SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA E PIEMONTE, CON UN OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II..
LOTTO CODICE CIG:
L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di in Roma, presso la sede della Cassa Nazionale del Notariato, in Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx (XX), codice fiscale 80052310580, sono presenti il Notaio , in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Cassa Nazionale del Notariato (di seguito “Cassa”), domiciliato per la carica presso la sede della stessa Cassa
E
Il Sig. , nato a il ,
residente a
in n.
, C.F.:
, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Società (di seguito “Operatore Economico”), avente sede in
- Codice fiscale e partita IVA .
PREMESSO CHE
- con deliberazione del 30 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro di durata pari ad anni due con un unico Operatore Economico relativo ai lavori di manutenzione sugli immobili di proprietà della Cassa Nazionale del Notariato, ricadenti nel territorio delle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte, per un importo complessivo dell'appalto di € 2.275.649,00, oltre IVA come per legge;
- con deliberazione del n. il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato gli atti di gara e ha definitivamente aggiudicato all'Operatore Economico
la predetta procedura relativamente al lotto ;
- ai sensi della vigente legislazione antimafia sono da ritenersi favorevolmente assolte, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto mediante accertamento presso ;
- agli atti della Cassa sono conservati i documenti necessari alla stipulazione del presente contratto;
- l'Operatore Economico sopra menzionato dichiara che quanto risulta dal presente contratto e da tutti i suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e conoscenza di impegno precontrattuale rese dall’Appaltatore in fase di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I
CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 1.1 - Premessa
Il presente schema di contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria che la Cassa commissionerà all'Operatore Economico a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto nelle forme dell'accordo quadro. Al presente schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che definisce gli adempimenti e le procedure che l'Operatore Economico dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione. Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.
Art. 1.2 - Ambito di applicazione
Lo schema di contratto detta le condizioni generali tra la Cassa e l'Operatore Economico nel rispetto delle quali saranno realizzati gli interventi di manutenzione, anche di piccola entità, al servizio degli immobili di proprietà della Cassa.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'accordo quadro verranno definiti all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
L'accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della Cassa, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione del suddetto accordo e per tutta la durata, senza che l'operatore Economico possa avanzare pretese di ulteriori compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Art. 1.3 - Definizione degli interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione oggetto dell'accordo quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento degli edifici della Cassa, necessità correlata sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.
Art. 1.4 - Durata
L'accordo quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Esso potrebbe avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 1.5.
Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non gli sia affidata alcuna attività l'Operatore Economico non avrà diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L'operatore Economico è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che la Cassa ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di vigenza dell'accordo.
Art. 1.5 - Ammontare xxxxxxx xxxxxxx
L'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Operatore Economico nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo di € IVA esclusa, di cui € per oneri della sicurezza.
L'Operatore Economico non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Cassa non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.
Art. 1.6 - Normativa di riferimento
L'accordo quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
− norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabili;
− capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010;
− norme contenute nel bando di gara, nonchè in tutta la documentazione di gara;
− condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato speciale e nello schema di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente vigenti o che vengano emanate durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
− norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
Art. 1.7 - Dichiarazione di impegno dell'Operatore Economico
Nell'obbligarsi a eseguire i lavori oggetto del presente accordo l'Operatore Economico dichiara con la sottoscrizione del presente atto:
a) di accettare le condizioni contenute nello schema di contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
b) di aver preso conoscenza dei luoghi di lavoro, delle condizioni logistiche, della viabilità e delle condizioni di accesso agli edifici;
c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare. L'operatore Economico non potrà eccepire, durante la esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme del presente schema di contratto e del capitolato speciale allegato al presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Art.1.8 - Documenti che fanno parte dello schema di contratto
Xxxxx parte integrante del presente schema di contratto e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:
− capitolato speciale di appalto;
− disciplinare di gara;
− offerta economica;
− dichiarazioni e documentazione amministrativa prodotte in sede di gara.
CAPO 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 2.1 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'Operatore Economico ha prodotto cauzione definitiva per l’importo di euro
, rilasciata da .
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La Cassa può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Cassa, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte della Cassa, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 2.2 - Assicurazioni a carico dell'Operatore Economico
Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 l'Operatore Economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dello schema di contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Cassa da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a
xxxxx nell'esecuzione dei lavori. La predetta polizza assicurativa n. è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Cassa e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
Gli importi delle polizze sono riportati all'art. 27 del Capitolato di appalto.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Operatore Economico, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Operatore Economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 2.3 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà
L'Operatore Economico deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n. 207/2010. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione di necessari provvedimenti è a totale carico dell'Operatore Economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contradditorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010; l'Operatore Economico non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Operatore Economico. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Operatore Economico.
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dall'Operatore Economico il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Cassa.
Art. 2.4 - Penali per il ritardo
L'Operatore Economico dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti e comunicati dalla Direzione dei Lavori. Saranno applicate le penali per il ritardo nei casi e con le modalità che sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda. L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Cassa di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.
Art. 2.5 - Norme generali in materia di subappalto
L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle condizioni contenute all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L'affidamento delle opere in subappalto deve essere autorizzato dalla Cassa. L'assenza della necessaria autorizzazione da parte della Cassa comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 246/95.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
• che l'Operatore Economico all'atto dell'offerta abbia indicato le lavorazioni o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
• che l'Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la sede della Cassa almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
• che l'Operatore Economico, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
• che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Cassa l'Operatore Economico trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
La Cassa provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta scritta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende accordata. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell'istanza di subappalto.
Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.
Art. 2.6 – Divieto di cessione dell'accordo quadro e dei crediti derivanti dal contratto
E' vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.
Art. 2.7 - Cause di risoluzione
La Cassa può procedere alla risoluzione di un contratto attuativo dell'accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'accordo stesso, prima della sua normale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli artt. da 135 a 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del Procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:
a) quando venga accertato il mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico delle norme sul subappalto;
b) quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 e ss.mm.ii;
c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Operatore Economico;
d) per gravi o reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Cassa;
e) qualora l’Operatore Economico non ottemperi all’impegno assunto in sede di gara di attivare una sede operativa nel territorio del Lotto di riferimento.
L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Operatore Economico dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.
Art. 2.8 - Clausola risolutiva espressa
L'accordo quadro e i contratti da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:
a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'accordo quadro o del contratto attuativo, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
c) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Art. 2.9 - Recesso
La Cassa potrà recedere dal contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall' art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
CAPO 3 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 3.1 - Prezzi contrattuali
La determinazione dei prezzi unitari è stata effettuata mediante il ricorso al prezzario della Regione
Anno .
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel capitolato speciale e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi e connessi.
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara da parte dell'Operatore Economico si intende offerto e applicato a tutti i prezzi del prezzario i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze xxxxxxx, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc....
E' da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:
• ogni lavoro, fornitura o prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola d'arte;
• ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
• ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
• ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico, ad eccezione delle tasse di occupazione di suolo pubblico che saranno rimborsate dalla Cassa previa esibizione di idoneo documento attestante l’avvenuto versamento da parte dell’Operatore Economico;
• l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisionali.
Art. 3.2 - Invariabilità del corrispettivo
Resta altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, l'art. 1664 del codice civile. Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, nè a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'accordo quadro.
Art. 3.3 - Lavori imprevisti e nuovi prezzi
Nei casi previsti dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Operatore Economico.
Art. 3.4. - Contabilità dei lavori
Si rimanda al capitolato speciale di appalto per la descrizione delle operazioni di contabilizzazione degli interventi.
Art. 3.5 - Pagamenti
Si rimanda al capitolato speciale di appalto per la descrizione delle operazioni di pagamento
CAPO 4 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Art. 4.1. - Obblighi e oneri a carico dell'Operatore Economico
Sono a carico dell'Operatore Economico, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui al presente schema di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Operatore Economico altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Operatore Economico:
a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compreso il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta;
c. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e. le spese per le vie di accesso al cantiere;
f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i. le spese di adeguamento del cantiere.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 5.1 - Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. la Cassa si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Operatore Economico e dei subappaltatori all'interno della propria anagrafica.
L'operatore Economico potrà richiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento. Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione del contratto.
Art. 5.2 - Definizione del contenzioso
Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 240 del
D. Lgs. n. 163/2006 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.
Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'Operatore Economico non può rallentare o sospendere i lavori in corso.
Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Roma.
Art. 5.3 - Disposizioni finali
La partecipazione al presente appalto comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente schema di contratto ed in tutti i suoi allegati.
Si allegano:
Capitolato speciale di appalto; disciplinare di gara;
offerta economica;
dichiarazioni e documentazione amministrativa prodotta in sede di gara.
Roma,
LA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO L’OPERATORE ECONOMICO