CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO DI SERVIZI E FORNITURE
1 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Committente procederà alla corresponsione del corrispettivo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e riportanti il CIG (codice identificativo gara).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, co. 3, D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni, sull’importo netto progressivo delle prestazioni maturate verrà operata una ritenuta dello 0,50%.
Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile – 0,50% dello stesso = totale fattura).
Le ritenute operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto dietro rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore.
Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ovvero, in via subordinata, dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale predetto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali competenti entro il termine di legge pari a 30 giorni.
Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni sulle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera Digicamere da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
2 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
La revisione del prezzo, ove consentita, è disciplinata dall’art.115 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 1467 del codice civile si prevede che se la prestazione di una delle parti divenisse eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro
la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
3 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
È in facoltà del Committente introdurre, in fase di esecuzione della prestazione, previa comprovata necessità, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune.
Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva la facoltà, qualora sopravvenute e comprovate esigenze dell’Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni.
In caso di diminuzione delle prestazioni richieste, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne verrà data comunicazione alla controparte con congruo preavviso tramite comunicazione scritta o PEC da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Il corrispettivo verrà conseguentemente riparametrato in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni e dei prezzi unitari offerti.
Eventuali prestazioni aggiuntive e complementari verranno richieste e concordate per iscritto con il Direttore dell’esecuzione del contratto e verranno remunerate tenendo conto del prezzo unitario offerto per la singola rilevazione. In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità del servizio.
4 – ESERCIZIO DELLE OPZIONI
Nel caso in cui l’affidamento preveda l’opzione per la Committente di proseguire il servizio per un ulteriore periodo o di chiedere la ripetizione del servizio, Digicamere in base alla propria soddisfazione e in relazione alle proprie esigenze richiederà entro un termine prestabilito rispetto alla scadenza contrattuale di esercitare l’opzione stessa.
La prestazione opzionale deve essere effettuata allo stesso prezzo offerto in sede di gara.
5 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni sopradette, secondo le esigenze della stazione appaltante. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto.
Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte della Stazione Appaltante.
Si impegna conseguentemente a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette.
Ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall’esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dai propri obblighi di cui al detto articolo.
Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
In caso di servizi che comportano acquisizione di dati, come indagini o interviste e simili: in conformità alle disposizioni del Codice sulla privacy (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s. m. e i.) Digicamere è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali che l’aggiudicataria deve acquisire in ragione della prestazione oggetto del presente contratto. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal decreto stesso.
A tale scopo la società nominerà un responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali, il cui nominativo dovrà essere comunicato entro 30 giorni dall’aggiudicazione, contestualmente a una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati, il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche in ordine agli elementi da evidenziare nell’informativa medesima.
I dati verranno utilizzati solo per finalità di ricerca, non potranno essere usati o ceduti a terzi per altri scopi e dovranno essere distrutti al termine della ricerca stessa.
6 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutte le spese, salvo l’IVA dovuta per legge, inerenti e conseguenti alla stipulazione e all’eventuale registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del contratto stesso.
A carico esclusivo del Fornitore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle forniture oggetto del cottimo. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette a IVA, può essere soggetto all’eventuale imposta di registrazione nella misura fissa.
7 – PENALI
L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all’affidatario inviata tramite fax o posta elettronica certificata, con assegnazione alla stessa di un termine di max 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.
Qualora gli inadempimenti comportino l’applicazione di penali di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 298 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Le parti convengono che in caso di inadempimento per colpa lieve del Fornitore la Committente può, se ha interesse all’adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 giorni dall’evento. Decorso inutilmente detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.
Digicamere ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio/fornitura o della documentazione di gara o di legge ovvero qualora la stessa diventi insolvente oppure risulti comunque inabilitata a eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale. Fatto salvo, in caso di concordato preventivo, quanto previsto dall’art. 186bis
L. Fall. s. m. e i., previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e conseguente autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto a proseguire la prestazione;
b) sospensione o interruzione dell’attività di cottimo da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) grave negligenza nell’esecuzione della prestazione con dolo o per colpa grave;
d) cessione a terzi del contratto;
e) subappalto non autorizzato dalla Committente;
f) impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
g) gravi e/o reiterate inosservanze delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, delle norme di sicurezza sul lavoro e delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie del personale;
h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui la Committente provveda all’escussione anche parziale della stessa;
i) quando per negligenza e/o inadempimento doloso o colposo da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di contratto e dal contratto stesso e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
j) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore della singola attività affidata (derivante da una richiesta di intervento) per almeno 3 volte nel periodo contrattuale;
k) sussistenza degli impedimenti di cui al combinato disposto del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in materia di normativa antimafia;
l) ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, legge n. 136 del 2010 s. m. e i., qualora le transazioni siano effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
m) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del Fornitore negativo per due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6, co. 8, Regolamento n. 207/2010 e successive modificazioni.
In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, la Stazione Appaltante potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati a Digicamere.
Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi a obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrati, Digicamere potrà provvedere all’ordine della sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.
Sarà inoltre facoltà della stazione appaltante interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti:
- dalla scarsa qualità del servizio;
- dal riscontro di gravi disfunzioni nell’espletamento della prestazione.
Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso della stazione appaltante da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dalla Stazione Appaltante. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto né subappaltato, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
Le cessioni del credito sono vietate, a pena di nullità del contratto.
10 – SUBAPPALTO
Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi.
Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall’art. 118 del d. Lgs. n. 163/06 s. m. e i. a cui si fa espresso rinvio. La prestazione può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale.
In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti consensualmente dalle parti.
Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto.
La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice e successive integrazioni.
Non sono considerati subappalti i “noli a freddo”, cioè noleggi senza impiego di manodopera, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio/fornitura.
La Committente disporrà la decadenza del subappalto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 207/2010 s. m. e i., nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive del subappaltatore, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
La Committente, inoltre, darà contestuale segnalazione dell’inadempienza del subappaltatore all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico, di cui all’art. 8 del Regolamento.
11 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La stazione appaltante, attraverso il proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, accerta che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e rilascia apposita “attestazione di regolare esecuzione”.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 cod. civ., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che l’attestazione assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di attestazione.
12- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 2010 e del regolamento Digicamere approvato dal CDA DigiCamere con riunione del 22/07/2011 s. m. e i., il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell’esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.
Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.
Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito con Mod. 5) - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.
13- TRATTAMENTO DEI DATI
I dati concernenti il Fornitore sono destinati alla sottoscrizione del contratto. La mancata produzione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’affidamento o la mancata stipulazione del contratto.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia un interesse qualificato.
Titolare del trattamento dei dati è Digicamere e il Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area Outsourcing Processi Camerali.
La Stazione Appaltante è tenuta alla pubblicazione delle informazioni sull’attività pubblica ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
14 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’esecuzione del contratto e a questioni analoghe, con esclusione di quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 35 D.L. 223/2006 e comunque degli obblighi di manleva, verranno sottoposte preliminarmente a un tentativo di mediazione dinanzi alla Camera di Conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Diversamente, sarà competente a conoscere la controversia l’autorità giudiziaria del Foro di Milano.
15- MODIFICHE E RINVIO
Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e del relativo Regolamento di attuazione
d.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia di Digicamere consultabile sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ sezione Forniture –Condizioni generali e regolamenti (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxxx?Xx_XXxxxx000)