Intestatario/Cliente Cognome e Nome (Ragione o Denominazione Sociale) E-mail Codice Fiscale e Partita IVA se diversa Data di nascita (o di costituzione) Luogo di nascita e Stato se estero Provincia Cittadinanza Indirizzo residenza (o Sede legale)...
Spettabile AcomeA SGR S.p.A. Xxxxx X.Xxxxxxxx, 0
00000 XXXXXX
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
CON LA PRESENTE IO/NOI SOTTOSCRITTO/SOTTOSCRITTI (DI SEGUITO, ANCHE COLLETTIVAMENTE, IL “CLIENTE”)
Intestatario/Cliente | |||
Cognome e Nome (Ragione o Denominazione Sociale) | Codice Fiscale e Partita IVA se diversa | ||
Data di nascita (o di costituzione) | Luogo di nascita e Stato se estero | Provincia | Cittadinanza |
Indirizzo residenza (o Sede legale) | Località e Stato se estero | Provincia | CAP Numero telefono |
Documento di identità/ Xxxxxx. R.E.A. | rilasciato da | il | scadenza il |
Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza)
Desidero ricevere le comunicazioni relative al presente Contratto in forma: ❒ Cartacea al mio indirizzo di corrispondenza ❒ elettronica, all’indirizzo e-mail sopra indicato
1° Cointestatario (o Legale Rappresentante)
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |||
Data di nascita | Luogo di nascita e Stato se estero | Provincia | Cittadinanza | |
Indirizzo residenza | Località e Stato se estero | Provincia | CAP | Numero telefono |
Documento di identità/ Xxxxxx. R.E.A. | rilasciato da | il | scadenza il | |
2° Cointestatario | ||||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |||
Data di nascita | Luogo di nascita e Stato se estero | Provincia | Cittadinanza | |
Indirizzo residenza | Località e Stato se estero | Provincia | CAP | Numero telefono |
Documento di identità | rilasciato da | il | scadenza il | |
3° Cointestatario | ||||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |||
Data di nascita | Luogo di nascita e Stato se estero | Provincia | Cittadinanza | |
Indirizzo residenza | Località e Stato se estero | Provincia | CAP | Numero telefono |
Documento di identità | rilasciato da | il | scadenza il |
La corrispondenza e ogni altra comunicazione va inviata, con pieno effetto per tutti i cointestatari, all’indirizzo di residenza (ovvero all’eventuale indirizzo di corrispondenza) o e-mail dell’Intestatario/Cliente.
□ Originale per AcomeA Sgr □ Copia per Ente Collocatore (Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede)
□ Copia per Ente Collocatore (Direzione) □ Copia per il Sottoscrittore
(Stampare 4 copie e indicare la copia di riferimento barrando l’apposita casella)
PREMESSE:
AcomeA SGR S.p.A. (di seguito indicata anche la “Società” o la “SGR”) è abilitata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “TUF”);
la Società ha acquisito, mediante compilazione da parte del Cliente dell’apposita modulistica predisposta dalla SGR stessa, informazioni circa la situazione patrimoniale e finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio del Cliente medesimo nonché circa la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio offerto (con l’impegno, da parte del Cliente, di comunicare eventuali variazioni delle stesse);
il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del presente contratto e, in tempo utile prima della sottoscrizione dello stesso, ha preventivamente ricevuto, letto e compreso: il documento contenente informazioni sulla SGR e i suoi servizi, sui sistemi di indennizzo degli investitori cui aderisce la SGR sulla natura e i rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sul trattamento dei reclami; la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari”) e del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 (il “Regolamento 565”). Ciò al fine di consentire al Cliente di comprendere la natura del servizio di gestione di portafogli e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, in relazione alle linee di gestione come risultano individuate nell’Allegato 2 al presente Contratto, nonché i rischi ad essi connessi, e conseguentemente di prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, mediante consegna del Documento Informativo;
;
il Cliente dichiara di aver previamente indicato i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, fornendo tutte le informazioni necessarie ad AcomeA SGR per poter prestare il servizio oggetto del presente Contratto ed effettuare le connesse valutazioni di adeguatezza;
il Cliente dichiara di avere ricevuto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e in tempo utile prima della conclusione del presente Contratto e della prestazione del servizio di gestione di portafogli, informazioni in merito ai termini del Contratto medesimo, mediante consegna di copia dello stesso valida per la stipula comprensiva sia dell’allegato recante le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta sia dell’allegato relativo a commissioni, oneri ed altre spese applicabili al servizio, mediante consegna del Documento Informativo allegato al presente Contratto;
Al Cliente è stata comunicata la classificazione in qualità di
❒ Cliente al dettaglio ovvero
❒ Cliente professionale
ai sensi dell’art. 45 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. In proposito, il Cliente è stato informato, su supporto durevole, del suo eventuale diritto a richiedere, in qualsiasi momento e per iscritto alla Società, una diversa classificazione, secondo le modalità indicate nel Documento Informativo e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente;
Il Cliente ha preso atto, in base agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio, di quali possano essere le Linee di Gestione che meglio rappresentano le proprie aspettative;
Il Cliente dà atto che, come specificato all’art. 00 xxx Xxxxxxxxx, (x) il parametro di riferimento e/o l’indicatore sintetico di rischio costituiscono uno strumento utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell’attività di gestione, non costituiscono in alcun modo indicatori di risultati promessi dalla Società né di futuri risultati dell’attività di gestione, non possono inoltre essere considerati quali garanzia di mantenere invariato il valore del portafoglio affidato in gestione né quali limiti massimi alle perdite eventualmente derivanti dall’andamento della gestione stessa; (ii) il rendimento della gestione può, tra l’altro, risultare differente rispetto a quello del parametro di riferimento a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti, quali a titolo esemplificativo: oneri fiscali, spese e commissioni di gestione.
CON LA PRESENTE VI CONFERISCO/CONFERIAMO L’INCARICO
di gestire, in nome di AcomeA SGR S.p.A., e per mio/nostro conto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 2 e 24 del TUF, conformemente alle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta e riportate negli Allegati 1 e 2 al
presente Contratto, il patrimonio affidatoVi, rappresentato dalla liquidità e dagli strumenti finanziari di seguito specificati:
Liquidità
Mezzo (*) Importo Euro N. Assegno IBAN Banca
(Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate – La normativa vigente VIETA il PAGAMENTO in CONTANTI)
(*) Mezzi di pagamento: AB Assegno Bancario, AC Assegno Circolare, BB Bonifico Bancario.
Assegni intestati all’ordine della AcomeA SGR S.p.A. con clausola di non trasferibilità. Gli assegni si intendono salvo buon fine.
Bonifici a favore di AcomeA SGR S.p.A. sul c/c n. 35359195 intestato a AcomeA SGR S.p.A. "Beni di Terzi" presso BPER Banca sede di Torino - Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 48 - IBAN XX00X0000000000000000000000
Strumenti Finanziari:
Possono formare oggetto di conferimento titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e altri strumenti finanziari (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati). L’effettuazione di conferimenti di strumenti finanziari è in ogni caso subordinata all’accettazione da parte della Sgr. La Società si riserva la facoltà di non accettare conferimenti costituiti da strumenti finanziari di difficile negoziazione o i cui prezzi di mercato non siano sufficientemente significativi. Al fine di poter effettuare il conferimento, il Cliente fornirà un elenco dettagliato degli strumenti finanziari da conferire, dal quale risulti la descrizione e la quantità degli stessi ed il regime fiscale di provenienza. Il Cliente dovrà inoltre fornire copia della apposita certificazione, prevista dal D.lgs. 461/97, ricevuta dagli intermediari trasferenti i suddetti strumenti finanziari, dalla quale risulti il valore degli strumenti finanziari trasferiti. La valutazione degli strumenti finanziari conferiti avverrà secondo i criteri di cui all’art. 16 delle Condizioni Generali con riferimento alla data di piena disponibilità della totalità dei conferimenti (strumenti finanziari e liquidità).
AcomeA SGR ha illustrato al Cliente il sistema di applicazione del prelievo fiscale così come delineato dal Legislatore:
a) Regime dichiarativo – metodo ordinario - art. 5 D.Lgs n. 461/97
b) Regime del risparmio amministrato (solo per i titoli azionari ed obbligazionari) – metodo opzionale – art. 6 D.Lgs n. 461/97
c) Regime del risparmio gestito – metodo opzionale – art. 7 D.Lgs. n. 461/97
Ai sensi del D.lgs. 21 novembre 1997 n° 461 dichiaro/iamo di optare per il regime
□ A
□ B
□ C
In caso di mancata indicazione dell’opzione si adotterà il regime C.
L’efficacia del presente Contratto, se concluso fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, al soggetto incaricato del collocamento o alla Società, a mezzo raccomandata A/R.
❒ Sottoscritto fuori Sede ❒ Sottoscritto in Sede
Luogo data
Firme
Intestatario/Cliente 1°Cointestatario 2°Cointestatario 3°Cointestatario
Il Cliente autorizza espressamente la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla SGR ai sensi della normativa applicabile, prestando il proprio esplicito e generale consenso all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione.
Luogo data
Firme
Intestatario/Cliente 1°Cointestatario 2°Cointestatario 3°Cointestatario
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell’Informativa ricevuta da AcomeA SGR S.p.A. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.
In relazione a quanto precede, prendo/prendiamo atto che il conferimento dei miei/nostri dati personali è necessario per la prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte di AcomeA SGR.
Per quanto riguarda invece il trattamento facoltativo dei dati personali per le finalità descritte al paragrafo 3 della citata Informativa (che comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l’invio della newsletter della SGR, nonché di materiale informativo sull’andamento dei mercati finanziari e/o sugli ulteriori prodotti/servizi offerti dalla SGR), dichiaro/dichiariamo di
❒ prestare il consenso ❒ negare il consenso
Luogo data
Firme
Intestatario/Cliente 1°Cointestatario 2°Cointestatario 3°Cointestatario
Anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente approva specificamente le Premesse al presente Contratto nonché le seguenti norme delle Condizioni Generali: art. 2 (Oggetto del Contratto), commi 3 e 4; art. 3 (Conclusione del Contratto); art. 4 (Conferimenti iniziali e successivi), commi 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10; art. 5 (Xxxxx, oneri e incentivi, ); art. 6 (Esecuzione del Contratto); art, 7 (Parametro oggettivo di riferimento – Indicatore sintetico di rischio); art. 8, commi 2, 3 e 4 (Comunicazione delle perdite); art. 9 (Delega); art. 10 (Operazioni su strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato); art. 11, comma 3 (Versamento margini di garanzia per operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e/o contratti a premio); art. 12 (Operazioni in conflitto di interessi, strategia di esecuzione e trasmissione di ordini); art. 14 (Variazione della Linea di gestione e istruzioni specifiche); art. 15, comma 4 (approvazione tacita del rendiconto); art. 17 (Durata e Recesso); art. 19 (Modifiche al Contratto); art. 20 (Cointestazione
del rapporto); art. 22 (Comunicazioni); art. 23 ( Rischi connessi alle operazioni di gestione); art. 24 (Esercizio del diritto di voto); art. 25 ( Reclami. Risoluzione stragiudiziale delle controversie); art. 26 (Legge applicabile e Foro competente).
Firme
Intestatario/Cliente 1°Cointestatario 2°Cointestatario 3°Cointestatario
SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE
Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede: Codice
Nome e Cognome
Soggetto collocatore Firma Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede facente fede dell’identificazione dei firmatari
AcomeA SGR S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 1 (Premesse)
1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Sono allegati al presente Contratto:
Allegato n. 1 (Conferimenti e Prelievi, Commissioni e Spese); Allegato n. 2 (Caratteristiche delle Linee di Gestione); Documento Informativo.
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
1. Con il presente Contratto il Cliente conferisce ad AcomeA Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Xxxxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n° 11566200157, iscritta al n. 15 dell’Albo delle SGR - Sezione gestori di OICVM e aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito la “Società” o la “SGR” o “AcomeA”), l’incarico di gestire, su base individuale ai sensi dell’art. 24 del TUF e secondo la/e Linea/e di Gestione prescelta/e dal Cliente, il patrimonio da quest’ultimo conferito nei modi indicati nel presente Contratto (di seguito, il “Patrimonio”). Il servizio di gestione consiste nella gestione, discrezionale ed individualizzata, da parte della SGR del Patrimonio sulla base della/e Linea/e di Gestione prescelta/e dal Cliente, ferma restando la possibilità per il Cliente di impartire istruzioni vincolanti con le modalità ed i limiti indicati nel successivo articolo 14.
2. Il servizio di gestione è prestato solo ove la Linea di Gestione prescelta dal Cliente risulti conforme ad una preventiva valutazione di adeguatezza della stessa rispetto al profilo del Cliente, tenuto conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, della situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, e degli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la tolleranza al rischio. Quando presta il servizio ad un Cliente che sia classificato come “professionale”, la SGR può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti “professionali”, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini dell’art. 54, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565.
3. Le caratteristiche della gestione e delle singole Linee di Gestione sono indicate, rispettivamente, negli Allegati n. 1 e
n. 2 al presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente autorizza la Società a gestire il Patrimonio in proprio nome e per conto del Cliente stesso. La Società è sin d’ora autorizzata a spendere il nome del Cliente, se necessario o nell’interesse dello stesso. AcomeA, inoltre, è autorizzata ad apporre sugli strumenti finanziari nominativi conferiti in gestione, la girata in nome e per conto del soggetto intestatario degli stessi strumenti finanziari.
5. La Società non può, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del Cliente che lo impegnino oltre il Patrimonio gestito.
Art. 3 (Conclusione del Contratto)
1. Il conferimento dell’incarico può avvenire esclusivamente con la sottoscrizione del presente Contratto.
2. All’atto della sottoscrizione del Contratto, il Cliente indica – tra le Linee di Gestione messe a disposizione dalla Società – quella/e secondo la /e quale/i il Patrimonio dallo stesso conferito deve essere gestito.
3. La sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente equivale ad una proposta e, pertanto, il Contratto stesso si conclude esclusivamente con l’accettazione della medesima da parte della Società. La Società comunica al Cliente l’accettazione della proposta contrattuale a mezzo raccomandata A.R., inviata successivamente all’accettazione medesima. L’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso
da parte del Cliente in caso di offerta fuori sede. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, all’Intermediario incaricato del collocamento o alla SGR a mezzo raccomandata A/R.
4. L’esecuzione del Contratto avrà luogo nel momento in cui la Società avrà piena disponibilità della liquidità e/o degli strumenti finanziari conferiti nella misura minima indicata per ciascuna tipologia di gestione (GPF/GPM), salva la facoltà della Società di dare avvio all’attività di gestione, anche prima che i conferimenti raggiungano l’ammontare minimo previsto o altrimenti convenuto con il Cliente, relativamente alla parte degli stessi di volta in volta disponibile.
Art. 4 (Conferimenti iniziali e successivi)
1. Il Patrimonio oggetto di gestione da parte della Società è costituito sia dai conferimenti iniziali sia da quelli successivamente eseguiti, dagli strumenti finanziari e dalla liquidità derivanti da operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere, nonché dai relativi diritti, proventi e frutti, al netto dei prelievi fiscali.
2. L’importo minimo del conferimento iniziale per ciascuna tipologia di gestione è indicato nell’Allegato n. 1 al presente Contratto.
3. Nel corso di durata del rapporto, potranno essere effettuati in ogni momento conferimenti successivi purché per un importo o controvalore non inferiore a quelli previsti nell’Allegato 1 e con le modalità ivi indicate.
4. Ai fini della valutazione iniziale del patrimonio in gestione e dei conferimenti successivi, fermo quanto indicato nel successivo art. 16, trovano di norma applicazione i seguenti criteri:
a) la valutazione è effettuata con riferimento alla data in cui il Contratto acquista efficacia e gli strumenti finanziari, così come la liquidità, sono entrati nella disponibilità di AcomeA;
b) gli strumenti finanziari che pervengono da un rapporto di gestione intrattenuto con altri intermediari sono presi in carico allo stesso prezzo stabilito da parte dell’intermediario gestore cedente, come dalle disposizioni fiscali vigenti;
c) gli strumenti finanziari che pervengono ad AcomeA da un rapporto amministrato o di custodia sono presi in carico al prezzo ufficiale del giorno in cui il Contratto di gestione acquista efficacia.
5. Con la piena disponibilità da parte della Società della liquidità e degli strumenti finanziari oggetto del conferimento in gestione decorrono a carico della Società stessa gli oneri, gli obblighi e le responsabilità conseguenti al presente Contratto.
6. Nel caso di mancata accettazione del Contratto o nel caso in cui il Cliente eserciti la facoltà di recesso, il Patrimonio conferito sarà restituito entro i tempi tecnici necessari, eccetto nel caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per il conferimento.
7. La Società non risponde di disguidi (ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti o sottrazioni) imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari.
8. Il Cliente autorizza AcomeA a scegliere ed impiegare, sotto la propria esclusiva responsabilità, depositari e subdepositari abilitati, inclusi quelli che consentono la custodia e l’amministrazione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle norme vigenti, italiani ed esteri. AcomeA è autorizzata a sostituire a sé, per il compimento di atti ed operazioni attinenti agli strumenti depositati o subdepositati presso terzi, i soggetti depositari e/o subdepositari o loro corrispondenti. In caso di successivi cambiamenti dei soggetti depositari, AcomeA ne darà
comunicazione al Cliente nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita.
9. Qualora gli strumenti finanziari conferiti inizialmente o successivamente non siano compatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, la Società provvede a vendere o a chiedere il rimborso degli strumenti finanziari conferiti e ad acquistare o sottoscrivere le tipologie di strumenti finanziari previsti dalla Linea di Gestione prescelta nei tempi tecnici necessari. La Società si riserva la facoltà di non accettare conferimenti costituiti da valori di difficile negoziazione o i cui prezzi di mercato non siano sufficientemente significativi.
10. Qualora l’ammontare complessivo del Patrimonio gestito risultante dal rendiconto periodico di cui all’art. 15 dovesse risultare, in corso di rapporto, inferiore all’importo minimo di cui al precedente comma 2 e qualora tale importo non venga ricostituito entro il trimestre successivo, la Società ha facoltà di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente e trasmettendo a quest’ultimo il relativo rendiconto finale.
11. Gli strumenti finanziari e la liquidità conferiti in gestione costituiscono in ogni caso patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello di altri clienti. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell’interesse degli stessi né quelle dei creditori del depositario o dell’eventuale sub-depositario o nell’interesse dei medesimi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà.
Per i conti relativi a strumenti finanziari e somme di denaro che siano depositate o sub-depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti di AcomeA o del depositario. Per maggiori dettagli in materia di deposito e sub-deposito si rinvia al Documento Informativo.
12. Al fine di poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione del Cliente, la Società mantiene presso di sé conti individuali a nome dello stesso con indicazione del depositario dei beni.
Art. 5 (Costi, oneri e incentivi)
1. Come compenso per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto il Cliente corrisponderà ad AcomeA le commissioni previste nell’Allegato 1 al Contratto e calcolate secondo le modalità ivi previste.
2. Saranno a totale carico del Cliente, oltre agli oneri fiscali connessi al Contratto, le spese, comprese le commissioni di negoziazione reclamate da altri intermediari di cui AcomeA dovesse avvalersi, sostenute per tutte le operazioni compiute sul patrimonio gestito e per il deposito e la custodia degli strumenti finanziari in gestione, come indicate in dettaglio nell’Allegato 1 al Contratto. Al Cliente saranno inoltre addebitati gli altri costi e le altre spese, connessi sia al servizio prestato sia agli strumenti finanziari, indicati in dettaglio nell’Allegato 1.
3. AcomeA è sin d’ora autorizzata a prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio gestito le somme necessarie al pagamento delle commissioni, oneri e spese di cui sopra. Qualora la liquidità presente non dovesse essere sufficiente al loro pagamento, AcomeA è sin d’ora espressamente autorizzata a liquidare gli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio gestito per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione.
4. Sulle giacenze liquide connesse all’espletamento dell’incarico, la Società corrisponde al Cliente, tutti gli interessi corrisposti dal depositario.
5. Gli interessi sulla liquidità, al netto degli eventuali oneri fiscali, sono riconosciuti con valuta pari al giorno successivo a quello riconosciuto alla Società dal depositario e accreditati entro il primo trimestre successivo a quello di maturazione. Per i conti
estinti prima della chiusura del periodo di riferimento, l’accredito avverrà a mezzo assegno e/o bonifico all’ordine dell’intestatario della posizione.
6. Gli interessi saranno assoggettati ad un prelievo fiscale in funzione del regime tributario optato dal Cliente conformemente a quanto previsto al successivo art. 21.
7. La Società consegnerà al Cliente, prima di prestare il servizio, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e oneri del servizio di investimento e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli alla Società.
8. La Società, inoltre, fornirà al Cliente, su base almeno annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi al servizio prestato ed eventualmente ai servizi accessori e allo strumento finanziario o strumenti finanziari, nonché un’illustrazione che mostri l’effetto dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata su base aggregata. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli alla Società.
9. In conformità al divieto di percepire e trattenere incentivi ai sensi della normativa applicabile, la Società, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, non percepisce onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai Clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei Clienti. Una descrizione degli eventuali benefici non monetari di entità minima è fornita nell’ambito del Documento Informativo e del relativo allegato consegnati al Cliente.
10. Inoltre, la Società, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari la cui esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento. I benefici non monetari minori possono essere descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia comunicato solo il metodo di calcolo, la Società renderà noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio pagato e, nel caso di incentivi continuativi, comunica al Cliente, annualmente, nell’ambito del rendiconto di fine anno ovvero con separato documento, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati nel periodo di riferimento (fermo restando che i benefici monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico).
Art. 6 (Esecuzione del Contratto)
1. La Società, nell’esecuzione del Contratto, agisce nel rispetto delle norme di cui al TUF, dei regolamenti di attuazione e della normativa europea applicabile, conformemente alle caratteristiche della/e Linea/e di Gestione prescelta/e dal Cliente, con piena discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata esclusivamente dalle specifiche e vincolanti istruzioni impartite per iscritto dal Cliente stesso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del TUF e dal livello di rischio associato a ciascuna Linea di Gestione. La Società può compiere tutti gli atti di investimento e disinvestimento ritenuti utili alla gestione, senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente, salvo nei casi in cui sia richiesto dal presente Contratto o previsto da disposizioni di legge.
2. La Società non può utilizzare nell’interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo salvo consenso scritto del Cliente
stesso. In ogni caso, prima dell’utilizzo, la Società fornirà al Cliente, su supporto durevole, informazioni chiare complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Società, incluse le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
3. Nell’esecuzione del Contratto la Società è autorizzata, in via generale a norma dell’art. 1717, secondo comma, c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi ai titoli sub-depositati, i soggetti sub-depositari o loro corrispondenti ovvero, per l’esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti.
4. La Società può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto di altri clienti. In tale circostanza la Società si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito del Cliente, fermo che il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere informato della circostanza che l’effetto di tale aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine. In tal caso, la Società assegnerà in maniera equa gli ordini e delle operazioni aggregate per conto di più Clienti, in conformità alla propria strategia di assegnazione degli ordini. Quando l’ordine è eseguito parzialmente, la Società assegna le negoziazioni connesse conformemente alla propria strategia di assegnazione degli ordini.
La Società può aggregare, inoltre, operazioni svolte per conto proprio con quelle svolte per conto del Cliente, a condizione che (i) non assegni le relative operazioni in modo pregiudizievole per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, assegni le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, o non sarebbe stata in grado di eseguirle affatto, circostanza nella quale la Società può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell’esposizione. In ogni caso la Società si impegna ad adottare le procedure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest’ultimo.
Art. 7 (Parametro oggettivo di riferimento – Indicatore sintetico di rischio)
1. Il parametro oggettivo di riferimento (“benchmark”) indicato per ciascuna Linea di Gestione è costruito sulla base di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo ed è coerente con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente, i rischi ad essa connessa e con la strategia operativa prevista per la medesima.
2. Tale parametro è impiegabile quale metodo di valutazione e comparazione dei risultati di gestione.
3. Qualora in relazione agli obiettivi della Linea di Gestione, il benchmark non sia in grado di svolgere la funzione sopra descritta, potrà essere utilizzato un diverso indicatore che verrà specificatamente descritto nell’apposito Allegato relativo alla Linea di Gestione che utilizzi tale diverso indicatore.
4. Il Cliente prende atto e si dichiara adeguatamente informato che l’attività di gestione configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato e che, conseguentemente, il benchmark e/ l’indicatore di rischio non indicano un parametro che deve essere raggiunto o superato ma unicamente uno strumento utile per il raffronto dei risultati ottenuti.
5. AcomeA si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, in deroga alle previsioni dell’art. 19, il parametro di riferimento e/ l’indicatore di rischio delle proprie Linee di Gestione, qualora esso non sia più significativo o tale modifica sia resa necessaria da cause indipendenti dalla volontà di AcomeA. La comunicazione della variazione del parametro di riferimento e/o dell’indicatore di rischio potrà essere eseguita da AcomeA mediante semplice
comunicazione scritta inviata al domicilio del Cliente. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente.
Art. 8 (Comunicazioni relative alle operazioni di gestione)
1. Laddove nell’esercizio dell’attività di gestione siano acquisite o integrate, in seguito agli investimenti successivi al conferimento iniziale, partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza ai fini degli obblighi di informativa societaria previsti dalla vigente normativa, la Società ne dà immediata comunicazione al Cliente affinché quest’ultimo possa effettuare gli adempimenti prescritti dalla normativa medesima. Alla medesima comunicazione la Società è tenuta nel caso di ogni successiva variazione in aumento o in diminuzione delle suddette partecipazioni, rilevante ai fini degli obblighi di informativa societaria previsti dalla normativa.
2. La Società informa il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione, valutato all’inizio di ciascun periodo oggetto della comunicazione, subisca un deprezzamento, per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% e successivamente a multipli del 10%.
3. La Società si impegna ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma 2 non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata. Qualora la soglia di cui al comma precedente venga superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione viene effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Art. 9 (Delega)
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente espressamente autorizza la Società a delegare ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli l’esecuzione dell’incarico ricevuto.
2. La delega potrà riguardare l’intero portafoglio o parte di esso.
3. Il Cliente prende atto che la delega sarà conforme alla normativa di tempo in tempo vigente, alle caratteristiche della Linea di Gestione e del profilo di rischio prescelti e sarà comunque formulata al fine di rispettare le disposizioni in materia di conflitto di interessi, anche con riferimento all’intermediario delegato.
4. La delega avrà durata determinata e sarà comunque revocabile con effetto immediato dalla Società delegante.
5. Prima dell’inizio dell’operatività dell’intermediario delegato, la Società è tenuta a comunicare prontamente e per iscritto al Cliente gli estremi identificativi dello stesso e i dettagli della delega.
Art. 10 (Operazioni su strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato)
1. Compatibilmente con la/e Linea/e di Gestione prescelta/e e salvo diversa specifica istruzione scritta del Cliente, la Società può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore del Patrimonio stesso.
Art. 11 (Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e contratti a premio)
1. Potranno essere compiute operazioni aventi ad oggetto contratti a premio e/o strumenti finanziari derivati.
2. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, ove previsto dalle singole Linee di Gestione, è consentito purché non comporti obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito.
3. Il Cliente prende atto che la Società deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni oggetto del presente articolo.
Art. 12 (Operazioni in conflitto di interessi, strategia di esecuzione e trasmissione di ordini)
1. AcomeA adotta misure idonee per identificare e prevenire o gestire eventuali situazioni di conflitti di interesse con il Cliente ovvero fra il Cliente ed altri clienti di AcomeA. La Società mantiene e applica disposizioni amministrative e organizzative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei portafogli gestiti e dei Clienti. L’illustrazione della politica di gestione dei conflitti di interessi è contenuta nel Documento Informativo preventivamente consegnato ed illustrato al Cliente.
2. Il Cliente, reso edotto della natura e della fonte di siffatta situazione di conflitto di interesse, nonché dei rischi e delle azioni intraprese dalla Società per mitigarli, come descritti nel relativo allegato al Documento Informativo, con la sottoscrizione del presente Contratto si dichiara in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dalla Società.
3. La dichiarazione ai sensi del comma precedente riguarda altresì i soggetti terzi delegati ai sensi dell’art. 9 del presente Contratto.
4. In ogni caso, il Cliente può sempre richiedere ulteriori informazioni sulle politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate da AcomeA.
5. AcomeA è espressamente autorizzata ad avvalersi per l’esecuzione delle operazioni sia delle proprie strutture di ricezione e trasmissione di ordini, sia di strutture di altri soggetti debitamente autorizzati, sia a sostituire a sé i propri corrispondenti su tutti i mercati.
6. Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la SGR adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, secondo quanto previsto nella strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla SGR, la cui sintesi è consegnata al Cliente con il Documento Informativo. Il Cliente ha preso compiuta ed esaustiva conoscenza di quanto illustrato nel Documento Informativo in merito alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SGR e con la sottoscrizione del presente Contratto ne accetta i relativi termini.
7. La SGR, inoltre, riepiloga e pubblica, almeno una volta l’anno, in relazione a ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o le sedi di esecuzione presso le quali ha collocato ordini dei clienti ai fini di esecuzione nell’anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni saranno disponibili secondo le modalità indicate nel Documento Informativo.
Art. 13 (Operazioni di pronti contro termine, prestito titoli e riporto)
1. Potranno essere effettuate per finalità di impiego del Patrimonio gestito operazioni di pronti contro termine e operazioni di riporto e prestito titoli.
Art. 14 (Variazione della linea di gestione e istruzioni specifiche)
1. Il Cliente può chiedere, in ogni momento, utilizzando l’apposita modulistica predisposta a tal fine dalla Società, di variare la Linea di Gestione prescelta, scegliendone altra/e fra quella/e indicata/e negli Allegati 1 e 2 al presente Contratto, come di tempo in tempo eventualmente integrato dalla Società con la previsione di nuove linee. La Società provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della/e nuova/e Linea/e di Gestione prescelta/e.
2. AcomeA accetta la richiesta di variazione della Linea di gestione solo nel caso in cui la nuova Linea prescelta dal Cliente sia adeguata al “profilo finanziario” dello stesso e provvede a quanto necessario per l’attuazione concreta della
variazione della Linea di Gestione nel più breve tempo possibile, considerati i tempi tecnici necessari, e tenendo conto dell’interesse del Cliente.
3. Ove la SGR, sulla base delle informazioni in suo possesso, reputi che la richiesta di variazione delle caratteristiche della gestione ricevuta dal Cliente non sia adeguata, provvede ad informare immediatamente il Cliente di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene possibile accogliere la richiesta. Resta salvo il diritto di recesso dal presente contratto sia di AcomeA, sia del Cliente.
4. Il Cliente ha facoltà di impartire alla Società istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni. Tali istruzioni dovranno essere impartite per iscritto, sottoscritte dal Cliente e trasmesse alla Società in originale, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento.
5. La Società provvede ad eseguire le istruzioni del Cliente nei tempi tecnici necessari e compatibilmente con le esigenze specifiche delle operazioni eventualmente in corso, salvo il diritto di recesso ad essa spettante ai sensi dell’art. 1727 del c.c..
6. L’esecuzione delle istruzioni del Cliente da parte della Società è subordinata alla sussistenza di sufficiente disponibilità nel patrimonio già affidato in gestione ovvero alla costituzione della necessaria provvista da parte del Cliente, mediante trasferimento di liquidità o di strumenti finanziari, anche per far fronte agli eventuali obblighi di deposito o al versamento dei margini di garanzia previsti dalla normativa vigente.
7. La Società non darà esecuzione agli ordini fin tanto che i mezzi non siano disponibili, salva la facoltà della Società di dare avvio all’attività di gestione, anche prima che i conferimenti raggiungano l’ammontare minimo previsto o altrimenti convenuto con il Cliente, relativamente alla parte degli stessi di volta in volta disponibile.
8. Ove le istruzioni impartite dal Cliente a norma del presente articolo non siano conformi alle caratteristiche della/e Linea/e di Gestione prescelta/e, la Società ha la facoltà di non eseguirle ovvero di subordinare la esecuzione delle stesse alla variazione della linea di gestione nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Ove la Società - sulla base delle informazioni in suo possesso
- reputi che le istruzioni ricevute dal Cliente si riferiscano a un’operazione non adeguata provvede a informare il Cliente di tale circostanza e della circostanza che non potrà procedere alla sua esecuzione.
10. La Società può rifiutarsi di dare esecuzione a istruzioni incomplete o non corrette, dandone comunicazione al Cliente con il mezzo e le modalità che riterrà più opportuni.
Art. 15 (Rendiconto)
1. La Società invia all’indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente alla fine di ogni trimestre solare, il rendiconto relativo al periodo di riferimento redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. Il rendiconto include, ove pertinenti, le informazioni riportate all’art. 60 del Regolamento UE 2017/565. In particolare, a titolo esemplificativo, il rendiconto contiene le informazioni seguenti, ove pertinenti: il nome della Società, il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente; il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con l’indicazione delle singole voci quantomeno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali ed i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più
dettagliata; un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente indicato nella Linea di gestione, convenuto tra la Società ed il Cliente; l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, il giorno e l’orario di negoziazione, la tipologia dell’ordine, l’identificativo della sede di esecuzione e dello strumento, l’indicatore acquisto/vendita, la natura dell’ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita, il quantitativo, il prezzo unitario e il corrispettivo totale ove pertinenti, e salvo che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.
3. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere - facendone richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A/R e con addebito dei relativi costi - volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite, la Società fornirà prontamente a tale Cliente, all’atto dell’esecuzione di un’operazione, le informazioni essenziali su supporto durevole. In tal caso, la Società gli invierà una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni di cui all’art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2017/565, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. In ogni caso, la Società invierà al Cliente un rendiconto periodico almeno una volta ogni 12 mesi.
4. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che dovrà essere trasmesso alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di invio del rendiconto stesso.
5. La Società invierà al Cliente, su richiesta scritta ed a spese dello stesso, copia dei rendiconti arretrati.
6 Qualora il Cliente sia classificato come cliente al dettaglio, la SGR fornirà, altresì, una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
Art. 16 (Criteri di valutazione del patrimonio)
1. La determinazione dei prezzi da applicare agli strumenti finanziari presenti nel patrimonio, ai fini della valutazione dello stesso, è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), si considera un fair value che tenga tra l’altro conto del costo di acquisto, eventualmente rettificato al fine di ricondurlo ad un presumibile valore di realizzo, sempre secondo i criteri generali adottati sui mercati internazionali e nel rispetto della best practice di settore.; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. “mark to market”);
c) per i titoli trattati al “corso secco” il prezzo è espresso al “corso secco” con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell’intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l’ultima valorizzazione resa nota al pubblico nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d’interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
2. La frequenza della valorizzazione coincide con la frequenza della rendicontazione inviata al Cliente.
Art. 17 (Durata e recesso)
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta, inviata alla Società con lettera raccomandata A/R. La comunicazione di recesso, regolarmente sottoscritta dal Cliente, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il riferimento al Contratto sottoscritto, le disposizioni per la restituzione del Patrimonio.
3. La Società può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A/R, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Tale preavviso non è dovuto in presenza di una giusta causa, ai sensi dell’art. 1727 c.c.
4. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Società riceve la relativa comunicazione. Il recesso della Società è efficace, decorso il relativo periodo di preavviso, dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione.
5. Dal momento dell’efficacia del recesso la Società non può compiere atti di gestione sul Patrimonio gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del Patrimonio medesimo. La Società può, inoltre, eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.
6. Non appena perfezionate eventuali operazioni in corso e previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, e in ogni caso compatibilmente con i tempi previsti dalle disposizioni che regolano i singoli OICR nei quali il Patrimonio possa essere investito, la Società provvede al disinvestimento del portafoglio e alla restituzione al Cliente del relativo controvalore in denaro, tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile inviato per raccomandata assicurata A/R.
7. Il Cliente può richiedere che gli strumenti finanziari che costituiscono il Patrimonio al momento del recesso gli siano trasferiti, anche parzialmente. Il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio avviene, compatibilmente con le disposizioni che regolano il funzionamento dei singoli OICR eventualmente detenuti in portafoglio, tramite immissione o registrazione, a spese del Cliente, sul conto titoli intestato al Cliente medesimo presso il soggetto depositario dallo stesso designato. Ove non sia possibile provvedere alla restituzione degli strumenti finanziari, la Società procede alla liquidazione del portafoglio e alla restituzione del controvalore in Euro con le modalità sopra descritte.
8. È fatta salva la possibilità per il Cliente di dettare, congiuntamente all’invio della comunicazione di recesso o nei 7 (sette) giorni di calendario successivi al ricevimento della comunicazione di recesso della Società, disposizioni relative alle modalità di consegna del portafoglio diverse da quelle descritte nei commi precedenti.
9. AcomeA metterà a disposizione del Cliente gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di spettanza del Cliente stesso entro gli stretti tempi tecnici necessari e comunque non oltre il termine di 30 giorni, redigendo nei tempi tecnici necessari, e comunque non oltre la chiusura del trimestre solare in cui è divenuto efficace il recesso, il rendiconto di fine rapporto, redatto ai sensi del precedente articolo 15.
10. L’invio di strumenti finanziari e di titoli di credito al Cliente, emessi con clausola di non trasferibilità, è comunque effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo.
Art. 18 (Prelievi parziali)
1. Il Cliente può, in ogni tempo, disporre il trasferimento o il ritiro parziale delle somme o degli strumenti finanziari in gestione nel rispetto dei limiti di cui agli Allegati 1 e 2 del presente Contratto. La Società provvederà ad effettuare la restituzione compatibilmente con le esigenze ed i tempi tecnici delle operazioni in corso, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, per quanto applicabili. Al Cliente non verrà applicata alcuna penalità.
2. Se per effetto di prelievi parziali, il valore del patrimonio dovesse scendere al di sotto del valore previsto in ogni Linea di Gestione per il conferimento minimo iniziale, la Società ne darà immediata comunicazione scritta al Cliente con invito a reintegrare il Patrimonio fino alla concorrenza del valore minimo previsto, nel termine di 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Se questi non ottempererà alla richiesta, la Società si riserva la facoltà di recedere dal Contratto.
Art. 19 (Modifiche al Contratto)
1. Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base di un accordo scritto tra le parti.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, AcomeA ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento e in presenza di un giustificato motivo, sia le norme, sia le condizioni economiche previste dal presente Contratto (inclusi gli Allegati), con un preavviso per il Cliente non inferiore a 30 giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova della ricezione della comunicazione (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, comunicazioni a mezzo e-mail). Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato, per iscritto, entro il predetto periodo di preavviso, il suo diritto di recedere dal Contratto senza alcuna penalizzazione.
Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, AcomeA può esercitare il diritto di recesso.
3. Le modifiche al presente Contratto derivanti da norme di legge o di regolamento ovvero da disposizioni degli Organismi di Vigilanza si intendono automaticamente recepite nel Contratto stesso, anche in sostituzione di clausole difformi. La Società provvede ad informare il Cliente di tali modifiche
mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla loro entrata in vigore. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e di AcomeA.
Art. 20 (Cointestazione del rapporto)
1. Il presente Contratto può essere sottoscritto da più persone congiuntamente (di seguito anche i “Cointestatari”); in tal caso, i beni conferiti in gestione si presumono di proprietà dei Cointestatari in parti eguali.
2. Quando il presente Contratto sia intestato a più persone, salvo diversa disposizione impartita per iscritto dai Cointestatari a mezzo raccomandata A/R, ognuna di esse può esercitare disgiuntamente tutti i diritti dallo stesso derivanti, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Salvo patto contrario, pertanto, ogni istruzione relativa al Contratto, ivi comprese, le richieste di prelievo, di variazione della Linea prescelta e di estinzione del rapporto possono essere impartite con firma singola da ciascuno dei Cointestatari e l’adempimento della Società nei confronti di uno di essi libera la stessa da ogni sua obbligazione nei confronti di tutti. Gli obblighi dei Cointestatari nei confronti della Società sono assunti in via solidale ed indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite da un singolo Cointestatario.
3. La Società deve pretendere il concorso di tutti i Cointestatari quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Società sino a quando questa non ne abbia ricevuto la relativa comunicazione.
4. Nel caso di incompatibilità tra le istruzioni, autorizzazioni od ordini impartiti dai Cointestatari, la Società ha la facoltà di non eseguire l’operazione sino a che non abbia ottenuto un’unica disposizione scritta dalla quale risulti l’accordo di tutti i Cointestatari. In tal caso, la Società non potrà essere riconosciuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero derivare dal ritardo nell’esecuzione dell’operazione o dalla mancata esecuzione della stessa.
5. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto possono essere fatte dalla Società ad uno solo dei Cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti.
6. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei Cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre disgiuntamente del patrimonio gestito. Il medesimo diritto acquistano, altresì, gli eredi del Cointestatario, che sono tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Società deve pretendere il concorso di tutti i Cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
7. Le persone autorizzate a rappresentare i Cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti i Cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei Cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Società finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, anche se rese pubbliche con altri mezzi. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Società sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
8. I Cointestatari riconoscono che, in caso di cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto, gli eventuali titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore del primo intestatario del Contratto.
9. È vietato conferire ai Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede procure od incarichi a disporre di somme o di valori di pertinenza del Cliente. Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede può essere cointestatario o procuratore
esclusivamente del coniuge o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 21 (Regime fiscale)
1. Il regime fiscale applicato alle rendite finanziarie derivanti dalla gestione è quello scelto dal Cliente con apposita opzione alla sottoscrizione del presente Contratto, ossia il c.d. regime del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione; del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del D. Lgs 21 novembre 1997,
n. 461. In alternativa, le rendite finanziarie sono assoggettate alla “dichiarazione”.
Art. 22 (Comunicazioni)
1. Ogni comunicazione tra la Società e il Cliente dovrà essere effettuata in forma scritta, secondo le modalità indicate dal Contratto, ai recapiti delle parti risultanti dal Contratto medesimo. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il ricorso alla posta elettronica è valido ai fini dell’integrazione del requisito della forma scritta. Le eventuali successive modifiche dei recapiti di una parte devono essere notificate all’altra parte mediante comunicazione scritta.
2. Su richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, la Società mette sollecitamente a disposizione del Cliente, addebitando a quest’ultimo le relative spese, i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano.
Art. 23 (Rischi connessi alle operazioni di gestione)
1. Il Cliente, consapevole che ogni operazione di gestione del portafoglio è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi connessi alle operazioni che AcomeA effettuerà e, in particolare, che l’attività oggetto del presente incarico non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.
2. Resta inteso che l’individuazione del parametro di riferimento e/o dell’indicatore sintetico di rischio costituiscono uno strumento utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell’attività di gestione, non costituiscono in alcun modo indicatori di risultati promessi dalla Società né di futuri risultati dell’attività di gestione, non possono inoltre essere considerati come garanzie di mantenere invariato il valore del portafoglio affidato in gestione né come limiti massimi alle perdite eventualmente derivanti dall’andamento della gestione stessa. Il rendimento della gestione può, tra l’altro, risultare differente rispetto a quello del parametro di riferimento a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti, quali a titolo esemplificativo: oneri fiscali, spese e commissioni di gestione.
Art. 24 (Esercizio del diritto di voto)
1. Il Cliente ha facoltà di conferire alla SGR la rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti
Luogo e data
finanziari in gestione, mediante procura da rilasciarsi in tempo utile, per iscritto e per singola assemblea, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle disposizioni e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti, fermo restando che la SGR, nell’ambito del servizio dedotto in contratto, è esonerata dall’obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio. Salvo il caso in cui la SGR sia delegata dal Cliente per la partecipazione all’assemblea, la SGR stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa.
Art. 25 (Reclami. Risoluzione stragiudiziale delle controversie)
1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con AcomeA, il Cliente può rivolgere reclamo in forma scritta ad AcomeA secondo quanto specificato nel Documento Informativo.
2. In caso di controversie relative alla prestazione del servizio di gestione, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato di cui al D. Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 e al relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Consob. In particolare, nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio non sia soddisfatto delle risposte fornite dalla AcomeA ovvero non abbia da questa ricevuto riscontro entro i termini previsti, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Maggiori dettagli sull’ACF sono indicati nel Documento Informativo.
3. Salvo quanto previsto in precedenza, resta fermo il diritto del Cliente di agire innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria e di chiedere il risarcimento del maggior danno subito oltre all’indennizzo eventualmente ottenuto all’esito delle procedure sopra indicate.
4. Per poter esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia riferita al Contratto, il Cliente ha l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 così come modificato dall’art. 84 del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, AcomeA e il Cliente possono ricorrere ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie.
Art. 26 (Legge applicabile e Foro competente)
1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Laddove il Cliente rivesta la qualifica di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 206/2005, non si applica quanto previsto al comma 1 che precede. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.
(firma/e del/dei Cliente/i)
Per accettazione
AcomeA SGR S.p.A.