SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
relativo alla Procedura di affidamento ai sensi degli artt. 4 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di codec Thomson CP6000 ed eventuali servizi di assistenza specialistica
Numero Gara: 7267996 CIG: 7710271CE6
PREMESSA
Nel prosieguo, con il termine "Rai Way" si intende RAI WAY S.P.A., con sede in Roma, Via Teulada n.66, codice fiscale e P.I. 05820021003, Direzione e Coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, che opererà per il tramite la Struttura Head of Procurement (RW/AD/HP), mentre con il termine "Fornitore" si intende si intende con sede legale in
, iscritta al Registro delle Imprese di al n. codice fiscale e partita IVA n.
.
Il Fornitore è risultato aggiudicatario in data xx/xx/xxxx della procedura ex artt. 4 e 15 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di codec Thomson CP6000 ed eventuali servizi di assistenza specialistica.
Il Responsabile del procedimento ex art. 31, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di progettazione ed esecuzione del contratto è xxxxxxxxxx Area di Attività: xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx, E-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
La Premessa è a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Si intendono qui riportate le “Condizioni Generali di Contratto RAI per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture” (nel seguito anche “C.G.C. RAI”) contenute nell'Allegato “A”, le quali regolano il presente Accordo Quadro (di seguito anche “Contratto”) formandone parte integrante e sostanziale ad ogni effetto, secondo quanto previsto all’articolo “0 – Premesse” delle “C.G.C. RAI” medesime. La dicitura RAI riportata nelle C.G.C. RAI è da intendersi Rai Way ed il sito internet di cui agli artt. 29 e 30 delle C.G.C. RAI è da intendersi xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Si precisa che, in riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto RAI”, si intendono abrogati tutti i rinvii ed i riferimenti di cui al D. Lgs. 163/06 che sono automaticamente sostituiti dal nuovo dettato normativo di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle corrispondenti previsioni nello stesso contenute.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Forma oggetto del presente Accordo Quadro l’affidamento della della fornitura di codec Thomson CP6000 ed eventuali servizi di assistenza specialistica alle condizioni tutte stabilite nel Capitolato, nello Schema di Accordo Quadro e nei successivi contratti applicativi riconnessi al medesimo Accordo Quadro (di seguito “Prestazione/i”).
Il Fornitore è comunque vincolato ai corrispettivi e costi indicati nel listino (cfr. Allegato “C” – “Modello di rete e listino”) che forma parte integrante del presente accordo quadro e non può aumentarli né pretendere aggiornamenti in aumento.
MODALITÀ DI ORDINAZIONE
Il Servizio dovrà essere eseguito dietro espressa richiesta di Rai Way, formalizzata tramite specifiche richieste di Servizio (dette "Applicazioni di contratto") che verranno emesse dalla Struttura Rai Way/xxxxxxxxx in attuazione al Contratto da stipulare.
Tali Applicazioni di contratto verranno inviate al Fornitore in forma scritta, eventualmente anticipate via e-mail, ed alle stesse il Fornitore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse.
Le Applicazioni riporteranno:
- il numero di protocollo del presente Contratto;
- l'indicazione della/e Prestazione/e e/o del/i Servizio/i richiesto/i;
- i termini di esecuzione, le quantità e le modalità di erogazione delle Forniture e/o dei Servizi richiesti presso il sito interessato;
- gli eventuali e/o ulteriori relativi costi da rischi interferenti.
Nelle Applicazioni si intendono richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente contratto e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.
MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE
I termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato (Allegato “B” – “Capitolato apparati Thomson”) che è a tutti gli effetti parte integrante del presente Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad eseguire le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro conformemente alle modalità e nei termini, considerati essenziali per Rai Way, indicati nel Capitolato.
DURATA CONTRATTUALE E OPZIONI
Per le forniture in opera la durata del contratto è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, a decorrere dalla data di ricezione dell’Accordo sottoscritto da parte del Fornitore. E' riconosciuta al committente la facoltà di cui all'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna saranno definiti all'interno dei contratti attuativi in fase di realizzazione.
IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
L'importo complessivo, non vincolante né obbligatorio per Rai Way risultando obbligato ai costi e corrispettivi di cui al listino solo il Fornitore, del presente Accordo Quadro è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di cui:
– Euro 992.900,00 (novecentonovantaduemilanovecento/00) per le forniture degli apparati;
– Euro 7.000,00 (settemila/00) per supporti specialistici;
– Euro 100,00 (cento/00) per la sicurezza.
I prezzi unitari contrattuali sono quelli indicati dal Fornitore in sede di gara e riportati nell’Allegato “C” al presente Accordo Quadro.
L’importo ha carattere convenzionale e rappresenta il limite massimo di spesa per Rai Way e pertanto non impegna in alcun modo la stessa, la quale si riserva di richiedere le Prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro sulla base delle effettive esigenze con i successivi contratti attuativi, senza alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali.
Resta inteso che non sussiste alcun impegno da parte di Rai Way al raggiungimento di un importo minimo di spesa.
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Ad integrazione di quanto previsto all'art. "23 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E VARIANTI" delle "C.G.C. RAI", si specifica che le varianti in corso d’opera saranno consentite solo qualora ricorrano i presupposti indicati nell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, anche mediante la preventiva determinazione di nuovi prezzi.
Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni in variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, fino a concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto stesso ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Se l'esecuzione delle varianti dovesse richiedere la sospensione o la proroga dei tempi di esecuzione, Rai Way fisserà nuovi termini di esecuzione sempre essenziali nel suo interesse.
In ogni caso i nuovi termini di esecuzione non comporteranno per il Fornitore il diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta.
PREZZI CONTRATTUALI
Per la contabilizzazione delle forniture si farà uso dei prezzi riportati nel listino compilato dal Fornitore in sede di presentazione offerta. Tali prezzi costituiranno i "prezzi contrattuali", fissi ed invariabili ad ogni effetto di legge.
L’offerta del Fornitore viene allegata al presente contratto (allegato “C”) e forma parte integrante dello stesso.
POLITICA AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA
Il Fornitore preso atto dei principi tutti espressi nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza di Rai Way - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito Internet xxx.xxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad operare attenendosi a quanto nello stesso espresso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna ad osservare e far osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in alcun modo lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori di attenzione verso la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dei cittadini che vivono in prossimità delle aree occupate dai propri impianti, in cui la Rai Way e l'intero Gruppo RAI, si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i Xxxxx.
NORME DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE FORNITORI
Fermo restando quanto espresso al paragrafo precedente, il Fornitore dichiara di ben conoscere le Norme di Comportamento Ambientale che i fornitori della Rai Way debbono osservare nella gestione degli aspetti ambientali che caratterizzano la loro attività quando operano presso i siti e le sedi nella disponibilità di Rai Way, conformemente al Sistema di Gestione Ambientale adottato dalla Rai Way stessa, per averne preso completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso il collegamento telematico al sito Internet xxx.xxxxxx.xx.
Il Fornitore si impegna pertanto per tutta la durata del presente contratto ad adempiere e far adempiere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, a quanto indicato nel suddetto documento che si intende pertanto costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre nonché la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
PERTINENZE DI TERZE PARTI
Qualora, ai fini dell'esecuzione del contratto il Fornitore debba operare presso spazi, locali o pertinenze di Terzi, anche per eseguire eventuali sopralluoghi preliminari, lo stesso dovrà a sua cura e spese provvedere a richiedere ed ottenere da costoro copia aggiornata delle procedure operative e comportamentali eventualmente in vigore nell'ambito interessato. Il Fornitore si impegna quindi ad istruire adeguatamente chiunque abbia necessità di introdursi in detti ambiti per qualunque ragione comunque connessa all'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà unico responsabile delle conseguenze, civili e penali, derivanti dal mancato rispetto da parte di detti soggetti delle procedure di cui sopra. Nel caso il Fornitore ottenga, per qualsivoglia ragione, da RAI o da Rai Way copia delle sopracitate procedure, le Parti convengono sin da ora che sarà esclusiva responsabilità del Fornitore verificare che la copia ricevuta sia quella in vigore all'atto dell'introduzione nelle pertinenze di Xxxxx, come pure resteranno in esclusivo carico al Fornitore gli obblighi e le responsabilità inerenti il proprio personale come definite nel presente punto.
ASSENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Le parti si danno atto che con il presente contratto non si è inteso concludere alcun contratto di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003.
In ragione di quanto sopra, è espressamente escluso in capo a Rai Way la titolarità e l'esercizio di qualsiasi potere organizzativo e/o direttivo sul personale che eventualmente il Fornitore utilizzerà per l'esecuzione del presente contratto, rimanendo in capo a quest'ultimo ogni rapporto con il personale medesimo e fermo restando il diritto di Rai Way di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte del citato personale, il quale dovrà, comunque, eseguire le prestazioni stesse con beni e/o servizi forniti dal Fornitore.
Al predetto personale del Fornitore è dunque espressamente vietato l'esercizio, in qualsiasi forma e modo, di alcuno dei diritti previsti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 276/2003:
- art. 21, comma 1 lettera K);
- art. 23, comma 1;
- art, 23, comma 3;
- art. 23, comma 4;
- art. 24, comma 2.
Il Fornitore si impegna a rendere edotto il proprio personale di quanto previsto nel presente articolo.
OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI RAI WAY
Ad integrazione di quanto indicato all’art. “7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DELLA RAI” delle “C.G.C. RAI”, le Parti convengono che:
- Fermo restando l'obbligo per il Fornitore di nominare un proprio "Responsabile del contratto" ed un "Eventuale sostituto" il Fornitore si impegna a comunicare entro 15 giorni naturali dalla stipula del presente contratto, un numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica cui far riferimento per ogni comunicazione inerente la gestione del presente contratto;
- Il Fornitore è obbligato a far pervenire, a seguita di richiesta di Rai Way, le dichiarazioni sostitutive rese dal personale occupato nell’appalto nel periodo contrattuale e per le Prestazioni cui è riferita la fattura, conformemente al modello allegato al presente contratto (Allegato F);
- fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si obbliga, altresì, a fornire a Rai Way tutta la documentazione di propria competenza, a comprova del possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di offerta, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e l’applicazione delle penali contrattualmente previste, impregiudicato il maggior danno.
GARANZIA
Ad integrazione di quanto previsto nell'art. "6 - GARANZIA DEL PRODOTTO E BUON FUNZIONAMENTO" delle "C.G.C. RAI", resta inteso tra le Parti che su tutti i beni oggetto del presente contratto, il Fornitore rilascia la garanzia del produttore estesa all’intera durata contrattuale, e comunque per un periodo minimo di 24 mesi.
Il fornitore garantisce la riparabilità delle scorte per tutta la durata della garanzia. Il fornitore, compresa nel servizio, ha facoltà di sostituire le unità guaste invece della loro riparazione. Il fornitore dovrà indicare un località in Italia a cui Rai Way invierà le unità guaste, che dovranno essere restituite riparate entro 30 gg lavorativi dalla ricezione.
La garanzia comprende l’aggiornamento release di apparato (anche in campo se necessario) nel caso in cui il fornitore dichiari End Of Support della release di apparato in servizio.
La suddetta garanzia decorre dalla data di collaudo di impianto, e prevede il servizio di Help Desk ed Assistenza al Trouble-shooting come specificato nel capitolato al paragrafo 2.2.
La garanzia comprende anche gli aggiornamenti software/firmware necessari per risolvere bug o malfunzionamenti, con interventi tutti a carico del fornitore (anche in campo se necessario).
L'intervento, richiesto esclusivamente dal personale Rai Way autorizzato, sarà effettuato senza alcun addebito per diritto di chiamata e/o per costi di manodopera e/o per costo delle parti di ricambio.
Resta inteso tra le Parti che il ritardo nella sostituzione dei prodotti e/o di parti di essi difettosi e/o malfunzionanti è ad ogni effetto equiparato al ritardo della consegna.
Le spese di trasporto relative agli eventuali pezzi di ricambio sono incluse nella garanzia.
Il Fornitore è inoltre disponibile a fornire l’assistenza specialistica descritta nel capitolato al paragrafo 2.3.
Il personale di Rai Way è autorizzato ad eseguire interventi di riparazione anche nel periodo di vigenza della garanzia.
SUBAPPALTO
(X.X. xxxxxxxx che sarà inserita nel contratto nell’ipotesi in cui il subappalto è concesso. Ciò avviene tutte le volte che il Fornitore ha avanzato, in fase di presentazione dell’offerta, la richiesta di subappalto).
Ai sensi di quanto previsto all’art. “8 – SUBAPPALTO” delle “C.G.C. RAI”, il subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e nell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, sulla base delle indicazioni rese dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta, il subappalto è ammesso:
a) per le seguenti, lavorazioni, in misura del XX,XX% [non superiore al 30%]:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Per tutte le restanti lavorazioni per le quali non è stata avanzata richiesta di subappalto in sede di gara, è fatto espresso ed inderogabile divieto di ricorrere al subappalto.
[IN ALTERNATIVA ALL’ARTICOLO CHE PRECEDE – SUBAPPALTO VIETATO: la
richiesta di subappalto NON è stata avanzata dal Fornitore in fase di presentazione dell’offerta]
DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto espresso ed inderogabile divieto di ricorrere al subappalto in quanto il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di gara, all’atto di presentazione dell'offerta.
OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE
Ad integrazione dell’art. “10 – OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE” delle “C.G.C. RAI”, si specifica che, secondo quanto già stabilito nel citato articolo 10 “C.G.C. RAI”, l’integrale pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della correttezza degli
adempimenti retributivi e previdenziali da parte del Fornitore. In particolare, allo scopo di verificare il rispetto dei predetti obblighi retributivi e previdenziali, il Fornitore si impegna a restituire, debitamente compilate, le apposite dichiarazioni messe a disposizione da Rai Way ed allegate al presente Accordo Quadro (Allegato “F”), per ciascuno degli adempimenti in cui quegli obblighi si sostanziano, nel rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del sopra citato articolo risultante dalle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai lavoratori occupati nell’appalto il cui fac-simile è riportato in calce al citato Allegato “F”.
OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), Rai Way tratterà i dati del Fornitore - se fornitore persona fisica o ditta individuale - e/o del rappresentante legale, degli eventuali procuratori o delegati, dei referenti che operativamente gestiscono i rapporti con Rai Way nonché, nei casi previsti dalla legge, delle persone fisiche aventi i ruoli previsti dall’art. 80, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, dal Codice antimafia e dalle altre normative applicabili (complessivamente “Interessati”). I predetti dati sono trattati da Rai Way al fine di dare regolare esecuzione al Contratto, per finalità accessorie o strumentali – quali la gestione dei fornitori, l’adempimento di obblighi contabili e fiscali, la programmazione delle attività, la gestione del contenzioso – al fine di esercitare i diritti e/o adempiere agli obblighi nascenti dal Contratto e/o al fine di adempiere agli obblighi di legge facenti capo a Rai Way. Per le finalità di cui sopra, Xxx Xxx tratterà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, relativi al ruolo/posizione lavorativa, dati di contatto; potrà inoltre trattare dati giudiziari, acquisiti direttamente dagli Interessati e/o dal Fornitore e/o presso le autorità pubbliche, ove a ciò tenuta in virtù della normativa vigente (quali, a titolo esemplificativo, i citati Codice dei contratti pubblici e Codice antimafia). I dati saranno conservati per dieci anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c., salvo i periodi di conservazione ulteriori, nei casi previsti dalle norme vigenti ed applicabili a Rai Way.
Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei
dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, società di postalizzazione, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Un elenco nominativo di tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede di Rai Way. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del Contratto.
La vigente normativa riconosce al Fornitore - se fornitore persona fisica o ditta individuale – e all’Interessato numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti indicati è possibile scrivere una mail a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure una raccomandata al Titolare del trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è RAI WAY S.p.A., P. IVA n. 05820021003, Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 – Xxxx.
Il Fornitore si impegna a consegnare a tutti gli Interessati come sopra definiti la presente clausola, quale informativa rilasciata da Rai Way ai sensi dell’art. 14 del GDPR.
Il Fornitore manleva e tiene indenne Rai Way, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto), possa essere promossa da chicchessia nei confronti di Rai Way in relazione ad omissioni e/o violazioni di uno e/o più degli impegni assunti ai sensi del presente articolo, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge o dal Contratto.
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
In considerazione della natura delle Prestazioni oggetto del presente contratto, sussistono, a carico di Rai Way e del Fornitore, gli obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Ad integrazione dell’art. “12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA delle “C.G.C. RAI”, si precisa che, prima dell’inizio dell’esecuzione delle Prestazioni, verrà consegnato al Fornitore il
D.U.V.R.I. con l’eventuale dettaglio e/o aggiornamento dell’importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenza, indicato all’articolo “IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO –
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE””; nel corso della durata contrattuale, potranno altresì essere forniti aggiornamenti del citato documento.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ad integrazione del citato articolo 14 “C.G.C. RAI”, si conviene che:
- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.
- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nell'articolo "Codice Etico del gruppo Rai e Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Way ex D.Lgs n.231/2001 e Normativa anticorruzione", nonché delle obbligazioni dagli stessi derivanti, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed in riferimento a quanto previsto nel citato articolo;
- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento "Patto di integrità" sottoscritto dal Fornitore in fase di affidamento, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., xxxxx restando il risarcimento del maggior danno;
- in caso di rilascio da parte dell’Autorità competente, su riscontro alla prima od a successive richieste da parte di Rai Way nel corso del rapporto, della informativa antimafia che attesti - anche nel corso dell’esecuzione del contratto ed in ogni fase del medesimo - fatti rilevanti ai fini della normativa di riferimento ed anche per quanto attiene ai tentativi di infiltrazione mafiosa, il Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Rai Way di richiedere il risarcimento dei danni subiti e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/11;
- qualora, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la Rai Way dovesse rilevare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e/o di capacità tecnica o economica, la stessa si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni e comunque tutto quanto concerne gli obblighi comunicativi nei confronti delle Autorità competenti.
Rai Way, fermo restando la facoltà di risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si impegna a richiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 108 del Codice Appalti, con le procedure e gli effetti previsti nell’articolo medesimo, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Rai Way avrà la facoltà di recedere dal contratto qualora ricorrano i presupposti e secondo le modalità previste all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
PENALI
Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto all’articolo “15 – PENALI” delle “C.G.C. RAI” e ferme restando le penali contenute in altri articoli del presente Accordo Quadro, le Parti convengono che:
- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente, Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, oltre a costituire clausola risolutiva espressa ai sensi del precedente articolo, comporterà a carico del Fornitore, l’applicazione di una penale pari al 10% (dieci percento) dell'ammontare contrattuale, al lordo delle ritenute di legge, impregiudicato il risarcimento del maggiore danno e fermo restando il diritto di Rai Way di utilizzare le Prestazioni già rese dal Fornitore e di provvedere alla realizzazione della restante attività avvalendosi di altri;
- ogni singola inadempienza degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, anche in caso di mancata risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo "15 b) - PENALI" delle "C.G.C. RAI".
Penale per ritardata consegna
Le penali saranno applicate nei contratti attuativi, prevedendo il 2% per ogni settimana di ritardo sui tempi di consegna previsti.
Le suddette tipologie di penali sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro, raggiunto il quale il contratto verrà risolto, valendo la presente previsione come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, commi 1 e 2, Cod. Civ.
Resta inteso che le penali a carico del Fornitore, per il caso di inadempienza, fermo restando l'impegno del Fornitore medesimo a corrispondere a Rai Way l'importo dovuto, si applicano anche con prededuzione dal primo pagamento utile o in caso di insufficienza del corrispettivo ancora dovuto, con escussione delle garanzie eventualmente previste in contratto.
Constatato l'inadempimento e/o ritardato adempimento, Rai Way comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali per iscritto con prova di ricezione; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di Rai Way a giustificare l'inadempimento e/o ritardato adempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Rai Way a causa dei ritardi.
GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE
Il presente contratto si intende perfezionato a condizione che sia stata costituita da parte del Fornitore e presentata a Rai Way una fideiussione conforme alle specifiche prescrizioni di cui all’articolo “16 – GARANZIE SULL’ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE” delle “C.G.C. RAI”.
Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini di legge (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina le conseguenze di cui all’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
Il Fornitore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale senza ulteriori aumenti.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016; alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all’art. 93 comma 7, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Prestazioni. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Rai Way. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica l’art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del medesimo decreto da parte della Rai Way.
SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo "18 - SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE" delle "C.G.C. RAI, le Parti convengono che il Fornitore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa che dovrà:
- essere stipulata con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza;
- decorrere almeno dalla data di stipula del contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel contratto medesimo;
- nell'oggetto dell'assicurazione dovrà essere indicata specificamente l'attività oggetto del contratto ovvero in caso di polizza già in essere, la stessa dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione della Compagnia Assicuratrice in cui si attesta che la suddetta polizza risulti idonea a garantire le medesime condizioni di copertura (in termini di rischi e relativi massimali, nonché di condizioni tutte) riportate nel presente articolo.
Il massimale unico R.C.T. da assicurare non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00 per danni diretti e materiali a cose ed a persone (limite per evento). Il massimale unico R.C.O. da assicurare non dovrà essere inferiore a Euro 3.000.000,00 per danni verso i prestatori d’opera (limite per evento). Eventuali franchigie o scoperture assicurative resteranno tutte a carico del Fornitore, assumendo questi l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Rai Way ed a Terzi. Pertanto, il Fornitore è in ogni caso responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
In particolare, tale polizza assicurativa dovrà:
- essere a copertura di tutti i rischi del Fornitore per danni a persone e/o cose;
- prevedere l'estensione della RC a copertura delle responsabilità di Rai Way in qualità di Committente, nonché quella di altri eventuali ausiliari, subappaltatori, fornitori e di chiunque abbia a che fare con l'esecuzione delle prestazioni;
- dovrà considerare nel novero dei terzi Rai Way, RAI e le altre sue controllate, tutti i dipendenti della Rai Way, della RAI e delle altre sue controllate.
La polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. La polizza dovrà altresì prevedere l'efficacia della copertura assicurativa anche in mancanza del pagamento del premio.
Il presente contratto si intende perfezionato a condizione che sia stata trasmessa da parte del Fornitore alla Rai Way, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle Prestazioni, una copia della suddetta polizza, unitamente alla “conferma d’ordine” di cui al paragrafo “ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE”.
PAGAMENTO
Ad integrazione dall'articolo "24 - PAGAMENTO" delle "C.G.C. RAI", e fatto salvo quanto indicato al paragrafo OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE, si indicano di seguito:
- Piano di fatturazione
Per le forniture si fa riferimento alle singole applicazioni di contratto (“Ordini Attuativi”); il pagamento del singolo ordine avverrà in un'unica soluzione, previo collaudo positivo da parte di Rai Way.
- Uffici destinatari delle fatture
Ciascuna fattura dovrà:
- riportare il numero del contratto, il numero dell’applicazione (ordine attuativo) relativa al contrato, il Codice CIG indicato in intestazione ed il numero di collaudo;
- indicare la voce identificativa della prestazione svolta;
- essere intestata a: Rai Way S.p.A., Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXX - P.I./C.F. 05820021003
e dovrà essere trasmessa via mail all'indirizzo:
xxxxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (esclusivamente in formato pdf)
o alternativamente per posta ordinaria a: Rai Way Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
Indirizzo di riferimento per richiedere aggiornamenti su pagamenti fattura e altre notizie relative ai documenti stessi: xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxx@xxx.xx.
La fattura dovrà riportare anche il numero del documento di collaudo, da richiedere al responsabile incaricato Xxx Xxx a conferma dell'avvenuta esecuzione delle Prestazioni contabilizzate.
In caso di invio con modalità differenti da quelle indicate, Rai Way non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti.
- Split payment
In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 24.4.2017 n. 50 dal 1.7.2017 il versamento dell'IVA sarà soggetto a "split payment". Pertanto le fatture che saranno da Voi emesse da tale data dovranno contenere la dicitura "split payment" o "scissione dei pagamenti" per quanto attiene all'IVA. Fatture non regolari ai sensi di quanto indicato, non potranno essere registrate e pertanto non saranno accettate considerandosi respinte.
- Termini di pagamento
I pagamenti saranno effettuati, come di seguito precisato, previa verifica di conformità delle prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore effettuata dal Committente a norma di legge.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo “24 – PAGAMENTO” delle “C.G.C. RAI”, i pagamenti saranno effettuati, ricevuta la fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla positiva verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della conformità delle prestazioni dedotte per ciascuna fattura, secondo quando disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e conformemente alle previsioni del Capitolato tecnico d’Appalto. Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Rai Way del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Resta inteso che il Fornitore non potrà rifiutare in nessun caso, ivi compresa l’eventualità di ritardi nei pagamenti delle fatture, l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del contratto.
- Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in
L. 17 dicembre 2010, n. 217.
Il Fornitore si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l’esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Rai Way e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Fornitore si obbliga ad inserire, negli eventuali contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, una apposita clausola, in difetto della quale si determina nullità assoluta dei medesimi contratti, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Fornitore si obbliga altresì a inserire nei predetti subappalti o subcontratti una clausola che attesti l'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento come causa, per Rai Way, anche a seguito della verifica di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, di risoluzione del contratto nei confronti della controparte inadempiente.
Il Fornitore si impegna, infine, a inserire nei subcontratti una clausola nella quale si pongono a carico del subappaltatore/subcontraente l'obbligo della consegna di copia del contratto di subappalto a Rai Way e quello dell'immediata comunicazione alla stessa Rai Way della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA
Ad integrale sostituzione dell’art. “26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA” delle “C.G.C. RAI”, la documentazione antimafia afferente il presente Contratto è acquisita secondo le modalità di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
CODICE ETICO DEL GRUPPO RAI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS N.231/2001 E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore, preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico adottato da Rai Way - che dichiara di conoscere nella sua globalità e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet xxx.xxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al codice stesso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui Rai Way si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.
Il Fornitore altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet xxx.xxxxxx.xx il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rai Way ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello") sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti - nella versione messa a disposizione da Rai Way medesima - e si impegna a tenere, nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con detto Modello, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i suoi dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto stesso.
L'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel predetto Modello, è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Way, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni del cliente assunte con il presente contratto.
La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.
Il Fornitore, con la firma del presente contratto, dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti) nel proprio rapporto con Rai Way, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs.231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna
Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, così come richiamata nel Piano Anticorruzione espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet xxx.xxxxxx.xx e nel Modello 231, il Fornitore conferma l'insussistenza di ragioni ostative ed incompatibilità riguardo all'esercizio delle attività derivanti al cliente stesso dal presente contratto e dichiara e garantisce altresì che gli apporti di Rai Way in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini di quanto previsto dal contratto, impegnandosi espressamente il Fornitore a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta attraverso soggetti riconducibili al Fornitore, della normativa anticorruzione. Il mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, costituisce inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del rapporto e penalità applicabili come sopra indicato nell'ambito del presente articolo.
DOMICILIO DEL FORNITORE
Ai sensi di quanto previsto all’articolo “25 – DOMICILIO DEL FORNITORE” delle “C.G.C. RAI”, ai fini del presente contratto il Fornitore elegge domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede in indirizzo [oppure, nel caso in cui la sede legale e quella operativa non coincidano] presso: XXXXXXXXXXX.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE
Secondo quanto previsto all'articolo "2 - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA" delle "C.G.C. RAI", Rai Way resta in attesa di ricevere l'accettazione della proposta contrattuale entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della proposta medesima al seguente indirizzo PEC:
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
L'accettazione dovrà essere formulata mediante sottoscrizione, per benestare ed accettazione, della "conferma d'ordine" allegata alla presente proposta contrattuale e di tutti gli allegati contrattuali.
La documentazione dovrà essere firmata in calce, scansionata, firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC di cui sopra.
ELABORATI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Elenco dei documenti che formano parte integrante del presente contratto ad ogni effetto. Documenti allegati al contratto:
Allegato “A – Condizioni Generali di Contratto RAI per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture”, già nelle mani del fornitore;
Allegato B, costituito dai seguenti documenti:
o Capitolato Tecnico Generale (prot. RW/CTO/NE/2018/0005203/I/C);
o Capitolato Tecnico Speciale (prot. RW/CTO/NE/2018/0005096/I/C);
o Capitolato Generico d'Installazione (prot. RW/CTO/NE/2018/0003366/I/C)
Allegato “2 – Offerta economica del Fornitore”, con annessi allegati “Listino prezzi” e “Tabella costo della manodopera”;
Allegato "F - dichiarazioni richieste all'art. 10 delle "C.G.C. RAI";
Allegato G – DUVRI.
Espressamente il Fornitore deve approvare, ai sensi dell’art 1341 cod. civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- DURATA CONTRATTUALE E OPZIONI
- TEMPI DI CONSEGNA;
- OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI RAI WAY;
- SUBAPPALTO o in alternativa DIVIETO DI SUBAPPALTO;
- OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA;
- OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE;
- CLAUSOLA PRIVACY FORNITORIOBBLIGHI;
- OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA;
- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
- PENALI;
- SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE;
- PAGAMENTO;
- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA;
- CODICE ETICO DEL GRUPPO RAI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS. n.231/2001 E NORMATIVA ANTICORRUZIONE.
Nonché le clausole dell’Allegato “A - Condizioni Generali di Contratto RAI per l’acquisto di beni e servizi”, di cui agli articoli:
- 10) Obblighi di retribuzione e contribuzione;
- 11) Obblighi di individuazione del personale dei fornitori e trattamento dati personali;
- 12) Obblighi in materia di sicurezza;
- 13) Sicurezza e tutela ambientale;
- 14) Recesso e risoluzione del contratto;
- 17) Caso fortuito e forza maggiore;
- 18) Sinistri e danni. Coperture assicurative;
- 19) Utilizzazione brevetti e diritti d’autore;
- 20) Licenza, sviluppo e manutenzione software;
- 21) Prezzo bloccato;
- 24) Pagamento;
- 25) Domicilio del Fornitore;
- 27) Divieto di cessione dei contratti e dei crediti;
- 28) Modifiche soggettive;
- 31) Obbligo di riservatezza e privacy;
- 33) Foro competente;
- 34) Collegio arbitrale.
Rai Way S.p.A. ................
Espressamente il Fornitore approva, ai sensi dell’art 1341 cod. civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- DURATA CONTRATTUALE E OPZIONI
- TEMPI DI CONSEGNA;
- OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI RAI WAY ;
- SUBAPPALTO o in alternativa DIVIETO DI SUBAPPALTO;
- OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE;
- OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
- OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA;
- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
- PENALI;
- PAGAMENTO;
- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA;
- CODICE ETICO DEL GRUPPO RAI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS. n.231/2001 E NORMATIVA ANTICORRUZIONE.
IL FORNITORE ................
Inoltre il Fornitore approva specificatamente le clausole dell’Allegato “A - Condizioni Generali di Contratto RAI per l’acquisto di beni e servizi”, di cui agli articoli:
- 10) Obblighi di retribuzione e contribuzione;
- 11) Obblighi di individuazione del personale dei fornitori e trattamento dati personali;
- 12) Obblighi in materia di sicurezza;
- 13) Sicurezza e tutela ambientale;
- 14) Recesso e risoluzione del contratto;
- 17) Caso fortuito e forza maggiore;
- 18) Sinistri e danni. Coperture assicurative;
- 19) Utilizzazione brevetti e diritti d’autore;
- 20) Licenza, sviluppo e manutenzione software;
- 21) Prezzo bloccato;
- 24) Pagamento;
- 25) Domicilio del Fornitore;
- 26) Adempimenti in materia di antimafia;
- 27) Divieto di cessione dei contratti e dei crediti;
- 28) Modifiche soggettive;
- 31) Obbligo di riservatezza e privacy;
- 33) Foro competente;
- 34) Collegio arbitrale.
IL FORNITORE ................
ALLEGATO F AL CONTRATTO N. XXXXXXXXX
FAC-SIMILE DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE ALL’ART. 10 DELLE “C.G.C. RAI”
ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL'APPALTO
II sottoscritto. titolare/rappresentante legale/procuratore
(1) della Società/ditta........................................................., di seguito Fornitore svolgente attività di. (2),
in adempimento della specifica clausola apposta al contratto di appalto n........................................
concluso con Rai Way e consapevole delle conseguenze ivi previste per il Fornitore che renda false o errate dichiarazioni, attesta sotto la propria responsabilità che i lavoratori occupati nell’appalto medesimo sono i soggetti di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente dichiarazione.
Per i lavoratori subordinati, ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa/lavoro "a progetto" inclusi nell'allegato elenco, dichiara altresì che gli stessi sono stati regolarmente iscritti sul proprio Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), di cui si impegna fin d'ora a produrre stralcio delle relative registrazioni in caso di richiesta della Rai Way.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione che si dovessero verificare in corso dell'esecuzione dell'appalto, segnalando a Rai Way ogni modificazione nell'elenco dei lavoratori coinvolti (inserimento di nuovi nominativi, cessazioni anticipate, cambiamento nel tipo contralto o della mansione, ecc.).
Luogo e data Timbro e firma
…………………… ……………………
NOTE
(1) Cancellare l'ipotesi che non interessa a seconda della qualifica posseduta.
(2) Indicare dettagliatamente l'attività svolta, anche in relazione al settore di inquadramento previdenziale.
Allegato alla dichiarazione “elenco dei lavoratori occupati nell'appalto”
Nominativo | Codice Fiscale | Mansione/Attività (3) | Durata impegno (4) | Tipo contratto (5) |
NOTE
(3) Se lavoratore subordinato, indicare la; se autonomo/'a progetto" indicare l'incarico.
(4) Indicare la durata del contratto, anche se pari alla durata dell'appalto. Se il lavoratore è a tempo indeterminato specificare.
(5) Riportare la tipologia contrattuale utilizzata: lavoro subordinato a tempo determinato/tempo indeterminato, ovvero lavoro autonomo professionale (con partita IVA), lavoro autonomo occasionale, collaborazione coordinata e continuativa/lavoro "a progetto", ecc.
DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEI C.C.N.L
Il sottoscritto..................................................................titolare/rappresentante legale/procuratore (1)
della Società/ditta............................................................. di seguito Fornitore svolgente attività
di……………..............................................................................(2), iscritta per l'adempimento degli
obblighi contributivi pensionistici a:
INPS
…………………… (3)
con conseguente inquadramento nel settore. (4),
in adempimento della specifica clausola apposta al contratto di appalto n........................................
concluso con Rai Way e consapevole delle conseguenze ivi previste per il Fornitore che renda false o errate dichiarazioni, attesta sotto la propria responsabilità che i lavoratori occupati nell'appalto medesimo vengono retribuiti (barrare la casella di interesse):
secondo le previsioni del C.C.N.L del settore.................................................... (5) applicato dal Fornitore durante l’esecuzione dell'appalto;
in misura comunque non inferiore alle previsioni del C.C.N.L. del settore.................................., fermo restando che il Fornitore non applica il suddetto contratto collettivo, garantendo un trattamento complessivamente di miglior favore.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Luogo e data Timbro e firma
…………………… ……………………
NOTE
(1) Cancellare l'ipotesi che non interessa a seconda della qualifica posseduta.
(2) Indicare dettagliatamente l'attività svolta, anche in relazione al settore di inquadramento previdenziale dichiarato.
(3) se Ente previdenziale diverso da INPS, riportarne la sigla.
(4) Indicare il settore di inquadramento: es. settore industria per un'attività dichiarata di manutenzione impianti, ecc. Per le aziende iscritte all'INPS, verificare eventualmente il provvedimento di classificazione adottato dall'Ente previdenziale all'atto dell'iscrizione.
(5) Riportare la denominazione esatta del Contralto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/ c.f. nato a ( ) il / / ,
residente a ( ) in n°
- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
1) in qualità di lavoratore occupato nell’esecuzione del contratto di appalto n°
sottoscritto tra Rai Way e , nella propria veste di:
□ dipendente/lavoratore autonomo/collaboratore dell’affidatario;
□ dipendente/lavoratore autonomo/collaboratore dell’impresa subappaltatrice
;
avendo regolarmente svolto la propria prestazione lavorativa e con riguardo all’attività svolta in riferimento all’oggetto del contratto di appalto sopra indicato
DICHIARA
□ di aver regolarmente percepito il corrispettivo/retribuzione/TFR (se esigibile);
□ di non aver percepito il corrispettivo/retribuzione/TFR (se esigibile) e di essere creditore verso il proprio datore di lavoro dell’importo pari ad € ;
Luogo,
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.