Art. 1 Oggetto
Disegno di legge regionale Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo
Art. 1 Oggetto
1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo nel territorio della Regione siciliana, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte di organizzazioni senza scopo di lucro e di organismi operanti nel settore, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, modificata dall'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti.
3. La presente legge in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a) conformità e adeguamento alle direttive della Comunità europea;
b) semplificazione dell’azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d) salvaguardia e tutela del consumatore.
4. Le disposizioni della presente legge mirano a garantire la qualità delle attività delle agenzie di viaggi e turismo al fine di rafforzarne l’affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.
Art. 2
Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell’acquisto di tali servizi od anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti.
2. Le agenzie svolgono, congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
A): produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, crociere per xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;
B): intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera A), nonché singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed esecuzione dei contratti di viaggio, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.
Art. 3
Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo
1. Le agenzie possono svolgere, oltre a quelle previste nel precedente art. 2, anche le seguenti attività:
a) la prenotazione di posti, l'emissione e la vendita di biglietti per conto di imprese esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo ed altri tipi di trasporto;
b) l’accoglienza ed i trasferimenti dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti;
c) l’organizzazione e le realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettivi e di visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
d) la prenotazione e la emissione di propri ordinativi per servizi ricettivi, di ristorazione e turistici in genere;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) il noleggio di autovetture, minibus, bus e di ogni altro mezzo di trasporto, l’esercizio e la commercializzazione di charter nautici, il noleggio di aeromobili, navi, treni ed ogni altro mezzo trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di ogni titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito nonché di cambio valuta;
i) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell’annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate e della copertura di ogni altro rischio comunque riferito alla tutela del viaggiatore;
j) la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi, video e cd rom e dvd turistici ed ogni altra pubblicazione utile al turismo nonché di souvenir ed altri articoli inerenti i servizi turistici in genere;
k) la prenotazione, la vendita e la prevendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi vari nonché la commercializzazione degli stessi;
l) l'organizzazione, la commercializzazione e la realizzazione di convegni, congressi e simposi;
m) le informazioni, la pubblicità e la vendita relative ad iniziative turistiche e crocieristiche organizzate anche da altre imprese regolarmente autorizzate;
n) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
Art. 4
Apertura ed esercizio di attività di agenzia di viaggi e turismo
1. L’apertura delle agenzie e l’esercizio delle attività di cui all’art. 2 sono subordinati ad una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art 19 della L. 241/1990 con le modifiche di cui alla presente legge, che deve essere presentata all'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti di cui ai successivi articoli.
2. L’attività di agenzia di viaggi può essere iniziata decorsi 10 giorni dalla presentazione della segnalazione ai sensi del precedente comma 1.
3. L'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti, nel termine di 30 gg. dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non sia nelle condizioni di conformarsi alle prescrizioni entro i successivi trenta giorni.
4. L’esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale, dovuta nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'esercizio dell'attività è, inoltre, subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale annuale, il cui attestato di pagamento deve essere inviato al competente Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell’attività per l’anno corrente, entro il 10 febbraio di ogni anno.
6. Il versamento della tassa di concessione regionale annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e l’inosservanza di tale adempimento comporta, previa diffida, l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e dalle leggi finanziarie vigenti..
7. Per l'apertura e l'esercizio dell'attività di agente di viaggi da parte di persone fisiche o persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, in regime di reciprocità, è necessario il rilascio del nulla osta dello Stato, ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
8. L'attività di agenzia di viaggio e turismo può essere esercitata presso centri commerciali, supermercati, grandi magazzini e grandi centri di distribuzione, ferme restando tutte le prescrizioni e i requisiti richiesti dalla presente legge.
9. L'attività di agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 2, comma 2, punto A, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere esercitata in locali catastati cat. A/10 (uffici o studi privati), oppure in locali catastati C/1 (negozi o botteghe), mentre le agenzie di viaggi e turismo di cui al punto B dello stesso articolo possono essere svolte soltanto in locali catastati C/1 (negozi o botteghe)
Art. 5
Segnalazione certificata di inizio attività
1. La segnalazione di apertura ed esercizio dell’attività di un’agenzia deve essere presentata in carta semplice all’Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e deve essere corredata da una dichiarazione, nelle forme di legge e sotto la propria responsabilità, relativa a:
a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
b) l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
c) le attività prevalenti che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate agli articoli 2 e 3;
d) il possesso dei requisiti di capacità professionale da parte del titolare, ovvero, ove questi non coincida con il direttore tecnico, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza della persona, scelta per assumere la direzione tecnica dell’agenzia di viaggi e turismo e il possesso dei medesimi da parte di quest’ultimo;
e) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché la certificazione antimafia relativa al titolare ed al direttore tecnico ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e successive modifiche ed integrazioni;
f) l'ubicazione e l'idoneità dei locali in cui si intende condurre l’impresa, indipendenti da altre attività commerciali e la relativa destinazione d’uso degli stessi ai fini commerciali ;
g) la denominazione prescelta per l’agenzia e, in subordine, altre che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione. Non può in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni, isole o regioni italiane;
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo della società e statuto sociale vigente per le imprese in tal forma costituite;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, con annotazione relativa ad eventuali procedure concorsuali e/o fallimentari e dicitura antimafia, per le società;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, estesi, in caso di società, anche gli amministratori della stessa;
d) planimetria dei locali sede dell’agenzia di viaggi e turismo, asseverata da un tecnico abilitato, e relativa visura catastale, nonché documentazione idonea a certificare l’agibilità dei locali, l’indipendenza dei locali da altre attività commerciali e la destinazione d’uso degli stessi ai fini commerciali, nonché nulla osta tecnico sanitario per le autorizzazioni per svolgere l’attività B) di cui all’articolo 2, comma 2;
e) attestazione, rilasciata da un Istituto di credito, relativa all'affidabilità economico-finanziaria dell'imprenditore;
f) copia del versamento della tassa di concessione regionale nell’ammontare previsto dalla normativa in vigore;
g) copia del versamento del deposito cauzionale di cui all’articolo 13;
h) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’articolo 14.
3. La stessa procedura dovrà essere adottata per l’apertura di punti vendita di Network, Franchising e/o organizzazioni similari, come Cral aziendali, scuole, Organizzazioni religiose e /o culturali e similari., che vogliano svolgere attività che si possano ricondurre a quelle svolte dalle agenzie di viaggio.
4. Le imprese e/o persone fisiche, aventi sede nella Regione Siciliana, che intendano esercitare l’attività di agenzia di viaggi e turismo adottando il sistema Web/Ecommerce dovranno presentare la segnalazione prevista dalla presente legge.
5. Sono soggette, altresì, alla procedura di cui alla presente legge, le imprese che esercitano l’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, quando le stesse assumano direttamente anche l’organizzazione di viaggi, crociere, soggiorni ed escursioni, comprendendo prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
6. L’Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo può individuare, con propria circolare da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’eventuale ulteriore documentazione da presentare a corredo della segnalazione.
Art. 6 Istruttoria
1. Ai fini dell’istruttoria, l’Amministrazione regionale, nei 30 giorni successivi alla presentazione della segnalazione, accerta:
a) la regolarità della domanda, nonché la completezza e regolarità della documentazione ad essa allegata;
b) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale;
c) il possesso dei requisiti per il titolare, se persona fisica, o per il legale rappresentante in caso di società;
d) l'idoneità dei locali sede dell’agenzia di viaggi e turismo da altre attività commerciali, anche a mezzo di appositi sopralluoghi.
Art. 7
Esito dell’istruttoria ed adempimenti ulteriori
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, accertata la carenza o la non conformità alle prescrizioni di uno o più documenti previsti dalla presente legge, l'amministrazione deve adottare i seguenti provvedimenti:
a) ove sia possibile la regolarizzazione dell'attività, fissare un termine, non superiore a trenta giorni, affinchè l'interessato si adegui;
b) ove la regolarizzazione non sia possibile o, comunque decorso inutilmente il termine di cui alla precedente lettera a), emettere un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 8
Obbligo di esposizione della segnalazione
1. Le agenzie devono esporre in modo visibile copia della segnalazione di inizio attività ed ogni comunicazione di cui ai seguenti articoli 9 e 12.
2. Le agenzie devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dalla segnalazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’agenzia che propone o vende il prodotto turistico.
Art. 9
Apertura di filiali o succursali di agenzie di viaggio e turismo
1. L’apertura di una succursale o di una filiale di agenzia di viaggi e turismo nella Regione Siciliana, anche da parte di agenzie con sede principale in altra regione italiana o stato dell’Unione Europea, è soggetta alla semplice comunicazione-richiesta diretta all'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, che procederà nei seguenti 30 giorni alla verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente, già esercente l'attività di agenzia di viaggio, e della idoneità dei locali da destinare ad agenzia di viaggi, secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6.
2. Entro il termine di cui al precedente comma, accertata la carenza dei requisiti o la inidoneità dei locali, l'amministrazione provvede a vietare la prosecuzione dell'attività della filiale o succursale.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le filiali e succursali inviano al competente Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo dichiarazione di prosecuzione di attività per l’anno in corso.
4. L’apertura di una succursale o di una filiale di agenzia di viaggi e turismo, ai sensi della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, comporta per l'agenzia madre la maggiorazione della tassa regionale nella misura prevista alla lettera f) della tariffa di cui al D.lgv. 230/91.
Art. 10 Uffici biglietteria
1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l’attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite, escursioni e transfert comprendenti prestazioni e servizi resi ulteriori a quello di trasporto; in tal caso dette imprese dovranno seguire le procedure di cui alla presente legge.
2. Neppure sono soggetti alla disciplina della presente legge gli esercizi la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all’interno del territorio regionale.
Art. 11
Chiusura temporanea dell’agenzia di viaggi e turismo
1. Il titolare dell’autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell’'agenzia o di una succursale o filiale, per un periodo non superiore a sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco di due anni, informa l'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, dichiarando i motivi e la durata della chiusura e l’insussistenza di contratti in corso di svolgimento.
2. Qualora la chiusura venga effettuata senza la comunicazione di cui al comma 1, ovvero l’agenzia non sia riaperta decorso il termine di chiusura, o, ancora, siano in corso di esecuzione contratti di viaggio, l'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo provvederà a vietare la prosecuzione dell'attività.
Art. 12
Mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo
1. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggi, alla denominazione o ragione sociale della società deve essere segnalata entro 10 giorni dal loro verificarsi all'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo.
2. Nel caso di variazione relativa al titolare, al direttore tecnico e alla sede la segnalazione deve essere certificata ai sensi del precedente art.5, con riferimento alle sole modifiche richieste; l''Assessorato
Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo procede all'istruttoria nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7 .
3. I mutamenti relativi alla titolarità dell’agenzia comportano il pagamento della tassa di concessione
/rilascio.
4. L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione dell’attività dell’agenzia di viaggi e turismo e, in caso di recidiva, il divieto di prosecuzione dell'attività
Art. 13 Deposito cauzionale
1. Ai fini dell'apertura e dell'esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo, è richiesto al titolare il versamento di un deposito cauzionale nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila euro).
2. Il deposito cauzionale deve essere costituito in favore dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo mediante fideiussione bancaria irrevocabile oppure polizza assicurativa con garanzia autonoma escutibile a prima richiesta dall'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo oppure fideiussione emessa da società di intermediazione finanziaria legalmente autorizzata .
3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia ed a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non pagate, a fronte di inoppugnabili ordinanze – ingiunzioni di pagamento ed a garanzia di tasse e concessioni governative regionali non pagate. L’utilizzazione del deposito cauzionale è disposta dall'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con proprio provvedimento.
4. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia stato ridotto rispetto alla sua consistenza originaria, per effetto dell’applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, pena la sospensione dell’attività sino all’avvenuto adempimento.
5. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo. Lo svincolo del deposito cauzionale, su domanda dell’interessato, è disposto dall'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell’attività di agenzia, previa verifica dell’inesistenza di pendenze in corso, nei confronti del titolare dell’agenzia che ha cessato l’attività, che possono comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall’agenzia stessa.
6. L'importo di cui al comma 1 può essere essere soggetto a revisione triennale con decreto dell’Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Art. 14 Garanzia assicurativa
1. L’agenzia di viaggi e turismo è tenuta a stipulare entro il termine fissato dall’articolo 7, comma 2, una polizza assicurativa ai sensi degli artt. 99, 94 e 95 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a copertura della responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni alla persona derivanti dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico e per danni diversi da quelli alla persona, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 costituisce motivo di divieto della prosecuzione dell'attività.
3. Le agenzie devono inviare annualmente all’Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento annuale del premio assicurativo, pena la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 15
Soggetti responsabili dell’agenzia di viaggi e turismo
1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo e delle organizzazioni di cui all’articolo 5, comma 3, nonchè delle loro filiali o succursali, è affidata ad un unico direttore tecnico.
2. Il direttore tecnico deve curare, con carattere di continuità ed esclusività, la gestione tecnica di una sola agenzia di viaggi e turismo e delle sue filiali o succursali. In caso di inosservanza di questi obblighi l’ Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo provvede a comminare le sanzioni di cui all'art. 22, comma 2, lett.d.
3. Il titolare dell’agenzia deve trasmettere all’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo copia del contratto di lavoro del direttore tecnico per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modifichino le condizioni originarie del contratto stesso.
4. I direttori tecnici possono presentare domanda per l’iscrizione in apposito elenco regionale dei direttori tecnici, corredata dalla copia del titolo di direttore tecnico, se conseguito in altre regioni di Italia, o la copia autenticata del nulla osta a suo tempo rilasciato dalle Aziende Autonome Provinciali per l’Incremento Turistico o copia della autorizzazione rilasciata dall’ Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo prima dell’entrata in vigore della presente legge.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno i direttori tecnici iscritti all'elenco regionale dei direttori tecnici devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione dell’agenzia presso la quale esercitano le funzioni, ovvero che alla stessa data non esercitano.
6. La mancata produzione della dichiarazione di cui al precedente comma 5 comporta la cancellazione dall'elenco regionale dei direttori tecnici.
7. Il mancato esercizio dell'attività di direttore tecnico non comporta la cancellazione dall'elenco.
Art. 16
Esami di idoneità e commissione d’esame
1. Per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è necessario il superamento di un esame a cui sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;
c) possesso di diploma di scuola media superiore, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. L’equivalenza del diploma conseguito all’estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge ed autenticata dall’autorità Diplomatica Italiana competente;
d) godimento di diritti civili e politici;
e) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l’inglese obbligatorio, e la seconda scelta tra quelle dei paesi aderenti alla Unione europea oppure a scelta tra la lingua giapponese, la lingua russa e la lingua araba. I candidati stranieri dovranno parlare e scrivere correttamente la lingua italiana.
2. L'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo determina, con proprio decreto, le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove.
3. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso alle spese nella misura e nei modi stabiliti con il decreto di cui al precedente comma.
Art. 17
Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo
1. Presso l’ Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo è istituito un elenco dei direttori tecnici della Regione Siciliana, che verrà aggiornato periodicamente.
2. Sono iscritti a domanda nell'elenco dei direttori tecnici:
a) coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio previo superamento di un apposito esame di idoneità all'esercizio della professione previsto all'art. 16;
b) coloro che sono in possesso di certificato attestante l'abilitazione conseguita con il superamento di esame presso altra regione italiana;
c) coloro che alla data dell'emanazione della presente legge, abbiano già maturato i requisiti ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2523, convertito in Legge n. 2650 del 30 dicembre 1937, e siano già in possesso dell'autorizzazione prevista per l’esercizio della professione di direttore tecnico;
d) i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei titoli e documenti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 392/1991.
3. L’ elenco aggiornato dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo è pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell' Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana.
Art. 18
Elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo
1. E' istituito presso l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo l'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo della Regione Siciliana, delle succursali e/o filiali nonché delle organizzazioni di cui al precedente articolo 5, comma 3, esercenti l'attività ai sensi della presente legge, e quelle autorizzate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
2. L’elenco di cui al precedente comma è aggiornato periodicamente e pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.
Art. 19 Programmi di viaggio
1. I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l’organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da agenzie di viaggi e turismo e dalle organizzazioni di cui al precedente articolo 5, comma 3 operanti nel territorio della Regione Siciliana, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell’agenzia organizzatrice ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
b) date di svolgimento;
c) itinerario;
d) durata complessiva e numero di pernottamenti;
e) quote di partecipazione, con l’indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell’eventuale acconto da versare all’atto dell’iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
f) qualità e quantità dei servizi, con riferimento all’albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e quanto altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto e l’ubicazione e le categorie turistiche per l’albergo o l’alloggio;
g) misure igieniche e sanitarie richieste, nonché informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all’utente di servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
h) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all’utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
i) termini per le iscrizioni e periodo di validità del programma;
j) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;
k) condizioni del rimborso di quote pagate sia per recesso o rinuncia al viaggio da parte del cliente, sia per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia o per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
l) estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
m) cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
n) dichiarazione che il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della Convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio , ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, ed alle disposizioni del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82 –
100) e sue successive modificazioni;
o) informativa in materia di protezione dei dati personali;
p) comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, inserendo la seguente dicitura: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
2. Le agenzie, almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, sono tenute a far pervenire all’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi dell’Assessorato alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all’agenzia interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa.
3. Il programma di viaggio costituisce un’offerta al pubblico ed è elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l’esatto adempimento di quanto in esso previsto. Il programma di viaggio è posto a disposizione dei consumatori e delle amministrazioni competenti, che possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sulla correttezza degli adempimenti ivi previsti.
4. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.
Art. 20
Impiego di guide, accompagnatori turistici ed altro
1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano necessità di utilizzare le professionalità di cui alla legge regionale n. 8/2004 e successive modifiche ed integrazioni, si avvalgono di soggetti a tal fine espressamente autorizzati.
Art. 21
Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività
1. L’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo dispone la sospensione, per un periodo da uno a sei mesi, dell’attività:
a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle indicate nella segnalazione certificata;
b) qualora non vengano comunicati i mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia ai sensi dell’articolo 12;
c) per l’inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 8;
d) qualora vengono accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi ripetuti inadempimenti verso clienti, a seguito di reclami o contestazioni;
e) qualora venga accertato che l’attività dell’agenzia risulti pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale od internazionale;
f) qualora non si provveda, nel termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, al reintegro del deposito cauzionale, così come previsto all'articolo 13, comma 4.
g) qualora il titolare non effettui le segnalazioni di cui all'art. 12.
2. Nel provvedimento di sospensione dell’attività l’ Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
1. L' Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo dispone il divieto di prosecuzione dell'attività:
a) qualora venga meno uno o più requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;
b) qualora entro il termine, di cui al comma 2, non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti;
c) qualora il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 11, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini stabiliti per la chiusura temporanea.
4. Per la verifica dell’effettiva chiusura dell’agenzia, a seguito di sospensione o divieto di prosecuzione, l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo delegherà gli organi di polizia municipale competenti per territorio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti delle filiali e succursali che hanno la sede principale fuori del territorio regionale.
Art. 22
Sanzioni amministrative e pecuniarie
1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 10.000,00:
a) chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale una o più attività di cui agli articoli 2 e 3, ovvero utilizzi la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo senza avere ottemperato alle prescrizioni della presente legge o usi una denominazione diversa da quella segnalata ;
b) chiunque contravvenga alle norme relative all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 14;
c) il titolare dell'agenzia qualora si avvalga di un direttore tecnico non regolarmente abilitato o in violazione del comma 2 dell'art. 15;
d) le Associazioni previste dall’articolo 23 che esercitano attività in modo difforme dalla presente legge o a favore di non associati;
e) chiunque nei locali adibiti allo svolgimento di attività di agenzia di viaggi e turismo svolga attività diverse da quelle segnalate.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 7.500,00:
a) chiunque pubblichi e/o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, nei casi previsti dall'articolo 19, non conformi alla bozza di stampa inviata all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, ovvero violi il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione dei programmi stessi;
b) chiunque non esponga al pubblico la segnalazione di inizio attività;
c) chiunque svolga attività di direttore tecnico senza essere abilitato;
d) chiunque non presti effettivamente la propria esclusiva e continuativa attività presso l'agenzia di cui risulti essere il direttore tecnico.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrorazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono di competenza degli organi di polizia, anche su segnalazione dell'Assessorato Regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo cui e affidata la vigilanza di cui al successivo art.25.
Gli stessi soggetti esercitano le conseguenti competenze sanzionatorie previste dagli artt. 17 e 18 e ss. della legge n.689 del 24 novembre 1981.
I proventi derivanti dalle sanzioni verranno versate nelle casse regionali attraverso la istituzione di apposito capitolo di bilancio nella rubrica del Dipartimento per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo.
4. In caso di recidiva, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati, anche se si tratta di violazioni di diversa specie. Qualora nei successivi due anni vengano comminate ulteriori sanzioni l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo provvede a vietare la prosecuzione dell'attività.
5. Fermo restando il disposto di cui alla lettera a) del comma 1, chi esercita attività di agenzia di viaggi e turismo in contrasto con le disposizioni della presente legge è inibito dall'esercitare l'attività di agenzia di viaggi per un periodo di cinque anni dalla data di accertamento della violazione.
Art. 23 Associazioni senza scopo di lucro
1. E’ istituito presso l’ Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo l’elenco delle associazioni senza scopo di lucro riconosciute che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sede operativa anche nella Regione Siciliana.
2. Gli enti e le associazioni senza finalità di lucro riconosciute, ivi comprese le cooperative con scopo sociale specifico, che operano nel campo del turismo sociale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, per finalità ricreative, culturali e religiose possono svolgere esclusivamente per i propri associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 111/1995, senza l'obbligo di segnalazione certificata di cui all'articolo 4.
3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento degli organi associativi secondo criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo ed esclusivamente da parte degli associati e del loro nucleo familiare.
4. La condizione di socio dovrà essere documentata attraverso l’iscrizione in registri vidimati annualmente da un notaio e la partecipazione dei soci alle iniziative è consentita soltanto se regolarmente iscritti da almeno sei mesi.
5. Le associazioni e gli enti di cui al presente articolo devono, tuttavia, segnalare all'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo preventivamente ogni iniziativa, allegando il programma secondo le modalità previste per le agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 19.
6. Alle associazioni e agli enti di cui al comma 1, per esercitare le attività previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché quelle previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, compresa la stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte, per l'esatto adempimento del programma, nei confronti dei propri associati.
7. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.
8. Le iniziative di turismo sociale o giovanile assunte dai comuni, province o scuole, se non direttamente organizzate e gestite, devono essere conferite alle agenzie di viaggio e turismo regolarmente autorizzate.
9. Gli enti di cui sopra devono, tuttavia, adempiere agli obblighi di cui al presente articolo e, se inadempienti, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 22. Il recidivo mancato adempimento sarà denunciato dall’ Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo alla competente Autorità Giudiziaria per attività abusiva.
Art. 24 Norma transitoria
1. I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo delle categorie A e B operanti nel territorio della Regione Siciliana sulla base del precedente ordinamento statuale hanno l’obbligo di richiedere all’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione all’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo di cui all’articolo 18, allegando copia autenticata della posseduta autorizzazione o licenza P.S. e precisando:
a) per le agenzie di viaggi e turismo delle precedenti categorie A/Illimitata ed A/Limitata se intendano esercitare le attività A) e B) di cui al precedente articolo 2, comma 2, o se intendano mutarle;
b) invece le agenzie di viaggi e turismo della precedente categoria B saranno iscritte, su loro richiesta, nell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo per svolgere l’attività B) di cui al precedente articolo 2, comma 2.
2. Ai fini della prosecuzione delle attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui al comma precedente sono fatte salve le condizioni operative e di destinazione urbanistica dei locali esistenti.
3. Contestualmente le agenzie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di richiesta di iscrizione all’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo, devono adeguare, con le modalità previste dalla presente legge, la misura del deposito cauzionale di cui all’articolo 13 e devono trasmettere all’ Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo copia del versamento
del deposito cauzionale di cui all’articolo 13 e copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’articolo 14.
4. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo comporta la sospensione dell’attività di agenzia di viaggi sino alla data dell’avvenuto adeguamento.
5. Tutte le istanze presentate prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalla precedente normativa.
6. Le disposizioni di cui all'art.16 acquistano efficacia con la prima attivazione delle procedure ivi previste.
Art. 25 Funzioni di vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, sono demandate all’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge e di segnalare alle autorità di polizia di cui all'art. 22 le violazioni ivi previste.
Art. 26 Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana .
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.