Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Autovetture
Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Autovetture
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
Documento informativo precontrattuale (DIP)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018
Privacy
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Polizza RC Autovetture
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società Vera Assicurazioni Prodotto: ''Autopiù Sicura'' ''Autopiù Sicura Connect''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
Che cosa è assicurato?
v I danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata;
v In caso di veicolo adibito a scuola guida, i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché sul veicolo sia presente l'istruttore abilitato;
v I danni a cose di terzi trasportati su taxi o veicoli a noleggio con conducente o ad uso pubblico.
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
x Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
x Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
x Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:
x dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
x dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;
x dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.
Ci sono limitazioni alla copertura?
L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:
! Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc…);
! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
! Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
! Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
! Veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
! Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
! Se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";
! Se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.
Per i casi di cui sopra, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di:
Guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000,00 euro;
Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000,00 e 20.000,00 euro.
DIP 1 di 2 Mod. DIPatv ed 04/2020
Autopiù Sicura - Autopiù Sicura Connect
Dove sono coperto dall'assicurazione?
v L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, in Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Andorra.
v L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purchè sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
La polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Compagnia.
In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione/eliminazione degli stessi.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato all'emissione della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o, in alternativa e su richiesta, semestrale (maggiorazione per interessi di frazionamento nella misura del 3%). In tal caso la rata deve essere pagata alla scadenza semestrale convenuta.
Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico.
Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es. banca).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
In presenza di frazionamento semestrale, se non paghi il premio della seconda semestralità, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
La durata del contratto è indicata in polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
Qualora avessi sospeso il contratto, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa. E' opportuno pertanto che non venga utilizzato, nè parcheggiato in aree pubbliche o a queste equiparate.
In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Come posso disdire il contratto?
Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto, sempre che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, puoi comunque formalizzare la volontà di risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altro strumento equipollente, ad esempio posta certificata PEC, prima della scadenza indicata nella polizza.
E' possibile annullare il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio X.X.Xxxx corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.
DIP 2 di 2 Mod. DIPatv ed 04/2020
Assicurazione X.X.Xxxx/Corpi veicoli terrestri
(Autovetture e Autotassametri)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Vera Assicurazioni S.p.A.
Prodotto:"Autopiù Sicura"
"Autopiù Sicura Connect"
Data di aggiornamento: 01/04/2020 - Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
del Patrimonio Netto è pari a 95 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 64 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 5 milioni di euro);
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 58 milioni di euro (a);
del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 16 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 198 milioni di euro (b)
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 198 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,41 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente delle seguenti estensioni: Ricorso terzi da incendio: copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di euro 300.000,00; Responsabilità civile dei trasportati: copre i danni cagionati involontariamente dai terzi trasportati sul veicolo a terzi non trasportati e fino al massimale di responsabilità civile indicato in polizza; Danni da inquinamento: copre i danni a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento e fino alla concorrenza di euro 30.000,00. |
Tipo di guida | Puoi personalizzare la polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate: Guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato; Guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purchè abbia un'età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell'importo di 5.000,00 euro; Azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. Per gli autotassametri, le autovetture adibite a noleggio con conducente o libero e destinate a scuola guida, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente. |
Vera smart | L'opzione AutopiùSicura Connect - Vera Smart richiede: l'autoinstallazione di un dispositivo (Vera Box) sul parabrezza del veicolo; l'associazione dello stesso ad un'applicazione (Vera Connect), che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone; e consente: l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante assistenza presente su Vera Box. Se congiuntamente all'opzione Smart è stata sottoscritta anche l'opzione Vera Protect, è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO | |
Scatola nera | L'opzione AutopiùSicura Connect - Vera Box + Vera Connect richiede: l'autoinstallazione di un dispositivo (Vera Box) sul parabrezza del veicolo; l'associazione dello stesso ad un'applicazione (Vera Connect), che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone, e consente: l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante assistenza presente su Xxxx Xxx. Se congiuntamente all'opzione Connect è stata sottoscritta anche l'opzione Vera Protect, è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina. Con questa opzione: hai anche diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto; la mancata installazione del dispositivo e la mancata attivazione dell'applicazione comportano: o la perdita del beneficio tariffario, che si concretizza con la corresponsione della differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa in vigore senza il dispositivo Vera Box; o in caso di sinistro RCA, prima che sia stata corrisposta la differenza di cui sopra, la possibilità per la Compagnia di agire in rivalsa in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato sino ad un importo massimo di euro 5.000; Il premio di tariffa degli eventuali successivi rinnovi potrebbe essere ridotto in base al tuo indice di merito (IDM) che rappresenta il tuo stile di guida. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart o Premium) | Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Rinuncia alla rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria | Puoi acquistare questa garanzia solo se il veicolo è di proprietà di una società o di un ente locatore e viene dato in uso a dipendenti o collaboratori. Prevede la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia, nei confronti della sola società proprietaria o locataria, qualora il conducente (dipendente/collaboratore) non sia abilitato alla guida in base alla vigente normativa, oppure, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. |
Trasporto non in conformità (pacchetto Protezione Rivalse RCA Safety o Premium) | In presenza di questa garanzia, la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, per i danni subiti dalle persone trasportate sullo stesso qualora il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. |
Danni da veicolo identificato ma non assicurato (pacchetto Protezione Rivalse RCA Safety o Premium) | In caso di incidente con un veicolo non assicurato, per ottenere il risarcimento del danno subito, devi scrivere al Fondo di Garanzie per le vittime della strada. Se acquisti questa garanzia, e purchè la responsabilità sia esclusivamente a carico del conducente del veicolo non assicurato, la Compagnia, previa cessione del credito che vanti nei confronti dell'istituto sopra citato, provvederà a risarcirti i danni a cose e a persone, rispettivamente fino a 5.000 euro e 10.000 euro. |
Sospensione e riattivazione del contratto | In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia X.X.Xxxx obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | L'opzione di Assistenza "Small" prevede prestazioni di Soccorso stradale, di Assistenza al veicolo e di Assistenza alla persona. Indipendentemente dall'opzione tariffaria R.C. Auto scelta (AutopiùSicura, Smart o Connect), qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata. L'opzione tariffaria R.C. Auto scelta (AutopiùSicura, Smart o Connect) determina l'opzione di Assistenza di base acquistata, che potrà essere: "Small", "Smart Small" o "Connect Small". Dette opzioni prevedono prestazioni via via maggiori in termini di: importi indennizzabili per sinistro, criteri di attivazione della prestazione, servizi prestati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large", che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi (indipendentemente dall'opzione tariffaria R.C. Auto scelta) quali ad esempio: l'invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva, l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap. Inoltre, le opzioni "Medium" e "Large" associate alla presenza delle opzioni tariffarie R.C. Auto Smart o Connect offrono ulteriori servizi aggiuntivi (non previsti per l'opzione tariffaria Start) quali ad esempio: l'autonoleggio a tariffe convenzionate, l'assistenza infermieristica post-ricovero, l'assistenza familiari non autosufficienti, l'invio di una baby-sitter, la custodia degli animali, la spesa a casa. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l'erogazione della prestazione; Dolo dell'assicurato; Abuso di alcolici e psicofarmaci. |
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso dell'autovettura. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia prevede un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari a €50.000,00. La garanzia è esclusa: Per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; Per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie; Per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e oltre un caso denunciato per anno assicurativo; Per operazioni di acquisto di beni mobili registrati; Per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; Se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro; Per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi; Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso; Se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx; Se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro. |
PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: Un minimo di euro 45.000,00 per il caso morte ed euro 50.000,00 per l'invalidità permanente; Ad un massimo di euro 110.000,00 per il caso morte ed euro 120.000,00 per l'invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: Diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; Rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e gli 75 anni. Franchigie. La franchigia non si applica per indennizzo fino a euro 50.000 e qualora l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell'invalidità totale. È prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del: 3% per gli indennizzi compresi tra euro 50.000 ed euro 100.000; 5% per indennizzi superiori a euro 100.000. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; Azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; Guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; Partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; Guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; Pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore. |
INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio ed eventi atmosferici. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Relativamente agli eventi atmosferici, la copertura è prestata per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. Per entrambe le garanzie e limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno non si tiene conto del degrado sui pezzi di ricambio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Incendio: è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. E' previsto un limite di indennizzo nella misura di 3.000 € e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Eventi atmosferici versione estesa: è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: alluvioni e inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Furto: è possibile evitare l'applicazione del degrado d'uso in caso di danno totale. La condizione è soggetta a limitazione temporale che sarà indicata in polizza. Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €. Vera Protect: Se è stata sottoscritta l'opzione Vera Protect è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: Il danno da furto parziale è quantificato in 500 €; In polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 €; L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l'ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: Semplici bruciature non seguite da incendio; Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; Conduzione da parte di persone non abilitate; Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo; Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
KASKO (opzionale) | |
Garanzie di base | Prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato (forma "solo collisione"). La copertura può estesa anche ai casi di urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma "completa"). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e franchigia assoluta. La garanzia, nelle forme solo collisione e completa, è prestata con scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di franchigia assoluta: Il danno da collisione è quantificato in 5.000 €; In polizza è indicata la franchigia assoluta del 10%; Il valore del veicolo al momento del sinistro è pari a 10.000 €; L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 4.000 €, ossia l'ammontare del danno (5.000 €) dedotta la franchigia assoluta (1.000 €), determinata applicando la percentuale indicata in polizza (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10.000 €). Per lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO - Limitazioni, esclusioni e rivalse. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: Xxxxx subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; Danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; Danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; Conduzione da parte di persone non abilitate; Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale) | |
Garanzie di base | Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: La riparazione o sostituzione dei cristalli rotti; La riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo; La duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; I danni ai bagagli trasportati, con esclusione di orologi, oggetti preziosi, apparecchi fotografici e fono-audio-visivi, denaro e titoli nonchè oggetti d'artigianato; L'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Sono esclusi i danni: Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; Avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; Determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (X.X.Xxxx) o di altra natura (es. incendio, furto ecc…). X.X.XXXX Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia: Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: I veicoli coinvolti sono più di due; Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia". | ||
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a: | ||
Assistenza | Protezione Legale | |
IMA Italia Assistance Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx(XX). Principali riferimenti: telefono: 000.00.00.00 oppure dall'estero al numero: x00 00 00000000; fax: 0000000000. | DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxx Principali riferimenti: dall'Italia numero Verde 800 282323 oppure dall'estero al numero + 39-0458378901; per posta elettronica a xxxxxxxx@xxx.xx; per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A.. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Obblighi dell'impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..) dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente ecc…) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della polizza mediante le seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico. |
Rimborso | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'X.X.Xxxx descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non da diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive all'incendio o furto totale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le garanzie diverse dall'X.X.Xxxx la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al contraente una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza. |
Sospensione | E' possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. Xxxxx restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, anche per le garanzie opzionali, puoi comunque formalizzare la volontà di risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altro strumento equipollente, ad esempio posta certificata PEC, prima della scadenza indicata nella polizza. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn. |
Risoluzione | Sia per la garanzia X.X.Xxxx che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Qualunque soggetto, proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario), che intenda integrare la copertura obbligatoria della responsabilità civile (X.X.Xxxx), per una maggior tutela del proprio patrimonio, proteggersi da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici ecc…) o tutelare la propria integrità fisica o quella di chi guida il veicolo.
Quali costi devo sostenere?
La provvigione riconosciuta all'intermediario è pari al 7,50%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo -Lungadige Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) In alternativa al: Fax n. 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Il termine massimo di risposta da parte dell'Impresa previsto dalla normativa è 45 giorni. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia X.X.Xxxx la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie. |
Negazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia X.X.Xxxx la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - L'arbitrato relativamente alle garanzia diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente). |
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIP aggiuntivo 10 di 10 MOD. DIP + atv ED. 04/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RC AUTO - AUTOVETTURE CVT - AUTOVETTURE
INDICE
GLOSSARIO 3
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11
RC AUTO - SEZIONE R.C.A. 15
AUTOPIU'SICURA Connect 28
XXXX XXX IN COMODATO 30
SEZIONE ASSISTENZA - NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI 35
Assistenza small, medium e large 35
PROTEZIONE LEGALE 74
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 77
Incendio e collisione con animali selvatici 78
Eventi atmosferici 78
Furto e atti vandalici 79
Kasko 81
Estensione optionals e accessori fono-audio visivi non di serie 82
GARANZIE AGGIUNTIVE 83
Pacchetto Estensioni Furto 84
Pacchetto Medium 85
Pacchetto Premium 86
VERA PROTECT 87
PROTEZIONE CONDUCENTE 91
Invalidità permanente 92
Morte per infortunio 94
Diaria da ricovero 95
Xxxxxxxx spese di cura per infortunio 95
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 96
Sezione Responsabilità Civile Auto 96
Sezione Assistenza 97
Sezione Protezione Legale 97
Sezione Corpi veicoli terrestri 98
Sezione Garanzie aggiuntive 100
Sezione Protezione conducente 101
GLOSSARIO
Accelerometro/giroscopio
Dispositivo elettronico collegato al dispositivo Vera Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori fono-audio-visivi non di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.
AutoPiùSicura
È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.
AutoPiùSicura Connect
È la soluzione R.C.A. innovativa della Compagnia, che prevede l'utilizzo di dispositivi prevalentemente digitali (Vera Box, Vera Protect e Vera Connect).
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento
Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.
Allarme Crash
È l'invio della segnalazione di incidente medio-grave (Crash) all'Impresa di assistenza incaricata dalla Compagnia. (Limitato alle Soluzioni AutoPiùSicura Connect).
Alluvione
Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.
Antifurto satellitare
Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.
Antifurto "immobilizer"
Dispositivo antifurto che inibisce l'avviamento del motore senza che sia presente la chiave corretta e che evita che l'auto venga avviata semplicemente collegando i fili.
Arbitrato
è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Area aeroportuale
Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).
Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.
Attestazione dello stato di rischio
Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.
Avente diritto
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca Dati
La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bluetooth Low Energy
Tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia
Bufera
Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Beneficiario
È il soggetto (persona fisica o giuridica) designato dal Contraente a cui la Compagnia deve la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato.
(Definizione riferita alla garanzia "Protezione Conducente").
Canone
Corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica. (Limitato alle Soluzioni AutopiùSicura Connect).
Car sharing
Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.
Carta Verde
Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria
R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.
Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco
Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.
Centro Servizi
L'insieme delle infrastrutture tecnologiche remote utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati e trasmessi dai dispositivi installati sul veicolo.
Cessionario
La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.
Classe interna
Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.
Classe di merito di conversione universale (CU)
Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.
La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.
Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Comodato
Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del cod. civ. e seguenti).
Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Vera Assicurazioni.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Consap
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx).
Contraente
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.
Contratto
Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Xxxxxxx).
Contratto di abbonamento
Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regolamenta fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.
Contravvenzione
E' un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Crash
Incidente, la cui gravità viene misurata in "g" (1 g corrisponde a 9,8 m/s2) (Limitato alle Soluzioni AutopiùSicura Connect).
C.V.T.
Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A.
Danno extracontrattuale
E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Degrado commerciale
La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.
Delitto
E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: l delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; l delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; l delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Diritto civile
E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi possono rivolgersi al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Ebbrezza
Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.
Esplosione
Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Familiare convivente
La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.
Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Franchigia
Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.
Frana
Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Furto
È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Grandine
Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.
Guasto
Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Impresa di Assistenza
Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.
Incendio
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incidente
L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.
Infocar
Listino di Quattroruote Professional che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.
Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.
Inondazione
Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.
Installatore convenzionato
Installatore dei dispositivi tecnologici, scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS (ex ISVAP)
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Legge
Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale
L'importo massimo che la Compagnia assicurativa è tenuta a corrispondere per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.
Minimo non indennizzabile
Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.
Nucleo famigliare
Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.
Optional non di serie
Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.
Patto di riservato dominio
È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.)
Polizza
Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.
Portatore di handicap
La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.
Primo rischio assoluto
È la forma di Assicurazione che impegna la Compagnia a indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.
Procedimento penale
E' una successione di atti avviata dall' autorità giudiziaria che va dall'iscrizione della notizia reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Proprietario
L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Pulsante assistenza
Pulsante disponibile su Vera Box, la cui pressione genera una richiesta di assistenza verso la Sala Operativa di Sicurezza.
Rapina
È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
R.C.A.
Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.
Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Responsabilità concorsuale
Responsabilità attribuita in misura percentuale a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale
Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ricovero
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato), regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Risarcimento diretto
Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla propria Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Sala Operativa di Sicurezza
Struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di:
ricerca del veicolo e coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società Telematica;
assistenza telefonica in caso di Crash e/o di pressione del Pulsante assistenza,relativamente alla sezione AutopiùSicura Connect.
Scoperto
La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Sforzo
Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.
(Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente").
SIM Card GSM o GSM-GPRS
Scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno di Vera Protect, intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.
Sinistro
Evento dannoso, accidentale e imprevisto, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.
Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Smartphone
Telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati basato su un sistema operativo (iOS o Android) per dispositivi mobili.
Smottamento
Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.
Società (altre)
Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.
Società Gestionaria
La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.
Società telematica
Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'Assicurazione auto.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope
Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Spese peritali
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Struttura Organizzativa
È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).
Tariffa
I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
Tempàri
Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.
Tempesta
Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Terzi
Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.
Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Trasporto non in conformità
Trasporto di persone che avviene in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (definizione relativa alla sezione garanzia R.C.A. - Opzioni facoltative con pagamento di un premio aggiuntivo).
Tromba d'aria
Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano
Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Valore assicurato
il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente.
Veicolo
Autovettura uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e cose, autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con conducente, autovettura adibita a scuola guida.
Limitatamente alla sezione AutopiùSicura Connect: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul Contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.
Limitatamente alla sezione Assistenza: Autovettura a uso privato e a noleggio libero (opzione Small e Medium per il prodotto AutopiùSicura), autoveicolo per trasporto di cose e/o persone.
Vera Connect
È l'App gratuita da scaricare sul proprio smartphone, in caso di acquisto del prodotto AutopiùSicura Connect, che permette di:
visionare il proprio indice di merito (IDM);
accedere ai servizi di prevenzione e protezione messi a punto dalla Compagnia;
Vera Box
Si tratta di un dispositivo satellitare, installato sul veicolo, ma di proprietà della Società Telematica, nelle versioni:
base (Vera Box) avente al proprio interno un Accelerometro/Giroscopio e un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy;
Vera Box 2.0 avente al proprio interno un Accelerometro/Giroscopio/modulo GSM e un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy.
Vera Box + Vera Connect
È la soluzione R.C.A. innovativa della Compagnia, che tramite dispositivo prevalentemente digitale installato sul veicolo, arricchisce in modo significativo le prestazioni dell'Assicurazione R.C.A. e dell'Assistenza.
Xxxx Xxxxx
È la soluzione R.C.A. innovativa della Compagnia, che tramite dispositivo prevalentemente digitale installato sul veicolo, arricchisce in modo significativo le prestazioni di Assistenza.
Vera Protect
Dispositivo satellitare di proprietà della Società Telematica avente al proprio interno un localizzatore GNSS e un modulo telefonico GSM-GPRS, che permette il collegamento con il Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti. Esso consente la localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca dello stesso a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.
Vertenza Contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Premessa
Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:
Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large
Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente
Garanzie C.V.T. (Incendio e Collisione con animali selvatici, Eventi atmosferici, Furto e Atti vandalici, Kasko)
Garanzie Aggiuntive (pacchetti Cristalli, Estensione Furto)
Vera Protect
Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Xxxxxxxx spese di cura per infortunio)
Articolo 1
Dove vale la copertura
L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.
L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.
Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
Sezione AutopiùSicura Connect
I servizi di questa opzione sono operativi:
raccolta ed elaborazione dati; consultazione dati | nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. |
allarme automatico in caso di crash; allarme in caso di pressione del pulsante assistenza | nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, del Principato di Monaco, di Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e degli stati dell'Unione Europea. L'eventuale estensione ad ulteriori territori è subordinata alla disponibilità di Servizi di Assistenza Stradale erogati da parte dell'Impresa di Assistenza designata dalla Compagnia e dovrà in ogni caso essere concordata tra la Compagnia e la Società Telematica. |
ricerca del veicolo | negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina. |
Sezione Protezione Legale
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti i casi indicati nell'art. 1 della sezione Protezione Legale;
dei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di vertenze contrattuali;
di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale.
L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.
Articolo 2
Quando e come devo pagare
Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero e deve essere pagato all'emissione della Polizza; le eventuali rate devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del premio può essere eseguito tramite: addebito su conto corrente Banco BPM, bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito dell'Impresa.
Articolo 3
Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il contraente ha diritto a recedere dal contratto ed a ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.
Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto, inoltrando alla Compagnia il certificato d'Assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi. Alla ricezione dei documenti, la Compagnia provvederà a rimborsare il contraente.
Articolo 4
Modalità di sottoscrizione del Contratto
Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza (inclusa la presenza delle coperture assicurative richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia.
Articolo 5
Quando inizia e quando finisce la copertura
Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto, s'intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto, mette a disposizione del Contraente una nuova proposta di premio.
L'accettazione della proposta, mediante pagamento del relativo premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza.
Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa.
Articolo 6
Che obblighi ho (dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente)
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l'annullamento della polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Articolo 7
Risoluzione del Rapporto
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.
Le parti possono comunque comunicare l'intenzione di non rinnovare il rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti analoghi, ad esempio la posta certificata PEC, prima della scadenza indicata nella Polizza.
Articolo 8
Cessazione del rischio
In caso di:
vendita o messa in conto vendita del veicolo;
distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
nonché furto o rapina senza ritrovamento;
il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia inoltrando la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata o autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi), salvo il caso di furto o rapina.
La Compagnia, su richiesta del contraente, provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:
trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
risoluzione del contratto;
cessione del contratto;
sospensione del contratto.
Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione).
Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia trasferita ad altro veicolo:
di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.
Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.
Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto, di detta garanzia, verrà rimborsato.
1/360 del premio netto annuo per ogni giorno non goduto
Rimborso premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)
Risoluzione del contratto
Il contraente può risolvere il contratto avendo diritto alla restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento dell'inoltro della copia:
del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.
Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale Carta verde (se rilasciata) o dalla data di autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi.
1/360 del premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua
Restituzione premio
Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del contratto nei termini di cui al primo comma, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa.
Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della rata di premio, il contraente sarà tenuto a corrisponderla con diritto alla restituzione del premio R.C.A. come indicato.
Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Casi specifici
In caso di:
furto o rapina, senza ritrovamento,
incendio totale,
la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio
C.V.T. corrisposta e non usufruita. Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.
In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio.
Cessione del contratto
Nel caso in cui il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.
Sul contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
Sospensione del contratto
Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - oggetto del Contratto - opzioni facoltative con pagamento di un premio aggiuntivo.
Opzione tariffaria AutopiùSicura Connect
Se si usufruisce di una dell'opzioni "AutopiùSicura Connect":
in caso di "Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione)" e "Risoluzione del Contratto", si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo, come previsto nell'omonima sezione;
non è possibile scegliere la soluzione di cessazione del rischio "cessione del Contratto". Per la sospensione si rimanda all'articolo dedicato.
Articolo 9
Sostituzione del certificato
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di Premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.
Articolo 10
Mancata autocertificazione distruzione Certificato e Carta Verde
Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se rilasciata), la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.
Articolo 11
Altre assicurazioni
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (ai sensi dell'art. 1910 C.C.).
Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
Articolo 12 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:
- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società), salvo per le opzioni AutopiùSicura Connect per le quali è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la Società Telematica.
Articolo 13 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
RC AUTO SEZIONE R.C.A
Articolo 1
Che cos'è assicurato
La Compagnia assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.
Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.
La Compagnia inoltre assicura:
la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e nel limite del massimale RCA indicato in polizza. Sono comunque esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso;
i danni prodotti a terzi, quando il veicolo non è in circolazione, da fuoriuscita per rottura accidentale, dei liquidi necessari al suo funzionamento;
Fino a euro 30.000 per anno assicurativo
Copertura danni da fuoriuscita accidentale liquidi
i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione;
Fino a euro 300.000 per anno assicurativo
Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo
Sono comunque esclusi:
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
la responsabilità dell'istruttore, nel caso di veicolo adibito a scuola guida, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione Si precisa che è considerato terzo:
- l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
- l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. La condizione è identificata in polizza come condizione speciale B.
relativamente agli autotassametri o alle autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
La condizione è identificata in polizza come condizione speciale C.
Per questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.
OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO
Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.
Scatola nera
L'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect, se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione, consente di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa secondo le regole contenute nella sezione dedicata (Sezione AutopiùSicura Connect).
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.
Rinuncia al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SMART O PREMIUM).
La Compagnia, solamente per il primo sinistro, rinuncia alla rivalsa qualora il conducente del veicolo identificato in Polizza, al momento del sinistro risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.
Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti
Appurato che l'autovettura indicata in polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Compagnia, a parziale deroga dell'Art. 3 "Limitazioni alla copertura (casi soggetti di rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Tuttavia, l'Assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
La condizione è identificata in polizza come condizione speciale D.
Trasporto non in conformità
(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SAFETY O PREMIUM)
La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente del veicolo identificato in Polizza nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
Tuttavia, la Compagnia si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.
Danni da veicolo identificato ma non assicurato
(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SAFETY O PREMIUM)
La Compagnia provvede, in caso di incidente stradale con collisione con altro veicolo identificato, all'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza e dei danni alle persone che si trovano a bordo dello stesso a condizione che:
il veicolo di controparte non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria;
la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte;
l'assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente:
- verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento del sinistro;
- modulo di constatazione amichevole (modulo blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'autorità presentata dall'assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
il numero dei veicoli coinvolti è pari a 2 (due).
Qualora vi siano i presupposti per l'applicazione della presente condizione, l'Assicurato cederà alla Compagnia, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
L'indennizzo verrà corrisposto:
Danno subito dal veicolo | Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limite massimo: euro 5.000 per sinistro per anno assicurativo |
Danno subito dalle persone | Limite massimo: euro 10.000 per sinistro per anno assicurativo |
Sospensione
Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la Copertura Assicurativa R.C. Auto in corso di Contratto è tenuto a farne richiesta scritta alla Compagnia restituendo il certificato e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi.
La sospensione:
ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dalla data dell'autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del contratto.
All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice.
La sospensione non è consentita:
se il periodo di Assicurazione in corso con premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese;
per i contratti di durata inferiore all'anno;
per i contratti ceduti;
per i contratti amministrati con "libro matricola";
per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
Riattivazione
La riattivazione del contratto avviene su richiesta del contraente per il medesimo o altro veicolo.
Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
del medesimo intestatario al PRA;
del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe CU" dell'articolo "Gestione del Bonus/Malus" (condizione speciale - F).
Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
del medesimo intestatario al PRA;
del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purchè quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:
una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione;
una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza.
Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita.
Restituzione premio | 1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione |
Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).
Articolo 2
Cosa non è assicurato
L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:
a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:
dalla circolazione in aree aeroportuali;
dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.
La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.
Articolo 3
Limitazioni alla copertura
L'Assicurazione non è operante nel caso di:
conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a
12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa solamente nel caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:
Guida in stato di ebbrezza | Euro 5.000 |
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope | Euro 20.000 |
veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.
Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Articolo 4
Formule di personalizzazione in base al tipo guida
Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule:
PERSONALIZZAZIONE | CARATTERISTICHE | RIVALSA |
GUIDA LIBERA | Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque conducente | Xxxxxxx |
GUIDA ESPERTA | Proprietario: persona | Fino a euro 5.000 (se |
fisica | il conducente, al | |
Conducente: di età | momento del sinistro, | |
uguale o maggiore ai 26 anni | è minore di 26 anni) | |
AZIENDA | Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque conducente | Nessuna |
E' prevista la formula "SENZA PERSONALIZZAZIONE" per i seguenti veicoli: autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con conducente, autovettura adibita a scuola guida.
Relativamente alla formula di personalizzazione "GUIDA ESPERTA", la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui:
l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale);
il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.
Articolo 5
Attestazione dello stato di rischio
La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio".
Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:
il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione.
In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:
per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.
La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.
Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.
La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:
sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
cessione del Contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Articolo 6
Bonus/Malus (condizione speciale - F) Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 27 classi di merito interne (dalla 1O alla 14) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.
Periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.
In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
Assegnazione alla classe di ingresso
1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14) se:
il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In mancanza della documentazione giustificativa come da punto 2, il Contratto è assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).
4. A parziale deroga di quanto previsto al punto 1, il Contratto è assegnato alla classe di merito 9 (CU 14) se il veicolo risulta immatricolato al P.R.A. per la prima volta da meno di un anno rispetto alla data di effetto del Contratto.
5. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40/2007. In questo caso il cliente dovrà produrre:
copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
Recupero della classe di merito
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:
sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo assicurato presso altra Impresa assicurativa
1. Assegnazione della classe
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.
Tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna
Classe C.U. di assegnazione | Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati" | |
0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1D | - |
2 | 1C | - |
3 | 1B | 1A |
4 | 1A | 1 |
5 | 1 | 2 |
6 | 2 | 3 |
7 | 3 | 4 |
8 | 4 | 5 |
9 | 5 | 6 |
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 |
12 | 8 | 9 |
13 | 9 | 10 |
14 | 10 | 11 |
15 | 11 | 12 |
16 | 12 | 13 |
17 | 13 | 14 |
18 | 14 | 14 |
Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:
Formula "Tariffa fissa" | Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula "Franchigia" | Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Assegnazione alla classe di merito interna 1G
Il Contratto è assegnato alla classe di merito interna 1G nel caso in cui l'attestazione riporti:
la classe C.U. 1, come classe di assegnazione,
la tabella della sinistrosità pregressa risulti totalmente compilata, senza sinistri pagati e senza anni valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile).
La regola non è applicabile se l'attestazione di rischio è scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente).
3. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati
Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 cod. civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
4. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione
L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14).
5. Veicolo già assicurato all'estero
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:
il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,
che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10. Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
6. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.
7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione
Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 18) nei seguenti casi:
Indisponibilità dell'attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio |
Validità dell'attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:
la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
8. Revisione della classe di merito
L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della classe di merito
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:
nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.
Tabella regole evolutive delle classi interne
Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati" per Autovetture | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri |
1O | 1O | 1E | 1B | 3 | 6 |
1N | 1O | 1E | 1B | 4 | 7 |
1M | 1N | 1E | 1B | 5 | 8 |
1L | 1M | 1D | 1B | 6 | 9 |
1I | 1L | 1D | 1A | 7 | 10 |
1H | 1I | 1D | 1A | 8 | 11 |
1G | 1H | 1D | 1 | 9 | 12 |
1F | 1G | 1D | 1 | 10 | 13 |
1E | 1F | 1C | 2 | 11 | 14 |
1D | 1E | 1A | 3 | 12 | 14 |
1C | 1D | 1 | 4 | 13 | 14 |
1B | 1C | 2 | 5 | 14 | 14 |
1A | 1B | 4 | 6 | 14 | 14 |
1 | 1A | 5 | 7 | 14 | 14 |
2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 14 |
3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 |
4 | 3 | 8 | 10 | 14 | 14 |
5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 14 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 |
7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 14 |
8 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 |
9 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 |
10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tabella delle regole evolutive classi C.U.
Classe di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai Sinistri "osservati" | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistri | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.
b) e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:
alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
o alla Compagnia (per gli altri sinistri)
il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento dello stato di rischio
Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.
Premesso che:
in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".
Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".
a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi.
Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche:
nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;
dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la contestazione.
b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.
Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.
Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.
In deroga alle disposizioni del provvedimento IVASS, è possibile conservare la classe C.U. e la sinistrosità pregressa anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
c) Mancato buon fine della vendita
Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:
posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
o ritrovato a seguito di furto totale,
e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.
Al Contratto va allegata:
dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita,
la copia del verbale di ritrovamento del veicolo, nel caso di furto.
d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.
L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stessa.
Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:
copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
e) Veicoli in leasing o a lungo termine
Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata se provvede all'acquisto di detto veicolo.
Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.
Al Contratto dovranno essere allegati:
copia della documentazione attestante il riscatto del leasing;
copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.
Nel caso di acquisito di un nuovo veicolo deve essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.
f) Veicolo intestato a portatore di handicap
Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.
Al Contratto dovranno essere allegati:
copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.
g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi
La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".
L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro famigliare convivente.
Al Contratto dovranno essere allegati:
copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso.
h) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società di persone
La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.
Al Contratto dovrà essere allegata:
copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.
i) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società
La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.
Al Contratto dovranno essere allegati:
copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.
j) Mutamento della della classificazione del veicolo assicurato
Ferma l'immatricolazione del veicolo, nell'ipotesi in cui ne venga modificata la classificazione ex art. 47 codice della strada.
SEZIONE AUTOPIU'SICURA Connect
(Valida solo se espressamente richiamata in polizza) NORME COMUNI
Articolo 1
Opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect - Caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento
Le opzioni tariffarie AutoPiùSicura Connect, che prevedono l'installazione sul veicolo di un dispositivo contatore satellitare (Vera box/Vera Box 2.0), possono essere di due tipi:
Vera Smart, che non produce alcune effetto tariffario, ma consente di beneficiare dei servizi di Assistenza;
Vera Box + Vera Connect che consente di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa oltre ai servizi di Assistenza. Per questa opzione, per gli eventuali successivi rinnovi, la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM), calcolato sulla base dei dati rilevati da Vera Box insieme all'applicazione per smartphone e visualizzabili sullo stesso tramite l'applicazione dedicata.
Per scegliere l'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect, l'assicurato deve:
verificare presso il Punto Vendita o sul sito della Compagnia (www. xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), che il proprio smartphone (e quello dei conducenti) sia in possesso dei requisiti minimi per l'attivazione dell'applicazione;
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto:
- installare, con le modalità in seguito riportate, Vera Box sul veicolo oggetto del Contratto;
- scaricare, relativamente all'opzione Vera Box + Vera Connect, sul proprio smartphone l'applicazione dedicata abbinandola a Vera Box;
impegnarsi a portare con sé a ogni viaggio il proprio smartphone acceso e con attive le seguenti funzionalità: bluetooth, connessione dati e localizzazione;
relativamente all'opzione Vera Box + Vera Connect, connettere l'applicazione per smartphone a Vera Box, indipendentemente dall'utilizzo del veicolo, almeno 1 volta 90 giorni prima della scadenza del Contratto;
verificare che ogni conducente del veicolo oggetto del Contratto, provveda a seguire il medesimo comportamento in merito all'applicazione per smartphone descritta ai punti precedenti;
adempiere agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.
Nel caso in cui sia stata scelta l'opzione Vera Box + Vera Connect, la mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione così come sopra indicato implica la violazione degli impegni contrattuali assunti e comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con queste conseguenze:
perdita del beneficio tariffario per l'intero periodo assicurativo in corso, determinato come differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in base alla tariffa R.C.A. in vigore senza opzione Vera Box + Vera Connect: il Contraente dovrà versare entro i 15 giorni successivi alla stipula del Contratto la differenza/conguaglio premio (mediante la sostituzione del Contratto o la regolarizzazione della posizione amministrativa tramite la richiesta della suddetta somma);
il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
la Compagnia potrà rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato sino ad un importo massimo di euro 5.000, nel caso in cui il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro R.C.A. prima che sia stata corrisposta la differenza conguaglio premio.
La Compagnia, attraverso la Società Telematica, potrà effettuare controlli da remoto al dispositivo installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.
Inoltre, sia per l'opzione Vera Box + Vera Connect che Xxxx Xxxxx, la mancata:
installazione del dispositivo e la successiva attivazione tramite applicazione per Smartphone,
connessione durante la guida secondo quanto indicato sopra e specificato nei successivi articoli 7.1 - Condizioni per il corretto funzionamento di Vera Box e 8 - Esonero da responsabilità ed esclusioni, comporta il venir meno o la limitata erogazione dei servizi di Assistenza.
Periodo di attivazione (solo per opzione Vera Box + Vera Connect)
Per determinare l'IDM saranno considerati solo i dati rilevati da Vera Box e dall'applicazione per smartphone secondo questi criteri:
il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di Vera Box e dell'applicazione per smartphone, o dalla data di effetto del Contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del Contratto stesso, e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione;
il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
Articolo 2
Indice di merito (IDM) - Solo per opzione Vera Box + Vera Connect
L'IDM è l'indice rappresentativo dello stile di guida del cliente e si articola in 7 classi corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa decrescenti o crescenti, i cui coefficienti sono indicati in tariffa.
Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione elementi di modalità di conduzione del veicolo quali ad esempio:
la percorrenza annua: calcolato come totale chilometri percorsi su base annua (quelli effettivi se la rilevazione è pari a 12 mesi, quelli stimati se il dispositivo è stato attivato per un periodo inferiore a 12 mesi);
i chilometri percorsi per tipo di strada/fascia oraria: calcolato come incidenza dei tipi strada e fasce orarie in cui si sono percorsi i chilometri di cui al punto precedente;
i limiti di velocità: percentuali di chilometri percorsi oltre al limite prescritto dal Codice della Strada (+10 km/h);
le accelerazioni/decelerazioni: percentuale di accelerazioni/decelerazioni oltre soglia per tipologia di strada;
la percentuale di viaggi connessi: minuti di viaggio con raccolta completa dei dati (come previsto all'art. 1 Opzioni tariffarie AutopiùSicura Connect - caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento).
Questi gli IDM di rinnovo:
IDM 1 - Super
IDM 2 - Ottimo
IDM 3 - Buono
IDM 4 - Migliorabile
IDM 5 - Distratto
IDM 6 - Disconnesso
IDM 7 - Benvenuto
L'IDM 5 viene applicato se si verifica uno dei due seguenti casi:
sono percorsi più del 50% dei minuti di viaggio totali del veicolo, senza la possibilità di raccogliere i dati completi relativi allo stile di guida, a causa della mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali (quali ad esempio: il mancato collegamento tra Smartphone e dispositivo, la mancata attivazione del GPS, il dispositivo scarico, ecc…)
nel periodo di attivazione, come definito all'art. 1 - Opzione tariffarie AutopiùSicura Connect - Caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento, la Compagnia abbia effettuato pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
L'IDM 6 viene applicato nel caso in cui il Contraente/Conducente non ottemperi all'obbligo di installazione e attivazione di Vera Box e dell'applicazione per smartphone.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipula, il Contratto è assegnato alla classe IDM 7 - Benvenuto.
PROPOSTA DI RINNOVO
Per le annualità successive a quella della stipula, il Contratto è assegnato, nel momento della proposta di xxxxxxx, a uno degli IDM sopra indicati sulla base dello stile di guida rilevato.
Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:
nel caso in cui, dalla messa in funzione di Vera Box alla scadenza del Contratto, vi fosse un periodo di tempo inferiore a un anno ma comunque superiore a 180 giorni, la quantificazione delle percorrenze verrà rapportata ad un anno;
nel caso in cui, dalla messa in funzione di Vera Box alla scadenza del Contratto:
- vi fosse un periodo di tempo inferiore a 180 giorni,
- o l'ultima connessione tra l'applicazione per smartphone e Vera Box risalisse a più di 6 mesi dal termine del periodo di osservazione, - o nell'annualità osservata venissero percorsi meno di 300 chilometri, sarà applicato l'IDM 7, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'IDM 5 descritti sopra;
- nel caso di sostituzione del veicolo verranno sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato, anche se riferiti a veicoli diversi.
XXXX XXX IN COMODATO
(Valida solo se espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione). Articolo 3
Natura del contratto di abbonamento e durata
Il Contratto di abbonamento:
è stipulato contemporaneamente al Contratto R.C.A. emesso dalla Compagnia, ne ha natura accessoria nonché medesima durata;
ha per oggetto la fornitura di Vera Box, concessa dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito, e l'erogazione dei servizi infotelematici descritti negli articoli successivi.
Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società Telematica.
Il pagamento del premio del Contratto di Assicurazione esprime adesione del Contraente al Contratto di abbonamento di Vera Box.
Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della Polizza di Assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo potrà chiedere la continuazione dei servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.
A tal fine, il Contraente firmando il Contratto di abbonamento:
autorizza la Società Telematica a richiedere alla Compagnia comunicazioni riguardo la sussistenza della Polizza, ossia al suo mancato rinnovo o sospensione;
autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.
Il Contraente riconosce espressamente che i servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.
Articolo 4
Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione
La corretta installazione e attivazione di Vera Box a bordo del veicolo da parte del Contraente, il suo utilizzo durante la guida in combinazione con l'applicazione per smartphone e il rispetto di quanto riportato all' art. 7 - Condizioni per il corretto funzionamento dei dispositivi ed operatività dei servizi, consente di usufruire dei servizi di:
raccolta ed elaborazione dati,
allarme automatico in caso di crash,
allarme in caso di pressione del pulsante assistenza.
L'attivazione dei servizi sarà confermata attraverso l'applicazione per smartphone.
Il Contraente, firmando il Contratto di abbonamento:
acconsente all'attivazione di Xxxx Xxx e di usufruire dei servizi elencati ai punti successivi;
autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia;
autorizza la Società Telematica ad inoltrare, attraverso il proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente/richiesta di soccorso all'Impresa di Assistenza.
4.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati
Vera Box, installato e attivato sul veicolo, e l'applicazione per smartphone a esso abbinato, effettuano la raccolta dei seguenti dati:
il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo);
la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del veicolo:
- durante il viaggio;
- in caso di eventuali crash/sinistri rilevati e/o di pressione del pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei servizi di cui agli artt. 4.2 e 4.3;
- occasionalmente ai fini della taratura di Vera Box, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo;
l'accadimento di eventuali crash/sinistri;
i dati identificativi dello smartphone utilizzato in combinazione con Xxxx Xxx;
lo stile di guida.
Il servizio inizia dal momento di attivazione di Vera Box insieme all'associazione/attivazione dell'Applicazione per smartphone.
Attraverso la scansione continua del dispositivo il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a disposizione:
del Contraente, come indicato all'art. 4.4;
della Compagnia, per le proprie elaborazioni: con finalità assicurative/liquidative, per la valutazione e la corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di servizi dedicati.
La sospensione della Polizza assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio di Vera Box.
4.2 Servizio di allarme automatico in caso di Crash
(operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 8 - Esonero da responsabilità ed esclusioni)
Il servizio ha inizio nel momento in cui si attiva Vera Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'applicazione per smartphone, o dalla data di effetto del Contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del Contratto stesso.
In caso di rilevazione di un crash, la Società Telematica provvede a:
verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi;
contattare il numero telefonico associato allo smartphone utilizzato in combinazione con Vera Box al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone). Nel caso in cui il dispositivo in uso sul veicolo sia di tipo Vera Box 2.0 (informazione verificabile consultando la suddetta applicazione) e non vi sia connessione tra il dispositivo stesso e lo Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza, contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato nel Contratto.
Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma dell'incidente e della necessità di intervento, la Società Telematica:
fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
richiede l'intervento dei soccorsi, inoltrando la segnalazione completa della posizione del veicolo all'Impresa di Assistenza, secondo le modalità dettagliate all'interno della Sezione dedicata alla garanzia Assistenza.
In caso di mancato contatto telefonico, qualora sia disponibile la localizzazione del veicolo, la Società Telematica, laddove valuti la sussistenza di una effettiva situazione di necessità sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, richiede l'intervento dell'Impresa di Assistenza, come descritto al punto precedente.
Il servizio potrà essere sospeso in caso di inserimento in manutenzione di Xxxx Xxx, o nel caso di sospensione della Polizza assicurativa.
4.3 Servizio di allarme in caso di pressione del pulsante assistenza
(operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 7 - Condizioni per il corretto funzionamento dei dispositivi ed operatività dei servizi)
Il servizio ha inizio nel momento in cui si attiva Vera Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per smartphone, o dalla data di effetto del Contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del Contratto stesso.
In caso di pressione del pulsante assistenza il Centro Servizi, dopo adeguata verifica, contatta il numero telefonico associato allo smartphone utilizzato in combinazione con Vera Box al momento della richiesta di assistenza (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone). Nel caso in cui il dispositivo in uso sul veicolo sia di tipo Vera Box 2.0 (informazione verificabile consultando la suddetta Applicazione) e non vi sia connessione tra il dispositivo stesso e lo Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato nel Contratto.
Nel caso in cui sia riconosciuto un allarme reale, la Società Telematica può:
contattare le Forze dell'Ordine in caso di pericolo personale;
provvedere ad inoltrare la richiesta di assistenza stradale, fornendo la posizione del veicolo, se rilevata, all'Impresa di Assistenza.
In caso contrario, la Società Telematica provvede alla chiusura dell'intervento.
Le prestazioni di assistenza saranno fornite esclusivamente nel caso in cui ne sia stata confermata la necessità durante la conversazione telefonica con la Società Telematica.
Se per qualsiasi motivo non viene instaurato il contatto telefonico, e non venga quindi confermata la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di assistenza, la Società Telematica procede all'annullamento dell'allarme e alla chiusura dell'intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione. L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione di Vera Box o nel caso di sospensione della Polizza assicurativa.
4.4 Consultazione dati
Il Contraente o il conducente del veicolo, se persona diversa, può accedere ai propri dati, tramite l'Applicazione per smartphone, necessaria per usufruire del servizio, quali ad esempio:
lo stile di guida;
la localizzazione del veicolo parcheggiato;
la visualizzazione degli ultimi percorsi effettuati.
Le informazioni possono essere consultate regolarmente dal titolare dello smartphone.
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, questi si dichiara informato della possibilità che il suo accesso ai dati potrebbe comportare, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art.4 della legge 20/05/1970, n. 300.
Articolo 5
Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi
La consegna al Contraente di Xxxx Xxx, insieme a tutti i componenti necessari alla sua installazione, avviene:
tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato al momento della sottoscrizione della Polizza;
tramite consegna diretta da parte dell'installatore convenzionato, contemporaneamente all'installazione di Vera Protect sul veicolo, nel caso in cui sia stata acquistata anche l'omonima opzione (si vedano a tal proposito le condizioni di Polizza Corpi Veicoli Terrestri).
Il Contraente deve installare e attivare Vera Box e l'applicazione per smartphone:
seguendo le istruzioni e le prescrizioni fornite dalla Società Telematica;
entro 15 giorni lavorativi dalla firma del Contratto.
L'installazione, l'attivazione e la disinstallazione sono a cura del Contraente.
È considerata come prima installazione, la nuova installazione conseguente a furto:
senza ritrovamento del veicolo;
con ritrovamento del veicolo ma senza Vera Box.
Il Contraente è tenuto a informare la Società Telematica e a fornire i documenti della sottrazione indebita.
Le spese relative alla sostituzione/verifica di Xxxx Xxx in caso di guasto accertato dal Centro Servizi sono a carico della Società Telematica, a eccezione di accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo. In caso di disinstallazione, di Xxxx Xxx viene custodita dal Contraente.
Variazione della Polizza per cambio veicolo | Custodia fino alla reinstallazione sul veicolo subentrante |
Sospensione della | Custodia fino alla riattivazione |
Polizza per vendita, | della Polizza e reinstallazione sul |
distruzione, demolizione | veicolo subentrante |
o esportazione del | |
veicolo |
In entrambi i casi il Contraente ha 15 giorni lavorativi, dalla data effettiva della sostituzione o della riattivazione della Polizza, per reinstallare il dispositivo sul nuovo veicolo.
Modalità di restituzione
Xxxx Xxx deve essere restituita alla Società Telematica nei casi di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tra cui, ad esempio:
mancato rinnovo della Polizza assicurativa;
chiusura della Polizza assicurativa per qualsiasi causa intervenuta (ad es. vendita del veicolo);
mancata riattivazione della Polizza assicurativa a seguito di precedente sospensione. La restituzione di Xxxx Xxx unitamente a tutti gli accessori, avverrà tramite:
spedizione con raccomandata, a cura e spese del Contraente, all'indirizzo riportato sul Contratto di abbonamento, riutilizzando la confezione originale;
consegna all'installatore convenzionato, solo nel caso in cui sia stata installata Xxxx Protect sul veicolo, nel momento della disinstallazione della stessa.
Articolo 6
Mancata restituzione dei dispositivi
Il Contraente è sempre tenuto alla restituzione del dispositivo Vera Box, anche se non funzionante, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la cessazione della Polizza:
eccettuato il caso di furto, documentato con copia della denuncia alle Forze dell'Ordine,
e salva la facoltà di cui al comma successivo.
Il Contraente, nel medesimo termine di cui al comma precedente, può scegliere di acquistare i dispositivi corrispondendo alla Società Telematica la relativa somma.
Vera Box euro | euro 35 + IVA |
Vera Box 2.0 | euro 35 + IVA |
Spetta al Contraente, sempre nel termine di 45 giorni, perfezionare la compravendita, provvedendo all'acquisto ed al pagamento del dispositivo, accedendo al sito internet riportato sul Contratto di abbonamento.
Nel caso in cui, a seguito di uno dei seguenti eventi, quali ad esempio:
cessazione della Polizza;
furto del dispositivo, purché non originato dal furto, consumato o tentato, del veicolo, il Contraente non restituisca il dispositivo secondo quanto riportato nel presente articolo e con le modalità di cui all'art. 5 -
Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi, e nei casi in cui restituisse il dispositivo:
non funzionante,
funzionante ma oltre il termine dei 45 giorni,
sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica,
nei 15 giorni successivi allo scadere del termine dei 45 giorni,
a titolo di risarcimento danni, una somma di euro 200 più IVA.
Nel determinare l'importo, si è tenuto conto sia del valore del dispositivo al momento dell'evento, sia degli oneri della Società Telematica per l'attivazione della procedura di "recupero forzoso" del dispositivo stesso. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.
La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente, con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui sopra, anche per tutte le spese legali eventualmente sostenute.
Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 Cod. Proc. Civ.
Articolo 7
Condizioni per il corretto funzionamento di dispositivi ed operatività dei servizi Premessa
Fermo quanto riportato ai successivi punti 7.1 e 7.2, una volta installata e attivata, Vera Box con l'Applicazione per Smartphone:
registra e trasmette i dati relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
registra e trasmette i dati di eventuali crash/sinistri;
permette al Centro Servizi di inoltrare all'Impresa di Assistenza segnalazione di allarme insieme ai dati di localizzazione del veicolo.
7.1 Condizioni per il corretto funzionamento di Xxxx Xxx
Le condizioni principali per il corretto funzionamento di Vera Box e dell'Applicazione per smartphone sono:
a. la corretta installazione e l'attivazione di Vera Box e dell'Applicazione per smartphone da parte del Contraente secondo le indicazioni della Società Telematica;
b. la sufficiente disponibilità di carica della batteria interna di Vera Box e dello smartphone, operazioni di cui è responsabile il Contraente o, se diverso, l'effettivo conducente;
c. l'utilizzo di Vera Box in combinazione con l'Applicazione per smartphone, tramite connessione Bluetooth Low Energy;
d. la corretta operatività della rete di telefonia mobile, la presenza di segnale GSMGPRS, nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
e. l'attivazione e il funzionamento dei servizi di localizzazione sullo smartphone e della costellazione GPS, per consentire la localizzazione del veicolo sul territorio;
f. la disponibilità e la corretta operatività di una connessione dati sullo smartphone utilizzato in accoppiamento con Vera Box;
g. l'adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo punto 7.2.
7.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi
L'operatività dei servizi dipende dalla corretta installazione/attivazione:
1. di Vera Box,
2. dell'Applicazione per smartphone Vera Connect
3. dalle condizioni per il loro corretto funzionamento come riportato al precedente punto 7.1, e al rispetto, da parte del Contraente, delle condizioni che seguono:
Controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza e sul certificato di installazione siano esatti;
comunicare alla Compagnia e alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, per consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
attenersi alle indicazioni per il ripristino e/o la sostituzione di Xxxx Xxx entro il termine prefissato e comunicato dal Centro Servizi, via SMS o altre modalità, in caso di guasto e/o di mancato funzionamento del dispositivo;
contattare il Centro Servizi per verificare il corretto funzionamento di Xxxx Xxx dopo un incidente, o comunque dopo eventi che possano averne causato malfunzionamenti e danneggiamenti.
Inoltre, il Contraente non deve intervenire su Vera Box in caso di malfunzionamenti, ma dovrà informarne tempestivamente la Società Telematica.
In caso di interventi manutentivi sul veicolo che richiedano la rimozione di Xxxx Xxx, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, al Contraente è richiesto di contattare il Centro Servizi a uno dei numeri riportati sul Contratto di abbonamento, per l'inserimento in manutenzione di Vera Box.
Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativi i dispositivi, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della Società Telematica.
Nota bene:
Aggiornamento del database cartografico dell'intero territorio nazionale.
Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile quindi che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica.
Articolo 8
Esonero da responsabilità ed esclusioni
La Società Telematica è espressamente esonerata da qualunque pretesa e/o responsabilità per danni derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione di Vera Box, dei quali il Contraente risponde pienamente.
La Società Telematica è inoltre esonerata da qualunque responsabilità per i danni causati al veicolo durante l'installazione, la manutenzione o la disinstallazione di Vera Box stessa.
In nessun caso la Società Telematica potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei servizi erogati, se derivanti dalle seguenti cause:
disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute;
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
modifiche effettuate dal Contraente a Vera Box;
modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta in Vera Box 2.0;
mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
danni causati a Xxxx Xxx da terzi non autorizzati;
incidente con distruzione o grave danneggiamento a Vera Box;
mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 - Condizioni per il corretto funzionamento di dispositivi ed operatività dei servizi;
Relativamente a Vera Box e all'Applicazione per smartphone:
a. disinstallazione dell'Applicazione per Smartphone;
b. mancata attivazione del collegamento Bluetooth;
c. mancata attivazione della localizzazione GPS;
d. mancata attivazione del collegamento dati;
e. batteria dello Smartphone in modalità risparmio energetico o scarica;
f. batteria di Xxxx Xxx esaurita;
g. rimozione dal veicolo di Xxxx Xxx.
Inoltre, la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:
terremoti ed altre calamità naturali;
sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
ASSISTENZA SEZIONE ASSISTENZA
NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI
Premessa
In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:
SMALL
MEDIUM
LARGE
Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE
Le prestazioni di assistenza:
si articolano a seconda della soluzione R.C.A. scelta dal cliente: AutopiùSicura, AutopiùSicura Connect - Vera Box o AutopiùSicura Connect - Smart;
sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.
Articolo 1
Che cos'è assicurato
Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale. In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.
Se l'Assicurato ha abbinato la Sezione Assistenza con le opzioni tariffarie AutopiùSicura Connect, l'intervento, oltre a poter essere richiesto dall'Assicurato stesso così come normato all'art. 3 "Istruzioni per la richiesta di Assistenza" , potrà essere disposto automaticamente dalla Società Telematica se ricorrono le seguenti condizioni:
il crash deve essere uguale o superiore a 4g;
le autovetture sono per uso privato o si tratta di autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo. In tal caso si applica l'art. 4.2 della Sezione AutopiùSicura Connect.
Le prestazioni di seguito elencate sono estese:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA alle forme di mobilità non convenzionale quando il contraente di polizza si trova alla guida di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo identificato in polizza compreso tra quelli di seguito elencati: autoveicoli a noleggio a breve termine; autoveicoli in car sharing; biciclette di proprietà (con esclusione dell'attività di natura professionale); biciclette in bike sharing; monopattino, anche elettrico, di proprietà del contraente di polizza. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Articolo 2
Limitazioni alla copertura
Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:
dolo dell'Assicurato;
suicidio o tentato suicidio;
abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 cod. civ.. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
DOVERI DEL CONTRAENTE
A parziale deroga dell'art. 1910 cod. civ. , l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.
Articolo 3
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:
DALL'ITALIA: al numero verde 800 18 54 45
DALL'ESTERO: al numero x00 00 00 00 00 00
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
targa del veicolo assicurato;
tipo di servizio richiesto;
indirizzo del luogo in cui si trova;
recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE | |||||||||||
OPZIONE TARIFFARIA RCA | AUTOPIU'SICURA | AUTOPIU'SICURA CONNECT - SMART | AUTOPIU'SICURA CONNECT - VERA BOX | ||||||||
FORMULE | S M A L L | M E D I U M | L A R G E | S M A L L | M E D I U M | L A R G E | S M A L L | M E D I U M | L A R G E | ||
PRESTAZIONI | |||||||||||
SOCCORSO STRADALE | |||||||||||
OFFICINA MOBILE | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXX | v | v | v | x | x | x | x | x | x | ||
RECUPERO FUORISTRADA | v | v | v | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXXXXXX XX VEICOLO | |||||||||||
AUTO IN SOSTITUZIONE | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA | v | v | v | v | v | v | |||||
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA | v | v | v | ||||||||
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA | v | v | v | v | |||||||
INVIO PEZZI RICAMBIO | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
RECUPERO VEICOLO | v | v | v | v | v | v | |||||
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
AUTODEMOLIZIONE | v | v | v | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXXXXX XXXXX XXX'XXXXXX | v | v | v | v | v | v | |||||
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO XXXXX | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
INVIO DI UN AUTISTA | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXX X'XXXXXXX | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
XXXXXXX PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ | v | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXXXX XXXXX LEGALI | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXXXXXX X DISPOSIZIONE | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE | |||||||||||
OPZIONE TARIFFARIA RCA | AUTOPIU'SICURA | AUTOPIU'SICURA CONNECT - SMART | AUTOPIU'SICURA CONNECT - VERA BOX | ||||||||
FORMULE | S M A L L | M E D I U M | L A R G E | S M A L L | M E D I U M | L A R G E | S M A L L | M E D I U M | L A R G E | ||
PRESTAZIONI | |||||||||||
ASSISTENZA ALLA PERSONA | |||||||||||
AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE | v | v | v | v | |||||||
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
CONSULENZA MEDICA | v | v | v | v | v | v | |||||
ANTICIPO SPESE MEDICHE | v | v | v | v | v | v | |||||
INVIO DI AUTOAMBULANZA | v | v | v | v | v | v | |||||
RIMPATRIO SALMA | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
RIMPATRIO SANITARIO | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO | v | v | x | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX | v | v | v | v | v | v | |||||
VIAGGIO DI UN FAMILIARE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP | v | v | v | v | v | v | |||||
ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO | v | v | v | v | |||||||
ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO | v | v | v | v | |||||||
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA | v | v | v | v | |||||||
ASSISTENZA FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI | v | v | v | v | |||||||
ASSISTENZA PSICOLOGICA | v | v | v | v | |||||||
INVIO DI UNA BABY SITTER | v | v | v | v | |||||||
INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE | v | v | v | v | |||||||
CONSEGNA FARMACI PRESSO ABITAZIONE | v | v | v | v | |||||||
SPESA A CASA | v | v | v | ||||||||
CUSTODIA ANIMALI | v | v | v | v |
v = prestata vuoto = non prestata
SOCCORSO STRADALE
Articolo 4 Officina mobile
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:
a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | sulla rete autostradale | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato | ovunque |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato | ovunque | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;
e) montaggio delle catene da neve:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | solamente per conducenti: di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente | per tutti i conducenti | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.
CASI SPECIFICI
Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:
di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di:
danni agli penumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
necessità di montaggio delle catene da neve.
In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:
riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione
la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 5 Traino
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
d) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | sulla rete autostradale | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato | ovunque |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato | ovunque | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:
1) al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'XXXXXX | 00 xx | 00 xx | 00 xx |
AUTOPIU'SICURA CONNECT SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | 30 xx | 00 xx | 00 xx |
xxx xxxxx xx xxxxx del veicolo o
4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | 10 km | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.
Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.
Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.
Sono a carico dell'Assicurato:
le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
CASI SPECIFICI
Il conducente:
di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente
può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 6
Recupero del veicolo fuoristrada
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | incidente | incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | euro 200 per sinistro | euro 1.200 per sinistro | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
ASSISTENZA AL VEICOLO
Articolo 7
Auto in sostituzione
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
guasto;
incidente;
incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
che comporti l'immobilizzo del veicolo:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione | per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi | a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione |
mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | 1.200 cc di cilindrata | 1.200 cc di cilindrata o 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il conducente | 1.600 cc di cilindrata |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | 7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | 10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo | 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Sono a carico dell'Assicurato:
le spese per il carburante;
i pedaggi in genere;
multe e contravvenzioni;
eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", etc …)
le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento.
La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente a ritrovamento in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.
CASI SPECIFICI
Il Conducente:
di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo.
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | euro 200 | euro 250 | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con conducente).
ESCLUSIONI
La prestazione non è operante per:
immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 8
Invio taxi per ritiro auto sostitutiva
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con conducente) per permettergli di raggiungerla.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | € 50 per sinistro | una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo". |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 9
Invio taxi per riconsegna auto sostitutiva
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione" , mette direttamente a sua disposizione un taxi o un
N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo. Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 10
Supporto alla compilazione del modulo cai/cid
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID). | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 11
Informazioni di carattere automobilistico e consigli telefonici
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; condizioni meteorologiche sulle strade; informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). | viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; condizioni meteorologiche sulle strade; | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); rete dei concessionari delle case automobilistiche; punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; punti di assistenza per riparazioni pneumatici; caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; | ||
ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione; | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 12
Riscontro negativo copertura RCA
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | |
È attivo di un servizio di assistenza grazie al quale | |||
la Struttura Organizzativa, su richiesta | |||
dell'Assicurato che abbia subito il sequestro del | |||
veicolo identificato in polizza conseguente a | |||
riscontro negativo della copertura assicurativa | |||
RCA da parte delle Autorità, nonostante il regolare | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | NON OPERATIVA | pagamento del premio dovuto alla Compagnia, mette a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati: un biglietto aereo in classe economica o |
un biglietto ferroviario in prima classe o un taxi o un N.C.C. (noleggio con conducente) di sola andata ritenuto idoneo a giudizio della Struttura Organizzativa, per raggiungere: la destinazione del viaggio purché comprovata da idonea documentazione o il domicilio o la residenza dell'Assicurato in Italia. È facoltà dell'Assicurato, entro le 72 ore successive al sequestro del Veicolo, richiedere un'autovettura sostitutiva con le modalità normate all'art. 7 "Auto in sostituzione" . Se il dissequestro dell'autoveicolo interviene in data antecedente alla scadenza di assegnazione del veicolo in sostituzione, l'Assicurato è obbligato a darne immediato avviso alla Struttura organizzativa e a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al giorno del dissequestro. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | ||
Per l'erogazione dei servizi di "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" e di "auto sostitutiva" l'Assicurato deve trasmettere alla Struttura Organizzativa: la copia del verbale di sequestro del veicolo e la quietanza emessa dalla Compagnia che attesti il regolare pagamento del premio assicurativo RCA. |
Erogabilità | euro 250 IVA inclusa per sinistro per la "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" per tutti gli Assicurati trasporti nel momento del sequestro del veicolo 5 giorni consecutivi per "auto sostitutiva" |
Estensione territoriale | 3 volte per annualità assicurativa La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 13
Invio dei pezzi di ricambio
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
guasto;
incidente;
incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 14
Recupero del veicolo
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato. Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa. Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX |
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 15
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 13 "Invio dei pezzi di ricambio" | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 16 Autodemolizione
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito: di guasto; di incidente; di incendio; di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) ; ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione: 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART |
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione. Sono a carico dell'Assicurato: eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 17
Abbandono legale del mezzo all'estero
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | In alternativa alla prestazione normata all'art. 15 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale" , è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione. Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 18
Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti: certificato cronologico, certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa: la targa del veicolo e l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza. Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 19
Viaggio per il recupero del veicolo
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:
un biglietto aereo in classe economica o
un biglietto ferroviario in prima classe
di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, xxxxx tentato o rapina parziale, rapina tentata o
ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 20
Invio di un autista
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in polizza ed il conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al conducente del veicolo indicato in polizza
mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 21 Spese d'albergo
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
guasto;
incidente;
incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
che comporti
l'immobilizzo del veicolo assicurato e
una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (conducente e trasportati) organizzandogli un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.
Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | euro 300 | euro 600 | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 22
Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o furto o rapina del veicolo | guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o furto o rapina del veicolo o forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
permette agli Assicurati di:
continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
un biglietto aereo di classe economica o
un biglietto ferroviario di prima classe, o
un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura delle stessa con le seguenti caratteristiche:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | 1.200 c.c. di cilindrata | ||
AUTOPIU'SICURA | se disponibile al momento della richiesta, di | ||
CONNECT | categoria equivalente a quella del veicolo | ||
XXXX XXXXX | assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata | ||
AUTOPIU'SICURA | |||
CONNECT | |||
VERA BOX + | |||
VERA CONNECT |
Sono a carico dell'Assicurato:
le spese per il carburante;
i pedaggi in genere;
multe e contravvenzioni;
eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", etc …)
le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei precedenti punti siano indisponibili.
Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | euro 300 | euro 1.000 | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
CASI SPECIFICI
Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:
di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente
può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
alla propria residenza o
alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 23
Anticipo spese di prima necessità
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato. La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: la causa della richiesta; l'ammontare della cifra necessaria; il suo recapito; le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | euro 1.500 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 24
Anticipo spese legali
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o
fermo giudiziario o
arresto o
minaccia di arresto
anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | euro 1.000 | euro 2.500 | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
la causa della richiesta,
l'ammontare della cifra necessaria,
il suo recapito,
le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 25
Anticipo delle cauzioni penale e civile
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o fermo giudiziario o arresto o minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. | ||
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito, le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato; provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | euro 6.000 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 26
Interprete a disposizione
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o fermo giudiziario o arresto o minaccia di arresto o infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | euro 1.000 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Articolo 27
Autonoleggio a tariffe convenzionate
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ne ha necessità, gli mette a disposizione un veicolo a tariffa convenzionata presso la più vicina stazione di autonoleggio. È a carico dell'Assicurato qualsiasi onere di noleggio del veicolo. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 28
Trasmissione di messaggi urgenti
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 29
Informazioni medico - sanitarie
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su: cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 30 Consulenza medica
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie). | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 31
Anticipo spese mediche
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stessa debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.
Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
la causa della richiesta,
l'ammontare della cifra necessaria,
il suo recapito,
le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, estendibili al massimo ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 32
Invio di un'autoambulanza
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | 600 km di percorso complessivo andata e ritorno |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 33 Rimpatrio salma
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | euro 4.000 | euro 5.000 | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
anche se coinvolti più assicurati.
Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura " con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 34 Rimpatrio sanitario
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La prestazione non è operante: per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto e che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti. | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 35
Trasferimento dal centro medico attrezzato
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:
aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo);
aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 36
Trasferimento in centro medico attrezzato
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
dimissione dal centro medico dopo la degenza
organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:
aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 37
Prolungamento del soggiorno
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi. Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Massimale | euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 38
Viaggio di un familiare
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:
aereo in classe economica o
ferroviario in prima classe
di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | 7 giorni | 5 giorni | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 39
Accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza a favore: dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o di un familiare residente in Italia un biglietto aereo in classe economica ferroviario in prima classe per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: aereo in classe economica ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia. | |
AUTOPIU'SICURA | |||
CONNECT | |||
VERA SMART | |||
AUTOPIU'SICURA | |||
CONNECT | |||
VERA BOX + | |||
VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 40
Assistenza infermieristica post - ricovero
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di assistenza infermieristica per la continuazione di terapie infermieristiche dopo le dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio. La prestazione è operante anche a favore delle eventuali persone trasportate coinvolte nel medesimo evento occorso al veicolo identificato in polizza. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | euro 200 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 300 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato |
Articolo 41
Assistenza fisioterapica post - ricovero
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | |
In alternativa alla prestazione normata all'art. 40 | |||
"Assistenza infermieristica post-ricovero , è attivo | |||
un servizio di assistenza grazie al quale la | |||
Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato | |||
che necessita di assistenza fisioterapica per la | |||
continuazione di terapie riabilitative dopo le | |||
dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato | |||
ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito | |||
di infortunio causato da incidente stradale in cui | |||
sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in | |||
polizza e dopo averne accertata l'assoluta | |||
AUTOPIU'SICURA | necessità attraverso il parere del medico della | ||
CONNECT | Struttura Organizzativa, organizza il servizio di | ||
XXXX XXXXX | NON OPERATIVA | assistenza fisioterapica a domicilio. |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | La prestazione è operante anche a favore delle eventuali persone trasportate coinvolte nel medesimo evento occorso al veicolo identificato in polizza. |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | euro 200 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 300 |
Articolo 42
Assistenza domiciliare integrata
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con successivo ricovero in istituto di cura della durata di almeno: 8 giorni consecutivi con intervento chirurgico 12 giorni consecutivi senza intervento chirurgico predispone i servizi sanitari e non sanitari di seguito elencati. | ||
1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico. | |||
NON OPERATIVA | 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale). | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | 3. SERVIZI SANITARI Se l'Assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti. 4. SERVIZI NON SANITARI Se l'Assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quotidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti. Le modalità di erogazione dei servizi sanitari vengono definite dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l'Assicurato e il medico curante. |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | 15 giorni | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | 30 giorni |
Consecutivi dopo le dimissioni dall'istituto di cura
Erogabilità | Ogni singolo servizio è erogabile 1 volta per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'organizzazione dei servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa |
Articolo 43
Assistenza per familiari non autosufficienti
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi, organizza i servizi a loro necessari quali: invio di un operatore socio sanitario; invio di un infermiere; spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa". | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi o residenti entro 50 km dal domicilio dell'Assicurato stesso, organizza i servizi a loro necessari quali: invio di un operatore socio sanitario; invio di un infermiere; spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa. | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | euro 200 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 300 |
Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione del servizio "spesa a casa".
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato |
Articolo 44
Assistenza psciologica
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza in cui una persona
decede o
riporta lesioni fisiche gravi invia presso
Il domicilio o
l'istituto di cura dove si trova ricoverato
uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
Successivamente al primo colloquio, qualora il psicoterapeuta ne accertasse la necessità, potrà seguire:
una visita psichiatrica e/o
direttamente l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto qualora sia intervenuto un decesso durante l'incidente)
presso lo studio di uno specialista.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 90 giorni
45 giorni qualora ci sia stato un decesso
90 giorni qualora ci siano state lesioni fisiche gravi
dalla data di inizio del trattamento. I periodi di terapia non sono cumulabili qualora siano intervenuti ambedue gli eventi.
La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | euro 500 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 1.000 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa con inizio dell'erogazione della prestazione entro il 180° giorno dalla data dell'incidente |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa |
Articolo 45
Invio di una baby - sitter
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, organizza l'invio di una baby-sitter per accudirli. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT SMART | euro 200 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 300 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa |
Articolo 46
Invio di una collaboratrice familiare
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che necessita dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione dell'abitazione, organizza l'invio di una collaboratrice familiare per assistere l'Assicurato. | |
L'Assicurato può segnalare una collaboratrice di propria conoscenza e la Struttura Organizzativa la contatterà per verificare la compatibilità tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'Assicurato e quanto praticato dalla Struttura Organizzativa in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice familiare segnalata dall'assicurato; qualora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'Assicurato e le tariffe convenzionate, è facoltà dell'Assicurato scegliere la collaboratrice familiare segnalata tenendo a proprio carico l'eccedenza economica rispetto la tariffa convenzionata. | |||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | euro 200 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 300 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa |
Articolo 47
Consegna farmaci presso l'abitazione
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza che necessita di farmaci commercializzati in Italia e prescritti per le cure mediche del caso, li ricerca e li consegna presso il domicilio dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 48 Spesa a casa
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT XXXX XXXXX | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi per infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, che sia impossibilitato ad uscire autonomamente da casa e che abbia bisogno di generi alimentari di prima necessità, li consegna presso il suo domicilio. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa 4 consegne per ciascun sinistro con il limite di 1 a settimana |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 49 Custodia animali
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AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con successivo: ricovero in istituto di cura per almeno 3 giorni consecutivi o gessatura con prognosi di almeno 15 giorni e si trovi impossibilitato ad affidare il suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato), ne predispone la custodia in un'idonea struttura di accoglienza. | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
AUTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART | euro 200 | ||
AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT | euro 300 |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800.282323
Articolo 1
Cosa è assicurato
0.0.Xx Società garantisce la difesa legale dell'Assicurato, in relazione alla proprietà guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.
La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b) difendersi in un procedimento penale;
c) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un sinistro della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
e) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) presentare opposizione, davanti all'Autorità competente, contro una sanzione amministrativa pecuniaria.
1.2.Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
1.3.Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza.
1.4.Per i medesimi eventi la Società provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:
ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
Articolo 2
Chi è assicurato
2.1.Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.
2.2.Nel caso in cui Contraente sia una Società, le garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la polizza.
Articolo 3
Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura 0.0.Xx garanzia è esclusa:
a) per danni derivati da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
c) per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e oltre un caso denunciato per anno assicurativo;
d) per operazioni di acquisto di beni mobili registrati;
e) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
f) se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro;
g) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi;
h) se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso ;
i) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx;
j) se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui
l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.
0.0.Xx caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
Articolo 4
Quali spese non vengono sostenute o rimborsate La Società non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5 e 6, della sezione Sinistri;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.100; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 11.000.
Articolo 5
Quando un evento è considerato in garanzia
5.1.Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale ;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.
5.2.Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a
sanzioni amministrative ;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
0.0.Xx garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
Articolo 6
Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.
Articolo 7
Esonero di Responsabilità
La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
La Società e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.
Articolo 8
Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) SEZIONE GARANZIE C.V.T.
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:
Incendio e Collisione con animali selvatici,
Eventi atmosferici
Furto
Atti vandalici
Kasko,
Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
NORME COMUNI
Articolo 1
Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
(valido solo per autovetture - esclusi i fuoristrada - e per la sezione garanzie C.V.T.)
All'atto della stipulazione del contratto il contraente deve dichiarare a quale marca e modello, fra quelli elencati sui listini Quattroruote Professional, corrisponde il veicolo assicurato, nonché il mese e l'anno di prima immatricolazione, in Italia o all'estero dello stesso.
Ad ogni scadenza annuale, purchè successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, la Compagnia provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alla quotazione di Quattroruote Professional, e, di conseguenza, il relativo premio. Il contraente è comunque tenuto a verificare l'avvenuto adeguamento e a segnalare eventuali anomalie. L'adeguamento automatico avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.
Il presente articolo non troverà applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Quattroruote Professional, ovvero per quei veicoli per i quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.
INCENDIO E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
Articolo 2
Cosa è assicurato
INCENDIO
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
incendio;
azione di un fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.
La garanzia è prestata:
a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Limite di indennizzo | Massimo euro 3.000 (o valore commerciale del veicolo se inferiore) |
Articolo 3
Limitazioni alla copertura
Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza. Sono esclusi i danni:
causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
determinati da dolo o colpa grave del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
Limitatamente alla garanzia "Collisione con animali selvatici", ferme le esclusioni di cui sopra, la garanzia non è operante:
per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo, se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;
per i danni avvenuti sulla rete autostradale.
EVENTI ATMOSFERICI
Articolo 4
Cosa è assicurato
La garanzia Eventi atmosferici può essere prestata in due forme: BASE ed ESTESA.
Garanzia BASE
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo e indicati in Polizza, a seguito di:
trombe d'aria;
uragani;
bufere e tempeste;
grandine.
Garanzia ESTESA
A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 15 "Limitazioni alla copertura", la garanzia è estesa, oltre ai danni materiali e diretti per gli eventi descritti nella garanzia Base, anche per quelli conseguenti a:
alluvioni e inondazioni;
allagamenti, purché conseguenti ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
frane e smottamenti, purché non derivanti da terremoto o da eruzioni vulcaniche.
Articolo 5
Limitazioni alla copertura
Le garanzie Base ed Estesa sono prestate:
purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;
con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Sono esclusi i danni:
determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.
occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
avvenuti a seguito di alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
FURTO E ATTI VANDALICI
Articolo 6
Cosa è assicurato
FURTO/RAPINA
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta. Sono inoltre assicurati i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina.
OPZIONE VERA PROTECT
Nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto l'opzione Vera Protect, e questa risulti quindi espressamente indicata in Polizza o sul certificato di Assicurazione, è attivo il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Vera Protect).
ATTI VANDALICI
A parziale deroga di quanto indicato nelle Esclusioni, la garanzia è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.
In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo, regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Limitatamente ai danni parziali se si verificano:
Entro 4 anni dalla prima immatricolazione | Valore assicurato è il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro |
Tra il 5° e 6° anno dalla prima immatricolazione | Valore assicurato è il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a euro 1.750 |
Dal 7° anno dalla prima immatricolazione | Valore assicurato è il 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a euro 1.750 |
Indipendentemente dal valore assicurato identificato sulla base dello schema precedente, sul danno parziale liquidabile a termini di Polizza, sarà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile riportato in Polizza.
Articolo 7
Deroga al degrado d'uso per danno totale su autovetture ad uso privato
Se espressamente indicato in Polizza e limitatamente ai mesi indicati, il danno da furto totale viene liquidato senza tener conto del degrado d'uso dalla data di prima immatricolazione e con riferimento al prezzo d'acquisto.
Articolo 8 Recuperi
L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La Compagnia risponde dei danni a norma dell'art. 8 "Limitazioni alla copertura" e si riserva riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.
Inoltre, all'Assicurato è richiesto di collaborare per il disbrigo delle formalità relative al trasferimento di proprietà, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Compagnia e agevolando le operazioni connesse.
RECUPERO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
L'Assicurato può scegliere se:
procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia;
rientrarne in possesso restituendo l'indennizzo alla Compagnia.
In questo caso, l'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo.
Tuttavia, se la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Compagnia e Assicurato.
Articolo 9
Limitazioni alla copertura
In relazione alla marca/modello le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.
Limitatamente alla garanzia furto, qualora risulti espressamente indicato in Polizza e/o sul certificato di Assicurazione che:
è stata acquistata l'opzione tariffaria Vera Protect;
la garanzia furto totale, sarà prestata:
con lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportato in Polizza, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino installati, efficienti e regolarmente in funzione;
con lo scoperto pari al 30% del danno, indipendentemente dallo scoperto ed eventuale relativo minimo non indennizzabile indicati in Polizza, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino non attivi, non regolarmente funzionanti o non installati.
Sono esclusi i danni:
determinati da dolo o colpa grave del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici.
occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
KASKO
Articolo 10
Cosa è assicurato
La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti durante la circolazione dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
collisione con altro veicolo a motore identificato (garanzia solo collisione);
collisione, urto o ribaltamento (garanzia completa).
Articolo 11
Limitazioni alla copertura
La garanzia kasko può essere prestata nelle seguenti forme:
garanzia completa
solo collisione,
con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati sul Contratto.
Sono esclusi i danni:
subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina e incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato;
alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.
occorsi:
- in autodromo;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose;
avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni.
ESTENSIONE OPTIONALS E ACCESSORI FONO-AUDIO VISIVI NON DI SERIE
Articolo 12
Cosa è assicurato
A parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie:
incendio e collisione con animali selvatici,
eventi atmosferici,
furto e atti vandalici,
Kasko,
la Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.
L'indennizzo non supererà il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia furto).
L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a euro 8.000.
Articolo 13
Limitazioni alla copertura
Si applicano le esclusioni previste dalla garanzia colpita (ad esempio: se è colpita la garanzia Kasko saranno operanti le esclusioni della garanzia Kasko).
GARANZIE AGGIUNTIVE
SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE NORME COMUNI
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive. Il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti pacchetti:
ESTENSIONI FURTO
CRISTALLI MEDIUM
CRISTALLI PREMIUM
Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza.
Articolo 1
Limitazioni alla copertura
Sono esclusi dall'Assicurazione:
i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
PACCHETTO ESTENSIONI FURTO
Articolo 2
Spese di recupero e parcheggio
In caso di Furto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa fino a concorrenza di 260 Euro per evento le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio dello stesso disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento.
Articolo 3
Intervento autoambulanze
La Compagnia assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.
Il limite del rimborso è fissato in Euro 155 per sinistro.
Articolo 4
Soccorso vittime della strada
L'assicurazione è prestata fino a Euro 155 per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Compagnia entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso. L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Articolo 5 Danni indiretti
L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.
L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di euro 11 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Articolo 6
Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antiFurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antiFurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 260 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.
Articolo 7
Danni ai bagagli trasportati
La Compagnia si impegna ad indennizzare l'Assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo Assicurato:
- in conseguenza di incidente con altro veicolo identificato;
- in conseguenza di Incendio.
La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali. In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Il limite di Indennizzo è fissato in 155 Euro per Sinistro.
Articolo 8
Spese per la duplicazione della patente di guida
La Compagnia, in caso di Furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di Indennizzo di 250 Euro per Sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
Articolo 9
Garanzia tassa automobilistica
La Compagnia, in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del veicolo Assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente all'Assicurato al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato e comunque i danni da Xxxxx avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.
Articolo 10
Xxxxx al veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 11
Spese di reimmatricolazione del veicolo per Furto con smarrimento delle targhe
In caso di smarrimento o Furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo Assicurato, la Compagnia, rimborserà fino alla concorrenza di 100 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.
Articolo 12
Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo Furto o rapina
In caso di Furto totale o rapina del veicolo Assicurato, indennizzabile ai sensi di Polizza, la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza di 100 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
PACCHETTO MEDIUM
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 13 Assicurazione cristalli
La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di Euro 600 per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli indipendentemente dal numero dei cristalli rotti). In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a Euro 300 per anno assicurativo.
Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
La garanzia non è valida per:
- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.