per i Medici dipendenti dalle Case di cura private Laiche e Religiose e dai
ITALIANA
PRIVATA
RELIGIOSI ISTITUTI SOCIO SANITARI
CONFEDERAZIONE
MEDICI
PRIVATA
Contratto Collettivo
di Lavoro
per i Medici dipendenti dalle Case di cura private Xxxxxx e Religiose e dai
Centri riabilitazione
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SETTEMBRE
:
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,.:.
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Sommario
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4 Testo della stipula e premessa del Contratto
8 Validità e sfera di applicazione Assunzione
10 Qualifiche e mansioni
12 Doveri del Personale medico
13 Rapporto di lavoro
: , 20 Permessi
. . 22 Malattia ed infortunio
24 Responsabilità civile Vitto ed abiti di servizio
25 Risoluzione del rapporto di lavoro
27 Diritti sindacali
29 Trattamento economico
36 Norme di primo inquadramento
Ogni trattativa contrattuale, si voglia o no, presenta . .
tà, equivoci ed incomprensioni e spesso le trattative si svolgono in un clima di tensione e nervosismo, ma ciò che conta è il risulta- to finale; questa trattativa, che si è conclusa con qualche passo in avanti, con qualche rammarico per degli obiettivi non raggiun- ti, rappresenta pur sempre un punto fermo nella storia sindacale
dei medici delle case di cura, specie in questo momento decisivo per la sanità italiana.
Abbiamo posto, con il presente contratto, una pietra miliare ed un punto fermo dal quale partire per la prossima trattativa. Resta sempre il rammarico per un contratto concluso pochi mesi prima della sua scadenza giuridica e la frammentazione dei
momenti contrattuali.
È auspicabile che questo ci induca a portare avanti, nel futu- ro, trattative concentrate nel tempo e con un progetto di base il possibile chiaro, che tenga presenti gli obiettivi per il futu- ro, specie quello di una reale e completa integrazione ed inseri- mento delle case di cura convenzionate nel S.S.N., nel rispetto dello spirito della riforma sanitaria e visto che, oramai, tutti hanno com- preso la natura pubblica del servizio offerto dalle case di cura con- venzionate.
Siamo certi che l'applicazione del presente contratto sarà ra- pida, estesa e corretta in tutto il territorio nazionale, perché ciò rappresenterebbe il miglior indice della maturazione, oramai ac- quisita, delle amministrazioni delle case di cura.
,
Xxxxxxxx
(Presidente della Commissione Sindacale CIMOP)
.
,
,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Medici dipendenti dalle Case di cura private Xxxxxx e Religiose e dai Centri di riabilitazione
giorno Settembre 1987
TRA
l'Associazione Italiana Ospedalità Privata - AIOP - rappre- sentata dal Presidente avv. Xxxxxxx assistito dal Capo de- legazione dr. Xxxxxxxx e dai componenti la delegazio- ne: dr. D. Bellussi, rag. X. Xxxxxx, rag. X. Xxxxx, rag. X. Xxxxx- ta, rag. X. Xxxxxxx, dal X. Xxxxxx e dalla A. dai consulenti: avv. X. Xxxxxxx, dr. X. Xxxxxxx, avv. X. Xxxxxxx;
l'Associazione Religiosi Istituti Socio-Sanitari ARIS - rap- presentata dal Presidente Padre Xxxxxxx Xxxxx, assistito dal Ca- po delegazione dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai componenti la de- legazione: Padre X. Xxxxxxxxxx, e dal consulente dr. X. Xxxxxxxx
la Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata
MOP - rappresentata dal Presidente prof. Xxxxxx xxx Xx- xxxxxxxx dr. Xxxxx Xxxxx assistiti dal Capo delegazione dr. Mo- hammad e dai componenti la delegazione: dr. X. Xxxxx, dr. X. Xxxxxxx, dr. X. Xxxxxxxxxx, dr. X. Xxxxxxxx, dr. S. dr. A. Xxxxxxxx.
PREMESSO
che nelle Case di Cura possono prestare la propria attività sia Medici con rapporto di lavoro subordinato, sia Xxxxxx a regi- me libero professionale.
È STATO STIPULATO
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di- pendenti da Case di cura private e dai Centri di Riabilitazione as- sociati e
Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Sfera di applicazione
presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercor- renti tra le Case di Xxxx private associate e
(con esclusione degli Istituti Religiosi classificati) e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2
Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzial- mente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabile.
TITOLO
Assunzione
Art. 3
Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del medico viene effettuata in conformità vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente:
- la data di inizio del servizio;
- la durata del periodo di prova;
- la qualifica attributiva;
- il livello assegnato;
- l'orario settimanale di lavoro ed il trattamento economico, se- condo le norme previste dal presente contratto.
Documenti per assunzione
Per l'assunzione il medico è tenuto alla presentazione dei se- guenti documenti:
a) libretto di lavoro o documento equipollente;
b) tessera o libretto delle assicurazioni sociali in quanto egli ne sia in possesso;
carta di identità o documento equipollente;
d) codice fiscale;
e) titoli di studio e professionali;
iscrizione professionale dei medici.
È facoltà della Casa di Cura richiedere al medico la presen- tazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, non- ché un curriculum documentato relativo professionale antecedente.
La Casa di Cura rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. medico è tenuto a dichiarare alla Casa di Cura la residenza
ed il domicilio e notificarne tempestivamente tutti gli eventuali suc- cessivi mutamenti.
Art. 5
Visite mediche
Prima in servizio del medico,
xxxxx potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a vi- sita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pub- blici.
Ad assunzione avvenuta il medico è tenuto a sottoporsi a vi- sita medica di controllo ed agli esami periodici ove previsti dalle leggi vigenti.
Art. 6
Periodo di prova
L'assunzione del medico in servizio avviene dopo un periodo di prova non superiore a tre mesi.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro po- trà avvenire in qualsiasi momento per autonoma discrezionale ed
insindacabile decisione di ciascuna delle due parti, senza preavvi- so alcuno e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il perio- do di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano uni- camente la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute nonché i ratei di ferie e della tredicesima eventualmente maturati e, pro-quota, il trattamento di fine rapporto.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per la qualifica attri- buita al medico interessato.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 gg., in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell'assenza.
Durante l'assenza per malattia o infortunio in detto periodo di prova, non è dovuto alcun trattamento economico a carico della Casa di Cura.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia pro- ceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.
Qualifiche e mansioni
Art. 7
Qualifiche e attribuzioni
I1 personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore Sanitario, Responsabile, Xxxxx, Assistente. Il personale medico che opera nelle Case di Xxxx deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche.
Direttore Sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle disposizioni legislative e normative vigenti.
I1 Responsabile ha il compito di vigilare sull'attività e disci- plina del personale medico e non medico del proprio Raggruppa- mento o Servizio, definire i criteri diagnostici e terapeutici che de- vono essere eseguiti dagli Aiuti ed Assistenti ed attuare quelli di
sua competenza; curare la preparazione ed il perfezionamento tec- nico professionale del personale da lui dipendente, collaborando con il Direttore Sanitario nella attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo Raggruppamento o Servizio.
La qualifica di Xxxxx va riferita a chi collabora direttamente con il Responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attri- buiti; in particolare ha la responsabilità dei degenti affi- datigli; coordina l'attività degli Assistenti rispondendo del suo ope- rato al Responsabile, che può sostituire in caso di assenza, impe- dimento o nei casi di urgenza.
Art.
Mansioni e variazioni delle stesse
medico deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qua- lifica di assunzione o a quelle corrispondenti alla qualifica supe- riore successivamente acquisita o riconosciuta.
La Casa di Cura in relazione alle esigenze di servizio, sentiti il Direttore Sanitario, il medico interessato e la R.S.M., può asse- gnare il medico stesso a mansioni diverse, sempre che ciò non com- porti alcun mutamento in senso peggiorativo della sua posizione economica, professionale e morale.
L'assegnazione a mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto e il medico, a decorrere zione, ha diritto ad una indennità mensile pari alla differenza ri- sultante tra il trattamento economico complessivo iniziale previ- sto per la qualifica superiore e quello previsto per la iniziale della qualifica di appartenenza. Qualora il medico esplichi di fatto man- sioni superiori senza che l'Amministrazione abbia provveduto
l'atto scritto di assegnazione, può ricorrere alla Commissione ritetica nazionale prevista 57.
Tale assegnazione a mansioni superiori è comunque subordi- nata al possesso, da parte del medico, dei requisiti professionali prescritti.
L'assegnazione stessa diviene definitiva, dopo un periodo di tre mesi consecutivi ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro medico assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, servizio militare, maternità, aspettativa ob- bligatoria o facoltativa, permessi per motivi di studio).
Ove necessario la Casa di Cura provvede entro 30 giorni alla copertura dei posti resisi vacanti.
Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore l'inquadra- mento economico verrà effettuato in base 49.
Doveri del personale medico
Art. 9
Comportamento in servizio
medico, in relazione alle particolari esigenze
za sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solida- rietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impar- tite dalla Amministrazione e dal Direttore Sanitario, secondo la struttura organizzativa interna della Casa di Cura, nel rispetto del codice deontologico e delle norme del presente contratto e del re- golamento della Casa di Cura.
Art.
Ritardi ed assenze
medico è tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro di presenza e/o l'orologio marcatempo.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia occasionale, non comporta la per- dita della retribuzione.
Le assenze devono essere giustificate immediatamente e
munque non oltre le 24 ore (ventiquattro), salvo il caso di legitti- mo e comprovato impedimento; in ogni caso comportano la per- dita dell'importo della retribuzione corrispondente alla durata l'assenza stessa.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 (tre) gior- ni consecutivi è considerata mancanza gravissima.
Art.
Provvedimenti disciplinari
Ai fini della eventuale adozione di provvedimenti disciplina- ri si applicano le norme e le procedure stabilite dalla legge 20 mag- gio 1970 n. 300.
Dichiarazione a verbale e
Le Case di Cura redigeranno ai sensi del I comma
Art. 12
Licenziamenti individuali
Per i licenziamenti individuali si applicano le norme e le pro- cedure fissate dalle leggi in vigore.
TITOLO V
Rapporto di lavoro
Art. 13
Orario di lavoro
L'orario di lavoro già determinato nel CCNL del 14.6.84 in ore settimanali sarà di ore settimanali dal giorno del mese successivo a quello della firma del presente contratto e
di 27 ore settimanali.
Inoltre, sempre ad esclusivo giudizio dell'amministrazione, in sede di prima assunzione è consentito stabilire un orario di la- voro di 37 ore settimanali, e di 36 ore settimanali.
A decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello della firma del presente contratto, l'orario di lavoro dei medici in ser- vizio a regime di 38 ore verrà ridotto a 37 ore settimanali e
a 36 ore settimanali.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica l'orario di lavoro può essere fissato ad esclusivo giudizio
ministrazione della Casa di Cura in misura non inferiore a 5 ore settimanali.
Aumenti o diminuzioni della durata dell'orario di lavoro po- tranno essere effettuati su richiesta
teressato o in base a particolari esigenze organizzative della Casa di Cura, previa intesa con il medico interessato e con la R.S.M. Per i medici a rapporto di lavoro a 37 ore o ore setti-
manali (ovvero 36 ore o 27 ore a decorrere l'orario giornaliero sarà articolato, di norma, su sei giorni lavorativi e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi.
I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Casa di Cura entro il primo trimestre di cia- scun anno di intesa con la R.S.M., fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario.
Eventuali variazioni della suddetta articolazione, in rappor- to alle esigenze della attività di raggruppamenti di diverso indiriz- zo clinico, dovranno essere concordate tra la Casa di cura, i me- dici interessati e la R.S.M., fatte salve le attribuzioni del Diretto- re Sanitario.
Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere se- condo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dalla Am- ministrazione della Casa di cura, attraverso sistemi obiettivi di con-
trollo unici ed uguali per tutti i medici.
Art. 14
Caratteristiche del rapporto di lavoro
rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti ca- ratteristiche:
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a) obbligo di prestare, nell'ambito della disciplina esercitata e della qualifica ricoperta, l'attività per tutti i servizi istituzionali della Casa di Cura, ivi compresa l'attività ambulatoriale entro
rario di servizio o in ore di lavoro straordinario;
per quanto concerne l'attività ambulatoriale, tra la Casa di Cura e la RSM, si concorderà in sede aziendaie una tazione di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la Casa di Cura, sia per i medici che la svolgono, tenendo presente, per quanto di ragione, l'accordo nazionale per i medici a regime
professionale;
C) possibilità nell'ambito della Casa di Cura di svolgere ol- tre l'orario di servizio attività libero-professionale nei confronti dei propri pazienti ricoverati e paganti in proprio, autorizzata e regolamentata dalla amministrazione della Casa di Cura di intesa con la RSM;
d) possibilità, ove le strutture della Casa di Cura lo consen- tano, di attività ambulatoriale propria oltre l'orario di lavoro, golamentata dalla amministrazione della Casa di cura di intesa con la RSM;
e) divieto per i medici a 37 ore settimanali (ovvero 36 ore set- timanali a decorrere di stabilire rapporti professio- nali con altre Case di cura e con le USL, nonché divieto di eserci- tare attività professionale al di fuori della Casa di Cura, ad ecce- zione delle consulenze e dei consulti per i quali
ne, di intesa con la RSM, fisserà le opportune modalità;
possibilità per i medici a rapporto di lavoro fino a 27 ore e 30 minuti settimanali (ovvero 27 ore settimanali a decorrere di esercitare attività professionale al di fuori della Casa di Cura purché non sia in concorrenza con gli interessi istituzio- nali della Casa di Cura stessa e incompatibile con gli orari di ser- vizio.
Art. 15
Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario di lavoro previsto 13 sino alle 48 ore settimanali. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere richie-
ste a discrezione sino ad un monte annuo di ore; oltre tale tetto il lavoro supplementare sarà utilizzato
solo previa consultazione e parere della RSM e l'assenso del me- dico interessato, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali, che non potrà essere utilizzato se non previa consultazione e parere della RSM, e l'assenso del medico interessato per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro straordinario e supplementare possono, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, esse- re compensati con riposo sostitutivo.
A decorrere dal primo giorno il lavoro supple- mentare sarà compensato da una quota oraria di retribuzione (paga
base + scatti di anzianità, superminimi, assegni ad personam,
dennità per mansioni superiori, contingenza) diviso per per
i medici con un orario di lavoro di 36 ore settimanali di servizio, e diviso per 117 per i medici con un orario di lavoro di 27 ore set- timanali di servizio, con una maggiorazione del 15%; il lavoro straordinario da una quota oraria di retribuzione, come innanzi precisato, con una maggiorazione del 25%.
Per il lavoro straordinario e supplementare prestato in ora- rio notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del per il lavoro straordi- nario e supplementare prestato in orario notturno nei giorni con- siderati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore e le ore si considera lavoro festivo quello esegui- to nelle festività di cui 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed espressamente
Art. 16
Riposo settimanale
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del gior- no di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della in- dennità festiva.
Festività
Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occa- sione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile):
4) Lunedì di Pasqua (mobile);
5) Festa del Lavoro (l 0 maggio);
6) Assunzione della Madonna (15 agosto);
7) Ognissanti novembre);
8) Immacolata Concezione (8 dicembre):
9) Santo Natale (25 dicembre);
10) Santo Stefano (26 dicembre);
11) Santo Patrono (mobile).
In occasione delle suddette festività decorre a favore del me- dico la normale retribuzione di fatto.
I medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tutta- via prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno di- ritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data della fe- stività infrasettimanale non fruita.
In caso di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale, il medico ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno feriale stabilito dalla amministrazione in accordo con l'interessato.
I1 trattamento sostitutivo delle festività soppresse con la leg- ge 54 del 5/3/77 è regolato dalle disposizioni di legge per i dipen- denti pubblici di cui alla legge 23/12/1977 n. 937, con l'intesa che le tre giornate da aggiungere alle due di ferie siano co- me giornate di permesso retribuito.
Art. 18
Ferie
medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 (trenta) giorni lavorativi.
medico ha anche diritto per ciascun anno ai sensi della L.
23/12/77 n. 937 a due giornate da aggiungere alle ferie.
I1 medico assunto posteriormente al gennaio ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionate al pe- riodo di servizio che presterà nell'anno; pure nel caso di ces- sazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro nel corso
l'anno.
godimento delle ferie avverrà in modo programmato nelle forme che saranno concordate tra l'Amministrazione della Casa di Cura, il Direttore Sanitario e la R.S.M., tenuto conto della ne- cessità di garantire ai medici, di norma, un periodo estivo di 15 giorni lavorativi consecutivi (giugno-settembre). Le rimanenti fe- rie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento.
Per eccezionali esigenze di servizio, l'Amministrazione, d'in- tesa con il Direttore Sanitario e la R.S.M., può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie, in qual caso l'Amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito
mento delle ferie o dal richiamo da esse.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico a il computo dei giorni di ferie deve sempre essere fatto con riferimento a sei gior- nate lavorative settimanali.
periodo di ferie è aumentato di 15 giorni di calendario per il personale sottoposto a rischio di radiazioni di cui 48.
Art. 19
Servizio di guardia
La Casa di Cura potrà organizzare il servizio di guardia co- me servizio interdivisionale.
I medici dipendenti, ad eccezione dei responsabili, hanno il diritto ed il dovere di espletare paritariamente il servizio di guar- dia secondo i termini fissati dal Direttore Sanitario sentita la RSM. servizio di guardia medica viene regolamentato e retribui-
to secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festi- ve, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in
materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art. e può essere richiesto senza tener conto delle limitazioni di cui
al medesimo art. 15.
I1 Servizio di guardia medica - in alternativa di quanto visto nel comma precedente - può anche essere organizzato dal- la Casa di Cura ed espletato dal medico in eccedenza al normale orario di lavoro; in tal caso detto servizio non potrà essere
nerato al di sotto delle seguenti misure omnicomprensive e sibili.
C.C. fino a 60 | C.C. oltre 60 | |||||
Assistente | Xxxxx | Assistente | Xxxxx | |||
Diurno feriale di 6 ore | 46.900 | 51.600 | 56.200 | 68.700 | ||
Notturno | feriale di ore | 77.700 93.100 | 85.500 | 93.700 | 106.200 | |
Diurno festivo di 12 ore | 102.400 | 112.500 | 125.000 | |||
Notturno festivo di 12 ore | 107.500 | 118.200 | 131.200 | 143.700 |
Ove occorra, il servizio di guardia medica potrà essere tato anche da medici con rapporto libero professionale. Sono fat- te salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore Sanitario. Detti compensi omnicomprensivi verranno corrisposti dal pri-
mo giorno del mese successivo alla stipula del contratto, e a parti- re dal gennaio 1989 saranno aggiornati nella percen- tuale dell'incremento della fascia funzionale "C" parame- tro 120 dell'anno 1989 rispetto al 1988.
Indipendentemente dalle modalità di pagamento, il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni di guardia mensile.
Sono fatte salve le migliori condizioni di favore in atto.
Art. 20
Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità, la Casa di cura può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore Sanitario e la R.S.M.
servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rap- porto è disciplinato dal seguente contratto non può superare i 10
giorni al mese; per esso va corrisposto a decorrere dal primo gior- no del mese successivo a quello della firma del presente contrat- to, un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di
L. 34.000 per ogni dodici ore di servizio di reperibilità. compenso per eventuali turni di durata superiore alle 12
ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di lità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota ecce- dente le 12 ore.
I turni di reperibilità debbono comunque essere prefissati dal Direttore Sanitario d'intesa con la R.S.M.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o co- me recupero orario su richiesta del medico.
Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma i re- sponsabili, gli aiuti e in caso di necessità gli assistenti.
TITOLO VI
Permessi
Art. 21
straordinari
Al medico che abbia superato il periodo di prova spettano permessi nei seguenti casi:
a) per matrimonio giorni 15 con retribuzione;
b) per gravidanza e puerperio, secondo le norme di legge; per sostenere esami attinenti alla carriera ed al perfezio-
namento professionale; limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse e gli eventuali giorni di viaggio di andata e ritorno, con retribuzione;
d) per partecipare ai Congressi Scientifici attinenti alla spe- cifica attività esercitata, per un massimo di giorni 4 l'anno, fino al 31/12/87, 6 giorni l'anno dal 1/1/1988, con retribuzione, pur- ché ne venga fatta richiesta con giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio, e previo parere favo- revole della Direzione Sanitaria.
medico è tenuto a documentare l'avvenuta partecipazione. Qualora la partecipazione a congressi o a corsi di qualifica- zione e specializzazione avvenga su richiesta della Direzione Sani- taria o del Responsabile e sia autorizzata dalla Casa di Cura, il permesso straordinario sarà esteso per la durata necessaria e le
spese saranno a carico della Casa di Cura;
per periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, con retribuzione;
per la morte dei familiari (genitori, figli, fratelli, suoceri, coniuge), limitatamente a 5 giorni con retribuzione;
per elezioni al Parlamento Nazionale e Assemblee Regio- nali, ovvero per chiamate ad altre funzioni pubbliche elettive, senza retribuzione;
h) per assegnazione di borse di studio, senza retribuzione;
i) purché siano garantite le esigenze di servizio, previa veri- fica con la R.S.M., i medici potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare a corsi di qualificazione, aggior- namento e specializzazione professionale attinente al servizio.
Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmen- te con le esigenze della Casa di Cura.
medico che ha usufruito del permesso straordinario, ai sensi delle lettere a, b, d, e, f, di cui al comma del presente articolo, conserva il diritto al periodo di ferie.
permesso straordinario è computato agli effetti del tratta- mento di fine rapporto secondo le norme di legge.
È facoltà della Casa di Cura di concedere al medico che ne faccia richiesta, un periodo di assenza senza assegni sino ad un massimo di 3 (tre) mesi consecutivi per gravi e documentati moti- vi di famiglia; esso non è computato alle ferie, alla tredicesima mensilità e all'indennità di fine rapporto ed a ogni altro istituto contrattuale.
Art. 22
Servizio di leva e richiamo alle armi
Al medico chiamato al servizio di leva o richiamato alle armi si applicano le norme di legge in materia.
TITOLO
Malattia ed infortunio
Art. 23
Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio, il medico deve informare immediatamente, prima dell'inizio del turno di servi- zio, la Direzione Sanitaria o quella Amministrativa secondo le ri- spettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette senza verrà considerata ingiustificata, salvo comprovato impedi- mento.
Analoga procedura dovrà essere seguita per avvertire
da, del prolungamento della malattia e per l'invio dei certificati medici che lo attestano.
di lavoro è tenuto ad anticipare per conto
le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di ma- lattia. Inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita il di lavoro è tenuto a integrare le prestazioni economiche assicurative per i giorni di assenza per malattia, nell'arco dei 3 (tre) anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando al- tresì la malattia in corso:
sino al 100% dal al 3" giorno di malattia;
2) sino al 50% dal al 20" giorno di malattia;
3) sino al 33% dal al 365" giorno di malattia.
predetto trattamento integrativo sarà ridotto a 2/5 in caso di ricovero ospedaliero e di infortunio, per coloro che non hanno carichi di famiglia.
medico assente per malattia decade dal diritto
nità di malattia dovuta Previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Casa di Cura, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi
5 della legge n. 300, nelle fasce orarie di tra le ore e le e tra le 17 alle di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha
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l'obbligo di avvertire l'Amministrazione entro le ore dello stesso giorno.
In caso di assenza per malattia o infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti pe- riodi:
per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti, sei mesi complessivi nell'arco di un triennio mobile;
2) per anzianità di servizio oltre i tre anni e fino ai sei anni compiuti, otto mesi complessivi nell'arco di un triennio mobile;
3) per anzianità di servizio oltre i sei anni compiuti, dodici mesi complessivi nell'arco di un triennio mobile.
Solo in caso di ricaduta nella stessa malattia (avente
ca causa scatenante) entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari alla metà dei periodi innanzi precisati.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato è in facoltà del di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso. ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamen-
to, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione di alcuna indennità a qualsiasi titolo dovuta.
Come condizione di miglior favore si conviene che i medici assunti in data anteriore al 31/12/1984 conserveranno il periodo di comporto di 12 (dodici) mesi come previsto nel precedente C.C.N.L., applicandosi la normativa di cui al presente articolo solo ai medici assunti successivamente al 31/12/1984.
11 periodo di conservazione del posto di lavoro sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso, in caso di licenziamento intimato anche nel corso di malattia per il lavoratore che abbia raggiunto l'età pensionabile.
In caso di infortunio riconosciuto l'Azienda inte- grerà il 100% della retribuzione fino al 365" giorno.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Art. 24
Assicurazione e infortuni sul lavoro
Nei casi in cui non fosse obbligatoria l'assicurazione presso I'INAIL, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare i medici
contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie profes- sionali presso una società assicuratrice di importanza nazionale con polizza, che preveda comunque prestazioni non inferiori a quel- le erogate
medico è tenuto ad informare l'Amministrazione immedia- tamente dell'avvenuto infortunio.
TITOLO
Responsabilità
Art. 25
Responsabilità civile
Le Case di Cura debbono garantire il medico, relativamente alla attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adegua- ta alla tipologia della Casa di Cura, per la responsabilità civile presso una società assicuratrice di importanza nazionale, dalle con- seguenze derivanti da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decreta- ti con sentenza passata in giudicato.
TITOLO IX
Vitto ed abiti di servizio
Art. 26
Vitto
Nelle Case di Cura ove esiste il servizio di mensa per il perso- nale dipendente, il medico ha diritto di usufruire del servizio stes- so nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
rimborso è fissato in L. 1.500 per pasto, dal 1 giorno del mese successivo alla firma del contratto.
Art. 27
Abiti di servizio
Quando è fatto obbligo ai medici dipendenti di indossare una divisa, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la relativa spe- sa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico
l'Amministrazione.
TITOLO X
Risoluzione del rapporto di lavoro
età.
Art. 28
Cessazione del rapporto di lavoro
I1 rapporto di lavoro del medico cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento ai sensi di legge; per dimissioni;
per morte;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di
Art. 29
Preavviso
preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella mi- sura di 3 mesi.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di man- cato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se so- stituito dalla corrispondente indennità, è computato nella
nità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità del tratta- mento di fine rapporto.
È facoltà della parte che riceve la disdetta, di cui al primo comma del presente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi al- cun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il perio- do di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 30
Trattamento di fine rapporto di lavoro
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al medico deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla legge 29/5/1982 n. 297. Le voci che concor- rono a formare il trattamento di fine rapporto sono:
- paga base;
- classi stipendiali o aumenti periodici;
- contingenza;
- superminimi collettivi;
- assegni ad personam;
- indennità di medico di Casa di curi,
- indennità professionale;
- indennità Direttore Sanitario e responsabile;
- indennità medica aiuti ed assistenti;
- indennità di direzione sanitaria per medici responsabili;
- tredicesima mensilità.
Art. 31
Indennità in caso di morte
In caso di morte del medico, le indennità di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto (preavviso - fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi diritto, giusta le disposizioni contenu- te nell'art. 2122 del Codice Civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
TITOLO XI
Diritti Sindacali
Art. 32
Rappresentanza sindacale medica
L'Organizzazione Sindacale Medica firmataria del presente contratto promuove attraverso le proprie rappresentanze
ai sensi della legge n. 300 art. 19 lettera b), la costi- tuzione di un organismo unitario - R.S.M. - composto da non di 3 membri, per la Casa di Cura fino a medici dipendenti, e non di 5 membri per la Casa di Cura con oltre medici dipendenti, quale struttura sindacale unitaria di base, cui compe- tono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la corretta applicazione delle leggi e del presente contratto, nonché il mante- nimento dei rapporti con l'Amministrazione e il Direttore Sanita- rio e delle funzioni previste nella L. n. 300.
I nominativi dei rappresentanti di tale organismo, eletti tra
i membri componenti l'organico della Casa di Cura, verranno co- municati per iscritto
Per l'espletamento dei compiti e funzioni di detto organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dalla legge
n. 300.
Art. 33
Assemblea
In relazione a quanto previsto 20 della legge
n. 300, i medici hanno diritto di riunirsi fuori di lavo- ro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni sono indette dalla R.S.M. che dovrà darne co- municazione con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni della Confederazione del presente con- tratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non creare pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata i medici sono tenuti a man- tenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emer- genza richieste nel corso della riunione stessa.
Permessi per cariche sindacali
I medici componenti i Consigli Direttivi Nazionali e Regio- nali della CIMOP hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cumulabile oltre l'anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8 per partecipare alle riunio- ni dei rispettivi Consigli ai sensi dello statuto della stessa Confe- derazione firmataria del presente contratto o a riunioni sindacali. Inoltre a due componenti degli organi centrali della Confedera- zione, che verranno nominativamente indicati, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 giorni, per ciascuno, di permessi retribuiti. I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente supera-
re i 5 o 4 giorni consecutivi.
La partecipazione alle suddette riunioni deve essere convali- data da documentazione e comunque richiesta per iscritto alla Casa di Cura di norma con almeno 48 ore di anticipo.
I nominativi dei medici facenti dei suddetti del- la Confederazione nonché della aziendale
re comunicati iscritto alle Amministrazioni delle Case di Cura interessate.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazio- ne a trattative sindacali convocate da ambo le parti.
Art. 35
Trattenute sindacali
Le Case di Xxxx, su delega del medico dipendente (vedi "A"), provvederanno mensilmente alla trattenuta della "quota sindacale" sulle competenze dei medici deleganti nei modi e con i tempi precisati nella delega rilasciata dall'interessato e come da
allegato al presente contratto.
Art. 36
Nel caso di mutamento degli indirizzi clinico-assistenziali della Casa di Cura, il medico in servizio avrà titolo per la conservazio- ne del suo posto di lavoro, ove consentito dalla nuova
zione della Casa di Xxxx stessa e dalle reali possibilità di utilizza- zione dell'opera del medico e sempre che non vi ostino normative o disposizioni vincolanti.
TITOLO
Trattamento economico
Art. 37
Trattamento economico
La del personale medico è determinata con rife- rimento alle diverse qualifiche e al diverso orario di lavoro.
trattamento economico è composto dalle seguenti voci:
- stipendio base;
- classi stipendiali e aumenti periodici biennali;
- indennità di medico di Casa di Cura;
- eventuale indennità professionale;
- eventuale indennità medica per aiuto ed assistente;
- eventuale indennità di medico responsabile;
- indennità integrativa speciale (contingenza);
- tredicesima
- eventuale "assegno ad personam".
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior fa- vore individuali in atto.
Art. 38
Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta-paga
La retribuzione deve essere corrisposta al medico in una data stabilita comunque non oltre il giorno successivo alla fine di ciascun mese; il pagamento della retribuzione deve essere
tuato a mezzo di busta-paga in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del medico, il periodo di paga retribuzione si riferisce, l'importo dei sin- goli elementi che concorrono a formarla (stipendio, scatti di an- zianità o classi maturate, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga, nonché sulla qualità della mone- ta, deve essere fatto all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione ministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali ma- turati.
Resta comunque la possibilità da parte del medico di
zare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscon- trate.
Art. 39
Stipendio base
Al personale medico che effettua 27 ore e 30 minuti settima- nali (ovvero 27 ore a decorrere di servizio ai sensi del comma dell'art. 13, spetta il seguente stipendio base lordo men-
sile:
Assistente Xxxxx
Responsabile, Direttore Sanitario
Qualora la Casa di Xxxx decida ai sensi e per gli effetti del comma del citato art. 13, di fissare al medico un orario setti-
manale a (orario ridotto), lo stipendio base lordo men- sile di cui al precedente paragrafo è ridotto proporzionalmente in rapporto settimanale di servizio prestato.
Qualora la Casa di Cura, ai sensi e per effetto del comma dell'art. 13, stabilisca un orario di lavoro a 37 ore settimanali (ov- vero 36 ore settimanali a decorrere al medico spetta uno stipendio base lordo mensile di:
Assistente Xxxxx
Responsabile, Direttore Sanitario
Progressione economica
Lo stipendio base progredisce in 8 (otto) classi biennali del 6% costante sul valore iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2.50% calcolati sul valore classe.
Art. 41
Indennità di medico di di Cura
Al personale medico che effettua 27 ore e 30 minuti settima- nali (ovvero 27 ore settimanali a decorrere ai sensi del 1" comma dell'art. 13 compete l'indennità di medico di Casa di Cura nella seguente misura lorda mensile e per 12 mensilità:
Assistente L. 112.500
Aiuto L. 179.167
Responsabile, Direttore Sanitario L. 304.167
Al personale medico che effettui - per accordo scritto o individuale - l'orario di lavoro settimanale ridotto
ai sensi del comma dell'art. 13, spetta l'indennità di me- dico di Casa di Cura di cui sopra proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario settimanale di servizio prestato.
Al personale medico che ai sensi e per effetto del comma dell'art. 13 effettua - per accordo scritto aziendale o individuale
- un orario di lavoro di 37 ore settimanali (ovvero ore setti-
manali a decorrere spetta una indennità mensile di medico di Casa di Cura nella seguente misura mensile lorda e per 12 mensilità:
Assistente L. 170.834
Aiuto L. 279.167
Responsabile, Direttore Sanitario L. 445.834
La indennità di medico di Casa di Cura progredisce in otto classi biennali del 6% costante calcolato su valore iniziale ed in successivi aumenti biennali del calcolati sul valore
classe.
Per gli assistenti un'ulteriore aggiunzione alla indennità me- dica dal anno di anzianità pari a:
L. 192.000 annue al personale che effettua 27 ore e 30 minuti settimanali (ovvero 27 ore settimanali a decorrere
L. 276.000 annue per il personale che effettua 37 ore setti- manali (ovvero 36 ore settimanali da decorrere
Art. 42
professionale
Al personale medico che effettua - per accordo scritto
o individuale - un orario di lavoro di 37 ore settimanali (ov- vero 36 ore settimanali a decorrere compete
nità professionale nella seguente misura mensile lorda e per silità:
Assistente L. 833.333
Xxxxx X.
Responsabile, Direttore Sanitario L.
La indennità professionale progredisce in otto classi biennali del 6% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi aumenti biennali del calcolati sul valore classe.
Art. 43
Indennità di Direttore Sanitario e di Medico Responsabile
Ai medici che ricoprono la qualifica di Direttore Sanitario, o di Medico Responsabile di Raggruppamento o di Servizio com- petono le seguenti indennità lorde mensili:
a) Direttore Sanitario senza responsabilità di Raggruppamen- to o Servizio: L. 270.000;
b) Medico Responsabile di Raggruppamento o Servizio di branche appartenenti all'area funzionale di medicina: L. 270.000; Medico Responsabile di Raggruppamento o Servizio di branche appartenenti funzionale di chirurgia, comprese
le discipline mediche con terapia intensiva: L. 380.000.
Tali indennità fisse e costanti vengono attribuite per 12 silità.
Art. 44
Indennità medica per Xxxxx ed Assistenti
Ai medici che effettuano un orario di lavoro di 27 ore e 30 minuti o 37 ore settimanali (ovvero 27 ore o 36 ore a decorrere con la qualifica di Assistente o di Xxxxx, spetta una indennità medica fissa e costante, nella misura lorda mensile e per 12 mensilità di:
Assistente Xxxxx
Art. 45
Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili
Al Medico Responsabile di raggruppamento o servizio che esplichi anche la funzione di Direttore Sanitario spetta l'indenni- tà lorda mensile per 12 mensilità di L. 115.000.
Art. 46
Indennità integrativa speciale (contingenza)
Al personale medico con un orario di lavoro a 37 ore o ore settimanali (ovvero 36 ore o 27 ore a decorrere
compete l'indennità di contingenza secondo le norme della legge 26/2/86 n. 38.
Art. 47
Indennità di servizio notturno e festivo
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della firma del presente contratto al medico, il cui turno ordina- rio di servizio si svolga durante le ore notturne comprese tra le
22.00 e le ore 06.00, spetta una indennità per servizio notturno, uguale per tutte le qualifiche e tipo di rapporto, nella misura di
L. 1.400 per ogni ora di servizio prestata.
Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità forfettaria di L. 9.450.
Le indennità in questione non spettano al sanitario in servi- zio di guardia notturna e/o festiva se remunerate forfettariamente.
Art. 48
Indennità di rischio da radiazioni
Al personale medico sottoposto in continuità di so- stanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in ma- niera permanente, viene corrisposta la indennità di "rischio da ra- diazioni" ai della legge 28 marzo 1968, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.
L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone control- late", ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professio- nale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sot- toporsi al relativo rischio.
Art. 49
Passaggio a qualifica superiore e trasformazione del rapporto di lavoro
Nel caso di passaggio a qualifica superiore, l'inquadramento avviene sommando al trattamento complessivo tabellare in godi- mento, la differenza tra il valore iniziale della nuova qualifica e il valore iniziale della qualifica di provenienza.
Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro da 27 ore e 30 minuti a 37 ore settimanali (ovvero da 27 ore a 36 ore settimanali a decorrere spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economi- co acquisito per anzianità nel rapporto di lavoro a 27 ore e 30 mi- xxxx (ovvero 27 ore a decorrere
Art. 50
Tredicesima mensilità
Ai medici in servizio nella Casa di Cura viene corrisposta -
di regola entro il mese di dicembre di ogni - una mensilità" composta da:
- stipendio base mensile;
- classi stipendiali e aumenti periodici;
- indennità integrativa speciale (contingenza);
- eventuale "assegno ad personam".
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in posizione che comporti la sospensione dello stipendio. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro du-
rante il corso dell'anno, il medico ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di ser-
vizio prestati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.
Art. 51
Assegni familiari
Gli assegni familiari vengono erogati alle condizioni e nella misura previste dalle norme legislative in vigore.
Art. 52
Pari-time
Al personale medico che effettua l'orario ridotto previsto
l'art. 13 compete il trattamento economico del personale medico della corrispondente qualifica e anzianità di servizio che svolge ore settimanali di lavoro (ovvero 27 ore a decorrere
salva la proporzionale riduzione, in rapporto
rario settimanale di servizio compiuto, delle competenze fisse e periodiche di cui 37.
Al personale medico ad orario ridotto, che effettua il lavoro supplementare o straordinario, spetta il medesimo compenso orario del medico della stessa qualifica ed anzianità di servizio che effet- tua, ai sensi 13, ore settimanali di lavoro (ovvero 27 ore a decorrere
Art. 53
Paga giornaliera ed oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sottoelencate competenze della retribuzione mensile:
- stipendio base;
- classi e scatti di anzianità;
- indennità integrativa speciale (contingenza):
- indennità di medico di Casa di Cura;
- eventuale indennità professionale;
- eventuale assegno "ad personam";
- indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per se si tratta di medici che effettuano un orario di 37 ore settimanali di servizio e per se si tratta di medici che effettuano 27 ore e 30 minuti settimanali.
Dal gennaio 1988 per i medici a rapporto di lavoro di 36 ore settimanali, il dividendo passa da a 6 e per quelli a rap- porto di lavoro a 27 ore settimanali passa da a
Per i medici a (orario ridotto) l'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra cal- colata per il risultato del rapporto tra le ore settimanali di servi- zio prestate e le giornate lavorative di una settimana.
Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con l'applicazione della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti
TITOLO XIII
di primo inquadramento
Art. 54
Inquadramento
L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui al- 39 è effettuato a partire sulla base degli anni di
effettivo servizio prestato alle dipendenze della Casa di Cura fino al 31/12/85.
La determinazione della nuova retribuzione avviene secondo le seguenti norme:
a) per i medici che alla data di in vigore dei nuovi stipendi hanno sempre prestato servizio nella qualifica di appar- tenenza, di servizio viene riconosciuta per intero se- condo la progressione economica prevista 40 sul valore iniziale del nuovo livello di inquadramento. Le eventuali frazioni di biennio maturate alla data trascurando i periodi in- feriori ad un mese, vengono utilizzati per il raggiungimento
successiva classe o aumento biennale;
b) per i medici che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi hanno prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quel- le di appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un be- neficio pari al 2% per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo.
L'importo risultante dalla applicazione del su esposto crite- rio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale cosi ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla pro- gressione economica relativa al servizio prestato nel livello di ap- partenenza calcolata secondo la nuova progressione economica pre- vista 40.
Qualora la posizione economica cosi determinata si collochi tra due classi o fra l'ultima classe ed il primo scatto biennale o fra due scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente in- feriore. La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene utilizzata, mediante la per il mento della successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utiliz- zata la eventuale frazione di anzianità inferiore a 2 anni maturata alla data del 31 dicembre 1985 tralasciando i periodi inferiori ad un mese. Sarà comunque garantito l'importo maturato per
nità in godimento.
La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento vie- ne inoltre rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo oc- corrente per I'acquisizione della classe o scatto successivo ed uti- lizzata ai fini della ulteriore progressione economica.
I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per l'indennità di medico di Casa di Cura ed eventuale in- dennità professionale, con esclusione dell'indennità di medico re- sponsabile.
Ai fini del computo sulla indennità professio- nale, va considerata esclusivamente la reale anzianità maturata l'insieme dei periodi di lavoro prestato con rapporto a 38 ore.
Al personale medico che viene assunto anteriormente
trata a regime del presente contratto viene corrisposto il tratta- mento economico previsto dal precedente CCNL del 14/6/84. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti dal presente contratto secondo gli scaglionamenti previsti per i cor- rispondenti medici già in servizio.
37
Art. 55
Scaglionamento benefici contrattuali
Per il personale medico in forza alla data della stipula del pre- sente contratto, i benefici economici conseguenti alla applicazio- ne del seguente contratto verranno attribuiti in base alle seguenti decorrenze e percentuali calcolate:
30% del beneficio complessivo 65% del beneficio complessivo (compreso il 30% già erogato) 100% del beneficio complessivo (compreso il 65% già erogato)
Art. 56
Decorrenza e durata
presente accordo si riferisce al periodo i suoi effetti economici decorrono e si protraggono fino al
Art. 57
Commissione paritetica nazionale di interpretazione
Qualora in sede aziendale dovesse sorgere controversia
l'interpretazione e l'applicazione di qualsiasi clausola del presen- te contratto, le parti, ai fini di una uniforme interpretazione, in- vestiranno della questione, tramite le rispettive organizzazioni
ritorialmente competenti, la commissione paritetica nazionale di cui al comma successivo.
La Commissione paritetica nazionale è composta da quattro membri di cui 2 (due) designati dalla CIMOP e 2 (due) designati dalle Associazioni AIOP e ARIS.
La designazione dei componenti la commissione verrà effet- tuata entro 30 giorni dalla firma del presente contratto mediante reciproca comunicazione.
La convocazione della commissione effettuata a cura
e o dalla CIMOP dietro richiesta della parte interessata.
La commissione si riunirà entro giorni dalla richiesta di convocazione e completerà i lavori nel breve tempo possibile. Le decisioni raggiunte dalla commissione verranno comunicate alla CIMOP, e e alle parti interessate.
È fatto comunque salvo il ricorso giudiziaria or- dinaria.
Art. 58
Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior fa- vore individuali in atto.
Art. 59
Fondo pensionistico integrativo
In favore dei medici in servizio alla data della firma del pre- sente Contratto e compresi nella sfera di applicazione dello stes- so, viene istituito un fondo pensiouistico integrativo, in aggiunta all'assicurazione generale obbligatoria
fondo pensionistico integrativo denominato "Cassa di pre- videnza integrativa dei medici delle Case di Cura" è regolato dal- lo Statuto e dal Regolamento di attuazione, che saranno concor- dati entro il 31 ottobre 1987, da una Commissione paritetica com- posta dalle firmatarie del presente Contratto (AIOP e ARIS per le Case di Cura, CIMOP per i medici dipendenti).
Con decorrenza 1/1/88 la Cassa è finanziata con contri- buto del 6% riferito ad una retribuzione convenzionale lorda an-
.
.
. nua di lire 25 milioni, ripartito nella misura del a carico
. del medico comprensivo della quota associativa al Fondo e nella misura del a carico della Casa di Cura comprensivo della quota associativa al medesimo.
I contributi di cui sopra vengono congiuntamente e
mente versati con cadenza trimestrale, come da istruzioni della Cassa.
I contributi relativi al periodo al 31/12/87 sono determinati forfettariamente in lire 900 mila a totale carico della Casa di Cura e eventualmente rapportati ai mesi di effettivo ser- vizio, e verranno versati entro 31/1/1988.
39
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della vazione delle procedure di riscossione da parte della Cassa, i con- '
i cui al presente articolo verranno erogati al medico, di- te dalla Casa di Cura, ad integrazione del trattamento
di fine rapporto spettante.
Lo statuto e il regolamento della Cassa verranno allegati ai presente CCNL, del quale costituiranno parte integrante a tutti
. .. .. .
.,
Allegato n. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si impegnano affinché nelle trattative in corso presso il Ministero della Sanità per la determinazione del nuovo modello teorico di casa di cura da prendere a base nella determinazione della futura si ten- ga conto per i medici che operano nelle case di cura predette di un rap- porto di lavoro a 36 ore anziché di un rapporto di lavoro a 27 ore settima- nali.
Nel caso in cui tale previsione venga assicurata, e le Case di Cura siano tenute a coprire il maggiore orario di cui sopra, daranno la precedenza al personale in organico al 31/12/1986 valutando prioritariamente il per- sonale medico a 27 ore.
Allegato A
.
..... . In relazione al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in data odierna
, tra la CIMOP da un lato e dall'altro, le parti hanno concor-
;-
. i dato che l'espressione "dal primo giorno successivo a quello della
. . toscrizione del presente contratto" contenuta in alcuni articoli per deter- minare la relativa decorrenza va intesa: "dal agosto
Roma, 29 Luglio 1987
Allegato B
giorno settembre 1987
tra
in persona del suo Presidente avv. Xxxxxxx
in persona del suo Presidente Padre Xxxxxxx Xxxxx
la CIMOP in persona del Presidente della Commissione Sindacale dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Si è CONCORDATO di sottoscrivere in via definitiva il contratto naziona- le di lavoro per il personale medico dipendente, siglato in data 29 luglio 1987.
Le parti hanno altresì sciolto la riserva relativa all'art. 59 il cui nuovo te- sto, sottoscritto dalle parti, sostituisce quello precedentemente siglato. Le parti inoltre hanno concordato quanto segue in merito all'orario di la- voro e alla corresponsione degli arretrati.
Orario di lavoro
Con riferimento all'art. 13 le parti concordano che per il periodo 1 ago- sto settembre 1987 di lavoro settimanale effettivamente esplicata in eccedenza all'orario previsto dal presente contratto anziché per il tempo determinato e 38h anziché 37h per il tempo pieno) potrà essere compensata in base all'art. 15 o riconosciuto al me- dico un pari periodo di riposo compensativo.
Corresponsione arretrati
Le parti concordano di erogare, ai medici in organico alla data della fir- ma del presente contratto, in attesa dell'inquadramento definitivo che do- vrà essere effettuato entro il 31/12/87, degli acconti mensili per il perio- do 111186-31/12/87 nella seguente misura:
ottobre 1987 | novembre 1987 | dicembre 1987 | |
tempo definito tempo pieno | 300.000 600.000 | 300.000 600.000 | 300.000 600.000 |
po definito po pieno | 400.000 1.000.000 | 400.000 1 | 400.000 |
empo definito empo pieno | 600.000 | 600000 | 600.000 1.500.000 |
Assistente Assistente
Aiuto tem Aiuto tem
Primario t Primario t
Per i medici assunti successivamente saranno corrisposti dei a base dei maturati.
Le parti concordano, altresì che il saldo risultante dal nuovo inquadra-
: mento, che tenga altresì conto degli scatti e delle altre indennità, venga corrisposto entro il primo trimestre 1988 in una o soluzioni.
,
Per il periodo fino al 31/12/1987 restano provvisoriamente in vigore le tabelle stipendiali.
.
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FAC-SIMILE DELEGA PER TRATTENUTE SINDACALI
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sottoscritto Dr. operante presso la
Casa di Cura di .....................
in regime di rapporto di dipendenza autorizza l'Amministrazione ad fettuare sulla propria retribuzione una trettenuta mensile nella misura che annualmente verrà comunicata dalla C.I.M.O.P. stessa.
. . Lo scrivente dichiara che la presente delega:
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. . ha efficacia a partire dalla data in calce;
.. , 2) ha validità annuale;
. . 3) si intende tacitamente rinnovata anno per anno;
4) potrà essere dallo stesso revocata entro il 31 ottobre, affinché cessi
: agli effetti a partire dal gennaio dell'anno successivo, con comunica-
'. . zione scritta da inviare della Casa di Cura ed alla Federazione Regionale C.I.M.O.P.
in fede
leggibile)
. . N.B. Si prega scrivere a macchina o stampatello.