CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN GESTIONE E USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI BRONDOLO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIALI SST s.p.a.
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN GESTIONE E USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI BRONDOLO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIALI SST s.p.a.
Nell’anno 2015 il giorno ……… del mese di …….presso gli uffici della Società Servizi Territoriali SST s.p.a. in va G. Poli 1 tra la Società rappresentata dall’Amministratore Unico e il
sig. ………………………………………………, nato a ……………….. il ,
residente a ……………………..…………., nella sua qualità di dell’ente
sportivo “…………………………..” , con sede in …………………………, cf e p. I.V.A.
…………………... in esecuzione del Decreto n…….. del 2015, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1 Oggetto della Convenzione
La Società Servizi Territoriali SST s.p.a. concede all’Ente Sportivo “………………………”, che accetta, la gestione e l’uso dell’impianto sportivo di sua proprietà sito nel Comune di Chioggia località Brondolo, censito al NCT del Comune di Chioggia al fg. ……… mapp. ……… con una superficie di circa mq e costituito dalle aree esterne, locali e attrezzature individuati
nello stato di consistenza e planimetria allegati.
L’impianto sportivo viene concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che il gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcune.
Art. 2 Finalità e durata del contratto
SST s.p.a. affida in uso esclusivo all’Ente Sportivo “…………………..”, che in seguito sarà denominato Affidatario, l’impianto sportivo di sua proprietà di cui all’art. 1, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, per l’espletamento delle attività sportive attinenti alla pratica dello sport a livello agonistico, amatoriale e ricreativo.
La gestione delle struttura sportive in argomento non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui il presente contratto è disposto, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati da SST. Il contratto ha durata di anni sei a decorrere dalla stipula dello stesso e avrà scadenza il
……………………., fatta salva diversa maggiore durata in forza dell’art. 7 del bando di selezione. Nel qual caso il contratto avrà scadenza in data ……….
Art. 3 Oneri dell’ Affidatario
L’Affidatario dovrà versare a SST s.p.a. un canone annuo di utilizzo quantificato in € 1.200,00= (milleduecento/00). Il canone sarà automaticamente aggiornato sulla base delle variazioni Istat dei prezzi, a partire da quello successivo a quello della firma del presente contratto.
L’Affidatario dovrà corrispondere a SST s.p.a. il canone di affitto entro il primo trimestre di ogni anno solare di validità della presente convenzione mediante bonifico sul conto corrente: iban:………………………………………………………………………………………..
Art. 4 Obblighi dell’Affidatario
Sono vietati all’Affidatario usi dell’impianto diversi da quelli di cui all’art. 2. In tal senso, l’Affidatario si impegna a presentare a SST s.p.a. un Programma Annuale delle Attività che intende svolgere entro il mese di ottobre di ciascun anno con l’articolazione dei turni, degli orari e delle tariffe pubbliche che si applicheranno agli utenti ed agli enti sportivi che faranno richiesta di essere ammesse all’uso dell’impianto con modalità non incompatibili con l’attività dell’Affidatario. Tale programma dovrà essere approvato dalla Direzione di SST s.p.a., in quanto conforme a criteri di congruità e contemperamento degli interessi del gestore e degli altri soggetti richiedenti.
Specifiche e diverse richieste d’uso da parte di altri soggetti, come meglio precisato all’art. 7 potranno essere autorizzate da SST s.p.a. previa comunicazione scritta da effettuarsi con preavviso di almeno 15 giorni, da parte dell’Affidatario.
Per ciascun esercizio finanziario, entro il primo agosto di ogni anno, l’affidatario ha l’obbligo di trasmettere a SST s.p.a. una relazione dettagliata dell’anno sportivo appena trascorso relativa all’avvenuta gestione del campo sportivo con i seguenti dati:
- tariffe applicate per l’utilizzo degli impianti da parte di terzi
- numero di associazioni che hanno utilizzato l’impianto e ore a loro riservate
- ore di utilizzo da parte dell’Affidatario
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere:
- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all’impianto, apporti derivanti dai servizi di supporto
- entrate da tariffe per l’utilizzo degli impianti da parte di altre associazioni
- spese documentate, per interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria.
Art. 5 Modalità di consegna e riconsegna degli immobili e loro custodia
Con la sottoscrizione della convenzione l’Affidatario, assume la gestione degli impianti sportivi in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni licenze e autorizzazioni in essere, al momento della presentazione dell’istanza di
affidamento in gestione degli stessi. Saranno a carico dell’Affidatario interventi di pristino in fase di avvio delle attività che si configurano come manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
L’area data in uso è quella evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto che, insieme al Verbale di Consistenza redatto dall’Area Tecnica di SST s.p.a., rappresenta la documentazione di riferimento per la riconsegna, alla scadenza della presente convenzione, di quanto dato in uso al’Affidatario.
Le planimetrie ed i verbali di consistenza, sottoscritti dall’Affidatario per accettazione, rimarranno agli atti di SST s.p.a.
Per tutta la durata del contratto l’Affidatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell’impianto in oggetto che dovrà essere mantenuto e conservato in perfetto stato di efficienza.
L’Affidatario, all’atto della riconsegna dei beni dati in uso, sarà tenuto alla reintegrazione delle eventuali deficienze rispetto allo stato di consistenza di cui alla prima consegna.
Art. 6 Divieto di sub-concessione, uso e modalità della gestione degli impianti
E’ vietata all’affidatario la sub concessione per l’uso a terzi di tutto o parte dell’impianto oggetto del presente contratto. E’ altresì vietata la cessione in tutto o in parte dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, senza l’espressa autorizzazione di SST s.p.a.
L’affidatario, sotto la propria responsabilità potrà servirsi di Società o ditte esterne per l’affidamento dei servi di custodia, pulizia e quanto necessario alla gestione dell’impianto nel rispetto della vigente normativa.
L’affidatario gestirà in forma esclusiva e per tutta la durata del presente contratto l’impianto sportivo in argomento ad eccezione del verificarsi delle seguenti condizioni:
l’intero impianto, completamente agibile e funzionante, dovrà essere messo a disposizione di SST
s.p.a. o del Comune di Chioggia ad assoluto titolo gratuito per manifestazioni di carattere sociale culturale e sportivo, organizzate e/o patrocinate dallo stesso Ente.
L’affidatario garantirà la collaborazione e la messa a disposizione degli impianti qualora altre associazioni sportive locali realizzino manifestazioni/eventi/campionati, valutati di notevole risalto o importanza o campionati di pari categoria, che abbiano ottenuto il patrocinio dell’Ente.
L’affidatario garantirà lo svolgimento delle attività sportive collegate ai giochi della gioventù ed ai Campionati Studenteschi organizzati dal Provveditorato agli studi e/o riconosciuti dalla F.I.G.C. .
L’affidatario dovrà garantire, con o senza l’eventuale patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’organizzazione di attività di promozione della pratica sportiva a favore di minori, studenti, diversamente abili, terza età ecc…
Nelle anzidette manifestazioni ed attività anche di carattere sociale, culturale ed educativo si dovranno tenere presenti le esigenze tecniche e di manutenzione degli impianti sportivi in genere, con eventuale riconoscimento, all’affidatario dei maggiori oneri, preventivamente comunicati e debitamente giustificati, di manutenzione e ripristino che dovessero derivare dalle suddette manifestazioni.
Art. 7
Oneri di gestione, utenze, manutenzione ordinaria, straordinaria e adempimenti di agibilità Tutte le spese inerenti all’ordinaria ed alla straordinaria manutenzione dei beni dell’impianto sportivo in oggetto, ai successivi adempimenti di agibilità e tutte quelle relative all’organizzazione ed alla gestione degli impianti e delle attività sportive direttamente condotte dall’affidatario, faranno carico a questa ultima, sollevando SST s.p.a. da ogni qualsiasi responsabilità anche in relazione alla legge sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nello specifico l’affidatario è tenuto a garantire la realizzazione degli interventi di investimento strutturale con le modalità e i tempi esplicitati nella partecipazione alla procedura di assegnazione dell’impianto approvato da SST s.p.a.
L’affidatario è tenuta all’osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e in particolare di quanto disposto dal D.M. n. 61 del 18 marzo 1996 e s.m.i con particolare riferimento all’art. 19 ter, (predisposizione dell’apposito piano di sicurezza ) tramite la nomina del Responsabile della Sicurezza, dando la comunicazione a SST s.p.a. del relativo nominativo, corredato dell’attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell’impianto per pubblico spettacolo) Sono altresì a carico dell’affidatario, la spesa delle utenze per il funzionamento degli impianti sportivi (acquedotto, luce, gas, telefono, asporto rifiuti ecc.) precisando che, all’atto della stipula del presente contratto, le utenze per i pubblici servizi saranno intestate alla stessa.
Premesso che per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che su guasti, necessari a garantire l’ottimale conservazione del bene, l’affidatario si assume la manutenzione come definita dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere posta particolare cura:
a) all’eliminazione di ogni scritta abusiva sui muri interni ed esterni degli impianti;
b) al mantenimento in perfetta efficienza del terreno dei campi da gioco, delle zone verdi, alla pulizia accurata di tutti i servizi igienici e allo sfocio delle pertinenze dell’impianto.
c) alle riparazioni e alla manutenzione delle recinzioni, degli infissi e degli impianti tecnologici
d) alle dipinture ed integrazione degli arredi deteriorati
e) alla manutenzione ed al mantenimento in stato di efficienza dei corpi illuminanti deteriorati
Con cadenza annuale, SST s.p.a. tramite la sua Area Tecnica, verificherà lo stato di manutenzione dei beni mobili ed immobili degli impianti e qualora riscontrasse delle carenze manutentive comunque limitanti la sicurezza, il decoro, l’integrità o il concreto effettivo utilizzo dell’impianto, ordinerà l’esecuzione dei relativi interventi all’affidatario, il quale dovrà comunicare al SST s.p.a. l’avvenuta esecuzione entro i termini assegnati e comunicati di volta in volta. Qualora l’affidatario, senza valida motivazione, non adempia agli ordini entro i termini di cui sopra, SST s.p.a. procederà d’ufficio all’esecuzione dei suddetti lavori con addebito delle spese all’affidataria, anche ricorrendo ai titoli di garanzia definiti nel successivo art. 13.
Tra gli interventi di manutenzione sono compresi quelli conseguenti a danni provocati dagli utenti degli impianti sportivi o dal cattivo uso, incuria o trascuratezza. Qualora gli interventi di manutenzione conseguano a danni occorsi durante manifestazioni organizzate da terzi, le spese saranno poste a carico delle società organizzatrici e l’esecuzione dei lavori verrà effettuata direttamente a cura dell’affidatario, salvo pattuizioni diverse secondo il caso.
SST s.p.a. autorizza l’affidatario ad effettuare direttamente interventi urgenti di manutenzione straordinaria con le seguenti modalità:
l’affidatario dovrà richiedere a SST s.p.a. un’autorizzazione preventiva formalizzata con apposito atto, con spese a completo carico dell’affidatario. L’istanza dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori che si dovranno effettuare;
SST s.p.a. eserciterà la vigilanza ed il collaudo dei lavori eseguiti, attraverso i tecnici della sua area.
Art. 8 Servizi di supporto
L’affidatario può istituire servizi di supporto come l’installazione di distributori automatici e/o di servizio bar. Per avviare il locale interno alla struttura, specificatamente destinato a questo scopo, prima di procedere con l’adeguamento dovrà acquisire il nulla osta di SST s.p.a., il parere positivo dell’Area Tecnica e del Comune, qualora si renda necessario e i certificati ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alla gestione di attività non prettamente sportive dovranno essere acquisite direttamente dall’affidatario, dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto.
In alcun modo alla scadenza del contratto, l’esercizio delle attività si supporto potrà costituire vincolo nei confronti di SST s.p.a. e della Amministrazione Comunale.
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.
Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l’indicazione del costo dei servizi offerti. Per eventuali migliorie apportate e/o acquisite al patrimonio di SST s.p.a., l’affidatario non potrà pretendere a qualsivoglia titolo indennizzi o rimborsi da SST. s.p.a..
Resta salva la facoltà di SST s.p.a. di richiedere la rimozione e messa in pristino della struttura a spese dell’Affidatario.
Art. 9
Licenze ed autorizzazioni
L’affidatario è tenuta a munirsi a proprie spese delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
Si obbliga inoltre, assumendosi ogni responsabilità e ritenendo assolutamente indenne SST s.p.a.: ad attenersi scrupolosamente alle vigenti prescrizioni in materia di Pubblica Sicurezza ed a quelle che ogni volta saranno imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e delle altre autorità competenti;
ad assicurare un diligente uso degli impianti e delle attrezzature da parte dei propri tesserati e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere .
SST s.p.a. è comunque sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’uso degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione.
Art. 10
Gestione di attività economiche e/o commerciali all’interno dell’impianto
La gestione di tutte le attività economiche e/o commerciali da esercitarsi all’interno degli impianti sportivi, è affidata direttamente dall’affidatario. Ogni attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia ed è comunque condizionata al rilascio della eventuale apposita licenza che cessa alla scadenza della concessione.
Ogni lavoro e tutti gli oneri connessi che si rendessero necessari per la predisposizione delle attività di cui sopra, è soggetto ad autorizzazione e completamente a carico dell’affidatario.
Art. 11 Pubblicità
I proventi della pubblicità cartellonistica, radio – televisiva o in qualsiasi altra forma effettuata nell’impianto dato in convenzione e per la durata della stessa spettano all’affidatario, fatto salvo l’obbligo della corresponsione della prescritta imposta di pubblicità a norma di legge.
La pubblicità deve essere esplicata nelle forme abitualmente consentite quali:
esposizione di cartelli, striscioni, manifesti, piramidi, pannelli o impianti e pali mobili sul terreno in affidamento, distribuzione di manifestini, esecuzione di pubblicità sonora, nonché nelle forme che si ritenessero realizzabili in rapporto al progresso tecnologico, senza che per altro ogni e qualsiasi caso ne dovessero rimanere pregiudicate o danneggiate le manifestazioni in programma, come pure le strutture dell’impianto sportivo che dovranno, comunque essere riconsegnate nelle buone condizioni attestate dallo stato di consistenza sopra descritto alla naturale scadenza della convenzione.
SST s.p.a. rimane assolutamente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne l’esercizio e lo svolgimento delle pubblicità consentite o che dovessero derivare verso terzi nell’esecuzione dei servizi, i cui rischi ed oneri relativi verranno assunti direttamente dall’Affidatario.
E’ a completo carico dell’affidatario l’esercizio della vigilanza tesa a sopprimere ogni forma di pubblicità abusiva o non autorizzata. Il rinvenimento di casi difformi dovrà essere tempestivamente segnalato agli uffici di SST s.p.a.
Nel corso delle manifestazioni patrocinate o promosse dall’Amministrazione Comunale, il Comune eserciterà la gestione della pubblicità interna all’impianto direttamente o tramite l’Ente promotore, la Federazione la Società sportiva o altro soggetto cui l’Amministrazione si appoggerà per la manifestazione.
Nel caso in cui il ripristino non venga effettuato immediatamente al termine della manifestazione, il soggetto terzo dovrà versare una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo.
Art. 12
Personale di custodia o di servizio
Su SST s.p.a. non grava alcun onere per l’eventuale assunzione od utilizzo di personale eseguito dall’affidatario.
L’affidatario è e rimane responsabile nei confronti del personale eventualmente assunto o utilizzato, per il pagamento del dovuto a norma dei vigenti contratti di lavoro e per il versamento dei contributi e delle relative assicurazioni e in relazione alle norma di sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando SST s.p.a. da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 13 Garanzie
L’affidatario si dovrà dotare a propria cura e spese, tramite Istituti primari di assicurazione, di idonea polizza R.C.T. con massimali adeguati, valida per tutta la durata della presente convenzione, a copertura dei rischi derivanti dalla gestione ed uso degli impianti concessi.
Copia di tale polizza viene esibita e consegnata a SST s.p.a. all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
L’affidatario ha, inoltre l’obbligo di corrispondere a SST spa € 7.200,00= (settemiladuecento/00) o sottoscrivere con primario istituto assicurativo o di credito, garanzia fideiussoria, di importo pari a € 7.200,00= (settemiladuecento/00) somma dei canoni dovuto per la durata della concessione, valida per tutta la durata della presente e comunque non svincolabile, tramite nulla osta di SST s.p.a., sino alla formale riconsegna degli impianti a SST s.p.a. L’importo della polizza fideiussoria sarà comunque adeguato nel caso in cui SST s.p.a. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 7 del bando di gara, accetti un termine di durata della convenzione superiori ad anni sei.
Su tale garanzia SST s.p.a. potrà rivalersi, senza il beneficio della preventiva escussione, sia per il mancato versamento del canone o di somma a titolo di penale per inadempimento od inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 14, sia a fronte del mancato ristoro di eventuali danni, diretti o indiretti, comunque derivanti a SST
s.p.a. per effetto dell’attività dell’affidataria.
Copia di tale polizza viene consegnata agli Uffici di SST s.p.a. all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
Qualora SST s.p.a. abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte dell’importo garantito con la polizza durante l’esecuzione dell’affidamento, l’affidatario è obbligato alla reintegrazione della polizza per l’importo pari a quello rimborsato.
Art. 14 Controlli
SST s.p.a. ha ampia facoltà di controllo circa la puntuale applicazione della presente convenzione, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento tramite il personale dei propri uffici, anche attraverso ispezioni in loco su strutture, beni attrezzature e documentazione che l’affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione.
In caso di inosservanza di uno o più obblighi derivanti dalla presente convenzione, SST s.p.a., dopo avere inutilmente diffidato ad adempiere entro un congruo termine, potrà applicare a propria
discrezione, anche ripetutamente, in relazione a più eventi, una penale da un minimo di € 100,00= a un massimo di € 200,00=, da graduarsi in base alla gravità ed al perdurare dell’adempimento. La penale non potrà essere comminata se non dopo aver assegnato all’affidatario un congruo termine per contro dedurre ai rilievi formulati ed averli valutati.
L’applicazione della penale non inibisce le possibilità di decadenza e revoca di cui al successivo articolo.
Art. 15 Decadenza revoca e disdetta
SST s.p.a. potrà in qualsiasi momento disporre la decadenza del contratto in caso di grave violazione del regolamento d’uso e del programma di utilizzo.
La decadenza potrà altresì essere disposta per ingiustificata mancata apertura degli impianti agli utenti propri e degli altri enti ammessi all’utilizzo degli impianti per un periodo superiore a trenta giorni continuativi o in caso di modificazioni dello Statuto e dell’atto costitutivo della concessionaria incompatibili con i presupposti motivanti la presente concessione.
La decadenza potrà essere pronunciata solo previa motivazione scritta dei fatti a presupposto, con semplice lettera raccomandata A.R. E’ facoltà dell’affidatario presentare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata.
La concessione, inoltre potrà essere in qualsiasi momento revocata da SST. s.p.a. per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati nella proposizione e nella possibilità di misure alternative. Potrà essere altresì revocata nel caso in cui l’area cambi vincolo di destinazione.
Nel caso di revoca anticipata, SST s.p.a. rimborserà all’affidatario la quota versata del canone annuo in proporzione alla data di effetto della revoca stessa.
L’affidatario potrà in qualsiasi momento disdettare la presente concessione ma in tal caso SST s.p.a. non provvederà ad alcun conguaglio o rimborso.
Art. 16
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione nelle forme e con le modalità previste dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. .
Art. 17
Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si richiamano alle norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Art. 18 Spese concessione
Tutte indistintamente le spese della presente concessione, nessuna esclusa, sono interamente a carico dell’affidatario.
Ai fini della registrazione, le parti dichiarano che il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 .
Visto, letto, confermato.
L’Amministratore Unico
Il Presidente della Associazione/Ente