Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA DEGLI SPAZI MUSEALI, DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELLE SALE CIVICHE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ E BENI CULTURALI – CIG n. 63991498CD.
Articolo 1 – oggetto dell’accordo quadro
Il presente Capitolato Speciale d’appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell’art. 59 D.Lgs 163/2006, al quale affidare il servizio di custodia e accoglienza degli spazi museali, degli spazi espositivi e delle sale civiche del servizio Attività e Beni culturali.
Il presente accordo quadro definisce i servizi e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste.
I servizi oggetto dell’accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all’Aggiudicatario con l’emissione di appositi contratti applicativi, che l’Aggiudicatario si impegna a eseguire e che avranno la forma del Modulo d’ordine, da intendersi conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Aggiudicatario. Ciascun Modulo d’ordine conterrà l’indicazione dell’entità delle prestazioni e/o delle ore da eseguire, l’elenco dei luoghi dove espletare il servizio e il numero degli operatori necessari.
La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un contratto applicativo sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata, entro il termine di validità del presente accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.
L’Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo qualora nel corso di validità dell’accordo non divenisse affidatario di contratti applicativi.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare i servizi per l’intero importo previsto dall’accordo quadro.
Articolo 2 – durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro, che stabilisce la tipologia della prestazione, avrà durata complessiva di 36 mesi dalla data di stipula, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Ove alla scadenza di detto termine fossero in corso di esecuzione servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per la cessazione del servizio. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità dell’accordo. )
Articolo 3 – corrispettivo dell’accordo quadro
L’importo massimo spendibile per l’intera durata dell’accordo quadro è pari alla somma di € 331.967,00 (trecentotrentunomilanovecentosessantasette/00) più IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenze.
Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato per un numero di 5674 ore annue. Agli atti dei singoli affidamenti, il corrispettivo verrà calcolato, in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario rispetto alla base d’asta di € 19,50 + iva.
Il corrispettivo da riconoscere all’Aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte.
Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto Aggiudicatario per l’esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
Il comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo e del monte ore preventivati, da intendersi meramente presuntivi e, rispetto ai quali, non sussiste in capo all'appaltatore alcuna garanzia di completa fruizione.
Per contro l'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dei servizi, che in base al presente accordo, saranno richiesti dal Comune, qualunque risulti essere l'importo complessivo dei contratti applicativi medesimi, nei limiti dell'importo massimo spendibile fissato.
Articolo 4 - variazioni e revisione prezzi
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno potranno essere sottoposti a revisione periodica ai sensi dell’art.115 del D.Lgs 163/2006.
La Stazione Appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto amministrativo per la definizione dell’importo dovuto per la revisione, che dovrà essere fatturata a parte.
Articolo 5 – Sedi e orari dei servizi
I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno svolgersi presso le seguenti sedi:
A – Spazi museali
A1) Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati
Via Regina Teodolinda 4 Orari:
PERIODO ESTIVO (giugno-settembre) Mercoledì 15.00-18.00
Giovedì 15.00-18.00 e 20.00–23.00
Venerdì, sabato, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.00
PERIODO INVERNALE (ottobre-maggio) Mercoledì 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Giovedì 15.00-18.00
Venerdì, sabato, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Il servizio si svolgerà su richiesta dell’Ufficio Beni Culturali e Progetti Museali, in orario di apertura del museo. Per la custodia durante l’apertura ordinaria della struttura del museo sono previste:
- n° 2 persone nei giorni feriali di apertura
- n° 3 persone nei giorni festivi di apertura distribuite nei vari spazi interni.
Inoltre potranno essere previste aperture straordinarie, anche in giorni festivi e orari serali, con un numero di custodi variabile.
Gli orari di apertura del museo potranno variare nel corso dell’appalto.
B – Spazi espositivi e sale civiche
B1) Xxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0
B2) Arengario
Xxxxx, Xxxxxx Xxxx
B3) Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx
B4) Serrone della Villa Reale
Monza, c/o Villa Reale
B5) Roseto "Niso Fumagalli"
Monza, c/o Villa Reale di Monza
Il servizio si svolgerà in orario diurno o serale, feriale o festivo secondo necessità e in corrispondenza di mostre, conferenze, etc.
In aggiunta alle sale indicate potranno prevedersi altri spazi espositivi o sale civiche di Monza dove vengano organizzate iniziative culturali da parte dell’Assessorato alla Cultura.
Articolo 6 – modalità di erogazione delle prestazioni
6.1.
Tutti i servizi indicati nel presente Capitolato Speciale d’appalto saranno affidati e specificati di volta in volta all’Aggiudicatario tramite l’invio di appositi contratti applicativi nella forma del Modulo d’ordine, trasmessi settimanalmente. I moduli d’ordine conterranno di regola le seguenti indicazioni:
a) la richiesta dei servizi effettivi da realizzare nella settimana successiva
b) il numero di custodi occorrenti
c) sedi dove dovranno essere prestati i servizi tra quelle indicate all’art. 5. del presente Capitolato Speciale d’appalto
d) orari dei servizi
e) eventuali altre informazioni utili allo svolgimento dei servizi richiesti
6.2
Solo eccezionalmente, in casi di emergenza o di necessità straordinarie, i servizi verranno richiesti con preavviso più breve (massimo 24 ore).
Variazioni in aumento o in diminuzione dovute alla sospensione del servizio per sospensione temporanea o permanente delle attività o per inagibilità temporanee degli spazi non daranno luogo ad ulteriori pretese da parte dell’Aggiudicatario che dovrà adeguare il servizio senza riserve e oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante se non il pagamento delle ore debitamente richieste dalla Stazione Appaltante ed erogate dall’Aggiudicatario.
6.3.
I servizi annullati per cause impreviste, disdettati entro le 24 ore precedenti all’inizio dell’orario di svolgimento, non daranno luogo al pagamento; in caso di disdetta con preavviso inferiore verrà riconosciuto all’Aggiudicatario il pagamento del 50% delle ore di servizio previsto.
Articolo 7 – Descrizione dei servizi e compiti dei custodi
I servizi richiesti sono i seguenti:
7.1 Servizi di custodia e prima informazione degli spazi museali
Informazioni generali e informazioni specifiche ai visitatori; accoglienza e controllo del pubblico; apertura e chiusura degli spazi museali, accensione e spegnimento degli impianti di allarme, di illuminazione, microfonici e multimediali; predisposizione di sedie e tavoli per laboratori o incontri; controllo degli spazi, delle strutture e delle opere esposte; gestione bookshop e vendita di biglietti, pubblicazioni e merchandising; segnalazione agli uffici di guasti o problematiche riscontrate nel corso del servizio;
7.2 Servizi di custodia e prima informazione degli spazi espositivi
Informazioni generali e informazioni specifiche sugli eventi in corso, ai visitatori; accoglienza e controllo del pubblico; apertura e chiusura degli spazi espositivi; accensione e spegnimento degli impianti di allarme e illuminazione, predisposizione di sedie e tavoli per laboratori o incontri; controllo degli spazi, delle strutture e delle opere esposte; gestione degli impianti e strutture degli spazi; registrazione visitatori mostre; vendita di pubblicazioni e merchandising; segnalazione agli uffici di guasti o problematiche riscontrate nel corso del servizio;
7.3 Servizi di custodia e prima informazione delle sale civiche
Assistenza e orientamento agli organizzatori di eventi che si svolgono nelle sale; apertura e chiusura delle sale; accoglienza del pubblico e prima informazione; predisposizione e riordino di sedie e tavoli quando necessario; controllo degli spazi, delle strutture, degli arredi e delle
attività svolte nelle sale; gestione delle impianti e strutture delle sale; segnalazione agli uffici di guasti o problematiche riscontrate nel corso del servizio.
Articolo 8 - Obblighi dell’Aggiudicatario per l’organizzazione dei servizi
L’Aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi ha l'obbligo di garantire:
1. una struttura di coordinamento articolata in:
A. un referente aziendale, con delega operativa rilasciata dall’Aggiudicatario per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell’accordo quadro, responsabile complessivamente dei servizi del contratto e degli obblighi derivanti, in particolare tenuto a:
− rappresentare un riferimento stabile per l’Amministrazione Comunale per il raccordo tecnico-gestionale, la gestione dei servizi e la soluzione dei problemi emergenti;
− garantire l’uso corretto delle attrezzature, dei materiali e delle strutture di proprietà comunale.
B. un coordinatore tecnico che organizzi e coordini il servizio in collaborazione con gli uffici comunali di riferimento con il compito di:
a) riferire sul funzionamento dei servizi e sulle procedure definite;
b) informare il personale sugli aggiornamenti circa le modalità tecniche e operative di esecuzione delle prestazioni;
c) essere reperibile, anche in orari serali e festivi, per la soluzione di problemi urgenti (es. assenza del custode, ecc.) relativi agli spazi museali, alle sale civiche e agli spazi espositivi;
d) comunicare in forma scritta al personale di custodia i turni e le informazioni specifiche relative al servizio;
e) proporre soluzioni che migliorino l'organizzazione e l'erogazione dei servizi;
f) riferire in forma scritta su problemi e guasti rilevati dal personale;
g) collaborare a individuare e risolvere i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi;
h) programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti.
2. la sostituzione del referente aziendale e/o del coordinatore tecnico, anche in caso di assenze temporanee, comunicandolo alla Stazione Appaltante con almeno 24 ore di anticipo;
3. la sostituzione dei custodi che risultassero assenti per qualsiasi motivo entro e non oltre 1 ora dall’inizio del servizio previsto;
4. la massima cura nella gestione e conservazione delle chiavi di accesso degli spazi da parte del personale incaricato;
5. un tirocinio di almeno 8 ore presso ogni spazio museale, spazio espositivo e sala civica del servizio Attività e Beni culturali;
6. che i custodi in servizio indossino obbligatoriamente un abbigliamento di colore nero, senza loghi o scritte (camicia, giacca, pantaloni, gonna) ed esibiscano la tessera di riconoscimento personale utilizzando il lanyard personalizzato dei Musei Civici fornito dalla Direzione del museo;
7. l’espletamento del servizio di custodia in base alle indicazioni fornite dal Servizio Attività e Beni Culturali.
Articolo 9 – personale dipendente: obblighi dell’Aggiudicatario
9.1
L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare per iscritto alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio:
− i nominativi e i recapiti telefonici del referente aziendale e del coordinatore tecnico di cui all’art. 8;
− i nominativi dei custodi impiegati, i titoli di studio e i curriculum relativi, l’inquadramento contrattuale.
9.2
I custodi dovranno avere padronanza della lingua italiana ed essere in possesso di:
- licenza di scuola media superiore
- qualifica di “addetto alla gestione delle emergenze e all’antincendio e addetto al primo soccorso ai sensi articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008”. L’Aggiudicatario si impegna a formare il personale attualmente in servizio, ove non in possesso delle abilitazioni richieste, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
La documentazione che attesta il possesso delle qualifiche suddette dovrà essere presentata in copia alla stazione appaltante entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
In caso di sostituzione dei custodi il nuovo personale dovrà essere in possesso dei medesimi titoli richiesti; i nominativi dei sostituti, i titoli di studio e i curricula relativi, l’inquadramento contrattuale dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della presa in servizio.
9.3
L’Aggiudicatario dovrà garantire che il personale non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto, nonché abbia contegno e presenza idonea agli spazi di pregio culturale e artistico di cui trattasi.
9.4
Per i servizi di custodia negli spazi museali, nelle sale civiche e negli spazi espositivi, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un numero massimo di 10 custodi in servizio contemporaneamente, di cui massimo 3 custodi per il servizio ordinario negli spazi museali e gli altri 7 a richiesta in numero variabile secondo necessità.
9.5
L’Aggiudicatario dovrà:
− garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività dei servizi in appalto;
− assicurare il rispetto degli orari da parte dei suoi dipendenti e/o soci;
− garantire da parte degli addetti al servizio sempre la massima disponibilità nei confronti degli utenti, in qualità di referenti di contatto per conto dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 10 – assunzione e trattamento del personale dipendente
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità del personale impiegato, fatta salva l’esigenza di sostituzione del personale (per malattie, gravidanze, dimissione) o esigenze della Stazione Appaltante per carenze nell’erogazione del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci–lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo quadro, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Aggiudicatario ha comunque l’obbligo di equiparare i dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, in merito alle funzioni da svolgersi per dare attuazione al presente Capitolato Speciale d’appalto, indipendentemente dagli inquadramenti indicati nell’offerta, a condizioni e retribuzioni non inferiori a quelle previste dal 3° livello del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Servizi Integrati/Multiservizi, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua
forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico – economica e sindacale.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.
L’Aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia.
L’Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..
Il personale addetto dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, dovrà tenersi informato circa le disposizioni inerenti il servizio ed attenersi agli ordini impartiti dall’Aggiudicatario.
E’ inoltre previsto come da art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 la sostituzione della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore o retributiva a tutela dei lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
Articolo 11 – passaggio di personale nell’ambito dell’appalto – clausola sociale L’Aggiudicatario, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, coerentemente con la propria organizzazione aziendale e con le caratteristiche del servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’appalto, si impegna prioritariamente ad assumere a tempo indeterminato e con passaggio diretto, previa accettazione del personale stesso, il personale attualmente impiegato e già occupato nei servizi e nelle prestazioni oggetto del precedente appalto.
Resta impregiudicata la successiva facoltà del dipendente di presentare formale richiesta all’Aggiudicatario di adesione in qualità di socio, se trattasi di cooperativa.
Articolo 12 – cessione del contratto
Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, neppure parzialmente, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/06, fatte salve le disposizioni di cui all'art.116 del Codice, in caso di modifiche soggettive della società.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti applicativi ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/06.
Articolo 13 - scioperi
In caso di scioperi del personale dell’Aggiudicatario o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato per ciascun edificio un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’Aggiudicatario e la Stazione Appaltante.
Articolo 14 – cauzione e spese contrattuali
Costituisce onere dell’Aggiudicatario, da ritenersi compreso nel corrispettivo del presente appalto, la costituzione della cauzione, sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. La cauzione definitiva dovrà essere prestata, pena la revoca dell’affidamento, all’atto della sottoscrizione dell’accordo quadro; la stessa verrà svincolata con l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio (art. 113 c. 5 D.Lgs. n. 163/2006).
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Aggiudicatario di apposita comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
In particolare, la cauzione sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo, previa presentazione delle certificazioni dalle quali risultino che sono stati regolarmente assolti dall’Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, nonché ogni altra accessoria e conseguente al contratto.
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario ogni tassa, imposta ecc. presente e futura esclusa l’IVA, imposta sul valore aggiunto che rimane a carico della Stazione Appaltante.
Articolo 15 – responsabilità dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti e dei terzi.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di vigilare gli ingressi agli spazi, controllando i titoli di accesso e assumendosi la responsabilità in merito ad eventuali furti e danni ai beni patrimoniali, allo stesso addebitabili. L’Aggiudicatario si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro pena decadenza entro quindici giorni consecutivi, dai crediti dell’Aggiudicatario ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte della Stazione Appaltante. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare alla Stazione Appaltante o a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del coordinatore tecnico previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Aggiudicatario di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Aggiudicatario non partecipi all’accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Aggiudicatario.
Qualora l’Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è autorizzata a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.
Articolo 16 – assicurazioni
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in sede di contratto.
Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dallo stesso.
L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
Articolo 17 - D.U.V.R.I. e procedure di sicurezza
A norma dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, è stato predisposto, a cura della Stazione Appaltante di Monza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il quale sottoscritto anche dall’Aggiudicatario costituirà parte integrante dell’accordo quadro.
Gli addetti, ogni qual volta in servizio, sono tenuti a verificare la funzionalità delle uscite e degli apparati di sicurezza, uniformando il proprio comportamento, in caso di emergenza, alle disposizioni del Responsabile del servizio di sicurezza, nominato dall’Amministrazione. Il personale addetto costituisce parte integrante delle squadre antincendio, pronto soccorso ed evacuazione previste nel Piani di emergenza di ogni sede interessata ed assume i compiti in esso indicati. Il personale deve uniformarsi alle disposizioni previste per tale servizio con riferimento alla tutela e alla sicurezza dei luoghi e degli spazi sedi di attività.
Articolo 18 – modalità di pagamento
I pagamenti saranno effettuati, mediante emissione di fatture mensili, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità del servizio; tale accertamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture. Nelle fatture dovranno essere differenziate le ore di servizio prestate per ciascuna tipologia di sede.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto saranno trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013.
Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Stazione Appaltante per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, sono contenute nell’allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell’intero processo di fatturazione è contenuta nell’allegato C “Linee guida” del medesimo D.M. Il Codice B15316 6 Univoco Ufficio della Stazione Appaltante, al quale l’Aggiudicatario dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, l’Aggiudicatario dovrà altresì indicare nella fattura anche Codice Identificativo Gara (CIG) 63991498CD.
Le fatture emesse in formato cartaceo dall’Aggiudicatario e trasmesse alla Stazione Appaltante saranno rifiutate da quest’ultimo, che non procederà al pagamento.
Articolo 19 - penalità
La Stazione Appaltante, qualora l’Aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall’Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato dall’Aggiudicatario, potrà applicare le penalità di seguito specificate.
Per violazioni a disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’appalto, e non ricomprese nella casistica di cui di seguito, motivata penalità ricompresa tra un minimo di €
100,00 e un massimo di € 800,00 in relazione alla gravità dell’infrazione o disservizio causato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali, strutturate come segue:
a) per mancata comunicazione del nominativo del sostituto del Referente aziendale e/o del Coordinatore tecnico di cui all’articolo 8 verrà comminata una penale pari a € 100,00; qualora la mancata comunicazione superasse i 3 giorni consecutivi, la penale si intenderà giornaliera;
b) per ogni mancata reperibilità, anche in orari serali e festivi, del Coordinatore tecnico per la soluzione di problemi urgenti (es. assenza del custode, ecc.) relativi agli spazi museali, alle sale civiche e agli spazi espositivi verrà comminata una penale pari a € 200,00;
c) € 50,00 per ogni mancato rispetto dell’orario di servizio richiesto e € 200,00 per ogni mancata effettuazione del servizio richiesto;
d) per ogni omesso o parziale inserimento degli allarmi e/o mancata chiusura di porte e/o finestre della struttura al termine del turno di servizio: € 200,00;
e) per omessa segnalazione entro 24 ore di anomalie, mancanze e rotture di strutture e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo: € 100,00;
f) per ogni mancato utilizzo dell’abbigliamento corrispondente a quanto previsto al comma 6 dell’art. 8 del presente Capitolato Speciale d’appalto (per ogni singolo addetto): € 50,00.
g) per ogni mancata esposizione di tesserino di riconoscimento del personale impiegato (per ogni singolo addetto): € 50,00.
h) la mancata o parziale esibizione entro i termini previsti della documentazione che attesta il possesso della qualifiche di cui all’art. 9 comma 2) comporterà l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni singolo custode.
All’applicazione delle penalità si procederà, in contradditorio con l’Aggiudicatario, tramite apposita nota scritta. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente aziendale o il coordinatore tecnico dovranno intendersi fatte direttamente all’Aggiudicatario stesso.
La Stazione Appaltante procederà al recupero delle penalità a carico dell’Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 14 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del valore del presente accordo quadro.
Qualora le inadempienze dell’Aggiudicatario eccedano il suddetto limite, la Stazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
Articolo 20 – inadempienze ed esecuzione in danno
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata ai sensi del precedente art.14.
L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa
Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità e i tempi previsti dai contratti applicativi, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra Impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante. Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere integrato nei tempi indicati all’art. 14 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
Articolo 21 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore
A norma dell’art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di verifica da parte della stazione appaltante d’irregolarità contributive o retributive a carico dell’Aggiudicatario, si attuerà l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante.
Per le inadempienze contributive a norma dell'art. 4 del citato decreto verrà operata una trattenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
Articolo 22 – risoluzione – rifusione danni e spese
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:
a) frode, negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’Aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
c) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
d) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
e) applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell’importo contrattuale;
f) accertamento della mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e della Legge 159/2011
g) applicazione ai dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, di condizioni e retribuzioni inferiori a quelle previste all’art 10) del presente Capitolato Speciale d’appalto
In caso si risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’impresa, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.
La Stazione Appaltante, a norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi sopra richiamate.
Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel Capitolato Speciale d’appalto o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio.
E’, altresì, piena facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario decada dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’Aggiudicatario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
Art. 23 - Recesso
La Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, anche se sono iniziate le relative prestazioni ai sensi dell’art. 1373 c.c. e dell’art. 1671 c.c.
In tal caso, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, l’Aggiudicatario avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso ad alcun titolo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto per mancato adeguamento da parte dell’Aggiudicatario del contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionale successive alla stipula del presente contratto, in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. all’Aggiudicatario con preavviso di almeno 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.
Dalla data del recesso l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall’Aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali e imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 90 giorni.
L'Aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.
Art. 24 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura organizzativa.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La mancata comunicazione nei termini si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo e il risarcimento del danno.
Articolo 25 - subappalto
E’ vietato sub-appaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni.
Articolo 26 - controversie
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006”.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’Aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Articolo 27 – tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le transazioni finanziarie corredate del codice CIG. 63991498CD, relative all’accordo quadro, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).
La mancata osservanza di sopra, anche con riguardo a tutte le transazioni finanziarie attinenti a qualsiasi titolo al presente contratto, comporterà l’immediata risoluzione di diritto dello stesso,
ai sensi e per gli effetti B15316 7 dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.
Articolo 28 - rinvio e norme vigenti
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato Speciale d’appalto speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
Articolo 29 – trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare tutti i dati relativi all’accordo quadro in conformità a quanto disposto dal D. Lgs n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali.