ACCORDO DI RISERVATEZZA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
TRA
Il Politecnico di Milano (codice fiscale 80057930150; Partita IVA 04376620151), con sede in Milano, Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 32, 20133 Milano (in seguito indicato, per brevità, come “Politecnico”), rappresentato dal Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
,
E
[NOME AZIENDA]
(codice fiscale
Partita IVA ), con sede in
(in seguito indicato, per brevità, come “Società” o “Parte Ricevente” ),
.
rappresentata da Dott. /Ing.
di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
Premesso che
a) Politecnico ha indetto il bando pubblico di gara aperta per affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano in data 14 giugno 2017 (di seguito “Bando”);
b) la Società è interessata a partecipare al Bando ed ha la necessità di accedere ad alcune Informazioni Confidenziali in possesso di Politecnico inerenti il Bando stesso al fine di formulare la propria offerta in relazione al “Lotto 4 - Responsabilità Civile per esercenti di impianti nucleari” (di seguito “Scopo”).
c) Nell’ambito della partecipazione al Bando quindi verranno rivelate delle informazioni confidenziali di proprietà di Politecnico. Tali informazioni consistono in dati, dati tecnici, specifiche, informazioni sulla ricerca e lo sviluppo, tecnologia, e in genere notizie, di natura tecnica, scientifica, commerciale o amministrativa, relativi alle attività ed ai rischi oggetto di copertura assicurativa della polizza di cui “Lotto 4 - Responsabilità Civile per esercenti di impianti nucleari” (di seguito, per brevità, tutti indicati come le ”Informazioni Confidenziali”).
d) Con il presente Accordo di Riservatezza le Parti intendono pertanto definire i termini e le condizioni in base alle quali la Società dovrà gestire le Informazioni Confidenziali.
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Premesse
e) Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del
presente «Accordo di riservatezza tra il Politecnico di Milano e » (in seguito
chiamato, per brevità, “Accordo di Riservatezza”).
Articolo 2 – Oggetto
a) La Parte Ricevente si impegna a considerare come «riservate» e «confidenziali» le informazioni ricevute dal Politecnico in esecuzione del presente Accordo di Riservatezza e connesse allo Scopo.
b) Ai fini del presente Accordo di Riservatezza, per «Informazioni Confidenziali» si intendono tutte le informazioni, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - di titolarità o in possesso del Politecnico e comunicate, ai fini dello Scopo, alla Parte Ricevente (di seguito, per brevità, tutte indicate come “Informazioni Confidenziali”).
c) La Parte Ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo Scopo le Informazioni Confidenziali che saranno fornite e/o rivelate dal Politecnico alla Parte Ricevente o comunque acquisite nell’esecuzione del presente Accordo di Riservatezza. In particolare, la Parte Ricevente si impegna a:
I - mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
II - utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per il perseguimento dello Scopo;
III - non brevettare, o depositare qualsiasi altra privativa industriale avente ad oggetto informazioni o dati contenuti nelle o derivanti dalle Informazioni Confidenziali;
IV - non utilizzare per alcuno fine, al di fuori dello Scopo, sia di ricerca che commerciale le tutte o parte delle Informazioni Confidenziali;
V - non divulgare e/o comunicare a terzi l’esistenza e/o il contenuto del presente Accordo di Riservatezza.
Articolo 3 – Esclusioni
a) Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabilite nell’Accordo di Riservatezza non si applicano alle informazioni per le quali la Parte Xxxxxxxxx possa dimostrare che:
a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima della o alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza;
b) diventino di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, ma non in violazione dello stesso e/o per fatto non imputabile alla Parte Ricevente.
b) Nel caso in cui la Parte Ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall’Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte Ricevente dovrà immediatamente avvisare il Politecnico al fine di discutere sui tempi, sulle forme e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte Ricevente è legalmente obbligata a comunicare dai suddetti provvedimenti e sarà cura della Parte Ricevente fare in modo che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.
Articolo 4 – Durata dell’Accordo di Riservatezza
a) Il presente Accordo di Riservatezza entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà efficace fino alla data di comunicazione dei risultati del Bando.
b) I vincoli di riservatezza di cui agli Articoli 2 e 3 resteranno in vigore indipendentemente dalla durata del presente Accordo di Riservatezza per un periodo di sette (7) anni dalla sua cessione.
c) In caso di mancata aggiudicazione del Bando da parte della Società, nonché in caso di cessazione per qualsiasi motivo dell’Accordo di Riservatezza, ovvero anche su richiesta del Politecnico, la Parte Ricevente si obbliga a restituire al Politecnico immediatamente tutti i documenti, dati,
supporti, ecc. contenenti le Informazioni Confidenziali e ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione. Anche nel caso di restituzione al Politecnico dei documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ai sensi del presente articolo, la Parte Ricevente resterà vincolata alle previsioni e agli obblighi derivanti dall’Accordo di Riservatezza e per tutta la durata definita alla precedente lettera b).
Articolo 5 – Divieto di cessione
a) Il presente Accordo di Riservatezza non potrà essere ceduto da alcuna Parte senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 6 – Legge applicabile
a) Il presente Accordo di Riservatezza va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
Articolo 7 – Foro competente
a) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo di Riservatezza, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.
Articolo 8 – Unicità dell’Accordo di Riservatezza
a) Il presente Accordo di Riservatezza rappresenta l'accordo completo tra le Parti e rende non valide tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative all'oggetto dell’Accordo di Riservatezza medesimo.
Articolo 9 – Modifiche ed integrazioni all’Accordo di Riservatezza
a) Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo di Riservatezza sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
Articolo 10 – Trattamento e tutela dei “dati personali”
a) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo di Riservatezza, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo di Riservatezza, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.
b) Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
c) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Articolo 11 – Oneri fiscali
a) Il presente Accordo di Riservatezza è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 12 – Disposizioni Finali
a) Le Parti convengono che nessuna disposizione dell’Accordo di Riservatezza o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso, né la rivelazione delle Informazioni Confidenziali potranno essere interpretate come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e non basati sulle informazioni stesse, né come un impegno a tal fine.
b) Resta inteso che nessuna clausola di questo Accordo di Riservatezza obbliga Politecnico a divulgare informazioni.
c) Resta inoltre inteso che nessuna clausola di questo Accordo di Riservatezza obbliga le Parti a
negoziare alcuna collaborazione o transazione commerciale.
d) Il presente Accordo di Riservatezza è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra il Politecnico e la Parte Ricevente. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.
Milano,
Politecnico di Milano Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx | Societa’ Sig./Dott./Ing. _ Titolo |
Ai sensi dell’art 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso atto ed accettato espressamente la clausola di deroga al foro competente previste dall’Art 7, nonché dell’Art 4 lettera
b) per la durata degli obblighi di riservatezza.
Politecnico di Milano Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx | Societa’ Sig./Dott./Ing. _ Titolo |