CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: FORNITURA DI RICAMBI NUOVI, ORIGINALI O EQUIVALENTI, PER GLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI VALLE CAMONICA SERVIZI SRL.
SOMMARIO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto e definizioni Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Offerta
Art. 4 – Durata e luogo di consegna del materiale Art. 5 – Responsabilità verso i terzi
Art. 6 – Esecuzione della fornitura Art. 7 – Collaudo
Art. 8 - Finanziamento e modalità di pagamento
Art. 9 – Difetti di costruzione e garanzie dell’appaltatore Art. 10 – Caratteristiche della fornitura
Art. 11 – Penalità
Art. 12 – Risoluzione del contratto Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
Art. 14 - Osservanza dei contratti collettivi Art. 15 – Domicilio dell’appaltatore
Art. 16 – Termini - Comminatorie - Controversie Art. 17 – Subappalto
Art. 18 – Revisione prezzi Art. 19 – Garanzia definitiva Art. 20 – Tutela della privacy
Art. 1 – Oggetto dell’appalto e Definizioni
L'appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi nuovi, originali o equivalenti, dei veicoli Fiat, Nissan, Isuzu, Xxxxxx Xxxxxxxx, Romanital, Iveco e Piaggio in uso da parte di Valle Camonica Servizi s.r.l.
Nel testo del presente Capitolato Tecnico valgono le seguenti definizioni:
• Ricambi originali (o di primo impianto)
• Ricambi originali: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) la cui qualità è la medesima dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono costruiti conformemente alle specifiche tecniche ed alle norme e standard di produzione forniti dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio del veicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di dette componenti.
• Ricambi di primo impianto: si intendono pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) per i
quali il produttore certifica che hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l’assemblaggio
del veicolo in questione e che sono stati costruiti conformemente alle specifiche tecniche e alle norme e standard di produzione del costruttore del veicolo
• Ricambi equivalenti
Si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità equivalente all’originale, ovvero pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale. L’equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:
- ◦ caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve garantire l’assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta;
- ◦ funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale;
- ◦ caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.
Detti ricambi, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore possono
essere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare nel rispetto delle normative vigenti (UNICEI-ENISO/IEC 17050) in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti,
corrisponde a quella dei componenti originali usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e certificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- Stesse caratteristiche geometriche dell’originale;
- Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d’uso, almeno uguali a quelle dell’originale;
- Materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d’uso uguali a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
La stima complessiva della fornitura come specificato nel presente capitolato, ammonta complessivamente a presunti € 250.000,00 iva esclusa, comprensivi di euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 36 mesi dalla data di stipula del contratto.
Il prezzo offerto dovrà ritenersi invariato per l’intera durata del contratto, salvo quanto indicato all’art. 18 del presente CSA.
Qualora alla scadenza del periodo contrattuale non sia raggiunto il valore contrattuale, la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere da questa Stazione Appaltante, salvo il pagamento dei ricambi forniti previa emissione lettera di commessa.
Art. 3 – Offerta
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a
quanto indicato nel presente CSA e successivo Disciplinare di Gara.
L’offerta deve riguardare tutti i prodotti richiesti, non essendo ammissibile un’offerta parziale.
L’importo del contratto sarà da ritenersi puramente indicativo e non vincolante.
Art. 4 – Durata e luogo di consegna del materiale
La prestazione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto per una durata pari a 36 mesi, e comunque fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.
I ricambi commissionati da questo Ente Amministrativo, dovranno essere consegnati, a cura e spese
dell’Impresa appaltatrice, presso la sede operativa sita in Breno Via Ragionier Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 48.
La società aggiudicataria, antecedentemente alla firma del contratto ed al fine di dare avvio alla fornitura, dovrà fornire gratuitamente a questo Ente, in formato cartaceo e/o elettronico, i listini dei ricambi originali e equivalenti delle case costruttrici Fiat, Nissan, Isuzu, Xxxxxx Xxxxxxxx, Romanital, Iveco e Piaggio. Gli stessi dovranno essere forniti con lo specifico codice catalogo di riferimento del costruttore del ricambio corrispondente al codice del ricambio originale.
Art. 5 – Responsabilità verso i terzi
L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.
L’appaltatore garantisce, solleva e malleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e
qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.
Art. 6 – Esecuzione della fornitura
6.1 Ordini
I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta tramite PEC o mediante altre forme ritenuto idonea a garantire la celerità e tracciabilità degli ordini;
La fornitura avverrà in forma frazionata. L’aggiudicatario garantirà due passaggi giornalieri (uno di mattina e uno di pomeriggio dal lunedì al venerdì) e un passaggio giornaliero di mattina il sabato presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxx (XX) per le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati.
6.2 Tempi di consegna
Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell'Appaltatore, la descrizione e le quantità dei ricambi, i riferimenti ai listini prezzi (codice, prezzo e ribasso applicato).
I tempi di consegna sono così fissati:
- per gli ordinativi rilevati entro le ore 11,00 le consegne dovranno essere effettuate entro due giorni lavorativi o diversa tempistica preventivamente concordata con il referente aziendale;
- per gli ordinativi rilevati dopo le ore 11,00 le consegne dovranno essere effettuate entro tre giorni lavorativi o diversa tempistica preventivamente concordata con il referente aziendale.
Qualora i ricambi ordinati non dovessero essere, totalmente o in parte, disponibili oppure in caso di eventi straordinari naturali, ambientali e scioperi, la ditta aggiudicataria dovrà, entro la stessa giornata di ricevimento dell’ordine, darne notizia al referente aziendale della Stazione Appaltante concordando una nuova tempistica per l’esecuzione dell’ordine. I nuovi termini concordati di consegna saranno comunicati all’aggiudicatario dal referente della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.
6.3 Modalità ed Orari di consegna
I ricambi devono essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx di presso la sede operativa di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. sita in Via Ragionier Xxxxxxxxxxx Xxxxx,48 a Breno (BS)
Le consegne devono essere effettuate nei giorni e nelle seguenti fasce orarie di apertura:
- dal lunedì al venerdì dalle 06:00 alle 19:00 e dalle 06.00 alle 12.00 il sabato I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:
- numero di riferimento dell'ordine e data;
- quantità in consegna;
- descrizione del materiale con relativo codice di riferimento;
in mancanza di tali indicazioni VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.
Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.
IMBALLO: l'imballaggio dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.
All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:
- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti, riportati nell'ordinativo di acquisto. TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.
I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili.
6.4 Identificazione dei ricambi forniti
Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. ha la necessità che i ricambi forniti siano facilmente e inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).
A tale scopo i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate ed essere univocamente identificati riportando sempre la marcatura (ovvero l'indicazione del costruttore del ricambio e/o chiara indicazione della marca) in modo indelebile e leggibile o idonea etichettatura fissata al ricambio ed il codice part-number degli stessi. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile riportare la marcatura sul singolo ricambio, la stessa potrà essere apposta solo sulla scatola.
I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in sede di gara.
In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi potranno essere rifiutati da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. e ogni danno conseguente sarà addebitato al fornitore.
6.5 Oneri Accessori
Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.
La fornitura nei termini sopra descritti, dovrà essere assicurata e garantita dall’impresa aggiudicataria per
tutta la durata del presente appalto.
Per i ritardi rispetto ai termini come sopra fissati per l’esecuzione della fornitura saranno applicate le penali
di cui all'articolo 11 del presente capitolato.
Il committente diviene responsabile della conservazione del materiale fornito unicamente dopo la firma del relativo verbale di consegna.
L’appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente le inadempienze e le irregolarità che si
verifichino nell’esecuzione della fornitura.
Il committente si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee o definitive, sui
tempi e sulle modalità d’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto, a suo insindacabile giudizio.
Art. 7 – Collaudo
7.1 Accettazione della merce
La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente.
Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione come previsto al punto 6.3 "Imballo".
Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.
7.2 Collaudo visivo
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. potrà effettuare entro 7 giorni dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Xxxxxxx rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 6.4 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.
7.3 Collaudo tecnico documentale
Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale.
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. potrà richiedere:
- la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva dei ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la
loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:
• le caratteristiche geometriche del ricambio (che nel caso di equivalenti devono essere uguali all'originale);
• caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
• materiali costruttivi del ricambio aventi, nel caso di equivalenti, qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.
Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.
Altresì il collaudo tecnico potrà essere effettuato su base campionaria.
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. si riserva di indicare centri / laboratori / istituti a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà
data comunicazione al Fornitore della data e dei luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.
Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche del Capitolato le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva.
7.4 Verifiche in contraddittorio
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. potrà richiedere una verifica in contradditorio con il Fornitore per la valutazione di non conformità del materiale fornito. Nel caso di attivazione di tale procedura, si procederà alla convocazione del Fornitore tramite mai! con preavviso di almeno 5 giorni.
L'assenza del Fornitore alle verifiche in contraddittorio non invalida le risultanze delle verifiche effettuate.
7.5 Collaudo negativo. Resi
Tutti i materiali forniti che risultassero non conformi per difetti di costruzione, spedizioni, identificazione, ecc. saranno resi previa comunicazione via mail di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. al R.G.C. riportante la natura della non conformità.
Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. , a proprie spese, entro 4 giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 11.
Art. 8 – Finanziamento e modalità di pagamento
La fornitura sarà finanziata con disponibilità finanziarie proprie della ditta appaltante. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii. , i pagamenti sono subordinati alla verifica
di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
E' vietata qualsiasi cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il committente, per motivi particolari, non le autorizzi espressamente mediante apposito provvedimento scritto.
Art. 9 - Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore
L'appaltatore garantisce i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un
periodo di 60 mesi dalla data d’effettiva consegna.
L’appaltatore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati; a ciò provvedendo, laddove si richieda, anche mediante sostituzione del contenitore.
Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera del committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta a adempiere a tale obbligo.
Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.
Qualora, trascorso il citato termine, l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il committente si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni o per la sostituzione addebitandone l'importo all’appaltatore.
A garanzia di tale obbligo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all’impresa in relazione ad altre forniture in corso con la stazione appaltante.
Art. 10 – Criterio di Aggiudicazione
L’appalto in argomento sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio (P) sulla scorta del “maggior ribasso percentuale” sui prezzi indicati nel listino ufficiale in vigore al momento dell’offerta, dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Fiat, Nissan, Isuzu, Xxxxxx Xxxxxxxx, Romanital, Iveco e Piaggio.
La gara verrà aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio (P) sulla scorta del:
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Nissan;
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Isuzu;
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Xxxxxx Xxxxxxxx;
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Romanital
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Iveco
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Piaggio:
• ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nel listino ufficiale dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Fiat
P= (A*4) + (B*7) + (C*4) + (D*6) + (E*50) + (F*25) + (G*4)
Dove:
P = punteggio assegnato al singolo concorrente
A = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Nissan
B = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Isuzu
C = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Xxxxxx xxxxxxxx
D = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Romanital
E = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Iveco
F = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Piaggio
G = ribasso unico sul listino dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Fiat
Lo sconto minimo da porre a base di gara è stabilito nel 28%
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a mantenere i prezzi offerti in sede di gara per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 18 del presente CSA.
L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno una offerta, purché considerata valida e congrua alle esigenze della stazione appaltante.
L’importo contrattuale verrà definito applicando il ribasso medio (P) dell’O.E. aggiudicatario all’importo
posto a base di gara.
Art. 11 Penalità
Nel caso in cui l’appaltatore ritardi in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al mancato passaggio presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxx (XX) per le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.
In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.
In caso d’infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza dell’infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro).
Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all’appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata.
Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.
L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario, addebitando all’appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente.
L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all’atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.
L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.
Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
E’ fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) a tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:
- materiale non conforme alle caratteristiche di Capitolato di cui all'art. 1 come risultante da collaudo di cui all'art. 7;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell’obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura (e.g. mancato passaggio per 7 giorni consecutivi oppure per 10 volte in un mese presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxx (XX) per le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati), la sicurezza nei confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate inseguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura.
La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, provvederà all’incameramento della cauzione prestata dall’appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi dell’appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante.
Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminatole eventuali
controdeduzioni, che dovranno essere prodotte entro cinque giorni liberi successivi all’addebito.
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
1. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. interruzione non motivata della fornitura;
3. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
4. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere – come, in effetti, si avvale - della clausola risolutiva.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, incorre nella perdita della cauzione che resta
incamerata dall’amministrazione per l’ulteriore risarcimento del danno.
Art. 14 - Osservanza dei contratti collettivi
L’appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.
Farà pure carico all’appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.
L’appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell’appalto.
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità d’esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.
Art. 15 – Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore dichiara di eleggere domicilio e mantenere lo stesso, per tutta la durata dell’appalto, presso la propria sede legale, dove le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata A.R.
Art. 16 – Termini - Comminatorie – Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d’invito operano di pieno diritto, senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brescia.
Art. 17 – Subappalto
Stante la natura del contratto, è ammesso il subappalto per il solo trasporto del materiale.
Art. 18 – Revisione prezzi
La revisione dei prezzi potrà essere concessa dal R.U.P. solo previa motivata richiesta dall’appaltatore. L’eventuale revisione dei prezzi non dovrà comunque alterare la natura generale del contratto. La portata di tali modifiche contrattuali, individuate a seguito di idonea istruttoria svolta dal R.U.P.
Costituiscono parametri di riferimento per calcolare l’ammontare di suddetta revisione:
a) listini ufficiali dei ricambi originali o equivalenti della casa costruttrice del veicolo Fiat, Nissan, Isuzu, Xxxxxx Xxxxxxxx, Romanital, Iveco e Piaggio ecc.
b) gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati editi dalla Camera di Commercio del Comune di Brescia;
c) la borsa valori;
d) nonché gli altri strumenti orientativi ritenuti dal Rup più idonei;
L’eventuale revisione dei prezzi avrà cadenza annuale, non prima del decorso di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, e solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.
Art. 19 – Garanzia definitiva
L'Aggiudicatario dovrà costituire, nella misura e con le modalità definite dall’art. 103, comma 1, del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del Codice, una garanzia definitiva pari a 10% dell'importo contrattuale, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento, l’incameramento della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 30 giorni, ove per qualsiasi causa,
l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo.
La suddetta cauzione dovrà essere adeguata in caso di variazione del corrispettivo dovuta ad una delle variazioni del contratto ammesse dal presente Capitolato Speciale.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia del puntuale ed adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino alla verifica di regolare esecuzione delle prestazioni, che sarà subordinata alla verifica dell’ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, salvo lo svincolo automatica della stessa nella misura e secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art. 103 del Codice.
A tal fine il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante di effettuare la verifica di conformità delle prestazioni eseguite, provvederà a eseguire i necessari accertamenti eventualmente in contraddittorio con l’Impresa al fine di verificare la congruità dei servizi effettuati e la rispondenza dei servizi a quanto pattuito. Di detta ricognizione sarà redatto relativo verbale unendovi tutti i documenti di appoggio eventualmente necessari e rimettendo il relativo verbale all’approvazione della Stazione appaltante, la quale, con determinazione dell’organo competente secondo il proprio ordinamento, provvederà allo svincolo della cauzione.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa, la cauzione sarà incamerata
da VCS, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti a VCS
Art. 20 – Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al presente appalto si informa che:
- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano esclusivamente il presente appalto e l'eventuale stipula e gestione del contratto;
- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta da VCS in base alla vigente normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara 0 nella decadenza dall'aggiudicazione.
I soggetti 0 le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
1) il personale interno di VCS implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990;
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è VCS, Valle Camonica Servizi srl.