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23 Luglio 2013
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1- Il Pacchetto Lavoro 1
2- Il Decreto del Fare 12
Redazione: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx
1 – Il Pacchetto Lavoro
Fonti: D.L. n. 76 del 28/06/2013 in vigore dal 28/06/2013
Tra i provvedimenti adottati dal Governo Letta spicca, per portata e importanza, il Pacchetto Lavoro di cui di seguito si forniscono le prime indicazioni.
Art. 1 Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani
L’obiettivo che si pone il governo è quello di favorire la creazione di un’occupazione stabile come strumento aggiuntivo rispetto a quanto già disposto e agli interventi già effettuati in tema di lavoro precedentemente.
L’articolo 1 istituisce in via sperimentale, nei limiti delle risorse stanziate, un incentivo, per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato i lavoratori svantaggiati e disabili nel rispetto dell’art. 40 regolamento CEE n. 2008/800/CE.
Le assunzioni devono essere effettuate dal 29/06/2013 (giorno successivo all’entrata in vigore della norma) e non oltre il 30/06/2015.
L’assunzione deve riguardare lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni nel rispetto di una di queste condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) vivano soli con una o più persone a carico.
L’incentivo è subordinato al fatto che le assunzioni debbano costituire un incremento occupazionale netto (inteso come differenza tra numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione).
L’assunzione deve determinare un aumento in riferimento all’occupazione complessiva dei lavoratori occupati dell’azienda e non solo in riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
I lavoratori part-time devono essere conteggiati proporzionalmente.
Il beneficio riconosciuto è pari ad 1/3 della retribuzione lorda mensile del lavoratore (imponibile previdenziale) con un limite massimo di 650 euro mensili per 18 mesi nel caso in cui si tratti di una nuova assunzione a tempo indeterminato.
Nel caso di trasformazioni del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato il beneficio spetta per un periodo di 12 mesi. La trasformazione deve comunque determinare incremento occupazionale.
Il beneficio è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ad eccezione delle diverse regole previste per il versamento dei contributi in agricoltura.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma (e quindi entro 28/08/2013) l’Inps adegua le proprie procedure informatizzate per permettere l’invio telematico delle domande e, sempre entro il 28/08/2013, emana la circolare che disciplina le modalità attuative dell’incentivo.
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico delle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse, ne dà comunicazione all’azienda.
Le Regioni possono finanziare ulteriormente con propri Fondi le misure stanziate dalla norma. La decisione regionale non può tuttavia prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla norma.
Art. 2, commi 2 e 3 “Linee guida” per l’apprendistato
Le disposizioni emanate si pongono come obiettivo quello di rendere più semplice, per le imprese, l’utilizzo del contratto di apprendistato.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adotta entro il 30 settembre 2013 le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese.
Nell’ambito delle linee guida possono essere adottate disposizioni derogatorie del Decreto Legislativo n. 167/2011 (T.U. apprendistato), tra le quali:
a) l’obbligo del piano formativo individuale solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita su un documento avente i requisiti minimi del libretto formativo del cittadino;
c) il rispetto, per quanto riguarda la formazione, della disciplina prevista dalla Regione in cui l’impresa ha la sede legale, nella casistica di imprese multi localizzate.
Decorso il termine per l’adozione delle linee guida (termine fissato per il 30/09/2013), in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 28/06/2013 al 31/12/2015, trovano immediata applicazione le disposizioni delle lettere a), b) e
c) sopra citate.
Resta valida comunque la possibilità di una diversa disciplina prevista dalla Regione.
Art.2, commi 4 e 14 – Tirocini formativi e di orientamento
Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni in cui non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 196/97 art. 18 e nel Decreto interministeriale 25/03/98 n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista all’art. 7 dello stesso è prorogabile di un mese.
Le medesime disposizioni si applicano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le quali provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese se previsti.
A tal proposito viene istituito un Fondo presso il Ministero del Lavoro.
Art.2, commi 9 – Credito d’imposta per assunzioni al Sud
Viene stabilito che il credito d’imposta per nuove assunzioni al Sud (pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 o 24 mesi successivi all’assunzione) ai sensi dell’art.2 della Legge n. 106/2011 può essere utilizzato solo in compensazione (tramite mod. F24) entro il 15 maggio 2015 anziché entro due anni dall’assunzione come precedentemente disposto.
Art.2, comma 10 Tirocinio curriculare
Allo scopo di sostenere le attività di tirocinio durante il corso degli studi di laurea, svolte dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2013-2014, è previsto un incentivo alle università che firmeranno con il MIUR un accordo specifico.
Il MIUR (Ministero istruzione, Università e Ricerca) definisce con Decreto interministeriale da adottare entro 30 gg. (entro 28/07/2013) piani di intervento triennale per realizzare tirocini formativi in orario extracurriculare presso imprese o altre strutture destinate agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado.
Il decreto definirà anche le priorità di accesso per gli studenti meritevoli, fissando anche i criteri per l’attribuzione dei crediti formativi.
Art. 3, Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno
Vengono introdotte misure a favore delle persone residenti nelle aree del Mezzogiorno al fine di promuovere l’autoimprenditorialità e provvedimenti diretti a coinvolgere i giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione nei tirocini formativi. A tal fine vengono istituite borse di studio per tirocini formativi a favore di soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
devono essere giovani in età compresa tra i 18 e 29 anni che
non lavorano, non studiano, non frequentano attività di formazione e che sono residenti o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.
La partecipazione a questi tirocini comporterà la corresponsione di un’indennità di frequenza correlata alla legislazione statale e regionale in materia, nel limite di 56 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015.
Art.5, Misure per l’attuazione della Garanzia per i giovani e la ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga
Viene istituita presso il Ministero del Lavoro una apposita Struttura di missione che, in via sperimentale fino al 31/12/2015, in attesa del riordino organico delle attività dei servizi per l’impiego si occuperà di migliorare l’attività di ricollocazione per i lavoratori soggetti ad ammortizzatori sociali in deroga.
L’operatività di detta struttura cesserà entro il 2015.
La struttura di missione dovrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:
- interagire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, con i diversi livelli di governo preposti all’attuazione delle politiche occupazionali;
- definire linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva;
- individuare i criteri per l’utilizzo delle risorse economiche disponibili;
- valutare le attività poste in essere dai soggetti coinvolti, prevedendo sistemi premiali volti a valorizzare i risultati ottenuti;
- promuovere ogni utile iniziativa volta a integrare i diversi sistemi informativi e definire linee-guida per la costituzione della banca dati delle politiche attive e passive.
Art. 6 Disposizioni in materia di istruzione e formazione
Per raccordare meglio i percorsi di istruzione e formazione professionale locali con quelli statali, viene data la possibilità, nei primi tre anni dei percorsi di studi professionali, di dedicare fino al 25% dell’orario delle lezioni ad attività didattiche correlate a precise necessità del mercato del lavoro.
Art. 7 Lavoratori Tempi Determinati comma 1 lettere a) b) c) d)
Il pacchetto Lavoro introduce disposizioni che modificano quanto già disposto dal Decreto Legislativo n.368/2001.
Sostanzialmente viene mantenuta la possibilità di instaurare un primo contratto cd “acausale” ovvero contratti per i quali non è necessaria l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo richieste dalla norma per tale tipologia contrattuale, di durata non superiore a 12 mesi nell’ipotesi di primo rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, oppure nel caso di prima missione di un lavoratori per quanto concerne la somministrazione.
E’ demandata alla contrattazione collettiva, anche aziendale conclusa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, la facoltà di individuare ogni altra ipotesi in cui sia possibile instaurare contratti “acausale”.
Anche il contratto “acausale” può essere oggetto di proroga.
Inoltre in tema di semplificazione viene abrogato l’art. 4 comma 2 bis del Dlgs. n.368/2001 e pertanto viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, la prosecuzione “di fatto” del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine.
Gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti e tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni. (in funzione della durata del primo contratto). I limiti temporali sono pertanto ripristinati a:
• 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
• 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.
Viene precisato inoltre che la disciplina degli intervalli non trova applicazione:
a) nel caso di lavoratori utilizzati in attività stagionali ai sensi del DPR 1525/63 e di quelle individuate nei CCNL;
b) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi anche aziendali conclusi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e DDL più rappresentative sul piano nazionale.
Infine viene precisato che sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs. n. 368/2001 i rapporti di lavoro a termine instaurati con i lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8 comma 2, Legge n.223/91.
Art. 7 comma 2 comma 2 lett. a) e b), comma 3, comma 5 lett.a), punto 2 Lavoro intermittente o a chiamata
I lavoratori intermittenti o a chiamata possono essere utilizzati per non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari e, superato tale soglia il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La norma precisa che questa disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all’entrata in vigore del decreto.
La mancata comunicazione del lavoro a chiamata da parte del datore di lavoro non comporta l’applicazione della sanzione qualora lo stesso provveda agli adempimenti previdenziali dimostrando in tal modo la volontà di non nascondere la prestazione lavorativa (ad es. regolarità nei versamenti contributivi).
Si ricorda che i contratti di lavoro intermittente già in essere al 17 luglio 2012 saranno validi fino al 31 dicembre 2013 anche se incompatibili con le nuove disposizioni o con quelle introdotte dalla Riforma Fornero.
Art. 7 comma 2 lett. c) e d) Xxxxxx a progetto
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del lavoro a progetto e più precisamente per quanto riguarda la forma del contratto viene eliminata la formulazione “ai fini della prova” con la conseguenza che il contratto di lavoro a progetto deve contenere obbligatoriamente, e non solo quindi ai fini probatori, gli elementi indicati tra cui anche la descrizione del progetto e del relativo risultato.
Per quanto concerne invece le ipotesi di esclusione del lavoro a progetto viene stabilito che si potrà ricorrere a tale istituto solo per lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
Precedentemente era sufficiente soddisfare in alternativa l’uno o l’altro dei due requisiti.
Art. 7 comma 2 lett. e) ed f) Lavoro accessorio
Con la soppressione della dicitura “di natura meramente occasionale”, così come disposto dall’art. 70 del Dlgs. n. 276/2003, rimane, come unico parametro di riferimento per l’utilizzo di questo strumento, quello del rispetto dei limiti di carattere economico (quello di 5.000 euro complessivi nel corso di un anno solare in capo al lavoratore per la totalità dei committenti).
E’ prevista l’emanazione di un decreto ministeriale sull’utilizzo dei voucher per specifiche categorie di soggetti svantaggiati da parte delle amministrazioni pubbliche.
Art.7 comma 4 Licenziamenti individuali
Viene nuovamente modificata, in tema di licenziamento individuale, la disposizione introdotta dalla Riforma Fornero che prevedeva, per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti, l’obbligo da parte del datore di lavoro di espletare il tentativo di conciliazione presso la DTL territorialmente competente.
La modifica introdotta ora dal pacchetto “Lavoro” prevede che il tentativo di conciliazione presso la DTL non trovi applicazione in caso di licenziamento:
a) per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c.;
b) per cambio di appalto, qualora una norma di natura contrattuale preveda l’assorbimento dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante;
c) in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa.
Viene confermato inoltre che per quanto riguarda la procedura di conciliazione:
1) la durata del procedimento di conciliazione non può superare i 20 giorni successivi alla convocazione da parte della DTL, salvo esplicito accordo delle parti di proseguire la discussione al fine di raggiungere un accordo;
2) il diritto del datore di lavoro di comunicare il licenziamento in caso di fallimento del tentativo di conciliazione e comunque decorso infruttuosamente il termine di 20 giorni.
Il pacchetto Lavoro introduce la previsione che la mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione viene valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del c.p.c.
Pertanto, in sede di giudizio, l’assenza al tentativo di conciliazione potrà essere valutata dal giudice secondo “il suo prudente apprezzamento” (art. 116 del codice di procedura civile).
Art. 7 comma 5 lett. b) Assunzione lavoratori che fruiscono dell’ASPI
Viene disposto che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Art. 7 comma 5 lett. c) Fondi di solidarietà bilaterali
Le indicazioni in limiti temporali per l’istituzione o la modifica dei Fondi di solidarietà bilaterali viene posticipata al 31 ottobre 2013.
Riassumendo brevemente la tempistica possiamo ritenere che la scadenza del 31 ottobre 2013 è prevista per:
a) la creazione dei fondi per i Contratti collettivi nazionali di lavoro che non prevedono sistemi di integrazioni tramite organismi bilaterali;
b) la modifica dei fondi già previsti dalla contrattazione collettiva come stabilito dalla Riforma Fornero (es. settore del credito).
Qualora, per quei contratti in cui non si venissero istituiti o modificati i Fondi solidarietà entro il termine del 31 ottobre 2013 si provvederà ad attivare con decorrenza 01 gennaio 2014 i Fondi solidarietà residuali istituiti presso l’Inps.
Art. 7 comma 5 lett. d) contrasto al fenomeno dimissioni in bianco
Le disposizioni introdotte dalla Riforma Fornero al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco relative alla convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali per la generalità dei rapporti di lavoro e quelle relative alla lavoratrice madre (periodo gravidanza e fino a 3 anni di vita del bambino) vengono ora estese anche alle lavoratrici in riferimento ai:
a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
b) contratti di associazione in partecipazione.
Art. 7 comma 7 conservazione dello stato di disoccupazione
Viene ripristinata la disposizione che precedentemente era stata abrogata dalla Riforma Fornero e pertanto vengono riconfermate le condizioni che determinano la conservazione dello stato di disoccupazione con i relativi limiti reddituali.
In breve si può affermare che un lavoratore può mantenere lo status di disoccupato anche qualora abbia svolto un’attività lavorativa non superando i limiti annuali di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (imponibile Irpef).
Il reddito minimo personale escluso da imposizione è pari a:
▪ 4.800 euro per i lavoratori autonomi;
▪ 8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati;
▪ 8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di entrambe le nature.
Relativamente ai lavoratori subordinati, resta fermo che lo stato di disoccupazione si sospende qualora si svolga lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi, a prescindere dal reddito percepito.
Art. 8 Banca dati politiche attive e passive
Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva dell’occupazione degli organismi centrali e territoriali coinvolti e di assicurare l’attivazione delle Garanzia per i Giovani vengono introdotte nuove disposizioni per permettere l’integrazione dei diversi sistemi informativi esistenti, al fine di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
A tale scopo viene istituita la Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro (ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali), sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego.
In questo modo, politiche attive e politiche passive possono essere meglio integrate allo scopo di favorire l’incontro da offerta e domanda di lavoro e ridurre i periodi di disoccupazione.
Alla costituzione della Banca dati, che rappresenta una componente del sistema informativo lavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’INPS, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di occupazione
Comma 1 appalto
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, a corrispondere ai lavoratori trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2013 le medesime disposizioni trovano applicazione anche in relazione ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati in contratti di natura autonoma (ad es. lavoratori a progetto e associati in partecipazione).
IL DL n. 76/2013 prevede tuttavia che le disposizioni dell’art. 29 comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003, non trovino applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni pubbliche.
Come si ricorderà, la Riforma Fornero, intervenendo sul medesimo articolo 29, comma 2 del D.Lgs n.276/2003, ha previsto la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che possono “limitare”la responsabilità solidale del committente.
In merito il Decreto Lavoro prevede che quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva può avere effetto “esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali”.
In altre parole, l’osservanza delle eventuali previsioni contrattuali in tema di regolarità degli appalti potrebbe limitare, ovvero escludere la responsabilità solidale del committente relativamente ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori, rimanendo comunque ferma la responsabilità solidale relativamente ai contributi previdenziali e premi assicurativi.
Art. 9 comma 2 sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro
Vengono rafforzate le tutele in materia di sicurezza del lavoro e pertanto le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono inasprite; infatti viene stabilito che le stesse debbano essere rivalutate ogni 5 anni con decreto del direttore della Direzione generale per l’attività ispettiva presso il Ministero del Lavoro.
In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene con decorrenza 1° luglio 2013, nella misura del 9,60%.
Art. 9 comma 3 Apprendistato per la qualifica / diploma professionale
Per quanto concerne questa particolare disciplina dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, così come disposto, dal Decreto Legislativo n. 167/2011 viene prevista ora, la possibilità, al conseguimento del titolo di studio, di trasformare il rapporto in un contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di acquisire anche una qualifica professionale ai fini contrattuali.
In questa casistica la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella stabilita dagli accordi interconfederali/contrattuali.
Art. 9 comma 4 Contratti di prossimità
In riferimento alla contrattazione collettiva di prossimità territoriale o aziendale viene stabilito che per dare seguito a questa tipologia di contrattazione, le parti stipulanti dovranno procedere al deposito delle intese presso le DTL territorialmente competenti.
Art. 9 comma 5 Semplificazioni in materia di collocamento
In un’ottica di semplificazione, viene data un’interpretazione autentica in riferimento a quanto disposto al comma 6 dell’art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 181 del 21/04/2000 e pertanto viene chiarito che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
Art. 9 comma 7 e 8 lavoratori stranieri
Viene modificato quanto disposto dall’art. 22 comma 2 del T.U. sull’immigrazione (Dlgs. n. 286/98); viene infatti stabilito che la richiesta nominativa di nulla osta da parte di un datore di lavoro italiano o straniero che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, è subordinata alla verifica della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.
La verifica va effettuata presso il Centro per l’impiego competente.
Vengono inoltre previste semplificazioni delle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale nei confronti di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ed a svolgere tirocini formativi.
Art. 9 commi 11-bis, 11-ter e 11-quater Sanatoria e regolarizzazione rapporti di lavoro extra UE
Con Decreto Legislativo n. 109/2012 all’art.5 era stata disciplinata la regolarizzazione dei rapporti di lavoro instaurati con lavoratori extracomunitari presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Con il Decreto Lavoro viene disposto che:
a) qualora la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato, previa verifica da parte dello Sportello unico della sussistenza del rapporto di lavoro e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In tal caso, il datore di lavoro resta responsabile per il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi fino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro;
b) in caso di cessazione di un rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, qualora il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa ed al lavoratore viene rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Art. 9 comma 11 Assunzioni congiunte nel settore agricolo
A seguito della modifica all’art. 31 del Decreto Legislativo n.276/2003 viene previsto che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo d’impresa o riconducibili allo stesso proprietario, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per le attività svolte dalle stesse imprese.
L’assunzione congiunta può essere effettuata da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sia costituito da imprese agricole.
Occorre attendere un Decreto ministeriale che fisserà le modalità con cui si potrà procedere alle assunzioni congiunte.
Art. 9 comma 16 Start-up
Vengono modificati alcuni parametri per essere considerate imprese start-up innovative.
In particolare:
a) non è più prevista come obbligatoria la presenza di soci, persone fisiche che detengano al momento della costituzione e, per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
b) le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (precedentemente 20%) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
c) tra i dipendenti e collaboratori occupati possono essere presenti lavoratori in possesso di laurea magistrale ma, in una percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva.
Art. 10 comma 2 Fondi pensione
Viene riconosciuto alle fonti istitutive dei Fondi pensione che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario la competenza a rivedere, oltre alle regole di finanziamento del Fondo, la disciplina delle prestazioni in riferimento sia agli iscritti attivi che a quelle dei soggetti pensionati.
Art. 10 comma 3 Settore marittimo
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le attività delle Casse marittime sono gestite direttamente dall’Inps che pertanto subentra nei rapporti attivi e passivi (riscossione dei contributi malattia, erogazioni delle prestazioni di malattia maternità e infortunio).
Art. 10 comma 5 Pensione di invalidità
Il limite di reddito per il diritto alla pensione di invalidità a favore dei mutilati e degli invalidi civili, deve essere calcolato con riferimento al reddito ai fini fiscali (reddito Irpef) con esclusione del reddito percepito da altri componenti il nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Art. 11 comma 12 Addizionali regionali
Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria, in deroga alle disposizioni dell’art. 50 comma 3 del Decreto Legislativo n. 446/97, come integrato dall’art.3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 56/000, viene disposto che le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2014 possono maggiorare fino al massimo di 1 punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef che attualmente è pari all’1,23%.
Art. 11 commi 18 e 19 Acconto Irpef 2013
Viene stabilito che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto Irpef è fissata al 100%.
Per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’Irpef che si traducono in un versamento corrispondente alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata d’acconto.
Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata d’acconto tenendo conto della nuova disposizione e quindi il sostituto d’imposta dovrà rideterminare (rispetto al risultato contabile del mod. 730-4 pervenuto) la seconda o unica rata d’acconto in misura corrispondente alla differenza tra acconto dovuto e importo precedentemente versato.
2 – Il Decreto del fare
Fonti: Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013
Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 (Supplemento ordinario n. 50) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto Decreto del fare.
Il Decreto è entrato in vigore il 22 giugno 2013 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), ed è stato presentato alle Camere per la conversione in Legge.
Di seguito vengono illustrati gli articoli di maggiore interesse.
TITOLO I – Misure per la crescita economica CAPO I – Misure per il sostegno alle imprese
Art. 1 – Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Si dispone che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto devono essere adottate specifiche disposizioni per migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Si vuole, in questo modo, assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, e limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione.
Art. 2 - Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese
Viene stabilito che le piccole e medie imprese possano accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato, al fine di acquistare, anche mediante operazioni di leasing finanziario, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I finanziamenti sono concessi:
• entro il 31/12/2016;
• per una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto;
• per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ogni impresa;
• possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili;
• è necessaria l’emanazione di un decreto del Ministero per stabilire requisiti e condizioni di accesso;
• si può accedere al finanziamento anche tramite la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI;
• per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi vengono stabiliti dei plafond massimi di spesa.
Art. 3 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Nell’ambito degli investimenti per finanziare gli interventi privati per lo sviluppo dell’impresa (stabiliti dall’art. 43 del Decreto Legge n. 112/2008), vengono assegnate risorse per finanziare i programmi di sviluppo nel settore industriale da realizzare a livello regionale, che non possono essere destinatari di agevolazioni sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto.
Art. 7 – Imprese miste per lo sviluppo
Con questo articolo si introducono modifiche a quanto previsto dalla Legge n. 49/1987, art.7 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo).
Le aziende italiane possono richiedere crediti agevolati per finanziare il capitale di rischio per costituire imprese a capitale misto; il credito agevolato può essere utilizzato anche per gli investimenti in paesi in via di sviluppo.
Art. 8 – Partenariati
Viene aggiunto l’articolo 14-bis alla Legge n. 49/1987, di cui si è già trattato nell’articolo precedente, per la realizzazione della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, stipulando appositi accordi di programma in unione con altri soggetti, quali enti o organismi pubblici sovranazionali o privati.
Art.9 - Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei
Gli enti pubblici (comprese le scuole e le camere di commercio) sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, a quelle attività che sono legate all’utilizzo dei fondi strutturali europei, al fine di non incorrere in sanzioni per la mancata attuazione di programmi e progetti cofinanziati con fondi europei, e per la sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti.
CAPO II – Misure per il potenziamento dell’agenda digitale italiana
Art.14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Si introduce il nuovo comma 3-quater all’articolo 10 del Decreto Legge n. 70/2011, Decreto Sviluppo.
In tale articolo il comma 3 prevede l’unificazione della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria. Il comma aggiunto riconosce la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, e di indicare questa casella come “domicilio digitale”.
In un Decreto, già previsto dal comma 3 per stabilire le modalità di unificazione dei documenti, dovranno essere indicate anche le modalità per il rilascio del domicilio digitale.
Art.17 - Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Viene modificato, con l’aggiunta di nuovi commi, l’articolo 12 (Equilibrio del sistema sanitario e spesa farmaceutica) del Decreto Legge n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita).
In relazione al fascicolo sanitario elettronico sono introdotte le seguenti indicazioni:
• il FSE deve essere istituito entro il 31/12/2014;
• entro il 31/12/2013 le regioni e le province devono presentare il progetto dell’FSE all’agenzia per l’Italia digitale;
• entro 60 giorni tale progetto deve essere valutato e approvato.
CAPO III – Misure per il rilancio delle infrastrutture
Art. 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Con questo articolo viene integrato quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori riguardanti appalti pubblici di acqua, energia e servizi postali e unificazione delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici).
In particolare, all’art.143 “Caratteristiche delle concessioni per lavori pubblici” si aggiunge, alla fine del comma 5, che il soggetto concedente, nel momento della consegna dei lavori, deve dichiarare di essere in possesso di tutti gli atti (autorizzazioni, licenze, abilitazioni, permessi, ecc.) previsti dalla normativa, e che siano legittimi e validi.
Si aggiunge, inoltre, il comma 8-bis con il quale si dispone che la concessione di lavori pubblici deve definire, anche, i presupposti e le condizioni del piano economico finanziario che possono portare a delle variazioni nell’equilibrio del piano stesso, e quindi alla sua revisione.
All’art.144 “Procedure di affidamento e pubblicazione del bando” sono aggiunti:
• il comma 3-bis che prevede che nel bando per le concessioni si dia la possibilità all’amministrazione aggiudicatrice di richiedere, anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori che presentano le offerte stesse, per verificare la finanziabilità del progetto. A seguito di tale consultazione l’amministrazione può adeguare gli atti di gara, e può modificare anche il termine di presentazione delle offerte;
• il comma 3-ter che dispone che il bando può richiedere la sottoscrizione dell’offerta anche da parte degli istituti finanziatori;
• il comma 3-quater in base al quale il bando può prevedere la risoluzione del rapporto nel caso in cui non ci sia la firma dei finanziatori entro determinate scadenze.
Le modifiche all’articolo 144, di cui sopra, vengono riferite anche agli articoli:
- art. 153 “Promotori”, intesi come i soggetti dotati di determinati requisiti tecnici, finanziari, ecc. che possono presentare proposte per la realizzazione di lavori pubblici;
- art. 174 “Concessioni relative ad infrastrutture”;
- art. 175 “Promotore”.
Viene specificato, invece, che le stesse novità di cui si sta trattando non si applicano alle procedure in finanza di progetto, la cui caratteristica principale è il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi di opere pubbliche in vista di guadagni futuri.
L’articolo 19 introduce, inoltre, modifiche al Decreto Legge n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita), in particolare all’art. 33, comma 1 (Disposizioni per realizzare nuove strutture) per favorire nuovi progetti di rilevanza nazionale che abbiano:
o un valore minimo di 200 milioni,
o con partenariato pubblico-privato,
o con progetto definitivo entro il 31.12.2016,
o senza che siano previsti contributi pubblici.
A questi progetti è riconosciuto un credito d’imposta da calcolarsi sull’IRES e sull’IRAP.
Sostanzialmente l’art. 33 c. 1 prevedeva già il credito d’imposta, però il valore e la data di scadenza del progetto erano diversi. Le restanti regole sono rimaste invariate.
Sempre in relazione all’art. 33 di cui sopra:
• viene sostituito il comma 2 per attribuire al CIPE il compito di valutare le opere con equilibrio finanziario;
• viene sostituito il comma 2-ter secondo il quale nel caso si stabilisca la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al titolare l’esenzione del pagamento del canone nella misura necessaria all’equilibrio del piano;
• al comma 2-quater si aggiunge che le misure previste dall’art. 33 (credito d’imposta, esenzione del canone, ecc.) sono alternative a quelle previste dall’art. 18 della Legge n. 183/2011 (Stabilità 2012) che prevedeva il finanziamento di infrastrutture.
Art.26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Questo articolo dispone di sostituire il comma 418 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012).
Inizialmente, le stazioni appaltanti devono seguire una procedura per rendere note ai terzi le caratteristiche dell’appalto (art.1 c.32 L.190/2012). Entro il 31 gennaio devono rendere note le tabelle riassuntive riferite all’anno precedente; entro il 30 aprile l’autorità di vigilanza deve trasmetterle alla corte dei conti.
Successivamente la Legge di stabilità ha modificato le date entro cui devono essere comunicate le informazioni, spostandole rispettivamente al 31 marzo ed al 30 giugno.
Ora il Decreto del fare ritorna su queste date indicando che i dati relativi al 2012 (che quindi in teoria dovevano essere inviati entro il 31 marzo ed il 30 giugno) potranno essere resi noti unitamente a quelli del 2013.
Vengono modificate anche alcune scadenze dell’art. 253 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori riguardanti appalti pubblici di acqua, energia e servizi postali e unificazione delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici):
• al comma 9-bis si dispone che nell’ambito degli appalti pubblici è necessario dimostrare di avere determinati requisiti (giro d’affari, macchinari ecc.), prendendo in esame i 10 anni precedenti, per i lavori svolti fino al 31 dicembre 2013; con il Decreto del fare si devono considerare i lavori svolti fino al 31 dicembre 2015;
• il comma 15-bis riguarda il requisito dell’affidamento in base alle capacità tecnico professionali. Fino al 31 dicembre 2013 si devono considerare i migliori tre anni per effettuare il conteggio; con il Decreto del fare si sposta la data al 31 dicembre 2015;
• in base al comma 20-bis, le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le procedure previste per i lavori pubblici e gli appalti di servizi sotto la soglia rispettivamente del milione di euro e di 100 mila euro; con il decreto del fare la data è posticipata al 31 dicembre 2015.
TITOLO II – Semplificazioni
CAPO I – Misure per la semplificazione amministrativa
Art. 29 – Data unica di efficacia degli obblighi
Al comma 1 viene stabilito che: “Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea”.
Quanto sopra ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.
Con il comma 3 viene modificato l’art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) con l’inserimento del nuovo comma 1-bis.
In pratica si introduce per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare, oltre a tutti gli atti, le circolari ecc., anche le date con cui gli obblighi amministrativi entrano in vigore.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del fare deve essere emanato un decreto attuativo per le disposizioni previste dal comma 1-bis.
Art. 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le stazioni appaltanti o le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, con strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
Il durc rilasciato ha validità di 180 giorni dalla data di emissione.
Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Tra le modifiche apportate al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) si vogliono sintetizzare le seguenti:
³ all’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) si aggiunge che con un decreto ministeriale dovranno essere individuate attività a basso rischio infortunistico, e un modello con il quale i datori di lavoro (micro imprese fino a 10 dipendenti), che operano nell’ambito di tali attività, potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi (autocertificazione); fino al decreto devono continuare con le procedure standardizzate;
³ in relazione ai requisiti degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni ed alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto, in cui i contenuti si sovrappongono a quelli previsti per gli addetti, per i dirigenti, per i preposti e per i lavoratori è riconosciuto un credito formativo per la durata della formazione (in sostanza si vuole eliminare la doppia formazione);
³ l’art. 67 (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio) viene sostituito; in caso di costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire a lavori industriali, i lavori devono essere fatti nel rispetto delle normative e comunicati all’organo di vigilanza; con decreto ministeriale verranno individuate le informazioni da trasmettere e i modelli da utilizzare. L’obbligo è per i luoghi che prevedono la presenza di più di 3 lavoratori;
³ vengono introdotte misure semplificate per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il Decreto del fare introduce anche modifiche al testo unico dell’Inail (DPR n. 1124/1965):
- viene abrogato l’articolo 54 relativo alla denuncia di infortunio all’autorità locale di pubblica sicurezza a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, cioè realizzazione e funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro);
- l’art. 56 viene integrato con le seguenti disposizioni: le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, ecc. possono acquisire dall’Inail, mediante accesso telematico, i dati delle denunce di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni; entro 4 giorni dalla presa visione dei dati, mediante accesso alla banca dati Inail, la direzione territoriale del lavoro può procedere, su richiesta, ad un’inchiesta. Tutto ciò trova applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di realizzazione e funzionamento del SINP.
Art. 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
In tema di semplificazione, viene variato l’art. 21 (Documentazione) del Decreto Legislativo n. 151/2001, che è il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
Le certificazioni utili per la pratica di maternità, attualmente, sono recapitate, ai destinatari previsti dalla norma, in forma cartacea direttamente dalla lavoratrice.
Il Decreto del fare dispone, invece, che il certificato indicante la data presunta parto venga inviato all’Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico, con il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, secondo modalità che dovranno essere definite con un decreto interministeriale entro 6 mesi dalla presente disposizione.
Anche il certificato di parto o di interruzione di gravidanza dovrà essere inviato all’Inps esclusivamente per via telematica dalla struttura sanitaria, secondo le modalità che dovranno essere definite con il decreto di cui sopra.
Le nuove modalità di comunicazione decorreranno dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale stesso.
Fino alla scadenza di cui sopra rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’Inps i certificati.
Art. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Sempre al Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’art. 3, viene aggiunto un comma: con Decreto interministeriale devono essere definite semplificazioni degli adempimenti relativi all’informazione, formazione (su rischi, procedure, ecc.) e sorveglianza sanitaria, applicabili alle attività che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per non più di 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Art. 37 - Zone a burocrazia zero
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto possono essere sottoscritte convenzioni per percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per l’esercizio di attività economiche, fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese.
Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligo del certificato di sana e robusta costituzione nei seguenti casi:
✓ iscrizione di alunni negli istituti medi di istruzione,
✓ scuole per infermiere,
✓ impieghi negli uffici della corte dei conti,
✓ funzioni di ufficiale esattoriale.
Sono abrogati:
- il certificato di idoneità per l’assunzione di apprendisti (limitatamente ai lavori non a rischio),
- il certificato per l’avvio al lavoro di bambini e adolescenti,
- il certificato medico per sana costituzione fisica per i farmacisti,
- il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego,
- il certificato di idoneità psico-fisica all’attività per maestro di sci,
- i certificati medici per i dipendenti delle farmacie,
- la certificazione di idoneità psico-fisica per operazioni con gas tossici,
- il certificato per la vendita dei generi di monopolio,
- l’attestato di idoneità fisica al servizio civile,
- l’attestato di idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace,
- l’attestato di idoneità fisica e psichica per la nomina a giudici onorari aggregati,
- la tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
CAPO II - Semplificazione in materia fiscale
Art.50 - Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
Il comma 28 dell’art. 35 del Decreto Legge n.223/2006 (modificato dal Decreto Legge n. 83/2012) in materia di misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale disponeva: “In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”.
Con l’art. 50 del decreto del fare viene abrogata la parte della norma, di cui sopra, che prevede la solidarietà anche con riferimento all’iva.
Art. 51 - Abrogazione del modello 770 mensile
Viene abrogato il comma 1 dell’art. 44-bis del Decreto Legge n. 269/2003: “Semplificazione della dichiarazione annuale”.
Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Si introducono variazioni alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito:
- viene prolungata la rateazione dei debiti d’imposta,
- sono modificate l’espropriazione forzata, l’espropriazione mobiliare, l’espropriazione del quinto dello stipendio, l’espropriazione immobiliare e di immobili di aziende cedute.
In particolare in relazione alla procedura semplificata di pignoramento presso terzi, nella quale gli agenti di riscossione possono rivolgersi direttamente a soggetti terzi, debitori del contribuente, per la soddisfazione del credito, viene portato a sessanta giorni (anziché quindici) il termine, dalla notifica dell’atto di pignoramento, per procedere al pagamento con il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; si rispettano, invece, le rispettive scadenze per il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Decreto del fare prosegue con altre disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca e di disposizioni di natura finanziarie di cui non abbiamo operato approfondimenti in quanto esulano dalla materia di nostra pertinenza.