CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSA
1.1. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del Contratto (come definito di seguito) con il Cliente.
1.2. L’oggetto del contratto è definito nell’Offerta economica Opentech e nell’Allegato Tecnico, parti integranti del Contratto.
1.3. In caso di fornitura/soluzione SaaS, la fornitura comprende anche il servizio di ordinaria manutenzione, al fine di mantenere correttamente funzionante il software e le sue funzionalità, su espressa richiesta del Cliente, nei limiti di quanto espressamente previsto dall’Offerta economica OPentech e nelle presenti Condizioni Generali.
1.4. In caso di fornitura/soluzione on premises, il servizio di ordinaria manutenzione è da ritenersi contrattualizzato in maniera distinta e non è ricompreso nella fornitura delle licenze d’uso nei limiti di quanto espressamente previsto dall’Offerta economica Opentech e nelle presenti Condizioni Generali.
1.5. La fornitura di cui al punto 1.2 vengono forniti nello stato di fatto e di diritto descritti nell’Offerta economica Opentech e nell’Allegato Tecnico. Opentech non rilascia dichiarazioni e garanzia espressa o implicita sul fatto che il Software sia adatto a soddisfare le esigenze del Cliente - al netto dell’attività di sviluppo ai fini di personalizzazione dell’applicativo - e che lo stesso sia esente da errori o che abbia funzionalità non previste nell’Offerta economica Opentech e nell’Allegato Tecnico, pertanto il Cliente stipulando il Contratto accetta tali caratteristiche.
2. GLOSSARIO
Oltre ai termini definiti in precedenza ai fini delle presenti "Condizioni Generali" con i seguenti termini si intende per:
• “Attività Progettuali”: le attività di configurazione e personalizzazione del Software meglio descritte e specificate nell’Allegato Tecnico.
• “Cliente”: Il destinatario dell’Offerta economica Opentech.
• “Condizioni Integrative”: Significa le autonome condizioni contrattuali disciplinanti la fornitura, da parte di Opentech, di determinati specifici Servizi, le quali, salvo diversamente concordato tra Opentech e il Cliente, prevarranno sulle Condizioni Generali.
• “Consociata”: qualsiasi persona giuridica controllante, controllata o sottoposta al comune controllo del Cliente, secondo la definizione civilistica di cui all’art. 2359 c.c.
• "Contratto": l'insieme della offerta commerciale, dei suoi allegati, delle Condizioni Generali, della Documentazione e la relativa accettazione del Cliente e le condizioni in essa contenute;
• “Corrispettivi”: i canoni e i compensi definiti per le attività, i beni e i servizi individuati nel documento “Offerta economica Opentech” (i Corrispettivi sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi della produzione dei servizi, calcolato come media degli ultimi dodici mesi);
• “Credenziali d’accesso”: si intendono i sistemi di autenticazione attraverso i quali è possibile accedere ed utilizzare il Software, forniti da Opentech in fase di installazione;
• “Documentazione”: i materiali illustrativi, resi disponibili al Cliente in forma telematica o su supporto materiale, inerenti le caratteristiche funzionali e operative del Software;
• “Evoluzioni”: gli aggiornamenti e gli sviluppi delle funzionalità e di ogni altra caratteristica del Software, costituenti Release, Moduli, Versioni;
• “Informazioni Riservate”: i dati e le notizie, in forma scritta o verbale, attinenti in particolare al Software ed in generale al patrimonio informativo ed al know-how delle parti, posti a reciproca disposizione per l’esecuzione del Contratto e come tali aventi carattere riservato. A titolo esemplificativo potranno riguardare passate, presenti e future attività di ricerca, realizzazione, produzione, i criteri di organizzazione, produzione e vendita, le relative specifiche tecniche, il know-how, le metodologie, i concetti e gli algoritmi del Software; ogni informazione riguardante l’attività sociale; i dati e le informazioni inerenti il Cliente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); ogni informazione di cui all’articolo 98 Codice della Proprietà Industriale; i dati e le informazioni inerenti la strutturazione e le strategie; i dati e le informazioni inerenti i sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.
• “Licenza d’Uso”: la concessione da parte di Opentech al Cliente dei diritti di sfruttamento economico della
proprietà intellettuale del Software;
• “Modulo”: un componente di base del Software, oppure un componente aggiuntivo, predisposto per essere facilmente integrabile ed in grado di interagire con le altre componenti;
• Offerta economica : è il documento in cui sono definiti l’oggetto della fornitura e le relative condizioni economiche. L’offerta economica può prevedere uno o più allegati tecnici.
• “On-premises”: installazione ed esecuzione del software direttamente su macchina locale dell’infrastruttura informativa del Cliente allo scopo di concedere al Cliente il godimento di un’unica copia del software in modo temporaneo e non esclusivo;
• “Release”: l’insieme di documentazione, programmi e procedure finalizzato alla correzione di anomalie e/o all’introduzione di modifiche delle funzionalità del Software o di una sua componente, senza che ciò comporti sostanziali cambiamenti o estensioni delle funzionalità del Software;
• “Saas”: Software as a service (acronimo SaaS, lett. "software come servizio") è un modello di servizio del software applicativo dove un produttore di software (Opentech) sviluppa, opera (direttamente o tramite terze parti) e gestisce un'applicazione web, mettendola a disposizione dei propri clienti via Internet.
• “Servizio”: l’attività oggetto del presente Contratto;
• “Sistema”: l’insieme di servizi ICT basati su risorse condivise, accessibili on demand tramite tecnologie Internet;
• “Software”: l’insieme dei programmi costituiti da istruzioni in codice oggetto e/o sorgente, appartenenti o nella disponibilità di Opentech, per l’esecuzione delle funzionalità descritte nella Documentazione, messo a disposizione del Cliente in modalità “software as a service”;
• “Utenti finali”: soggetti autorizzati dal Cliente ad utilizzare il Software. Possono essere identificati come Utenti finali, a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, contractors e agenti del Cliente, nonché terze parti con le quali il Cliente svolga la propria attività d’impresa;
• “Utenza” o “Super Utente” o “Power User”: il singolo account attivabile in fase di installazione per concedere l’accesso all’Ambiente dei Servizi in modo sicuro al Cliente;
• “MAC Address”: identificativo del dispositivo di rete a livello locale.
il Cliente potrà mettere a disposizione il Software a favore delle proprie consociate ovvero di terzi appaltatori o subappaltatori se espressamente previsto nel perimetro dell’Offerta economica accettata e contrattualizzata.
3. CONDIZIONI DI FORNITURA
3.1. Le presenti Condizioni Generali, unitamente all’offerta commerciale (denominato “Offerta economica Opentech” o, semplicemente, “Offerta”), ai suoi Allegati e alla Documentazione, disciplinano i termini e le
condizioni ai sensi delle quali Opentech eroga al Cliente le Attività Professionali meglio descritte e dettagliate all’Allegato Tecnico e mette a disposizione il Software in modalità as a Service nel rispetto deli livelli di servizio ivi previsti oppure on-premise a seconda di quanto specificato nell’Allegato Tecnico e nell’Offerta economica Opentech.
3.2. Il Cliente si impegna a corrispondere a Opentech i Corrispettivi nei modi e nei tempi stabiliti all’interno del documento Offerta economica Opentech, parte integrante del presente Contratto. Il Cliente prende atto e accetta espressamente che i Corrispettivi sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi della produzione dei servizi, calcolato come media degli ultimi dodici mesi, di volta in volta individuato e specificato nell’Offerta economica Opentech, e in relazione a eventuali incrementi dei Corrispettivi del Provider dell’infrastruttura.
3.3. Il Cliente si impegna a utilizzare il Software esclusivamente per lo svolgimento della propria gestione caratteristica.
3.4. Il Cliente si impegna ad utilizzare il Software esclusivamente per il/i Modulo/i acquisito/i e per gli utenti destinatari del Modulo/i.
3.5. Nel caso di soluzione on-premise, il Cliente si impegna a non effettuare copie aggiuntive rispetto al numero di copie del Software concesse in Licenza, neppure parzialmente, salvo che ciò sia strettamente necessario per fini di backup o archiviazione.
3.6. Nel caso di soluzione on-premise, il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Opentech, con la massima sollecitudine, il numero delle copie che intende effettuare per i fini di cui sopra e a mantenere una accurata registrazione del numero e della dislocazione delle copie in possesso.
3.7. Nel caso di soluzione Saas, l'accesso al Software avviene tramite un indirizzo web, con l'utilizzo di credenziali (utente/password), univocamente assegnate al Cliente. Con queste il Cliente potrà avere accesso all’interfaccia di utilizzo del Software.
3.8. Il Cliente si impegna a dotarsi autonomamente di materiale hardware e software, nonché di una connettività adeguata al fine di poter accedere al Software offerto da Opentech (soluzione Saas) o di poter installare e fruire del software (soluzione on-premises).
3.9. Opentech e il Cliente, di seguito anche le Parti, si danno atto che l’oggetto del Contratto è del tutto determinato e che il Contratto medesimo deve essere giuridicamente qualificato:
a) Nel caso di servizio/soluzione on-premise, con riferimento all’esecuzione delle Attività Progettuali di cui all’Allegato Tecnico, quale appalto d’opera con obbligazione di risultato unitaria, che potrà dirsi adempiuta solo al momento del go-live del sistema e del corretto avvio del servizio di messa a disposizione del Software;
b) Nel caso di servizio/soluzione Saas, con riferimento alla messa a disposizione, da parte di Opentech, del Software in modalità as a service, quale appalto di servizi con obbligazione di risultato, consistente nel rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato Tecnico, ove presenti.
4. PROPRIETÀ E RISERVATEZZA
4.1 Tutti i diritti di Proprietà Intellettuale, ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sull’Infrastruttura Cloud, sul Software, sui Servizi Cloud, sulla documentazione, sugli Aggiornamenti e Sviluppi e sui lavori derivati sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di Opentech e/o dei relativi terzi proprietari indicati nell’Ordine o nella documentazione tecnica di supporto.
4.2 Al solo scopo di permettere al Cliente di fruire dei Software e dei Servizi Cloud indicati nell’Ordine e/o negli Allegati al presente Contratto, Opentech concede al Cliente, che accetta, una licenza d’uso del Software non esclusiva, non cedibile e temporanea (“Licenza”).
4.3 Il Cliente si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, a utilizzare i Software e gli Aggiornamenti e Sviluppi negli stretti limiti della Licenza e nel rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di Opentech o di terzi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo e fatti in ogni caso salvi gli inderogabili limiti di Xxxxx, il Cliente non potrà:
a) aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti nel Software e/o negli Aggiornamenti e Sviluppi, ivi incluso il sistema di autenticazione;
b) decodificare, decompilare o disassemblare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi;
c) eseguire o far eseguire copie del Software e/o degli Aggiornamenti e Sviluppi;
d) pubblicare o far pubblicare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi;
e) utilizzare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi al di fuori dell’Infrastruttura Cloud scelta da Opentech e utilizzata dalla soluzione di Opentech;
f) commercializzare a qualsivoglia titolo il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi.
4.4 Restano altresì in capo a Opentech (e/o, se del caso, ai terzi proprietari di cui al precedente paragrafo 4.1) o a terzi tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, nomi a dominio e altri segni distintivi comunque associati all’Infrastruttura Cloud, al Software, agli Aggiornamenti e Sviluppi e/o ai Servizi Cloud, con la conseguenza che il Cliente non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta di Opentech (e/o del terzo titolare).
4.5 Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere noto al pubblico, a fini promozionali, il rapporto commerciale in essere tra le stesse, facendo riferimento anche al nome, ai marchi e ai loghi delle parti, per attività di comunicazione e marketing.
4.6 In caso di soluzione on-premises il Cliente non acquisisce alcun diritto di sfruttamento ulteriore.
5. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA
5.1 Con riferimento alla messa a disposizione, da parte di Opentech, del Software in modalità as a service, Opentech dichiara e garantisce di aver adottato le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative (di seguito: “Misure”) meglio descritte nella Designazione a responsabile del trattamento (Allegato n), limitatamente a quanto pertiene alle attività di trattamento in carico alla stessa e ai propri subappaltatori, nonché ai dati personali effettivamente trattati.
5.2 Opentech si obbliga a tenere il Cliente manlevato e indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli a seguito della mancata adozione da parte di Opentech delle Misure.
5.3 Resta espressamente inteso che, nel caso in cui le Misure dovessero essere modificate in conseguenza di modifiche di normative e/o di regolamenti vigenti, i costi derivanti dall’adeguamento saranno a carico di Opentech se la modifica normativa incide sull’attività di business di quest’ultima o sul servizio erogato, di modo che Opentech sia tenuta ad adeguare il Servizio verso tutti i propri clienti; viceversa, saranno a carico del Cliente, qualora la modifica normativa incida esclusivamente sull’attività di business e sulla sfera di quest’ultimo. 5.3 Le strutture tecnologiche attivate da Opentech e dai subappaltatori, per l’erogazione del servizio oggetto del Contratto sono organizzate al fine di assicurare la continuità operativa secondo i termini stabiliti nell’Allegato Tecnico.
5.4 A tale scopo Opentech si obbliga a predisporre e a tenere strutture tecnologiche ridondate e aggiorna periodicamente il Business Continuity Plan (di seguito “BCP”) contenente le indicazioni relative alle modalità operative da adottare in situazioni di crisi. Sono previsti test periodici, negli ambiti del BCP, da parte di Opentech o di terze parti individuate da Opentech.
5.5 Resta espressamente inteso che il Cliente, a richiesta, potrà disporre di informazioni adeguate al fine di valutare la rispondenza delle misure di sicurezza da parte di Opentech, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
5.6 Resta altresì inteso che qualora tali soluzioni di continuità operativa debbano essere modificate in conseguenza di disposizioni di legge e/o di regolamento e/o su richiesta dell’Autorità di Xxxxxxxxx, le Parti valuteranno l’incidenza di tali modifiche rispetto al Contratto in essere.
5.7 In relazione alla soluzione on-premise, il Cliente si fa carico degli obblighi di sicurezza rientrando gli stessi nel perimetro del proprio controllo. Opentech si impegna a istruire e formare il proprio personale affinchè nelle fasi di installazione e/o manutenzione, rispetti quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dalle norme applicabili all’attività condotta.
6. MANUTENZIONE
6.1 Nel caso sia previsto nell’ “Offerta economica Opentech”, Opentech fornirà il servizio di manutenzione ordinaria, secondo le modalità di seguito descritte:
6.1.1 La Manutenzione ordinaria comprende
a) la correzione di eventuali errori,
b) l’aggiornamento all’evoluzione normativa e tecnologica;
c) disponibilità per il cliente di un sistema di trouble ticketing per la registrazione di tutte le richieste in termini di manutenzione.
La manutenzione evolutiva è resa disponibile solo su iniziativa di Opentech allo scopo di migliorare le funzionalità e le prestazioni delle Soluzioni acquisite;
6.1.2 Prestazioni non comprese nel servizio di manutenzione ordinaria
Il Cliente riconosce che sono espressamente escluse le attività che si rendessero necessarie a causa di:
a) inosservanza da parte del Cliente delle istruzioni operative fornite da Opentech e/o contenute nella Documentazione;
b) anomalie e malfunzionamenti esclusivamente attribuibili a colpa del Cliente, a cause di forza maggiore o a terzi;
c) utilizzo del Software in maniera non conforme al Contratto o uso del Software in una Release / Versione diversa da quella oggetto del servizio di manutenzione;
d) modifiche apportate al Software da parte del Cliente o di terzi non autorizzate per iscritto da parte di Opentech.
7. MODIFICHE AL SISTEMA E INTERVENTI SUL SOFTWARE
7.1 Nel caso di soluzione Saas, le Parti riconoscono che il livello dei servizi sarà disciplinato all’interno dell’Allegato Tecnico. In ogni caso il livello dei servizi non si applica alle interruzioni di servizio che:
a) sono causate da fattori al di fuori del ragionevole controllo di Opentech, incluso qualsiasi evento di forza maggiore o interruzione o impedimento all’accesso a Internet o problemi correlati al di là dell’ambito di controllo di Opentech;
b) risultano da apparecchiature, software o altre tecnologie del Cliente e/o apparecchiature, software o altre tecnologie di terze parti (diverse dalle apparecchiature di terze parti sotto il diretto controllo di Opentech);
c) risultano dall’esecuzione della manutenzione, programmata o non programmata, ordinaria o straordinaria, del servizio e degli aggiornamenti della piattaforma;
d) associate ad account beta, di valutazione e di prova;
e) siano imputabili a qualsiasi azione o inazione del Cliente o di terzi, inclusi dipendenti, agenti, appaltatori, o fornitori, o chiunque acceda al servizio offerto da Opentech per mezzo delle password o delle attrezzature del Cliente.
7.2 Nel caso di soluzione on-premise, il Cliente assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del Sistema messo a disposizione.
7.3 Il caso in cui il Cliente o terzi alterino, modifichino o comunque intervengano sul Software, comporterà l’addebito degli eventuali interventi per il ripristino delle funzionalità del Software.
8. GARANZIA
8.1 Opentech garantisce (i) di avere competenze e capacità specifiche nello specifico settore inerente ai servizi e alle attività oggetto del Contratto, nonché di possedere tutte le eventuali autorizzazioni e/ permessi e/o licenze e/o altre condizioni autorizzative necessarie per dare pieno adempimento al Contratto, impegnandosi a mantenere dette competenze, capacità e condizioni per tutta la durata del Contratto medesimo; (ii) la conformità del Software alle caratteristiche funzionali e operative specificate nella Documentazione, (iii) che il Software è in grado di eseguire, in condizioni di normale utilizzazione, le operazioni secondo le funzionalità previste e descritte nella Documentazione (iv) la conformità del servizio a quanto previsto al precedente articolo 6, secondo le Modalità di Assistenza e Manutenzione ordinaria laddove previste; (v) la conformità delle Attività Progettuali alle specifiche tecniche previste nell’Allegato Tecnico e la loro esecuzione secondo le tempistiche dettagliate nel piano di progetto di cui al medesimo Allegato Tecnico.
8.2 Tale garanzia è subordinata al corretto uso del Software da parte del Cliente.
8.3 In relazione a tutto quanto realizzato per il Cliente in esecuzione delle Attività Progettuali meglio descritte all’Allegato Tecnico, Opentech garantisce che presterà gratuitamente ogni attività necessaria alla rimozione di eventuali vizi o difetti per un periodo di 6 (sei) mesi dalla conclusione completa e positiva del collaudo.
8.4 Nel caso in cui si verifichino anomalie del Software, il Cliente dovrà tempestivamente comunicare l’anomalia al Centro di Assistenza Opentech, con una precisa descrizione dell’anomalia e delle circostanze in cui essa si verifica. Opentech potrà richiedere ulteriore documentazione a supporto di tale comunicazione.
8.5 Opentech eliminerà la causa dell’anomalia nel più breve tempo possibile, e comunque nel rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato Tecnico, in relazione alla complessità della stessa, mediante correzione, integrazione oppure, nel caso di soluzione on-premise, sostituzione del Software o del supporto materiale. Il Cliente farà del suo meglio per assistere Opentech nella ricerca e documentazione della causa dell’anomalia oggetto d’intervento.
8.6 Oltre a quanto sopra specificato Opentech non presta ulteriori garanzie, anche implicite. In particolare Opentech non garantisce che il Software sarà esente da anomalie o che, nell’esecuzione delle attività di assistenza e manutenzione o a seguito di esse, non si possano verificare anomalie e/o malfunzionamenti. Resta, in ogni caso, inteso il diritto del Cliente al risarcimento del danno eventualmente subito in conseguenza della violazione, da parte di Opentech, delle garanzie di cui al presente articolo 8, nei limiti di cui all’articolo 9.1.
9. RESPONSABILITA’
9.1 Salvo il caso di dolo e colpa grave, la responsabilità di Opentech nei confronti del Cliente, per qualsiasi danno di ogni genere e natura da questi subito in relazione al Contratto, sarà limitata ad un importo pari al 100% del valore corrisposto fino a quel momento nell’ambito del Contratto medesimo.
9.2 Opentech dichiara e garantisce di aver stipulato e che manterrà attiva per tutta la durata del Contratto, con una primaria Compagnia Assicurativa una polizza di assicurazione (“Polizza”) che copre, anche se non dedicata, tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto in termini di responsabilità civile e
professionale di Opentech, del proprio personale, dei propri collaboratori e subfornitori per eventuali danni arrecati a terzi, al Cliente e/o ai soggetti facenti parte della propria strutturazione imprenditoriale e/o al personale di queste ultime. Opentech non sarà responsabile nei confronti del Cliente e dei terzi per i danni o le perdite derivanti dalla presenza nel Software di virus informatici, nonché qualora detti danni o perdite si verifichino a causa ((i) di un uso non corretto o non conforme alla Documentazione da parte del Cliente o di terzi; ovvero (ii) di modifiche effettuate dal Cliente o da terzi non espressamente autorizzate da Opentech.
9.3 Opentech non sarà in alcun caso responsabile per gli inadempimenti derivanti da cause di forza maggiore, compreso gli scioperi, anche aziendali. Nell’eventualità in cui l’evento di forza maggiore sia stato identificato, le Parti dovranno incontrarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi, al fine di prevedere le conseguenze della situazione e di giungere ad un accordo che tuteli l’interesse di entrambe le Parti. Qualora entro 10 (dieci) giorni dal primo incontro per la discussione sull’evento di forza maggiore le Parti non si fossero accordate, ciascuna delle parti potrà tutelarsi nelle forme previste dalla legge.
9.4 Le Parti riconoscono che il prezzo del Contratto riflette la ripartizione dei rischi previsti dal Contratto e l’assetto economico perseguito dalle Parti e che il Contratto non sarebbe stato concluso alle presenti condizioni senza le limitazioni di responsabilità ivi previste. Le Parti convengono espressamente che le predette limitazioni di responsabilità resteranno valide anche successivamente alla cessazione del Contratto.
10. RECESSO
10.1 Con riferimento alla messa a disposizione, da parte di Opentech, del Software in modalità as a service, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento, tramite invio di raccomandata A/R o PEC a Opentech (xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx), con un preavviso minimo di almeno 90 (novanta) giorni di calendario, salvo diverse disposizioni indicate nell’Offerta economica Opentech. In caso di recesso, unico obbligo del Cliente sarà quello di versare a Opentech i corrispettivi dovuti e quelli maturati in relazione ai servizi prestati fino al momento di efficacia del recesso oltre ai costi collegati sostenuti da Opentech relativamente all’utilizzo dell’infrastruttura del Provider di volta in volta individuato nell’Offerta economica Opentech, con esclusione dell'obbligo di pagamento di qualsivoglia ulteriore importo a titolo di eventuale mancato guadagno in deroga a quanto previsto all'articolo 1671 codice civile.
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
11.1 Nel caso in cui il Cliente non adempia agli articoli 3, 4, 14, 15 e 16, Opentech ha la facoltà di inviare per iscritto al Cliente una diffida ad adempiere con preavviso di 20 (venti) giorni, e in caso di mancato adempimento entro tali termini, Opentech potrà risolvere il contratto con effetto immediato, mediante comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
11.2 Il Cliente avrà la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, mediante comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, in caso di inadempimento di Opentech ad anche una delle seguenti disposizioni: artt. 13, 14, 15 e 16, oltre che nelle altre ipotesi di risoluzione espressamente previste dal Contratto.
11.3 In tutti gli altri casi di inadempimento del Contratto, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di inviare per iscritto all’altra parte una diffida ad adempiere con preavviso di 20 (venti) giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ed in caso di mancato adempimento entro tali termini, la parte adempiente potrà risolvere il contratto con effetto immediato.
11.4 Con riferimento alla messa a disposizione, da parte di Opentech, del Software in modalità as a service, il Cliente può richiedere a Opentech, entro 60 (sessanta) giorni dall’effettiva data di risoluzione o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, il download di un file contenente i dati del Cliente stesso, unitamente agli allegati nel loro formato nativo. Decorso il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni senza che sia intervenuta una richiesta del Cliente, Opentech non avrà alcun obbligo di conservare alcun dato del Cliente e, salvo non sia previsto dalla legge o da eventuali designazioni a responsabile ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, procederà a cancellazione di tutti i dati del Cliente presenti sui propri sistemi o comunque in suo possesso o sotto il suo controllo. La cancellazione dovrà avvenire con strumenti idonei e tramite personale dotato di competenza specifica.
11.5 In ogni caso di cessazione degli effetti del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, Opentech si impegna a cooperare con Il Cliente e a porre in essere le attività necessarie al fine di garantire il trasferimento delle attività e dei dati elaborati nell’ambito del Contratto al Cliente medesimo, nonché a continuare ad erogare i servizi per il tempo necessario a garantire detto trasferimento e che sarà comunicato dal Cliente. Resta inteso che tali attività: (i) saranno effettuate a spese del Cliente, secondo tariffe previamente concordate con Opentech, nell’ipotesi in cui il Contratto arrivi a scadenza e non venga rinnovato, ovvero venga risolto per fatto o colpa del Cliente; (ii) saranno effettuate ad esclusive cura e spese di Opentech, nell’ipotesi in cui il Contratto venga risolto per inadempimento di Opentech medesima. Il formato con cui i dati verranno trasferiti verrà definito da Opentech tra i formati più comuni disponibili sul mercato.
11.6 Fermo quanto sopra, Opentech, si obbliga a garantire l’accesso ai dati e alle informazioni del Cliente, anche in caso di assoggettamento a procedure concorsuali o cessazione dei servizi prestati ai sensi del Contratto.
12. DIRITTO DI VERIFICA
12.1 Opentech mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa applicabile e consente al Cliente l’esercizio del potere di controllo e ispezione, anche per il tramite di terzi fornitori all’uopo incaricati, fatto salvo che Opentech consideri la terza parte, proposta dal Cliente, in conflitto d’interesse o in competizione diretta o indiretta con Opentech e con le attività/servizi della stessa, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Cliente stesso o da un altro soggetto da questa incaricato o autorizzato.
12.2 Se in ambito rispetto al settore in cui opera il Cliente, Opentech si impegna a collaborare, qualora necessario, con le Autorità competenti e le Autorità di risoluzione di cui, rispettivamente, all’articolo 65, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, al fine della raccolta di informazioni e per l’effettuazione di indagini.
12.3 Opentech concederà alle Autorità competenti, in seguito a richiesta formale delle stesse, accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione degli audit e, in particolare, concede:
a) Il pieno accesso a tutti i locali dove vengono erogati i servizi di cui al Contratto da parte di Opentech, alle aree operative dove sono presenti i server, durante l’orario di lavoro;
b) Di effettuare ispezioni senza limitazioni;
c) Di visionare ed esaminare tutti i documenti scritti ed elettronici relativi alle attività svolte;
d) Di richiedere le necessarie informazioni.
Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività di Opentech e fornendo a quest’ultima un ragionevole preavviso.
12.4 Il Cliente, nell’esecuzione delle suddette attività, potrà effettuare su invito di Opentech, verifiche congiunte, insieme ad altri clienti di Opentech e/o avvalersi di verifiche eseguite da tali clienti o da un soggetto terzo da questi nominato. Verificatane l’idoneità, il Cliente potrà, altresì, avvalersi di certificazioni e relazioni di soggetti terzi che presentino un ragionevole grado di aggiornamento. Inoltre, Opentech si obbliga a mettere a disposizione del Cliente le relazioni della propria funzione di audit interno laddove disponibili.
13. SUBAPPALTO
13.1 Opentech ha diritto di subappaltare i servizi oggetto del Contratto previa notifica al Cliente, nell’ambito delle comunicazioni per la sottoscrizione del contratto o successivamente in qualsiasi momento, che avrà facoltà di opporsi all’affidamento al terzo, in modo motivato, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica. Decorso tale termine di sette giorni lavorativi senza che il Cliente si sia opposto in modo motivato, Opentech potrà subappaltare l’attività al fornitore indicato in sede di notifica.
14. CONFLITTI DI INTERESSE
14.1 Opentech dichiara e garantisce che al momento della stipula del Contratto non sono presenti conflitti di interesse nei confronti del Cliente.
14.2 Qualora durante la vigenza del Contratto dovesse determinarsi una circostanza (di seguito: “Circostanza”) che possa far ritenere esistente o potenzialmente esistente un conflitto di interessi fra le parti, ciascuna delle parti dovrà comunicare all’altra per iscritto tale Circostanza.
14.3 Le parti, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione, dovranno incontrarsi per valutare la Circostanza al fine di valutare l’adozione di opportune cautele per gestire la Circostanza stessa in modo da limitare e/o monitorare gli effetti del conflitto di interessi.
14.4 Qualora le parti dovessero ritenere sussistente una Circostanza e qualora questo dovesse essere di entità tale da rendere il conflitto di interesse potenzialmente eccessivamente incidente sulla relazione fra le parti e/o sull’adempimento del Contratto, il Cliente notificherà la sussistenza di tale Circostanza e decorsi 15 giorni da tale notifica, in assenza di un riscontro del Fornitore, avrà diritto di recedere dal Contratto con il solo obbligo di versare il corrispettivo dovuto per i servizi e/o le attività effettivamente prestate come illustrato al paragrafo 10 (“Recesso”), da intendersi comprensivo, ove non previsto diversamente, dei costi sostenuti e senza obbligo di versare nulla di ulteriore a qualunque titolo.
15. CLAUSOLA ETICA
15.1 Opentech nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terze parti (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, pubbliche amministrazioni, Autorità amministrative, enti di controllo, etc.) applica il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo (d.lgs. 231/2001) reperibili ai link:
a) xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXXXX-XXXXX-XX-XXXXXXXX.xxx
b) xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxx_XXXXXXXX_Xxxxx- Generale.pdf
15.2 Il Cliente si obbliga per sé, per i propri collaboratori diretti e indiretti:
a) Al rispetto dei principi contenuti del Codice Etico di Opentech;
b) Al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Opentech;
c) A non porre in essere comportamenti che possano configurare reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.
16. RISERVATEZZA
16.1 È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che Opentech abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, sia che tale notizia, informazione e documentazione sia attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese clienti e/o fornitrici delle Parti, salvo:
a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
16.2 Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 16.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
17.1 Opentech - premesso che secondo il considerando 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), lo stesso Regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto - dichiara che gli eventuali dati personali relativi al Cliente, e i dati di contatto del personale preposto dal Cliente alla gestione del Contratto, formeranno oggetto di trattamento da parte di Opentech nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi derivanti dal Contratto. I dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, amministrativo-contabili e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per finalità di tutela dei propri diritti e per garantire la sicurezza dei sistemi. Opentech fornisce al proprio Cliente, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e, successivamente, in caso di cambiamenti di rilievo nelle operazioni di trattamento, le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR (c.d. “Informativa clienti Opentech”).
17.2 Inoltre, il trattamento dei dati operato nell’ambito di applicazione del presente Contratto e degli Ordini che ad esso fanno rinvio, prevede che Opentech si trovi nella posizione di Responsabile del trattamento per conto del Cliente per talune finalità e nella posizione di Titolare autonomo per altre finalità.
17.3 In relazione al trattamento dei dati personali di terzi dei quali il Cliente è titolare, il Cliente designa, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, Opentech quale Responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 del Regolamento UE tramite separato atto scritto che sarà fornito dal Cliente (di seguito “Designazione a Responsabile del Trattamento”). A sua volta Opentech designa i propri subappaltatori/subfornitori, sottoponendoli alle stesse garanzie imposte dalla Designazione a Responsabile del Trattamento e ne informa il Cliente.
17.4 Se applicabile in relazione al servizio reso, all’atto della registrazione, il Cliente (direttamente oppure avvalendosi di Opentech se specificato nel Contratto) rende agli utenti dei Servizi di cui al presente Contratto, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR relative al trattamento di dati personali effettuato dal Cliente tramite la soluzione fornita da Opentech.
17.5 Resta inteso che ciascuna parte non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dall’inosservanza da parte dell’altra parte degli obblighi sui medesimi gravanti in qualità di titolari del trattamento ai sensi della normativa vigente e del presente articolo 17. Ciascuna parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra da qualunque pregiudizio, onere, sanzione o pretesa che la parte dovesse subire o ricevere in ragione della violazione da parte dell’altra parte di tali obblighi.
18. OBBLIGHI DI OPENTECH RELATIVI AI LOG
18.1 Qualora per la tipologia di servizio individuato nell’Offerta economica Opentech si applichi il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2007 (c.d. “Provvedimento sugli AdS”), tutti i log generati o comunque detenuti da Opentech in esecuzione del Contratto sono sottoposti alle seguenti previsioni:
a) Tutti i log raccolti in base al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sugli amministratori di sistema del 27 novembre 2008 sono mantenuti per sei mesi e messi a disposizione del Cliente su richiesta scritta;
b) Ogni e qualunque log il cui mantenimento non sia richiesto da previsioni di legge e il cui mantenimento sia stato normato nel Contratto e/o negli allegati sarà mantenuto da Opentech secondo quanto di volta in volta, previsto contrattualmente e i log saranno messi a disposizione del Cliente su richiesta scritta.
19. DISPOSIZIONI GENERALI
19.1 Le presenti Condizioni Generali costituiscono con la specifica offerta e i suoi Allegati l’integrale accordo delle parti in merito all’oggetto e sostituiscono qualsiasi altra dichiarazione, proposta, intesa ed offerta, orale o scritta, intercorsa precedentemente tra le parti.
19.2 Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali di fornitura o degli Allegati dovrà risultare da atto scritto firmato dalle Parti nel quale sia espressamente menzionato che esso modifica, sostituisce o si aggiunge alle presenti Condizioni Generali.
19.3 L’eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra le parti non determina alcun collegamento con gli stessi che rimangono, pertanto, separati e autonomi.
19.4 Opentech si obbliga a cooperare con le autorità competenti e a coadiuvare il Cliente nella difesa in caso di procedimenti giudiziali e stragiudiziali pertinenti l’oggetto del presente Contratto.
19.5 Se in ambito rispetto al settore in cui opera il Cliente, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE (“BRRD”), Opentech si impegna collaborare e/a dare seguito alle indicazioni impartitegli direttamente dall’Autorità di Xxxxxxxxx in forza dei poteri attributi alla stessa in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
19.6 Xxxxx preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte ex art. 1407 c.c., è fatto divieto a ciascuna Parte di cedere, in tutto o in parte, il Contratto.
19.7 Il mancato esercizio di qualsiasi diritto o azione delle parti ai sensi del Contratto non potrà essere interpretato in futuro, come una rinuncia dello stesso diritto o azione o come una rinuncia di qualsiasi altro diritto o azione.
20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 Il Contratto sarà eseguito ed interpretato secondo la Legge italiana.
20.2 Le parti individuano nel foro di Roma il foro esclusivamente competente per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le stesse con riferimento all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto.
Ogni clausola e disposizione delle presenti Condizioni è stata integralmente negoziata tra le Parti e pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.