REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO 3
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma14, D. Lgs
n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., a seguito di procedura di gara d'appalto, esperita ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e realizzata in modalità ASP con codice iniziativa nr. 3022170 per il servizio di “copertura assicurativa integrativa e complementare a favore del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, sia in servizio che in quiescenza, ed i loro familiari, in lotto unico, dalle ore 24:00 del 01/01/2023 alle ore 24:00 del 31/12/2023” - CIG 9256143AD5
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventidue addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, davanti a me dott.ssa , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza come da Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 4/11/2020 – Prot. n. 0063813, sono presenti:
1) Il agente in nome e per conto , come da del la quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. ;
2) il Sig. nato a il – nella sua qualità di del , con sede in il quale dichiara che la rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di al , al n partita fiscale n domicilio fiscale e sede in via con oggetto sociale come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di , domicilio digitale Pec:
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO
- che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha la necessità di provvedere all’appalto più dettagliatamente specificato all’art. 1;
- che, pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il……….. ad esperire una procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Decreto Legislativo n.50/2016, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie Speciale-Contratti Pubblici n. del , e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che l’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione Giudicatrice, è venuta nella determinazione di aggiudicare il servizio di che trattasi a con sede in al prezzo complessivo di €
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto del contratto)
Il Fondo/Assicurazione “ ” in coassicurazione (eventuale) con la con sede in per il periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 si impegna, con il presente contratto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire il seguente “servizio”: copertura assicurativa per l’assistenza sanitaria complementare e integrativa, a favore del personale della , sia in servizio che in quiescenza, e i loro familiari, in lotto unico (dalle ore 24:00 del 01/01/2023 alle ore 24:00 del 31/12/2023), con le distinte modalità riportate ai successivi art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 e art. 9 del presente atto e meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato, e nell’offerta tecnica presentata in gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
La “prestazione principale” consiste nella liquidazione diretta o nel rimborso delle spese sanitarie resesi necessarie in conseguenza di infortunio, malattia, di tutte le malattie concomitanti/derivanti e/o conseguenti, nonché le prestazioni sanitarie, ciascuna con i relativi massimali di copertura, franchigie e scoperti, puntualmente descritti nel presente contratto e nel capitolato tecnico posto alla base della procedura e allegato, che ne costituisce parte integrante.
In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia della prestazione deve intendersi valida ed efficace, indipendentemente dall’effettivo pagamento dei premi assicurativi di cui ai successivi art. 3,19,20.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto dell’assistito si prescrive in due anni dalla data del sinistro. Il termine di prescrizione viene interrotto da ogni comunicazione attestante la volontà di richiedere l’indennizzo previsto a termini del Piano Sanitario.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n. 99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lettera u) del D.Lgvo n.50/2016;
g) il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d) (e), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d) e) ed f), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3 (Modalità di esecuzione)
L'Assicurazione Sanitaria si intende prestata a favore di tutto il personale in servizio della
(ogni Forza di Polizia).
L’elenco del personale assicurato, predisposto dall’Amministrazione per il personale di appartenenza, è riportato in allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il numero del personale contenuto nell’elenco determina il premio da versare al Soggetto assicuratore, che verrà corrisposto mediante due rate semestrali anticipate, con le modalità di cui ai successivi art. 19 e 20.
Le parti espressamente concordano che la composizione di tali elenchi possa variare nel corso dell'annualità assicurativa per effetto di inclusioni/esclusioni.
In caso di inclusioni, l’Amministrazione dovrà entro 30 giorni dalla data di effettiva immissione del personale in servizio, comunicare al Soggetto assicuratore nominativo e dati del nuovo Assicurato. Allo stesso modo ciascun Ente committente dovrà entro 30 giorni comunicare nominativi e dati dei soggetti esclusi a qualsiasi titolo.
Nelle ipotesi di variazioni in aumento, l’Amministrazione provvederà al pagamento del conseguente regolamento premio con le modalità dettagliate ai successivi art. 19 e 20 del presente atto.
Articolo 4 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti antimafia previsti, da ultimo, dal decreto legislativo n. 159/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Amministrazione, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità della stessa norma.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso.
Non si configurano come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura precedenti all’indizione della gara di cui alle premesse del presente contratto. Tali contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende subappaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui fossero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Articolo 5
(Assicurazione obbligatoria a carico delle Amministrazioni)
Il Piano di Assistenza Sanitaria oggetto del contratto è prestato, indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche e dalle patologie preesistenti degli assicurati, in favore del personale in servizio, compresi gli allievi, d’ora in avanti rispettivamente denominati “Polizza BASE” e “assistiti Polizza Base”. Per il suddetto personale il premio pro capite
xxxxx, - comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione -e pari ad €
sarà completamente a carico dell’Amministrazione.
Articolo 6
(Estensione facoltativa ai familiari del personale in servizio)
Il soggetto assicuratore dovrà altresì consentire alle stesse condizioni tecniche, la sottoscrizione della citata Polizza Base, anche da parte del nucleo familiare del personale assistito, intendendosi per nucleo familiare (d’ora in poi “Xxxxxxx Xxxxxx 1” e “assistiti xxxxxxx Xxxxxx 1”) il coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi – legittimi o legittimati o naturali o adottivi – purché risultanti dal certificato di famiglia dell’”assistito Polizza Base”. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi, purché studenti, fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali (dichiarazioni dei redditi).
Le segnalazioni relative al personale, cui verrà estesa la copertura, potranno essere comunicate alla Società dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati producendo la richiesta documentazione probante. Il premio pro capite lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, pari ad € sarà completamente a carico dell’assistito/interessato che ne farà richiesta.
Articolo 7
(Estensione facoltativa al personale in quiescenza)
Il soggetto assicuratore dovrà inoltre consentire, alle stesse condizioni tecniche, la sottoscrizione della citata Polizza Base, anche da parte del personale della , in “quiescenza” (d’ora in poi “Polizza estesa 2, e “assistiti polizza estesa 2”). Le segnalazioni relative al personale, cui verrà estesa la copertura, potranno essere comunicate alla Società dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati producendo la richiesta documentazione probante. Il premio pro-capite lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e
contributo di adesione, pari ad €
dell’assistito/interessato che ne farà richiesta.
Articolo 8
sarà completamente a carico
(Estensione facoltativa ai familiari del personale in quiescenza)
Il soggetto assicuratore dovrà inoltre consentire alle stesse condizioni tecniche la sottoscrizione della citata Polizza Base, anche da parte del nucleo familiare del personale in quiescenza assistito, intendendosi per nucleo familiare (d’ora in poi “Xxxxxxx Xxxxxx 3” e “assistiti xxxxxxx Xxxxxx 3”) il coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi – legittimi o legittimati o naturali o adottivi – purché risultanti dal certificato di famiglia dell’assistito Polizza Base”. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali (dichiarazioni dei redditi).
Le segnalazioni relative al personale, cui verrà estesa la copertura, potranno essere comunicate alla Società dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati producendo la richiesta documentazione probante. Il premio pro-capite lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, pari ad € sarà completamente a carico dell’assistito/interessato che ne farà richiesta.
Articolo 9
(Estensione polizza FULL GOLD E FULL PREMIUM)
Il soggetto assicuratore si obbliga infine a fornire ulteriori due servizi di assistenza sanitaria aggiuntivi (d’ora in poi Polizza FULL GOLD e POLIZZA FULL PREMIUM) con le prestazioni (descritte nel Capitolato Tecnico) ulteriori rispetto a quelle previste dalla Polizza Base, al premio pro capite annuo lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, indicato in sede di presentazione dell’offerta e pari a POLIZZA FULL GOLD €
- POLIZZA FULL PLATINUM € completamente a carico dell’assistito/interessato che ne farà richiesta.
Il soggetto assicuratore dovrà consentire la sottoscrizione delle suddette Polizze FULL GOLD e FULL PREMIUM, alle condizioni tecniche ed economiche fissate nel capitolato tecnico e nel presente Contratto, a tutti i beneficiari/assistiti delle polizze Base ed Estesa 1-2-3 (personale in servizio, nucleo familiare del personale in servizio, personale in quiescenza, nucleo familiare del personale in quiescenza, d’ora in poi “Polizza FULL GOLD-PREMIUM” e “assistiti polizza FULL GOLD-PREMIUM”), intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi – legittimi o legittimati o naturali o adottivi – purché risultanti dal certificato di famiglia dell’”assistito”. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali (dichiarazioni dei redditi).
Articolo 10 (Condizioni e contributi)
Nell’ambito delle citate polizze, l’assicurazione/assistenza è operante:
- indipendentemente dalle condizioni fisiche;
- senza limitazioni territoriali per tutti gli assistiti;
- per gli “assistiti Xxxxxxx Xxxxxx 2 e Polizza Estesa 3” fino al compimento del 75° anno di età Gli assicurati/Assistiti sono esonerati dal dichiarare al Soggetto assicuratore l’eventuale esistenza di altre assistenze/polizze di cui beneficiano per il medesimo rischio.
Nel caso dell’assistenza prestata a favore del nucleo familiare del personale in servizio, del personale in quiescenza e del nucleo familiare del personale in quiescenza, il premio annuale lordo pro capite, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell’assistito che ha fatto richiesta di aderire al Piano Sanitario.
Per la POLIZZA FULL (GOLD e PLATINUM), il premio annuale lordo pro capite, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell’assistito che ha fatto richiesta di aderire. Si precisa che l’importo del premio da versare per le polizze FULL è aggiuntivo rispetto a (vale a dire NON include) quello corrisposto dalle singole Amministrazioni o dall’assistito per la Polizza Base.
Articolo 11 (Riassicurazione)
La Società ha presentato il contratto comprovante l'avvenuta riassicurazione operante sul rischio assicurato (EVENTUALE: congiuntamente dal riparto di coassicurazione costituito da )
Tale riassicurazione, che opera a favore delle compagnie in coassicurazione aggiudicatarie del servizio oggetto del presente contratto, copre la quota del 65% (SESSANTACINQUE per cento) del capitale complessivo assicurato.
È in ogni caso fatto obbligo alla Società di mantenere la riassicurazione per tutta la durata del presente atto negoziale.
Nel documento la Società ha altresì indicato l’identità dei riassicuratori e delle percentuali di rischio assunte da ciascuno di essi, che dovranno rimanere invariate nel corso della durata contrattuale pena la risoluzione del contratto.
La Società si obbliga, inoltre, a vincolare, allorché il credito sia divenuto liquido ed esigibile, l’indennità dovuta dai riassicuratori in caso di sinistro in favore degli aventi diritto, i quali potranno agire, in caso di inerzia della Società, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti di detti riassicuratori per ottenere il risarcimento.
Articolo 12
(Controversie e collegio arbitrale medico)
Tutte le vertenze tra assicurato e soggetto assicuratore, riguardanti eventuali disaccordi sulle cause e sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, verranno definite da un Collegio Arbitrale che fisserà la propria sede di
lavoro, inderogabilmente, in Italia; la sede potrà essere quella della società. Nel caso la società non abbia sede nel territorio italiano il Collegio dovrà fissare la sua sede a Roma. Il Collegio è composto da tre medici: uno nominato dalla società, uno nominato dall’infortunato o aventi causa, uno nominato d’accordo tra i due primi o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni della polizza, decidono a maggioranza come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria. Le loro decisioni inappellabili impegnano le parti anche se l’arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Articolo 13 (Durata del contratto)
La copertura assicurativa, di cui al presente contratto, avrà la durata di un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno 01/01/2023 alle ore 24.00 del giorno 31/12/2023, senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di risolvere anche formalmente, in qualsiasi momento, il rapporto assicurativo, per motivi di pubblico interesse, senza che la Società possa avanzare pretese di sorta per l’anticipata risoluzione del rapporto.
In caso di risoluzione contrattuale per motivi di “pubblico interesse” l’Amministrazione dovrà darne comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima.
In caso di risoluzione il premio verrà commisurato al periodo di durata effettiva della copertura prestata senza che la Società possa avanzare pretese per l’anticipata parziale o totale risoluzione del rapporto.
Il premio pro-capite sia della polizza base, che delle estensioni e delle polizze FULL rimarrà invariato a prescindere dalla durata del presente contratto e dalla eventuale riduzione del capitale.
Articolo 14 (Condizioni generali)
1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto valgono le disposizioni del codice civile in materia di assicurazioni e del “Codice delle Assicurazioni”.
2. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
3. La Società aggiudicataria rinuncia sin d’ora ad ogni pretesa inerente l’aggravamento del rischio e quindi ad eventuali richieste di revisione del premio e di altre clausole contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti ed ai massimali assicurati. La Società altresì rinuncia espressamente, come consentito dall’art. 1932, comma 1, c.c., alle facoltà di recesso previste dagli artt. 1893, comma 1, c.c. e 1898 c.c.
4. Il servizio di cui trattasi si intende, altresì, vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati ed espressi nelle norme regolatrici del contratto riportate all’articolo 2.
5. La Società dichiara di ben conoscere dette disposizioni per averle lette ed esaminate e di accettarle in ogni loro parte. Dette "Condizioni", anche se non allegate al presente atto, ne formano parte integrante ai sensi dell’art. 99 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 15
(Recesso dell’Amministrazione – Risoluzione del contratto)
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Impresa non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge citata.
Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia.
L’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell’art. 92, comma 4, del citato d.lgs.
Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa)
1. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) cessazione di attività, dichiarazione di fallimento;
b) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
c) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d) ogni altra grave inadempienza contrattuale.
2. L’affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.
3. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.
4. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
5. La Società che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione sopra descritta, verrà segnalata all’ANAC per le sanzioni di competenza.
Articolo 17
(Patto di integrità e Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge
n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto senza, peraltro, che si allega al presente contratto ai sensi dell’art.99 del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 18 (Penalità)
I responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito degli Enti Committenti, notificheranno formale diffida, a mezzo PEC, al Soggetto assicuratore quando, durante lo svolgimento del servizio, esso dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o il mancato rispetto delle condizioni di servizio, previste dal Capitolato tecnico, con particolare riferimento a quanto ivi indicato ai punti 7.a e 7.b relativamente ai termini di attivazione dell’assistenza diretta e di rimborso in caso di assistenza indiretta -
Ove il Soggetto assicuratore, nel corso dello stesso anno, incorra in più diffide per negligenza ed inadempienza, l’Amministrazione ha facoltà di segnalarla all’ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare.
Sulla base della gravità delle eventuali inadempienze accertate, i Responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando al Soggetto assicuratore un termine massimo di 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove il Soggetto assicuratore persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Il Soggetto assicuratore, con cadenza trimestrale e in ogni caso tre mesi prima della scadenza contrattuale, invierà ai suddetti Enti committenti, un elenco aggiornato dello stato di avanzamento dei sinistri denunciati dal personale in servizio e finalizzate esclusivamente alle prestazioni ricomprese nella Polizza Base, a partire dalla data di decorrenza del contratto, tramite una tabella, elaborata sia in formato excel modificabile che in pdf non modificabile, contenente i seguenti dati:
- numero del sinistro
- data di accadimento
- luogo (Regione) e data della denuncia -----------------------------------
- sesso ed età dell’assicurato
- tipologia di avvenimento (es: ricovero, visita, accertamento diagnostico, cure dentarie, etc.)
- se la prestazione sia stata in rete convenzionata, fuori rete convenzionata, in SSN;
- l’indicazione dello stato di trattazione del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:----------------------
a) sinistro agli atti, senza seguito (specificare il motivo);
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica, con importo stimato/riservato pari a €
………….;
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto relativamente all’obbligo di invio della reportistica e rilascio di altre informazioni sui sinistri da parte dell’aggiudicatario, in assenza di adeguate motivazioni determinate da causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari ad euro 1.000 per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad euro 30.000,00.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, alla quarta inadempienza di risolvere, previa contestazione, il contratto con l’incameramento della cauzione e di affidare a terzi l’esecuzione dell’appalto in danno della Società inadempiente, ovvero di risolvere il diritto di contratto.
Qualora la Società sia incorsa in penalità ed intenda ottenerne il rimborso in tutto o in parte dovrà inoltrare domanda di disapplicazione al ( indicare Ufficio a cui indirizzare l’istanza), entro 30 (trenta) giorni dalla data nella quale avrà riscosso il mandato decurtato per applicazione di penalità.
A tal riguardo si stabilisce che ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere gli obblighi contrattuali dovrà essere comunicato alla scrivente entro il termine di 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.
Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di disapplicazione delle penalità, ove non sia stato partecipato in tempo ai sensi del precedente capoverso. Tale comunicazione non costituisce, in ogni caso, per la società, diritto all’accoglimento della domanda di disapplicazione.
Articolo 19
(premio a carico dell’Amministrazione, premi per le polizze facoltative a carico degli assicurati, importo presunto del contratto, regolazione
L’ Amministrazione corrisponderà al Soggetto assicuratore ESCLUSIVAMENTE il premio annuo pro capite lordo di € per la copertura assicurativa del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5 (“assistiti Polizza BASE”), corrispondente al premio offerto in ribasso sul premio base palese, comprensivo di imposta di assicurazione e di ogni altro onere fiscale e contributo di adesione al Fondo Sanitario. Il premio annuo pro capite rimarrà invariato qualunque sia la consistenza numerica del personale da assicurare.
Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza ESTESA 1 è fissato in € (euro ) e rimane valido per l’intera durata contrattuale.
Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza ESTESA 2 è fissato in € (euro ) e rimane valido per l’intera durata contrattuale.
Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza ESTESA 3 è fissato in € (euro ) e rimane valido per l’intera durata contrattuale.
Il premio per le polizze ESTESA 1, ESTESA 2, ESTESA 3, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell’assistito che ha richiesto di aderire.
Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza FULL GOLD è fissato in € (euro ) e rimane valido per l’intera durata contrattuale.
Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza FULL PLATINUM è fissato in € (euro ) e rimane valido per l’intera durata contrattuale.
Tali premi per le polizze FULL GOLD e FULL PLATINUM, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, saranno completamente a carico dell’assistito che ha fatto richiesta di aderire, precisando che tale importo da versare per le Polizze FULL GOLD e PREMIUM sono aggiuntive rispetto a (i.e. NON include) quello già corrisposto dall’Amministrazione o dall’assistito per la Polizza BASE.
Non è prevista alcuna indicizzazione del premio annuo pro capite.
Il premo annuo pro capite lordo di € 50,00 (euro cinquanta/00), moltiplicato per il totale del personale assicurato per la Polizza BASE (personale in servizio, di cui agli elenchi in allegato, distinti per Amministrazioni/Comando Generale), individua il corrispettivo complessivo da pagare per il servizio di copertura del presente Piano Sanitario, come indicato al precedente art. 2.
L’Amministrazione si impegna a pagare i premi per la Polizza BASE in due rate semestrali anticipate, più eventuali rate di regolamento con le modalità di cui al successivo art. 20 del presente contratto.
A tal fine, entro il l’Amministrazione comunicherà l’elenco del personale in servizio con le consistenze aggiornate alla scadenza del primo semestre (30/06/2023), che varrà quale base di calcolo per il regolamento premio del primo semestre e per il premio anticipato del secondo semestre.
Entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza del periodo assicurativo annuale (31/12/2023) l’Amministrazione comunicherà l’elenco del personale in servizio che varrà quale base di calcolo per il regolamento premio del secondo semestre.
Al presente contratto si attribuisce un valore presunto, per il periodo di validità (dalle 24.00 del 01/01/2023 alle 24.00 del 31/12/2023) di € .000.000,00 ( milioni/00), imposta di assicurazione e od ogni altro onere fiscale o di adesione al Fondo Sanitario inclusi, tenuto conto della variabilità della consistenza.
Il valore sopra citato è puramente indicativo e il Soggetto assicuratore, pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta qualora in corso di esecuzione del contratto venissero richieste dall’Amministrazione prestazioni per un importo comunque inferiore.
Articolo 20 (Modalità di pagamento)
1. Per il pagamento delle due rate semestrali anticipate, riferite la prima al periodo di copertura 01/01/2023 – 30/06/2023 e la seconda al periodo di copertura 01/07/2023 – 31/12/2023, il soggetto assicuratore, entro il quindicesimo giorno dall’avvio del servizio, sulla base dell’elenco riepilogativo del personale assicurato, emetterà le appendici e le fornirà, con i relativi conteggi, all’Amministrazione, la quale predisporrà la “Verifica di conformità”.
2. La “Verifica di conformità”, tenendo conto che si tratta di un pagamento anticipato rispetto all’effettiva esecuzione del servizio, dovrà attestare esclusivamente che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Soggetto Assicuratore all’effettiva consistenza del personale assicurato.
3. Per il pagamento dei corrispettivi per regolamento premio, riferito il primo al periodo di copertura 01/01/2023 – 30/06/2023 e il secondo al periodo di copertura 01/07/2023
– 31/12/2023, il soggetto assicuratore, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo, sulla base dell’elenco riepilogativo del personale assicurato (inviato dall’Amministrazione, rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre, come specificato al precedente art. 2), emetterà le appendici e le fornirà, con i relativi conteggi, all’Amministrazione, la quale predisporrà la “Verifica di conformità”.
4. In tal caso la “Verifica di conformità” dovrà attestare che il servizio prestato nel semestre di riferimento è stato svolto regolarmente, che è stato pienamente conforme a quanto richiesto e che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Soggetto Assicuratore all’effettiva consistenza del personale assicurato.
5. In ogni caso la “Verifica di conformità” dovrà avere forma di processo verbale e dovrà essere redatta dall’Amministrazione, e notificata al Soggetto Assicuratore da parte del Responsabile dell’esecuzione/Direttore dell’esecuzione dell’Ente entro 30 giorni dall’avvio del servizio, ai sensi dell’art. 4 c. 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..
6. Entro i successivi sette giorni all’avvenuta notifica della verifica di conformità il Responsabile dell’esecuzione /Direttore dell’esecuzione nominato dovrà emettere un “certificato di pagamento” che dovrà anche esso essere notificato al Soggetto Assicuratore
7. Il pagamento delle prestazioni avverrà, conseguentemente, previa emissione da parte del Soggetto Assicuratore di regolare fattura redatta in formato elettronico, ai sensi dell'art. art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge 24.12.2007, n. 244, intestata a (indicare l’Ufficio a cui va intestata la fattura). La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.
8. Ciascuna fattura / appendice dovrà essere corredata dalla seguente documentazione giustificativa:
Riepilogo numerico del personale assicurato
Verbale di Verifica di conformità
9. La fattura/appendice deve riportare il codice identificativo gara (CIG), l'indicazione del Codice Univoco Ufficio (IPA – n. ), dell’Amministrazione - Ufficio di verifica e deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI allocato presso il Dicastero 1 dell’Economia e Finanze).
10. Tenuto conto della complessità dell’appalto che è riferito a prestazioni da eseguirsi sull’intero territorio nazionale e ovunque nel mondo, le parti convengono espressamente che il termine per l’emissione del relativo ordine di pagamento sia fissato, ai sensi dell’art. 113 bis c. 2 del D. Lgs. 50/2016, in 60 giorni decorrenti dalla data in cui la “verifica di conformità” sia stata notificata al Soggetto Assicuratore ed all’Amministrazione da parte del responsabile dell’esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data dell’effettivo e corretto invio della fattura, completa di tutti gli allegati succitati, sul sistema di interscambio.
11. Gli allegati (verifica di conformità e ogni altra eventuale documentazione) devono avere dimensioni contenute (utilizzando una scansione a bassa risoluzione) e devono avere l'estensione .pdf.
12. Il pagamento dei premi verrà corrisposto, con mandato diretto, da parte della (indicare l’Ufficio che procederà al pagamento), con versamento sul c/c bancario n. codice IBAN: , intestato a - Agente presso
Il termine dei 60 giorni per l’emissione dell’ordine di pagamento si intenderà sospeso qualora si rendessero necessarie integrazioni o chiarimenti sulla fattura o sulla documentazione alla stessa allegata. In nessun caso, pertanto, dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell’assicurazione e, per converso, l’Amministrazione non potrà eccepire la prescrizione breve (art. 2952 del c.c.).
La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine di eventuali ritardi dei pagamenti.
Per motivi connessi alle procedure normalmente previste, di avvio e di chiusura del bilancio dello Stato, i pagamenti sono sospesi nel periodo decorrente dall’inizio del mese di dicembre alla metà circa del mese di febbraio. Le parti concordano espressamente, relativamente a tale periodo, che è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della Società in ordine ai tempi di pagamento.
La Società dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità sopra indicate.
Articolo 21 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Società assicuratrice, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile.
La garanzia è corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e xx.xx., con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
La garanzia deve prevedere prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia è svincolata automaticamente alla conclusione dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna, all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 22
(Riparto di coassicurazione (eventuale))
Fondo/Cassa/Ente . (mandataria): almeno 30% della parte di servizio/fornitura con indicazione specifica della prestazione che verrà eseguita ovvero percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile; --------------------------------------------
Soc. (mandante): almeno 20% della parte di servizio/fornitura con indicazione specifica della prestazione che verrà eseguita ovvero percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile;
Soc. _(mandante): almeno 20% della parte di servizio/fornitura con indicazione specifica della prestazione che verrà eseguita ovvero percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile;
Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, l’Impresa si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Tali flussi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge citata.
La mancata osservanza delle sù richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e l’automatica risoluzione del contratto a norma dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima legge.
Le clausole di tracciabilità dei flussi dovranno essere previste nel contratto di subappalto; l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (in caso di subappalto).
La mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI).
La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Ai fini del pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati:
BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C:
Incarico | Nome e Cognome | Codice Fiscale |
L’ Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di pagamento e di quietanza indicata nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate.
Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, potranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia.
Articolo 24
(Variazione nella denominazione sociale)
Qualora nel corso di svolgimento del presente atto si verificassero variazioni nella denominazione del SOGGETTO ASSICURATORE che assume la contraenza (o, EVENTUALE, di alcuna delle Società che compongono il riparto di coassicurazione/RTI/Consorzio), dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio e le esigenze del Dipartimento.
L’Amministrazione non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.
Articolo 25
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
La Società assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Società, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 26 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Soggetto assicuratore dichiara di eleggere domicilio legale in xxx x. , xxxxxxxxx digitale pec: ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Società è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Società tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 27
(Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)
La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. In particolare, il personale della Società che, nell’ambito della fornitura del servizio, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
Articolo 28 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 29
(Spese inerenti al contratto)
La Società contraente nel formulare il prezzo del servizio ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Società;
b) articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
d) articolo 16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l’esecuzione delle lavorazioni;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e con mod.F.24 dell’Agenzia delle Entrate di Roma relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 30 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 31 (Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 32 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 33 (Cessione del credito)
La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 34
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.
Articolo 35
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da xx pagine scritte per intero, e parte della presente, oltre le clausole vessatorie. Le Parti lo approvano dichiarandolo
conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di legge.
L’ UFFICIALE ROGANTE del (indicare l’Ufficio di appartenenza), Dott.ssa interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell’art. 47 -Ter della L. 16/2/1913, n.89.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 4 – Adempimenti Antimafia e Subappalto;
- articolo 18 – Penalità;
- articolo 20 – Modalità di Pagamento;
- articolo 25 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 33 – Cessione del credito;
- articolo 34 – Risoluzione in caso di condanna penale.