COMUNE DI PESCARA
(Approvato con delibera di G.C. 1038 del 16.10.2008.)
COMUNE DI PESCARA
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS N. 165/2001, E S.M.I., E DELL'ART. 110, COMMA 6 DEL D.LGS N. 267/2000
Art. 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo
1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs
n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”).
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o
un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
Art. 2
Esclusioni, totali o parziali, dall’ambito applicativo del Regolamento
1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell’articolo 7 del decreto legislativo n.165 del 2001, né, quindi, alle disposizioni del presente regolamento, gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, come previsto dal comma 6/quater del suddetto art. 7.
2. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6, dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. Inoltre tali collaborazione occasionali non rilevano ai fini dell’obiettivo di riduzione della spesa del personale di cui al comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006 in quanto collocabili nell’ambito della spesa corrente come spesa per prestazioni di servizi o come altre tipologie di spesa corrente. In ogni caso anche per le collaborazione occasionali ci si dovrà attenere al limite massimo di spesa per l’affidamento di incarichi di collaborazione fissato dal bilancio preventivo dell’Ente e si dovrà dare seguito agli obblighi di pubblicità previsti dal presente regolamento.
3. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all’art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rimangono vigenti le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l’evidenza
pubblica. Per gli incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, devono essere rispettate le procedure di trasparenza e comparazione previste dall’art. 91, comma 2 del citato Codice LL.PP, servizi e forniture e disciplinati da specifico provvedimento.
4. Agli incarichi conferiti per il patrocinio legale dell’amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l’assistenza e la domiciliazione, in quanto concettualmente esorbitanti dalla nozione di consulenza, non si applica la disciplina della legge finanziaria per il 2008, in quanto appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi (dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”), e pertanto assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché ai principi indicati dall’art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.). Diversamente, con riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all’Amministrazione, la richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale rientra nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.
Art. 3
Programma annuale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione.
1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art.42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Art. 4
Determinazione della spesa annua massima l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione
1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Dirigente del Settore Ragioneria Generale su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all’attestazione di regolarità contabile.
Art. 5
Ricorso ai collaboratori esterni
1. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei Dirigenti che intendono avvalersene (di seguito: responsabili competenti), i quali possono ricorrervi solo nell’ambito attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l’ente.
Art. 6
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che per specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico.
2. I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento, sono i seguenti:
a) l'oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
b) l’oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore;
c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in ordini e/o albi. Nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali occorre accertare la maturata esperienza nel settore.
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
f) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 10, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
Art. 7 Requisiti
1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono accedere persone in possesso dei requisiti previsti in generale per l’accesso al pubblico impiego e, in particolare:
- età non inferiore agli anni diciotto;
- di norma, cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludano l’accesso al pubblico impiego;
- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicazione del procedimento in corso);
- essere in possesso, se del caso, del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione in ordini e albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Art. 8
Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne
1. Si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l’impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell’ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l’aggiornamento o la formazione del personale dipendente dell’ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare
2. Allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’ente, viene seguita la seguente procedura:
a) il responsabile competente invia al Segretario Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l’apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d’incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell’incarico;
b) il Segretario Generale invia ai Responsabili degli altri Settori, apposita richiesta di accertamento in ordine alla presenza nel Settore della professionalità richiesta;
c) i responsabili degli altri Settori forniscono una documentata e motivata illustrazione dell’esito, positivo o negativo, dell’accertamento.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta dal Segretario Generale e formalmente comunicata al responsabile competente e, comunque, decorsi 5 giorni dalla richiesta inoltrata senza aver ottenuto alcuna attestazione.
4. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l’ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.
Art. 9
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:
a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall’ente e consultabili in allegato all’avviso;
b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
e) il giorno dell’eventuale colloquio;
f) le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;
g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (coordinato e continuativo);
i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Per incarichi di importo inferiore ad euro 10.000,00 annui lordi l’incarico professionale può essere conferito all’esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2 (dalla lettera a) alla lettera i), da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 12.
Art. 10
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettore, composta a titolo gratuito da personale collocato nella categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. Al termine degli adempimenti di cui ai commi precedenti viene predisposto l’elenco dei soggetti ritenuti idonei. L’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma individua i soggetti cui affidare, in base alle esigenze dell’amministrazione, gli incarichi disciplinati dal presente regolamento; l’acquisizione della candidatura non comporta, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del comune né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento.
5. Gli incarichi sono affidati sulla base di un esame comparativo delle capacità e delle esperienze ai soggetti di cui al comma precedente. L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avviene, a giudizio del dirigente interessato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
a) tipologia dell’incarico da affidare;
b) rilevanza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione;
c) rotazione, ove possibile, dell’incarico;
d) disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti.
6. Il candidato prescelto, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
7. Nelle procedure comparative realizzate con xxxxxx, secondo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.
8. L’esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.
Art. 11
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 9, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di xxxxxx;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell’incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l’attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l’incarico originario;
d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
e) in casi eccezionali di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non legati a cause imputabili all’amministrazione conferente, oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili, è possibile procedere all’affidamento diretto dell’incarico; ricorrendo tali ipotesi, il Responsabile del Settore, previa redazione di apposita relazione sull’esistenza dei presupposti che giustificano il ricorso a tale procedura eccezionale, acquisisce preventiva determinazione da parte del Segretario/Direttore Generale;
Art. 12
Liste di accreditamento di esperti
1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono, di norma, aggiornate annualmente.
2. Il responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento nei casi indicati nell’articolo precedente, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l’ente pubblicizza, con periodicità di norma annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.
Art. 13 Disciplinare di incarico
1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente e indicazione della struttura organizzativa comunale di riferimento;
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
k) il foro competente in caso di controversie;
l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003;
m) il rispetto del segreto d’ufficio e delle regole di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie di cui l’incaricato prenda conoscenza, che, in alcun modo, possono essere ceduti a terzi;
n) le modalità dell’eventuale utilizzo delle strutture e degli strumenti messi a disposizione dal Comune;
Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative, il disciplinare contiene anche:
o) le modalità e rimborso spese per eventuali missioni, secondo le regole valide per i lavoratori dipendenti;
p) eventuali casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione (infortunio, malattia, maternità ecc.);
q) casi e modalità di recesso e di risoluzione del contratto con i relativi termini di preavviso;
r) eventuale clausola di esclusività della prestazione nonché di situazioni di conflitto d’interesse;
s) impossibilità di svolgimento di attività che creino danno all’immagine o pregiudizio all’amministrazione;
t) eventuale possibilità di accedere a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati per il personale dipendente.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
4. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato.
5. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Art. 14
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il Dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.
Art. 15
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico dell’Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal
Disciplinare d’incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell’Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale.
Art. 16
Conferimento di incarichi di alta professionalità da parte del sindaco
1. Il sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati di particolare rilievo, complessità ovvero di alta amministrazione.
2. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato per attività specifiche, aventi natura di consulenze, studi, analisi, progetti, piani, pareri e, in genere, attività di supporto da svolgersi a favore degli organi di governo dell’ente, che presentino il necessario carattere della temporaneità e siano compatibili con gli obiettivi che l’amministrazione si propone con la costituzione di tali rapporti.
3. L’affidamento degli incarichi previsti dal presente articolo ha carattere fiduciario ed è operato con provvedimento motivato del sindaco che individua la parte contraente previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Ai fini della individuazione il sindaco potrà operare valutazioni comparative basate sull’apprezzamento di curriculum professionali, ovvero di valutazioni di idoneità all’assolvimento dell’incarico da conferirsi, fondate su altri elementi di considerazione, ferma restando la necessità della motivazione dell’atto di individuazione.
4. Agli incarichi previsti dall’articolo corrente si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
Art. 17 Pubblicizzazione degli incarichi
1. I contratti di collaborazione, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Ente.
2. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di incarico (disciplinari di incarico di cui al precedente art. 13, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare previsto), nonché ne cura l’aggiornamento tempestivo in merito all’ammontare del compenso erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sono altresì trasmessi semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato.
Art. 18 Registro degli incarichi
1. Anche ai fini di cui al precedente art. 17, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall’amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.
2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 17 e può essere suddiviso in tipologie.
3. Il Registro è gestito dal Segretario Generale il quale, mediante personale addetto alle funzioni di supporto:
a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro, sulla base delle formali comunicazioni inviate dai dirigenti di Settore;
b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari d’incarico.
Art. 19
Norma transitoria e disposizioni finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni dettate da:
- deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 21.2.08, con la quale si è proceduto alla fissazione dei limiti di spesa;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 110 del 21.7.08, con la quale si è approvato il programma degli incarichi anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge 244/07.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, anche contenute in altri regolamenti comunali, concernenti la disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
3. Un estratto del presente Regolamento sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.