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare;
c. comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento e sul programma delle attività approvate;
d. dotare il volontario di cartellino identificativo, che dovrà essere portato in modo ben visibile per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza;
e. rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con l'ente singolarmente, ovvero in forma associata.
f. promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa;
g. le eventuali attività formative e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per lo svolgimento dell’attività.
Il volontario si impegna a:
a. assicurare l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo necessario e preventivamente concordato con il responsabile comunale;
b. dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
c. operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione, ed essere disponibile alle verifiche concordate;
d. operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività;
e. Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone o cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Il volontario dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvati dal Comune, documenti che
dovranno essergli consegnati in copia e che dichiarerà di accettare. La violazione, accertata da parte del Comune, degli obblighi da questi derivanti, comporterà la cancellazione del volontario dal Registro.
L’attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo né dal Comune di Pianoro, né dall’eventuale beneficiario, né dai soggetti eventualmente interessati alla collaborazione con i volontari. Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontariato sono a carico del Servizio per il quale presta la propria opera.
L’Amministrazione cancella il nominativo di un volontario dal Registro in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:
a. espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
b. gravi negligenze nello svolgimento delle attività, riscontrate e comunicate in forma scritta dal Servizio competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
c. ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali il volontario aveva dato la sua disponibilità e definite nel Piano Operativo
d. perdita dei requisiti;
e. mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione, di cui al successivo art. 11 ;
f. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvati dal Comune;
g. decesso del volontario.
Annualmente, al fine di verificare la volontà di permanere nel Registro, il Comune invia ai volontari una mail chiedendo di aggiornare la propria scheda, comprensiva dell’ autocertificazione del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 5. In caso di mancata risposta l’ufficio procederà a convocare il volontari. In caso di ulteriore mancata risposta, si provvederà alla cancellazione.
12. Trattamento dei dati personali
Qualora il volontario, nello svolgimento delle attività prestate, venisse in possesso di dati personali, gli stessi dovranno essere trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD), che il volontario è obbligato a rispettare
Il Registro Comunale dei volontari singoli dovrà essere pubblicato on-line e costantemente aggiornato.
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.