Assicurazione di responsabilitá civile dell'agente di assicurazioni
Assicurazione di responsabilitá civile dell'agente di assicurazioni
Documento informativo relativo al prodotto denoninato "polizza assicurativa per la responsabilitá civile dell'agente di assicurazioni"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA. LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
Xxxxxxx "claims made" a copertura delle richieste di risarcimento avanzate da terzi derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, collaboratori o delle persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, verificatisi nell'esercizio dell'Attività Professionale e relative spese di difesa.
Che cosa è assicurato?
✓ Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi derivanti:
• da negligenze ed errori professionali propri
• da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, collaboratori e delle persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
• dalla perdita di documenti
• da fatto doloso di terzi di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge
• dalla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali
oltre a:
✓ Indennità per presenze processuali in qualità di testimone
Che cosa non è assicurato?
🗶 Lesioni personali e danni a cose
🗶 Infrazioni o violazioni o usi non autorizzati di brevetti o appropriazioni indebite di segreti commerciali
🗶 Fatti dolosi o fraudolenti dell'assicurato
🗶 Insolvenza
🗶 Richieste di risarcimento della società mandante
🗶 Rischio contrattuale puro (sanzioni di qualsiasi tipo)
🗶 Multe o ammende
🗶 Atti o fatti successivi allo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o
qualunque altro motivo
🗶 Atti o fatti dei dipendenti delle società mandanti o dei loro incaricati
🗶 Atti di ostilità (guerre, invasioni, atti di nemici esterni,
…)
🗶 Errori assuntivi della mandante
🗶 Vendita prodotti finanziari non assicurativi
🗶 Valori futuri/rendimenti
🗶 Servizi finanziari in genere
🗶 Il mancato versamento di premi assicurativi
Ci sono limiti di copertura?
• Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
• I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell’assicurato
• Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, o successivamente ai tre anni dalla sua cessazione
Dove vale la copertura?
La copertura è valida nei limiti territoriali indicati nella Scheda ovvero: Unione Europea ed Europa
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia entro 30 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto
Quando comincia e quando finisce la copertura?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
Non sono previste clausole di disdetta.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Agente di Assicurazioni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "Polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'agente di assicurazioni"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited. (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe S.A. è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). |
Al contratto si applica la legge Italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile. | |
Responsabilità civile professionale | Qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. |
Responsabilità dei dipendenti o collaboratori | Qualsiasi Errore professionale dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge l'Assicurato. |
Perdita di documenti | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere. |
Indennità per presenze processuali | In caso l’Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza, la Società assicuratrice si obbliga a garantire all’Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue: a)Euro 60,00 al giorno per socio o amministratore b) Euro 30,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato |
Dolo dei dipendenti e collaboratori | L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge. |
Diritti d'autore e marchi di fabbrica | Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa. |
Cessazione dell'attività/ postuma | Nel caso in cui la presente polizza risultasse cessata o cancellata, l’Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo |
Sezione responsabilità civile verso terzi (rct) e verso i prestatori di lavoro (rco) | |
RCT | La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione e proprietà dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. |
RCO | RCO derivante da violazioni delle seguenti norme: • ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione; • ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi |
previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. | ||
Malattie professionali | L'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi , silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). | |
Committenza auto | La Società assicuratrice risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. | |
Rivalsa INPS | Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222. | |
Che cosa non è assicurato? | ||
Lesioni personali e danni a cose | L’Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro. | |
Diritti di brevetto | Qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali. | |
Atti dolosi | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta. | |
Insolvenza | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell’Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di Assicurazione. | |
Richieste di risarcimento della Società Mandante | Qualsiasi danno o richiesta di risarcimento presentata dalla mandante che non sia collegabile e direttamente conseguente all’attività professionale definita nel Frontespizio di Polizza. | |
Rischio contrattuale puro | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento conseguenti a: (i) penalità contrattuali in genere; (ii) sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato. (iii) irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobligato o obbligato in solido al pagamento. (iv) obbligazione contrattuale che non rientri nell’attività di intermediazione. | |
Multe o ammende | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante all’Assicurato dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità dovute |
ai propri dipendenti, subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo. | |
Cessazione del mandato | Responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo. |
Gestioni interinali | Responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle Società mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali. |
Atti di ostilità | Xxxxx che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi. |
Errori assuntivi della Mandante | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da errori assuntivi della Società Mandante. |
Vendita prodotti finanziari non assicurativi | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever. |
Esclusione relativa a valori futuri/rendimenti | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi forma di investimento, che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. |
Servizi finanziari in genere | qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue: (i) operazioni sul capitale; (ii) finanziamenti; (iii) ricapitalizzazioni; (iv) liquidazioni o vendite di beni; (v) azioni o quote societarie in genere; (vi) o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti. |
Mancata refusione del premio | Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentata dalla mandante e/o da eventuali coassicuratori, avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti. |
RCT/RCO | Si intendono esclusi i seguenti danni : a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale; b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; d) dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che |
siano in possesso dell’Assicurato o affidate alla sua custodia; e) dovuti a spargimento d’acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture; f)da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovatosi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h)a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; i) derivanti dalle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; l) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti: m) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per le seguenti coperture sono previsti dei sotto limiti: - La garanzia "Perdita documenti" viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00 per sinistro e per anno; - La garanzia "Indennità per presenze processuali" viene prestata con un massimo risarcimento pari a Euro 5.000,00 per sinistro e per anno. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza, o comunque entro 30 giorni, e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx |
- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. | |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazioni. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONI
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Ed. marzo 2015 Pagina 1 di 9
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÁ CIVILE DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONI
DICHIARAZIONI
Polizza nr. Broker: (Cod.)
Articolo 1: Ragione Sociale della Contraente
XXXXXXXXXX
Xxx XXXXXXXXXX
P.Iva/Cod.Fisc: XXXXXXXXXX
Articolo 2: Attività professionale: Intermediario Assicurativo Articolo 3: Periodo di assicurazione:
Dalle ore 24.00 del gg/mm/aaaa Alle ore 24.00 del gg/mm/aaaa
Articolo 4: Massimale:
RC Professionale € XXXXXXXXXX per sinistro, € XXXXXXXXXX per anno e
€ XXXXXX per intermediario
Articolo 5: Franchigie:
RC Professionale € XXXX per sinistro
Articolo 6: Formazione del premio:
Dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa alle ore 24:00 del gg/mm/aaaa Premio Netto: €
Imposte 22,25%: €
Totale: €
Articolo 7: Territorio: stati membri dello SEE
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione. 1.2 Inizio e termine della garanzia Art. 4.6 Altre assicurazioni - Art. 4.11 Clausole relative alla Cominicazione. Art. 4.13 Foro competente. Art. 4.14 Xxxxxx e scelta della legge.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx parte integrante nr. pagine compresa la copertina di polizza.
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Il versamento di € e' stato effettuato a mie mani il..................in...........................
Pagina 2 di 9
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÁ CIVILE DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONI
In considerazione del pagamento del premio e in fede alle dichiarazioni rese alla Società assicuratrice mediante modulistica formante parte della presente polizza, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, AIG EUROPE S.A. qui chiamata "Società assicuratrice" concorda su quanto segue:
SEZIONE RC PROFESSIONALE
DEFINIZIONI
• Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
• Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
• Assicurato: ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza
ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla Società mandante o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
b) Xxxxx debitamente iscritti nella sezione A) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private – Codice delle Assicurazioni Private;
c) abbiano pagato i premi previsti dalla polizza.
Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell’attività di intermediazione, purchè regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta;
Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell’Assicurato, così come meglio dappresso definiti:
- Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato: si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell’agente per il quale operano.
• Società assicuratrice: AIG EUROPE S.A.
• Società mandante: l’impresa di assicurazioni che ha stipulato con l’Assicurato un regolare contratto di agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti. La garanzia deve intendersi valida per tutti i mandati di cui sia titolare l’Intermediario regolarmente iscritto nella sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito nella Legge n. 248 del 04/08/2006.
• Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
• Periodo di assicurazione: si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della polizza, indicata all’art. 3 delle Dichiarazioni e la data di scadenza indicata all’art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della polizza;
• Richiesta di Risarcimento:
a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato per Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prestata l’Assicurazione;
b) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell’intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico Fatto Commesso;
c) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata un’unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente Xxxxxxx;
• Perdite Patrimoniali: qualsiasi somma per la quale l’Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale, o altra pronuncia definitiva nei confronti dell’Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società assicuratrice con l'autorizzazione scritta degli Assicurati, a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fideiussioni, garanzie prestate, clausole penali in genere, risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge.
Ai sensi della presente Xxxxxxx non si considerano Perdite Patrimoniali quelle relative a somme che l’Assicurato sia obbligato a rimettere alla propria Mandante a fronte dell’obbligo di rimessa dei premi assicurativi da lui incassati.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
• Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;
• Attività professionale: l’attività professionale di agente di assicurazioni, compresa l’Attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione Aperti a contribuzione definita, regolamentata: (i) dall’art. 106 del Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e ss.mm.ii., (ii) dalle altre leggi che la regolano, (iii) dalla normativa secondaria assicurativa, e pertanto, fra gli altri atti normativi, dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii., dalla circolare n. 551 del 1 marzo 2005 e ss.mm.ii e da ogni disciplina emananda dall’IVASS, (v) dalla normativa secondaria applicabile emanata da altre Autorità, nonché (vi) dalla propria mandante, conformemente alle relative disposizioni di Xxxxx / o dalle leggi applicabili.
• Sinistro: si intendono il danno o la perdita patrimoniale conseguenti ad un fatto commesso durante il periodo di efficacia della polizza.
• Fatto commesso: qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dell’attività di intermediazione, inclusi, ma non limitati a:
1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati,
2. qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla “privacy”, compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, come previsto dagli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del Codice delle Assicurazione Private (D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e ss.sm.ii., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, derivante da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell’esercizio dell’Attività Professionale di Agente e/o Cogente di assicurazione di Delegato Assicurativo e/o Socio e/o Associato, cosi come descritta in polizza e regolamentata secondo quanto previsto nella definizione di Attività professionale.
1.2 Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza, ancorchè il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi e denunciati durante l’efficacia della polizza oppure nei 3 anni successivi alla sua cessazione.
1.3 Massimale
Il massimale stabilito all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all’anno globalmente per tutti i sinistri.
1.4 Franchigia RC Professionale e Fondi Pensione
L'Assicuratore risponderà delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora il danno o perdita patrimoniale superi l'ammontare della franchigia fissa ed assoluta di cui all’art. 5 del frontespizio di polizza., rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell’ Assicurato e ciò con riferimento a tutte le Perdite Patrimoniali di cui alla presente sezione
RC Professionale nei casi in cui l’indennizzo da parte della Contraente o dell’Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.
Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato.
Un unico ammontare di franchigia verrà applicato ai Danni o alle Perdite Patrimoniali conseguenti ad un singolo fatto commesso o a più fatti commessi connessi.
1.5 Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo
A parziale deroga dell’articolo 1898 c.c. l’Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE
2.1 Perdita di documenti
a) La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere .
b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purchè tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e dalla Società assicuratrice di comune accordo.
Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale dichiarata, esclusi però:
titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.
Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.
Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00 per sinistro e per anno.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell’uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.
2.2 Indennità per presenze processuali
In caso l’Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza, la Società assicuratrice si obbliga a garantire all’Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue:
• Euro 60,00 al giorno per socio o amministratore
• Euro 30,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato
Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a Euro 5.000,00 per sinistro e per anno.
2.3 Dolo dei dipendenti/collaboratori
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.
2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica
La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, e commesse posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato e da questi regolarmente denunciata alla Società assicuratrice durante il periodo di Assicurazione in corso, connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali semprechè tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa.
3 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
3.1 Lesioni personali e danni a cose
L’Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro
3.2 Diritti di brevetto
L’Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali.
3.3 Atti dolosi
L’Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3; nell’evento di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato;
3.4 Insolvenza
L’Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell’Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di Assicurazione;
3.5 Richieste di risarcimento della Società Mandante:
L’Assicurazione vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentate all’Assicurato dalla Società mandante o da Società controllate e/o collegate alla mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente polizza.
Non vale invece per gli eventuali altri danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentati dalla mandante che non siano collegabili e direttamente conseguenti all’attività professionale così come definita all’art. 3 Definizioni.
3.6 Rischio contrattuale puro:
L’Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento conseguenti a:
i. penalità contrattuali in genere;
ii. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
iii. irrogazione d isanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobligato o obbligato in solido al pagamento.
iv. obbligazione contrattuale che non rientri nell’attività di intermediazione
3.7 Multe o ammende
L’Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante all’Assicurato dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità dovute ai propri dipendenti, subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo;
3.8 Cessazione del mandato
L’Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo;
3.9 Gestioni interinali
L’Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle Società
mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali
3.10 Atti di ostilità
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi;
3.11 Errori assuntivi della Mandante
L’assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da errori assuntivi della Società Mandante.
3.12 Vendita prodotti finanziari non assicurativi
L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever.
L’assicurazion vale invece per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, ai prodotti finanziariari assicurativi, che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I - Vita Umana; Xxxx XXX - Linked; Ramo V - Capitalizzazione.
3.13 Esclusione relativa a valori futuri/rendimenti
L’Assicurazione - limitatamente all’attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
• disponibilità di fondi
• proprietà immobiliari o personali
• beni e/o merci
• qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
3.14 Esclusione relativa a servizi finanziari in genere
L’Assicurazione - limitatamente all’attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:
• operazioni sul capitale
• finanziamenti
• ricapitalizzazioni
• liquidazioni o vendite di beni
• azioni o quote societarie in genere
o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.
3.15 Mancata refusione del premio
L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentata dalla mandante e/o da eventuali coassicuratori, avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi da talune delle persone a cui fa riferimento l'articolo 2.3.
Si intendono, invece, inclusi i diversi danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentate dai terzi danneggiati qualora ricomprese ai sensi di polizza ex art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione.
3.16 Esclusione dal novero dei terzi
La qualifica di terzo riconosciuta anche alla Mandante del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente all’attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione , pertanto, si conviene tra le Parti che la Mandante agenziale si intende esclusa dal novero dei terzi.
Si intende altresì abrogata limitatamente all’attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, la qualifica di terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.
3.17 Sanzioni
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo
o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
4.1 Estensione territoriale
La presente polizza terrà indenne l’Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell’Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall’Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall’art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull’Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551,derivanti da danni o perdite patrimoniali e/o richieste di risarcimento fatte contro l’Assicurato che riguardino:
I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio di cui all’art. 7 del frontespizio di polizza.
II. qualsiasi Fatto Commesso che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a qualsiasi titolo implicati.
4.2 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi;
a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) qualora l’Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) dipendenti dell’Assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni., fatto salvo quanto previsto alla successive sezione RCT/O
4.3 Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dal registro unico elettronico;
• in caso di radiazione;
In caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza, fatto salvo il disposto dell'art. 1.2.
In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato, fatto salvo il disposto di cui all’art. 1.2.
4.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assicuratrice assume fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società Assicuratrice e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società assicuratrice non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè della spese di giustizia penale.
4.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
4.6 Altre Assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.
4.7 Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a’ sensi dell’art.1901 C.C.
4.8 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
4.9 Aggravamento del rischio
L’Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, in base all’art. 1898 del Codice Civile.
4.10 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice é tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4.11 Clausole Relative Alla Comunicazione – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 30 giorni:
a) i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni;
b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
c) i sinistri per i quali è stata effettuata un’ispezione da parte delle Autorità.
L’inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.)
4.12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
4.13 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui assegnata la polizza.
4.14 Rinvio e scelta delle norme di legge
Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente polizza verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.
4.15 Diritto di surrogazione
A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, la Società assicuratrice si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e l’ Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
La Contraente e l’Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla Società assicuratrice di intentare efficacemente causa in nome della Contraente e/o dell’ Assicurato.
4.16 Responsabilità solidale intermediari assicurativi
In recepimento del Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N.179 Sez.VII Art. 10-11, convertito in legge n.221/2012, di comune accordo tra le parti resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri intermediari, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
APPENDICE DELLE NORME GIURIDICHE
Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l’Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti:
art. 582 - 1892 - 1893 - 1894 - 1897 - 1898 - 1901 - 1910 - 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 2043 - 2049 - 2051 - 2053 del
Codice Civile
art. 39 - 43 - 583 del Codice Penale
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia