POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
Lotto 6
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)
Stipulata tra:
ASP CITTA’ DI BOLOGNA |
Sede Legale: VIA MARSALA 7 – 00000 XXXXXXX |
Sede Xxx.xx: XXXXX XXXX X. 00 - 00000 XXXXXXX |
C.F. 03337111201 |
CODICE CIG 90377592AA |
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del | 30.04.2022 |
Alle ore 24:00 del | 31.12.2025 |
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
Art. 1 – Definizioni
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Accessori aggiuntivi/optionals
Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Accessori di serie Accessori fono/audiovisivi
Annualità assicurativa (o periodo di assicurazione)
Assicurato Assicurato aggiunto
Assicurazione Broker Comunicazioni
Contraente Cose
Franchigia assoluta
Garanzie Indennizzo Legge
Massimale per sinistro o limite di indennizzo
Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.
Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Il contratto di Assicurazione.
Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Il soggetto che stipula l’assicurazione. Gli oggetti materiali e gli animali.
La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l’indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall’indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.
Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni nonché i regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza
Premio
Primo rischio assoluto
Regolamento
Risarcimento Rischio Scoperto
Sinistro Società
Terzi interessati Valore commerciale Valore intero
Il documento che prova l'assicurazione che dovrà essere fornito in formato digitale
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.
I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L’impresa assicuratrice o le imprese in coassicurazione
Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione.
Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Art. 2 – Acquisizione dell’attestato di rischio dematerializzato
All’atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Società di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l’eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del Contraente.
Art. 3 – Massimale
€ 10.000.000,00 complessivi, di cui:
- € 8.500.000,00 per danni alla persona:
- € 1.500.000,00 per danni alle cose.
Art. 4 – Sanction Clause / OFAC
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private
La Società assicura, in conformità alla Legge e al Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque anche private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La garanzia opera anche:
- per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi comunque i danni a cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se dalle persone trasportate.
- per i danni provocati a terra dal natante ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all’asciutto), varo (manovra per portare il natante in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo.
Per i natanti a motore l’assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei paesi Europei
L’Assicurazione comprende pertanto:
a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate (limitatamente alle operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici il limite massimo annuo è di Euro 1.000.000). Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo,
e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto anche in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private,
h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo.
i) La responsabilità per il traino di “carrelli di appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
j) La responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo,
k) Per le macchine agricole: la Responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; l)
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l’ausilio dei mezzi meccanici.
Art. 2 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
e) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
f) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
La Società nei casi in cui sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 2 bis) “Rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del Conducente”.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 bis – Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
a) del Contraente e del conducente del veicolo:
1) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
2) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
3) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
b) del Contraente:
1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
La Società inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti:
- delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.
- del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 4 - Oneri a carico del contraente
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.
La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l’assicurazione obbligatoria.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 – Durata del contratto – Pagamento del premio
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP.
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società:
- il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 36 mesi. La Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Società s’impegna all’emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.
Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
a) a parziale deroga dell’art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
b) La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenza delle rate annuali, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione;
c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell’effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società) attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008, avente validità fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 8 – Periodo di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
• le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
• i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purchè non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.
Art. 10 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve indicare:
- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)
- Data dell’evento (compreso ora)
- Targa
- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti
- Cause
- Modalità che l’hanno determinato e le relative conseguenze
- Generalità e l’indirizzo delle persone coinvolte
- Generalità, indirizzo, copia carta d’identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso)
- Dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)
- Entità dei danni (se conosciuti)
- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.
La Società, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Società del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo, così come per i sinistri rientranti nelle garanzie aggiuntive, l’Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell’impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.
All’elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell’eventuale specialità della riparazione dei mezzi .
Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 14 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rendere disponibile al Contraente un'attestazione che contenga:
• la denominazione della Società;
• il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
• il numero del contratto di assicurazione,
• i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
• nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
• l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
• la firma dell’assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
• coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
• coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
II Contraente deve rendere disponibile alla Società l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 16 - Sostituzione del certificato
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Art. 21 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente o l’assicurato.
Art. 22 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la gestione del presente contratto, la contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, x 0
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6 % del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 24 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI
La Società assicura quanto segue:
Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici e non meccanici
La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o assicurato e – se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento all’aria, dell’acqua e del suolo, al alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
Responsabilità Civile dei trasportati
L’impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna e custodia.
Soccorso vittime della strada
L’impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
Dolo e colpa grave.
La società risponde dei danni determinati da dolo o colpa grave dalle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.
Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. Lo Società, inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l’assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile del medesimo.
Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
impianto antifurto;
impianto di localizzazione satellitare;
del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00= per sinistro.
Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
Veicolo in sostituzione
La società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenze di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.
Si precisa che l’Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto al allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dell’Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00= per sinistro.
Bagaglio
La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, fruto, eventi sociopolitici, atmosferici, diversi, o danno da circolazione stradale.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l’Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.
Per bagaglio s’intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00=per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000,00.
Imbrattamento della tappezzeria
L’impresa rimborsa fino ad € 1.000,00 per evento i danni che si verifichino all’interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.
Perdita delle chiavi
L’impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall’assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o bloccaggio e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 500,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.
Spese di immatricolazione
La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà ad altro veicolo, sostenute al momento dell’acquisto del nuovo veicolo con il limite di € 500,00= per evento, qualora l’assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro.
Garanzia contrassegna RCA e tassa automobilistica
La Società, qualora l’assicurato perde la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
• al rateo di premio, al netto delle imposte, dell’assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l’Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
• alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre del mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Fermo veicolo
L’indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente del veicolo, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell’Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.
Sequestro penale del veicolo
L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.
L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.
Recupero-Traino–Custodia
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Xxxxx, Rapina o Incendio.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 1. 500,00 per ogni sinistro.
Cristalli
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Trasporto in ambulanza
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro.
ASSISTENZA
Assistenza (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)
La prestazione è erogata su richiesta dell’assicurato e secondo le modalità indicate dalla Società (e.g. autorizzazione attraverso Centrale Operativa). La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:
- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell’Assicurato e per un valore complessivo non superiore a € 500 per sinistro;
- l’auto in sostituzione per un massimo di 8 giorni qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata.
Garanzia AUTO RISCHI DIVERSI (INCENDIO-FURTO KASKO)
Art. 1 - Danno Totale
In caso di “danno totale”, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al “valore a nuovo” (intendendosi per valore a nuovo quello di listino e/o quello previsto nella relativa fattura d’acquisto) al momento della prima immatricolazione, non sarà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.
Si considera “perdita totale” del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno è pari o superiore all'80% del “valore commerciale” del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del “valore a nuovo” nel primo anno, oppure, il 100% del “valore commerciale” nei periodi successivi.
Qualora sia riconosciuta la “perdita totale” del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
Art. 2 - Danno Parziale
In caso di “danno parziale” non sarà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione; dopo l’applicazione del degrado non potrà essere superiore al 30%.
Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 2.500 l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione di fattura o preventivo e relativa documentazione.
Art. 3 - Valore e Determinazione del valore commerciale
Per valore a nuovo si intende:
“Valore di listino”: il prezzo del veicolo emanato dalla casa costruttrice alla data d’immatricolazione comprensivo di messa in strada, e d’accessori anche fabbricati e montati da case differenti.
“Valore di fattura” l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo d’accessori messi in strada così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato.
Sono inoltre sempre compresi gli apparecchi fono audio visivi, anche se non espressamente dichiarati e indipendentemente da quanto indicato in eventuali applicazioni o registri, e gli accessori, optionals, impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti all’uso cui il veicolo è destinato, stabilmente fissati.
Per “Valore commerciale” si intende il valore indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" ( o rivista similare se veicolo non presente) pubblicata nel mese in cui si é verificato il sinistro.
Art. 4 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata è insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse essere superato, tale regola rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto alla sopra indicata percentuale, fermo restando che, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
Art. 5 - Documenti complementari in caso di furto o rapina
In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Società; in caso di presunta “perdita totale” deve inoltre presentare alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.
La Società rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento d’archiviazione del procedimento giudiziario.
Art. 6 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Società.
Art. 7 - Clausola Arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d’Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.
Art. 8 - Surroga
La Società in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.) nei confronti del Contraente / Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, collaboratori e/o prestatori d’opera anche occasionali, delle persone della cui opera il Contraente / Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, persone o enti/Società comunque autorizzati all’uso dei veicoli, nonché nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli, escluso il caso di xxxx e a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
Art. 9 - Modalità di Denuncia del Sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Società; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Società rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.
Art. 10 - Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo oppure Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
In caso di sinistro indennizzabile si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo stesso
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. Modalità di denuncia dei sinistri nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
SEZIONE I – INCENDIO
Art. 1 - RISCHI COPERTI
La Società copre i danni cagionati al veicolo da:
• incendio;
• surriscaldamento e/o calore eccessivo
• fulmine;
• esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi;
• caduta di aereomobili e loro parti e cose da essi trasportati.
Art. 2 - ESCLUSIONI
La garanzia non comprende:
• i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
• i danni derivanti da guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.
SEZIONE II – FURTO
Art. 1 - RISCHI COPERTI
a) La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
b) Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
c) Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.
Art. 2 - ESCLUSIONI
La garanzia non comprende i danni da:
a) furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
c) guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.
SEZIONE III: KASKO Art. 1 - RISCHI COPERTI
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche che su aree private.
Art. 2 - ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c) determinati o agevolati da xxxx e colpa grave del conducente, del Contraente e/o dell' Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
e) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
f) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
h) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano nonché di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
i) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
SEZIONE IV EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI
Art. 1 - EVENTI SOCIOPOLITICI
Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.
In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.
I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250 Art. 2 - EVENTI NATURALI
Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura ponti, sprofondamento strade, allagamenti, maremoti, crollo edifici e manufatti in genere, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.
I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250