ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE LAZIO
ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE COME DA INTESA 2022/2024 IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL’INTESA PREVISTA DALL’ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e XX.XX.
ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE LAZIO
VISTI
L’Intesa sancita il 3/11/2021 Rep. N. 224/CRS tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d’ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’articolo 43 del d.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e xx.xx. ed in particolare l’articolo 1, comma 2 dell’Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l’articolo 8 della stessa;
Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall’articolo 1, comma 3 dell’Intesa, ovvero entro il 1dicembre 2021, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo interregionale per il triennio 2022/2024;
La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l’esercizio corrente di riferimento della quota FUS da destinare alle residenze, come previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’Intesa;
Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall’articolo 2, commi 2 e 3, dell’Intesa;
La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell’Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell’Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall’articolo 2 dell’Intesa;
La quota del FUS destinata all’attuazione dell’articolo 43 “Residenze” e pari a euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) come da D.M. del 25 febbraio 2022, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;
La tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all’Intesa e Direzione generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 28 febbraio 2022 e nella quale si evidenziano le quote di co-finanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;
La nota del 13 maggio 2022 ns. prot. 4670, con la quale viene rappresentato che la Regione Lazio ha reperito risorse aggiuntive e che pertanto il contributo regionale da destinare ai progetti di Residenza per l’annualità 2022 passa da € 90.000,00 ad € 150.000,00;
La nota del 24 maggio 2022 ns. prot. 5048, con la quale la Direzione generale del MiC prende atto di quanto comunicato dalla Regione Lazio.
CONSIDERATO che
Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all’Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
Eventuali modifiche al presente Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’Intesa.
TRA
La Direzione generale Spettacolo del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
E
La Regione Lazio d’ora in avanti Regione, aderente all’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2024 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC del 4/2/2021 n. 1163, integrata con la comunicazione prot. MiC del 13/5/2022 n. 4670-A
con sede in Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 7 – 00000 Xxxx C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
di seguito denominate “Le Parti”.
Art. 1 Oggetto e durata
1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione del progetto del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx E).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come
definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.
Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi
1. Entro il 31 marzo della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall’Intesa, il MiC/DGS e la Regione, sottoscrivono il presente Accordo.
2. Il cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro
60.000,00 per parte Regione pari a Euro 150.000,00.
3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa.
4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; i bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento.
5. Come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa.
6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
7. L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
a) anticipazione non superiore all’80 per cento della quota di finanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione contenente l’elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;
b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi.
c) Il MiC/DGS trasferisce l’erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione;
8. La Regione aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell’Intesa.
Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio
1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all’Intesa concordano annualmente, all’interno dello stanziamento di risorse FUS destinate in favore delle attività di cui all’articolo 43 “Residenze” di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 dell’Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;
2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS.
3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell’azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all’articolo 9 dell’Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.
Art. 4 – Riduzioni e revoche
1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l’obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell’importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l’entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l’annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all’importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l’annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall’Intesa, dal presente dall’Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione il MiC/DSG con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.
Art. - 5 Comunicazione
1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, del MIC/DGS insieme a quello della Regione, completi di lettering.
Art. - 6 Clausola di salvaguardia
1. L’erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell’effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.
Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell’Accordo
1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’Intesa stessa.
Art. 8 – Risoluzione delle controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.
Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 5 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.
MIC REGIONE LAZIO
Direzione Generale Spettacolo Direzione Cultura e Lazio Creativo
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE
Dott. Xxxxxxx XXXXXXX Xxxx.ssa Xxxxxx XXXXXXXX
Allegati
A. Lettera di adesione della Regione LAZIO e Progetto triennale presentato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c) dell’Intesa contenenti l’indicazione di massima dell’impegno finanziario per le annualità 2023 e 2024 del triennio
B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2022
C. Lettera di comunicazione della Regione LAZIO della disposizione di risorse aggiuntive destinate al Programma Regionale per l’annualità 2022
D. Lettera della Direzione generale del MiC di presa d’atto delle risorse aggiuntive comunicate dalla Regione Lazio
E. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e Schema di bilancio
ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO
LINEE GUIDA, REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un raggruppamento per i “Centri di Residenza “sia singolarmente per “Residenze per Artisti nei territori”.
Si intende che l’esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenze per Artisti nei territori.
CENTRI DI RESIDENZA
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. |
1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili Ai sensi dell’art. 3.3 dell’Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali. Per “Raggruppamento” si intende l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L’atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composta da un minino di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone. In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell’atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei xxxxxxxx.Xx questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento sarà regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti. I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale. |
2. Affidabilità e solidità economica La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2019 maggiore o uguale a euro 500.000,00. Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all’attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024. |
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare: • di aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; • di avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente; • Essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi. |
4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza. Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un’esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza. |
5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l’attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2022/2024, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede. Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata: • di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto. • di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove; • di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti. Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l’Amministrazione regionale o l’ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti. |
Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti. |
6. Struttura organizzativa e operativa del CdR Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico. In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un’esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un’esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale. Il Centro deve garantire un tutor qualificato all’interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza. Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti. |
7. Attività di residenza I requisiti minimi al fine dell’eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti: a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d); b) Il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità. c) Xxxxx restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività. d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze “trampolino”, ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti ( bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.) Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti. |
8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura: a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65% b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25% c) costi generali in capo al Raggruppamento: massimo 25%. |
9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell’art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l’assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti. Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma. |
CRITERI DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione | Indicatori |
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Profilo qualitativo dei partner associati | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo | Valutazione graduata sui curricula delle figure professionali |
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso | Valutazione scarsa |
la realizzazione di più di una residenza “trampolino” . | Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Congruità dell’incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Articolazione del Piano formativo | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale (curriculum) | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Tipologia di azioni svolte dai tutor | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con i giovani | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (oltre allo spettacolo) | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
dello spettacolo | |||
Reti, partenariati | e | progettualità | Valutazione scarsa |
internazionale | Valutazione discreta | ||
Valutazione buona | |||
Valutazione ottima |
RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. |
1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale. |
2. Affidabilità e solidità economica L’insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a euro 100.000,00. Il soggetto deve aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024. |
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il soggetto richiedente deve attestare di: • aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; |
• avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente; • essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi. |
4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un’esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di residenza. La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente. |
5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l’attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede. Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata: • di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche delle progetto • di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove; • di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti. Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l’Amministrazione regionale o l’ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti. |
6. Struttura organizzativa e operativa Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico. |
7. Attività di residenza I requisiti minimi per svolgere progetti di “Residenze per Artisti nei Territori” sono i seguenti: a) Il progetto di residenza deve prevedere l’ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o compagini. b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi per annualità. c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e |
degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività. |
8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura: a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65% b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25% c) costi generali: massimo 25%. |
9. Soggetti non ammissibili Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 dell’Intesa, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione. |
CRITERI DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione | Indicatori |
Profilo qualitativo del soggetto proponente | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo | Valutazione graduata sui curricula delle figure professionali |
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta. | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Congruità dell’incidenza dei compensi degli | Valutazione scarsa |
artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto | Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Caratteristiche degli spazi a disposizione | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
Reti, partenariati e progettualità internazionale | Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima |
TIPOLOGIA PROGETTO | RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI | RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI | RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI | RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI | RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI | CENTRO DI RESIDENZA | ||||
SOGGETTO | ||||||||||
COSTI | TOTALE | |||||||||
A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 65%) | COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE | € | - | |||||||
COMPENSI E RETRIBUZIONI AGLI ARTISTI IN RESIDENZA | € | - | ||||||||
COSTI DI OSPITALITA’ | € | - | ||||||||
COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI | € | - | ||||||||
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (massimo 25%) | COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA | € | - | |||||||
COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | € | - | ||||||||
C) QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 25%) | COSTI DI GESTIONE E TECNICO- AMMINISTRATIVI | € | - | |||||||
TOTALI | € | - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
TOTALE COSTI/SPESE | ||||||||||||||
PROSPETTO RIASSUNTIVO | CONSUNTIVO | |||||||||||||
TOTALE COSTI SEZIONE A) | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
TOTALE COSTI SEZIONE B) | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
TOTALE COSTISEZIONE C) | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
TOTALE COSTI | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO | ||||||||||||||
CONSUNTIVO | Residenze per Artisti nei territori | Residenze per Artisti nei territori | Residenze per Artisti nei territori | Residenze per Artisti nei territori | Residenze per Artisti nei territori | Centro di Residenza | ||||||||
TOTALE COSTI COMPLESSIVE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||
TOTALE RICAVI RIFERITE ALLE ATTIVITA’ DI RESIDENZA (Incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del MiC e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artisti nei territori, ecc.) | ||||||||||||||
DEFICIT FRA COSTI PROGETTO ED ENTRATE COMPLESSIVE (MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||||||
Totale deficit Centro di residenza | € 0,00 | |||||||||||||
Cofinanziamento MiC Cofinanziamento Regione | € 0,00 € 0,00 | |||||||||||||
Totale deficit Artisti nei territori | € 0,00 |
Cofinanziamento MiC
Cofinanziamento Regione
€ 0,00
€ 0,00