Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso i Servizi privati
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso i Servizi privati
di assistenza e cura a domicilio (CCL dei SACD privati)
1º marzo 2021
INDICE
NORME GENERALI
Art. 1 - Scopo 5
Art. 2 - Campo d’applicazione 5
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D’IMPIEGO
Art. 3 - Competenza 6
Art. 4 - Modalità 6
Art. 5 - Periodo di prova 6
DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 6 - Durata del lavoro 7
Art. 7 - Orario flessibile 7
Art. 8 - Assenze prevedibili 7
Art. 9 - Assenze non prevedibili 7
Art. 10 - Sostituzioni 8
Art. 11 - Doveri di servizio 8
Art. 12 - Funzioni e disposizioni interne 10
Art. 13 - Occupazioni accessorie 10
Art. 14 - Responsabilità per danni 10
Art. 15 - Polizza assicurativa RC 10
MANCANZA AI DOVERI DI SERVIZIO
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari e responsabilità 11
Art. 17 - Misure cautelari 11
DIRITTI DEI DIPENDENTI
Art. 18 - Protezione della personalità 12
Art. 19 - Funzioni, scala salariale e rimborso spese 12
Art. 20 - Qualifiche 14
Art. 21 - Stipendio per il personale a ore 14
Art. 22 - Modalità di pagamento dello stipendio e delle indennità 14
Art. 23 - Gratifica premio fedeltà 15
Art. 24 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario e ore pianificate 15
Art. 25 - Indennità per lavoro notturno e festivo 16
Art. 26 - Protezione per lavoro notturno 17
Art. 26-1 - Indennità per servizio di picchetto 17
Art. 27 - Pause e riposo 17
Art. 28 - Feste infrasettimanali 18
Art. 29 - Vacanze 18
Art. 30 - Congedi straordinari pagati e non pagati 19
Art. 31 - Congedo maternità, adozione e parentale 20
Art. 32 - Servizio militare, servizio civile e protezione civile 20
Art. 33 - Stipendio in caso di malattia o infortunio, assicurazione 21
Art. 34 - Assenza prolungata per malattia/infortunio 22
Art. 35 - Mancato inizio e stipendio 22
Art. 36 - Interruzione dell’assenza per malattia/infortunio 22
Art. 37 - Surrogazione 22
Art. 38 - Formazione e mobilità 22
PREVIDENZA PROFESSIONALE
Art. 39 - Cassa pensioni 23
FINE DEL RAPPORTO D’IMPIEGO
Art. 40 - Casistica 24
Art. 41 - Limiti di età 24
Art. 42 - Decesso 24
Art. 43 - Disdetta - termini 24
Art. 44 - Disdetta per causa grave 25
Art. 45 - Disdetta in tempo inopportuno 25
Art. 46 - Disdetta abusiva 25
Art. 47 - Rimedi giuridici contro la disdetta 26
COMMISSIONE INTERNA DEL PERSONALE, COMMISSIONE PARITETICA, CARTA PROFESSIONALE
Art. 48 - Commissione interna del personale 27
Art. 49 - Commissione paritetica (CP) 27
Art. 50 - Carta professionale 27
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 - Entrata in vigore e durata, norme transitorie 29
Art. 52 – Diritti acquisiti 29
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE 30
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO ALLIEVI E PRATICANTI 31
ALLEGATO 3
LEGGE SUL LAVORO 32
ALLEGATO 4
REGOLAMENTO RIFUSIONE SPESE FORMAZIONE 34
ALLEGATO 5
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA 35
Art. 1 Composizione 35
Art. 2 Competenze 35
Art. 3 Procedura 35
Art. 4 Finanziamento 35
Art. 5 Compiti 35
Art. 6 Procedura in caso di ricorso 36
Art. 7 Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e
del segretario 36
Art. 8 Domande supercautelari 37
Art. 9 Sottocommissioni 37
Art. 10 Segretario 37
Art. 11 Spese 37
Art. 12 Indennità 38
Art. 13 Disposizioni finali 38
ALLEGATO 6
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNA DEL PERSONALE 39
ALLEGATO 7
CATALOGO DI PRESTAZIONI IGM ASA TICINO 40
LE PARTI CONTRAENTI 43
NORME GENERALI
Art. 1 - Scopo
Il presente contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso i Servizi privati di assistenza e cura a domicilio (CCL dei SACD privati), stipulato ai sensi degli art. 356 e segg. del Codice delle obbligazioni, ha lo scopo di:
1. promuovere e realizzare un’uniforme applicazione delle condizioni di la- voro del personale occupato presso i Servizi privati di assistenza e cura a domicilio (SACD) aderenti allo stesso nell’ottica di prevenzione del dum- ping salariale;
2. migliorare la collaborazione fra organi direttivi e dipendenti nell’interesse della qualità delle prestazioni;
3. garantire la pace sociale.
Art. 2 - Campo d’applicazione
1. Il presente contratto si applica al personale degli enti aderenti.
2. Il presente contratto non si applica ai dipendenti con funzioni dirigenti, se così concordato tra il SACD e il dirigente.
3. Il personale occupato a tempo parziale è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni previste dal presente contratto.
4. Le condizioni di lavoro per gli allievi e i praticanti sono regolate da un regolamento separato (vedi allegato 2).
5. Per tutti gli aspetti contrattuali che non trovano regolamentazione tramite il presente contratto, tornano applicabili le norme del Codice delle obbli- gazioni (art. 319 e segg. CO), nonché le disposizioni cantonali e federali in materia di diritto del lavoro e di protezione del lavoratore.
6. Le denominazioni utilizzate nel presente contratto si intendono sia al ma- schile che al femminile.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D’IMPIEGO
Art. 3 - Competenza
Le assunzioni sono di competenza di ogni singolo datore di lavoro e di regola sono a tempo indeterminato.
Art. 4 - Modalità
1. Il datore di lavoro può stabilire norme particolari per quanto riguarda l’as- sunzione del personale (età, qualifiche, esami d’ammissione, casellario giudiziario, ecc.); in principio sarà data la priorità al personale formato e, in mancanza, al personale che dispone dei requisiti per accedere a una formazione.
2. Il dipendente e il datore di lavoro, all’inizio del rapporto di lavoro, sotto- scrivono un contratto di assunzione nel quale sono indicate la funzione, la durata, la classe di stipendio, la retribuzione lorda e eventuali altri con- dizioni di servizio. Al momento dell’entrata in servizio, il dipendente sot- toscrive d’aver ricevuto una copia del presente contratto, del capitolato d’oneri e di eventuali disposizioni interne che sono parte integrante del contratto d’assunzione.
Art. 5 - Periodo di prova
1. Per tutti i dipendenti i primi 3 mesi d’impiego sono considerati periodo di prova. Il tempo di prova, se viene ridotto in seguito a malattia o infortunio superiore a 30 giorni, può essere prolungato per il periodo equivalente.
2. Il primo mese di impiego è considerato di prova per il personale assunto a tempo determinato.
3. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di 7 giorni.
4. Il trasferimento ad altra funzione all’interno del SACD è assimilato a nuova assunzione ai fini del periodo di prova. In caso di esito insoddisfacente il dipendente, se possibile, verrà reintegrato a tutti gli effetti nella prece- dente attività.
DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 6 - Durata del lavoro
1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore, nella media dei tre mesi consecutivi, a 40 ore (impiego al 100%) per tutto il personale. L’orario aziendale si intende dalle ore 06.00 alle ore 23.00.
2. La ripartizione sull’arco della settimana, come pure la definizione dei tur- ni di lavoro e dell’orario giornaliero, sono di competenza della Direzione che può adottare disposizioni particolari secondo le esigenze del servizio, sentita la Commissione del personale e nel rispetto della legge sul lavoro (LL) e relative ordinanze.
3. La durata massima giornaliera comprensiva dello straordinario è la se- guente: 12.5 ore nello spazio di 14 ore.
4. In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordina- rio su ordine del responsabile del relativo servizio e ratifica della Direzione.
5. Tempo di trasferta: a tutti i dipendenti viene riconosciuto il tempo di tra- sferta tra il primo paziente e l’ultimo. È permessa una sola interruzione dell’orario di lavoro giornaliero. Se la distanza per raggiungere il primo paziente, rispettivamente ritornare al proprio domicilio dopo l’ultimo pa- ziente; risultasse superiore alla distanza tra il domicilio del dipendente e la sede o sotto sede di Servizio, la differenza chilometrica e temporale dovrà essere rimborsata.
Art. 7 - Orario flessibile
Laddove le condizioni lavorative lo permettano la Direzione può introdurre l’orario flessibile o differenziato compatibilmente con apposito regolamento.
Art. 8 - Assenze prevedibili
Le assenze prevedibili quali vacanze, cure, congedi, servizio militare, servizio civile e di protezione civile, o per qualunque altro titolo, devono essere tem- pestivamente preannunciate e autorizzate dalla Direzione.
Art. 9 - Assenze non prevedibili
1. In caso di assenza per malattia, infortunio o altro motivo il dipendente dovrà avvertire al più presto possibile la Direzione o il responsabile del SACD, ma al più tardi 2 ore prima della prevista entrata in servizio. La ripresa del lavoro deve essere comunicata il giorno precedente entro le
16.00. Il dipendente è tenuto a presentare il certificato medico, quando la sua assenza si protrae per più di due giorni.
2. Le uscite da casa durante la malattia, l’infortunio e la convalescenza devono essere autorizzate dal medico e figurare sul certificato.
3. Dopo due assenze per ragioni di salute inferiori a tre giorni avvenute nel corso di un anno di servizio, il datore di lavoro può richiedere al dipen- dente di produrre il certificato medico per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel medesimo anno.
4. Il datore di lavoro può ordinare delle visite mediche di controllo per mez- zo di un medico di sua fiducia.
5. Il certificato medico deve inoltre essere presentato in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze.
6. In caso di mancato avviso e/o di mancata presentazione del certificato me- dico l’assenza è da considerarsi arbitraria. Le assenze arbitrarie sono dedot- te dallo stipendio, riservati i provvedimenti disciplinari dell’art. 16 del CCL.
7. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la conferma di certificati medici a tempo indeterminato.
8. Il dipendente che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze è tenuto ad annunciare immediatamente il caso e a trasmettere il relati- vo certificato medico alla Direzione. In caso di mancata segnalazione o presentazione del certificato medico la malattia o l’infortunio sono com- putati come vacanze.
9. Non sono presi in considerazione i casi di infortunio che in base al referto medico consentono di muoversi liberamente o con lievi limitazioni.
10. Se il dipendente considera l’infortunio o la malattia come interruzione delle vacanze, la Direzione può chiedergli (se le condizioni di salute lo consentono) di rientrare al domicilio.
11. In caso di incapacità parziale lavorativa il certificato medico dovrà pre- sentare le modalità di svolgimento del lavoro (lavoro ridotto per tutta la giornata oppure orario ridotto).
Art. 10 - Sostituzioni
1. Se ragioni di servizio lo esigono, il dipendente è tenuto a sostituire o ad aiutare i colleghi senza alcun compenso supplementare.
2. Chi sostituisce un collega di categoria superiore e di maggior responsabilità per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, ha diritto per tutto il periodo della supplenza, a un’indennità pari alla differenza tra il suo stipendio e quello che percepirebbe se nominato nella funzione del supplito.
Art. 11 - Doveri di servizio
Il dipendente ha l’obbligo di seguire le seguenti regole:
1. eseguire il lavoro assegnato con serietà, diligenza e spirito di collabora- zione, rispettando le leggi, i regolamenti e le disposizioni delle autorità in materia sociale e sanitaria, le direttive impartite dai responsabili, il rego- lamento interno e le disposizioni contemplate nel capitolato d’onere per la funzione da svolgere, i principi dell’etica professionale, nonché i diritti degli utenti e dei loro familiari;
2. far rilevare al proprio superiore eventuali inconvenienti del Servizio, come pure i bisogni dell’utente;
3. custodire ed usare con cura installazioni, attrezzature e materiale. La Direzione può procedere al recupero delle spese per danni intenzionali o dovuti a negligenza grave;
4. xxxxxxxsi dall’eseguire, su richiesta di terzi o di propria iniziativa, qualsi- asi mansione che non è di sua competenza;
5. rispettare gli orari e i programmi stabiliti, partecipare ai corsi ritenuti ob- bligatori;
6. tutelare gli interessi del SACD ed evitare di svolgere attività che siano di pregiudizio allo stesso;
7. non rivelare, durante il rapporto di lavoro e dopo, fatti di natura confiden- ziale di cui è venuto a conoscenza nel suo lavoro; la violazione del segreto d’ufficio e/o professionale è punibile conformemente all’art. 321 del Codi- ce penale svizzero (sono riservate le norme di diritto federale e cantonale). Qualora il dipendente fosse chiamato a deporre sui fatti noti in relazione al suo impiego, deve informare preventivamente il proprio datore di lavoro;
8. custodire ed usare con cura istallazioni, attrezzature e materiale. La Di- rezione del Servizio può procedere al recupero delle spese per danni intenzionali o dovuti a negligenza grave. In ambito IT l’utilizzo di apparec- chiature aziendali è consentito a soli scopi professionali. Resta riservato l’uso di apparecchiature private in accordo con il proprio datore di lavoro;
9. al dipendente è severamente proibito di maltrattare l’utente, famigliari e colleghi;
10. tenere una condotta non riprovevole anche fuori servizio. È considerata ad esempio cattiva condotta l’insolvenza dolosa, l’abuso di alcolici e di medicamenti e l’uso di sostanze stupefacenti;
11. il dipendente deve comprovare la sua idoneità sanitaria alla professione, all’atto dell’assunzione o anche in seguito quando il datore di lavoro ab- bia giustificati motivi per doverla accertare. Il datore di lavoro può, per giustificati motivi, chiedere l’accertamento tramite un proprio medico di fiducia. Per le visite mediche preventive si applicano le direttive del me- dico cantonale.
Al dipendente è severamente proibito:
1. chiedere o farsi promettere mance, partecipazioni ad eredità dagli utenti, dai loro parenti o da altre persone; conseguire vantaggi qualsiasi per pre- stazioni inerenti al lavoro; avere interessi con fornitori del datore di lavoro;
2. amministrare fondi o entrate degli utenti;
3. assentarsi senza autorizzazione durante le ore di servizio;
4. dedicarsi, durante le ore di servizio, ad attività estranee alle sue mansioni. Per l’accettazione di mance, doni o altri regali valgono le rispettive dispo- sizioni interne.
Art. 12 - Funzioni e disposizioni interne
Il dipendente esercita la sua funzione nei limiti previsti dal presente contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalla Direzione, dall’atto di assunzione e dal capitolato d’oneri.
Art. 13 - Occupazioni accessorie
1. Il Servizio può autorizzare in via eccezionale l’esercizio di attività acces- sorie rimunerate, se non sono in alcun modo di pregiudizio per la sua funzione.
2. Il dipendente occupato a tempo parziale può svolgere altre attività rimu- nerate, se ritenute dal Servizio compatibili con la sua funzione, sino ad un grado d’occupazione del 100%.
I datori di lavoro devono essere a conoscenza della turnistica svolta dal dipendente presso gli stessi e devono rispettare la Legge sul lavoro, se- gnatamente gli articoli riguardanti il diritto alle pause e al riposo.
Art. 14 - Responsabilità per danni
1. Nel caso di responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti si appli- xxxx le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
2. Il dipendente è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal di- pendente medesimo si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al suo grado d’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle sue capacità e attitudini, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321 e segg. CO).
Art. 15 - Polizza assicurativa RC
1. Il datore di lavoro garantisce ai suoi dipendenti una copertura respon- sabilità civile per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, xxx comprese le spese di giudizio relative alla loro atti- vità di servizio.
2. Il datore di lavoro non ha diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo. La franchigia è a carico del datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a notificare immediatamente, o al più tardi entro 2 giorni, i danni causati nell’ambito della sua attività.
MANCANZA AI DOVERI DI SERVIZIO
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari e responsabilità
1. Le violazioni dei doveri da parte del dipendente sono sanzionate con uno dei seguenti provvedimenti:
1.1 con l’ammonimento scritto nei casi di lieve entità;
1.2 con la multa fino a Fr. 1000.–;
1.3 con la disdetta (art. 335 e segg. CO);
1.4 con il licenziamento immediato per cause gravi (art. 337 CO). Sono fra l’altro considerate cause gravi:
- la condanna ad una pena per reato infamante;
- la condotta indegna;
- l’inadempimento grave dei propri obblighi.
Le sanzioni previste al punto 1.2 possono essere accompagnate dal- la comminatoria che in caso di recidiva si procederà al licenziamento. Gli importi corrispondenti alle sanzioni del punto 1.2 sono destinati ad attività di protezione della salute dei collaboratori.
2. Le sanzioni disciplinari non possono essere prese senza preventiva in- chiesta; inoltre tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati per iscritto al dipendente, dandogli l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
3. Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante sindacale nelle procedure disciplinari e di responsabilità per danni.
4. I provvedimenti disciplinari, possono essere sottoposti alla CP entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso alla CP non ha effetto sospensivo.
5. Nello stabilire i provvedimenti disciplinari e le misure cautelari con un di- pendente, il datore di lavoro deve tener conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità, come pure dell’estensione e dell’importanza degli interessi di servizio lesi.
Art. 17 - Misure cautelari
Nei casi di violazione dei doveri di servizio o di reati, per i quali il dipendente è sottoposto a inchiesta penale o procedimento giudiziario, il SACD può sospendere il dipendente dall’impiego e dallo stipendio sino a definizione del procedimento stesso, dopo aver preso visione delle motivazioni scritte del dipendente.
DIRITTI DEI DIPENDENTI
Art. 18 - Protezione della personalità
Nei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente e avere riguardo per la sua salute. Il dato- re di lavoro inoltre deve assicurare la messa in applicazione di un siste- ma di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le disposizio- ni della LAINF. Il datore di lavoro deve rivolgersi agli specialisti – MSSL.
Art. 19 – Funzioni, scala salariale e rimborso spese
1. anno | 2. anno | 3. anno | 4. anno | 5. anno | 6. anno | 7. anno | 8. anno |
Classe 0
46'977.00 | 47'799.00 | 48'622.00 | 49'444.00 | 50'267.00 | 51'089.00 | 51'912.00 | 52'734.00 |
3'613.60 | 3'676.80 | 3'740.15 | 3'803.35 | 3'866.65 | 3'929.90 | 3'993.20 | 4'056.45 |
Classe 1
47'118.00 | 48'109.00 | 49'104.00 | 50'097.00 | 51'090.00 | 52'085.00 | 53'077.00 | 54'071.00 |
3'624.45 | 3'700.65 | 3'777.20 | 3'853.60 | 3'930.00 | 4'006.50 | 4'082.80 | 4'159.30 |
Classe 2
55'011.00 | 56'955.00 | 58'897.00 | 60'839.00 | 62'782.00 | 64'725.00 | 66'669.00 | 68'611.00 |
4'231.60 | 4'381.15 | 4'530.50 | 4'679.90 | 4'829.35 | 4'978.80 | 5'128.35 | 5'277.75 |
Classe 3
64'385.00 | 66'615.00 | 68'848.00 | 71'083.00 | 73'316.00 | 75'547.00 | 77'781.00 | 80'013.00 |
4'952.65 | 5'124.20 | 5'296.00 | 5'467.90 | 5'639.65 | 5'811.30 | 5'983.15 | 6'154.80 |
Classe 4
68'657.00 | 71'053.00 | 73'449.00 | 75'847.00 | 78'242.00 | 80'642.00 | 83'036.00 | 85'432.00 |
5'281.30 | 5'465.60 | 5'649.90 | 5'834.35 | 6'018.60 | 6'203.20 | 6'387.35 | 6'571.65 |
Classe 5
Infermiere
76'252.00 | 78'107.00 | 79'968.00 | 81'825.00 | 83'683.00 | 85'542.00 | 87'400.00 | 89'259.00 |
5'865.50 | 6'008.20 | 6'151.35 | 6'294.20 | 6'437.15 | 6'580.15 | 6'723.05 | 6'866.05 |
Classe 6
79'022.00 | 81'318.00 | 83'616.00 | 85'911.00 | 88'209.00 | 90'504.00 | 92'803.00 | 95'100.00 |
6'078.60 | 6'255.20 | 6'432.00 | 6'608.50 | 6'785.30 | 6'961.80 | 7'138.65 | 7'315.35 |
Classe 10
41'600.00 | 42'200.00 | 42'800.00 |
3'200.00 | 3'246.15 | 3'292.30 |
Non ancora assegnata a nessuna categoria
Classe 11
41'421.00 | 42'705.00 | 43'992.00 | 45'277.00 | 46'564.00 | 47'851.00 | 49'134.00 | 50'419.00 |
3'186.20 | 3'285.00 | 3'384.00 | 3'482.80 | 3'581.80 | 3'680.80 | 3'779.50 | 3'878.35 |
Classe 13
49'123.00 | 50'703.00 | 52'285.00 | 53'865.00 | 55'446.00 | 57'028.00 | 58'611.00 | 60'191.00 |
3'778.65 | 3'900.20 | 4'021.90 | 4'143.45 | 4'265.05 | 4'386.75 | 4'508.50 | 4'630.05 |
Classe 14
58'383.00 | 60'045.00 | 61'707.00 | 63'368.00 | 65'032.00 | 66'693.00 | 68'356.00 | 70'017.00 |
4'491.00 | 4'618.80 | 4'746.65 | 4'874.45 | 5'002.45 | 5'130.20 | 5'258.15 | 5'385.90 |
Classe 15
69'447.00 | 71'223.00 | 73'000.00 | 74'777.00 | 76'553.00 | 78'332.00 | 80'107.00 | 81'885.00 |
5'342.05 | 5'478.65 | 5'615.35 | 5'752.05 | 5'888.65 | 6'025.50 | 6'162.05 | 6'298.80 |
Classe 16
72'367.00 | 75'217.00 | 78'069.00 | 80'921.00 | 83'772.00 | 86'624.00 | 89'477.00 | 92'328.00 |
5'566.65 | 5'785.90 | 6'005.30 | 6'224.65 | 6'444.00 | 6'663.35 | 6'882.80 | 7'102.15 |
1. Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilità, che viene versata nel mese di dicembre di ogni anno oppure pro rata temporis nel mese in cui termina il contratto di lavoro.
2. L’allegato 1 regola il rimborso delle spese.
3. All’inizio di ogni anno i salari sono adeguati al rincaro in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo di fine novembre 2011.
4. Gli aumenti annuali, conferiti all’1.1 di ogni anno, sono del tutto automa- tici, ritenuto almeno 6 mesi di attività lavorativa.
9. anno | 10. anno | 11. anno | 12. anno | 13. anno |
53'558.00 | 54'380.00 | 55'203.00 | 56'025.00 | 56'848.00 |
4'119.80 | 4'183.05 | 4'246.35 | 4'309.60 | 4'372.90 |
Collaboratrice/ore sanitaria/o (min. corso CRS 120 ore)
55'065.00 | 56'057.00 | 57'051.00 | 58'045.00 | 59'038.00 |
4'235.75 | 4'312.05 | 4'388.50 | 4'465.00 | 4'541.35 |
Assistente di cura
70'554.00 | 72'498.00 | 74'438.00 | 76'384.00 | 78'327.00 |
5'427.20 | 5'576.75 | 5'726.00 | 5'875.65 | 6'025.15 |
Operatrice/ore sociosanitaria/o formazione equipollente (AG,OSA,AF)
82'243.00 | 84'478.00 | 86'710.00 | 88'944.00 | 91'176.00 |
6'326.35 | 6'498.30 | 6'670.00 | 6'841.80 | 7'013.50 |
Infermiera/e e CRS
87'830.00 | 90'226.00 | 92'622.00 | 95'021.00 | 97'416.00 |
6'756.15 | 6'940.45 | 7'124.75 | 7'309.30 | 7'493.50 |
Infermiera/e con funzioni specialistiche
91'118.00 | 92'976.00 | 94'834.00 | 96'694.00 | 98'551.00 |
7'009.05 | 7'152.00 | 7'294.90 | 7'438.00 | 7'580.80 |
Infermiera/e Coordinatrice/ore (capo-équipe)
97'398.00 | 99'693.00 | 101'991.00 | 104'288.00 | 106'584.00 |
7'492.15 | 7'668.65 | 7'845.45 | 8'022.15 | 8'198.75 |
Infermiera/e Coordinatrice/ore (capo-équipe)
Per ora non inserita nel CCL
51'705.00 | 52'990.00 | 54'276.00 | 55'561.00 | 56'848.00 |
3'977.30 | 4'076.15 | 4'175.05 | 4'273.90 | 4'372.90 |
Collaboratrice/ore non diplomata/o ausiliaria/o
61'772.00 | 63'354.00 | 64'935.00 | 66'518.00 | 68'096.00 |
4'751.65 | 4'873.35 | 4'995.00 | 5'116.75 | 5'238.15 |
Segretaria amministrativa 1
71'678.00 | 73'340.00 | 75'003.00 | 76'664.00 | 78'327.00 |
5'513.65 | 5'641.50 | 5'769.45 | 5'897.20 | 6'025.15 |
segretaria amministrativa 2 Per ora non inserita nel CCL
83'662.00 | 85'438.00 | 87'215.00 | 88'993.00 | 90'769.00 |
6'435.50 | 6'572.15 | 6'708.80 | 6'845.60 | 6'982.20 |
Altri quadri amministrativi
95'178.00 | 98'029.00 | 100'881.00 | 103'732.00 | 106'584.00 |
7'321.35 | 7'540.65 | 7'760.05 | 7'979.35 | 8'198.75 |
Per ora non ancora inseriti nel CCL Quadro con funzioni direttive
Art. 20 - Qualifiche
1. I SACD promuovono un sistema di qualifica periodica del personale, che tiene conto del metodo di conduzione del personale secondo obiettivi e caratteristiche delle funzioni e ha lo scopo di sviluppare il potenziale dei collaboratori in un’ottica di miglioramento delle prestazioni all’utenza.
2. Le qualifiche devono essere discusse con il dipendente e da lui sottoscrit- te. Egli può fare le proprie osservazioni e richieste.
Art. 21 - Stipendio per il personale a ore
1. I dipendenti occupati per meno del 33.3% dell’orario mensi- le o che lavorano in forma chiaramente saltuaria e irregolare, an- che se la loro prestazione supera 1/3 dell’orario normale mensi- le, possono essere considerati alla stregua del personale a ore. Lo stipendio orario lordo si ottiene dividendo il salario mensile per 165* (*parametro comprensivo delle feste infrasettimanali).
2. L’indennizzo sul salario lordo per vacanze è:
2.1 dell’8.33% per chi ha diritto a 4 settimane di vacanza
2.2 del 10.638% per chi ha diritto a 5 settimane di vacanza
2.3 del 13.043 % per chi ha diritto a 6 settimane di vacanza
3. la 13ma mensilità viene indennizzata con l’8,33% sulla paga oraria.
4. L’indennizzo per l’assicurazione copertura di guadagno in caso di ma- lattia ammonta al 3% del salario lordo. Nel caso in cui il datore di lavoro preferisca stipulare un’assicurazione collettiva per tutto il personale, il di- pendente non riceve l’indennizzo del 3% e viene assicurato assieme al personale fisso.
Art. 22 - Modalità di pagamento dello stipendio e delle indennità
1. Lo stipendio e gli assegni per i figli sono pagati mensilmente, entro l’ulti- mo giorno del mese.
2. Il pagamento dello stipendio del personale a ore viene invece effettuato entro la fine del mese successivo, previa tempestiva consegna da parte del dipendente dei rapporti di lavoro indicanti “prestazioni e tempi”, al fine di permettere al datore di lavoro il relativo conteggio.
3. Per chi inizia l’attività lavorativa nel corso del mese la retribuzione è calco- lata proporzionalmente (salario mensile diviso 30 e moltiplicato per i giorni di calendario successivi all’assunzione).
4. Si considera l’attività iniziata al 1° del mese se i giorni precedenti all’inizio del lavoro sono festivi.
Art. 23 - Gratifica premio fedeltà
1. Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso il proprio datore di lavoro, al dipendente viene concessa due settimane di vacanza o l’e- quivalente in salario e successivamente ogni 5 anni, a scelta secondo desiderio del dipendente, riservate le esigenze di servizio che possono determinare il momento del godimento delle vacanze.
2. In caso di interruzione, gli anni di servizio prestati precedentemente vengo- no conteggiati, se l’assenza non è stata superiore a tre anni. L’assenza in ogni caso non è conteggiata nel computo degli anni di servizio.
Art. 24 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario e ore pianificate
1. Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori orario e in particolare durante le ore notturne e i giorni festivi quando esigenze di servizio lo richiedono. Rimangono riservate le disposizioni a tutela della salute del lavoratore, del dipendente che regge un’economia domestica e delle donne incinte.
Ore supplementari:
2. sono supplementari le ore oltre il turno giornaliero che il dipendente deve effettuare su ordine della Direzione. La stessa può autorizzare a posteriori le ore supplementari nei casi giustificati. Le ore supplementari devono sempre rivestire un carattere eccezionale.
3. Le ore supplementari devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorso tale periodo, le stesse vengono pagate unitamente allo stipendio del mese seguente. Il recupero viene deciso dalla Direzione in base alle esigenze di servizio, sentito la volontà del dipendente.
Ore straordinarie:
4. Per compensare il disagio particolare causato al dipendente è riconosciu- ta una maggiorazione del 50% o altrettanto tempo libero del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti casi:
4.1 per interventi effettuati a partire dalla decima ora di lavoro;
4.2 per interventi effettuati dopo che il dipendente è già rientrato a domi- cilio avendo concluso il suo servizio giornaliero secondo Codice delle Obbligazioni.
4.3 per interventi effettuati dal dipendente occupato a tempo parziale nei suoi giorni di libero settimanale e nei giorni di vacanza.
Ore pianificate:
5. Sono pianificate le ore di lavoro (almeno con due settimane di anticipo) del dipendente a tempo parziale, che è d’accordo di aumentare tem- poraneamente il suo grado di occupazione sino al massimo del 100%, altrimenti le ore sono da considerare straordinarie.
Remunerazione:
6. La rimunerazione delle ore straordinarie avviene sulla base della seguente formula: stipendio mensile diviso 173* + tredicesima (8.33%).
(*parametro senza vacanze e feste infrasettimanali)
7. La rimunerazione delle ore pianificate avviene sulla base della seguente formula: stipendio mensile diviso 165* + vacanze(vedi art. 21, cpv. 2) + tredicesima (8.33%).
(*parametro comprensivo delle feste infrasettimanali)
Art. 25 - Indennità per lavoro notturno e festivo
1. Il dipendente che lavora nelle fasce notturne 20.00-23.00 e 6.00-7.00 viene riconosciuta un indennità di Fr. 4.40 all’ora. Per il lavoro svolto tra le 23.00 e le 6.00 è applicabile l’art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo è da accordare al lavoratore è del 10%: rimane riservata l’eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le 23.00 e le 24.00 oppure tra le 5.00 e le 6.00, che continua a bene- ficiare del pagamento dell’indennità di Fr. 5.50 all’ora.
Il lavoratore impiegato al massimo 24 notti in un anno civile ha diritto, in luogo della compensazione in tempo, a un supplemento salariale del 25%. La compensazione in tempo va applicata al lavoratore per il quale, all’inizio dell’anno, il SACD prevede ragionevolmente che effettui almeno 25 notti.
Calcolo
1.1 Per il lavoratore pagato a mese che effettua meno di 25 notti all’an- no, il supplemento salariale del 25% viene pagato con la seguente formula:
stipendio mensile (1/12) x ore notturne x 25% 165 ore
1.2 Per il personale a ore vedi art. 21 del CCL.
Casi particolari
1.3 Se il SACD prevedeva che un lavoratore avrebbe effettuato meno di 25 notti all’anno e lo ha indennizzato con il supplemento salariale, ma nel corso dell’anno il dipendente ha superato le 25 notti: il lavoratore conserva il supplemento salariale del 25% e riceve la compensazione in tempo del 10% a partire dalla 25a notte.
1.4 Se il SACD prevedeva che un lavoratore avrebbe effettuato più di 25 notti all’anno e che gli ha dato la compensazione in tempo delle ore notturne, ma a seguito di partenza o per altri motivi il dipendente ha effettuato meno di 25 notti, il SACD può conservare la compensazio- ne in tempo, senza ricalcolare il tutto.
2. Al dipendente che presta servizio festivo (domenica e festivi infrasettimanali riconosciuti) è corrisposta un’indennità di Fr. 5.00 l’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 1 del presente articolo.
Art. 26 - Protezione per lavoro notturno
Conformemente alla Legge federale sul lavoro vanno assicurate le disposi- zioni di protezione speciali previste per giovani, lavoratori con responsabilità famigliari, donne incinte e madri che allattano esse devono essere sottoposti a visita medica).
Art. 26-1 – Indennità per servizio di picchetto
Il servizio di picchetto viene compensato nel seguente modo:
- picchetto a domicilio (giorni feriali) fr. 1.70 all’ora
- picchetto a domicilio (giorni festivi) fr. 3.30 all’ora
Sono applicabili le disposizioni federali sul lavoro, in particolare l’ordinanza 1 della legge federale sul lavoro, Art. 14 e 15 (nel rispetto dei tempi di pause e riposo):
a) se il servizio di picchetto è prestato all’interno del Servizio, tutto il tempo di lavoro messo a disposizione è considerato tempo di lavoro;
b) se il servizio di picchetto è prestato fuori dal Servizio, il tempo messo a disposizione è computato nella misura dell’attività effettivamente svolta dal lavoratore; in questo caso la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata come sul tempo di lavoro.
È inoltre applicabile per il tempo di lavoro l’articolo 25 del CCL SACD privati (indennità per lavoro notturno e festivo).
Art. 27 - Pause e riposo
1. Qualunque sia la natura dell’impiego, il dipendente ha diritto a un giorno e mezzo di riposo settimanale (il giorno intero deve avere la durata di 24 ore), compatibilmente con le ore di servizio e, di regola, consecutivi. Esso cadrà ogni due settimane in sabato o domenica, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. La durata del riposo giornaliero deve essere di almeno undici ore conse- cutive e deve comprendere il tempo fra le 23.00 e le 06.00. Al personale occupato prima delle 06.00 o dopo le 23.00 è accordato un riposo gior- naliero di almeno 12 ore consecutive.
3. La pausa non può essere compensata con la riduzione dell’orario gior- naliero stabilito.
Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
a) un quarto d’ora, se dura più di 5 ore e mezza;
b) mezz’ora, se dura più di 7 ore;
c) un’ora se dura più di 9 ore.
Art. 28 - Feste infrasettimanali
Valgono i giorni festivi ufficiali del Cantone.
Art. 29 - Vacanze
CPV1: il personale ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
1.1.1 4 settimane fino al 10° anno di servizio;
1.1.2 5 settimane all’anno nei seguenti casi:
1.1.3 fino al compimento dei 20 anni;
1.1.4 dopo il 10° anno di servizio;
1.1.5 dopo 40 anni d’età;
1.1.6 6 settimane dopo i 50 anni d’età ritenuto un minimo di 5 anni di servizio.
2. Modalità:
2.1 i turni di vacanza sono stabiliti da un piano generale che deve essere approvato dalla Direzione. Il piano delle vacanze, compatibilmente con le esigenze di servizio, terrà conto dei desideri del personale (con priorità a chi ha obblighi di famiglia); Il dipendente ha diritto di godere almeno di 2 settimane consecutive di vacanza, scelte in accordo con la direzione;
2.2 di regola le vacanze annuali devono essere effettuate entro la fine dell’anno in cui sono maturate; eccezionalmente possono essere au- torizzate entro il mese di agosto dell’anno successivo. Di regola le vacanze non possono essere compensate con pagamento in denaro; tuttavia le vacanze vengono pagate al dipendente in fine rapporto di lavoro, se non possono essere godute, in base alla formula seguente:
giorni di vacanza non goduti x stipendio mensile 21,7
2.3 le cure termoclimatiche o di riposo, che permettono al dipendente di muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti, sono computate quale vacanza salvo parere contrario del medico di fiducia del datore di lavoro;
2.4 i giorni festivi infrasettimanali che cadono durante le vacanze sono compensati con altrettanti giorni di vacanza, purché non coincidano con sabati e domeniche. Per chi lavora a tempo parziale il recupero è proporzionale al grado d’occupazione;
2.5 è assolutamente vietato eseguire lavori remunerati durante le vacan- ze. Se il dipendente esegue durante le vacanze un lavoro remunera- to, il datore di lavoro può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.
3. Riduzione:
3.1 in caso di assenza per più di due mesi, anche non consecutivi, nel cor- so di un anno di servizio, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni altro mese intero di assenza dal lavoro (il congedo maternità pagato, il servizio militare e civile obbligatorio, la protezione civile obbli- gatoria e il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, non sono considerati assenza ai fini della riduzione delle vacanze). Il diritto alle vacanze non matura per il dipen- dente nel periodo di malattia qualora non riprende più il lavoro;
3.2 la durata delle vacanze in caso di dimissioni o licenziamento non imme- diato viene stabilita proporzionalmente ai mesi lavorativi. In caso di servizio inferiore ad un anno le vacanze sono pure concesse proporzionalmente.
3.3 in base alla legge federale concernente il miglioramento della conci- liabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 20 dicembre 2019, il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per 2 mesi al massimo;
b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO oppure di una lavoratrice / di un lavoratore che ha fruito di un congedo di assistenza ai sensi dell’articolo 321h CO.
Art. 30 - Congedi straordinari pagati e non pagati
1. Il personale ha diritto ai seguenti congedi pagati:
a) 5 giorni lavorativi per matrimonio;
b) 3 giorni consecutivi per decesso di coniuge, di un figlio, dei genitori, di fratelli e sorelle;
c) 10 giorni lavorativi per la nascita di figli da godere entro 6 mesi dalla nascita (congedo paternità);
d) 1 giorno lavorativo per decesso di nonni, suoceri, cognati e altri fami- liari conviventi;
e) 1 giorno lavorativo per trasloco;
f) tempo necessario per visite mediche specialistiche, comparsa davanti all’autorità se non pianificabili in giorni di congedo;
g) 3 giorni lavorativi (complessivamente) per l’esercizio di una carica pub- blica e attività sindacali.
Se le circostanze di cui alle lettere c), d), e), f), g) cadono durante i liberi, il diritto decade.
2. Il personale, in accordo con la Direzione del Servizio e compatibilmente con le esigenze di servizio, può chiedere un congedo non pagato di un anno. La Direzione del Servizio, su richiesta, motiverà per iscritto even- tuali rifiuti.
3. Il personale ha inoltre diritto a un congedo per assistere un figlio con gravi problemi di salute per un massimo di 14 settimane secondo i disposti dell’art. 329h del CO e a un congedo per assistere un familiare o il partner con problemi di salute per un massimo di 3 giorni per evento e 10 giorni all’anno secondo i disposti dell’art. 329g del CO.
4. I giorni di congedo sono intesi di calendario. Il congedo deve essere di regola legato all’evento.
Il convivente è parificato al coniuge ai sensi della giurisprudenza.
Il congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute va concesso su presentazione di un certificato medico al datore di lavoro ed è limitato alla durata necessaria per l’assistenza. Inoltre è applicabile il congedo per malattia non grave dei figli fino a 15 anni, previsto dall’art. 36 CPV. 3 E4 della legge sul lavoro: anche questo congedo è limitato alla du- rata necessaria per l’assistenza e al massimo 3 giorni per evento e richiede la presentazione di un certificato medico. Tutti i congedi dell’art. 30 CPV. 4 sono pagati al massimo all’80%.
Art. 31 - Congedo maternità, adozione e parentale
1. In caso di maternità la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Il congedo maternità inizia almeno 2 settimane prima del ter- mine per il parto. Lo stipendio durante il congedo maternità è in base al grado di occupazione prima del parto.
2. Per i dipendenti domiciliati in Ticino si applica la legge cantonale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione. Gli altri dipendenti hanno diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 8 settimane, in caso di adozione di bambini estranei alla famiglia di età inferiore a 6 anni, che comporta in fatto di doversi assentare dal lavoro.
3. Le donne incinte possono essere occupate solamente nell’orario normale e possono assentarsi mediante semplice avviso al proprio superiore.
4. Per le donne incinte e madri che allattano vedi art. 26.
5. In caso di parto o di adozione la dipendente può beneficiare, con un preavviso di 4 mesi, di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 12 mesi a partire dalla fine del congedo maternità. In alterna- tiva, il congedo può essere concesso al padre.
Art. 32 - Servizio militare, servizio civile e protezione civile
1. Durante le assenze per servizio militare, servizio civile o di protezione ci- vile obbligatori, servizio militare femminile e servizio per la Croce Rossa i dipendenti hanno diritto:
2.1 allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso di un anno durante la scuola reclute o altri corsi e in seguito;
1.2 al 80% dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati senza obblighi di assistenza;
1.3 al 90% dello stipendio se coniugati o se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi di assistenza.
2. L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questo versa lo stipendio al dipendente.
3. La partecipazione a corsi non obbligatori soggiace all’autorizzazione del datore di lavoro.
Art. 33 - Stipendio in caso di malattia o infortunio, assicurazione
1. L’obbligo di assicurazione e l’estensione minima delle coperture per infor- tunio professionale e non professionale sono regolate dalle disposizioni della LAINF. I premi per gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre quelli per gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
2. Per le conseguenze in caso di malattia il datore di lavoro stipula una assi- curazione collettiva per la perdita di salario che garantisca il versamento dell’80%. A partire dal 1 giorno le condizioni assicurative devono rispet- tare il catalogo di prestazioni sottoscritto da ASA e dalle organizzazioni sindacali firmatari (vedi allegato 6). I premi sono ripartiti in ragione di metà ciascuno fra datore di lavoro e dipendente. Ove le condizioni dell’assi- curatore lo consentano a costi non sproporzionati, per tutti i dipendenti di ogni età viene applicata la stessa percentuale di trattenuta. Per il per- sonale assunto a ore (art. 21 CCL) è data facoltà al datore di lavoro di rinunciare alla stipulazione di una polizza collettiva versando ai dipendenti un’indennità pari al 3% del salario lordo a valere quale contributo sostitu- tivo per la stipulazione di un’assicurazione individuale.
3. Eventuali riduzioni o soppressioni dello stipendio durante il periodo di ma- lattia o infortunio, come pure la surrogazione del datore di lavoro nelle pretese del dipendente verso l’assicurazione infortuni, invalidità o malat- tia e verso i terzi responsabili, sono regolate secondo le condizioni della polizza assicurativa e i principi enunciati nella LAINF, nell’AI e nella Legge federale sull’assicurazione militare.
4. Il SACD informa il dipendente, che interrompe il rapporto di lavoro, sulla possibilità di continuare ad essere assicurato a titolo individuale presso l’assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia e infortunio.
Art. 34 - Assenza prolungata per malattia/infortunio
1. Quando la malattia o l’infortunio si protrae per oltre 720 giorni consecu- tivi, il dipendente si riterrà dimissionario e messo al beneficio delle pre- stazioni previdenziali secondo il regolamento della cassa pensioni o del fondo di previdenza cui è affiliato.
2. In caso d’invalidità parziale il datore di lavoro esamina la possibilità di tenere alle sue dipendenze il lavoratore per la parte corrispondente alla capacità lavorativa.
Art. 35 - Mancato inizio e stipendio
Il diritto allo stipendio e a eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in funzione e non dal giorno dell’assunzione. I giorni festivi all’inizio del mese sono considerati giorno di servizio per il dipendente che lavora effettivamen- te nel giorno feriale successivo ai festivi.
Art. 36 - Interruzione dell’assenza per malattia/infortunio
L’assenza per malattia o infortunio interrotta dalla ripresa del lavoro per un periodo inferiore a 90 giorni si considera continuata.
Art. 37 - Surrogazione
1. Le indennità giornaliere o le rendite versate dall’assicurazione federale per l’invalidità spettano al datore di lavoro ritenuto che lo stipendio di cui all’art. 33 sia pagato integralmente.
2. Le indennità versate dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dell’assicurazione militare spettano al datore di lavoro sino alla copertura dello stipendio corrisposto; se esse sono superiori l’eccedenza spetta al dipendente.
3. Il datore di lavoro subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo responsabile.
Art. 38 - Formazione e mobilità
1. Il datore di lavoro facilita i dipendenti che intendono perfezionare la pro- pria formazione, nell’interesse del servizio.
2. I periodi di formazione, i relativi costi e il diritto allo stipendio nel periodo corrispondente dovranno essere concordati con il datore di lavoro. Può segnatamente essere concordata una rifusione al datore di lavoro in caso di disdetta del dipendente entro un dato termine.
3. Il datore di lavoro, può dichiarare obbligatoria la frequenza ai corsi di ag- giornamento e perfezionamento professionali.
4. Per la rifusione delle spese e il conteggio del tempo di lavoro fanno stato le norme contenute nell’allegato 4 del CCL.
PREVIDENZA PROFESSIONALE
Art. 39 - Cassa pensioni
1. Il datore di lavoro stipula un contratto collettivo d’assicurazione previden- za professionale, con l’accordo dei dipendenti.
2. I premi sono ripartiti secondo i disposti della legge o del regolamento dell’istituto di previdenza scelto.
3. Per cambiare il piano e/o l’istituto di previdenza fanno stato le disposizioni legali (Legge federale sulla previdenza professionale).
FINE DEL RAPPORTO D’IMPIEGO
Art. 40 - Casistica
La cessazione del rapporto d’impiego avviene per:
1. raggiunti limiti di età (salvo accordo tra le parti);
2. decesso;
3. disdetta da una delle parti contraenti;
4. disdetta immediata;
5. assenza per malattia o infortunio per oltre 720 giorni consecutivi.
Art. 41 - Limiti di età
Il rapporto di impiego cessa di regola alla fine del mese in cui il dipen- dente raggiunge il limite di età AVS; per il pensionamento anticipato sono applicabili le disposizioni della cassa pensioni alla quale il dipendente è affiliato.
Art. 42 - Decesso
Il contratto di lavoro ha fine con la morte del lavoratore. Il suo decesso com- porta, per il datore di lavoro, l’obbligo di pagare il salario per una mensilità successiva al giorno della morte, e se la durata del rapporto di lavoro supera i cinque anni, due sono le mensilità dovute nel caso in cui il lavoratore lasci un congiunto, dei figli minori o, in mancanza di eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.
Art. 43 - Disdetta - termini
1. Dopo il periodo di prova, la disdetta può essere data per la fine di un mese:
1.1 nel primo anno di servizio, con preavviso di un mese;
1.2 dal secondo al nono anno di servizio incluso, con preavviso di due mesi;
1.3 dal decimo anno di servizio in poi, con preavviso di 3 mesi.
2. Il periodo di preavviso per i quadri medi e superiori o per funzioni partico- lari può essere aumentato fino al massimo di sei mesi per accordo tra la Direzione e il dipendente.
3. Salvo accordo contrario in forma scritta, il rapporto di lavoro stipulato a tempo indeterminato cessa alla fine del mese in cui il dipendente raggiun- ge il limite di età AVS.
4. Su richiesta del dipendente può essere accordata una riduzione del ter- mine di disdetta.
Art. 44 - Disdetta per causa grave
La disdetta con effetto immediato per gravi motivi può essere data in base agli art. 337 e segg. CO.
Art. 45 - Disdetta in tempo inopportuno
1. Dopo il tempo di prova il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi (art. 336c CO):
1.1 quando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
1.2 quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 180 giorni dal secondo anno di servizio;
1.3 durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della la- voratrice;
1.4 finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’art. 329h del CO, ma al massimo per 6 mesi a decorrenza dell’inizio del termine quadro.
1.5 quando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordi- nato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.
2. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se invece è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3. Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
4. Restano riservate le disposizioni del CO concernenti la protezione contro la disdetta (art. 336 e segg. CO).
Art. 46 - Disdetta abusiva
La disdetta è ritenuta abusiva (nulla) se data:
1. per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo es- senziale la collaborazione nel SACD;
2. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale eser- xxxxx xxxx un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nel SACD;
3. soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
4. perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
5. perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare, civile o di protezione civile, o adempie un obbligo legale non assunto volonta- riamente.
La disdetta è abusiva (nulla) segnatamente se data:
1. per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un sindacato, nonché per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavo- ratore;
2. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati nella commissione interna, in un’istituzione legata all’impresa op- pure in commissioni previste dal CCL, e il datore di lavoro non può prova- re che aveva un motivo giustificato di disdetta;
3. per l’inabilità al lavoro a seguito di malattia o infortunio del dipendente senza la propria colpa, sempre che l’assenza o l’impedimento al lavoro non pregiudichi il servizio o non si possa trovare conveniente alternativa di lavoro all’interno del SACD.
Art. 47 - Rimedi giuridici contro la disdetta
Il dipendente può far valere le disposizioni del presente CCL e quelle del Codice delle obbligazioni.
COMMISSIONE INTERNA DEL PERSONALE, COMMISSIONE PARITETICA,
CARTA PROFESSIONALE
Art. 48 - Commissione interna del personale
La Commissione interna è composta da 3 a 5 membri e viene eletta dai dipendenti del SACD. La Commissione interna del personale è organo con- sultivo della Direzione e può chiedere di essere sentita dalla stessa sulle questioni generali che interessano i dipendenti e l’organizzazione del lavo- ro. La Commissione paritetica elabora un regolamento per il funzionamento della Commissione interna (allegato 6 del CCL).
Art. 49 - Commissione paritetica (CP)
1. Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione paritetica (CP), composta da tre membri rappresentanti i SACD e da tre membri rappresentanti i Sindacati. Alla CP incombono i seguenti compiti:
• collaborare con l’Autorità cantonale per l’esame di problemi che inte- ressano i SACD e i loro dipendenti;
• attribuire i contributi per la formazione del personale e altri sussidi.
• eseguire i compiti stabiliti dagli art. 3 e 5 del regolamento della com- missione paritetica (allegato 5), che è parte integrante del CCL.
2. La CP si esprime sulle istanze di principio entro trenta giorni. La CP emana un regolamento per il suo funzionamento (allegato 5).
3. Le decisioni della CP, per essere valide e operanti, devono essere adot- tate dalla maggioranza dei voti emessi. In caso di parità di voti la propo- sta si intende respinta.
Art. 50 - Carta professionale
I dipendenti non affiliati a un sindacato firmatario del CCL sono tenuti al paga- mento di un contributo di solidarietà di 20 franchi al mese a partire da un 1/3 di grado d’occupazione e di 8 franchi per il personale sotto un 1/3.
Le quote sindacali devono essere superiori alla carta professionale per il personale a tempo pieno e a tempo parziale con grado d’occupazione di almeno 1/3 (=14 ore settimanali).
Gli allievi delle scuole sociosanitarie, gli apprendisti di qualsiasi professione, nonché il personale occupato per stage sono esenti dal contributo di soli- darietà.
I Servizi trattengono il contributo di solidarietà sul salario mensile del dipen-
dente e lo riversa ogni trimestre alla CPC, che lo utilizza per la copertura dei costi di funzionamento della stessa, per la formazione e il perfezionamento professionale del personale dei SACD aderenti al CCL e per eventuali altri scopi in favore di dipendenti. La CP gestisce il fondo della carta professio- nale e prende a maggioranza le decisioni relative ai versamenti
Il segretariato della CPC rilascia agli interessati la carta professionale.
I Servizi trattengono la quota di un sindacato contraente del CCL su ri- chiesta dallo stipendio mensile dietro provvigione del 3.00 % delle somme incassate e le riversa ogni trimestre al rispettivo sindacato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 - Entrata in vigore e durata, norme transitorie
1. Il presente contratto collettivo di lavoro per il personale occupato pres- so i SACD privati entra in vigore il 1.3.2021 e scade il 31.12.2022. Si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno, e così di seguito, se non sarà disdetto per iscritto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza. L’eventuale disdetta del CCL da parte di un SACD ha effetto unicamente per lo stesso.
2. Qualora durante la validità del CCL SACD privati, dovessero verificarsi eventi (decisioni di riclassificazione salariali per le diverse figure professio- nali, riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, vacanze, ecc.) che mo- dificano sostanzialmente le condizioni di lavoro nel settore sociosanitario, le parti si incontrano per adottare le modifiche del presente CCL SACD privati.
3. Per quanto concerne l’Art. 21 le parti si impegnano a concretizzare l’in- troduzione di un’assicurazione collettiva per il personale ad ore entro il 31.12.2021.
4. I Sindacati si impegnano a esigere a livello cantonale un contratto uguale per tutti i SACD Xxxxxxx e pubblici.
5. Tutti i firmatari del CCL SACD autorizzano i loro rappresentanti a concor- dare eventuali proroghe del termine di disdetta.
Art. 52 - Diritti acquisiti
Ai dipendenti in attività sono riconosciuti a tutti gli effetti i diritti acquisiti al momento dell’entrata in vigore del presente CCL.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE
Spese di viaggio
Per l’uso di mezzi privati viene riconosciuta un’indennità:
• di fr. –.60 al chilometro per l’automobile, comprensiva di qualsiasi altro indennizzo*
• di fr. –.45 al chilometro per la motocicletta, comprensiva di qualsiasi altro indennizzo*
• di fr. –.25 al chilometro per il motorino e E-Bike, comprensiva di qual- siasi altro indennizzo*
* riservate specifiche disposizioni interne (per esempio tasse di parcheggio, ecc.)
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO ALLIEVI E PRATICANTI
Il datore di lavoro può assumere, oltre al personale previsto in organico, persone che svolgono uno stage. L’assunzione di personale assunto per periodi di formazione o di osservazione non deve essere intesa quale sosti- tuzione o potenziamento del normale organico di personale necessario per il funzionamento del SACD.
Scopo
Offrire la possibilità di orientamento e formazione professionale nel campo sociosanitario.
Funzione
Aiuto e collaborazione nei vari settori con possibilità di rotazione.
Durata dell’occupazione
Di regola al massimo 12 mesi
Età minima
17 anni
Retribuzione
Valgono le indennità definite dall’Amministrazione cantonale.
Disdetta
Per ambo le parti sempre con preavviso di 15 giorni.
Altre condizioni
Per le altre condizioni di lavoro valgono le norme contrattuali del CCL appli- cabili per analogia, salvo per quegli articoli che per loro natura e contenuto non possono essere applicati a rapporti di lavoro della durata fino a 1 anno.
ALLEGATO 3
LEGGE SUL LAVORO
Di seguito vengono riportate alcune disposizioni significative della legge sul lavoro.
Protezione dei giovani
Si applicano le disposizioni di protezione speciale per i giovani (giovani e apprendisti fino a 18 anni) previste dalla legge federale sul lavoro (art. 29-32), in particolare il lavoro notturno, domenicale e per la durata del lavoro diurno. Protezione della maternità e della famiglia
1. Per la protezione durante la gravidanza e la maternità si applicano le disposizioni previste dalla Legge federale sul lavoro (art. 35, 35a, 35b), dall’ordinanza 1 della Legge federale sul lavoro (art. 60-66) e dall’ordinan- za del Dipartimento federale economia sui lavori pericolosi o gravosi:
1.1. Il SACD deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata. Le donne incinte e le madri allattanti, che non possono essere occupate in base all’ordinanza, hanno diritto all’80% del salario;
1.2. le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso. Esse possono assentarsi dal lavoro in caso di malore mediante semplice avviso al proprio superiore, ritenuto che l’assenza è considerata malattia. Esse non possono essere occupa- te oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero e in ogni caso mai oltre le nove ore. A partire dal sesto mese di gravidanza le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere;
1.3. le donne incinte non possono essere occupate tra le 20.00 e le 6.00 nelle otto settimane che precedono il parto. Il SACD si impegna a non impiegare di notte le dipendenti incinte, compatibilmente con le esigenze di servizio;
1.4. alle donne incinte e alle puerpere tra l’ottava e la sedicesima setti- mana dopo il parto, che sono occupate tra le 20.00 e le 6.00, deve essere offerto, per quanto possibile, un lavoro equivalente tra le 6.00 e le 20.00. Qualora il SACD non possa offrire loro un lavoro equiva- lente, versa alle dipendenti 1’80% dello stipendio;
1.5. alle madri allattanti il SACD concede il tempo necessario all’allatta- mento. Per l’allattamento o il tiraggio del latte nel primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:
• per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti
• per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: alme- no 60 minuti
• per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti
2. Conformemente all’art. 36 della legge federale sul lavoro il SACD, deter- minando le ore del lavoro e del riposo, presta particolare attenzione ai dipendenti con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di con- giunti o di persone prossime che necessitano di cure. Tali dipendenti pos- sono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta deve essere loro accordata una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo. Su presentazione di un certificato medico il SACD con- cede loro un permesso di assentarsi, fino a tre giorni, per il tempo neces- sario alle cure dei figli ammalati
ALLEGATO 4
REGOLAMENTO RIFUSIONE SPESE FORMAZIONE
Per la rifusione delle spese e il conteggio del tempo di lavoro valgono le seguenti disposizioni:
Corsi facoltativi
• di breve durata per i corsi autorizzati dalla direzione il dipendente ha diritto al rimborso delle spese d’iscrizione mentre ogni altra spesa è a suo carico così come il tempo di lavoro. Quest’ultimo può essere riconosciuto totalmente o parzialmente nei casi in cui il corso è di par- ticolare interesse per il SACD. Dopo ogni corso il partecipante è tenuto a presentare un rapporto scritto o una relazione sul tema trattato;
• en emploi al personale può essere concessa la possibilità di segui- re una formazione en emploi a condizione che il servizio all’utenza non venga compromesso. Se la formazione rientra nell’interesse del SACD, al dipendente può essere riconosciuto tutta o parte della tassa d’iscrizione e del tempo di lavoro.
Corsi obbligatori
La frequenza di corsi professionali di aggiornamento o di perfezionamento può essere dichiarata obbligatoria dalla Direzione. In questo caso il dipen- dente ha diritto allo stipendio completo, al rimborso delle spese d’iscrizione e a quelle di trasferta e di vitto. Per ogni giornata di corso al dipendente sono da riconoscere tutte le ore di formazione e di trasferta, nel rispetto dei tempi di pausa/riposo e indipendentemente dal grado d’occupazione.
Sussidi
La CP conformemente all’Art. 49 del CCL, sussidia la tassa d’iscrizione a corsi facoltativi in ragione del 50%, ritenuto un massimo di fr. 200.- per per- sona all’anno. L’importo può essere rivisto dalla CP in base alle disponibilità finanziarie.
ALLEGATO 5
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
Art. 1 Composizione
1) La Commissione paritetica (CP) nomina a turno il suo presidente tra i rappresentanti dei SACD e il suo segretario tra i rappresentanti sindacali. Il presidente e il segretario non possono appartenere alla stessa delega- zione. Possono essere rieletti senza limite temporale.
2) In caso di assenza di un membro partecipa alla seduta il suo supplente.
Art. 2 Competenze
Alla CP incombono i compiti stabiliti dagli art. 49 e 50 del CCL. Inoltre la CP ha come competenze di: a) emanare eventuali regolamenti; b) costituire un Tribunale arbitrale.
Art. 3 Procedura
1) Le decisioni della CP sono prese a maggioranza semplice, riservate quelle alla lettera a e b dell’art. 2 del presente Regolamento, nella quale è richiesta la maggioranza assoluta.
2) Se la CP nell’esame di una vertenza non riesce ad esprimere una maggio- ranza, si fa capo entro 30 giorni al Tribunale arbitrale, designato dalla CP.
Art. 4 Finanziamento
Gli importi incassati dalla CP servono:
a) a pagare le spese di elaborazione, di applicazione e di controllo del CCL;
b) a coprire le spese della CP e del Tribunale arbitrale;
c) a coprire spese di formazione del personale e altri sussidi eventuali.
Art. 5 Compiti
La CP ha in particolare i seguenti compiti:
a) vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del CCL SACD;
b) procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti firmatarie a controlli sull’applicazione del CCL SACD (ad es. per i contratti, i salari, le prestazioni sociali, ecc);
c) assumere eventuali mandati per il controllo presso i Servizi ed enti non firmatari del CCL SACD conferiti dall’autorità;
d) fungere da organo consultivo per questioni riguardanti i rapporti tra i Servizi ed il rispettivo personale;
e) esaminare e, se competente, pronunciarsi su ogni istanza presentata:
1. dai singole Servizi,
2. dai sindacati contraenti,
3. dalle Commissioni interne del personale dei Servizi;
f) decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall’applicazio- ne del CCL SACD e dal rapporto d’impiego;
g) convocare annualmente tutti i membri firmatari del CCL SACD per esporre l’attività svolta dalla CPC, per discutere sulle questioni generali concernenti il settore sociosanitario, per render conto delle spese in cor- se e per discuterne ai fini del miglioramento dei rapporti tra le parti;
h) accettare nuove parti;
i) decidere se stare in lite;
l) proporre alle parti modifiche del CCL;
m) decidere di attivare la richiesta di procedura per il decreto di obbligato- rietà cantonale del CCL.
Art. 6 Procedura in caso di ricorso
1. Il ricorso si propone in forma scritta con una breve motivazione.
2. Presidente e segretario notificano immediatamente il ricorso alla con- troparte e le impartiscono un termine di 10 giorni dalla notificazione per l’inoltro delle osservazioni scritte.
3. Presidente e segretario trasmettono in seguito al ricorrente le osserva- zioni della controparte, impartendo un termine di 5 giorni dalla notifica- zione per un’eventuale replica scritta.
4. Presidente e segretario trasmettono infine alla controparte la replica del ricorrente, impartendo un termine di 5 giorni dalla notificazione per un’e- ventuale presa di posizione scritta.
5. In seguito presidente e segretario convocano il plenum della CPC per la decisione sulla base della documentazione.
Art. 7 Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario
1. A loro esclusivo giudizio presidente e segretario possono procedere ad un tentativo di conciliazione preliminare, dopo aver trasmesso alla controparte il ricorso o successivamente. Il tentativo di conciliazione sospende il termi- ne di cui all’art. 6. Anche la CP può chiedere a presidente e segretario di provare a un tentativo di conciliazione, dopo la procedura di cui all’art. 6.
2. Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione, salvo giustificati motivi. Xxxxxxx farsi assistere da patrocinatori o da per- sone di fiducia. La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
3. L’udienza è diretta dal presidente con l’aiuto del segretario. Essi sentono le parti e cercano durante l’udienza di conciliare le parti. Essi possono chiedere a quest’ultime maggiori informazioni o documenti.
4. Presidente e segretario procedono all’allestimento di un verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. Se non si giunge ad un’intesa, presidente e segretario allestiscono un verbale di mancata conciliazione, che viene trasmesso al plenum della CPC, la quale deciderà in base alla procedura stabilita dall’art. 6. Presidente e segretario, per favorire l’intesa posso sottoporre alle parti una proposta di conciliazione con un termine per l’adesione alla stessa.
5. Se una delle parti non compare ingiustificatamente, la conciliazione è considerata fallita ed il ricorso segue la procedura stabilita dall’art. 6.
Art. 8 Domande supercautelari
Presidente e segretario decidono entro cinque giorni in merito alle domande supercautelari.
Art. 9 Sottocommissioni
1. La CP esercita la vigilanza presso i Servizi. La CP ha la facoltà di delegare a sue sottocommissioni il mandato di vigilanza presso i Servizi, come pure altri temi da trattare.
2. Ad ogni controllo le sottocommissioni sono tenute a redigere un rappor- to da trasmettere al segretario. Quest’ultimo provvederà all’invio di una copia a tutti i membri della CP.
Art. 10 Segretario
Il segretario ha, in particolare, le seguenti mansioni:
a) redazione dei verbali delle riunioni della CP ed invio di copia a membri e supplenti;
b) redazione della corrispondenza relativa a tutte le decisioni della CP;
c) invio delle convocazioni della CP in accordo con il presidente;
d) tenuta della contabilità della CP;
e) versamento dei sussidi alla formazione (allegato 3 CCL SACD);
f) incasso dei contributi di solidarietà e rilascio delle carte professionali (art. 50 CCL SACD
Art. 11 Spese
1. Le spese del segretariato e della CP sono coperte per mezzo dei contri- buti di solidarietà.
2. Se le entrate di cui sopra non fossero sufficienti, il disavanzo sarà suddi- viso in parti uguali fra i Servizi da un lato e i sindacati firmatari dall’altro.
3. L’eventuale ripartizione del disavanzo tra i Servizi sarà calcolata in base al numero dei dipendenti alla fine dell’anno precedente, mentre fra i sin- dacati la stessa sarà stabilita in proporzione al numero degli associati sottoposti al CCL SACD alla fine dell’anno precedente.
Art. 12 Indennità
1. I membri e supplenti ricevono, per le loro prestazioni alle sedute, controlli ecc. le indennità fissate dalla CP.
2. Inoltre la presidenza e il segretariato ricevono per le loro prestazioni un’indennità annuale fissata dalla CP.
Art. 13 Disposizioni finali
Il presente regolamento è parte integrante del CCL SACD
ALLEGATO 6
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNA DEL PERSONALE
(In applicazione dell’art. 48 CCL) Elezione
La Commissione interna del personale (CIP) è composta da 3 a 5 membri
ed è eletta dai dipendenti del SACD ogni due anni. In caso di dimissioni di un membro si procede ad un’elezione immediata del suo sostituto. Il segre- tariato della Commissione paritetica funge da ufficio elettorale: in particolare esso stabilisce i termini per la presentazione delle candidature e regola le altre formalità per l’elezione. Se il numero di candidati è pari al numero di posti l’elezione avviene tacitamente.
Convocazione e funzionamento La CIP è convocata dal proprio presi- dente su richiesta dei membri o della Direzione. Il numero minimo di membri presenti per deliberare validamente è di 3. Le decisioni della CIP per essere valide devono essere approvate a maggioranza dei membri che compon- gono la CIP. Alle riunioni possono partecipare i rappresentanti dei Sindacati firmatari del CCL, se invitati dal presidente o dalla maggioranza della CIP. La CIP consulta i dipendenti prima di decidere su questioni generali che inte- ressano l’organizzazione generale del lavoro e le condizioni di lavoro, se del caso convocando un’assemblea dei dipendenti.
Diritto all’informazione
La CIP ha diritto ad una puntuale e completa informazione su tutte le que- stioni aziendali, la cui conoscenza è necessaria per un adempimento rego- lamentare dei propri obblighi nei confronti dei dipendenti. Il presidente della CIP può informarsi direttamente presso la Direzione per i casi di gestione corrente.
ALLEGATO 7
CATALOGO DI PRESTAZIONI IGM ASA TICINO
(In applicazione dell’art. 33 CCL) Elenco prestazioni:
a) Prestazioni d’indennità malattia al 80% del salario lordo dal 1 giorno fino
a 730 indennità giornaliere per caso, indipendentemente dal grado di incapacità lavorativa (percentuali e periodo d’attesa secondo CCL).
L’interruzione del contratto di lavoro (per tutte le categorie di lavoratori, inclusi i frontalieri) non influisce sul diritto alle indennità che sono esigibili sino alla scadenza (max 730 gg).
Le stesse devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova come pure nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi durante il periodo di carenza.
b) Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l’assicurato, prima dell’insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
c) Il periodo d’attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova ina- bilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
d) Inizio dell’assicurazione: la copertura assicurativa decorre a partire dal giorno in cui, in base al contratto di lavoro, il lavoratore inizia l’attività lavo- rativa, a condizione che sia totalmente abile al lavoro. In caso di inabilità lavorativa, la decorrenza è data dal momento in cui il lavoratore riacquista la piena capacità lavorativa.
e) riserve assicurative: l’ammissione all’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non può essere rifiutata per motivi di salute. Per le ma- lattie e infermità preesistenti come per infortuni non riconosciuti dall’as- sicuratore LAINF deve essere garantita una copertura integrale senza riserve.
f) Incapacità parziale al lavoro: l’indennità giornaliera di malattia deve esse- re corrisposta a partire da un’incapacità lavorativa del 25%.
g) Importo massimo delle prestazioni assicurative: vi è sovraindennizzo se le prestazioni assicurative legalmente dovute (AI, indennità giornaliera perdita di salario, ecc.) superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato.
h) Passaggio all’assicurazione individuale: all’uscita dall’assicurazione col- lettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori re- sidenti in Svizzera o che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera hanno
il diritto, entro 90 gg, di passare all’assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.
Il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi ini- ziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente.
L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo dell’indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.
Nel passaggio all’assicurazione individuale i lavoratori possono optare per il periodo di carenza stipulato dall’azienda oppure nei termini usuali di mercato. Non è consentito formulare nuove riserve assicurative.
i) Copertura maternità: le prestazioni vengono corrisposte durante alme- no 16 settimane di cui almeno 8 dopo il parto Le prestazioni dell’assi- curazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui riguardano lo stesso periodo. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni.
j) Congedo non pagato: l’assicurazione deve rimanere in vigore anche du- rante il congedo non pagato a condizione che non sia superiore a 180 gg, senza scioglimento del contratto di lavoro. Per la durata prevista del con- gedo non sussiste il diritto a prestazioni assicurative e non deve essere pagato nessun premio. Se la persona assicurata si ammala durante il congedo non pagato, l’assicuratore può scalare i giorni dall’inizio dell’in- capacità al lavoro fino alla ripresa prevista dell’attività lucrativa dall’even- tuale periodo d’attesa e dalla durata delle prestazioni.
k) Xxxxxx del contratto assicurativo e garanzia del tasso di premio: La du- rata del contratto deve essere di almeno 3 anni con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza.
Il tasso di premio deve essere garantito per tutta la durata del contratto (minimo 3 anni).
l) Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.
m) Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l’assicurato è esonerato dall’obbligo del pagamento dei premi.
n) Colpa grave: per malattie provocate intenzionalmente o per negligenza della persona assicurata si rinuncia al diritto, spettante per legge, di ridur- re la prestazione.
o) Disdetta su sinistro: le parti contrattuali rinunciano al diritto di disdetta in caso di sinistro per tutta la durata del contratto fatta eccezione per i casi di cui all’art. 40 Lca (frodi nelle giustificazioni).
p) L’indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmen- te al grado di inabilità al lavoro, in base all’ultimo salario versato (calco- lato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione. Il salario massimo assicurabile corrisponde a CHF 300’000.
q) Validità territoriale:
• L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assi- curato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechten- xxxxx non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
• Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consen- so dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
• Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.
• Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.
r) A richiesta dell’assicurato, l’assicuratore rilascia direttamente allo stesso copia del contratto di assicurazione applicabile al caso in questione e relative CGA (Condizioni generali d’assicurazione).
s) L’Istituto che assicura l’azienda assoggettata al CCL deve certificare, tra- mite dichiarazione unilaterale in polizza, che la polizza contenga tutte le coperture minime elencate nel presente Catalogo. Di conseguenza, in caso di controversie circa la copertura valgono innanzitutto le disposizio- ni ivi elencate.
t) Modifiche successive delle prestazioni d’Indennità giornaliera di malattia: a seguito di eventuali modifiche dei punti dalla lettera a) alla lettera s) sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove condizioni, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla prossima scadenza con- trattuale.
LE PARTI CONTRAENTI
Il CCL dei SACD privati è stato firmato individualmente dalle seguenti parti:
1) Servizi privati di assistenza e cure a domicilio (SACD Privati)
Arcure Sagl, Caslano Assieme Sagl, Paradiso AT HOME Sagl, Avegno
Blumagnolia SA, Massagno CARE-WIN24 AG, Bellinzona
C.C.I. Centro Cure Infermieristiche SA, Lugano Curasuisse SA, Riazzino
Cure a 360 gradi Sagl, Lugano Cure con Cuore Sagl, Ascona Erikure Sagl, Castel San Xxxxxx
Gentilcure ID-Brand Swiss SA Bellinzona Humanitas Care Sagl, Giubiasco
Il Ponte Sagl, Pregassona IL SOLE Sagl, Locarno
Il Sorriso cure a domicilio Sagl, Vira - Gambarogno Il Sostegno Sagl, San Xxxxxxx - Gambarogno Lago Maggiore Sagl, Brissago
Lo Scricciolo Xxxx, Cadempino MFA con TE Sagl, Vacallo
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Morbio Inferiore Suisse Sana Sagl, Bellinzona
Team Care Sagl, Taverne Ticinocure SA, Manno UniTICare Sagl, Minusio VeroSana Sagl, Ruvigliana VitaCore Sagl, Gordola
2) Sindacati:
Sindacato svizzero del personale dei servizi pubblici e sociosanitari - VPOD Ticino
Organizzazione cristiano sociale ticinese - OCST
Indirizzo per informazioni:
Commissione paritetica dei SACD privati Xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx
Tel. 000 000 00 00