CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO,MONTAGGIO,SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO MOVIMENTAZIONE DI PALCHI E TRASPORTO,MOVIMENTAZIONE E RIMESSAGGIO DI TRANSENNE
1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
I servizi oggetto del presente capitolato concernono il trasporto, montaggio, smontaggio e rimessaggio di palchi e il trasporto, movimentazione e rimessaggio di transenne, meglio descritti nel successivo articolo. Si precisa che tali strutture sono tutte di proprietà comunale. I servizi dovranno essere espletati, su richiesta del Comune di Ascoli Xxxxxx, in occasione di eventi e manifestazioni che potranno svolgersi nelle vie e piazze del territorio comunale.
2. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE
I servizi in questione riguardano in particolare le seguenti strutture:
- PALCO MODULARE
Dimensioni massime del palco comprensivo di tutti i moduli mt 14 x mt 10 (0,50 mt x 2 mt per singolo modulo) - altezza da 80 a 110 cm. Modulo ignifugo CL1.
Il servizio richiesto può riferirsi, a seconda delle esigenze, a diverse tipologie dimensionali meglio individuate dal successivo art. 5. La struttura prevede anche due scale di accesso più le relative balaustre perimetrali. Deposito: presso Centro Servizi Comunali di Marino del Tronto.
Il manuale con tutte le specifiche tecniche del palco e relative istruzioni di montaggio si trova depositato presso l'Ufficio Turismo-Eventi del Comune di Ascoli Xxxxxx in Piazza Arringo.
- TRANSENNE
Dimensioni: l mt. 2 - h m 1,20 - realizzate in ferro zincato – peso max kg 18. Deposito: presso Campo Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Si precisa che il servizio comprende il trasporto a destinazione, movimentazione e rimessaggio delle transenne secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall’Amministrazione
3.VALORE COMPLESSIVO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
Sulla base di una stima del quantitativo annuo delle strutture oggetto dell’affidamento, calcolato con riferimento all'utilizzo storico delle medesime da parte dell'Amministrazione, l'importo dell'accordo quadro per l'intera durata contrattuale di n. 12 mesi è pari a € 39.000,00 esclusa iva e oneri della sicurezza dovuti a rischi interferenziali non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante nel DUVRI in
€ 500,00 + iva.
Tale importo costituirà il budget di spesa per la durata del contratto; esso, dunque, è solo presunto e, quindi, non vincolante, per l'Amministrazione; ne consegue che l'impresa affidataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, i servizi non dovessero raggiungere l'importo sopra indicato.
La durata dell'accordo quadro è di n. 12 mesi a partire dalla data di inizio attività che sarà indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’amministrazione potrà affidare i singoli contratti specifici salvo che l’importo massimo spendibile, sopra indicato, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l’Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.
Si precisa, altresì, quanto segue:
⮚ la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);
⮚ l’Accordo Quadro verrà stipulato utilizzando lo schema “Documento di stipula” predisposto in automatico dalla Piattaforma Mepa;
⮚ con riferimento a ciascun contratto specifico, il Fornitore dovrà garantire la prestazione dei servizi con le caratteristiche stabilite nel presente Capitolato e con i prezzi unitari offerti in gara;
⮚ il termine di scadenza dei singoli contratti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell’Accordo Quadro.
4. CONTRATTI SPECIFICI
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, l’Amministrazione potrà affidare gli Appalti Specifici in favore dell’unico operatore affidatario dell’Accordo Quadro entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.
Pertanto, in occasione dei singoli eventi che richiederanno il ricorso alle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Amministrazione affiderà di volta in volta i servizi necessari alla ditta affidataria mediante ordinativi scritti di fornitura.
5. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Le operazioni sopra specificate, che verranno richieste in occasione delle iniziative organizzate e/o patrocinate dal Comune (in un quantitativo al momento non ben identificabile in quanto la programmazione degli eventi è ancora in corso), includono le seguenti attività:
PALCHI
1. presa in consegna delle strutture, comprensive di scalette e parapetti, che si trovano depositate presso il magazzino sopra indicato e relativo trasporto nel luogo di installazione;
2. montaggio delle stesse nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di ogni disposizione vigente in materia;
3. rilascio della certificazione di corretto montaggio delle strutture installate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
4. smontaggio delle stesse nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di ogni disposizione vigente in materia;
5. trasporto e rimessaggio delle strutture presso il locale di deposito delle stesse.
TRANSENNE
1. presa in consegna delle strutture per cui si richiede il servizio che si trovano depositate presso il magazzino sopra indicato e relativo trasporto a destinazione;
2. movimentazione delle stesse nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di ogni disposizione vigente in materia;
3. trasporto e rimessaggio delle attrezzature presso il locale di deposito delle stesse.
6. TEMPI DI ESECUZIONE DI CIASCUN INTERVENTO
Fatte salve situazioni straordinarie e non prevedibili, ciascun intervento verrà richiesto, di norma, con un preavviso minimo di due giorni solari e dovrà essere eseguito, a regola d'arte, al massimo nelle 6 ore antecedenti l'evento, in base alla tempistica che verrà di volta in volta comunicata, con possibilità che la prestazione richiesta debba essere eseguita anche nei giorni festivi, in base alle esigenze di programmazione degli eventi, senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune. Lo smontaggio e il trasporto nei depositi sopra individuati di palchi e transenne dovranno avvenire al massimo entro le 12 ore successive all'evento, fatte salve diverse indicazioni che verranno fornite dal Dirigente Servizio Turismo Eventi e/o dal Servizio Polizia Municipale - Occupazione Suolo Pubblico.
La prestazione deve essere eseguita esclusivamente dietro richiesta scritta del Dirigente del Servizio Turismo-Eventi o Cultura o da suo delegato.
7.NORME E TUTELA DELLE SICUREZA
Il Fornitore è tenuto a garantire che le strutture siano allestite nel rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili e dovrà comunicare agli Uffici Cultura, Turismo Eventi e all’Ufficio Occupazione suolo pubblico, eventuali necessità di permessi/autorizzazioni per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, compresi quelli relativi alla sosta ed al transito dei mezzi necessari allo svolgimento servizi.
Il Fornitore è tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto per legge con peculiare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. dal Decreto Ministeriale 22 luglio 2014 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente peculiare valenza sulle attività in oggetto.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, il Fornitore ha altresì l'obbligo di fornire all'Amministrazione:
− la documentazione finalizzata alla verifica di idoneità tecnico-professionale richiesta per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto (documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs 81/08 e smi);
− il Piano operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, c. 1 - lett h) titolo IV DLgs 81/08 e smi con adeguata documentazione comprovante la corretta applicazione delle prescrizioni di sicurezza (v. all. XV DLgs 81/0 e smi);
− nominativi dei lavoratori in possesso del patentino abilitativo, rilasciato da soggetto formatore abilitato ai sensi della vigente normativa, per il montaggio dei palchi secondo quanto previsto dal Dec. 81/08 e smi All. XXI;
L'Amministrazione comunale promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività in questione e in tale ambito fornirà alla ditta aderente il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (DUVRI).
L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti alla ditta per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi tiene conto degli oneri per la sicurezza che la ditta dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI e calcolati in € 500,00, per l’intero periodo contrattuale, non soggetti a ribasso.
Nell'espletamento del servizio il Fornitore dovrà impiegare macchine, attrezzi, impianti ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore.
La documentazione relativa alla formazione del personale adibito a detti lavori ed il piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MUS) degli impalcati dovrà essere tenuta sui luoghi di esecuzione delle opere al fine di poter essere esibita a richiesta.
8. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi oggetto della presente procedura, possano derivare a persone o a beni mobili ed immobili, cose, di proprietà del Comune e/o terzi nonché dei danni derivanti dall'inosservanza delle norme tecniche ed esecutive previste, in caso di occupazione di suolo pubblico e per interventi su pavimentazioni di pregio.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) inerente il presente affidamento è la Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo-Eventi.
In sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Amministrazione indicherà il nominativo del Direttore dell’esecuzione.
9. ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a stipulare specifica polizza assicurativa all'assicurazione contro il rischio dei danni che potrebbero derivare al Comune e/o a terzi, con massimali di polizza non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, senza limite in aggregato annuo.
La garanzia, dovrà estendersi anche agli eventuali sinistri cagionati dall'imperfetto montaggio/allestimento delle strutture anche se avvenuti successivamente all'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente procedura, mentre dovrà coprire il periodo sino alla scadenza dell’Accordo Quadro e/o ogni attività relativa, anche se successivo alla scadenza dell’accordo stesso.
Rimane ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per gli eventuali danni eccedenti tali massimali.
Il Fornitore solleva l’Amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
10. INADEMPIENZE E PENALITA'
In caso di ritardo superiore ai trenta minuti rispetto all'orario concordato per l’inizio delle operazioni di allestimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del presente Capitolato, è fissata una penale pari all'1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora il Fornitore non assicuri l'esecuzione dei servizi richiesti nei tempi concordati o in modo non rispondente alle prescrizioni imposte, il Comune di Ascoli Xxxxxx può provvedervi d'ufficio o con proprio personale o ricorrendo a terzi. In tal caso, in danno della ditta affidataria inadempiente, saranno imputate le maggiori spese sostenute, gli eventuali danni e l'applicazione di una penale dell'importo pari al 10% del costo dei servizi affidati a terzi.
La medesima penale indicata al comma prevedente può essere applicata nel caso in cui non sia possibile dar corso alle manifestazioni programmate in quanto la struttura non sia rispondente alla normativa vigente.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’Amministrazione comunale ovvero non vi sia stata data risposta, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.
L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il Fornitore dovrà costituire a favore dell’Amministrazione comunale, prima della stipula dell’accordo quadro e a garanzia dell’esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, garanzia definitiva secondo le indicazioni riportate nel documento denominato “Richiesta Preventivi”.
12. PAGAMENTI
Il corrispettivo dei servizi è calcolato moltiplicando i prezzi unitari, al netto degli sconti percentuali indicati nell’offerta presentata in sede di RDO per le quantità effettivamente richieste dall’Amministrazione; nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
13. REPORTISTICA E MONITORAGGIO
Al fine di controllare il budget di spesa il Fornitore si obbliga ad inviare al Servizio Eventi – Turismo e Cultura un report trimestrale degli ordinativi emessi recante gli importi del servizio di che trattasi.
14. CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx: l’Affidatario può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.
Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
15. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di incamerare definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l’Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b) in caso di subappalto non autorizzato;
c) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
d) qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, c. 1;
e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
f) qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, c. 1;
g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dall’Affidatario nell’esecuzione del servizio;
i) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
j) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.
16. FORO COMPETENTE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Xxxxxx, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Il Dirigente
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx