COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
polizza n. : | 1910561 |
validità: | dal 29.02.2016 al 31.08.2020 |
compagnia: | Lloyd’s – Sindacato Xxxxxx |
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Ente: Università di Pisa, Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicura- zione;
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
A ttività dell’Ente: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o dele-
gate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comun- que svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici o mandanti;;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro succes- sive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indenniz- zo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro succes- sive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatrico- lazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale do- tazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contra- stare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandi- ne, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime con- dizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immedia- tamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di co- pertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile si prende atto che la manca- ta o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal dirit- to all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conse- guenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automatica- mente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente con- tratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior ri- schio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e
/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indi- cando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamen- te le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui di- versamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l’Ente.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Ente pagherà alla Società:
a. entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
b. entro i 90 (novanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
x. xxxxx 00 (xxxxxxx) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l’Ente comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrat- tuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri acca- duti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell’ art. 48 del D.P.R. n. 602/1973 la Società dà atto che:
- l’ Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’ art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’ Agente della Riscossione ai sensi dell’ art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’ art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 6: Forma delle comunicazioni – Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto è svolta direttamente dall’Ente con mezzi propri. Tutte le comunicazioni tra l’Ente e la Società riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 7: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo o di colpa grave, accertati con sentenza passata in giudicato, la So- cietà dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Ente.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 9: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Ente); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle impo- ste.
Art. 10: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente con- tratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 co- stituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE
Art. 1: Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà dell’Ente, o allo stesso in uso o locazione, utilizzati dai:
a.1. dipendenti, direttori e dirigenti dell’Ente di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell’Ente stesso;
a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali ed Acca- demici dell’Ente e dai collaboratori convenzionati, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;
a.3. dai titolari di assegno di ricerca, studenti dei corsi di dottorato di ricerca e altri sogget- ti che partecipano a progetti e attività di ricerca dell’Ente, secondo la normativa vi- gente.
Art. 2: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene as- sicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli
b) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo
c) ribaltamento
d) uscita di strada
e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx
f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapina ed estorsione. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione;
h) eventi naturali
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
j) traino passivo del veicolo.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Sono inoltre comprese le spese documentabili sostenute qualora il veicolo sia impossibili- tato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza:
a. per il traino o recupero del veicolo, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento;
b. per il noleggio di un veicolo sostitutivo, per il tempo strettamente necessario alla prose- cuzione della attività / missione / adempimento di servizio e/o per il rientro presso la propria sede di lavoro o abitazione, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento.
SEZIONE IV- CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1: Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all’art.
Beni assicurati,
salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
conseguenti a traino attivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”, non dovuti a situazioni di necessità
derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
conseguenti al comprovato stato di grave incuria del veicolo, laddove essa abbia causa- to o contribuito a causare il sinistro
verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle at- tività dell’Ente
derivanti da dolo degli assicurati.
Art. 2: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne denuncia all’Ufficio competente presso l’Ente, che provvederà al suo inoltro al- la Società, entro quindici giorni dall’evento.
La denuncia inoltrata dall’Ente conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Uf- ficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
Alla denuncia deve essere allegata copia dell’ autorizzazione all’ utilizzo del mezzo pro- prio.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all’Autorità Giudizia- ria.
La Società fornirà semestralmente all’Ente un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell’assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
È facoltà dell’Ente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Ente lo richieda.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre con- trodeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà ap- plicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definiti- va per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 3: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg- giate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- stro, dedotto il valore di recupero,
fino alla concorrenza di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) per ciascun veicolo inte- ressato dal sinistro.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicare la regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo sopra indicato.
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro:
- la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- l’Ente corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 4 Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose at- tribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’Ente.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decide- ranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile an- che in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 5: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiché l’Ente stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Art. 6: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei kilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero com- plessivo dei kilometri percorsi riferito a tale periodo.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta a inviare una comuni- cazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
L’Ente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dello stesso.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 7: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratri- ci componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Società Mandataria
Compagnia … Società Mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti, nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Società mandataria per conto comune. Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del sogget- to dalle stesse designato, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Quota xx% (Società Mandataria)
Compagnia … Quota xx% (Società Mandante)
Art. 7 bis: Partecipazione delle Società - Coassicurazione e delega
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di se- guito indicate:
Compagnia … Società Delegataria
Compagnia … Società Coassicuratrice
Ciascuna delle Società costituenti il riparto è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il riparto di coassicurazione.
La Società coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti , nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Delegataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della So- cietà Delegataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispetti- ve quote percentuali di partecipazione:
Compagnia … Quota xx% (Società Delegataria)
Compagnia … Quota xx% (Società Coassicuratrice)
Art. 8: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 9: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese o coassicurazione (se esistente).
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Totale kilometri annui percorsi Premio unitario lordo
500.000 0,0573
FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO (art 3 - SEZIONE IV- Condizioni Operative dell’assicurazione)
Scoperto
Franchigia
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Per ogni veicolo, se non diver- samente previsto in polizza
==
==
200,00
euro 40.000,00