CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
Area Scuola Educazione Cultura e Sport Servizio Scuola ed Educazione
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO Euro 33.039,57 (IVA esclusa) ONERI PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALI Non previsti
Codice CIG:
lotto 1 | uscite delle scuole dell'infanzia nel territorio comunale CIG Z9C204F88A |
lotto 2 | uscite delle scuole dell'infanzia fuori dal territorio comunale ma nell'ambito del territorio provinciale CIG Z63204F8DD |
lotto 3 | uscite delle scuole dell'infanzia fuori del territorio provinciale CIG Z8C204F921 |
lotto 4 | uscite delle scuole dell'infanzia con necessità di mezzi dotati di pedana per disabili CIG ZB5204F965 |
Allegati:
ALLEGATO A: prospetto del servizio lotto 1 ALLEGATO B: prospetto del servizio lotto 2 ALLEGATO C: prospetto del servizio lotto 3 ALLEGATO D: prospetto del servizio lotto 4 ALLEGATO E: elenco scuole dell'infanzia comunali
ART. 1
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia comunali (età 3-6 anni) per l'effettuazione delle uscite didattiche del corrente anno scolastico 2017/18.
2. Il servizio prevede il trasporto dei suddetti bambini e dei loro accompagnatori mediante l'utilizzo di mezzi con conducente.
3. Nell'allegato E) al presente Capitolato viene fornito l'elenco delle scuole dell'infanzia comunali.
4. Il servizio si svolge nelle giornate di calendario scolastico, di norma dal lunedì al venerdì.
5. E' previsto un numero complessivo di 202 uscite per un totale stimato di km 5.135
suddivise in 4 lotti.
6. Di norma il servizio prevede sia l'andata che il ritorno; in alcuni casi è previsto il servizio di sola andata, oppure è prevista una tappa intermedia. Gli allegati A), B), C) e D) al presente Capitolato forniscono i prospetti del servizio in oggetto, indicando nello specifico, per ogni singola uscita didattica: data, luogo di partenza e di destinazione, numero di bambini e numero di accompagnatori. Laddove non sono indicate le date precise di svolgimento, queste saranno concordate successivamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore.
7. Il servizio potrà subire variazioni rispetto a quanto descritto negli allegati A), B), C) e D).
8. Le uscite programmate potrebbero essere sospese dalla scuola causa maltempo o per motivi organizzativi; in tal caso, l'affidatario deve garantire lo svolgimento dell'uscita sospesa in altra data da concordarsi con la Stazione Appaltante. L'uscita sostitutiva potrà avere una destinazione diversa; nel caso il cambio di destinazione comportasse rilevanti variazioni a livello di chilometraggio, la variazione di costo verrà concordata tra la S.A. e l'Appaltatore.
9. Qualora non risultasse possibile per oggettivi e comprovati motivi recuperare l'uscita sospesa con le modalità di cui al comma 8, l'uscita verrà annullata. L'annullamento costituisce variazione in diminuzione e il costo dell'uscita indicato nell'offerta verrà defalcato dal corrispettivo dovuto.
10. Tutte le variazioni e sospensioni di cui sopra devono essere comunicate dalla scuola all'appaltatore almeno entro le ore 11.00 del giorno antecedente l'uscita.
In mancanza del preavviso l'uscita programmata si considera come effettuata.
11. Qualora sopravvenisse in xxxxx x'xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx di un disabile motorio per una delle uscite di cui agli allegati A), B) e C), l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio utilizzando mezzi attrezzati senza costi aggiunti per la Stazione Appaltante.
Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire il servizio per indisponibilità di mezzi all'uopo attrezzati, il servizio stesso potrà essere affidato ad altro operatore.
ART. 2
VALORE
1. L'ammontare complessivo del presente appalto è pari a Euro 33.039,57- IVA esclusa, suddiviso come segue:
● 1° Lotto: uscite delle scuole dell'infanzia nel territorio comunale - Euro 16.363,78 - IVA esclusa;
● 2° Lotto: uscite delle scuole dell'infanzia fuori dal territorio comunale ma nell'ambito del territorio provinciale - Euro 11.441,39 - IVA esclusa;
● 3° Lotto: uscite delle scuole dell'infanzia fuori del territorio provinciale – Euro 4.702,00 - Iva esclusa
● 4° Lotto: uscite delle scuole dell'infanzia con necessità di mezzi dotati di pedana per disabili - Euro 532,40 - Iva esclusa
2. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in riduzione entro il limite di 1/5 dell'importo del contratto.
ART. 3
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. La ditta di autotrasporto appaltatrice deve produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalla vigente normativa in materia di circolazione di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone ed in particolare di minori di fascia 3-6 anni e degli adulti di loro riferimento.
2. L'appaltatore s'impegna a:
• essere in possesso di polizza RCA con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.- per sinistro;
• programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile;
• garantire per il lotto 4 la messa a disposizione di automezzi accessibili alle persone in carrozzina;
• dare immediata comunicazione sia alla Stazione Appaltante che alle singole scuole coinvolte, di qualsiasi interruzione o variazione del servizio, intervenuta per causa
propria o di forza maggiore. A tal fine, il conducente dovrà essere in possesso di cellulare di servizio e dei numeri telefonici che verranno indicati dalla Stazione Appaltante;
• nel caso in cui, per guasto dell'automezzo, impossibilità del conducente o per qualsiasi altra valida e motivata ragione si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso, l’aggiudicatario è tenuto ad intervenire tempestivamente con altri automezzi in modo da garantire la sicurezza e l’incolumità dei trasportati;
• fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso dei requisiti di sicurezza di cui al comma 1 e l’ottimizzazione del servizio;
• comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la S.A. medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari delle uscite per i casi di emergenza o di imprevisti.
3. Il conducente non può abbandonare il mezzo finché tutti i bambini sono ancora all’interno dello stesso o nelle immediate vicinanze.
4. La ditta di autotrasporto appaltatrice è l'unica responsabile per qualsiasi inosservanza della normativa vigente per il noleggio di autobus con conducente nonché della normativa vigente in materia di circolazione di autoveicoli.
5. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare e di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di procedere all'immediata sostituzione del personale contestato.
ART. 4
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
7. In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.
ART. 5
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio verrà affidato sulla base dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, facendo ricorso al MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificata dalla L. n. 208/2015.
2. L’aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore che presenterà la migliore offerta corrispondente al massimo ribasso sul prezzo a base di gara indicato per ciascuno dei 4 lotti di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ciascun operatore può presentare offerta per un singolo lotto o per più lotti.
4. Il prezzo offerto per ciascun lotto deve essere comprensivo di tutte le spese, comprese quelle eventualmente sostenute per parcheggi e ticket per l'accesso a zone a traffico limitato; saranno pertanto escluse offerte parziali.
5. Non saranno ammesse offerte superiori al prezzo posto a base di gara.
ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare, entro il termine stabilito nella RDO e con le modalità ivi precisate, la seguente documentazione:
1) l’offerta economica, con l’indicazione del prezzo complessivo riferito al singolo lotto (IVA esclusa);
2) l'indicazione dei costi delle singole uscite comprese nel lotto per cui viene presentata offerta;
3) espressa dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni specificate nel Capitolato d'Appalto;
4) dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50//2016;
5) dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6) ogni altra eventuale indicazione e/o documentazione richiesta con la RDO.
ART. 7
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
2. E' fatto altresì divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, pena la risoluzione del contratto.
ART. 8
GARANZIE DEFINITIVE
1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 con le modalità di cui al medesimo articolo.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs
n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.
5. La garanzia di cui al comma 1 verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 9
PENALITA’
1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al netto dell'Iva.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, con importi variabili a seconda della gravità dell'inadempienza. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penalità, stabilità insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
ART. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Xxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
• l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'importo contrattuale;
• inadempienze reiterate;
• violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
• ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerati cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali.
• mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 4;
• inosservanza del divieto di subappalto cui all'art. 7, comma 2;
• mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Nei casi di cui al comma 2 la Stazione Appaltante comunica alla ditta di autotrasporto aggiudicataria, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 11
SPESE
1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'appaltatore.
ART. 12
PAGAMENTO
1. Il pagamento viene suddiviso in tre tranches sulla base della presentazione di regolare documentazione contabile che andrà trasmessa alla Stazione Appaltante con le seguenti scadenze:
• fine dicembre 2017;
• fine marzo 2018;
• fine giugno 2018.
ART. 13
CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.
ART.14
NORMA FINALE
1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.