Contract
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di gara d’appalto esperita mediante procedura aperta (ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016), per la fornitura di undici (11) sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali presenti su dispositivi portatili e annessi servizi di supporto per 36 mesi nell’ambito del progetto emergenziale HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060
“Interpretation service and tools to extract device’s information for immigration risks on terrorism – ISTIRT “
CIG: 7696779EF2 - CUP F59H18000170006
Alla Società /RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di undici (11) sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali presenti su dispositivi portatili e annessi servizi di supporto per 36 mesi nell’ambito del progetto emergenziale HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 “Interpretation service and tools to extract device’s information for immigration risks on terrorism – ISTIRT “ stipulato tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura di gara d’appalto in ambito CEE/WTO esperita ai sensi dell’ articolo 60, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.e ii.
PREMESSO CHE:
a) il regolamento (UE) n. 515/2014 istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020;
b) in particolare, l’art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza, come definita all’art. 2, lettera f ) del medesimo regolamento;
c) l’Amministrazione, a fronte dell’avvenuto finanziamento del suddetto Progetto HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 “ISTIRT”, visto il Grant Agreement sottoscritto in data 11 dicembre 2017 tra la Commissione europea e il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, con determina a contrarre del 5 novembre 2018 della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai
sensi dell’articolo 60 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 articolata su un unico lotto, per la fornitura di undici (11) sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali presenti su dispositivi portatili e annessi servizi di supporto per 36 mesi;
d) detta azione ha un costo complessivo di euro 528.275,13, alla cui copertura finanziaria concorrono l’Unione Europea per il 90 per cento e l’Italia per la restante quota, ed è stata censita con codice 2018XMINTSEC003 sul sistema finanziario IGRUE;
e) il Grant Agreement n. HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 “ISTIRT” firmato dal Beneficiario in data 11 dicembre 2017 è stato emendato senza variazioni di budget con previsione della data di inizio del progetto al 1 gennaio 2018 e data di termine al 31 maggio 2019;
f) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 10 luglio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 214 del 14/9/2018, ha decretato che il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la suddetta azione HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 “ISTIRT” , a titolarità del Ministero dell’Interno, è pari ad euro 52.827,51;
g) il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 52.827,51 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell’Unione Europea all’art.
I.4 del citato Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 secondo le modalità citate nel suddetto decreto 10 luglio 2018;
h) il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, d’intesa con la Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere, effettua i controlli di competenza e verificherà che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente;
i) l’amministrazione della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con determina a contrarre n. 600/SEGR/XXX.XXX/XXXXXX/0000000/00 del 5/11/2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, articolata in un unico lotto, per la “Fornitura di sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali presenti su dispositivi mobili”;
j) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato, della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, ha all’uopo predisposto il capitolato tecnico, ed ha fissato in complessivi € 290.318,85 Iva esclusa l’importo da porre a base d’asta;
k) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 30 novembre 2018 n. 2018/S 231-529010, ad indire una gara d’appalto
in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;
l) sono pervenute nr. offerte e l’Amministrazione, preso atto della proposta di
aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ “, con sede legale in ;
m) a seguito delle verifiche di legge, l’Amministrazione è pervenuta alla determinazione di aggiudicare definitivamente la fornitura di che trattasi alla Società , con sede in , al prezzo complessivo di € + Iva, per un valore complessivo di
€ , .
n) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – viene indicato con la parola “Amministrazione”;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 –
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di undici (11) sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali presenti su dispositivi portatili e annessi servizi di supporto per 36 mesi nell’ambito del progetto HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 – “ISTIRT”, come definito nel capitolato tecnico.
Al fine di poter condurre investigazioni su dispositivi portatili (cellulari, smartphone, tablet, GPS) l’Amministrazione necessita di apposita strumentazione in grado di estrarre i dati contenuti nelle memorie interne dei suddetti dispositivi e nelle SIM card in essi inserite, laddove presenti.
Lo strumento deve garantire l’estrazione dei dati secondo le procedure valide da un punto di vista dell’informatica forense, limitando al minimo le modifiche apportate ai dispositivi e documentando le operazioni svolte, affinché le evidenze risultanti siano utilizzabili anche in sede penale.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico e all’offerta economica dell’Impresa in data _ , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
L’ammontare del contratto è di € , cui sono da aggiungere € per
I.V.A. al 22% per un valore massimo complessivo di Euro .
Luoghi di esecuzione:
Gli apparati oggetto della presente fornitura saranno consegnati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico, punto 6.3.
La fornitura comprende:
(1) kit completo di cavi di connessione
Le unita di supporto tecnico alle indagini devono essere attrezzate per interfacciarsi con i dispositivi rinvenuti sullo scenario operativo;
(2) software per l'analisi forense dei dati estratti
(3) manuale d'uso.
Si richiede la disponibilità dei servizi minimali the vengono di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(1) Servizio di assistenza telefonica (help desk).
(2) Manutenzione e supporto tecnico per 36 mesi.
(3) Distribuzione degli apparati agli Uffici destinatari.
(4) Formazione.
Etichette
In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le norme relative alla visibilità, ai fini dell’apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati, dettate dal Reg. (UE) 821/2014, con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 5 ed Allegato II “Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard, ai fini dell’apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati”, in conformità al “fac-simile” allegato al disciplinare.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di euro 58.063,77 (IVA esclusa) che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
3. Entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii, per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Articolo 2 –
(Norme regolatrici del contratto)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché, anche se non materialmente allegati, il Bando e disciplinare di gara, il capitolato tecnico, gli avvisi di rettifica pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e l’offerta dell’aggiudicatario.
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica,
i) l’art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
j) Il Regolamento (UE) nr. nr. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020;
k) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa. Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termine di adempimento - Verifiche di conformità)
4.1 – Validità contrattuale
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità.
4.2 -Termine di adempimento
Entro 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto, il Fornitore dovrà comunicare l’approntamento al collaudo della fornitura. La verifica di conformità verrà eseguita da una Commissione istituita con apposito decreto dell’Amministrazione.
L’Impresa dovrà approntare alla verifica, presso i locali dell’Amministrazione, l’intera fornitura prevista al precedente articolo 1, secondo quanto meglio definito nel paragrafo seguente.
4.3 – Verifiche finali
4.3.1 Verifica di conformità – Piano di collaudo
Contestualmente alla comunicazione di approntamento alle verifiche di cui al precedente punto “4.2 Termine di adempimento” l’Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione (con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di approntamento), un “Piano di collaudo”, redatto in lingua italiana, contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito. Tale “Piano di collaudo”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da
parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto e di tale approvazione sarà data formale comunicazione all’Impresa mediante PEC e/o consegna a mano dall’Amministrazione.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di collaudo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare sempre a cura dell’Amministrazione.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di collaudo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
La verifica funzionale della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica.
Il Fornitore garantisce tutta l’assistenza necessaria e mette a disposizione della suddetta Commissione di verifica di conformità tutte le apparecchiature e i mezzi necessari all’ effettuazione delle verifiche; in particolare sarà cura del Fornitore mettere a disposizione n. 2 terminali nuovi di fabbrica, scelti dall’Amministrazione senza oneri aggiuntivi, su cui eseguire i test; si precisa che tali terminali dovranno essere consegnati sigillati nelle confezioni originali del produttore ancora perfettamente integre.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione. Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo stesso. Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali
dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Art. 5
Servizi di assistenza telefonica (help desk) / Manutenzione / Formazione
5.1 - Servizio di assistenza telefonica (help desk)
Il Fornitore si impegna a garantire l’assistenza a fronte di richieste e quesiti che si presentino durante l’utilizzo di sistemi. A tal fine è richiesto un servizio di supporto telefonico da attuarsi con un numero unico messo a disposizione dal Fornitore e/o di una casella di posta elettronica (PEC o mail) per l’apertura delle chiamate, attivo dalle ore 8.00 alle ore 17.00, sei giorni su sette.
Il servizio di Help Xxxx dovrà essere erogato in lingua italiana secondo le modalità riportate al punto
6.1 del Capitolato tecnico.
5.2 - Manutenzione e supporto tecnico
L’Impresa garantisce un servizio di manutenzione e supporto tecnico per tutti gli apparati per un periodo di 36 (trentasei) mesi - decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione di verifica favorevole di cui al precedente art. 4.3. - in grado di offrire assistenza da parte di tecnici esperti sugli strumenti e risorse tecnologiche della soluzione oggetto della fornitura, comprensiva di aggiornamenti hardware (cavi, firmware, moduli opzionali, ecc.) e software della soluzione, in relazione sia alla evoluzione dei modelli di telefono/release di sistema operativo/release di applicazioni supportate, sia alla capacità di estrazione rispetto a quelle previste dalla soluzione.
Il presente servizio dovrà prevedere l’aggiornamento periodico (e non su richiesta) relativo al software e alla componentistica di collegamento per tutto il periodo di validità contrattuale.
Dopo la richiesta di intervento il Fornitore provvederà tramite corriere abilitato al ritiro presso l’Ufficio/Reparto assegnatario del sistema, entro le 48 ore dalla comunicazione di malfunzionamento.
La riparazione del guasto e la riconsegna dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ritiro del sistema malfunzionante. In alternativa, e/o per periodi di assistenza superiori a 5 giorni lavorativi, deve essere fornito un sistema sostitutivo fino alla riparazione del sistema malfunzionante.
Il servizio di manutenzione degli apparati consiste pertanto nel ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione
delle prove e dei controlli necessari a garantire il pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’amministrazione nel rispetto dei livelli di servizio di cui al par. 7 del Capitolato tecnico. Tutte le spese connesse alle operazioni di qualunque natura sono a totale carico dell’Impresa, compresi gli oneri assicurativi relativi ai rischi di trasporto eventualmente necessari in caso di ritiro e riconsegna della strumentazione durante il periodo coperto da garanzia.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell’Amministrazione. Per l’erogazione dei servizi di assistenza i livelli minimi da garantire sono:
Livelli di servizio | Caso di applicazione e livello minimo richiesto | Periodo di rilevazione |
SLA.1 | Tempo massimo di presa in carico segnalazione (ticket) – 3 ore lavorative | Per ogni ticket aperto |
SLA.2 | Tempo massimo di risoluzione ticket – 5 giorni lavorativi | Per ogni ticket aperto |
SLA.3 | Notifica disponibilità nuove versioni e pianificazione aggiornamento: 6 giorni lavorativi | Per ogni nuova versione |
SLA.4 | Tempo massimo di attesa servizio di supporto telefonico: 20 secondi nel 90% dei casi e 60 secondi nel 10% dei casi | Trimestrale |
SLA.5 | Chiamate entranti perdute servizio di help desk: 5% xxx | Xxxxxxxxxxx |
5.3 - Servizi di formazione
Deve essere previsto un servizio di formazione secondo quanto richiesto al paragrafo 6.4 del capitolato tecnico.
Il piano di formazione dovrà essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione di esito favorevole della verifica di conformità e sarà soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione tramite il Direttore Esecuzione Contrattuale. Il mancato rispetto dei termini di presentazione del piano e/o eventuali scostamenti dell’erogazione rispetto a quanto programmato e approvato comporteranno l’applicazione di penali come meglio specificato all’art.11.
La mancata erogazione e/o l’erogazione del servizio di formazione con modalità o con un grado di soddisfacimento non conformi alle richieste dell’Amministrazione comporteranno la mancata liquidazione del corrispettivo previsto.
Articolo 6 - (Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento dà avviso all’ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì una esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 7 - (Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:
- riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo pec, della decisione di rifiuto da parte del predetto Direttore dell’Esecuzione del Contratto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo pec, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall' Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite. Verranno applicate le penali di cui all'articolo 11 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa, non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministro dell’Interno che deciderà sentito il Comitato di cui all’articolo 22 del D.P.R. 7/08/1992, n.417.
Articolo 8 - (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell’Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell’Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 9 - (Adempimenti antimafia e subappalto)
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal
D.P.R. n.252 del 3/06/1998 e dal Decreto Legislativo n.159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n.218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.L.gs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito dei contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 - (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della verifica di funzionalità del sistema, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 11
(Penalità in caso di ritardi/ Termine essenziale)
Eventuali ritardi rispetto ai termini previsti all’articolo 4 del presente atto comporteranno l’applicazione di una penale corrispondente all’1‰ del valore netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo.
Vengono inoltre previste le seguenti penali relative ai livelli di servizio per la manutenzione:
Livelli servizio di | Caso di applicazione | Valore soglia | Penale | |
SLA.1 | Tempo massimo di presa in carico e segnalazione (ticket) – | 3 ore lavorative | 0,6 dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo | |
SLA.2 | Tempo massimo di risoluzione ticket – | 5 giorni lavorativi | 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo | |
SLA.3 | Notifica disponibilità nuove versioni e pianificazione aggiornamento | 6 giorni lavorativi | 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo | |
SLA.4 | Tempo massimo di attesa servizio di supporto telefonico: | 20 secondi nel 90% dei casi e 60 secondi nel 10% dei casi | 0,1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni punto o frazione percentuale aggiuntiva rispetto ai valori di soglia | |
SLA.5 | Chiamate entranti perdute servizio di help desk: | 5% max | 0,1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni punto o frazione percentuale aggiuntiva rispetto ai valori di soglia |
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal presente contratto, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Parimenti, nell'ipotesi di applicazione di penali disciplinata dai precedenti capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del
Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 12 - (Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ha costituito/ costituirà entro 15 giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell’aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autocertificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con
la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/ assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’art. 2703 del Codice Civile.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione che sarà rilasciato al completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia e manutenzione compresa.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, della documentazione, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: Garanzia definitiva per l’atto negoziale avente ad oggetto la “Fornitura di undici (11) sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali
presenti su dispositivi portatili e annessi servizi di supporto per 36 mesi” nell’ambito del progetto emergenziale HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 – ISTIRT – CIG 7696779EF2.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 13 - (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari)
Il pagamento avverrà in unica soluzione.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’art.1, commi da 209 a 214, della L.244/2007 da emettersi, comunque, entro 20 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsione di cui alle lettre b) e c) dell’art. 4 del suindicato D.Lgs.vo n. 231/2002 e ss.mm.e.ii.
Modalità di fatturazione
La fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA
P.S. – Direzione Centrale dell’ Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Ufficio Affari Generali e Giuridici – Settore Economico Finanziario (codice IPA: TT1DH4) , e dovrà riportare il numero CODICE CIG: 7696779EF2, nonché il CUP F89G17000670007, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione.
Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura del 90% quale quota comunitaria e di un 10% a titolo di cofinanziamento nazionale”, di cui al D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea del 21/3/2016.
La fornitura oggetto della presente procedura di gara, sarà oggetto di pagamento a cura della Stazione Appaltante direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, e, previa verifica della regolarità e della legittimità della documentazione amministrativa-contabile da parte degli organi competenti.
I pagamenti saranno subordinati all’accreditamento sul “Fondo di Rotazione” della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, e, di conseguenza, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi. Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del Regolamento e dei Regolamenti specifici”.
Tracciabilità
(completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG: 7696779EF2 CUP F89G17000670007 BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
CODICE FISCALE AZIENDA:
Clausola risolutiva espressa
L’ Impresa, nell’eventualità del ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nell’eventualità in cui trattasi di RTI , la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che
dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali bancari indicati, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministratore rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni delle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto all’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 14 - (Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica delle apparecchiature prevista nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 - (Brevetti e diritti d'autore)
L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi
immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni, le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest’ ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:
- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.
Articolo 16 - (Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le
parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita. Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17 - (Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati. L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 - (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19 - (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 20 - (Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, è facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art.1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 - (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 - (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la PEC, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 - (Oneri fiscali)
Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24 - (Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, tramite PEC e/o consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'Amministrazione, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata tramite PEC comunicata dall’Impresa - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 6 (Scioperi e cause di forza maggiore), comma 6;
- articolo 7 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica), comma 4;
- articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale);
- articolo 13 (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), clausola risolutiva espressa;
- articolo 25 (Risoluzione in caso di condanna penale), comma 2.
Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 - (Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 26 - (Cessione del credito)
E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
Articolo 27 - (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega D.U.V.R.I.statico.
Articolo 28 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 29 (Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 30 - (Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto.
Per “ “ Per l’Amministrazione
IL
(in modalità digitale) (in modalità digitale)