CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS),
m a il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: x00 000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 00 Xxxxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 53 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2016* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 32.528 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro 25.473 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 4.712 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.343 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2016 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 4.029 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.878 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report) al 31 Dicembre 2016**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2016: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXxxxxx0000/xxxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxx_xxxxxx.xxx
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2016: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/Xxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxx%00Xxxxxxxxx/0000/Xxxxxx%00XXXX%000000. pdf
*** Tasso di cambio al 31.12.2016: EUR 1,00 = GBP 0,852 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese): xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxx xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.
L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni
di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi ad estensioni, limitazioni, esclusioni e cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o a mancato pagamento dell’indennizzo si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di assicurazione: art. 14.1 e 14.2 – Oggetto dell’ assicurazione-, art. 15- Limite di indennizzo - art.16 Rischi Esclusi dall’Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: l’Assicurato o il contraente e’ tenuto a fornire all’assicuratore prima dell’assicurazione ogni inforrmazione, dato o notizia sullo stato del rischio necessaria per la sua corretta determinazione . Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui conseguenze si rinvia all’ art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Art. 5 Aggravamento del rischio, - Art. 6 Diminuzione del rischio - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’ assicurato deve dare comunicazione all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, si rinvia all’ art. 5 Aggravamento del rischio – Art. 6 Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali Di Assicurazione, per le conseguenze derivanti sul diritto all’indennizzo dalla manacata comunicazione.
6. Premi
Il premio ha periodicita’ annuale e viene corrisposto all’inizio del periodo assicurativo, si rinvia all’art. 3 Periodicita’ e mezzi di Pagamento del Premio delle Condizioni Generali Di Assicurazione
Il pagamento del premio puo’ avvenire esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, e quindi con assegno non trasferibile, con bonifico bancario.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Gli Assicuratori hanno titolo di rivalsa , sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento danni sia per le spese sostenute o da sostenere in tutti i diritti che l’ Assicurato puo’ far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato e’ tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessare per l’esercizio di tali diritti.
8. Diritto di recesso
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all’assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art 2952 c.c. il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso controdi lui la relativa azione.
Decadenza
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato.
10. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile al contratto e’ quella italiana.
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto sono a carico dell’assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
La denuncia del sinistro deve essere comunicata allAssicuratore entro 30 giorni dalla data della conoscenza del sinistro pena la perdita del diritto all’indennizzo. La denuncia puo’ essere comunicata anche al broker, che provvedera’ alle relative comunicazioni all’assicuratore.
AVVERTENZA:per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalita’ e termini per la denuncia del sinistro si rinvia all’art.7 –Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
13. Reclami
Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:
Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd’s Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Fax no.: x00 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx
Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.
Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx Xxxxxx
Tel.: 000 000000 (dall’Italia)
Tel.: x00 00 00000 000 (dall’estero)
Fax: x00 00 00000 000 oppure x00 00 00000 000
Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.
Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente:
Complaints Team Lloyd’s
Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
XX0X 0XX
Xxxxxx Xxxxxxx
Telephone no.: + 00 (0)000 000 0000 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.
14. Arbitrato
La polizza non prevede il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra le parti, che pertanto sono legittimate a procedere giudizialmente, fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall’ordinamento.
* * * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti
per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale
Assicuratori:
Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's.
Assicurato/ Contraente:
La persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
Assicurazione:
Il contratto di Assicurazione.
Beni:
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Danno:
Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:
Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Ente di Appartenenza:
L’Ente pubblico economico o l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.
Franchigia:
L'importo di ciascun singolo Sinistro che non e' coperto dal presente certificate e che restera' pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia.
Indennizzo:
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:
Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell'Assicurazione:
La somma dovuta agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:
La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:
La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa- Contabile o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile:
La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato l Contraente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato
adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Scheda di Copertura:
Il documento allegato al certificato contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
Sinistro:
La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze
1) Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso al T.A.R (Tribunale amministrativo Regionale)
2) Qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
3) Qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
4) Qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
5) Qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:
- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
6) Qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai punti 3, 4 o 5;
Ai fini della presente Copertura Assicurativa, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.
Dipendente - Dirigente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo dell’opera, nonché il RUP - Responsabile Unico del Procedimento per affidamento appalti e concessioni di cui al decreto legge 163/2006 e s.m.i e dpr 21 dicembre 199 n.554 e successive modificazioni ed integrazioni, e nonché il RP - Responsabile del Procedimento amministrativo legge 241 del 7/8/1990 e sue successive modifiche, il soggetto che svolga attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e al responsabile del procedimento amministrativo e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Dipendente Legale
qualsiasi persona abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’ente di appartenenza.
Società a partecipazione pubblica
Le Società costituite nelle forme previste dal codice civile, le cui quote di capitale sociale sono detenute per la totalità o per una parte da soggetti pubblici e pertanto, soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti, così anche per quelle quotate in borsa, purché per queste ultime, il capitale pubblico sia maggiore del 50%.
Pubblica Amministrazione
Ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, Ordini Professionali) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Camera, Senato e Governo non rientrano in tale definizione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art.1892,1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente certificato così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato/ Contraente.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il premio è dovuto con periodicità annuale.
Frazionamenti del premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel modulo.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I premi devono essere pagati al corrispondente del Lloyd's attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.
Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato
-
Ente Pubblico- Corte dei Conti ecc..);
(b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 -Periodo di assicurazione e cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del certificato.
Art.10- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.
Art. 11- Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.
Art. 12- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Corresponsabilita’
L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.
Nell’eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 10.000.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione
1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.
2. Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Art. 15- Limiti di Indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall' Assicurato/ Contraente nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.
Art. 16- Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:
a) danni corporali di qualsiasi tipo;
b) attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e salvo che l'Assicurato/Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;
d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi o se di natura fiscale per effetto dei d.lgs 471/97 e 472/97, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
j) il possesso, la custodi o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
l) alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
o) investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
p) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
L’Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:
r) danni materiali di qualsiasi tipo,
s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.
Art. 17- Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nel modulo, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.
Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della prima polizza contratta per il tramite del Corrispondente Lloyd’s indicato in scheda di copertura, escluso il periodo retroattivo.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale
periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
Art. 18 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresi X. Xxxxxx e la Città del Vaticano.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 19 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.
Art. 20- Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 21- Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
Art. 22- Gestione delle vertenze di Sinistro- Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato, l’Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.
Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per Costi e Spese:
a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all’stanza di mediazione, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia chiamato alla mediazione;
b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
Art. 23 - Clausola Broker
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento del contratto del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all'Assicurato / Contraente
b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall' Assicurato / Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s, si considererà come effettuata agli Assicuratori.
b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd’s al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Art. 24- Clausola di Responsabilità Disgiunta
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.
La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto.
Un Assicuratore non è solidalmente
responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX. L'identità di ciascun membro di un
Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede
secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
Art. 25. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Ufficio Italiano dei Lloyd's
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Xxxxx Xxxxxxxxx,00 00000Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione
Art. 01- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 03 - Pagamento del Premio.
Art. 05 - Aggravamento del rischio. Art. 06 - Diminuzione del rischio. Art. 08 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.
Art. 09 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. Art. 13 - Corresponsabilita’.
Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. 17- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made) – Art. 19 - Persone non considerate terzi.
Art. 24 - Clausola di Responsabilità Disgiunta.
Art. 25 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.
Data L'Assicurato/ Contraente
Estensione di Copertura 1 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato
Estensione di Copertura 2 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Estensione di Copertura 3 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
Estensione di Copertura 4 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008
A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Estensione di Copertura 5 - Copertura personale distaccato
Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Estensione di Copertura 6 - Acquisizioni in economia
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 193.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.
Estensione di Copertura 7 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..
L'Assicurazione non vale:
- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
Estensione di Copertura 8 - Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.
Estensione di Copertura 9 Ecologia ed ambiente
Ferme le altre condizioni di questo certificato l’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore).
Estensione di Copertura 10 Estensione Copertura Cariche cessate
La copertura assicurativa si intende operante anche per eventuali Cariche esercitate in precedenza ed al momento della adesione alla presente copertura assicurativa cessate, purché ne venga dato atto in questionario.
Estensione di Copertura 11 - Continuous Cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Estensione di copertura 12 - Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL. 33/2013
L’Assicurazione viene estesa alla attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l’Assicurato provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale.
L’Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente Garanzia Accessoria s’intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell’Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Contabile ed erariale dell’Assicurato stesso.
Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive sono valide solo se richiamate come Operanti nella scheda di copertura
Lettera A
ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO
Fermo quanto previsto dagli artt. 14 e 17 nonché nell’ambito dei Massimali convenuti in scheda di copertura, per gli Assicurati Dipendenti Tecnici come definiti in Polizza valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. 50/2016;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.Lgs. 50/2016.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini,verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione
dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.
c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Rischi Esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato nell’Estensione di copertura 3, salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
d) dolo dell'Assicurato;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non
fosse stato un Assicurato così come definito nel presente certificato ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005;
h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
k) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Inoltre l'Assicurazione non è operante:
l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
m) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
n) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
o) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel presente certificato;
p) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
q) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
r) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
s) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
t) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.
3) Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera
A parziale deroga all' Art. 2) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
La presente estensione 'di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.
4) Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
5) Danni alle opere
A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione
e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
rovina totale o parziale delle opere stesse;
gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del presente certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.
6) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per Sinistro e per anno pari al Massimale indicato nella Scheda di Copertura.
Lettera B
ESTENSIONE PIENA DEL PERIODO DI EFFICACIA IN CASO DI CESSAZIONE TOTALE DELL’ATTIVITA’ PRESSO QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Agli Assicurati che abbiano cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione e che siano stati continuamente assicurati da questa
Copertura Assicurativa, è riservata la facoltà di acquistare l’Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica purché afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività previsto nel Certificato di Assicurazione.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione piena del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell’attivita’ presso qualsiasi pubblica amministrazione ammonta al 50% del Premio annuo corrisposto, più qualsiasi altro sovrappremio pagato nell’ultima annualità.
E’ altresì possibile estendere l’Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei confronti dell’Assicurato nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione della Carica purché afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività previsto nel Certificato di Assicurazione.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione piena del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell’attivita’ presso qualsiasi pubblica amministrazione ammonta al 150% del Premio annuo corrisposto, più qualsiasi altro sovrappremio pagato nell’ultima annualità
Il Contraente/ Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni di Assicurazione;
• Questionario Proposta.
Il Contraente /
Assicurato
Data
Glossario
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratore: il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s;
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
31/05/17
LSW1694H-12
Questionario da compilare
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome ……………………………………….
Nato/a a ……………………………………….
Il ……………………………………….
Residente a ………………………………… cap………..
In Via/Piazza ……………………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………….
Recapiti Telefonici ……………………………………………………………….
Indirizzo email ……………………………………………………………….
Ente di appartenenza ……………………………………………………………….
Sede/luogo di lavoro ……………………………………………………………….
Con la qualifica/ruolo di ………………………………………………………
Iscritto alla FIRST CISL di ……………………………………………………….
CONFERMA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI
1. agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile, hai mai ricevuto richieste di risarcimento in ordine a comportamenti colposi negli ultimi 5 anni?
Sì
No
2. sei a conoscenza di elementi che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a te imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione ?
Sì
No
3. sei a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o che possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento per rischi coperti dalla presente polizza ?
Sì
No
4. Premesso che la tua qualifica/ruolo è oggi quella da te sopra indicata, nel passato hai avuto una qualifica più importante e più rischiosa per la quale desideri essere tuttora assicurato per eventuali richiesta di risarcimento attinenti a quel periodo?
Sì
No
In caso affermativo, fornire dettagli:
……………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………
500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | |
Posizioni/ruolo ricoperto Dirigente Amministrativo | 168,81 | 173,13 | 206,75 | 230,00 | 260,00 | 322,73 | 346,27 |
Funzionario Amministrativo | 170,00 | 180,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 300,00 |
Quadro Amministrativo | 160,00 | 170,00 | 200,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 |
Dipendente Amministrativo | 149,60 | 151,28 | 188,26 | 200,00 | 216,83 | 230,00 | 240,00 |
RUP Amministrativo | 349,63 | 389,97 | 487,47 | 520,00 | 556,38 | 724,48 | 778,27 |
RUP Tecnico | 402,07 | 448,46 | 560,59 | 598,00 | 639,83 | 833,15 | 895,01 |
Note: |
| retroattività | illimitata |
| Postuma | 5 anni |
| Max di corresponsabilità | Euro 10.000.000 |
| Franchigia | Nessuna |
Il sottoscritto ……….. nella tabella allegata ha individuato la posizione che corrisponde al proprio ruolo svolto come dipendente pubblico e ha scelto il massimale ritenuto più congruo. A conferma ha posto una croce a fianco premio corrispondente
Massimali / premi lordi indicativi in €
I premi indicati si intendono lordi e annui per adesioni avvenute tra il 31.10.2017 e il 15.10.2018