ATTO
ATTO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI SUI QUALI SI FONDA L'UNIONE EUROPEA
Conformemente all'articolo 2 del trattato di adesione, il presente atto si applica nel caso in cui il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore al 1º gennaio 2007 e fino alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
PARTE PRIMA PRINCIPI
ARTICOLO 1
Ai fini del presente atto:
– per "trattati originari" si intendono:
a) il trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,
b) il trattato sull'Unione europea ("trattato UE"), quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
– per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
– per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;
– per "Comunità" si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi;
– per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania;
– per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari.
ARTICOLO 2
Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
ARTICOLO 3
1. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
2. La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alla Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
3. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, apporta alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
ARTICOLO 4
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tale Stato.
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
ARTICOLO 5
La Bulgaria e la Romania partecipano all’Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato CE.
ARTICOLO 6
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunità.
L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari Stati terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi e delle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, la Comunità e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell’ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 1, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
6. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo,2 conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunità può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.
Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunità adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
1 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
2 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
8. Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.
9. Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con i paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
10. Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.
11. La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.
12. La Bulgaria e la Romania adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche la Comunità o altri Stati membri.
Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunità è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
ARTICOLO 7
1. Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
ARTICOLO 8
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
PARTE SECONDA ADATTAMENTI DEI TRATTATI
TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 9
1. All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del trattato CEEA, il secondo xxxxx è sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.".
2. Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxxxx xxxx | 22 |
Danimarca | 13 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 50 |
Francia | 72 |
Irlanda | 12 |
Italia | 72 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 8 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 25 |
Austria | 17 |
Polonia | 50 |
Portogallo | 22 |
Romania | 33 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 18 |
Regno Unito | 72." |
ARTICOLO 10
1. All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato CEEA, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata‚ ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio | 12 |
Bulgaria | 10 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 7 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 27 |
Francia | 29 |
Irlanda | 7 |
Italia | 29 |
Cipro | 4 |
Lettonia | 4 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 13 |
Austria | 10 |
Polonia | 27 |
Portogallo | 12 |
Romania | 14 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 10 |
Regno Unito | 29 |
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";
2. All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".
3. All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".
ARTICOLO 11
1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici."
2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:
"Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.".
ARTICOLO 12
All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato CEEA, il secondo comma relativo alla composizione del Comitato economico e sociale è sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 12 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 9 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 21 |
Francia | 24 |
Irlanda | 9 |
Italia | 24 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 7 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 12 |
Austria | 12 |
Polonia | 21 |
Portogallo | 12 |
Romania | 15 |
Slovenia | 7 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 24". |
ARTICOLO 13
All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni è sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 12 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 9 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 21 |
Francia | 24 |
Irlanda | 9 |
Italia | 24 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 7 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 12 |
Austria | 12 |
Polonia | 21 |
Portogallo | 12 |
Romania | 15 |
Slovenia | 7 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 24". |
ARTICOLO 14
Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato CE, è modificato come segue:
1. All'articolo 3, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: "– la Repubblica di Bulgaria,"
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: "– la Romania,"
2. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
a) la frase di apertura è sostituita dalla seguente:
"1. Il capitale della Banca è di 164 795 737 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti *:
* Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat."
b) Tra le voci relative all’Irlanda e alla Slovacchia si inserisce: "Romania 846 000 000"; e
c) tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania, si inserisce: "Bulgaria 296 000 000".
3. All'articolo 11, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
− due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
− due sostituti designati dalla Repubblica francese;
− due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
− due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
− un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
− un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
− due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
− due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
− tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
− un sostituto designato dalla Commissione.".
ARTICOLO 15
All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".
TITOLO II ALTRI ADATTAMENTI
ARTICOLO 16
L’ultima frase dell’articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE è sostituita dalla seguente:
"In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.".
ARTICOLO 17
All'articolo 299 del trattato CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".
ARTICOLO 18
1. All'articolo 314 del trattato CE, il secondo xxxxx è sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
3. All'articolo 53 del trattato UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, svedese e ungherese.".
PARTE TERZA DISPOSIZIONI PERMANENTI
TITOLO I
ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 19
Gli atti elencati nell'allegato III del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
ARTICOLO 20
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
TITOLO II ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 21
Le misure elencate nell'allegato V del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
ARTICOLO 22
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle regole comunitarie.
PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I MISURE TRANSITORIE
ARTICOLO 23
Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente atto si applicano nei confronti della Bulgaria e della Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
TITOLO II DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 24
1. In deroga al numero massimo di membri del Parlamento europeo stabilito dall'articolo 189, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, il numero di membri del Parlamento europeo è aumentato, per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di membri di tali paesi per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo:
Xxxxxxxx 00
Xxxxxxx 00.
2. Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto 1.
3. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i popoli della Bulgaria e della Romania per il periodo dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 2, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/772/EC, Xxxxxxx (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 25
1. Dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti 1:
Bulgaria EUR 14 800 000
Romania EUR 42 300 000
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e
30 novembre 2011.
1 Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati pubblicati da Eurostat per il 2003.
2. La Bulgaria e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste 1.
Bulgaria 0,181%
Romania 0,517%
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.
1 Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati pubblicati da Eurostat per il 2003.
ARTICOLO 26
1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio 1:
(milioni di euro, prezzi attuali)
Bulgaria 11,95
Romania 29,88
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2009: 15%
2010: 20%
2011: 30%
2012: 35%.
1 GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
ARTICOLO 27
1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d’appalto, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare 1, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera 2 e dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e in Romania.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento svolta dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 3 e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 4.
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all’assistenza di preadesione.
1 Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
2 Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
3 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
4 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Xxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000, (XX L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
2. Gli impegni finanziari stabiliti prima dell’adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché quelli stabiliti in base allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l’adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell’ultimo anno civile completo precedente l’adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
In deroga a quanto sopra, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA 1, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e in Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l’adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell’adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell’adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Xxxxxxx, CECA) n. 259/68 del Consiglio 2. Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario sono coperte dalla voce "Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo alla preadesione.
1 Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
2 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).
ARTICOLO 28
1. Si considera che la Commissione ha approvato, a norma del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione 1, le iniziative che, alla data di adesione, hanno formato oggetto di decisioni sull’assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell’attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti al capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale delle Comunità europee. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma di quest'ultimo regolamento.
1 GU L 130 del 25.5.1994. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste all’articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un’iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento
(CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del relativo al fondo di coesione in vigore a tale data.
4. Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi
debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 29
Qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD 1 in relazione all’imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno della creazione di organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di SAPARD, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo la procedura stabilita all’articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 2.
1 Regolamento (CE) n. 1268/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx
(XX) x. 0000/0000 (XX L 349 del 25.11.2004, pag. 12).
2 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
ARTICOLO 30
1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità.
2. Nel periodo 2007-2009, la Comunità fornirà alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy.
L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
3. La Commissione può adottare disposizioni relative all'attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Tali disposizioni sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1. A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
ARTICOLO 31
1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "Strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti al rafforzamento istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
4. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
ARTICOLO 32
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009 sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù di uno strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):
(in milioni di EUR, prezzi 2004)
2007 | 2008 | 2009 | |
Bulgaria | 121,8 | 59,1 | 58,6 |
Romania | 297,2 | 131,8 | 130,8 |
3. Almeno il 50% dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen saranno utilizzati per aiutare la Bulgaria e la Romania nell'adempimento degli obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Il primo giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente anno viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.
ARTICOLO 33
1. Fatte salve future decisioni di carattere politico, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 è stabilito come segue:
(in milioni di EUR, prezzi 2004)
2007 | 2008 | 2009 | |
Bulgaria | 539 | 759 | 1 002 |
Romania | 1 399 | 1 972 | 2 603 |
2. Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di tali dotazioni fisse per paese, sono determinati sulla base delle disposizioni applicabili al momento alle spese per azioni strutturali.
ARTICOLO 34
1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni I-III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le disposizioni specifiche finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo di programmazione 2007-2013.
2. Fatte salve future decisioni di carattere politico, gli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG destinati alla Bulgaria e alla Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3 041 milioni di EUR (prezzi del 2004).
3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
ARTICOLO 35
Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.
TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 36
1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Bulgaria o la Romania può chiedere di essere autorizzata a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d’urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO 37
Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all’applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell’adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l’impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell’adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 38
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell’attuazione o nell’applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell’applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell’adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 39
1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria e Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno dei due Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1° gennaio 2007, il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, può decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data dell'adesione di tale Stato.
2. Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto I.
3. Nonostante il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell'articolo 37, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa approfondita valutazione, che deve essere effettuata nell'autunno 2005, dei progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo 1 o di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto II.
4. Qualora sia adottata la decisione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente in merito agli adattamenti del presente atto, inclusi i relativi allegati e appendici, che si siano resi indispensabili in conseguenza della decisione di rinvio.
ARTICOLO 40
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
1 Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).
ARTICOLO 41
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.
Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
ARTICOLO 42
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
TITOLO I
INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
ARTICOLO 43
Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
ARTICOLO 44
Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
ARTICOLO 45
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 46
1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il
6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il
31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
ARTICOLO 47
La Corte dei conti è completata con la nomina di due membri supplementari, il cui mandato è di sei anni.
ARTICOLO 48
Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 49
Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 50
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
ARTICOLO 51
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati o i gruppi istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
TITOLO II
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 52
Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
ARTICOLO 53
1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Esse comunicano tali misure alla Commissione al più tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente atto.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
ARTICOLO 54
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
ARTICOLO 55
Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
ARTICOLO 56
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
ARTICOLO 57
Xxxxx disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.
ARTICOLO 58
I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 59
Gli allegati I-IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 60
Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua bulgara e rumena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
ARTICOLO 61
Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Elenco delle convenzioni e dei protocolli
ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3(3) dell'atto di adesione)
1. Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)
− Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)
− Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)
− Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma
il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)
− Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)
− Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)
2. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
– Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)
– Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)
3. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)
– Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)
– Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)
– Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)
4. Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
– Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)
– Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)
– Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)
– Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)
– Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)
5. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)
− Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16)
− Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2)
− Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)
6. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195
del 25.6.1997, pag. 2)
7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)
8. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)
9. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
– Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
ALLEGATO II
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea
e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri
a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4 (1) dell'atto di adesione)
1. L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 1.
2. Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 , di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni 2, nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
1 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.
2 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).
Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59;
articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.
3. Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
a) l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana:
– articolo 4,
– dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:
– articolo 4,
– dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
– dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
c) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese:
– articoli 4, 5 e 6,
– dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
d) l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica:
– articoli 3, 4 e 5,
– dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
– dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
e) l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca:
– articolo 4,
– dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
f) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:
– articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,
– dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;
g) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:
– articoli 4 e 5,
– dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,
– dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland dell’atto finale, parte III;
h) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:
– articoli 4 e 5,
– dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II.
4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:
– l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi 1, approvato dalla decisione 1999/439/CE 2 del Consiglio
– l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati 3, approvato dalla decisione 2000/29/CE 4 del Consiglio.
– l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Xxxxxxxx 0;
1 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
2 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
3 GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
4 GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1.
5 Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.
5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;
decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;
decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;
decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;
decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;
decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;
decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attività della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;
decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;
decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;
decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità;
decisione SCH/Com-ex (98) 59 rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;
decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;
decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;
decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;
decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;
decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:
– allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune
– il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;
decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.
6. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;
dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.
7. Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;
decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.
8. I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);
decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);
decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);
decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);
decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);
decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);
decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1º.6.2000, pag. 43);
decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);
decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 303 del 2.12.2000, pag. 29);
decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);
regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);
regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);
decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l’allegato 3 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 5a) del manuale comune;
direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 187 del 10.7.2001, pag. 45);
decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);
regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);
regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);
regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);
decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);
decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);
decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 123 del 9.5.2002, pag. 49);
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);
decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);
direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);
decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);
regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE)
n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10);
decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);
direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);
regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);
decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136);
direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);
decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);
decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);
decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5);
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1);
regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5);
regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO III
Elenco di cui all'Articolo 19 dell'atto di adesione Adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
1. DIRITTO DELLE SOCIETÀ DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
I. MARCHIO COMUNITARIO
31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
– 31994 R 3288: Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/00 xxx Xxxxxxxxx, xxx 00.00.0000 (XX L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
– 32003 R 0807: Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 xxx Xxxxxxxxx, xxx 00.0.0000 (XX L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
– 32003 R 1653: Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 xxx Xxxxxxxxx, xxx 00.0.0000 (XX L 245 del 29.9.2003, pag. 36),
– 32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),
– 32004 R 0422: Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 xxx Xxxxxxxxx, xxx 00.0.0000 (XX L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri è esteso al loro territorio affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.".
II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
– 00000 X: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
"k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1º gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
l) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1º gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall’articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".