LE NORME RIGUARDANTI IL MERCATO DEL LAVORO
La Legge di conversione del c.d. Decreto Dignità
IL CONTRATTO A TERMINE
A cura del Dipartimento Mercato del Lavoro Fisac Cgil
DipartimentoComunicazione - xxx.xxxxx-xxxx.xx
F ederazione
I taliana
S indacale
A ssicurazioni
C redito
DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
La Legge di conversione del c.d. Decreto Dignità
LE NORME RIGUARDANTI IL MERCATO DEL LAVORO
IL CONTRATTO A TERMINE
In data 12 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione (con modifiche) del c.d. Decreto Dignità (Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87).
Il provvedimento si compone di sei capi:
CAPO I MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO
CAPO I-BIS MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA
CAPO II MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI
CAPO III MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO
CAPO IV MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
In materia di lavoro i principali interven8, contenu8 nel Capo I, riguardano il contra o di lavoro a tempo determinato e la somministrazione di lavoro, le prestazioni occasionali (con l’ampliamento della possibilità di u%lizzo dei voucher), la proroga dell’esonero contribu%vo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, l’aumento dell’importo delle indennità in caso di licenziamento ingius%*cato.
L’obie;vo dichiarato è quello di “intervenire con nuove misure per limitare l’ufilizzo di fipologie contratuali che nel corso degli ulfimi anni hanno condoto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contratuali che dovrebbero rappresentare l’eccezione e non la regola”1: obie+vo condivisibile e apprezzabile, ma almeno in parte contradde o da alcune misure, prima e più grave tra tu@e quella sui voucher (intervento quest’ul8mo assente nel Decreto e introdo@o con la Legge di conversione).
Questa nota sul provvedimento è dedicata al quadro norma8vo inerente il lavoro a tempo determinato
scaturito dal nuovo intervento legisla8vo; il testo si ar8cola in tre par%:
la prima riguarda le novità introdo@e rispe@o alla disciplina in vigore prima del Decreto Dignità;
la seconda si propone di approfondire le previsioni rela8ve al periodo transitorio (che scadrà il 31 o@obre 2018);
la terza illustra in forma schema8ca di tabella l’intera disciplina sul contra@o di lavoro a tempo determinato.
La nota - per quanto estesa - vuole principalmente essere uno strumento di consultazione: proprio in relazione a questo obie;vo si è scelta una esposizione prevalentemente tecnica e schema8ca, mentre pochissimo spazio è riservato alle valutazioni, aEdate per lo più a simboli, inseri8 per me@ere in
evidenza con immediatezza le modifiche alle norme preceden8 giudicate di segno posi8vo , o
1 Dalla Relazione al DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO
2018, N. 87, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE
nega8vo
, o che possono contenere elemen8 di rischio
, o infine gli aspe; che
rimangono invaria8
.
Va infine precisato che la nuova disciplina non si applica ai contra+ s%pula% dalla Pubblica
Amministrazione, per i quali con8nuano a valere le disposizioni preceden8.
SOMMARIO
Parte I - Le novità 2
DURATA MASSIMA E OBBLIGO DELLA CAUSALE (CONTRATTI OLTRE 12 MESI) 2
PROROGHE 3
RINNOVI - OBBLIGO DELLA CAUSALE 3
IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 3
AUMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE 4
PARTE II - IL PERIODO TRANSITORIO 4
Parte III - Scheda Contra@o a termine 5
PARTE I - LE NOVITÀ
Le nuove norme si applicano ai contra+ s%pula% dal 14.07.2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31.10.2018 (v. anche la “PARTE II - IL PERIODO TRANSITORIO”).
DURATA MASSIMA E OBBLIGO DELLA CAUSALE (CONTRATTI OLTRE 12 MESI)2
Il contra@o a tempo determinato può avere una durata massima di 24 mesi3 (il limite precedente era di
36 mesi).
La durata massima di 24 mesi si riferisce sia al singolo contra o, sia alla sommatoria di più contra+ alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e con mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiega8, quadri o dirigen8). Come già in precedenza, nel computo rientrano i periodi di missione svol8 tra i medesimi sogge; con contra@o di somministrazione a tempo determinato.
Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, il contra@o si trasforma in contra@o a tempo indeterminato dalla data del superamento del limite.
Nel caso in cui il contra@o a tempo determinato abbia una durata superiore a 12 mesi l’apposizione del termine deve essere gius8ficata da almeno una delle seguen% causali:
a) esigenze temporanee e ogge;ve, estranee all’ordinaria a;vità, ovvero esigenze di sos8tuzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a xxxxxxxx0 temporanei, significa8vi e non programmabili, dell’a;vità ordinaria. Qualora venga s8pulato un contra@o di durata superiore a 12 mesi in assenza delle sopracitate condizioni (causale valida), il contra@o a par8re dal superamento dei 12 mesi si trasforma in contra@o a tempo indeterminato.
La CGIL valuta posifivamente l’intervento sul lavoro a tempo determinato, ma individua un
limite nel non aver previsto la causale già dall’avvio del primo contrato, elemento che potrebbe determinare un abuso dei contrafi inferiori a 12 mesi, elevando ulteriormente il
turn over atraverso la sfipula, con lavoratori sempre diversi, di molteplici contrafi a tempo determinato.
Per proroga si intende lo sli@amento in avan8 del termine inizialmente posto al contra@o.
Il numero massimo di proroghe previste per i contra; a termine si riduce da 5 a 4, fermo restando il limite massimo di durata complessiva di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contra@o si trasforma in contra o a tempo indeterminato dalla decorrenza della 5ª proroga.
Proroghe: Obbligo della causale in caso di superamento dei 12 mesi
Il contra@o può essere prorogato liberamente (cioè senza casuale) solo nell’ambito dei primi 12 mesi di durata.
In caso di superamento dei 12 mesi andranno specificate le esigenze5 alla base del contra@o; in assenza di una causale che legi;mi l’apposizione del termine il contra@o si trasforma in contra@o a tempo indeterminato.
I contra; per a;vità stagionali (per i quali non vige il limite di 24 mesi di durata massima) possono essere proroga8 senza la specificazione di alcuna causale, anche qualora superino i 12 mesi complessivi.
RINNOVI - OBBLIGO DELLA CAUSALE6
Il contra@o può essere rinnovato solo in presenza di almeno una delle ragioni gius8ficatrici già citate
(esigenze temporanee e ogge;ve, estranee all’ordinaria a;vità, ovvero esigenze di sos8tuzione di altri lavoratori; esigenze connesse a xxxxxxxx0 temporanei, significa8vi e non programmabili, dell’a;vità ordinaria).
Quindi in caso di rinnovo l’a@o scri@o dovrà contenere l’indicazione della causale, anche se con il rinnovo non si superano i 12 mesi complessivi.
In altre parole con il primo contra o a termine, quale che ne sia la durata, il datore di lavoro esaurisce la possibilità di assumere a termine un determinato lavoratore in modalità acausale.
I contra; per a;vità stagionali (per i quali non vige il limite di 24 mesi di durata massima) possono essere rinnova8 senza la specificazione di alcuna causale.
Per proroghe e rinnovi vale la considerazione già espressa: è posifiva la volontà di ridurre
l’ufilizzo del tempo determinato, ma vi è il rischio che l’assenza di vincoli alla sfipula del primo contrato incremenfi il turn over, inducendo i datori di lavoro a evitare di prorogare o rinnovare
i contrafi in essere (e tantomeno a stabilizzarli), ricorrendo a nuovi contrafi inferiori a 12 mesi sfipulafi con lavoratori sempre diversi.
IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO7
Il provvedimento concede più tempo ai lavoratori per impugnare il contra@o a tempo determinato: l’impugnazione deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contra o.
L’allargamento dei termini di impugnazione (che passano quindi da 120 a 180 giorni) si applica esclusivamente
5Come negli altri casi costituiscono una causale valida:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
7 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 8 - Art. 28 (comma 1), come modificato dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96
ai contra+ di lavoro a tempo determinato s%pula% dal 14 luglio 2018, nonché
ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 o obre 2018.
Negli altri casi si applicano i termini di impugnazione previgen8 di 120 giorni.
AUMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE8
Per ciascun rinnovo del contra@o a tempo determinato (anche in somministrazione) è stato previsto
l’aumento di 0,5 pun% percentuali del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (si tra@a del contributo introdo@o dalla Legge n. 92/2012 des8nato a finanziare la NASpI, a@ualmente pari all’1,4% dell’imponibile previdenziale).
L’aumento del contributo opera già dalla data di entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2018), non essendo previsto al riguardo un regime transitorio.
La previsione della norma di introduzione di un aggravio del costo contribufivo per ogni
rinnovo, anche per la somministrazione, a parfire dal secondo, è in termini di principio misura condivisibile.
Tutavia appare evidente come tale aggravio (…) rischi di essere ragione per la quale le imprese possano decidere di non rinnovare alla scadenza dei 12 mesi, procedendo ad alimentare il turn over atraverso plurimi contrafi a tempo determinato di 12 mesi. (Commento CGIL Luglio 2018)
PARTE II - IL PERIODO TRANSITORIO9
La Legge di conversione (a diLerenza del Decreto) ha previsto un regime transitorio: la nuova disciplina si applica infa;:
ai contra+ a tempo determinato s%pula% per la prima volta dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto);
ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 o obre 2018.
(Il Decreto aveva previsto l’applicazione di tute le nuove norme dal 14 luglio 2018).
Contra+ s%pula% (o rinnova% o proroga%) prima dell’entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2018)
I contra; s8pula8 (o rinnova8 o proroga8) prima dell’entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2018) possono avere il loro corso, anche se diLormi dalle nuove regole (durata massima 36 mesi, possibili fino a 5 proroghe, nessun obbligo di causale).
Contra+ rinnova% o proroga% dal 14 luglio (entrata in vigore del Decreto) all’11 agosto 2018 (entrata in vigore della Legge di conversione)
Più complesso può essere il caso di un eventuale rinnovo o proroga eLe@ua8 dal 14 luglio all’11 agosto 2018 (periodo in cui era in vigore il Decreto che non prevedeva regime transitorio, bensì aveva stabilito l’applicazione delle nuove norme anche ai rinnovi e alle proroghe eLe@ua8 dal 14 luglio): essi potrebbero essere ritenu8 sogge; alle disposizioni originarie del Decreto stesso: quindi al limite massimo di 24 mesi, al divieto di una 5ª proroga e all’obbligo di causale per le proroghe oltre i 12 mesi nonché per tu; i rinnovi.
(Peraltro non si hanno in generale no8zie di proroghe o rinnovi eLe@ua8 nel periodo citato, che ha visto la cessazione dei rappor8 a tempo determinato che scadevano nel periodo stesso.)
8 Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Art. 2 (comma 28) come modificato dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96
9 Legge 9 agosto 2018, n. 96 - Art. 1 (comma 2)
Xxxxxxx o proroghe eEe ua% tra il 12 agosto e il 31 o obre 2018
Se la proroga o il rinnovo intervengono dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della Legge di conversione) al 31 o@obre 2018 (data di termine del regime transitorio) la proroga o il rinnovo sono indubbiamente sogge; ai criteri meno restri;vi previgen8 il Decreto (36 mesi, 5 proroghe, niente causale).
PARTE III - SCHEDA CONTRATTO A TERMINE
Causale Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima Art. 21 - Proroghe e rinnovi | Per i contra; s8pula8 dal 14.07.2018, nonché per i rinnovi e le proroghe successivi al 31.10.201810, qualora si tra; di: contra; di durata superiore a 12 mesi, proroga che determini il superamento del limite dei 12 mesi, rinnovo, anche se non si superano i 12 mesi complessivi, vige l’obbligo di specificare la causale: più precisamente: a) le esigenze temporanee e ogge;ve, estranee all’ordinaria a;vità, ovvero le esigenze di sos8tuzione di altri lavoratori, b) le esigenze connesse a xxxxxxxx0 temporanei, significa8vi e non programmabili, dell’a;vità ordinaria. Possono essere rinnova8 o proroga8 anche in assenza di causale: i contra; per a;vità stagionali, i contra; s8pula8 da imprese start-up innova8ve per un periodo prefissato dalla cos8tuzione della società. |
Durata massima Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima | Per i contra; s8pula8 dal 14.07.2018, nonché per i rinnovi e le proroghe successivi al 31.10.201811 (fa@e salve le diverse disposizioni dei contra; colle;vi12, e con l’eccezione delle a;vità stagionali) 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e con mansioni di pari livello e nell’ambito della stessa categoria (operai, impiega8, quadri o dirigen8)13. Per contra; s8pula8 prima del 14.07.2018 e per rinnovi e proroghe fino al 31.10.2018 il limite è di 36 mesi (anziché 24). Una volta raggiunta la durata massima, un ulteriore contra@o a T.D. di max 12 mesi può essere s8pulato presso l’ITL (non è prevista l’assistenza di un rappresentante sindacale). In caso di mancato rispe@o di tale procedura, o di superamento del termine stabilito nel contra@o, esso si trasforma in contra@o a T.I. dalla s8pula. |
10 v. anche la “Parte II - Il periodo transitorio” alle pagine precedenti
11 v. anche la “Parte II - Il periodo transitorio” alle pagine precedenti
12 In tutti i casi di riferimento ai contratti collettivi si intendono anche quelli aziendali.
Proroghe: numero massimo Art. 21 - Proroghe e rinnovi | Per i contra; s8pula8 dal 14.07.2018, nonché per i rinnovi e le proroghe successivi al 31.10.201814 massimo 4 Conseguenze del superamento del limite: trasformazione in tempo indeterminato dalla decorrenza della 5ª proroga Per contra; s8pula8 prima del 14.07.2018 e per rinnovi e proroghe fino al 31.10.2018 massimo 5 proroghe e trasformazione in T.I. dalla decorrenza della 6ª proroga. Il limite rela8vo alle proroghe (ivi compreso l’obbligo della causale per proroga che determini il superamento dei 12 mesi complessivi) non si applica alle imprese start-up innova8ve per un periodo prefissato dalla cos8tuzione della società. |
Rinnovi: intervallo minimo Art. 21 - Proroghe e rinnovi | Va osservato un intervallo minimo tra un contra@o e l’altro di: 10 giorni dalla scadenza di un contra@o fino a 6 mesi, 20 giorni dalla scadenza di un contra@o superiore a 6 mesi. Conseguenze del rinnovo prima che sia trascorso l’intervallo prescri@o: trasformazione in tempo indeterminato del 2° contra@o Deroghe all’obbligo dell’intervallo minimo: lavoratori stagionali altre ipotesi individuate dai contra; colle;vi I limi8 riguardan8 proroghe e rinnovi (ivi compreso l’obbligo della causale per proroga/rinnovo) non si applicano alle imprese start-up innova8ve per un periodo prefissato dalla cos8tuzione della società. |
Con%nuazione del rapporto oltre la scadenza del termine Art. 22 - Confinuazione del rapporto oltre la scadenza del termine | Il datore di lavoro può chiedere di proseguire la prestazione lavora8va oltre il termine fissato fino a 30 giorni per i contra; inferiori a 6 mesi, fino a 50 giorni negli altri casi, riconoscendo una maggiorazione retribu8va del 20% fino al 10° giorno successivo la scadenza del termine, del 40% per ciascun giorno ulteriore. In caso di con8nuazione oltre i termini indica8 (30 o 50 giorni) si determina la trasformazione in tempo indeterminato (dalla scadenza dei termini). |
Forma scri a Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima | Obbligatoria, con l’eccezione dei rappor8 di lavoro non superiori a 12 giorni Per i contra; s8pula8 dal 14.07.2018, nonché per i rinnovi e le proroghe successivi al 31.10.201815 l’a@o scri@o deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione della causale; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi. Nell’a@o va richiamato il diri@o di precedenza (v. oltre). |
Numero massimo di contra+ a tempo determinato per datore di lavoro Art. 23 - Numero complessivo di contrafi a tempo determinato | Salvo diversa disposizione dei contra; colle;vi, il numero complessivo dei contra; a termine non può superare il 20% (con arrotondamento per eccesso) dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione oppure (nel caso di inizio dell’a;vità nel corso dell’anno) dei lavoratori a T.I. in forza al momento dell’assunzione del T.D.. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 xxxxxxxx0 è sempre ammesso 1 T.D.. |
14 v. anche la “Parte II - Il periodo transitorio” alle pagine precedenti
15 v. anche la “Parte II - Il periodo transitorio” alle pagine precedenti
Deroghe: | Non occorre rispe@are la soglia del 20% (o quella stabilita dai contra; colle;vi) per i contra; a termine conclusi nei seguen8 casi: fase di avvio di nuove a;vità, imprese start-up innova8ve per un periodo prefissato dalla cos8tuzione della società, a;vità stagionali, specifici spe@acoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o produzione di specifiche opere audiovisive, sos8tuzione di lavoratori assen8, assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Ulteriori eccezioni riguardano le università private, il se@ore della ricerca, is8tu8, en8 e inizia8ve legate alla cultura (v. comma 3 Art. 23). |
Conseguenze in caso di superamento della soglia | In caso di violazione del limite percentuale sanzione amministra8va così calcolata: se assunto 1 solo lavoratore a T.D. oltre la soglia: 20% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro se assun8 più lavoratori a T.D. oltre la soglia: 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro In caso di superamento della soglia resta comunque “esclusa la trasformazione dei contrafi interessafi in contrafi a tempo indeterminato”. |
Numero massimo di contra+ a tempo determinato per datore di lavoro che sia anche u%lizzatore di lavoro in somministrazione Art. 31 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato | Xxxxx diversa previsione dei contra; colle;vi, il numero complessivo dei lavoratori assun8 con contra o a T.D. o con contra o di somministrazione a T.D. non può superare complessivamente il 30% (con arrotondamento per eccesso) dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di s8pulazione dei contra; di somministrazione oppure (nel caso di inizio dell’a;vità nel corso dell’anno) dei lavoratori a T.I. in forza al momento della s8pulazione del contra@o di somministrazione. (È esente da limi8 quan8ta8vi la somministrazione di alcune 8pologie di lavoratori.) In base al CCNL ABI (Art. 34) il numero dei lavoratori con contra@o di somministrazione a T.D. non può superare il 5% del personale dipendente a T.I.. Tale percentuale è aumentata all’8% per le imprese che occupino *no a 1.500 dipenden% a T.I.. |
Casi di divieto di assunzioni a termine Art. 20 - Diviefi | Non è possibile eLe@uare assunzioni a termine nei seguen8 casi: sos8tuzione di lavoratori in sciopero, unità produ;ve in cui siano sta8 eLe@ua8 nei 6 mesi preceden8 licenziamen% colle+vi di lavoratori adibi8 alle stesse mansioni di quello/i che si intenderebbe assumere a termine (salvo che per ragioni sos8tu8ve, assunzioni di lavoratori in mobilità, o con contra; fino a 3 mesi), unità produ;ve i cui lavoratori (aven8 le stesse mansioni del neoassunto) siano interessa8 dalla CIG, datori di lavoro che non hanno eLe@uato la valutazione dei rischi. Conseguenze della violazione del divieto: trasformazione in tempo indeterminato. |
Diri+ di precedenza Art. 24 - Dirifi di precedenza | In caso di: A. assunzioni a tempo indeterminato eLe@uate nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni: diri@o di precedenza per il lavoratore che ha prestato servizio per più di 6 mesi (per le lavoratrici l’eventuale congedo di maternità si computa nei 6 mesi) B. assunzioni a tempo determinato eLe@uate nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni: diri@o di precedenza per la lavoratrice che abbia fruito del congedo di maternità e abbia prestato servizio per più di 6 mesi C. assunzioni a tempo determinato per a;vità stagionali: diri@o di precedenza per il lavoratore che ha già svolto le medesime a;vità Per esercitare il diri@o di precedenza il lavoratore deve manifestare per iscri@o la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi (casi A. e B.) o entro 3 mesi (caso C.) dalla cessazione. (v. anche nota speci*ca con allega% fac-simili di le era). |
Principio di non discriminazione Art. 25 - Principio di non discriminazione | Diri@o per i lavoratori a T.D. al tra@amento economico e norma8vo in a@o nell’impresa per i lavoratori con contra@o a T.I. comparabili |
Formazione Art. 26 - Formazione | Rinvio alla contra@azione colle;va |
Impugnazione Art. 28 - Decadenza e tutele | Entro 180 giorni per i contra; s8pula8 dal 14.07.2018, nonché per i rinnovi e le proroghe successivi al 31.10.201816 Entro 120 giorni per contra; s8pula8 prima del 14.07.2018 e per xxxxxxx e proroghe fino al 31.10.2018 (In entrambi i casi deve quindi seguire il deposito del ricorso in tribunale entro l’ulteriore termine di 180 giorni) |
Risarcimento in caso di trasformazione ordinata dal giudice Art. 28 - Decadenza e tutele | Indennità onnicomprensiva da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità (massimo 6 mensilità in presenza di contra; colle;vi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupa8 con contra@o a termine nell’ambito di specifiche graduatorie) a prescindere dal tempo intercorso tra la scadenza del termine illegi;mo e la sentenza |
Computo del lavoratore Art. 27 - Criteri di computo | Salvo che sia disposto diversamente, si 8ene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigen8, impiega8 negli ul8mi 2 anni, sulla base dell’eLe;va durata dei loro rappor8 di lavoro. (Il calcolo del numero dei xxxxxxxx0 ha per esempio rilevanza ai fini della determinazione della soglia dei 15 xxxxxxxx0.) |
16 v. anche la “Parte II - Il periodo transitorio” alle pagine precedenti
Esclusioni dalla norma%va dei contra+ a termine Art. 29 - Esclusioni e discipline speci:che Pressoché | Sono esclusi dal campo di applicazione del contra@o a tempo determinato: i rappor8 instaura8 con lavoratori in mobilità (a eccezione degli ar8coli sul principio di non discriminazione e sui criteri di computo), i rappor8 di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i contra; di lavoro a tempo determinato con i dirigen%, che non possono avere una durata superiore a 5 anni (salvo il diri@o del dirigente di recedere una volta trascorso un triennio), i rappor8 per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel se ore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individua8 dai contra; colle;vi, nonché quelli instaura8 per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, i contra; a tempo determinato s8pula8 con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario , anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale, i contra; a tempo determinato s8pula8 con le Università. |
Al personale ar8s8co e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.Lgs. n. 367/1996, non si applicano gli ar8coli 19 (commi da 1 a 3), e 21. | |
Informa%va al Sindacato | Devono essere precisa8 dalla contra@azione colle;va i diri; di informa8va nei confron8 di RSA/RSU riguardan8: i pos8 vacan8 che si rendono disponibili nell’impresa (ar8colo 19), l’u8lizzo del lavoro a tempo determinato (ar8colo 23). |
Contributo addizionale Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Art. 2 - Ammorfizzatori sociali | Per ciascun rinnovo del contra@o a tempo determinato (anche in somministrazione) aumento di 0,5 pun8 percentuali del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (a@ualmente 1,4% dell’imponibile previdenziale) |