COMUNE DI CASOREZZO
COMUNE DI CASOREZZO
(Provincia di Milano)
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PER CANEGRATE – VIA DELLA REPUBBLICA
L'anno
addì
del mese di
presso la Sede
Municipale di Casorezzo, fra i Signori:
- nato/a a
( ) il
, in qualità di
Responsabile Servizi Amministrativi del Comune di Casorezzo –C.F. e P.I. 01082050152, a nome e per conto del quale agisce;
- , nato/a a
( ) il
in qualità di
legale rappresentante della Associazione Sportiva con
sede in
, Via
n. - C.F.
, di seguito
Il Concedente
denominata concessionario;
Premesso:
− che il Comune è proprietario di un impianto sportivo composto da n. 2
campi di calcio regolamentari, spogliatoi ed area esterna, servizi igienici, n. 2 tribune, biglietteria, magazzino e centrale termica, ubicato in Casorezzo in via per Canegrate – via della Repubblica – foglio 2 – mapp. 211 - così identificato “Campo di calcio”;
Il Concessionario
− che con determinazione R.G.. n.
del
è stata affidata la
concessione in gestione dell’impianto sportivo Campo di calcio sito in Casorezzo via per Canegrate – via della Repubblica.
Tutto ciò premesso: Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune consegna alla Associazione come sopra
rappresentata l’impianto sportivo denominato Campo di calcio sito in Casorezzo via per Canegrate – via della Repubblica, composto da n. 2 campi di calcio regolamentari, spogliatoi ed area esterna, servizi igienici, n. 2 tribune, biglietteria, magazzino e centrale termica, come da planimetria redatta dell’ufficio tecnico comunale, in concessione al fine della gestione, controllo, custodia e conservazione per l’uso previsto dal presente contratto. La gestione comporta l’utilizzo gratuito da parte dell’impianto da parte del concessionario negli orari e nei giorni stabiliti per l’utilizzo da parte del Comune e la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili, ivi
compresi gli impianti di pertinenza.
Il concessionario dichiara di avere visitato la struttura e riconosce di averla trovata come risulta da verbale di constatazione, da valere anche come
Il Concedente
verbale di consegna, in atti del Comune prot.n. .
Le aree individuate con le lettere A, B e C nella planimetria sopra indicata ed allegata al presente atto, potrà con preavviso di mesi tre, rientrare in pieno possesso dell’amministrazione che ne definirà con apposito atto la destinazione e l’uso.
Art. 2) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
- provvedere, dalla data di affidamento della gestione e per l’intera durata della concessione in gestione, a rimborsare integralmente l’amministrazione comunale le spese sostenute per energia elettrica, acqua, canone demaniale pozzo, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessita l’impianto, non potendo eseguire le relative volture. Le spese dovranno essere
Il Concessionario
rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta;
- l’impianto è dotato per il riscaldamento di un sistema di geotermia, pertanto, necessita di sola energia elettrica per il funzionamento e non di impianto a gas. Eventuali allacci al gas dovranno essere preventivamente autorizzati dall’amministrazione e rispettare tutte le norme in tema di sicurezza.
- la manutenzione ordinaria e pulizia degli spogliatoi, servizi igienici, ripostigli dell’impianto;
- tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie relative al taglio dei manti erbosi dei campi secondo una frequenza di interventi appropriati, irrogazione dello stesso, diserbo e concimazione del terreno da gioco almeno due volte l’anno, taglio verticale e risemina di integrazione annuale del tappeto verde, manutenzione generale delle parti verdi di pertinenza;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (compresa la sostituzione di irrigatori deteriorati), degli attrezzi fissi, degli arredi, delle strutture, ecc., dove il principale apporto risulta di manodopera (si ritengono compresi anche i materiali eventualmente occorrenti – filo di ferro, colle, fascette, viti, chiodi, pittura, lampadine, ecc.); sono a carico dell’amministrazione comunale i soli costi di acquisto delle lampade di illuminazione del campo di calcio;
- imbiancatura delle attrezzature esterne (pali delle porte, panchine, ecc.);
- riempimento, con materiale idoneo, degli avvallamenti creatisi a seguito dell’utilizzo dei campi da gioco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le piante di alto fusto ubicate nell’area del centro sportivo.
Il concedente provvederà al controllo almeno trimestrale dello stato della
manutenzione dell’impianto e delle pertinenze. In caso venisse rilevato stato di incuria, il concedente, dopo averne data opportuna segnalazione al concessionario senza esito positivo, potrà provvedervi direttamente con onere a carico del concessionario;
- un servizio di apertura, chiusura, vigilanza e sicurezza dell’intera struttura, consentendo l’espletamento delle attività sportive ivi programmate, previo avviso di 24 ore;
Al termine dell’utilizzo della struttura, la stessa dovrà essere tassativamente chiusa; Il concedente si impegna ad adempiere ai suddetti oneri in modo esclusivo e con risorse proprie, provvedendo al personale necessario.
Il concessionario è tenuto inoltre:
- a garantire all’Amministrazione comunale o a Enti Pubblici e Privati patrocinati dal comune, con esclusione di qualsiasi finalità politica, l’utilizzo gratuito dell’impianto per almeno n. 8 giornate annue, in periodi da concordare preventivamente.
- a garantire alle associazioni sportive di Casorezzo che ne facciano richiesta, prima dell’inizio della stagione sportiva calcistica, l’utilizzo del campo di calcio pari ad una percentuale di ore proporzionale all’effettivo utilizzo del campo da parte del concessionario e/o di altre associazioni. Nessuna associazione sportiva di Casorezzo può essere esclusa dall’utilizzo del campo di calcio.
- a riconsegnare al termine del contratto di concessione in gestione il campo di calcio ed il manto erboso in ottima condizione.
- comunicare, al Comune, all’inizio di ogni stagione sportiva, tempi e modalità di svolgimento delle attività promosse all’interno della struttura
sportiva, salvo rinvii e sospensioni, con aggiornamento puntuale a seguito di variazioni.
- presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno un rendiconto analitico di gestione dell’impianto e il bilancio approvato. Se dal bilancio approvato risulta sulla sola gestione del campo di calcio, escluso altre attività sportive se svolte, una differenza positiva tra tariffe introitate per l’utilizzo del campo e spese per il campo di calcio superiore al 10% (dieci per cento) del contributo annuale, la quota eccedente per la parte del 50% (cinquanta per cento) sarà decurtata dal contributo annuale.
- tutti gli introiti derivanti dall’affitto della struttura competeranno in via esclusiva al concessionario, le tariffe dovranno essere concordate dall’amministrazione comunale ed approvate in modo formale dalla stessa. Su precisa richiesta del concessionario, le stesse potranno subire singole modiche anche in corso d’anno in base alle diverse esigenze intervenute. L’applicazione di tariffe diverse da quelle approvate dall’amministrazione comunale, potrà essere motivo di risoluzione e/o recesso della concessione. Il concessionario dovrà inoltre:
- vigilare sulla proprietà comunale e garantire adeguato controllo per il corretto uso del campo e di tutta la struttura sportiva;
- dare accesso agli impianti ai cittadini, tecnici, operai e mezzi autorizzati dall’Amministrazione Comunale; concedere agli automezzi di pubblico intervento quali P.L., Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, medici, ambulanze etc. libera sosta e transito all’interno delle strutture;
- assicurare se stesso, il personale impegnato, i responsabili e gli incaricati nelle varie attività per la responsabilità civile verso i terzi per ogni e qualsiasi
evento o danno che possa verificarsi nello svolgimento del servizio, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti al patrimonio, a cose, ad utenti e a terzi all’interno dell’impianto compresi gli atti vandalici, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- si impegna nell’ipotesi di vendita di bevande e/o alimenti all’interno dell’impianto, al rispetto dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla vigenti leggi in materia di pubblici servizi;
- si impegna a garantire la produttività del bene assegnato nel pubblico interesse e a custodire e conservare l’impianto sportivo avuto in gestione;
Il concessionario non può sub-concedere a terzi l’uso della struttura per nessun motivo, nemmeno alloggiare permanentemente e/o temporaneamente persone o estranei nella stessa ed è tenuto a denunciare qualsiasi atto o fatto da parte di terzi che avverrà nell’immobile e nell’area di compendio.
Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali ed agli impianti accessori se non abbia ottenuto consenso scritto dal Comune, nonché sotto sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dai tecnici dello stesso.
In caso, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario restano acquisite all’Amministrazione senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della stessa, salvo sempre per l’Amministrazione il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino della struttura nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d’uso dei locali e/o della struttura o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie
produrranno ipso-iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario. Il silenzio o l’acquiescenza dell’Amministrazione al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario.
Il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
È facoltà dell’Amministrazione ispezionare o far ispezionare la struttura oggetto di questo contratto senza obbligo di preavviso scritto.
Il concessionario è autorizzato dal presente contratto a svolgere le attività istituzionali proprie legate al gioco del calcio ed altre discipline quali
indicate in sede di appalto. L’utilizzo degli impianti da parte di terzi con le medesime finalità potrà essere concesso dal concessionario solo in via occasionale e previa approvazione da parte dell’amministrazione comunale del piano tariffario. In caso di inadempienza l’Amministrazione ha facoltà di recesso dalla presente convenzione.
Art. 3) ONERI DEL CONCEDENTE
L’Amministrazione, la quale sarà intestataria delle utenze, si impegna al pagamento delle spese delle relative, presentando entro 30 giorni dal pagamento un rendiconto delle spese al concessionario per il relativo rimborso. Inoltre, si impegna a corrispondere annualmente un contributo a parziale copertura del disavanzo, in relazione alle finalità istituzionali e/o a titolo di riduzione degli oneri sopportati per lo svolgimento dell’attività pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00), con eventuale recupero, se dovuto, della
quota positiva determinata ai sensi dell’art. 2 del contratto per la concessione in gestione. Il contributo è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 DPR 600/73. Il pagamento sarà eseguito in tre rate quadrimestrali anticipate.
Il contributo verrà sospeso in caso di mancato versamento di quanto dovuto per le spese di utenza rendicontate o non venisse prodotto il rendiconto di cui all’art. 2.
Art. 4) DURATA DEL CONTRATTO
La concessione ha durata di 3 anni (tre anni) a decorre dal 01/07/2018 al 30/06/2021, garantendo la conclusione dei campionati o delle manifestazioni sportive eventualmente in corso. E’ escluso il tacito rinnovo. Se almeno tre mesi prima della scadenza non sarà individuato un’altro concessionario, lo stesso potrà chiedere la proroga della convenzione per un’ulteriore anno che dovrà formare oggetto, in ogni caso, di apposita deliberazione dell’organo comunale. Non costituisce in nessun caso diritto d’acquisto e quindi non dà luogo a risarcimento di sorta in caso venisse revocato. Il presente contratto non è cedibile, né trasmissibile.
La durata della concessione in gestione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte del concessionario per interventi strutturali e migliorie, ovviamente approvati da apposita commissione dell’Amministrazione comunale.
La concessione è automaticamente revocata qualora:
- venisse meno il rispetto degli obblighi contrattuali, senza la necessità di particolari preavvisi;
- il concessionario ponga in essere atti che direttamente o indirettamente costituiscano gravi violazioni di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di
ordinanze e prescrizioni dell’autorità comunale;
- si verifichi lo scioglimento di una delle parti del presente contratto.
In caso di trasgressione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario il Comune potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti.
Il rilascio dei locali deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di rilascio da parte dell’Amministrazione.
Art. 5) DETERIORAMENTO PER L’USO
Il deterioramento derivante dall’uso normale non viene considerato danno. Art. 6) CODICE CIVILE
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia ed al bando di gara.
Art. 7) SPESE DI REGISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa, Parte I del D.P.R. n. 131/1986 si richiede la registrazione a tassa fissa. Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, etc. sono a carico del concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto: IL CONCEDENTE
IL CONCESSIONARIO