INDICE
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
INDICE
1. Limiti del regolamento pag.5
2. Oggetto del servizio di Polizia Rurale…………………………………………………………………………………………pag.5
3. Organi preposti al servizio di Polizia Rurale……………………………………………………………………………….pag.5 4. Casi non previsti………………………………………………………………………………………………………………………..pag.5 5. Ordinanze………………………………………………………………………………………………………………………………….pag.6
II NORME RELATIVE AL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI
6. Conduzione e permessi…..…………………………………………………………………………………………………………pag.7 7. Divieti di conduzione….………………………..…………………………………………………………………………………..pag.7 8. Xxxxxx/animali incustoditi……….………………………………………………………………………………………………..pag.7 9. Pascolo durante le ore notturne……………………………………………………………………………………………….pag.7 10. Transito del gregge sulla carreggiata………….………………………………………………………..……………………pag.7 11. Provvedimenti gregge incustodito…………….…………………………………………..………………………………….pag.7 11/bis. Documenti e autorizzazioni pascolo vagante………….………………………………………….………………..pag.8 11/ter. Normative pascolo vagante greggi ovine e caprine………………………………………………………………pag.8 11/quater. Pascolo abusivo……………………………………………………………………………………………………..……...pag.8 11/quinquies. Direttive spostamento mandrie…………………………………………………………………………….….pag.8 11/sexies. Divieti di pascolo.……………………………………………………………………………………………………………pag.8 11/septies. Sanzioni…………………………………………………………………………………………………………………………pag.8
III CACCIA E PESCA
12. Esercizio di caccia, pesca e raccolta tartufi…..………………………………………………………………………….pag.9
IV CASE COLONICHE
13. Aspetti urbanistici…………………………………………………………………………………………………………………..pag.10
14. Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili …………………………………………………………………….pag.10 15. Stalle………………………………………………………………………………………………………………………………………pag.10 16. Concimaie e letame…………………………………………………………………………………………………………….….pag.11
V MANUTENZIONE DELLE STRADE, ARATURA
17. Manutenzione delle strade……………………………………………………………………………………………………pag.12 18. Aratura e lavorazione dei terreni……………………………………………………………………………………….…..pag.12
19. Circolazione trattori e mezzi meccanici..………………………………………………………………………………..pag.12
VI FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE
20. Norme relative alla tutela delle acque…………………………………………………………………………………….pag.13 21. Pozzi Comunali e privati………………………………………………………………………………………………………….pag.13 22. Irrigazione……………………………………………………………………………………………………………………………….pag.13 23. Libero flusso delle acque…………………………………………………………………………………………………………pag.14 24. Spurgo di fossi e canali…………………………………………………………………………………………………………… pag.14
25. Rive che costeggiano i fossi ed i canali…………………………………………………………………………………….pag.15 26. Otturazione fossi e tombini……………………………………………………………………………………………………..pag.15
27. Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini……………………………………………………pag.15
VII NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI
28. Nettezza strade e loro pertinenza… pag.16
29. Nettezza suolo pubblico …………………………………………………………………………………………………………pag.16
30. Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto……………………………………………………………………………….pag.16
31. Trasporto di letame, liquami zootecnici e liquami vari…………………………………………………………….pag.16
32. Azioni di contenimento della proliferazione di infetti molesti ed animali nocivi ……………………..pag.17 33. Trasporto di detriti………………………………………………………………………………………………………………….pag.17
VIII APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI
34. Spigolature……………………………………………………………………………………………………………………………..pag.18
35. Sciami d’api…………………………………………………………………………………………………………………………….pag.18
IX DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI
36. Distanza alberi…………………………………………………………………………………………………………………………pag.19 37. Recisione di rami protesi e radici…………………………………………………………………………………………….pag.21
38. Xxxxxxx, rovi e boscaglia vicino alle abitazioni………………………………………………………………………….pag.21
39. Terreni gerbidi (non boschivi), rovi e boscaglia in prossimità dei campi coltivati…………………….pag.21
40. Caduta rami ed alberi sulla sede stradale………………………………………………………………………………..pag.21
X PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA
41. Xxxxx provocati da animali o dall’uomo………………………………………………………………………………….pag.22
42. Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria……………………………………………….pag.22 43. Difesa contro le lepri……………………………………………………………………………………………………………….pag.23 44. Trattamenti antiparassitari……………………………………………………………………………………………………..pag.23 45. Colture di granoturco………………………………………………………………………………………………………………pag.24 46. Innaffiare gli orti……………………………………………………………………………………………………………………..pag.24
XI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
47. Normative Regolamenti…………………………………………………………………………………………………………..pag.25
48. Obbligo di denuncia.……………………………………………………………………………………………………………….pag.25 49. Isolamento per malattie contagiose………………………………………………………………………………………..pag.25
50. Seppellimento di animali morti per malattie infettive………………………………………………………..…..pag.25 51. Igiene degli animali nelle stalle…………………………………………………………………………………………..…..pag.26 52. Cani da guardia…………………………………………………………………………………………………………………..…..pag.26 53. Anagrafe canina e randagismo……..…………………………………………………………………………………………pag.26 54. Animali da cortile e cani da passeggio…………………………………………………………………………………..…pag.26
XII RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI
55. Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica………………………………………………………………….pag.27 56. Colture agrarie – Limitazioni……………………………………………………………………………………………………pag.27 57. Accensione di fuochi……………………………………………………………………………………………………………….pag.27 58. Smaltimento sarmenti delle viti………………………………………………………………………………………………pag.28
59. Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi…………………………………………………………………………………..pag.28 60. Spegnimento degli incendi………………………………………………………………………………………………………pag.29 61. Repressione degli incendi………………………………………………………………………………………………………..pag.29
XIII TAGLI BOSCHIVI
62. Aree soggette a vincolo idrogeologico pag.30
63. Xxxx non soggette a vincolo idrogeologico……………………………………………………………………………..pag.30 64. Periodi taglio…………………………………………………………………………………………………………………………..pag.31 65. Alberi di valore ambientale……………………………………………………………………………………………………..pag.31
XIV SANZIONI
66. Accertamento delle violazioni e sanzioni…………………………………………………………………………………pag.32
67. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio…………………………………………………………………………….pag.32
68. Omessa ottemperanza di provvedimento……………………………………………………………………………….pag.32
XV DISPOSIZIONI TRANSITARIE FINALI
69. Abrogazione norme precedenti……………………………………………………………………………………………….pag.34 70. Entrata in vigore……………………………………………………………………………………………………………………..pag.34 71. Visione del Regolamento Comunale………………………………………………………………………………………..pag.34
CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITÀ
Art. 1
Limiti del Regolamento.
Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale. Il presente
Regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell’ambito di tutto il territorio comunale.
Art. 2
Oggetto del servizio di polizia rurale.
Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio comunale, l’applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire nei limiti stabiliti a far rispettare le leggi e i regolamenti promulgati dallo Stato e da altri enti pubblici nell’interesse dell’agricoltura e della vita sociale nelle campagne, nonché la vigilanza sulla salvaguardia delle attività legate alla pastorizia o allevamento del bestiame in genere ed infine il controllo e difesa del territorio come la manutenzione delle strade, dei fossi, dei rii e delle opere di drenaggio.
Art. 3 Organi preposti al servizio di Polizia Rurale.
Il servizio di Polizia Rurale è svolto , alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all’art.221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell’ambito delle rispettive mansioni.
Il servizio di Polizia Rurale può avvalersi dell’apporto, per ambiti di competenza:
dell’Arpa provinciale, dell’A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati del settore regionale, del Corpo Forestale, del Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente del territorio.
Nel procedere alle operazioni di polizia Giudiziaria, gli Agenti ed i Funzionari devono attenersi alle
prescrizioni di cui all’art.7 della L. 18 Giugno 1955, n. 517. All’infuori dei casi di flagrante reato, gli Agenti ed i Funzionari di Polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.
Art. 4
Casi non previsti.
Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.
Art. 5
Ordinanze.
Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per quanto previsto dal presene Regolamento.
Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti , debbono contenere, oltre all’indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.
CAPO II
NORME RELATIVE AL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI.
Art. 6
Conduzione e permessi.
Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi periodo dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso iscritto (art. 636 C.P.).
Art. 7
Divieti di conduzione.
E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio comunale ed in ogni caso nell'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali.
Art. 8
Greggi/animali incustoditi.
E' vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia. Si richiamano gli artt. 2052 del codice civile e 672 del codice penale.
Art. 9
Pascolo durante le ore notturne.
Il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recintifissi, tali da evitare danni che, per la sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
Art. 10
Transito del gregge sulla carreggiata.
Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi.
Art. 11
Provvedimenti gregge incustodito.
Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, secondo le disposizioni di legge((?)).
Art. 11/bis Documenti e autorizzazioni pascolo vagante.
Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme al Regolamento di Polizia Veterinaria del 8.2.1954 n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzati ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
Art. 11/ter Normative pascolo vagante greggi xxxxx e xxxxxxx.
Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà rispettare la normativa prevista dagli artt. 41−42− 43− 44 del X.X.X. 000/0000 (Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx).
Art. 11/quater
Pascolo abusivo.
Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblicoo di uso pubblico o su terreno privato , verrà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale. I proprietari e conduttori di xxxxxxx e xxxxxx che con la loro condotta si rendano sospetti ((?)) oppure pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza .
Art. 11/quinquies Direttive spostamento mandrie.
Nel percorrere le vie comunali o vicinali, da individuarsi con apposto provvedimento, le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotti da un guardianofino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere accedo un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184). L’attraversamento con greggi nei centri urbani è consentito solamente in assenza di percorsi alternativi. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.
Art. 11/sexies
Divieti di pascolo.
Fatto salvo quanto prescritto dall’art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali, comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune .
Art. 11/septies
Sanzioni.
Le violazioni alle norme suindicate , fatta salva la competenza penale , sono soggette alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 oblazione in via breve €. 50,00.
CAPO III
CACCIA, PESCA, RICERCA TARTUFI
Art. 12 Esercizio di caccia, pesca e ricerca e raccolta tartufi.
L’esercizio di caccia, pesca e ricerca e raccolta tartufi sui fondi altrui è regolato dall’art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.
Non è consentito cacciare, pescare e cercare e raccogliere tartufi senza le licenze prescritte.
Per i suddetti Esercizi valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni
stabilite dall’Amministrazione provinciale.
Aspetti urbanistici.
CAPO IV CASE COLONICHE
Art. 13
Per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc…., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, come da Piano Regolatore Comunale, Regolamento Edilizio e nel rispetto del Regolamento Comunale di Igiene.
Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme igieniche:
a. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi urbani umidi in platee o in concimaie purchè sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando comunque, le norme igienico sanitarie vigenti.
b. Qualora l’abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere o le acque di lavorazione di prodotti agricoli, si devono gestire tramite l’installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per sub-irrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente allo smaltimento tramite ditte specializzate oppure ancora si possono utilizzare altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.
È assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate su corpi idrici superficiali: ciò è possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.
c. Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti. Ecc. l’azienda agricola dovrà rigorosamente provvedere al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.
d. È fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e
l’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
Art. 14 Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili.
Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l’interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale.
Art. 15
Stalle.
Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T.U. delle XX.XX 27 Luglio 1934, n.1265, nonché dal Regolamento comunale d’Igiene.
Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche specifiche e idonee al tipo di allevamento.
Il pavimento delle stalle deve comunque essere costruito con materiale impermeabile e munito di scoli.
Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili.
Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino
all’altezza minima di ml 2,00 dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti da acqua corrente.
Inoltre dovranno essere rispettati i “normali livelli di tollerabilità” riguardo:
- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni olfattive moleste,
- eliminazione della proliferazione degli insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.
Art. 16
Concimaie e letame.
Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie con platea impermeabile.
Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti e serbatoi d’acqua almeno 25 m, e da qualsiasi abitazione o pubblica xxx xxxxxx x 00.
Il sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.
Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie non sono permessi che in aperta campagna, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di 100 m da qualunque abitazione e non meno di m 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotto, serbatoi e vie pubbliche.
I cumuli temporanei di letame assentiti dal Servizio di Igiene Pubblica sui campi dovranno essere distribuiti sul terreno e interrati a scopo agricolo entro un congruo termine di tempo.
CAPO V MANUTENZIONE STRADE, ARATURA
Art.17
Manutenzione delle strade.
La manutenzione delle strade comunali spetta al comune.
La manutenzione delle strade vicinali, interpoderali, consortili spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.
In caso di interesse pubblico l’Amministrazione Comunale può decidere di riclassificare le strade vicinali e/o declassare le strade comunali.
Art. 18
Aratura e lavorazione dei terreni.
I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recare danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.
L’eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l’ha portato, altrimenti sarà rimosso d’ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno (Art. 15, commi 1, lettera g e 2 del
N.C.D.S. e s.m.i.).
Qualora non esista un fosso stradale l’aratura dovrà essere fatta in modo da lasciare un solco libero per lo scorrimento delle acque lungo la strada fatti salvi gli obblighi dei capitoli precedenti.
È vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi meccanici.
Art. 19 Circolazione trattori e mezzi meccanici.
I trattori ed i mezzi meccanici devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese, pena l’eseguzione d’ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti.
CAPO VI
FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE
Art. 20 Norme relative alla tutela delle acque.
È fatto divieto di sporcare o danneggiare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare le fontane pubbliche e di imbrattarle.
Non è permesso convogliare nei corsi d’acqua o nei depositi d’acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di scarico.
A norma dell’art. 632 del C.P. è vietato a chiunque di deviare l’acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale,
senza autorizzazione dell’Autorità competente.
Art. 21
Pozzi Comunali e privati.
I pozzi comunali possono essere usati per attingere l’acqua per usi agricoli normali purché i mezzi di prelievo siano specifici e idonei allo scopo. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art.50 comma 1 del Decreto Legge 22/97 e s.m.i.
È vietato usare i suddetti pozzi per l’irrigazione qualora a seguito di ordinanza sindacale il divieto venga
segnalato con opportuna segnaletica.
È vietato effettuare trivellazioni per la ricerca dell’acqua senza aver ottenuto l’autorizzazione del Sindaco ai sensi dell’art. 56 della legge X.X. 00/00/0000 (xxxxx ad uso domestico). I pozzi utilizzati per attività produttive sono autorizzati dalla provincia ai sensi dell’art. 22 della L.R. 30/04/1996.
I pozzi devono essere muniti di idonea protezione ed adeguatamente segnalati.
Art. 22
Irrigazione.
Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua di irrigazione non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private
Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d’uso pubblico.
Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione
o la limitazione dell’attività di irrigazione.
Art. 23
Libero deflusso delle acque.
I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.
Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade.
Per fossi e canali si intendono i corsi d’acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del flusso delle acque.
Con riferimento all’art. 15 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, su tutte le strade e pertinenze è vietato:
A- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
B- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
C- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.
Circa le sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. suddetto.
Art. 24
Spurgo di fossi e canali.
I fossi ed i canali di scolo debbono essere spurgati ogni anno e in caso di necessità anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.
I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati a cura del Comune, mentre i proprietari e/o i conduttori delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi, procedere alla loro sostituzione, se necessario ed adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 24.
I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l’onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi ed adempiere alle prescrizioni dell’art. 24.
I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e rispettivamente dai componenti il “consorzio” e dai proprietari; a costoro spetta anche l’onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi ed adempiere alle prescrizioni dell’art. 24.
In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l’Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.
Art. 25 Rive che costeggiano i fossi ed i canali.
Le rive che costeggiano i fossi ed i canali devono avere una pendenza tale da non franare. In alternativa è necessario attuare tutte le opere di sostegno atte a salvaguardare i fossi ed i canali (le stesse dovranno essere autorizzate dall’U.T.C.).
Le rive , i fossi e i canali devono essere sfalciati con regolarità, al fine di non ostacolare la visuale ai percorritori delle strade, possibilmente asportando il materiale di risulta o provvedendo a regolari sgomberi e pulizie.
Art. 26
Otturazione fossi e tombini.
Chi ottura i tombini, fossi e xxxxxxxx è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla rilevazione del problema.
Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d’ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Art. 27
Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini.
I fabbricati devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell’acqua piovana che deve essere
incanalata possibilmente in corsi d’acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.
Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddock di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari,ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell’azienda agricola.
CAPO VII
NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI
Art.28
Nettezza strade e loro pertinenza.
Con riferimento all’art. 15 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. e i. “Nuovo Codice della strada”, su tutte le
strade e loro pertinenze è vietato:
- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni. Coloro i quali imbrattino con fango o detriti il manto stradale creando situazioni di potenziale pericolo per la viabilità, devono immediatamente provvedere al ripristino dello stesso.
Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs sopracitato.
Art.29
Nettezza suolo pubblico.
È vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia o altre materie.
Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l’esecuzione d’ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e dell’ammenda prevista a chi abbia provocato il danno.
Art. 30 Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto.
Si rinvia a quanto disposto in materia dal vigente Regolamento Comunale relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati.
Art. 31 Trasporto di letame, liquami zootecnici e liquami vari.
I veicoli caricati di letame devono essere provvisti di appositi ripari e/o di tutte le accortezze atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via.
I liquami zootecnici devono essere trasportati in contenitori che non permettano lo sgocciolamento sulla pubblica via.
Lo spurgo delle vasche settiche e Imhoff potranno essere effettuati solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo deve avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D.G.R. 17/03/1992 n. 106-13534: disposizioni transitorie ai sensi del comma 2 art. 12 della L.R. 26/03/1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di spurgo.
Art. 32
Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi.
I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d’acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.
Art. 33
Trasporto di detriti.
La terra, le pietre ed i frantumi di materiale di scavo o di demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli eventualmente all’uopo destinati dall’Amministrazione.
Spigolature.
CAPO VIII APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI
Art. 34
Con richiamo all’art. 626, n. 3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare
e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.
Art. 35
Sciami d’api.
Con richiamo alle disposizioni dell’art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.
Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondo altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.
Distanza alberi.
CAPO IX
DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI
Art. 36
1. È vietato ai privati cittadini mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e comunque su aree comunali.
2. Nella messa a dimora di alberi. Nelle zone rurali, si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea
di confine alla base esterna dell’albero al momento della piantagione),
A. Dal confinante:
se alberi di alto fusto, non meno di metri 13 quando il terreno confinante è coltivato a vigneto e non meno di metri 11 quando il terreno confinante è coltivato a seminativo. Quando l’appezzamento confinante è investito a bosco od a colture legnose, la distanza dal confine sarà ridotta a quella della piantagione già esistente, e comunque tale distanza non potrà essere inferiore a metri 6 dal confine.
Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli, e simili.
Se alberi di non alto fusto: non meno di 4 metri.
Sono reputati tali gli alberi da frutta , da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di metri 3 si diffonde poi in rami e le piante coltivate nei vivai.
Se viti, arbusti e siepi vive, non meno di metri 3.
Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti, però questa clausola non vale se tra i due fondi c’è una strada (una copia dell’accordo scritto dovrà essere depositato in Comune).
Dalle strade di campagna:
- se alberi di alto fusto: la distanza dal xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 0 se il terreno sito sul lato opposto della stessa è coltivato a seminativo e di m 11 se il terreno è coltivato a vigneto.
- Se alberi di non alto fusto la distanza dal sedime stradale dovrà essere almeno metri 4.
- Se viti, arbusti e siepi vive:
a) Se la coltivazione a filari è parallela alle strade la distanza del sedime stradale dovrà essere di almeno di metri 2.
b) Se la coltivazione è perpendicolare o inclinata (più di 30°) alle strade la distanza dal sedime stradale dovrà essere di almeno metri 4.
Le distanze di cui sopra (a/b) devono consentire ai mezzi agricoli di manovrare sul terreno del proprietario.
3. Nella messa a dimora di alberi, negli abitati, si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di
confine alla base esterna dell’albero al momento della piantagione):
Dal confinante:
- se alberi di alto fusto, non meno di metri 7.
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli, e simili.
- Se alberi di non alto fusto: non meno di metri 2,50.
Sono reputati tali gli alberi da frutta , da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di metri 3 si diffonde poi in rami e le piante coltivate nei vivai.
- Se viti, arbusti e siepi vive, non meno di metri 1,00.
Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti, però questa clausola non vale se tra i due fondi c’è una strada (una copia dell’accordo scritto dovrà essere depositata in Comune).
4. Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico e che siano utili per tenere le scarpate ed i fossi vanno recisi al livello del suolo.
I proprietari dei terreni confinanti con le strade di qualunque tipo devono tagliare e successivamente mantenere, osservando quanto indicato nel precedente capoverso, una fascia di metri 3,00 a confine delle strade.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri.
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.
Qualora per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Circa le aree con nascita naturale di alberi e adiacenti a strade di uso pubblico, vale anche quanto specificato nell’art. 37 (Recisione di rami protesi e radici) del presente regolamento.
5. Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie, a distanza inferiore a mt. 2 ed a interasse di mt. 10 dalla sponda superiore dei corsi di acqua pubblica.
6. Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze
previste, qualora siano stati piantati o nati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.
7. Per gli alberi di alto fusto e non le clausole e le distanze specificate nel presente articolo sono valide solo per i nuovi impianti, per gli alberi già messi a dimora al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, se ostacolano la visibilità, oppure se costituiscono pericolo diretto o indiretto per la viabilità o in caso di esondazione dei corsi d’acqua pubblica.
Art. 37
Recisioni di rami protesi e radici.
I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.
Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise qualora rechino danno alla stessa.. L’operazione va fatta dal proprietario dell’albero a proprie spese, oppure dall’Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell’albero.
Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino alle strade, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada, e qualora la presenza dei rami possa essere fonte di pericolo per chi transita o, nel periodo invernale, favorisca l’insorgere di strati ghiacciati sul manto stradale.
Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.
Art. 38 Arbusti, rovi e boscaglia vicino alle abitazioni.
I proprietari o conduttori dei fondi gerbidi e/o non coltivati devono assicurare comunque che dagli stessi non derivi pericolo igienico-sanitario e provvedere alla pulizia dei fondi stessi non meno di due volte l’anno mantenendo una fascia di almeno 7,00 metri dal confine con gli altrui possedimenti priva di vegetazione. Se i proprietari o conduttori dei fondi gerbidi e/o non coltivati, sono impossibilitati a mantenerlo pulito, non sarà l’Amministrazione Comunale a farsene carico, ma il confinante danneggiato.
Art. 39
Terreni gerbidi (non boschivi), rovi e boscaglia in prossimità dei campi coltivati.
Il terreno deve essere pulito come prescrive la normativa vigente.
Se il proprietario o conduttore è impossibilitato a mantenere pulita la predetta area, viene consentito al proprietario o all’utilizzatore dell’area confinante, dietro autorizzazione scritta dell’Autorità Comunale, di provvedervi, addebitando le spese al proprietario o conduttore del fondo.
Art. 40 Caduta rami ed alberi sulla sede stradale.
Con riferimento all’art.29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell’art. 29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285.
CAPO X PROTEZIONE DELLE PIANTE E
LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA
Art. 41
Xxxxx provocati da animali o dall’uomo.
1. È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
2. Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliare, svettarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
3. È vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni, ed ai prodotti, ecc. come animali da cortile, cani ecc.
Art. 42
Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria.
Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene disposto quanto segue:
A. Nella evidenza di comparsa di crittogame delle piante, insetti od altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con i competenti uffici provinciali per l’agricoltura e con l’Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni o da chiunque ne fosse interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari da cause nemiche.
K
B. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge, e quelle contenute nel Regolamento per l’applicazione della legge stessa, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all’Autorità Comunale , al competente Ufficio Provinciale per l’Agricoltura, e all’Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, malattie e deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi che all’uopo fossero indicati.
C. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all’azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.
D. Vendita di piante e sementi:
I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili: in ogni caso le
piante e le sementi in vendita devono essere in possesso dei certificati di idoneità igienica secondo L..R. 22/2016.
Art. 43
Difesa contro le lepri.
Per la difesa dei giovani alberi contro le lepri , non è permessa la caccia alle stesse con fucili o lacci. Bisogna consultare l’Ufficio provinciale di Caccia e Pesca per predisporre una difesa opportuna. (Generalmente reti protettive attorno al tronco).
Art. 44
Trattamenti antiparassitari.
Trattamenti fito-sanitari:
l’uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Xxxxxx), deve essere effettuato da personale specializzato, munito da patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l’Agricoltura.
È prescritto inoltre l’impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all’ambiente e a terzi.
Trattamenti con prodotti chimici:
l’esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.
Si dovrà pertanto:
- Operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- Lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- Per i trattamenti con presidi sanitari in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati, dovrà essere rispettata una distanza minima di metri 10 dai confini e si fa obbligo agli agricoltori di avvertire i proprietari degli stessi al fine di consentire le opportune precauzioni.
In caso di negligenza l’Autorità Comunale interverrà per poter tutelare il danneggiato.
Per taluni casi particolari è prevista l’applicazione della L.R. specifica;
- Non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali,
a persone terze o che possono creare danni all’ambiente in genere;
- Non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- Non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- Evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico e privato in genere.
Trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei:
l’impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato caso per caso ed in base a
specifiche esigenze, su istruzione tecnica del servizio di igiene pubblica dell’A.S.L. competente.
I trattamenti dovranno essere puntualmente eseguiti secondo le modalità e prescrizioni impartite annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.
Gli operatori dovranno provvedere all’invio al Comune congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate ed il tipo di fitofarmaci impiegati. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.
Dovranno inoltre provvedere a segnalare a terra con mezzi idonei (contrassegno di confine e di zone di rispetto) in modo che il pilota possa fruire di mezzi che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore al fine di contenere la deriva.
Nell’interno dell’area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 236/88, corsi d’acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc.) devono essere tenute ad almeno 80 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.
Il servizio di igiene Pubblica può stabilire deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.
Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi
d’acqua e dell’ambiente in generale, durante i trattamenti.
Art. 45
Colture di granoturco.
I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbano essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.
Art. 46
Innaffiare gli orti.
È proibito innaffiare gli ortaggi con acque provenienti dalle vasche settiche e Imhoff, con colaticcio e acque luride o inquinate.
CAPO XI
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Art. 47
Normative e Regolamenti
Circa il contenuto delle normative inerenti i seguenti punti facenti parte del presente articolo, si fa riferimento alle normative e regolamenti vigenti:
1. Attuazione dei piani di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali;
2. Attuazione dei piani obbligatori di bonifica sanitaria da tubercolosi e brucellosi;
3. Profilassi delle malattie infettive denunciabili degli animali;+trasporto di animali;
4. Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizione di animali.
Art.48
Obbligo di denuncia.
I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio, 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità.
Art. 49
Isolamento per malattie contagiose.
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell’intervento dell’Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetto di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento , evitando specialmente la comunanza a mezzo specialmente degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua.
I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo. Dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.
Art. 50 Seppellimento di animali morti per malattie infettive.
L’interramento degli animali morti per malattie infettive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954. N. 320.
Art. 51
Igiene degli animali nelle stalle.
Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.
Il bestiame deve essere mantenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.
Art. 52
Cani da guardia.
Si rinvia a quanto disposto in materia da norme contenute in altri vigenti Regolamenti Comunali, ed eventuali Leggi, per il mantenimento, la tutela e la protezione degli animali.
Art.53
Anagrafe canina e randagismo.
Si rinvia a quanto disposto in materia da norme contenute in altri vigenti Regolamenti Comunali, ed eventuali Leggi, per il mantenimento, la tutela e la protezione degli animali.
Art. 54
Animali da cortile e cani a passeggio.
Si rinvia a quanto disposto in materia da norme contenute in altri vigenti Regolamenti Comunali, ed eventuali Leggi, per il mantenimento, la tutela e la protezione degli animali.
CAPO XII
RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI
Art. 55 Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica.
1. È proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
2. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.
3. Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.
Art. 56
Colture agrarie – Limitazioni.
Ciascun proprietario di terreni può coltivarli e allevare il bestiame nel modo che riterrà più utile, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture e allevamenti.
Art.57
Accensione di fuochi.
1- Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o pubbliche, o di strade, dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi. In nessun caso si possono accendere fuochi all’aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case, stalle, fienili, pagliai e simili (distanza non inferiore a m 30): comunque i fuochi dovranno essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
2- È sempre vietata l’accensione di fuochi e l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale o di altro tipo in zona urbana.
3- È sempre vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni
boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi (L.R. 16/1994).
4- Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo
dall’alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose:
A- l’accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specialmente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l’idoneità tecnica dei siti e delle opere realizzate;
B- l’accensione di fuochi, allo scopo di eliminare residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
Comunque i fumi non possono invadere la sede stradale e pertanto costituire pericolo per la circolazione. La tematica delle abbruciature resta in ogni caso vincolata alle disposizioni regionali.
Art. 58
Smaltimento sarmenti delle viti.
Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è di fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l’utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poiché non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell’art. 57.
Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio Novembre alla fine del mese di Aprile dell’anno successivo, comunque con tutte le cautele indicate nell’art. 54.
Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il fungo Stereum Isurtum, (il c.d. mal dell’esca), o l’insetto Metcalfa Pruinosa, (Scaphoideus Titanus, vettore di flavescenza dorata), tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti.
Art. 59 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi.
1. Nei fabbricati rurali i magazzini ed i fienili dovranno essere opportunamente adattati alle esigenze rispettando quanto richiesto dai regolamenti vigenti.
2. L’ammasso e la conservazione, nei magazzini e nei fienili, di paglia e di altro materiale facilmente combustibile ed infiammabile dovranno essere prudentemente sorvegliati.
3. Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte e si immagazzinano materie infiammabili, è vietato fumare.
Art. 60
Spegnimento degli incendi.
In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, rurale e della forza pubblica, possono richiedere l’opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l’articolo 652 del Codice Penale.
Art. 61
Repressione degli incendi.
1. Chiunque scopra un incendio ha l’obbligo di dare l’allarme.
2. Nessuno può impedire l’uso delle proprie vasche d’acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell’acqua, né l’uso di utensili atti ad interrompere o fermare l’azione del fuoco , né potrà opporsi acché i Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all’opera di estinzione si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.
3. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l’estinzione dell’incendio stesso, sotto la
direzione dei Vigili del Fuoco.
CAPO XIII TAGLI BOSCHIVI
Considerazioni generali.
È considerato Bosco Ceduo quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppaie.
È considerato Bosco d’Alto Fusto ( o fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.
La gestione del Patrimonio Forestale della Regione Piemonte è normata fondamentalmente dalla L.R. 4 settembre 1979 n. 57, nonché dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Art. 62
Aree soggette a vincolo idrogeologico. (R.D. 30.12.23, n. 3267)
Il taglio dei boschi d’alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è inferiore ai 10 ettari , non necessita di preventive autorizzazioni, ma deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è superiore a 10 ettari, deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e necessita anche di autorizzazione ai fini ambientali ( Art. 12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89), rilasciata dall’Assessorato Beni Ambientali della Regione Piemonte.
Art. 63
Aree non soggette a vincolo idrogeologico. (R.D. 30.12.23, n. 3267)
Il taglio dei boschi d’alto fusto necessita della preventiva autorizzazione del Sindaco, su parere (obbligatorio e vincolante) del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.
Circa il taglio dei boschi cedui non sono previste autorizzazioni né prescrizioni tecniche, ma per effetto della
l. 1497/39 e del X.X.X. 000/00 xxx. 00, x xxxx’xxxxxxx xx xxxxxx della l. 8.8.85 n.431 che ha sottoposto a vincolo paesaggistico tutti i territori coperti da boschi e foreste, ed a seguito della D.G.R. n. 4-4139 del 20.3.86, anche nel taglio dei boschi cedui situati in terreni non soggetti a vincolo per scopi idrogeologici devono essere rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Qualora il bosco ceduo abbia una superficie superiore a 10 ettari, è necessaria un’autorizzazione ai fini ambientali (Art. 12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89) rilasciata dall’Assessorato Beni Ambientali della Regione Piemonte.
Art. 64
Periodi di taglio.
Il taglio boschi cedui è possibile nei periodi stabiliti dalla Regione Piemonte.
Relativamente ai boschi di alto fusto, le operazioni di taglio ed esbosco sono possibili in qualsiasi periodo
dell’anno, previa autorizzazione di cui al precedente articolo.
In qualunque periodo dell’anno sono sempre possibili, senza alcuna autorizzazione, il taglio dei pioppeti e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianto artificiale, i tagli necessari ad evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scavatura, di potatura ed il taglio di singoli alberi non costituenti bosco.
Art. 65
Alberi di valore ambientale.
È vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.
Al fine del mantenimento del patrimonio tartufigeno locale è fatta richiesta di evitare (laddove sia possibile) l’abbattimento di essenze simbionti del tartufo ( querce, pioppi, tigli, salici, noccioli), notoriamente produttive e site in aree censite dalle associazioni di tartufai o dalla commissione agricola comunale.
CAPO XIV SANZIONI
Art. 66
Accertamento delle violazioni e sanzioni.
Per l’osservanza e l’esecuzione del presente Regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra la materia in esso indicata e mezzo degli Ufficiali ed Agenti Municipali.
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria.
Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi di legge.
I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, spettano al Comune.
Art. 67 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.
Oltre al pagamento della sanzione prevista, l’Organismo Comunale competente, può ordinare la rimessa in
pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio, quando ricorrono gli estremi ai sensi del D.LGS. 267/2000.
L’esecuzione d’ufficio è a spese degli interessati.
Art. 68 Omessa ottemperanza di provvedimento.
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall’Organismo Comunale competente, salvi i casi previsti dall’art.650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento , al trasgressore in possesso di una Concessione o Autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della Concessione o dell’Autorizzazione nei seguenti casi:
A- Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti la disciplina
dell’attività specifica del Concessionario.
B- Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto inflazionale.
C- Per morosità nel pagamento dei tributi e Diritti Comunali dovuti dal titolare in dipendenza della Concessione.
La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non avrà provveduto agli obblighi per la cui inosservanza la Concessione stessa fu inflitta.
CAPO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 69
Abrogazione norme precedenti.
Dal giorno dell’entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrogati il Regolamento anteriore e tutte le consuetudini contrarie al presente Regolamento.
Art. 70
Entrata in vigore del regolamento.
Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore in seguito all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, abrogherà tutti i Regolamenti, le Ordinanze e qualsiasi contraria disposizione precedente in contrasto con il medesimo.
Art. 71
Visione del Regolamento Comunale.
Una copia del Regolamento Rurale sarà esposto nell’ufficio del sindaco a disposizione di chiunque ne volesse
prendere visione.
Verrà pure provveduto al rilascio di una copia del Regolamento ad ogni persona residente nel Comune che ne faccia richiesta.
PREVENZIONE E LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE
APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
1. Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante.
È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l’obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo, salva l’effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l’estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 20t.1} e/o l’aratura. In caso di inadempienza il l’Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell’intervento comunale, l’Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull’altrui fondo.
2. Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell’inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all’inadempiente l’obbligo di procedere. Nel protrarsi dell’inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l’adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell’inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall’Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l’importo.
Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell’intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all’esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l’estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull‘altrui fondo.
Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.
3. Organi preposti alla vigilanza.
Alla vigilanza sull’applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l’applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall’articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..
4. Procedure amministrative.
Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento.
Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l’intervento diretto dell’Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell’inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.
In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l’adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.
5. Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite.
I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l’obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti.
In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l’estirpazione prevedendo l’immediato intervento dell’Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore.
E’ in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale, nonché l’applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all’art. 18 ter della l.r. 63/78.
Il Comune interviene d’ufficio sui terreni in ordine ai quali non possono essere individuati i proprietari.
6. Disposizioni varie.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l’Amministrazione comunale si avvale della
collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.
Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).