Accordo
Traduzione1
Accordo
0.672.933.612
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA,
una società di diritto svizzero, presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America
Concluso il 19 agosto 2009
Approvato dall'Assembela federale il 17 giugno 20102 Entrato in vigore il 19 agosto 2009
(Stato 17 giugno 2010)
La Confederazione Svizzera e
gli Stati Uniti d’America,
di seguito denominati «Parti contraenti», premesso che
le Parti contraenti desiderano riaffermare e rafforzare lo stretto legame di amicizia che unisce i loro popoli da lunga data e proseguire e arricchire il rapporto di coope- razione che esiste tra i due Paesi;
ciascuna Parte contraente nutre rispetto per la sovranità e le tradizioni democratiche dell’altra Parte e per lo Stato di diritto;
le Parti contraenti condividono in egual misura il desiderio di risolvere amichevol- mente le vertenze nel rispetto della legislazione di entrambe le Nazioni;
l’articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 19963 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito («Convenzione per evitare le doppie imposizioni»), il Protocollo che costi- tuisce parte integrante di tale Convenzione («Protocollo») e il Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l’interpretazione dell’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni («Mutuo accordo») stabiliscono un meccanismo concordato tra le Parti, in base al quale le autorità competenti delle Parti contraenti possono scambiarsi informazioni necessarie a prevenire «truffe e reati analoghi»;
il 21 luglio 2008 l’Internal Revenue Service («IRS»), in base alle facoltà conferitegli dalla disposizione 26 U.S.C. § 7602(a), ha emesso un provvedimento «Xxxx Xxx Summons» («JDS») a carico di UBS SA per ottenere informazioni concernenti i conti di alcuni clienti;
il giorno della firma del presente Accordo o all’incirca in tale data, l’IRS e UBS SA hanno concluso un accordo distinto; e
RU 2009 5669; FF 2010 2589
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 RU 2010 2907
3 RS 0.672.933.61
le Parti contraenti desiderano evitare future vertenze riguardanti domande di assi- stenza amministrativa;4
convengono quanto segue facendo riferimento all’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni: 5
Art. 1 Domanda di assistenza amministrativa
1.6 La Confederazione Svizzera tratta la domanda di assistenza amministrativa concernente clienti statunitensi di UBS SA presentata dagli Stati Uniti («Domanda di assistenza amministrativa») in base ai criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo. Sulla base di tali criteri, le Parti contraenti stimano e prevedono che la Domanda di assistenza amministrativa riguardi approssimativamente 4450 conti aperti o chiusi7.
2. La Confederazione Svizzera istituisce un’unità operativa speciale che permetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») di emanare in modo rapido le decisioni finali (come descritto nel capo 4a, art. 20j dell’O del 15 giu. 19988 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizio- ne) relative alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:
– le prime 500 decisioni, entro 90 giorni dalla ricezione della Domanda di as- sistenza amministrativa; e
– le decisioni rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione del- la Domanda di assistenza amministrativa.
3. L’AFC notifica immediatamente la ricezione della Domanda di assistenza ammi- nistrativa a UBS SA e fornisce con la massima priorità il proprio supporto nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa prevista dal presente artico- lo, basandosi sui criteri stabiliti nell’Allegato. Si impegna inoltre ad affrontare ogni questione che dovesse insorgere in tale contesto, ricorrendo al meccanismo stabilito nell’articolo 5 del presente Accordo.
4 Nuovo testo giusta l’art. 1 cpv. 1 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 1459 2909).
5 Nuovo testo del semi per. giusta l’art. 1 cpv. 2 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 1459
2909).
6 Nuovo testo giusta l’art. 1 cpv. 3 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 1459 2909).
7 UBS informerà i titolari dei conti interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa.
Tali conti (i) saranno oggetto di una decisione finale da parte dell’AFC nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, oppure (ii) saranno trasmessi direttamente all’IRS in base a una dichiarazione di consenso fornita dai titolari dei conti a UBS o all’AFC, op- pure (iii) saranno estromessi dalla procedura di assistenza amministrativa dopo che i tito- lari dei conti avranno autorizzato l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni fi- scali FBAR per gli anni in questione, come descritto nell’Allegato ai par. 2.A.b. e 2.B.b.
8 RS 672.933.61
4. Al fine di accelerare l’elaborazione della Domanda di assistenza amministrativa da parte dell’AFC, l’IRS chiede tempestivamente a tutti i clienti UBS aderenti al programma di dichiarazione volontaria a partire dalla data della firma del presente Accordo di fornire a UBS SA una dichiarazione di consenso a trasmettere all’IRS le informazioni relative ai loro conti.
5. Se una decisione futura del Tribunale amministrativo federale svizzero dovesse ampliare i criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo, la Confederazione Svizzera è disposta a trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presen- tate dall’IRS in relazione al caso UBS SA ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Art. 2 Revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni
Le Parti contraenti si impegnano a firmare quanto prima, e in ogni caso entro il 30 settembre 2009, il nuovo protocollo, parafato il 18 giugno 2009, che modifica l’articolo 26 (e alcune altre disposizioni) della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Si impegnano inoltre a fare ogni sforzo, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali, per ratificare il nuovo protocollo senza indugio.
Art. 3 Ritiro del provvedimento Xxxx Xxx Summons
1. Subito dopo la firma del presente Accordo, gli Stati Uniti e UBS SA presentano alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida una richiesta congiunta per l’annullamento dell’istanza di esecuzione relativa al JDS.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo, gli Stati Uniti si astengono dal chiedere l’ulteriore esecuzione del JDS finché rimane in vigore il presente Accordo.
3. Fatto salvo l’adempimento da parte di UBS SA dell’articolo 4 del presente Ac- cordo, entro il 31 dicembre 2009 gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti non interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa.
4. Il 1° gennaio 2010 o in una data successiva, gli Stati Uniti ritirano irrevocabil- mente il JDS per quanto riguarda i conti indicati nella Domanda di assistenza ammi- nistrativa una volta ricevute tutte le informazioni rilevanti provenienti da qualsiasi fonte9 a partire dal 18 febbraio 2009 concernenti 10 000 conti aperti o chiusi e non dichiarati di UBS SA. Gli Stati Uniti aggiornano l’AFC periodicamente sul numero di casi per i quali sono state fornite informazioni.
9 Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «da qualsiasi fonte» si riferisce a informazio- ni relative ai conti fornite (i) nell’ambito della Domanda di assistenza amministrativa,
(ii) nell’ambito del programma di dichiarazione volontaria dell’IRS, (iii) come risultato di dichiarazioni di consenso rilasciate a UBS o all’AFC affinché forniscano all’IRS in- formazioni sui conti, oppure (iv) in base al Deferred Prosecution Agreement stipulato tra UBS SA e gli Stati Uniti d’America il 18 feb. 2009. Inoltre, nella misura del possibile, l’IRS includerà le informazioni sui conti fornite tramite dichiarazioni FBAR presentate dopo la firma del presente Acc. che secondo quanto stabilito dall’IRS sono attribuibili al fatto che le Parti contraenti hanno concluso il presente Accordo.
5. Fatto salvo l’adempimento da parte di UBS SA dell’articolo 4 del presente Ac- cordo e fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo, entro 370 giorni dalla firma del presente Accordo gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti interessati dalla Domanda di assistenza ammini- strativa.
Art. 4 Obblighi di UBS
1. Nell’accordo distinto stipulato con l’IRS, UBS SA si impegna ad adempiere alla decisione emanata dall’AFC concernente la trasmissione delle informazioni di cui alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:
– UBS SA fornisce all’AFC i dati relativi ai primi 500 casi entro 60 giorni da quando riceve dall’AFC la notifica della ricezione della Domanda di assi- stenza amministrativa;
– UBS SA fornisce all’AFC i dati relativi ai casi rimanenti di cui ai capoversi
2.A.b. e 2.B.b. dell’Allegato entro 180 giorni da quando riceve dall’AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e
– UBS SA fornisce all’AFC i dati relativi a tutti i casi rimanenti entro 270 giorni da quando riceve dall’AFC la notifica della ricezione della Do- manda di assistenza amministrativa.
2. Nell’accordo distinto stipulato con l’IRS, UBS SA si impegna a continuare a fornire il proprio supporto nell’ambito del programma di dichiarazione volontaria dell’IRS.
3. L’Ufficio federale di giustizia (UFG), assistito dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), vigila sul rigoroso adempimento da parte di UBS SA degli impegni assunti.
Art. 5 Verifica dell’avanzamento della procedura, consultazioni e altre misure
1. Ogni tre mesi l’AFC, l’UFG, l’IRS e UBS si incontrano per verificare l’avanza- mento della procedura stabilita nel presente Accordo e valutare l’efficacia del pro- gramma di dichiarazione volontaria a cui aderiscono i clienti statunitensi di UBS ed eventuali misure supplementari che le Parti contraenti possono ragionevolmente adottare per sostenere gli interessi legittimi dell’IRS nell’ambito dell’applicazione del diritto fiscale statunitense.
2. Entrambe le Parti contraenti possono richiedere in qualsiasi momento ulteriori consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Tali consultazioni (a voce o per corrispondenza) hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione della corrispondente domanda, sempre che le Parti contraenti non convengano diversamente.
3. Se una Parte contraente non adempie agli obblighi assunti con il presente Accor- do, l’altra Parte può richiedere una consultazione immediata al fine di adottare misure idonee a garantire l’adempimento dell’Accordo.
4. Se, decorsi 370 giorni dalla firma del presente Accordo, i risultati conseguiti e quelli previsti differiscono significativamente da ciò che ci si può ragionevolmente attendere in quel momento in base allo scopo del presente Accordo e se la questione non può essere risolta di comune accordo né (1) tramite le misure di consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, né (2) tramite una modifica ai sensi dell’articolo 9, ciascuna Parte contraente può adottare misure di compensazione adeguate per rimediare allo squilibrio creatosi tra i diritti e i doveri stabiliti dal presente Accordo. Tuttavia, tali misure non possono andare oltre quanto necessario per salvaguardare la situazione giuridica delle Parti contraenti esistente immediata- mente prima della loro adozione.
5. Eventuali misure adottate in base al presente articolo non devono imporre a UBS SA alcun obbligo finanziario o di altro tipo.
Art. 6 Segretezza
Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pub- blicamente o pubblicare l’Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo10. Tuttavia, nessuna disposi- zione del presente Accordo impedisce all’AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall’obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto svizzero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell’Allegato.
Art. 7 Diritti di terzi
Il presente Accordo non conferisce diritti o benefici a terzi, fatto salvo quanto con- venuto per UBS SA.
Art. 7a11 Disposizioni discordanti
Ai fini dell’esecuzione della Domanda di assistenza amministrativa, in caso di disposizioni discordanti, l’Accordo e il relativo Allegato prevalgono sull’esistente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, sul relativo Protocollo e sul Mutuo accordo del 23 gennaio 2003.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.
10 L’all. sarà reso noto a UBS SA con gli stessi obblighi di segretezza.
11 Introdotto dall’art. 1 cpv. 4 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 1459 2909).
Art. 912 Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato per accordo scritto tra le Parti contraenti. Nella misura in cui le modifiche richiedano una successiva approvazione secondo il diritto svizzero, le Parti contraenti possono deciderne l’applicazione provvisoria fino alla loro approvazione.
Art. 10 Durata e denuncia
Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando entrambe le Parti contraenti avranno confermato per scritto l’adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.
Per la
Confederazione Svizzera:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Incaricato d’Affari a.i. per la Svizzera
Per gli
Stati Uniti d’America:
Xxxxx X. Xxxxx
United States Competent Authority Deputy Commissioner (International) Internal Revenue Service
Large & Mid-Size Business
12 Nuovo testo giusta l’art. 1 cpv. 5 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 1459 2909). Giusta l’art. 3 cpv. 1 del Prot. la domanda di assistenza amministrativa, tutte le decisioni finali già emanate e tutte le misure di fatto e di diritto adottate ai sensi dell’Accordo da parte di UBS e dell’AFC rimangono in vigore nonostante gli emendamenti apportati all’Accordo.
Allegato13
Criteri per la concessione dell’assistenza amministrativa in base alla Domanda di assistenza amministrativa presentata dall’IRS
1. Di norma una domanda di assistenza amministrativa presuppone la chiara identificazione del/i soggetto/i interessato/i. Tuttavia, considerando (i) la specifica condotta illecita riscontrata a carico di alcuni contribuenti statuni- tensi titolari di conti non dichiarati per mezzo del modulo W-9 (conti non W-9) presso UBS SA Svizzera (UBS) intestati a loro nome oppure a nome di una società offshore non operativa di cui erano gli aventi diritto economico; e (ii) la specificità delle persone fisiche coinvolte, descritte nel paragrafo 4 dell’esposizione dei fatti del Deferred Prosecution Agreement («DPA») sti- pulato tra gli Stati Uniti d’America e UBS il 18 febbraio 2009, nella presente Domanda di assistenza amministrativa non è necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS.
Pertanto, in conformità con il paragrafo 4 dell’esposizione dei fatti del DPA, il requisito generale di identificazione dei soggetti interessati da una doman- da di assistenza amministrativa si considera soddisfatto per le seguenti per- sone fisiche:
A. clienti di UBS domiciliati negli Stati Uniti che, in un momento qualsiasi del periodo 2001–2008, erano i titolari diretti e gli aventi diritto econo- mico di conti di deposito titoli non dichiarati (non W-9) e di conti di deposito di importo superiore a 1 milione di franchi presso UBS per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di «truffe e reati analo- ghi»; oppure
B. cittadini statunitensi (indipendentemente dal loro domicilio) che erano gli aventi diritto economico di conti di società offshore aperti o in esse- re nel periodo 2001–2008 per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di «truffe e reati analoghi».
2. I criteri concordati per determinare l’esistenza di «truffe e reati analoghi» ai fini dell’attuale Domanda di assistenza amministrativa in relazione alla vi- gente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, sono soddisfatti nei seguenti casi:
A. per i conti di deposito titoli non dichiarati (non W-9) e per i conti di de- posito (come descritti nel paragrafo 1.A. del presente Allegato), laddo- ve vi sia un fondato sospetto che i contribuenti domiciliati negli Stati Uniti abbiano svolto le seguenti attività:
13 Aggiornato dall’art. 1 cpv. 6 a 8 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 1459 2909).
a. attività che si suppone costituiscano un comportamento fraudo- lento, incluse attività che hanno portato all’occultamento di valori patrimoniali e alla dichiarazione di un reddito inferiore al dovuto, facendo ricorso a «un castello di menzogne»14 o alla presentazione di documenti inesatti e falsi. Laddove tale comportamento risulti accertato, anche i soggetti con conti di importo inferiore a 1 milio- ne di franchi (fatta eccezione per titolari di patrimoni inferiori a 250 000 franchi) durante il periodo indicato rientrano nel gruppo di cittadini statunitensi interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa; oppure
b. attività che costituiscono illeciti fiscali continuati e gravi per i qua- li la Confederazione Svizzera può ottenere informazioni confor- memente al suo diritto e alla sua prassi amministrativa, il che, se- condo l’interpretazione giuridica delle Parti contraenti, include i casi in cui (i) il contribuente domiciliato negli Stati Uniti non ha presentato il modulo W-915 per un periodo di almeno tre anni (di cui almeno uno coperto dalla Domanda di assistenza amministrati- va) e (ii) il conto in essere presso UBS ha generato in media profit- ti per oltre 100 000 franchi l’anno per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui almeno uno coperto dalla Domanda di assistenza am- ministrativa. Ai fini di tale analisi, i profitti sono definiti come reddito lordo (interessi e dividendi) e utili di capitale (equivalenti, ai fini della Domanda di assistenza amministrativa, al 50 % dei ri- cavi lordi delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo in questione);
14 Un «castello di menzogne» può sussistere laddove, secondo le informazioni riportate nei documenti bancari, gli aventi diritto economico (i) hanno utilizzato documenti falsi;
(ii) hanno tenuto una condotta descritta nelle «Ipotesi» dell’all. al Mutuo accordo concer- nente l’interpretazione dell’art. 26 della Conv. per evitare le doppie imposizioni (p. es. servendosi di persone giuridiche o fisiche vicine come intermediari o prestanome per rimpatriare capitali o trasferirli in altro modo sul conto della società offshore); oppure (iii) hanno usato schede telefoniche per occultare la fonte delle contrattazioni. Questi esempi non sono esaustivi e, a seconda dei fatti e delle circostanze specifici, l’AFC può ritenere che anche altre attività vadano definite come «castello di menzogne».
15 Per i conti di deposito, secondo l’interpretazione giuridica delle Parti contraenti, un fondato sospetto di tali illeciti fiscali sussiste se, in seguito alla notifica da parte
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera, il cittadino statunitense non è stato in grado di dimostrare di aver adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di dichia- razioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti (vale a dire autorizzando l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione).
B. per i conti di società offshore (come descritti nel paragrafo 1.B. del pre- sente Allegato), laddove vi sia un fondato sospetto che gli aventi diritto economico statunitensi abbiano svolto le seguenti attività:
a. attività che si suppone costituiscano un comportamento fraudo- lento, incluse attività che hanno portato all’occultamento di valori patrimoniali e alla dichiarazione di un reddito inferiore al dovuto, facendo ricorso a «un castello di menzogne»16 o alla presentazione di documenti inesatti e falsi, fatta eccezione per gli aventi diritto economico statunitensi di conti di società offshore di importo infe- riore a 250 000 franchi durante il periodo in questione; oppure
b. attività che costituiscono illeciti fiscali continuati e gravi per i qua- li la Confederazione Svizzera può ottenere informazioni confor- memente al suo diritto e alla sua prassi amministrativa, il che, se- condo l’interpretazione giuridica delle Parti contraenti, include i casi in cui, nonostante la notifica da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il cittadino statunitense non ha dimo- strato di aver adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di dichiarazioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti di so- cietà offshore (vale a dire autorizzando l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione). In mancanza di tale prova, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fornisce informazioni nella misura in cui il conto della società offshore (i) sia stato in essere per un periodo di tempo prolungato (ossia almeno tre anni, di cui un anno coperto dalla Domanda di assistenza amministrativa) e (ii) abbia generato in media profitti per oltre 100 000 franchi l’anno per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui almeno uno coperto dalla Domanda di
16 Un «castello di menzogne» può sussistere laddove, secondo le informazioni riportate nei documenti bancari, gli aventi diritto economico hanno diretto e controllato in modo conti- nuativo, totale o parziale, la gestione e il collocamento dei valori patrimoniali depositati sul conto della società offshore o hanno violato in altro modo le formalità o il contenuto dell’asserita proprietà della società (ossia la società offshore fungeva da prestanome, enti- tà fittizia o alter ego dell’avente diritto economico statunitense),
(i) prendendo decisioni d’investimento diverse rispetto alle dichiarazioni riportate nella documentazione relativa al conto o nei moduli fiscali presentati all’IRS e alla banca;
(ii) utilizzando schede telefoniche o telefoni cellulari speciali per occultare la fonte delle contrattazioni; (iii) utilizzando carte di debito o di credito per rimpatriare occultamente capitali o trasferirli in altro modo al fine di pagare spese personali o eseguire pagamenti ricorrenti di fatture di carte di credito utilizzate per spese personali, servendosi del patri- monio depositato sul conto della società offshore; (iv) effettuando bonifici elettronici o al- tre forme di pagamento dal conto della società offshore a conti negli Stati Uniti o
altrove, tenuti o controllati dall’avente diritto economico statunitense o da un soggetto a questi vicino al fine di occultare la vera origine della persona che ha disposto i pagamenti elettronici; (v) servendosi di persone giuridiche o fisiche vicine come intermediari o pre- stanome per rimpatriare capitali o trasferirli in altro modo sul conto della società offshore; o (vi) acc. «prestiti» all’avente diritto economico statunitense o a un soggetto a questi vi- cino attingendo a valori patrimoniali provenienti direttamente dal conto della società off- shore, garantiti da tale conto o pagati con il patrimonio ivi depositato. Questi esempi non sono esaustivi e, a seconda dei fatti e delle circostanze specifici, l’AFC può ritenere che anche altre attività vadano definite come «castello di menzogne».
assistenza amministrativa. Ai fini di tale analisi, i profitti sono de- finiti come reddito lordo (interessi e dividendi) e utili di capitale (equivalenti, ai fini della Domanda di assistenza amministrativa, al 50 % dei ricavi lordi delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo in questione).
Dichiarazioni
La Confederazione Svizzera e
gli Stati Uniti d’America
in occasione della firma dell’Accordo concernente la domanda di assistenza ammi- nistrativa relativa a UBS SA presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America il 19 agosto 2009 a Washington D.C., hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni, che costituiscono parte integrante dell’Accordo:
Dichiarazione della Confederazione Svizzera
La Confederazione Svizzera dichiara di essere disposta a esaminare e trattare ulterio- ri domande di assistenza amministrativa presentate dall’IRS ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, se sono basate su fatti e circostanze analoghi a quelli del caso UBS SA.
Dichiarazione degli Stati Uniti d’America
Gli Stati Uniti d’America dichiarano che nel determinare l’adeguatezza delle misure di compensazione di cui all’articolo 5 capoverso 4 considereranno l’insieme delle circostanze e riconosceranno pienamente l’adempimento delle condizioni del pre- sente Accordo da parte di UBS SA e la sua disponibilità a cooperare.
Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.
Per la
Confederazione Svizzera:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Incaricato d’Affari a.i. per la Svizzera
Per gli
Stati Uniti d’America:
Xxxxx X. Xxxxx
United States Competent Authority Deputy Commissioner (International) Internal Revenue Service
Large & Mid-Size Business