Polizza n. 68870142-PV19
Polizza n. 68870142-PV19
La Sua polizza di assicurazione
Codice Tariffa IFR010
ERGO Reiseversicherung AG
Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO Reiseversicherung AG.
Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse
Sintesi Pacchetto Assicurativo | ||
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Annullamento biglietto | Costo del biglietto | NO |
Riprotezione viaggio | w 150 | NO |
Rimborso Spese Mediche | w 1.000 Italia/w 5.000 Estero | w 40 |
Assistenza in viaggio | Specifici per prestazione | NO |
Assistenza extra (parenti a casa/abitazione/veicolo) | w 150 | NO |
Assicurazione Bagaglio | w 500 per persona | w 120 per oggetto |
Limite d’età:
Le garanzie della polizza sono disponibili senza limiti di età.
Validità Territoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza
La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio di ogni singolo viaggio.
Inclusione automatica in tutti i biglietti Premium.
RIFERIMENTI IMPORTANTI | |
Assistenza in viaggio Centrale Operativa 24h su 24 x00.00.00.00.00.00 In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale. | Apertura pratiche Denuncia Sinistri x00.00.00.00.00.00 – opzione 3 Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 Informazioni su sinistri già denunciati x00.00.00.00.00.00 – opzione 4 Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30 – 17,30 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; |
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
1. Modalità di perfezionamento del contratto.
Informazioni sul Contratto
Il Contratto si perfeziona con l’acquisto da parte del viaggiatore di un biglietto Premium, nel quale la copertura assicurativa oggetto della presente Convenzione è automaticamente inclusa. La copertura assicurativa decorre dal momento dell’acquisto del biglietto Premium.
a) Obblighi del Contraente e dell’Assicurato - Il Contraente e l’Assicurato devono prendere debita visione delle Condizioni di Polizza e verificare la rispondenza dei dati.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone:
• residenti o domiciliate in Italia, in Albania e nell’EEA*
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
*EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
3. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile; Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia/Albania/EEA.
Le garanzie e le prestazioni assicurative decorrono, sono valide e scadono:
• per "Annullamento Biglietto:
• per “Riprotezione viaggio”:
• per "Assistenza alla persona” – “Assistenza extra” - “Spese mediche” - “Bagaglio”: dalle ore 00.01 del giorno di imbarco del viaggio di andata fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di sbarco al termine del viaggio, e comunque non oltre il rientro al domicilio. La copertura si intende estesa anche durante la sosta negli uffici della Società e nei piazzali di imbarco.
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata identificata nel documento di viaggio emesso dal Contraente, con un massimo di 30 gg.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto indicata nel Certificato di Polizza.
7. Sinistri
Per ogni richiesta l’Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società per attivare le necessarie procedure di assistenza (in caso di necessità) o di denuncia sinistro (in caso di richiesta rimborso).
In caso di necessità di assistenza medica
Contattare la Centrale Operativa della Società per comunicare il tipo di assistenza richiesto e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti.
In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società. Riferimenti Ufficio Sinistri:
Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
Tel.: x00.00.0000.0000
Fax: x00.00.0000.0000
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami - ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00.00.00.00. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
- telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Sezione Contatti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
9. Diritto di recesso
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura assicurativa inviando alla Società entro 2 giorni dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto.
Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di assicurazione, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Certificato Assicurativo (Polizza): il documento di sintesi comprovante l’acquisto della polizza assicurativa.
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la convezione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti assicurati e beneficiari della garanzia.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente il Set Informativo.
Decorrenza: la data di entrata in copertura dell’Assicurato.
Disdetta: rescissione di un contratto o esplicitazione della volontà di non rinnovarlo, a opera di una delle parti.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, xxxxxxxx e matrigne dell’Assicurato).
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Guasto meccanico: il danno subito dal veicolo di proprietà dell’assicurato in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo.
Incidente stradale: il danno subito dal veicolo di proprietà dell’assicurato durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al veicolo che ne rendano impossibile il normale utilizzo.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un‘invalidità permanente.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabilito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di almeno 20 km dal luogo di residenza.
Disposizioni Generali
Condizioni Generali di Assicurazione
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurate
Soggetti assicurati sono le persone fisiche nominativamente indicate nel documento di viaggio, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel documento assicurativo o documento di viaggio.
2. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nel documento di viaggio emesso dal Contraente in Italia, in Albania e nei Paesi appartenenti alla EEA per la durata massima di 30 giorni.
3. Decorrenza e durata del contratto
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione ed emissione del biglietto;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio. In ogni caso le garanzie e le prestazioni assicurative decorrono, sono valide e scadono:
• per "Annullamento Biglietto:
• per “Riprotezione viaggio”:
• per "Assistenza alla persona” – “Assistenza extra” - “Spese mediche” - “Bagaglio”: dalle ore 00.01 del giorno di imbarco del viaggio di andata fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di sbarco al termine del viaggio, e comunque non oltre il rientro al domicilio.
La copertura si intende estesa anche durante la sosta negli uffici della Società e nei piazzali di imbarco.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione.
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
c) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio.
d) Xxxxxxxx preesistenti, ossia situazioni patologiche croniche di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a conoscenza al momento della stipula della polizza. Sono ricomprese in garanzia le recidive imprevedibili di patologie preesistenti insorte dopo la prenotazione e/o emissione della polizza.
e) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
f) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza.
g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
h) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.
i) Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 1500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idroscì, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, xxxxx e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme.
j) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
l) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
m) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
n) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.
o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
t) Xxxxxxxxx, affondamento e qualsiasi altro incidente navale.
u) Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Annullamento Biglietto, Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi durante il viaggio.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Xxxxxxx
a) Xxxx e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.
b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
c) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere;
• errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso;
• rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
d) Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove eventualmente applicabili anche alla Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Centrale Operativa secondo le modalità previste nelle specifiche Sezioni della presente polizza.
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell’Assicurato.
9. Diritto di rivalsa
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
• Assistenza: fino ad un massimo di w 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Bagaglio: fino ad un massimo di w 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a w 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.
Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o all’indennizzo.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
13 Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni dell’Assicurato
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Centrale Operativa.
14. Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato:
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;
b) si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessario, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi.
15. Operatività assicurativa
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Condizioni Particolari di Assicurazione
Annullamento Biglietto
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e - purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica - a tutti i suoi familiari e ad uno solo dei compagni di viaggio.
La Società indennizza, secondo i Criteri di Liquidazione indicati in polizza, l’Assicurato che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere il viaggio.
2. Massimale assicurato
Il capitale assicurato è pari al prezzo del biglietto. Il rimborso avviene fatti salvi i limiti indicati nei Criteri di Liquidazione, senza deduzione di alcuno scoperto, inclusi i costi di gestione pratica, le tasse portuali ma con esclusione dei visti, secondo il Regolamento di Penale applicato contrattualmente per rinuncia causata da uno dei motivi previsti in polizza.
3. Scoperto di garanzia
La presente garanzia viene prestata senza scoperti e franchigie.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) malattia, infortunio, ricovero o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare;
b) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato a condizione che la procedura non sia stata già avviata alla data di sottoscrizione del presente contratto;
c) danni materiali gravi e non prevedibili all'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
• incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• danni gravi al veicolo di proprietà dell’Assicurato occorsi nelle 48 ore precedenti l’orario di partenza;
e) annullamento per un motivo previsto dalla garanzia, di una o più persone assicurate ed iscritte sulla medesima pratica, qualora l’Assicurato debba viaggiare da solo.
f) Provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l’assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato.
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all'Assicurato:
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;
b) i compagni di viaggio purché iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso, a condizione che non siano più di tre;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) fino alla concorrenza delle penali effettive applicate.
b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (Art. 1914 Codice Civile). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento ovvero dopo 48 ore, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.
In caso di malattia od infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico.
La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento, indipendente-mente dall'esito della stessa. 7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se la riprotezione del viaggio avvenga una volta cessato il periodo di copertura dell’assicurazione;
d) stato di gravidanza, fatte salve le complicazioni imprevedibili, l’interruzione volontaria della gravidanza Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle Condizioni Generali.
Riprotezione del viaggio
1. Oggetto dell’assicurazione
La garanzia opera nel caso in cui l’Assicurato non riesca a raggiungere il punto originario di partenza del viaggio di andata a causa di:
• Ricovero ospedaliero (anche di familiari)
• Infortunio (anche di familiari)
• Incidente stradale o rottura del veicolo con il quale sta raggiungendo il punto di partenza del viaggio oggetto di copertura
• Disservizi del trasporto pubblico riguardanti il mezzo che l’assicurato sta utilizzando per raggiungere il punto di partenza del viaggio oggetto di copertura La Società rimborsa l’Assicurato per le spese di acquisto di nuovi titoli di viaggio, nei limiti indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati.
Art. 2 – Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’art 5 delle C.G.A.
Oltre che per gli eventi indicati nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante in caso di:
a) Atti intenzionali;
b) Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c) Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d) Scioperi;
e) Disposizioni generali dell’Autorità Statale;
f) Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di identità;
g) Motivi professionali.
3 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Si rimanda al contenuto della sezione “Obblighi dell’assicurato” per gli aspetti operativi di dettaglio.
Assistenza in viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua italiana.
Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo precedente.
Trasporto in ambulanza
Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessiti - a parere del Medico curante in accordo con la Centrale Operativa della Società
- di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, la Società provvede ad organizzare il servizio, tenendo a proprio carico i costi fino a w 300. Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa organizzerà senza limiti di spesa il rientro sanitario dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà tenendo a proprio carico i costi fino a w 800 il rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) , a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali) o – in deroga a quanto previsto all’art. 5 Esclusioni comuni – par. t - a seguito di quarantena che riguardi l'Assicurato stesso o un compagno di viaggio, disposta dal Governo locale o delle Autorità pubbliche locali (e adeguatamente documentata) in base al sospetto che l’assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l’infezione da Covid19).
La Società rimborsa:
a) le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l’assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato), fino ad un massimo di w 75 al giorno, per un massimo di 14 giorni.
b) i maggiori costi sostenuti per il biglietto di rientro se l’Assicurato si trova nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, fino ad un massimo di w 500 in Italia e w 1.000 all’Estero. La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
La presente garanzia non trova applicazione in caso di crociere.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato tenendo a suo carico i costi fino a w 800.
Rientro compagni di viaggio
In caso di decesso o rientro sanitario dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio tenendo a suo carico i costi fino a w 300.
Rientro accompagnato di minori
In caso di decesso, rientro sanitario dell’Assicurato, o ricovero dell’Assicurato superiore a 48 ore durante il viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro di minori di anni 15 rimasti senza accompagnatore, mettendo a disposizione un accompagnatore e tenendo a suo carico i costi fino a w 300.
Viaggio di un familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il costo del mezzo di trasporto fino a w 300.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di w 1.000.
Interprete a disposizione all’Estero
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino al costo di w 300.
Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale di w 1.000.
Sono incluse le spese per:
a) Spese per intervento legale;
b) Spese peritali;
c) Spese di giudizio nel processo penale. Sono escluse le spese per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
i) le spese per controversie nei confronti della Società;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
k) le tasse di registro;
j) relativi a morosità in contratti di locazione;
l) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato;
m) relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
n) aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
o) relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente contratto.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall’Assicurato, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di un massimale di w 3.000.
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di un massimale di w 5.000.
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati, sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta di assistenza.
Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o subisca un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.
Rimborso spese mediche
Rimborso spese mediche
Nel limite dei massimali per Assicurato di w 1.000 in Italia e w 5.000 all’estero la Società rimborsa le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute dall’Assicurato per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortuni o malattie non preesistenti manifestatisi durante il periodo di validità della garanzia.
Con il sottolimite di w 200 sono comprese anche le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio. Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa di w 40,00 a carico dell’Assicurato.
Assistenza extra
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornisce assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto per eventi relativi alle prestazioni sotto indicate.
2. Prestazioni
Assistenza Parenti a casa
A seguito di malattia o infortunio di un familiare dell’Assicurato (non viaggiante con lo stesso), la Società eroga le seguenti prestazioni:
• Consulenza Medica Telefonica
• Invio di un medico presso il domicilio
• Trasporto presso un Centro Specializzato idoneo. Fino alla concorrenza di un massimale di w 150.
La prestazione decorre dal giorno della partenza fino al giorno di rientro dell’Assicurato, in ogni caso non oltre la scadenza della polizza.
Assistenza Abitazione
A seguito di furto, danneggiamento o altro imprevisto di natura straordinaria occorso all’abitazione dell’Assicurato, la Società rimborsa i costi sostenuti a titolo di diritto di chiamata e prima ora di manodopera fino ad un massimo di w 150.
La prestazione decorre dal giorno della partenza fino al giorno di rientro dell’Assicurato, in ogni caso non oltre la scadenza della polizza.
Assistenza al veicolo
1. Carro Attrezzi per il Traino del veicolo
(Prestazione a rimborso. Prestazione valida anche nelle 24 ore precedenti l’imbarco).
Qualora, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo dell’Assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per l’intervento di un mezzo di soccorso per il traino sino all’officina autorizzata più vicina oppure, in accordo con l’Assicurato, all’officina generica più vicina, fino ad un massimale di w 350. L’Assicurato deve richiedere al soccorritore la ricevuta del pagamento dell’intervento al fine di ottenere il rimborso da parte della compagnia. Esclusioni: sono totalmente a carico dell’Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi sono indispensabili per il recupero del veicolo.
2. Rientro al domicilio o proseguimento a seguito di guasto o incidente
Qualora, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo resta immobilizzato per oltre 16 ore di manodopera effettiva, la Società organizza il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri passeggeri trasportati alla propria residenza in Italia o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione prendendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di w 500 per evento e per anno assicurativo. Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (1A classe) o con auto a noleggio (cilindrata massima 1.600 cc.).
Esclusioni per Assistenza in viaggio/Spese mediche/Assistenza extra/Assistenza al veicolo (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non prende in carico spese relative a:
• Interventi di natura ordinaria o comunque non caratterizzati da emergenza,
• Costo dei materiali,
• Oggetti eventualmente danneggiati o rubati,
• Eventi derivanti da comportamenti illeciti o dolosi dell’Assicurato.
• patologie della gravidanza iniziata antecedentemente alla prenotazione, parto , interruzione volontaria della gravidanza, prestazione o terapie relative a fecondità, sterilità e/o impotenza;
• spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione dei difetti fisici congeniti
• spese per occhiali, lenti a contatto, protesi in genere, interventi o applicazioni di natura estetica.
Assicurazione Bagaglio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto del bagaglio personale ivi compresi gli oggetti comprati durante il viaggio (souvenir).
Durante il trasporto in nave la garanzia è operante esclusivamente per il bagaglio riposto:
• nel bagagliaio dell’autovettura parcheggiata nel posto assegnato a bordo della nave,
• in cabina
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di w 500 per persona e per periodo.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti;
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate;
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto;
d) In caso di oggetti in custodia al Contraente ad integrazione di quanto rimborsato dalla stessa e fino alla concorrenza della somma assicurata. Ed in ogni caso fino ad un massimo di w 120 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le competenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia sporta al Comandante o al Commissario di Bordo;
b) eventi causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
c) i documenti di ogni tipo e genere;
d) le chiavi, i caschi, le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante;
e) le derrate alimentari, vini e liquori;
f) beni confiscati;
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma;
h) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento;
i) strumenti professionali e equipaggiamento sportivo di qualsiasi genere;
j) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
k) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell’Assicurato;
l) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
m) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
n) gli oggetti affidati al Contraente se in assenza adeguata dichiarazione della stessa attestante l’irregolarità e i danni subiti;
o) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di sinistro Annullamento
Modalità di Denuncia Sinistri e richiesta Rimborsi
L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il biglietto presso l’Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso scritto a ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo da subito:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero del file di prenotazione;
c) documentazione provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
e anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
e) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
f) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Contraente, in copia;
g) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.
In caso di sinistro Riprotezione viaggio o Bagaglio
L’Assicurato deve dare avviso scritto a ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx entro 30 giorni dal rientro fornendo dati anagrafici, numero del file di prenotazione ed allegando, inoltre la denuncia, in originale, presentata al Comandante della nave o al Commissario di Bordo, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore.
In caso di sinistro per la richiesta di Assistenza alla persona e spese mediche
Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo:
• dati anagrafici;
• codice fiscale;
• numero del proprio conto corrente con il relativo codice IBAN;
• numero del biglietto;
• data di partenza;
• tipo di intervento richiesto;
• recapito temporaneo;
inoltre, in caso di ricovero ospedaliero:
• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
• recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
Istruzioni per l’eventuale richiesta di rimborso sempreché autorizzato
Per ogni tipologia di sinistro la Società si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Società, dovrà essere inoltrata a:
ERGO Assicurazione Viaggi - ERGO Reiseversicherung AG - Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate. Inoltre l’Assicurato dovrà:
• farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
• comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB, IBAN e Codice Fiscale.
Attivazione Centrale Operativa
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare appena possibile la Centrale Operativa della Società, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.
Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO
x00.00.00.00.00.00
ASSISTENZA IN VIAGGIO (dettaglio prestazioni)
Consulenza medica telefonica | Costo effettivo | NO |
Segnalazione di un medico specialista | Costo effettivo | NO |
Trasporto in ambulanza | w 300 | NO |
Trasporto/Rientro sanitario | Costo effettivo | NO |
Rientro del convalescente | w 800 | NO |
Prolungamento soggiorno | w 75/giorno max. 14 gg. | NO |
Costi supplementari di rientro | w 500 Italia / w 1.000 Estero | NO |
Rientro anticipato | w 800 | NO |
Rientro compagni di viaggio | w 300 | Familiari e un solo compagno di viaggio |
Rientro accompagnato di minori | w 300 | Minori di 15 anni |
Viaggio di un familiare | w 300 | NO |
Ricerca, salvataggio, recupero | w 1.000 | NO |
Interprete a disposizione all’estero | w 300 | NO |
Rimborso spese legali | w 1.000 | NO |
Anticipo spese di prima necessità | w 3.000 | NO |
Anticipo cauzione penale | w 5.000 | NO |
Rimborso spese telefoniche | Costo effettivo | NO |
Trasmissione messaggi | Costo effettivo | NO |
Rimpatrio della salma | Costo effettivo | NO |
Assistenza al veicolo | ||
Carro Attrezzi per il Traino del veicolo | w 350 | NO |
Rientro al domicilio o proseguimento a seguito di guasto o incidente | w 500 | NO |
Assistenza Extra – Parenti a casa / Abitazione | w 150 | NO |
Assicurazione Bagaglio | w 500 | w 120 per oggetto |
Privacy
Informativa resa all’Interessato per il Trattamento dei Dati Personali
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR ”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG, sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede le-gale in Xxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “Compagnia”). Lei può contattare il no-stro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx-xx_xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Quali dati sono trattati
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relati-vi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Xxx preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adegua-te misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
4.1 Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
4.2 Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3 Finalità che necessitano del tuo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati
Per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lette-ra a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).
4.3.2 Trattamenti di marketing
Le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.
4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo
La compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali
La compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
4.3.2.3 Profilazione
La compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse
La compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di informazioni commerciali;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a: società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
6. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera
b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l’ultima versione è sempre disponibile all’indirizzo WEB hiips://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx .
7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.