DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
EUR S.p.A
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
Appalto per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore per l’ese- cuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, non- ché di piccoli lavori di manutenzione straordinaria edile e sugli impianti elet- trici presso gli edifici e strutture di proprietà di EUR S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Importo annuo | Importo nel triennio | |
Importo a base d'asta | € 1.365.000,00 | € 4.095.000,00 |
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 35.000,00 | € 105.000,00 |
Importo complessivo contratto | € 1.400.000,00 | € 4.200.000,00 |
Redatto | Verificato e Approvato | Data |
Sommario:
Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro
Art. 2 – Ammontare economico dell'Accordo Quadro – Categorie dei lavori
Art. 3 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura Art. 4 – Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 5 – Rappresentante dell'Appalto e domicilio
Art. 6 – Responsabile del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe
Art. 8 – Modalità di affidamento dei singoli interventi – Richieste di fornitura Art. 9 – Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni Art. 10 – Servizio di pronta reperibilità
Art. 11 – Progettazione dei lavori
Art. 12 – Monitoraggio degli interventi Art. 13 – Verifiche di regolare esecuzione
Art. 14 – Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite RDF
Art. 15 – Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto
Art. 16 – Conto finale dell'Accordo Quadro e certificato di Regolare Esecuzione Art. 17 – Penali
Art. 18 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 19 – Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore Art. 20 - Cauzione provvisoria e definitiva
Art. 21 – Garanzie Art. 22 – Danni
Art. 23 – Disposizioni in materia di sicurezza Art. 24 – Subappalto
Art. 25 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 26 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Art. 27 – Controversie
Art. 28 – Risoluzione del contratto Art. 29 – Clausola risolutiva espressa Art. 30 – Recesso
Art. 31 – Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività Art. 32 – Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore
Art. 33 – Norme generali sui materiali, componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 34 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni
Art. 35 – Custodia dei cantieri Art. 36 – Allegati
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per lo svolgimento dei servizi di manutenzione edile ed elettrica, nonché per l'esecuzione di piccoli interventi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed elettrica negli edifici di proprietà di EUR S.p.A.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Accordo Quadro prevede le seguenti tipologie di intervento:
1. Servizio di manutenzione preventiva degli impianti elettrici a servizio degli immobili di EUR S.p.a., da eseguire secondo il “Piano di manutenzione” allegato 2 al presente Capitolato;
2. Servizio di reperibilità e pronto intervento;
3. Interventi di manutenzione al guasto relativi a:
🕐 Impianti elettrici e di illuminazione
🕐 Impianti idrico-sanitari
🕐 Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature e finiture in genere
🕐 Controsoffitti
🕐 Infissi interni ed esterni
🕐 Intonaci e rivestimenti esterni
🕐 Opere edili in genere e assistenze murarie
🕐 Opere strutturali
🕐 Opere di impermeabilizzazione
🕐 Opere di falegname, vetraio e fabbro
4. Lavorazioni in economia;
5. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle stesse tipologie previste al punto precedente;
6. Smaltimento in discarica controllata dei materiali di risulta in genere, compreso lo smaltimento a norma di legge di eventuali materiali pericolosi o tossici.
Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro (RDF - Richieste di Fornitura), completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori oggetto dell'Accordo Quadro.
Gli immobili nei quali si svolgeranno i servizi e i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli meglio dettagliati nell'allegato 1 “Elenco dei Fabbricati”. Si segnala e sottolinea il particolare pregio architettonico di tali immobili, molti dei quali sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma. In considerazione di ciò, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore garantisce una qualità di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche architettoniche degli immobili, e garantisce altresì che si asterrà dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere l'integrità.
L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore. Pertanto, il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori, di far eseguire servizi e lavori di manutenzione preventiva e/o al guasto ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.
L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio di EUR S.p.A., a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Art. 2 - Ammontare economico dell’Accordo Quadro – Categorie dei lavori
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 163/06, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato come segue:
Descrizione | Importo delle attività | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | Totale | ||
A | A1 | Servizi di manutenzione edile | € 670.000,00 | € 17.000,00 | € 687.000,00 |
A2 | Servizi di manutenzione impianti elettrici | € 260.000,00 | € 6.000,00 | € 266.000,00 | |
B | Lavori di manutenzione | € 435.000,00 | € 12.000,00 | € 447.000,00 | |
Importo totale annuo | € 1.365.000,00 | € 35.000,00 | € 1.400.000,00 | ||
Importo massimo nel triennio | € 4.095.000,00 | € 105.000,00 | € 4.200.000,00 |
Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'IVA.
I lavori di manutenzione commissionabili di cui al precedente punto B sono ascrivibili alle seguenti categorie, per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al D.M. n. 37/2008:
Categoria | Descrizione | Importo annuo presunto (comprensivo di oneri per la sicurezza) | Importo presunto nel triennio |
OG2 | Restauro e manutenzione di beni immobili | € 257.000,00 | € 771.000,00 |
OG1 | Manutenzione edifici civili e industriali | € 62.000,00 | € 186.000,00 |
OS30 | Impianti elettrici | € 128.000,00 | € 384.000,00 |
Totale | € 447.000,00 | € 1.341.000,00 |
Tutte le attività oggetto di appalto, come verrà meglio indicato nel seguito, verranno affidate previa sottoscrizione di singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro, denominati nel seguito “Richieste di Fornitura”
(RDF) e compensati a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 163/06 e dell’art. 43, comma 6 e 7, del
d.P.R. 207/2010.
Trattandosi di un Accordo Quadro e non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, gli importi sopra indicati servono esclusivamente ad identificare il tetto massimo per l'Accordo Quadro. L'ammontare complessivo degli interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti varierà in funzione delle specifiche necessità dell'Azienda e, pertanto, l'effettivo ammontare annuo delle prestazioni rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al tetto massimo indicato. L'impresa affidataria non potrà nulla pretendere qualora l'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse anche sensibilmente inferiore all'importo massimo sopra indicato, ad eccezione del pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite.
Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 163/06 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, gli oneri per la sicurezza indicati nella prima tabella che precede non potranno essere fatti oggetto di ribasso d'asta. Vista la natura di Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla sicurezza costituisce esclusivamente un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri verrà preventivamente stimato e computato analiticamente per ciascun intervento nelle RDF e pertanto potrà risultare anche sensibilmente inferiore rispetto a quello sopra indicato.
Art. 3 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura
Ai sensi dell’art. 137 del Codice dei Contratti, faranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) il capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata dal d.P.R. 207/2010 (Regolamento generale);
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto con tutti i suoi allegati (1. “Elenco dei fabbricati” EUR S.p.a.;
2. “Piano di manutenzione”; 3. “DUVRI”; 4. “Elenco prezzi”);
c) i prezzari DEI, primo semestre, anno 2014;
Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi (RDF), all'uopo sottoscritti tra le parti per dare attuazione all'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) eventuali elaborati grafici ed altri atti componenti il progetto esecutivo dell'intervento, laddove necessario, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
b) i DUVRI relativi agli interventi specifici laddove non adoperabile il DUVRI già allegato al presente Capitolato, sub n. 3;
c) i Piani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;
d) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti.
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 4 - Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (RDF) - entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione della RDF medesima, il cui corrispettivo è valutato con le modalità di cui al successivo art. 14
Al momento dell'affidamento del singolo intervento l'Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
Successivamente alla sottoscrizione della RDF, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori o servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).
Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative regionali, provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. L'Appaltatore dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere per i quali non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Committenza, avendone tenuto espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e limitazioni alle attività.
Art. 5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Prima dell'inizio delle attività, l’appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona, ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attività richieste in esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l'appaltatore dovrà indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sarà delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi (RDF), fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la stessa dovrà rendersi reperibile per ricevere le Richieste di Fornitura, nei modi e
tempi previsti negli articoli che seguono.
Fatte salve le modalità operative previste per i casi di urgenza, è fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici di EUR S.p.A. per la sottoscrizione delle Richieste di Fornitura entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa.
L'Appaltatore dovrà indicare altresì il nominativo della persona che ricoprirà l'incarico di Direttore Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario.
La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del personale dipendente dell’appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti.
Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, che comporta anche l'esecuzione di servizi e lavori di manutenzione all'interno di immobili di particolare pregio, sottoposti a vincolo architettonico, storico e artistico, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal Direttore per l'esecuzione del contratto, il quale riveste anche il ruolo di Direttore dei Lavori, laddove necessario.
Il Direttore per l'esecuzione potrà essere affiancato da uno o più collaboratori, facenti parte degli uffici tecnici della committenza.
L'attività del Direttore per l'esecuzione e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.
Al Direttore per l'esecuzione spetta anche il compito della predisposizione delle Richieste di Fornitura attraverso le quali trova attuazione l'Accordo Quadro, che verranno successivamente sottoscritte dal RUP, dal legale rappresentante della committenza, nonché dall'Appaltatore o dalla persona da lui designata.
Il Direttore per l'esecuzione provvederà tra l'altro alle verifiche di conformità, alla predisposizione degli Stati di Avanzamento, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'appalto.
Art. 7 - Durata dell’Accordo Quadro, rinnovi e proroghe
L’Accordo Quadro ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, a discrezione della stazione appaltante, per un massimo di 2 volte consecutive (fino a 36 mesi complessivi).
L'Accordo inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se diversa, dalla data di inizio delle attività, attestata da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio.
Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, allo scadere del primo anno (e, successivamente, del secondo anno contrattuale) è facoltà della Società Appaltante, a proprio insindacabile
giudizio, procedere al rinnovo dello stesso per un uguale periodo, fino ad un massimo di 36 mesi totali. Tale volontà verrà manifestata per iscritto dalla Società Appaltante all'appaltatore, con un preavviso di 30 giorni rispetto ad ogni scadenza annuale.
Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.
L’Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma annuale posta a base di gara al netto dell'IVA, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate tramite Richiesta di Fornitura.
Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, nel corso dell'anno di durata dell'accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della Stazione Appaltante commissionare l'esecuzione di lavori e/o servizi per la quota residua, anche oltre il termine annuale di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Appaltatore non potrà pretendere qualsivoglia onere onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza chiedendo l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodo terzo e comma 12, del Codice dei contratti. In tal caso si procederà alla sottoscrizione di un verbale di inizio attività, sottoscritto dal Direttore per l'esecuzione, previa autorizzazione del RUP, nel quale dovranno essere indicate le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle attività. In tal caso, il contratto inizierà a decorrere dalla data del suddetto verbale. Con la sottoscrizione di tale verbale, si potrà procedere all'emissione e alla sottoscrizione delle Richieste di Fornitura relative alle attività dichiarate urgenti.
Art. 8 - Modalità di affidamento dei singoli interventi – Richieste di Fornitura
I servizi di manutenzione programmata e gli interventi di manutenzione al guasto che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati mediante specifiche Richieste di Fornitura (RDF) le quali, dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore ovvero del suo incaricato, costituiranno i singoli contratti d'appalto attraverso i quali l'Accordo Quadro troverà esecuzione.
Il servizio di reperibilità, come meglio specificato nel seguito, dovrà avere inizio con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e proseguire senza soluzione di continuità fino al termine di durata dell'Accordo medesimo.
Ciascuna RDF dovrà indicare:
a) la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
b) i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
c) l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso, valutato secondo quanto previsto al successivo art. 14.
Alla RDF dovranno inoltre essere allegati, ove necessari, eventuale documentazione attinente alla sicurezza (DUVRI, Piani di Sicurezza e Coordinamento), oltre a progetti, schede tecniche e quant'altro necessario per fornire all'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.
In caso di urgenza gli interventi potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e
l'Appaltatore è tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attività indicate. La segnalazione verrà successivamente formalizzata, tramite RDF, entro le 48 ore successive.
Il rifiuto a ricevere le RDF, la mancata reperibilità della persona designata, ovvero il rifiuto, non adeguatamente motivato, a sottoscriverle entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verrà considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.
La RDF, una volta sottoscritta, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto produce effetti a carico di entrambe le parti.
In nessun caso l'importo massimo indicato nella RDF potrà essere superato. Qualora lo stesso, all'atto pratico, si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovrà essere obbligatoriamente emessa una nuova RDF a integrazione. Viceversa, l'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verrà computato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potrà risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nella RDF, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazione e attività effettivamente eseguite. Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi affidamenti.
La Società Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare una RDF qualora, prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore. La società Appaltante si riserva altresì la facoltà di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le lavorazioni previste in una RDF, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.
Art. 9 - Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni
L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli eventuali termini di inizio e fine lavori indicati in ciascuna Richiesta di Fornitura. Il ritardo immotivato nell'avvio dell'esecuzione ovvero nell'ultimazione dei singoli interventi sono passibili di penali, come indicato nel seguito del presente Capitolato.
I termini indicati nelle singole RDF possono essere sospesi a discrezione della Committenza con ripresa della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attività. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale.
Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini prefissati, potrà chiedere una proroga al Direttore per l'esecuzione, anche informalmente via e-mail, il quale trasmetterà la richiesta al RUP, unitamente al proprio parere. La proroga è concessa o negata dal RUP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta nel termine previsto costituisce silenzio- diniego.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Committente o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 145/2000);
c) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Committente, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle attività i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Società Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Società Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Art. 10 - Servizio di pronta reperibilità
Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità operante 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi), nonché il pronto intervento (entro 1 ora dalla chiamata) a fronte di eventuali situazioni che potrebbero costituire pericolo per le persone o rischio di danno per gli immobili.
A tale scopo, in vista della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore dovrà comunicare alla Committenza numeri telefonici e/o altri riferimenti del/dei Referenti per il servizio di reperibilità.
Il servizio dovrà essere mantenuto sempre attivo, a prescindere da eventuali ritardi nella formalizzazione delle relative RDF. Eventuali ritardi nella formalizzazione delle RDF attinenti a tale servizio non autorizzano l'appaltatore alla sospensione del servizio medesimo, fermo rimanendo il suo diritto al corrispettivo, come previsto nell'elenco prezzi.
Tale corrispettivo compensa tutti gli oneri e spese derivanti dall'attivazione e funzionamento del servizio, compreso il tempo nonché i mezzi impiegati per raggiungere il luogo di eventuali interventi effettivamente attivati.
Verranno invece compensati a parte gli interventi effettivamente eseguiti, per i quali saranno emesse RDF con le modalità previste per gli interventi urgenti.
Il servizio dovrà essere organizzato in maniera tale che, in caso di chiamata, il personale addetto sia in grado di provvedere senza indugio e senza necessità di presenza fisica di personale della Committenza alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione immediata delle situazioni di pericolo, compreso il ricorso a eventuali transennamenti, delimitazione di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc. al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al massimo i possibili
danni sia diretti che indotti a strutture e impianti.
Gli interventi inoltre, dovranno provvedere, per quanto possibile, al ripristino della funzionalità delle parti di edificio interessate.
Art. 11 - Progettazione dei lavori
Qualora per alcuni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro si rendesse necessaria la progettazione degli interventi, questa sarà eseguita da tecnici della Stazione Appaltante o da professionisti esterni da essa incaricati. Lo stesso accade per eventuali necessità di nomina di Coordinatore in fase di progettazione o di esecuzione.
Sarà cura della Stazione Appaltante la predisposizione e l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici, nonché delle autorizzazioni urbanistiche, compresi tutti gli oneri per diritti, bolli, ecc.
Restando a carico dell'appaltatore la sola esecuzione dei lavori comprensiva di tutti gli oneri e adempimenti ad essa connessi, computati a misura con i prezzi assunti in Accordo Quadro.
L'eventuale progettazione verrà allegata alla Richiesta di Fornitura emessa per l'esecuzione dello specifico intervento.
Art. 12 - Monitoraggio degli interventi
L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. In particolare, con cadenza settimanale, nel giorno concordato con il Direttore per l'esecuzione, l'appaltatore dovrà comunicare le attività programmate per la settimana, con orari e luoghi di esecuzione (in particolare per gli interventi di manutenzione preventiva) in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente,
corredate da eventuale documentazione necessaria o comunque richiesta dalla committenza.
L’assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell’invio dei resoconti, comportando di fatto una difficoltà o addirittura l'impossibilità di verificare i lavori eseguiti nel periodo di riferimento, sarà passibile di penale come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.
Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle attività potrà comportare il diritto della Committenza a risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.
L’inoltro delle Richiesta di Fornitura e l’esecuzione delle lavorazioni previste nelle stesse da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione ex art. 106, comma 2 del d.P.R. 207/2010.
Art. 13 - Verifiche di regolare esecuzione
La verifica della regolare esecuzione è diretta ad accertare che i servizi/lavori oggetto di esecuzione siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
Dopo l'ultimazione di ciascun intervento, ordinato a mezzo di RDF, il Direttore per l'esecuzione ne accerta l'effettiva ultimazione verificando la regolare esecuzione.
L'emissione del codice BAM, l'inserimento di una lavorazione all'interno di un SAL e l'emissione del relativo Certificato di pagamento, anche senza ulteriori atti formali, costituiscono controllo della regolarità tecnica e contabile dei lavori, fatto salvo quanto prescritto in materia di collaudi e vizi occulti.
Art. 14 - Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite RDF
Tutti gli interventi ordinati a mezzo di Richieste di Fornitura verranno computati a misura in analogia alle norme previste per la contabilità dei lavori pubblici, applicando alle singole quantità effettivamente eseguite i prezzi desunti nell'ordine da:
a) l'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
b) i prezzari DEI, primo semestre, anno 2014;
In mancanza di prezzi unitari si potrà procedere:
🕐 per assimilazione ai prezzi esistenti;
🕐 attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi;
🕐 procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in economia.
Ai prezzi come sopra computati verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara.
Per eventuali lavori o interventi in economia, il corrispettivo verrò desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei prezzi della mano d'opera adottate dall'ACER (Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia), incrementati del 13% + 10% per tener conto delle spese generali e dell'utile di impresa. In tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato ai soli incrementi per spese generali e utile come sopra determinati.
Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.
La remunerazione della mano d'opera comprende e compensa la movimentazione del personale, la dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, frullini, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste,
comprensive di materiali e mezzi d'opera.
I prezzi contrattuali, come sopra determinati, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. n. 163/06.
I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
Per ciascuna RDF emessa dalla Stazione Appaltante, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nella RDF medesima. Solo in caso di attività continuative (come ad esempio la reperibilità) ovvero in caso di interventi particolarmente prolungati, potrà essere consentita una contabilizzazione parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.
Dopo la sottoscrizione della contabilità da parte del Direttore dell'esecuzione e dell'Impresa, si procederà all'inserimento dello stesso nel sistema informativo della committenza con attribuzione del/dei codici BAM che daranno successivamente diritto alla fatturazione dell'intervento, come previsto negli articoli che seguono.
Qualora l'intervento abbia per oggetto dei lavori, si rimanda a quanto previsto nel Titolo IX del d.P.R. 207/2010. In particolare, per gli interventi aventi per oggetto dei lavori, o in qualsiasi caso lo si ritenga necessario, a insindacabile giudizio della Committenza, alla contabilità definitiva di ciascuna RDF dovrà essere allegata una certificazione di regolare esecuzione, sottoscritta dall'Impresa e dal Direttore per l'esecuzione (che in tal caso assume il ruolo di Direttore dei Lavori), corredata di tutte le eventuali certificazioni e documentazioni “as built” previste.
In mancanza di tale documentazione l'intervento non potrà essere inserito nella contabilità generale dell'Accordo Quadro e pertanto non potrà essere messo in pagamento.
Art. 15 - Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto
Le attività eseguite dall'Appaltatore a seguito delle Richieste di Fornitura verranno remunerate tramite acconti emessi con cadenza bimestrale.
In particolare, per ciascun bimestre, verranno raccolti in un documento contabile riepilogativo (Stato di Avanzamento) tutti gli interventi eseguiti e completati entro il bimestre, corredati dai rispettivi codici BAM. Tale documento dovrà essere redatto entro 15 giorni dalla fine del bimestre, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione e dall'Impresa e trasmesso al RUP.
Gli Stati di Avanzamento successivi al primo, oltre ai corrispettivi degli interventi eseguiti nel bimestre, corredati di codici BAM, dovranno riportare, in maniera progressiva, l'ammontare degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilità progressiva.
Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 10 giorni, autorizzerà i
pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa verifica del DURC.
Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattura allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento corredato di codici BAM e Certificato di Pagamento) ed indicando il codice CIG.
In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla Committenza e verrà pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.
Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente comminate nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.
La fattura verrà pagata, al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.
I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.
In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali subappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere al pagamento dell'acconto successivo.
Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui all’art. 48- bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Art. 16 - Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione
Alla scadenza di ciascun anno di durata dell'Accordo Quadro verrà redatto un certificato di ultimazione delle attività e, successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata dell’Accordo Quadro verrà emesso un Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e servizi, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc. In mancanza di tale consegna il Certificato non potrà essere emesso fino a quando l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione, controfirmato dall'Impresa e approvato dal RUP, attesta la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione.
Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione l'appaltatore potrà presentare fattura per il pagamento delle ritenute. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni.
Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, l'appaltatore infatti risponde per le difformità ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione delle attività riconosciuta e accettata.
L’appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Qualora la società Appaltante esercitasse la sua facoltà di rinnovo dell'Accordo Quadro, ai fini della contabilizzazione di lavori e servizi, emissione di rate in acconto ecc. ciascun rinnovo sarà valutato come appalto separato. Pertanto si provvederà per ciascun anno all'emissione di conto finale e certificato di regolare esecuzione e la contabilità ripartirà ex novo, con l'emissione del primo SAL ecc.
Art. 17 - Penali
Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di importo compreso tra € 250,00 e € 1.000,00 per ciascuna infrazione contestata. In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all’Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione.
Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell’Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.
L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relatiti contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.
L’importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.
Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività sarà applicata una penale da € 50,00 a € 300,00 che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
1. nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Committente;
2. nella ripresa dei lavori/servizi successiva al verbale di sospensione rispetto alla data indicata dal Committente;
3. nell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla tempistica stabilita dal Committente;
4. nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.
b) Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di “Reperibilità e Pronto Intervento” rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale da € 50,00 a € 300,00 per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
L'importo delle penali non potrà eccedere la misura del 10% di ciascuna RDF. Globalmente le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Accordo Quadro. Diversamente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso.
Art. 18 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 19 - Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto.
L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di EUR S.p.A. che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine l'Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa (conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 123 del 12 marzo 2004) di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione, con massimali di garanzia non inferiori all’importo di € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.
Il Committente si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Xxxxxx assicurativo di fiducia per farne verificare la congruità. L'Appaltatore è tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal Broker, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:
a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;
b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);
c) la qualifica di terzo si estende anche ad EUR S.p.A., ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi
nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;
d) l’assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;
e) l’assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;
f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR S.p.A. e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
g) la polizza prevede inoltre l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso EUR S.p.A. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.
Nel caso in cui l’efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volontà del Committente, il Fornitore dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell’avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza medesima.
Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico dell'Appaltatore. La polizza non libera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e delle relative RDF, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 20 - Cauzione provvisoria e definitiva
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A.
È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
Art. 21 - Garanzie
L’Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.
Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di di regolare esecuzione ed impegna l’Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.
La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.
Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le impermeabilizzazioni, le sigillature, ecc.), la garanzia avrà durata decennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nella relativa Richiesta di Fornitura; con la firma per accettazione della stessa da parte dell’Appaltatore, si intende compresa anche l’accettazione del suddetto termine di garanzia.
Art. 22 - Danni
Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo).
I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.
L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose
ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato.
In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).
Art. 23 - Disposizioni in materia di sicurezza
23.1 - Assetto generale
I servizi e lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell’Accordo Quadro. Pertanto, preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente provvederà ad inquadrarli nelle specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari adempimenti di competenza in materia di SSLL.
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalità indicate allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
23.2 - Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSLL
L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, darà attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attività dell'appaltatore e del committente.
I relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.
Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) il quale verrà adeguato in funzione della specificità degli interventi di manutenzione.
Il DUVRI, redatto dal Committente, viene allegato al presente CSA (Allegato 3), al fine di fornire all'Appaltatore tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell’appalto.
L’impresa esecutrice, prima dell’effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovrà comunque presentare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che verrà eseguito.
L'Appaltatore dovrà nominare un referente per la sicurezza il quale farà da riferimento in materia di
SSLL per la Direzione Lavori. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al RUP.
23.3 - Cantieri e Piani di Sicurezza
Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessità, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui opere risultino inquadrabili nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominerà un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/08. In tal caso l'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, in adempimento dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, redige e consegna alla stazione appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza (POS). Qualora non ricorrano gli obblighi della nomina del Coordinatore per la sicurezza, sarà onere dell'Appaltatore, ai sensi del già citato dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).
Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato XV del già più volte citato X.Xxx. 81/08.
23.4 - Prescrizioni generali in materia di SSLL
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste.
Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte. Egli sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.
Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.
Si richiama l'obbligo dell'Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze in materia di SSLL e dell'onere di verificare l'attuazione di tale obbligo nei confronti degli eventuali subappaltatori. In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di vigilanza in materia di SSLL.
L’Appaltatore è tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto e all’applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza.
Il mancato rispetto delle disposizione contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore
costituisce grave inadempienza contrattuale.
Art. 24 - Subappalto
Nell'ambito dell' Accordo Quadro, qualora dichiarato in sede di offerta:
A) i servizi di cui alla prima Tabella, lettera A, dell’articolo 2 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, ferma restando l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale.
B) i lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui alla seconda Tabella dell’articolo 2 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutti i lavori diversi dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, ferma restando l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi/lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e che lo stesso provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
□ l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
□ trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- se le attività affidate al subappaltatore prevedono apprestamenti che richiedano il pagamento di oneri per la sicurezza, questi debbono essere compensati senza alcun ribasso;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività, restando responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per il tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; copia del proprio piano operativo di sicurezza, o in alternativa, dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e all'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione dei DURC del subappaltatore, nonché a tutte le altre verifiche e disposizioni previste dalle norme vigenti.
Art. 25 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore
indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010).
In ogni momento il Direttore per l'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010.
Art. 26 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
La stipula del Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevatata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto
nel presente Capitolato Speciale.
Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 giorni, è necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
1. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sia già noto;
2. Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali e dalla Cassa Edile come sopra quantificati;
3. Se la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme eventualmente trattenute.
Art. 27 - Controversie
La pianificazione delle attività che richiedano la cooperazione tra la committenza e l'Appaltatore, nonché l’esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione delle RDF, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i quali dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:
1. Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione del presente Capitolato e delle Richieste di Fornitura;
2. L'istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;
3. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;
4. Qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.
Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale, mentre la definizione delle controversie verrà demandata alla magistratura ordinaria del Foro di Roma.
L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.
Art. 28 - Risoluzione del contratto
La Società Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 135-136 e con le conseguenze degli artt. 139-140 del D.Lgs. 163/2006.
La Società Appaltante inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.
In tali casi, l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.
La Società Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali l’Appaltatore:
🕐 si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
🕐 non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
🕐 utilizzi subappaltatori non autorizzati;
🕐 sospenda o ritardi in modo ingiustificato l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
🕐 si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.
La Società Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e delle RDF conseguenti qualora:
🕐 l’Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;
🕐 l’Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi
vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.
In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.
L’Appaltarore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.
In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Società Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di questi danni la Società Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
La Società Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 135 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l’Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
🕐 ritardo nell’esecuzione delle attività o altri indadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro;
🕐 affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;
🕐 mancata sottoscrizione delle RDF entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insindacabile giudizio della Società Appaltante), entro i termini indicati nelle stesse RDF per n. 5 volte anche non consecutive;
🕐 mancato o ritardato invio delle comunicazioni settimanali in merito alle attività programmate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;
🕐 violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);
🕐 inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Società Appaltante circa i tempi di esecuzione;
🕐 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio;
🕐 inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
🕐 sospensione delle attività da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
🕐 rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dalle RDF;
🕐 mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora da parte della Società Appaltante;
🕐 perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
🕐 ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Resta ferma l’applicazione dell’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 30 - Recesso
La Società Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più degli accordi attuativi affidati tramite Richieste di Fornitura, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavorazioni e/o attività debbano comunque essere completate.
L’Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni del Committente in merito alla riconsegna di aree e attività, senza ritardo alcuno, con l'unico diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’esecutore, il Committente corrisponderà a quest’ultimo il 10% dell’ammontare delle attività espressamente ordinate a mezzo di Richiesta di Fornitura e non ancora eseguite.
Nulla è dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attività non ordinate tramite RDF né, ad alcun titolo, per l'ammontare residuo a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro.
Art. 31 - Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività
L’esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
L'Appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Committenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e obblighi connessi in funzione della natura degli interventi
Gli interventi ordinati tramite RDF potranno riguardare qualsiasi tipologia di attività inerente alla manutenzione degli immobili e quant'altro compreso nell'oggetto dell'Accordo Quadro e dovranno essere eseguiti nei tempi e modi previsti dalla Stazione Appaltante.
Trattandosi di attività di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o
continuità. Questo potrà comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attività, che evidentemente non hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili.
In particolare, per ciascun intervento dovrà essere applicata la “regola dell'arte” in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato anche e soprattutto in relazione al particolare pregio architettonico degli edifici all'interno dei quali si espletano i servizi stessi.
Nella fase esecutiva l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati in termini di:
- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.
In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attività svolte negli edifici, in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione l'Appaltatore, senza alcun incremento di corrispettivo dovrà:
- installare o integrare i mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al massimo i disturbi;
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.
La Società Appaltante si riserva la facoltà di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessità, senza per questo pretendere maggiori compensi.
Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 32 - Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore per l'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola d’arte. In nessun caso l’Appaltatore potrà dar corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
2. Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;
3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e nel contratto;
5. La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attività, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione delle attività nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
7. La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attività;
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore per l'esecuzione disegni e tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
9. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
10. L’adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
11. Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
12. L’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
13. Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei servizi entro 3 giorni dall’ultimazione delle attività;
14. L’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, fermo il diritto per la Committenza di eseguirle alla presenza di due testimoni qualora l'Appaltatore, invitato, non si presentasse;
b) a firmare con sollecitudine i documenti contabili sottopostigli dal Direttore per l'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'esecuzione;
d) a produrre alla Committenza adeguata documentazione fotografica relativa alle attività e lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Committenza. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 33 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nelle Richieste di Fornitura nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2000).
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 34 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Società Appaltante. Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto sui LL.PP., fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a discrezione della Committenza.
Art. 35 - Custodia dei cantieri
Resta a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela di eventuali cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 36 - Allegati
1. Allegato 1 - Elenco degli immobili di EUR S.p.a.;
2. Allegato 2 - Piano di manutenzione;
3. Allegato 3 - DUVRI;
4. Allegato 4 - Elenco Prezzi.