PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE DEL PROGETTO “LA SARDEGNA VERSO L’UNESCO”
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE DEL PROGETTO “LA SARDEGNA VERSO L’UNESCO”
L’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” con sede legale in Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx, rappresentata dal dottor Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile legale (d'ora innanzi denominata “Associazione”), C.F. 92260980922.
Il CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna S.r.L. Uninominale – Società a Socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna - Edificio 1 e P.I. 01983460922, rappresentata dal professor Xxxxxxx Xxx, Amministratore Unico (d’ora innanzi denominata “Crs4”).
Di seguito identificate collettivamente come le “Parti”.
Premesso che:
•l’Associazione ha per oggetto lo sviluppo e la conoscenza del patrimonio culturale della Sardegna ma con particolare riferimento al procedimento di Nomina della Lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco dei Monumenti della Civiltà Nuragica;
•il Crs4 ha per oggetto la ricerca scientifica, teorica ed applicata, la formazione ad alto livello e svolge una funzione strategica specifica nello sviluppo di servizi avanzati, nella modellistica e nel calcolo ad alte prestazioni, nonché nel campo delle tecnologie più innovative dell'informazione, con particolare riferimento al GIS (Sistemi Informativi Geografici);
•L’Associazione ha presentato istanza alla Commissione Nazionale Italiana Unesco, presso il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana, affinché il progetto “La Sardegna verso l’Unesco” venga inserito nella Tentative List dell’annualità in corso.
•Nell’Istanza suddetta erano ricompresi in allegati la mappa e la lista dei siti generati dal Geoportale Nurnet/Crs4, sviluppato in seguito al protocollo di intesa fra le due organizzazioni, risalente al 2013.
•Il CRS4 mantiene e gestisce nei propri server, in partenariato con la fondazione Nurnet i dati del Geoportale suddetto. Questi sono entrati quali dati di base del progetto “La Sardegna verso l’Unesco” in previsione del futuro sviluppo di un “GIS” con caratteristiche e standard scientifici del patrimonio dei Beni e Monumenti della Civiltà Nuragica.
•le Parti intendono, pertanto sviluppare una collaborazione incentrata sulla progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo Geografico del patrimonio culturale nuragico della Sardegna nell'ambito del progetto “La Sardegna verso l’Unesco”;
•con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.
Fra il CRS4 e l’Associazione si conviene quanto segue:
Articolo1 Finalità
1.Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa e hanno valore pattizio. Mediante la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca del Crs4 e della Associazione possano coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al settore GIS in ambito scientifico/turistico/culturale.
2.Le Parti si impegnano sin da ora a prestarsi reciproca collaborazione, mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità scientifiche, in accordo ai termini di seguito specificati e ad eventuali ulteriori pattuizioni intervenute tra le medesime.
Articolo 2
Oggetto della collaborazione
0.Xx collaborazione suddetta si realizzerà attraverso la progettazione e sviluppo di un Sistema Informativo Geografico del patrimonio culturale nuragico della Sardegna e attraverso l'eventuale svolgimento di studi e ricerche congiunte e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali e/o internazionali.
2. Le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica in oggetto, con particolare riferimento agli obiettivi, alle tempistiche, agli impegni e ai compiti di ciascuna parte.
3.Le Parti potranno avviare anche attività di promozione/divulgazione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto del presente protocollo di intesa.
3.Resta espressamente inteso che le attività verranno in ogni caso svolte nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
Articolo 3 Impegno di reciprocità
1.Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, all’osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l’attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto.
2.L’accesso e l’utilizzo delle strutture e quant’altro dovrà comunque avvenire, nel rispetto dei regolamenti interni adottati da ciascuna Parte, nonché secondo i criteri di diligenza e buona fede.
3.I Responsabili di cui all’articolo seguente dovranno assicurare e garantire che il personale adibito alle attività sviluppate in forza del presente accordo sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a disposizione di ciascuna delle parti.
Articolo 4 Responsabili
0.xx CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della corretta attuazione del presente
accordo il professor Xxxxxxx Xxx e quale referente tecnico il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
2.l’Associazione indica quale proprio referente e responsabile della corretta attuazione del presente accordo il presidente Xxxxxxx Xxxxx, e quale referente tecnico il socio Xxxxxxx Xxxxxxxxx
3.I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione delle attività relative al protocollo di intesa: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca in oggetto.
Articolo 5
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
1.Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
2.Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d’uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d’uso.
3.I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione del presente accordo resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
4.Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all’apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
0.Xx CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.
6.Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.
7.Xxxxx salvo quanto disposto nei commi precedenti, resta inteso che i contraenti intendono promuovere l’utilizzo di open data, in linea con il trend nazionale e europeo, attesi i benefici, in termini di trasparenza, maggiore senso civico, nonché sviluppo economico e conoscenza, che discendono dalla condivisione dei dati.
Articolo 6 Finanziamento delle attività
1.Resta inteso che le parti contribuiranno all’attuazione delle attività di ricerca, svolte ai sensi del presente protocollo d’intesa, esclusivamente mediante l’apporto delle risorse tecnologiche, strumentali e delle professionalità a disposizione di ciascuna di esse.
2.Nessun ulteriore onere è previsto in capo alle parti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall’altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi attuativi che verranno stipulati.
Articolo 7
Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
1. Il presente protocollo d’intesa ha durata di 2 anni, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto.
2. Al termine del biennio, i Responsabili di cui all’art. 4 redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
3. Le Parti potranno recedere anticipatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno un mese. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo o l’eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio.
2. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione dal presente Protocollo saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esecuzione dal presente Protocollo. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.
4. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:
(a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione dal presente Protocollo, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
(b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
(c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione dal presente Protocollo, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione dal presente Protocollo o in dipendenza di questa.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena