CAPITOLATO
CAPITOLATO
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 200301 RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI– SMALTIMENTO CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE- SMALTIMENTO CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO 01.07.2016-30.06.2019.
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’Appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento:
a. dei rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301) – periodo 01.07.2016- 30.06.2019;
b. dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) – periodo 01.07.2016- 30.06.2019;
c. dei rifiuti ingombranti (CER 200307) – periodo 01.07.2016-30.06.2019;
2. Il quantitativo dei rifiuti da smaltire nel periodo è stimato in:
a. per i rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301), circa 3.050,00 ton./anno;
b. per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108), circa 1.200,00 ton./anno;
c. per i rifiuti ingombranti (CER 200307), circa 280,00 ton./anno.
Le quantità di cui sopra devono intendersi indicative in quanto soggette alle variazioni di produzione del rifiuto nel territorio comunale.
Art. 2
AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. L’appalto è suddiviso in tre lotti, ciascuno dei quali è aggiudicato alla Ditta che, in sede di gara, ha offerto per l’espletamento del servizio il miglior ribasso sul prezzo unitario di conferimento posto a base di gara.
2. Il prezzo unitario di conferimento posto a base di gara si intende comprensivo di qualsiasi altro onere da corrispondere (es. ecotassa), con la sola esclusione dell’i.v.a. di legge.
3. Il ribasso offerto, espresso in unica percentuale, è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, e si applica al prezzo unitario di conferimento posto a base di gara.
4. Il corrispettivo, i.v.a. di legge esclusa, si intende remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente documento, per esplicita ammissione dell’appaltatore fatta sulla base dei propri calcoli estimativi.
5. L’importo unitario di trattamento, al netto di ribasso d’asta, deve essere remunerativo anche degli oneri aziendali per la sicurezza e per le risorse per i rischi da interferenza sui luoghi di lavoro.
6. L’aggiudicatario deve garantire che l’impianto di smaltimento, dotato di tutte le autorizzazioni di cui al disciplinare di gara, sia ubicato entro il raggio di 40 km dal centro di raccolta di MEA S.p.A. posto in Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX). Ai fini della rilevazione della distanza si farà riferimento alle risultanze di google maps.
Art. 3
DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto ha la durata di tre anni con decorrenza dal 01.07.2016 al 30.06.2019.
2. Nel caso in cui alla data del 01.07.2016 MEA non abbia ancora provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio e, di conseguenza, l’effettivo inizio del servizio fosse successivo a tale data, la durata dell’appalto è comunque stabilita in tre anni.
3. Il servizio dovrà comunque essere iniziato nel termine indicato da MEA, diversamente l’aggiudicatario incorre nella decadenza dell’aggiudicazione.
4. Resta salva la facoltà per MEA di risolvere il contratto in ogni tempo per gravi inadempimento contrattuali, salvo preavviso di 15 giorni, senza alcun riconoscimento di indennizzo.
5. La revoca e/o decadenza e/o scadenza senza rinnovo e/o sospensione, o qualsiasi altro motivo di invalidità delle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto per l’esecuzione del servizio, nonché la perdita dei requisiti soggettivi e tecnici per l’esecuzione del servizio costituiscono presupposto per la revoca dell’affidamento e la rescissione del contratto, con incameramento della cauzione prevista.
6. Le modifiche alle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto che rilevino ai fini dell’esecuzione del servizio devono essere comunicate a MEA.
7. Le modifiche del soggetto gestore del servizio devono essere comunicate a MEA per la verifica della permanenza dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 4
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO APPALTATO
1. Gli impianti di smaltimento devono essere autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per il conferimento finale della tipologie di rifiuti identificate dai CER 200301 (rifiuti solidi urbani indifferenziati), CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 200307 (rifiuti ingombranti) .
2. Gli impianti di smaltimento devono essere ubicati nel raggio di 40 km dal centro di raccolta di MEA S.p.A. posto in Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX) secondo le rilevazioni effettuate con google maps in chilometri e devono garantire con continuità il conferimento di un quantitativo annuo minimo di:
• rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301) pari a 3.050,00 ton., con possibilità di incremento o decremento del 10%.
• rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200307) pari a 1.200 ton., con possibilità di incremento o decremento del 10%.
• rifiuti ingombranti (CER 200307) pari a 280,00 ton., con possibilità di incremento o decremento del 10%.
3. Gli impianti di smaltimento devono assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
4. Qualora per causa di forza maggiore o impedimenti di altra natura, imprevisti od imprevedibili, l’impianto di smaltimento non possa ricevere i rifiuti, l’appaltatore deve assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato, senza nulla pretendere da MEA. In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale sono a totale carico dell’appaltatore.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti all’impianto finale di conferimento sono effettuati da MEA.
6. L’appaltatore deve fornire mensilmente al competente ufficio MEA tutti i dati relativi ai rifiuti conferiti ed accettati presso l’impianto finale di destinazione e smaltimento, necessari alla predisposizione del MUD e della dichiarazione annuale da inoltrare all’Amministrazione Regionale.
Art. 5
AVVERTENZE LEGALI E NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO
1. È onere esclusivo dell’appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità verso cose, persone, animali od altro, derivante e conseguente allo smaltimento dei rifiuti accettati dall’impianto finale di destinazione. Con l’affidamento del servizio l’appaltatore è costituito unico responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti conferiti provenienti da MEA ai sensi dell’art. 188 c. III lett. b D. Lgs. 152/06.
2. È esclusivamente a carico dell’appaltatore la responsabilità civile e penale conseguente all’inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali in vigore, ed in tali casi la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi contestazione ed addebito.
3. Il servizio richiesto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente foglio patti e condizioni;
b) dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
c) dal D. Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento attuativo, dal codice civile e dalle altre disposizione normative di diritto privato, per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati;
d) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente, stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
4. L’appaltatore si impegna ad accettare immediatamente e senza preavviso il carico dei rifiuti in arrivo all’impianto.
Art. 6
CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL’APPALTO E OBBLIGO DI CONTINUITÀ DI SERVIZIO
1. Il servizio del presente appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico, costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all’art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso od abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Art. 7
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve assicurare la regolare e perfetta esecuzione del servizio in appalto.
2. È fatto obbligo all’appaltatore di segnalare a MEA quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio appaltato, ne impediscono il regolare adempimento.
3. Altresì, è fatto obbligo all’appaltatore di denunciare immediatamente a MEA qualsiasi eventuale irregolarità rilevata all’atto dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto finale di destinazione e smaltimento.
4. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente foglio patti e condizioni, l’appaltatore ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che vengano emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.
5. L’appaltatore deve comunicare tempestivamente a MEA i nominativi del rappresentante legale e del responsabile tecnico ed ogni eventuale successiva variazione di tali soggetti.
6. In caso di gravi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti MEA ha la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, a spese della ditta appaltatrice, tutte le operazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio, oltre a quanto specificato nel successivo art. 14 del presente foglio patto e condizioni.
7. MEA ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’appaltatore.
Art. 8
DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. È fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, senza il preventivo consenso di MEA, sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.
2. In caso di subappalto MEA procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore, che ha obbligo di trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati in favore del subappaltatore, in assenza delle quali saranno sospesi i successivi pagamenti in favore dell’appaltatore.
Art. 9
PERSONALE IN SERVIZIO
1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente foglio patti e condizioni, l’appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dell’appalto assunto.
3. L’appaltatore deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con esso.
4. Inoltre, l’appaltatore deve garantire l’osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
5. L’appaltatore è tenuto ad individuare un responsabile del servizio quale diretto interlocutore di MEA per tutto quanto concerne la gestione dell’appalto assunto.
6. MEA esercita il controllo sull’osservanza delle prestazioni e sul regolare espletamento del servizio appaltato tramite l’ufficio competente.
Art. 10
SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’appaltatore è tenuto ad adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. L’appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 in attuazione della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
Art. 11
ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI – RESPONSABILITÀ
1. L’appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone e/o cose in dipendenza dell’esecuzione del servizio appaltato. Altresì, risponde del risarcimento dei danni prodotti a terzi.
2. É fatto obbligo all’appaltatore di provvedere all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento del servizio appaltato.
3. MEA è soggetto terzo ed estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori. A MEA non sono imputabili alcun onere né responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori, ivi compresi gli eventuali danni conseguenti all’inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente all’appaltatore stesso.
Art. 12
PROPRIETÀ DEI RIFIUTI
1. I rifiuti conferiti presso l’impianto finale di destinazione e smaltimento sono di esclusiva proprietà del Comune di Melegnano; solo all’atto dell’accettazione presso l’impianto finale di destinazione sono affidati all’appaltatore per lo smaltimento/recupero. Ferma la responsabilità dell’appaltatore per il corretto recupero, è a carico del medesimo anche la restituzione del formulario di cui all’art. 193 d.lgs. 152/06 e, se dovuto, del certificato di smaltimento in conformità alle disposizioni di legge.
Art. 13
CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTI – PAGAMENTI
1. Il corrispettivo pattuito, calcolato sulla base dell’offerta dell’appaltatore, si intende remunerativo per tutte le prestazioni richieste e da eseguire secondo le modalità precisate nel presente foglio patti e condizioni, per esplicita ammissione dell’appaltatore stesso, il quale dichiara di aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi.
2. Il corrispettivo pattuito è fisso per tutta la durata dell’appalto e non è suscettibile di adeguamento di prezzo. È ammesso esclusivamente l’adeguamento proporzionale del prezzo unitario in caso di incremento superiore al 2% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal secondo anno contrattuale.
3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura mensile al protocollo di MEA, previa verifica dei quantitativi smaltiti e della regolare esecuzione del servizio.
4. I pagamenti sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore dovrà utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all’affidamento ed eseguire tutti i movimenti inerenti il servizio su medesimo conto corrente, i cui estremi identificativi, comprensivi delle persone delegate ad operarvi, dovrà essere comunicato a MEA entro l’avvio del servizio.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. n. 135 del 07.08.2012,MEA ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni, pagando un importo pari ad 1/10 delle prestazioni non ancora eseguite, a meno che ciò non sia più oneroso della convenzione CONSIP o l’appaltatore si renda disponibile ad applicare le condizioni CONSIP più favorevoli.
Art. 14 PENALITÀ
1. L’appaltatore è sottoposto ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o inadempienza alle prescrizioni contrattuali. La misura della penale è stabilita in € 200,00 per ogni giorno di interruzione e/o inadempienza.
2. L’applicazione della penale è preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire all’appaltatore a mezzo raccomandata A.R., oppure mediante pec. L’appaltatore ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue, MEA irroga la penale, il cui importo viene dedotto dalla fattura relativa al mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni dall’incameramento.
3. Il ritardo nell’accettazione del carico di rifiuti determina l’applicazione della penale di cui al presente articolo. Nel caso di ritardo superiore a 24 ore, il ritardo determinerà interruzione del servizio e determinerà l’applicazione di una penale pari a 1/50 dell’importo a base di gara.
Il ripetersi di tale ritardo superiore alle 24 ore per tre volte determina motiva di revoca dell’affidamento e incameramento della cauzione.
Art. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'Amministrazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale dell’appaltatore;
b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio da parte dell’appaltatore;
c) subappalto del servizio senza il preventivo consenso della stazione appaltante;
d) cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore;
e) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all’appaltatore e necessari per l’espletamento del servizio appaltato;
g) successivi provvedimenti legislativi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
h) motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali dell’Amministrazione, imposte da norme legislative e regolamentari, anche se successive alla stipulazione del contratto d’appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il compenso da corrispondere all’appaltatore è proporzionato al periodo di svolgimento effettivo del servizio.
3. In tutti i casi di cui sopra, l’appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
4. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore di MEA il diritto di affidare la gestione del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria o ad altro soggetto.
5. Nei casi di cui alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f) del comma 1 del presente articolo, MEA riscuote la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno ed addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
6. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e/o penali dell’appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.
Art. 16
CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’appaltatore deve versare un deposito cauzionale definitivo, infruttifero, corrispondente al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali. Nel documento deve essere espressamente indicato:
- l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell’Ente fideiussore ad effettuare, su semplice richiesta di MEA, il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell’appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c.;
- che lo svincolo è disposto solamente da MEA con apposita dichiarazione.
2. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso; viene restituita su richiesta scritta previo accertamento dell’adempimento a tutti gli obblighi contrattuali e salvo che sia stata promossa contestazione giudiziale.
3. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall’art. 75 comma 7, secondo periodo del codice.
Art. 17
SPESE E CONTRATTO
1. Tutte le spese per l’organizzazione del servizio assunto, nessuna eccettuata, sono a carico dell’appaltatore.
2. Altresì, sono a carico dell’appaltatore le spese di pubblicazione del bando, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni altro onere conseguente.
3. L’IVA, in quanto dovuta, è a carico dell'Amministrazione appaltante.
4. In caso di emanazione, successiva alla stipulazione del contratto d’appalto, di leggi, regolamenti o altre disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliscono di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.
Art. 18 CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed all’esecuzione di ogni parte del contratto, qualora non risolvibile bonariamente ed in via amministrativa, è devoluta alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria.
2. Il foro competente in caso di controversie è quello del Tribunale di Lodi.
Art. 19
ALTRE NORME
1. La partecipazione alla gara d’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel bando, nel disciplinare e in tutti i relativi allegati.
Art.20
RIFERIMENTI DI LEGGE
1. Per quanto non previsto dal presente foglio patti e condizioni si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.