Contract
Il presente è copia conforme Dell’originale Prot. N. 3782 del 21/02/2023
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2022-2023 VERBALE DI STIPULA
Il giorno 11 gennaio 2023, alle ore10:15 presso gli uffici di presidenza
VIENE STIPULATO
IPOTESI DI CONTRATTO
il presente Contratto Integrativo del Convitto Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx di Palermo
viene stipulato in data 21 febbraio 2023
PARTE PUBBLICA
Il Rettore-Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
PARTE SINDACALE
RSU Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxx
Docente-educatore Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
Sig.ra Buonacotta Xxxxx Xxxxxx
Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx _
SINDACATI FLC/CGIL ………………..........................
SCUOLA
TERRITORIALI CISL/SCUOLA……………………………
UIL/SCUOLA RUA …….………………..
SNALS/CONFSAL……………………….
XXXXX/UNAMS………………………….
ANIEF ……………………………………
IL PRESENTE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ISTITUTO È COMPOSTO DA PAGINE 30 e 61 ARTICOLI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 – Trasparenza
Art. 3 – Obiettivi e strumenti Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
Art. 5 – Informazione Art. 6 – Confronto
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
CAPO II – DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro Art. 10 – Contingento
Art. 11 – Proclamazione di sciopero Art. 12 – Permessi sindacali
Art. 13 – Agibilità sindacale
Art. 14 – Diritto di accesso agli atti Art. 15 – Procedura per la conciliazione
TITOLO TERZO – DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16 – Fondo FIS, Organizzazione e Valorizzazione Art. 17 - Diritto alla privacy e alla disconnessione
AREA PERSONALE DOCENTE
Art. 18 – Orario di lavoro
Art. 19 - Assegnazione del personale docente alle classi Art. 20 – Ore eccedenti del personale docente
Art. 21 – Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale genitori Art. 22 – Permessi brevi e riposo compensativo
Art. 23 – Scambio di ore di lezione
Art. 24 – Fruizione dei giorni di ferie durante l’anno scolastico Art. 25 – Formazione e aggiornamento del personale docente
AREA PERSONALE EDUCATIVO
Art 26 – Modalità di utilizzazione del personale educativo in rapporto al PTOF Art 27 – Obblighi di lavoro del personale educativo
Art 28 – Attività funzionali all’azione educativa Art. 29 – Orario flessibile del personale educativo
Art. 30 – Servizi straordinari e sostituzione dei colleghi assenti
Art. 31 – Fruizione ferie, permessi o recupero ore eccedenti
Art. 32 – Criteri di fruizione dei 5 gg di permessi per formazione/aggiornamento
AREA PERSONALE ATA
Art. 33 – Orario di lavoro del personale Art. 34 – Organizzazione del personale Art. 35 – Orario flessibile del personale
Art. 36 – Orario di lavoro individuale su 5 gg del personale Art. 37 – Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx del personale
Art. 38 – Turnazione
Art. 39 – Sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 – Intervallo pasto
Art. 41 – Riscontro dell’orario
Art. 42 –Lavoro straordinario e Commissioni Art. 43 – Una tantum ATA
Art. 44 – Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali Art. 45 – Chiusura prefestiva
Art. 46 – Permessi brevi Art. 47 – Ferie
Art. 48 – Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento personale ATA
TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Art. 49 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) Art. 50 – Assicurazione
Art. 51 – Le figure sensibili
Art. 52 – Linee guida SARS-CoV-2
TITOLO V: CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICHE
Art. 53 – Risorse
Art. 54 – Composizione del fondo
Art. 55 – Finalizzazione delle risorse del FIS
Art. 56 – Criteri per la suddivisione del fondo dell’Istituzione scolastica Art. 57 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Art. 58 – Attività e prestazioni del personale docenti
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 59 – Interpretazioni autentiche
Art. 60 – Clausola di salvaguardia finanziaria Art. 61 – Clausola di salvaguardia sindacale
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto, nel rispetto della normativa vigente, si applica a tutto il personale docente, educativo e ATA dell’Istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula dell’accordo e restano validi fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.
3. È possibile per tutte le parti negoziali richiedere, nei modi previsti, la rinegoziazione e/o nuova contrattazione e può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Trasparenza
1. L’affissione all’albo di tutti i prospetti analitici in forma aggregata relativi al fondo dell’Istituzione scolastica e alle attività del PTOF, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza purché non vi sia l’associazione tra il nominativo del lavoratore che ha percepito il salario accessorio e l’importo del salario dal medesimo percepito.
2. L’affissione degli atti all’Albo dell’Istituto costituisce informativa.
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori e la tutela dei loro diritti con l’esigenza di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio pubblico.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei componenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b) contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
5. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali previste dal CCNL, compatibile con le vigenti norme legislative.
6. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto non può prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma s. del dlgs. 165/2001.
Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie:
1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000.
2. Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, con particolare riferimento all’orario di lavoro e al regime delle assenze e un’equa distribuzione dei carichi lavorativi.
4. Criteri generali di utilizzazione per il personale docente e ATA per l’assegnazione delle prestazioni aggiuntive.
5. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA, compresi i compensi concernenti i progetti nazionali e comunitari.
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
7. Il Dirigente entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, comunica alla RSU le modalità di esercizio delle prerogative e le libertà sindacali di cui è titolare.
8. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione concordando con i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
9. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora di inizio e fine dello stesso.
Art. 5 - Informazione
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 6 – Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
c) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro- correlato e di fenomeni di burn- out (art. 22 c. 8 lett. b4).
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva La contrattazione collettiva integrativa di Istituto, non può prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione dell’Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
c) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
d) la definizione della destinazione delle risorse destinate, sul prospetto ministeriale di assegnazione, alla valorizzazione del personale della scuola, in assenza di specifica normativa in merito alla valorizzazione del personale educativo e ATA (nel dettaglio, si rimanda all’art. 32);
e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
f) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
h) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, replicato in ogni piano dell’istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle XX.XX. rappresentative potranno utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano primo; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro
1. La richiesta di assemblea, da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi), va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora d’inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
2. L’indizione dell’assemblea è comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso d’interruzione delle lezioni. Questo termine può essere ridotto per il personale che risultasse assente per ferie o malattia, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.
4. Si conferma il rispetto di quanto previsto dal CCNL 2016-2018 per quanto riguarda i limiti di concessione dell’assemblea da parte del Dirigente Scolastico; durata massima dell’assemblea 2 ore, massimo 10 ore annuali pro-capite, massimo 2 assemblee mensili per scuola e per categoria di personale, le assemblee del personale docente dovranno tenersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Per il personale educativo ed ATA le assemblee possono essere svolte in orario intermedio da quello previsto dal comma 4 del CCNL vigente secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’ art 7 (Contrattazione integrativa e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni). L’adesione verrà comunicata alla segreteria. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. La comunicazione dell’assemblea avverrà anche con mail.
5. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo, sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permesso breve) con il massimo anticipo possibile.
6. Nelle assemblee in cui è coinvolto Il personale educativo e il personale ATA, se l’adesione è totale, il Dirigente Scolastico adotta, al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili e indifferibili coincidenti con l’assemblea, i seguenti criteri:
a) Chiedere prioritariamente eventuali disponibilità volontarie da parte del personale che non intende partecipare a dette assemblee;
b) In assenza di volontari si ricorrere a una rotazione in base all’anzianità di servizio.
7. Per le assemblee di carattere territoriale si applica CIR (Contratto Integrativo Regionale).
Art. 10 – Contingentamento
Criteri di utilizzo del personale educativo per garantire il servizio ai convittori
OMISS
Si veda allegata circ. Prot. 997 del 22/01/2021 (allegato n. 1)
Il personale Docente-Educatore potrà essere contingentato in caso di sciopero; due docenti-educatori per turno, per garantire il servizio ai soli convittori. Due docenti-educatori per il semiconvitto, solo in caso di effettiva necessità.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx provvederà per tempo a informare le famiglie dei convittori e semiconvittori dei disagi in cui potranno incorrere i loro figli e che comunque non potrà essere assicurato lo svolgimento del servizio. Il contingentamento del personale ATA è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni minime e indispensabili per le attività indifferibili. Il personale educativo e ATA contingentato sarà individuato su base volontaria o sulla base di rotazione annua, scorrendo la graduatoria d’Istituto partendo dal soggetto con minimo punteggio.
Il personale Docente (Scuola primaria, secondaria I° e II°) non è soggetto a contingentamento.
Criteri di utilizzo del personale per garantire i servizi minimi A.T.A.
1. Chiedere prioritariamente eventuali disponibilità volontarie da parte del personale che non intende partecipare a dette assemblee.
2. In assenza di volontari si ricorrere a una rotazione in base all’anzianità di servizio.
Art. 11 - Proclamazione di sciopero
OMISS
Si veda allegata circ. Prot. 997 del 22/01/2021 (allegato n. 1)
1. I servizi minimi che l’Istituto deve garantire in caso di sciopero sono i seguenti:
a) Le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
b) Le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di stato;
2. In relazione ai punti a) e b) si rimanda all’allegato n. 1 In relazione ai punti a) e b) si concorda che il contingente di personale ATA sia costituito da un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, e un collaboratore scolastico per l’apertura dei locali scolastici. Per quanto riguarda il punto b) si concorda che il contingente sia costituito dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, da un assistente amministrativo competente e da un collaboratore scolastico. Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell’intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti cosi come precedentemente definiti, tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati con congruo anticipo prima dell’effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a sorteggio.
3. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Xxxxxxxxxx inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. Il lavoratore non è obbligato a esprimere la propria posizione.
4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili. Il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, o la sospensione del servizio alle famiglie.
5. A norma dell’art. 4 dell’allegato di attuazione della legge 146/990, entro 48 ore dall’effettuazione dello sciopero della Scuola il dirigente scolastico pubblica all’albo della scuola i dati numerici riguardanti l’adesione da parte del personale dell’Istituto.
Per l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020. Si rimanda all’Allegato n. 1.
Art. 12 - Permessi sindacali
1. Spettano alla RSU. permessi sindacali retribuiti in misura pari a venticinque minuti e trenta secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante è effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, nel limite del contingente assegnato e suddiviso ad ogni singola RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con un giorno di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacali; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
Art. 13 - Agibilità sindacale
1. La RSU ha a disposizione esclusiva una bacheca sindacale fisica e online.
2. La RSU ha diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la rimozione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza della RSU. Il Dirigente Scolastico può richiedere alla RSU la rimozione del materiale esposto con motivazione scritta.
3. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale senza che questa infici l’orario lavorativo o mediante posta elettronica, scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU individualmente, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati.
4. Per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in generale è consentito, a richiesta, l’uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e della posta elettronica, di un locale situato nella sede centrale, un mobile per riporre il proprio materiale, la fotocopiatrice, il computer, il telefono della scuola. Il Dirigente mette a disposizione il locale e gli ausili disponibili necessari all’attività della RSU.
Art. 14 - Diritto di accesso agli atti
Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.
Art. 15 - Procedura per la conciliazione
In caso di controversie su materie relative all’applicazione delle norme contrattuali e sindacali tra la parte pubblica e la parte sindacale, si procederà secondo quanto previsto dall’art.49 del presente contratto (interpretazione autentica) e dall’art.4 comma 4 lett. d) del CCNL. (Commissione bilaterale per le relazioni sindacali in Regione).
TITOLO III - DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE
Art. 16 - Fondo FIS, Organizzazione e Valorizzazione
Finalità e ripartizione del fondo dell'Istituzione e criteri generali
Il fondo dell'istituzione è finalizzato all'attuazione del piano dell'offerta formativa (PTOF) e pertanto è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico, delle persone che svolgono attività e progetti, diretti e di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal CCNL/scuola.
L'accreditamento del fondo avviene distintamente per l'Istituto comprensivo PAIC89500C (Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado), per la Secondaria di secondo grado (Docenti) PAPC 100005 e per il Convitto (Educatori e Personale ATA) PAVC010006.
Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed che a tempo determinato) senza ulteriore vincoli di destinazione si stabilisce che le stesse siano assegnate in proporzione al numero del personale docente, educativo ed ATA.
Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti vanno a confluire nel fondo suddetto.
Criteri generali di spesa per l'organizzazione.
In merito all'utilizzazione del F.I.S. è concordato di destinare il fondo per Docenti con la seguente proporzione: 90% per l’organizzazione, 10% per i progetti. Il F.I.S. destinato agli Educatori con la seguente proporzione: 35% per i progetti, 65% per l'organizzazione. In caso di necessità urgenti le proporzioni potrebbero subire delle modifiche previa consultazione tra le parti.
Il fondo del F.I.S. dei Docenti e dei Docenti-Educatori impiegato per l'organizzazione remunererà tutte le attività per l'organizzazione dei settori di competenza.
Per A.S. 2022/2023 i fondi potranno essere altresì utilizzati per le altre spese organizzative deliberate in sede di Collegio Integrato d'Istituto.
Fondo per la Valorizzazione
Verrà ripartito in proporzione tra PAIC89500C, PAPC 100005, PAVC010006 (per il Convitto tra Educatori e Personale ATA).
Il bonus della valorizzazione sarà ripartito secondo i criteri concordati con la RSU proporzionalmente tra il personale docente e docenti-educatori presenti nell’organigramma, che si è occupato ed impegnato ad attuare attività complementari al PTOF d’istituto; tra il personale ATA sarà valorizzato il lavoratore che ha prestato servizio per attività complementari all’attuazione del PTOF.
Referente Covid
In applicazione del C.M. 30 marzo 2022 e del “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione delle epidemie da COVID 19, in conseguenza della cessione dello stato di emergenza”; facendo seguito alla Circ. 60136 del 30 dicembre 2021e alla Circ. n. 9498 del 04 agosto 2022, viene disposta la nomina del Referente COVID-19 di Istituto per l'anno scolastico 2022/2023, retribuito con il FIS.
Aree organizzative (vedi tabella allegata)
a) Collaboratori del Rettore:
x. Xxxxx Collaboratore del Rettore
b. Secondo Collaboratore del Rettore
c. n° 3 Fiduciari del Rettore responsabili di settore dei tre ordini di scuola
d. n° 3 Fiduciari del Rettore responsabili dei settori semiconvitto e convitto
b) Vedi organigramma d’Istituto per tutte le altre figure funzionali alle attività didattiche.
Per quanto concerne il personale ATA, Docente ed Educativo il F.I.S. è destinato per compensare organizzazione, progetti, lavoro straordinario ed intensificazione. I compensi sono definiti nell'apposita tabella allegata alla presente contrattazione.
Per quanto concerne i progetti svolti dai Docenti e dal Personale Educativo finanziati dal FIS (salvo diversa delibera del Collegio Integrato) si precisa quanto segue:
⮚ I progetti svolti dai Docenti e dai Docenti-Educatori sulla base dei fondi disponibili (quota progetti), si ridurranno, se insufficienti, le ore richieste per progetto approvato dal Collegio Integrato. Sarà, quindi, effettuato il conteggio preventivo delle ore assegnate per progetto prima dell'accettazione da parte del progettista.
⮚ In caso di rifiuto del progettista le ore andranno nelle economie.
⮚ Al termine delle suddette operazioni l'elenco dei progetti e dei rispettivi referenti sarà affisso all'Albo.
⮚ Sono riconfermati prioritariamente i progetti a carattere pluriennale la cui xxxxxxx didattica ed educativa è stata ribadita in sede di Collegio Integrato.
⮚ Ogni corso deve essere svolto con un minimo di 12 alunni.
Si rimette alla deliberazione del collegio docenti unitario la calendarizzazione dei giorni e degli orari dei progetti.
In tutti i progetti si devono indicare quanti collaboratori scolastici, personale amministrativo e tecnico sono necessari.
Il referente del progetto, la funzione strumentale eventualmente preposta e/o il Collaboratore del Rettore, deve monitorare periodicamente il numero degli alunni presenti sugli appositi registri.
I progetti remunerati con fondo d'Istituto si possono svolgere esclusivamente fuori dal proprio orario di lavoro.
Art. 17 - Diritto alla privacy e alla disconnessione.
Diritto alla privacy, alla disconnessione e prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout. Il diritto alla disconnessione, stante la complessità dell’Istituto, verrà gestita in base agli orari di servizio specifici dei diversi turni lavorativi e comunque rispettando la presa visione un’ora prima e un’ora dopo l’orario di servizio.
È obbligo del D.S.:
a. di comunicare in tutte le forme possibili il divieto di ripresa audio-video, salva esplicita autorizzazione del docente.
b. di applicare il principio del contradditorio in caso di lamentele sul docente da parte di studenti e familiari.
c. l’invio delle mail di servizio e informative solo ai soggetti interessati. Le parti concordano:
Di vigilare affinché il carico lavorativo dei docenti (attività curricolari, progetti, commissioni, riunioni ordinarie e straordinarie, incarichi vari, ecc.) deve essere contenuto per prevenire fenomeni di esaurimento per troppo lavoro.
AREA PERSONALE DOCENTE
Art. 18 - Orario di lavoro
1. L’orario obbligatorio di servizio per i docenti dei tre ordini di scuola, è specificato all’art. 28 del CCNL 2016-2018. I Docenti in servizio possono altresì accettare ore d’insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino a un max. di 6 ore settimanali, su individuazione da parte del Dirigente Scolastico, in coerenza con il PTOF, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali d’insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano delle Attività, previste dal CCNL 2016-2018.
2. Nel rispetto del Piano delle Attività si dovrà assicurare che le attività d’insegnamento e funzionali, obbligatorie e aggiuntive, non superino le 9 ore quotidiane, ad eccezione degli scrutini intermedi e finali.
3. La diversa sistemazione dell’orario delle lezioni, dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata con congruo preavviso.
4. L’orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dell’orario giornaliero di ciascun docente e l’assistenza agli allievi in uscita. E altresì orario di servizio l’attività di vigilanza durante la ricreazione.
5. I docenti di potenziamento sono inseriti nell’ambito delle attività curricolari dell’ordine scolastico di pertinenza, secondo la programmazione del Collegio docenti.
Art. 19 - Assegnazione del personale docente alle classi
L’assegnazione del personale docente alle varie classi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, da parte del Dirigente Scolastico, in coerenza con l’art.5.
Art. 20 - Ore eccedenti del personale docente
Assegnazione ore eccedenti in classi collaterali
Sono assegnate, secondo i criteri di legge, agli insegnanti interni in possesso dei titoli specifici che ne fanno richiesta; in caso di più aspiranti si considera la graduatoria d’Istituto depurata delle esigenze di famiglia.
Assegnazione ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti
Ogni docente può mettere a disposizione fino a 6 ore settimanali libere dall’insegnamento per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione di colleghi assenti.
Art. 21 - Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale genitori
Ogni Docente nell’ambito del monte ore prestabilito, è tenuto ad indicare il proprio orario di ricevimento antimeridiano utilizzando il registro elettronico e ad attenersi alle riunioni secondo il piano annuale delle attività pubblicato.
Art. 22 - Permessi brevi e riposo compensativo
La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dal CCNL 2016-2018 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. I docenti sono tenuti al recupero delle ore derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Xxxxxxxxxx e/o dai suoi collaboratori.
I Docenti, che partecipano a gite, viaggi d’istruzione, visite guidate, convittiadi, ecc, oltre le ore di servizio, hanno diritto a un giorno di riposo compensativo ogni tre giorni di servizio prestato purché in continuazione con il viaggio e senza oneri per lo Stato.
Art. 23 - Scambio d’ore di lezione
Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d’orario tra colleghi della stessa classe e/o disciplina, per motivazioni didattiche, solo per frazioni orarie della giornata (non per la giornata intera) e senza variazione del monte ore disciplinare.
Art. 24 - Fruizione dei giorni di ferie durante l’anno scolastico
Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle attività valutative (art.1, c.54 legge 228/2012).
I 3 gg di permessi retribuiti di norma, possono essere concessi fino ad un massimo di tre docenti se coincidenti nella stessa giornata. Avrà valore l’ordine cronologico di richiesta. Il Docente che intende usufruire delle ferie previste, presenta richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del periodo richiesto.
Le ferie, già concesse, possono essere revocate dal Dirigente Scolastico per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione. Il Dirigente scolastico comunica per iscritto i motivi dell’eventuale diniego.
Art. 25 - Formazione e aggiornamento del personale docente
1.Secondo il piano deliberato dal Collegio dei Docenti Integrato, ai singoli è riservata la facoltà di partecipazione autonoma a corsi di aggiornamento organizzati da altre scuole, EE.LL., Organizzazioni Professionali, Sindacati, senza esonero dall’insegnamento.
Criteri di fruizione dei 5 giorni di permesso per formazione/aggiornamento:
a. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. L’amministrazione si impegna a favorirne, per quanto possibile, la sua piena realizzazione.
b. La richiesta di permesso per formazione/aggiornamento deve essere presentata all’Amministrazione con un anticipo di almeno 3 gg.
c. In merito alla possibilità di fruizione di 5 gg. per anno scolastico con esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento svolti da Enti accreditati o deliberate dal collegio, il Rettore/Dirigente deve ricorrere alla sostituzione “ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi”, che prevede anche il pagamento di ore di straordinario. In caso di numerose richieste i permessi saranno concessi secondo i seguenti criteri:
• corsi approvati dal MIUR e/o Università, ANSAS (ex IRRE) e agenzie accreditate;
• docente che sia titolare di funzione strumentale corrispondente;
• docente referente per l’attività a cui è rivolta la formazione;
• eventuali accordi tra i docenti
• minor numero di giorni fruiti nel corso dell’anno.
2. Nel caso di più corsi richiesti nel medesimo giorno, ha priorità nell’autorizzazione il corso che rientra nel piano degli obiettivi di formazione stabiliti nel Piano per la Formazione dei docenti.
3. Esaurite le possibilità di sostituzione con il personale a disposizione, possono essere adottate forme di flessibilità anche proposte dal docente richiedente.
4. Di norma, sulla base del personale a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, possono essere autorizzati nello stesso giorno fino ad un massimo di 3 partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento.
AREA PERSONALE EDUCATIVO
Art. 26 - Modalità di utilizzazione del personale educativo in rapporto al PTOF
Criteri di organizzazione del lavoro e di articolazione dell’orario di servizio del personale educativo
1. Nella predisposizione dell’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell'orario di servizio del personale educativo il Dirigente Scolastico si attiene ai seguenti criteri:
l’orario di servizio giornaliero di attività educativa comprende un minimo di 4 e un massimo di 6 ore continuative, fino e non più di 25 ore settimanali frontali alle quali si aggiungono 5 ore funzionali al completamento delle 30 ore settimanali; fanno eccezione a questa norma il turno di assistenza notturna;
a. il turno di assistenza notturna si computa come due giorni lavorativi e comprende di norma l’intervallo orario fra le ore 20:00 e le 08:00 del giorno successivo;
b. nel giorno in cui il servizio notturno ha termine, non può essere previsto un altro servizio di attività educativa prima delle ore 16:00, salvo deroghe concordate e motivate per eventuali emergenze;
c. i servizi nei fine settimana sono ripartiti equamente fra tutto il personale; tutto il personale è tenuto a partecipare alle rotazioni sui servizi nei fine settimana, salvo diverse disposizioni;
d. i servizi notturni sono svolti dal personale educativo maschile (data la specificità dell’utenza del Convitto) secondo i criteri indicati in collegio (vedi del. N. del );
e. in generale i turni di servizio gravosi e/o disagiati che non trovano una compensazione adeguata nel quadro dell’orario settimanale complessivo, sono distribuiti equamente fra tutto il personale educativo;
f. nel rispetto delle delibere del Collegio del personale educativo circa l’organizzazione delle attività educative e funzionali, nel caso di programmazione plurisettimanale dell’orario delle attività educative, queste non possono superare le 30 ore settimanali;
g. nella predisposizione dell’orario deliberata dal Collegio del personale educativo deve essere chiaramente indicata e quantificata l’incidenza settimanale della parte di orario programmato su base plurisettimanale, in particolare la parte che riguarda le attività funzionali (comprese le ore destinate ad attività di formazione in servizio).
Art. 27 - Obblighi di lavoro del personale educativo
1. Relativamente agli obblighi di lavoro del personale educativo si fa riferimento a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di comparto.
2. Lo svolgimento giornaliero dell’attività educativa di norma si articola in turni pomeridiani (fra le 12:00 e le 20:00), notturni (fra le 20:00 e le 08:00 del mattino successivo), eventualmente del mattino (fra le 08:00 e le 14:00).
3. Di regola l'orario di servizio giornaliero non può comprendere più di un turno di servizio in una delle fasce orarie sopra definite, salvo deroghe concordate e motivate per eventuali emergenze.
L'orario giornaliero può eccezionalmente comprendere due turni di servizio, qualora uno dei due sia un servizio notturno, purché fra i due sia prevista una adeguata interruzione di continuità.
a) Il turno di servizio sul gruppo-classe o nelle squadre comprende anche il servizio di assistenza alla mensa secondo queste modalità:
a. assistenza al pranzo, nel turno pomeridiano;
b. assistenza alla cena, nel turno serale;
c. assistenza alla prima colazione, nel turno notturno.
b) L’attività educativa dell’istitutore nel gruppo-classe del semiconvitto può realizzarsi anche in compresenza con i docenti delle scuole annesse o con altri educatori. In questo caso si procede alla programmazione comune dell’attività didattico-educativa, ferme restando le rispettive funzioni di docenti e istitutori.
Art. 28 - Attività funzionali all’azione educativa
1. Alle attività funzionali all’attività educativa sono riservate fino a 5 ore settimanali, sulla base di una programmazione plurisettimanale. Rientrano in tali attività le riunioni degli organi collegiali, le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, i colloqui con le famiglie, l’aggiornamento, l’accompagnamento nelle uscite didattiche insieme con i docenti.
2. Le attività funzionali sono calendarizzate e quantificate all’inizio dell’anno, anche allo scopo di definire l'incidenza settimanale delle attività funzionali programmate su base plurisettimanale, mensile o annuale.
3. Devono essere recuperate eventuali ore eccedenti richieste dal prolungamento straordinario delle riunioni degli organi collegiali o dallo svolgimento di attività funzionali non calendarizzate, purché espressamente autorizzate dalla dirigenza.
4. Di regola tali ore eccedenti sono recuperate entro l’ultimo giorno del mese successivo.
5. Di ogni incontro per attività funzionali è redatto verbale scritto e firmato dai partecipanti all’incontro.
Art. 29 - Orario flessibile del personale educativo
L’orario di lavoro flessibile prevede significative oscillazioni dell’orario individuale di entrata e di uscita rispetto all’orario normale; può essere adottato per fronteggiare particolari esigenze di servizio o per
coprire specifiche attività previste nel Piano delle attività educative.
E' da intendersi come orario flessibile:
a) un orario settimanale che contempli, in aggiunta ai turni di attività educativa normale, uno o più turni di servizio aggiuntivi in altra fascia oraria o nel fine settimana;
b) un orario settimanale che preveda almeno 5 turni di attività educativa.
Art. 30 - Servizi straordinari e sostituzione dei colleghi assenti
Per la sostituzione d’emergenza del personale educativo assente che non possa altrimenti essere sostituito per impossibilità di trovare in tempo un supplente, al fine di garantire le attività previste, si fa ricorso alla rimodulazione del gruppo classe scoperto o alla sua unione con un altro gruppo, purché il gruppo o i gruppi risultanti non superino di regola le 25 unità ed evitando, per quanto possibile, ogni pregiudizio alle attività educative già programmate;
Art. 31- Fruizione ferie, permessi o recupero ore eccedenti
1. Le ferie devono essere fruite dal personale educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale educativo la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Per le ferie, di cui al comma 1, richieste durante l’attività didattica, qualora non sia possibile sostituire l’educatore con personale a disposizione, come da leggi vigenti, nella concessione del permesso non deve esserci onere alcuno per l’Amministrazione, fatta salva la possibilità di richiedere i giorni ferie con le stesse modalità previste dal CCNL.
3. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui al vigente CCNL, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
4. I permessi vanno richiesti in forma scritta e protocollati presso la segretaria dell’istituto almeno tre giorni prima della decorrenza del permesso: sono fatti salvi tempi diversi e minori per necessità immediate o dovute a cause gravi ed improvvise.
5. Le richieste debbono essere motivate e la documentazione relativa è sottoposta alle norme sulla riservatezza di cui alle leggi 675/96 e 196/04 per le quali non sono richiedibili documentazioni relative ai dati sensibili inerenti lo stato di salute proprio o dei familiari ovvero dichiarazioni circa lo stato delle condizioni familiari.
6. I permessi vengono erogati fatto salvo imprescindibili esigenze di servizio o necessità dovute alla sicurezza degli alunni e subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale a disposizione o con riorganizzazione dell’attività didattica.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio e senza generare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, è possibile per il lavoratore chiedere di usufruire di permesso breve per recuperare ore eccedenti precedentemente svolte.
8. Gli Educatori che partecipano a gite, viaggi d’istruzione, visite guidate, convittiadi, ecc, oltre le ore di servizio, hanno diritto a un giorno di riposo compensativo ogni tre giorni di servizio prestato purché in continuazione con il viaggio e senza oneri per lo Stato.
Art. 32 - Criteri di fruizione dei 5 giorni di permesso per formazione/aggiornamento
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. L’amministrazione si impegna a favorirne, per quanto possibile, la sua piena realizzazione.
2. La richiesta di permesso per formazione/aggiornamento deve essere presentata all’Amministrazione con un anticipo di almeno 3 gg.
3. In merito alla possibilità di fruizione di 5 gg. per anno scolastico con esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento svolti da Enti accreditati o delberate dal collegio, il Rettore/Dirigente deve ricorrere alla sostituzione “ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi”. In caso di numerose richieste i permessi saranno concessi secondo i seguenti criteri:
a) corsi approvati dal MIUR e/o Università, ANSAS (ex IRRE) e agenzie accreditate;
b) educatore che sia titolare di funzione strumentale corrispondente;
c) educatore referente per l’attività a cui è rivolta la formazione;
d) eventuali accordi tra gli educatori
e) minor numero di giorni fruiti nel corso dell’anno.
4. Nel caso di più corsi richiesti nel medesimo giorno, ha priorità nell’autorizzazione il corso che rientra nel piano degli obiettivi di formazione stabiliti nel Piano per la Formazione degli educatori.
5. Esaurite le possibilità di sostituzione con il personale a disposizione, possono essere adottate forme di flessibilità anche proposte dall’educatore richiedente.
6. Di norma, sulla base del personale a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, possono essere autorizzati nello stesso giorno fino ad un massimo di 1 partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento.
AREA PERSONALE A.T.A.
Art. 33 - Orari di lavoro del personale
1. All’interno del piano delle attività è formulato l’orario di lavoro del personale ATA nel rispetto del CCNL 2016-2018. La gestione dello stesso è affidata al DSGA.
2. L’orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, deve attenersi alle forme previste dal CCNL.
3. All’inizio dell’A.S. il DSGA formula le sue proposte di Piano delle Attività concernenti il personale ATA, che sarà consegnato alla RSU e presentato in uno specifico incontro con il personale ATA, all’incontro sarà presente la RSU. Le due parti trattanti concordano che l’assemblea debba essere effettuata.
Il personale ATA, sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, individuerà le persone che parteciperanno ai lavori delle commissioni per le visite guidate, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, e al regolamento d’Istituto. Nonché all’elaborazione del P.E.I. ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.
Il Dirigente Scolastico nominerà il personale individuato.
Nel caso in cui nell’Assemblea degli ATA non si individuino le persone necessarie, il D.S. potrà individuare i lavoratori da un’apposita graduatoria.
Art. 34 - Organizzazione del lavoro del personale
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è affidata la gestione del personale non docente, secondo i rispettivi contratti di lavoro.
Per garantire la funzionalità e i servizi all’utenza saranno annualmente adottate le seguenti tipologie di orario:
⮚ Orario di lavoro ordinario.
⮚ Orario di lavoro flessibile.
⮚ Xxxxxx di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi.
⮚ Programmazione plurisettimanale dell’orario.
⮚ Turnazioni.
Il DSGA provvederà a un’equa ripartizione dei carichi lavorativi, assegnando settori specifici individualmente e con comunicazione scritta.
Art. 35 - Orario flessibile del personale
La flessibilità d’orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
L’orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l’orario d’inizio del lavoro o anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà.
È consentita la richiesta di una flessibilità dell’orario d’ingresso/uscita di massimo un’ora per ogni unità di personale.
L’eventuale periodo non lavorato sarà recuperato mediante rientri pomeridiani di completamento dell’orario settimanale entro due mesi.
Qualora le unità di personale richiedenti il medesimo orario siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione in base alla maggiore anzianità di servizio. Acquisisce la precedenza assoluta chi ha gravi esigenze personali o familiari prescindendo dall’anzianità suddetta.
Art. 36 - Orario di lavoro individuale su 5 giorni del personale
In presenza di particolari esigenze di funzionamento dell’istituto o per migliorare l’efficienza e la produttività dei servizi, l’orario di 36 ore può essere articolato su 5 giorni lavorativi.
Se la richiesta è del dipendente, sarà soddisfatta se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
Qualora le unità di personale richiedenti siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione in base alla maggiore anzianità di servizio.
Il giorno di riposo settimanale così ottenuto può essere un giorno qualsiasi della settimana, preferibilmente un giorno pre o post festivo da concordare con l’Amministrazione.
Qualora più unità di personale della stessa tipologia richieda il medesimo giorno di riposo settimanale, si farà ricorso alla rotazione in base alla maggiore anzianità di servizio.
A richiesta del personale che effettua l’orario di lavoro distribuito in cinque giornate lavorative, in casi eccezionali, è introdotta la possibilità, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione, di usufruire del giorno di riposo in maniera flessibile effettuando scambi fra colleghi.
Qualora le disponibilità di personale siano inferiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione secondo l’anzianità di servizio coinvolgendo tutto il profilo interessato.
Art. 37 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx del personale
L’orario plurisettimanale consiste nella possibilità di programmare l’orario di lavoro individuale su più settimane continue, entro un margine di oscillazione fra le 36 e le 42 ore settimanali per non di più di 3 settimane consecutive
Si potrà applicare la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario nei seguenti periodi di maggiore intensità delle attività:
⮚ Avvio anno scolastico
⮚ Riunioni Consigli di Classe
⮚ Udienze generali
⮚ Scrutini
⮚ Chiusura di contabilità di fine anno
⮚ Elezioni organi collegiali
⮚ Esami
Potrà essere coinvolto il numero di unità strettamente necessario ricorrendo a una rotazione giornaliera accettando prioritariamente eventuali disponibilità volontarie.
Qualora le disponibilità di personale siano inferiori alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione secondo l’anzianità di servizio coinvolgendo tutto il profilo interessato. Il recupero delle ore effettuate in eccedenza all’orario d’obbligo sarà effettuato con modalità concordate, dando priorità alle necessità del lavoratore, con il DSGA, possibilmente entro l’anno scolastico e comunque, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il termine di contratto.
Art. 38 - Turnazione
Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari ordinari. Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, l’organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.
Tipologia della turnazione
⮚ Giornaliera
⮚ Settimanale
⮚ Mensile
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che la disponibilità del personale volontario consenta altrimenti. Qualora la disponibilità di personale sia superiore alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione secondo l’anzianità di servizio tra il personale dichiaratosi disponibile. Qualora le disponibilità siano inferiori alle necessità del servizio, si farà ricorso a detta rotazione coinvolgendo tutto il profilo interessato. Il turno assegnato su richiesta preventiva degli interessati, previa autorizzazione dell’amministrazione, su esigenze motivate, può essere scambiato con il turno di un altro collega disponibile.
Turni di lavoro tipo del personale:
Come da piano delle attività annuali che si allega in copia (Allegato n.2) Gli orari possono variare se legati ad attività convittuali improrogabili
Art. 39 – Sostituzione dei colleghi assenti
La sostituzione del personale assente sarà retribuita con 1h di lavoro aggiuntivo (intensificazione per maggior carico di lavoro).
Il dipendente può chiedere compatibilmente con le esigenze di servizio ore o giornate di riposo compensativo che:
1. possono essere cumulate e fruite nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
2. non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento;
3. devono essere fruite non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui si sono maturati;
4. vanno comunque retribuiti nel caso in cui i riposi non vengano fruiti dai dipendenti per impedimento o per motivi di servizio.
In caso di assenza del personale ATA che non sia possibile sostituire, al fine di garantire la continuità del servizio, col consenso del personale interessato e tenuto conto della compatibilità oraria dei turni di servizio dello stesso, il Rettore e il DSGA possono predisporre la modifica.
La sostituzione del personale assente avverrà prioritariamente con altro personale che ha dichiarato la propria disponibilità a effettuare prestazioni aggiuntive e che presti servizio nello stesso piano del personale assente; in subordine avverrà con altro personale che ha dichiarato la propria disponibilità a effettuare prestazioni aggiuntive (la disposizione deve essere data per iscritto) ai sensi del vigente CCNL. Per i Collaboratori Scolastici che svolgono servizio in mensa (per motivi inerenti alla sicurezza) o in servizi particolarmente delicati si chiamerà subito il supplente.
Art. 40 - Intervallo pasto
Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa deve comunque essere effettuata se l’orario di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
La suddetta pausa potrà essere anticipata o posticipata secondo le esigenze del personale e/o dell’Istituto.
Art. 41- Riscontro dell’orario
Il riscontro dell’orario individuale giornaliero di lavoro sarà effettuato mediante strumento automatico di rilevazione (orologio segnatempo).
Le timbrature che attestano la presenza sul luogo di lavoro devono essere effettuate personalmente dal singolo dipendente. Il rispetto dell’adempimento costituisce un obbligo del dipendente come previsto dal vigente CCNL.
L’orario giornaliero individuale di lavoro deve essere interamente prestato nell’arco della giornata fra l’orario di entrata e quello di uscita.
È tollerata una flessibilità di max. 15 minuti in entrata e in uscita previa comunicazione, con il solo obbligo del recupero, purché non infici il regolare svolgimento dell’attività lavorativa nei modi e nei tempi previsti dall’art. 54 del CCNL del 2016/2018.
La comunicazione mensile dell’esito del badge delle ore da recuperare rappresenta notifica ufficiale.
L’orario stabilito deve essere rispettato e non saranno prese in considerazione, per recuperi o per essere liquidate, eventuali eccedenze, se non espressamente autorizzate.
L’orario di lavoro, di norma, non deve superare le nove ore giornaliere.
Sarà assicurata, a richiesta, la consegna ai soggetti sindacali, di cui al CCNL del prospetto riepilogativo delle presenze in forma non nominale.
Art. 42 - Lavoro straordinario e commissioni
Il Dirigente Xxxxxxxxxx chiede l’effettuazione del lavoro straordinario, nel caso di esigenze urgenti e improcrastinabili, detto straordinario sarà effettuato previa autorizzazione firmata dal DS o dal DSGA.
Il lavoro straordinario è svolto a pagamento, in caso di preventiva dichiarazione contraria dell’interessato esso può essere recuperato.
Eventuali recuperi di prestazioni aggiuntive devono essere preventivamente concordati.
Sarà assegnato prioritariamente al personale che si è dichiarato disponibile, seguendo un criterio di rotazione, oppure si ricorrerà a una turnazione in base all’anzianità di servizio.
Non è riconosciuto il lavoro straordinario che non sia autorizzato preventivamente dal Dirigente Scolastico.
Per i compensi relativi alle commissioni costituite, a seguito nomina del D.S. vedi scheda analitica economica.
Art. 43– Una tantum ATA
A tutto il personale ATA previa disponibilità dello stesso, si potrà chiedere la partecipazione per lavoro aggiuntivo per particolari esigenze tecnico organizzative .. Alle stesse verranno riconosciute al termine delle attività svolte, entro il 31 agosto, un’addizione di indennità una tantum , che non potrà essere inferiore a 6 ore lavorative per singole prestazioni, previa autorizzazione del Rettore.
Art. 44 - Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
Sussistendo nell’Istituto le condizioni previste dal vigente CCNL e in riferimento all’articolo 38 del presente Contratto d’Istituto, per il periodo dal mese di settembre al mese di luglio escluso quello delle vacanze natalizie di ogni anno scolastico, nei confronti del personale è applicata una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
La riduzione avverrà attraverso accumulo e recupero a giorni interi. L’orario individuale di lavoro effettivo settimanale rimane di 36 ore (la trentaseiesima ora corrisponde all’ultima dell’ultimo giorno settimanale lavorativo del dipendente); il relativo conguaglio, orario a credito (36 contro 35) sarà accumulato e recuperato con giorni di riposo compensativo da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto. Il recupero compensativo se legato alle ferie estive non può superare il 50% (4gg.)
L’orario ridotto non si applica nei periodi dal 24/12/2022 al 07/01/2023 e dal 13/07/2023 al 31/08/2023.
Art. 45- Chiusura prefestiva
Su mandato del Consiglio d’Istituto (commissario per i Convitti annessi) il D.S. decide i periodi d’interruzione di attività didattica, nel rispetto delle esigenze dell’Amministrazione è consentita la chiusura prefestiva dell’Istituto previa delibera degli organi di gestione.
Il personale recupererà detti giorni mediante rientri pomeridiani di 3 ore oppure usufruirà di giorni di ferie o di giornate di riposo compensativo ex festività soppresse, o di giornate di recupero per ore prestate oltre l’orario d’obbligo. Il personale che effettua un orario di lavoro per cui si applica la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali usufruirà anche del recupero delle ore a credito trasformati in giorni di riposo.
Per le attività improrogabili e strettamente necessarie, la chiusura durante i prefestivi deve prevedere l’individuazione del personale su base volontaria e il recupero (Vedi Allegato n. 2).
Art. 46- Permessi brevi
I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di lavoro, da fruire nel limite massimo di 36 ore annue, sono autorizzati, compatibilmente con le esigenze di servizio, dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA.
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti, in forma scritta o verbale, possibilmente, almeno all’inizio del turno di servizio e saranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta. Il recupero dovrà essere effettuato entro il mese corrente o comunque entro la durata del contratto, dopo averne concordate con l’Amministrazione le modalità. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero possono essere compensate con prestazione di ore aggiuntive.
Art. 47- Ferie
Le ferie sono concesse dal Capo d’istituto compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel periodo compreso fra il 01 luglio e il 31 agosto, il personale dovrà fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di ferie e, entro il 31 agosto, come recita l’art. 13 del CCNL in vigore.
I rimanenti periodi possono essere fruiti anche frazionati nl corso dell’anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia il personale ATA può fruire delle ferie non godute nell’anno successive non oltre il mese di aprile (vedi il CCNL 2016-2018). Il piano individuale delle ferie deve essere presentato entro il 30 aprile e pubblicato entro il 31 maggio; eventuali richieste di modifica o integrazione vanno fatte entro il mese di ottobre per pianificare i residui periodi di ferie.
La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza d’inderogabili esigenze sopravvenute. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale e il sorteggio.
Art. 48 - Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento ATA
Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale dei dipendenti. Al tal fine il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscono, autorizzerà la frequenza, se in linea con gli obiettivi del PTOF, a corsi di formazione e aggiornamenti anche presso enti esterni accreditati che si svolgono in orario di servizio e no. Se richiesta dall’amministrazione tale frequenza sarà considerata come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. Il corso sarà a carico dell’Istituto e si articolerà secondo i seguenti criteri:
1. Nel caso di più corsi richiesti nel medesimo giorno, ha priorità nell’autorizzazione il corso che rientra nel piano degli obiettivi di formazione stabiliti nel Piano per la Formazione professionale.
2. Di norma, sulla base del personale a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, possono essere autorizzati nello stesso giorno fino ad un massimo di 3 partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento.
TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Art. 49 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL)
Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
Al RLS è assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. Il RLS può accedere liberamente al plesso per verificare le condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL art.73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.
Art. 50 - Assicurazione
Gli alunni semiconvittori e convittori saranno assicurati da qualsivoglia incidente verificatosi nell’Istituto o per attività didattiche e educative in itinere. La sintesi del contratto d’assicurazione sarà disponibile sul sito. I massimali devono essere annualmente rivisti. Tutto il personale può essere volontariamente assicurato a proprie spese.
Art. 51 - Le figure sensibili
Nell’Istituto sono individuate le figure come da Organigramma Sicurezza che si allega in copia (Allegato n. ). Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie che sono state e saranno formate attraverso specifico corso.
Art. 52 – Linee guida SARS-CoV-2
Per l’anno scolastico 2022/2023, si fa riferimento alle Linee guida nazionali che con circolare interna prot. n. sono state recepite e che si allegano in copia (Allegato n. )
TITOLO V: CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICHE
Art. 53 - Risorse
Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a) Stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa.
b) Stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi del personale ATA.
c) Stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR.
d) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
e) Altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell’istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro.
f) Eventuali contributi dei genitori finalizzati.
g) Tutte le risorse non espressamente finalizzate da norme di legge o circolari specifiche.
Art. 54 - Composizione del Fondo
Disponibilità del fondo dell’Istituzione scolastica – A.S. 2022-2023
Il totale complessivo dei fondi oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 risulta riepilogato nel seguente modo:
PROSPETTO FIS 2022/2023 STITUTO COMPRENSIVO
A) Assegnazione delle risorse afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022)
p.g. | descrizione | Assegn. 2022/23 | economie aa.pp. | totale fondo | |
05 | a) | Fondo Istituzione Scolastica (FIS) | 16.571,12 | 10.028,41 | 26.599,53 |
05 | b) | Funzioni Strumentali | 2.509,32 | - | 2.509,32 |
05 | c) | Incarichi specifici ATA | - | - | - |
06 | d) | Sost. Colleghi assenti (ore ecced) |
1.449,27 | 1.449,27 |
12 | e) | Attività complementari Ed. Fisica | 768,11 | 768,11 |
05 | f) | Aree a rischio ….. | 220,10 | - | 220,10 |
05 | h) | Valorizzazione del personale scolastico | 6.006,62 | 6.006,62 | |
TOTALE FONDO ASSEGNATO a.s. 2022/23 | 27.524,54 | 10.028,41 | 37.552,95 | ||
Indennità di Direzione | 3.710,00 | ||||
TOTALE FONDO disponibile a.s. 2022/23 | 30.132,95 | 33.842.95 |
descrizione | Assegn. 2022/23 | economie aa.pp. | totale fondo |
Fondo Istituzione Scolastica (FIS) | 16.571,12 | 10.028,41 | 26.599,53 |
Indennità di Direzione | 3.710,00 | ||
TOTALE Fondo Istituzione Scolastica (FIS) a.s. 2022/23 | 22.889,53 |
N.B. 90% ORGANIZZAZIONE 10% PROGETTI
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs. 150/2009.
- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
PERSONALE DOCENTE | Importo Lordo Stato | Importo Lordo Dip. |
Art. 88 comma 2 lettera f CCNL 29/11/2007) L.D. 1 Vicario- 2 Collaboratore DS; Staff Organizzativo | € .7431,20 | € 5.600,00 |
Art. 88 comma 1 esigenze organizzative Asse culturale: dipartimenti dei Linguaggi e Storico Sociale - Matematico e Scientifico Tecnologico COORDINATORI di settore e di classe REFERENTI DI LABORATORIO Attività funzionali alla gestione e organizzazione dell'attività scolastica Commissioni e gruppi di lavoro TEAM ANTIBULLISMO ORARIO INVALSI FORMAZIONE CLASSI SITO WEB ORIENTAMENTO MENSA FORMAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE ATTIVITA’ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO GRUPPI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE – PRIVACY- LOGISTICA | € 19.905,00 | € 15.000,00 |
PROGETTI | € 3.037,45 | € 2.288,96 |
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 3.329,86 | € 2.509,32 |
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | € 1.923,18 | € 1.449,27 |
Attività complementari di educazione fisica | € 1.019,28 | € 768,11 |
Aree a rischio | € 0,00 | € 0,00 |
Totale | € 36.645,97 | € 27.615,66 |
Risorse per la Valorizzazione del Personale di € 6.006,62 Interamente Impegnate TOT € 33.622,28
PROSPETTO FIS 2022/2023 LICEO
ASSEGNAZIONE SU CODIECE MECC. PAPC100005
A) Assegnazione delle risorse afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022)
p.g. | descrizione | Assegn. 2022/23 | economie aa.pp. | totale fondo | |
05 | a) | Fondo Istituzione Scolastica (FIS) | 11.145,69 | 6.334,88 | 17.480,57 |
05 | b) | Funzioni Strumentali | - |
1.590,78 | 1.590,78 |
05 | c) | Incarichi specifici ATA | - | - | - |
06 | d) | Sost. Colleghi assenti (ore ecced) | 670,23 | 670,23 |
12 | e) | Attività complementari Ed. Fisica | 320,05 | 320,05 |
12 | f) | Aree a rischio ….. | 24,45 | - | 24,45 |
13 | h) | Valorizzazione del personale scolastico | 1.886,07 | 1.886,07 | |
TOTALE FONDO ASSEGNATO a.s. 2021/22 | 15.637,27 | 6.334,88 | 21.972,15 | ||
Indennità di Direzione | 2.040,00 | ||||
TOTALE FONDO disponibile a.s. 2022/2023 | 19.932,15 | 19.932,15 |
descrizione | Assegn. 2022/23 | economie aa.pp. | totale fondo |
Fondo Istituzione Scolastica (FIS) | 11.145,69 | 6.334,88 | 17.480,57 |
Indennità di Direzione | 2.040,00 | ||
TOTALE Fondo Istituzione Scolastica (FIS) a.s. 2022/23 | 15.440,57 |
N.B. 90% ORGANIZZAZIONE 10% PROGETTI
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
PERSONALE DOCENTE | Importo Lordo Stato | Importo Lordo Dip. | |
Art. 88 comma 2 lettera f CCNL 29/11/2007) L.D. 1 Vicario- 2 Collaboratore DS; Staff Organizzativo | € 4.445,45 | € 3.350,00 |
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs. 150/2009.
- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Art. 88 comma 1 esigenze organizzative Asse culturale: dipartimenti dei Linguaggi e Storico Sociale - Matematico e Scientifico Tecnologico COORDINATORI di settore e di classe REFERENTI DI LABORATORIO Attività funzionali alla gestione e organizzazione dell'attività scolastica Commissioni e gruppi di lavoro TEAM ANTIBULLISMO ORARIO ELETTORALE INVALSI FORMAZIONE CLASSI SITO WEB ORIENTAMENTO MENSA FORMAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE ATTIVITA’ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO GRUPPI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE – PRIVACY- LOGISTICA | € 13.323,08 | € 10.040,00 | |
PROGETTI e EX IDEI | € 2.048,96 | € 1544,057 | |
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 2.110,96 | € .1590,78 | |
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | € 889,39 | € 670,23 | |
Attività complementari di educazione fisica | € 424,71 | € 320,05 | |
Aree a rischio | € 0,00 | € 0,00 | |
Totale | € 23.242,55 | € 17.515,117 |
Risorse per la Valorizzazione del Personale di € 1886.07 Interamente Impegnate TOT € 19.401.19
PROSPETTO FIS 2022/2023 PAVC010006
PAVC010006 2022/2023 | ||||||
Assegnazione | Economie | TOTALE fondo FIS disponibile 12/12 € 111.808.39 | ||||
€58.657,53 | €53.150,86 | |||||
di cui | ||||||
€ 4.980,00 | ||||||
Indennita’ Di | ||||||
Amministrazio | ||||||
Funzioni strumentali | 458,06 | |||||
INCARICHI SPECIFICI ATA | 8.858,03 |
Turni notturni/festivi ata ed educatori | 27.998,00 | |||||
VALORIZZAZIONE personale scolastico (A.T.A. ed Educatori) | 10.149,90 | |||||
TOTALE fondo MOF assegnato 12/12 a.s. 2022/2023 | 106.121,52 | |||||
INDENNITA’ DI DIREZIONE | 4.980,00 | |||||
TOTALE FONDO FIS DISPONIBILE a.s. 2022/2023 | 58.657,53- 4980,00 | 53.677,53 | ||||
FIS | 53.677,53 | Economia fis 1.573,54 Economie xx.xx. 1.360,40 Economie II.SS 386,46 Economie Notturni/Fest 45.616,94 Economia Valorizzazione 4200,26 Ulteriore economia aa.pp. 13.26 | €53.150,86 | |||
Totale fis + economie | 106.828,39 | |||||
FIS ATA + Educatori | ||||||
FIS ATA | 85.462,71 | |||||
FIS EDUCATORI | 21.365,67 |
Criterio DETERMINAZIONE QUOTA EDUCATORI E QUOTA ATA IN PERCENTUALE : 20% EDUCATORI, 80% ATA
Art. 55 - Finalizzazione delle risorse del FIS
Organizzazione 75% € 16.024,25
Progetti 25 % € 5.341,42
FIS DOCENTI EDUCATORI
€ 21.365,67
Collaborazioni e coordinatori di settore | € 6.700,00 |
Commissioni e coordinamenti - Referenti responsabili - - Sostituto Referente Covid a.s. 2021/2022 | € 5.750 |
Organizzazione €16.024,25 impegnato €12.450,00 disponibilità € 3.574,25
Progetti impegnato € 5341,42 disponibità 0
FIS PERSONALE A.T.A. € 85.462,71 | Organizzazione 70% € 59 823.90 Progetti 30% € 25.638,81 |
INCENTIVAZIONE/ INTENSIFICAZIONE | € 54.327,71 |
STRAORDINARIO / SOSTITUZIONE COLLEGHI | € 31.135,00 |
totale F.I.S. 85.462,71
intens straord+sost
XX.Xxx.xx | 14.717,50 | 7.105,00 |
Cuochi | 6.670,00 | 4.350,00 |
Guardarobieri | 3.190,00 | 870,00 |
Infermieri | 870,00 | 0,00 |
Ass. Tecnici | 870,00 | 435,00 |
Coll. Portieri | 3.250,00 | 1.125,00 |
Coll.ri Xxxx.xx | 20.100,00 | 17.250,00 |
XX.XX | 458,06 |
Valorizzazione | 10.149,90 |
Notturni e festivi educatori ed ATA | 27.998,00 |
54.327,71 31.135,00
Art. 56 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
Garantire prioritariamente il finanziamento dell’area organizzativa. Le risorse del fondo di Istituto, detratta l’indennità di Direzione del DSGA o del sostituto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base del numero di unità del personale dipendente presente in organico di diritto e delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementano la produttività e l'efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti, attenendosi al CCNL e al Contratto Decentrato Integrativo d’Istituto.
Le quote non spese, se non impegnate per piani pluriennali, vanno ripartite al personale del settore di riferimento nell’anno successivo.
Art. 57 - Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.
Costituiscono attività aggiuntive/incarichi specifici quelli svolti dal personale ATA non necessariamente oltre l’orario di lavoro e/o richiedente maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
Tali attività, previste dall’art.88 del CCNL 29/11/2007 – lettera e), sono ripartite in base alle seguenti aree:
Gestione progetti a finanziamento U.E., da Enti o istituzioni pubblici o privati (ATA) Intensificazione della prestazione lavorativa.
Realizzazione di progetti specifici. Lavoro straordinario.
Spese per fondazione e aggiornamento (ore effettuate in eccedenza all’orario d’obbligo). Incarichi specifici.
Sostituzione del Dgsa (art.7) su designazione del D.S. e del Dgsa.
Gli incarichi specifici sono assegnati ai sensi dell’art. 47 del CCNL del 29/11/2007. Le attività aggiuntive sono retribuite con il fondo d’istituto.
L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività, non può superare le nove ore.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI OGGETTO DI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE INCARICHI SPECIFICI
1. Individuazione dei bisogni da parte dell’Amministrazione in rapporto alla realizzazione del PTOF;
2. Individuazione delle attività realizzabili in rapporto alla disponibilità del personale.
CRITERI PERL L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE/INCARICHI SPECIFICI
Premessa la disponibilità del personale i criteri sono i seguenti:
1. Competenze professionali ed esperienze precedentemente maturate;
2. Formazione effettuata nello specifico dell’incarico o disponibilità a effettuarla nel corso dello stesso;
3. Titolo di studio specifico coerente con l’incarico;
4. Anzianità di servizio
Criteri e compensi sostituzione del D.S.G.A.
Precedenza assoluta a chi ha la 2° posizione. In caso di assenza della stessa precedenza a chi gode dell’art. 7, in caso di rinuncia si procede con graduatoria interna come segue:
Si dà la precedenza a chi ha svolto servizio in qualità di sostituto del DSGA, attribuendogli il punteggio di punti 3 per ogni mese di servizio.
In assenza di personale che abbia svolto di cui al punto precedente si da precedenza in base all’anzianità di servizio e l’incarico darà diritto a una retribuzione aggiuntiva da determinare in sede di contrattazione.
Il personale che sostituisce il DSGA, ai sensi del CCNL, ha diritto per il periodo di sostituzione alla liquidazione dell’indennità di direzione e all’indennità di funzioni superiori.
Il sostituto del D.S.G.A. non potrà prendere le ferie contemporaneamente al Direttore.
In mancanza di personale assistente amministrativo che faccia domanda di sostituzione del D.S.G.A., si procederà secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale.
Art. 58 - Attività e prestazione del personale docente
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI RELATIVI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI
Definizione delle aree e delle attività prioritarie
1. Il Collegio dei Docenti definisce attualmente, entro il 15 settembre, le aree di pertinenza delle Funzioni strumentali e le attività ritenute prioritarie da affidare ai candidati.
Assegnazione degli incarichi
2. Il Collegio dei Docenti nella medesima seduta stabilisce anche il numero massimo di funzioni strumentali da assegnare.
Criteri di ammissibilità
1. Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni strumentali i Docenti di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto da almeno due anni compreso quello in corso;
● Che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico, comprendente anche il curriculum che attesti le competenze del richiedente nel campo specifico;
● Che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione a iniziative di formazione relative all’attività di loro competenza.
2. Il Collegio dei Docenti procede alla selezione delle candidature presentate alla luce dei criteri su esposti
a) Attività d’insegnamento: interventi didattici e educativi integrativi, progetti P.T.O.F. preventivamente autorizzati
b) Attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto dal piano delle attività e dal
P.T.O.F. vedi anche articolo 14 del presente contratto.
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA 2022/2023
TOTALE FINANZIAMENTO € 8.858,03 | ||
AREA COLLABORATORI SCOLASTICI | ||
TIPOLOGIA INCARICO | Importo €: | |
AREA DIDATTICA | ||
Fotocopiatura a supporto della didattica e dei progetti(in orario am e pm) | 400,00 | N.4x 100,00 cad. |
AREA GESTIONE DEL PERSONALE | ||
Supporto attività accoglienza- eventi e manifestazioni. | €1.050,00 | n.3 X €350 |
PICCOLA MANUTENZIONE | € 1.600, | n. 4 x 400 |
AREA IMPATTO ECOLOGICO AMBIENTALE | ||
Supporto lavaggio stoviglie | € 900,00 | n.3 x 300,00 |
Smaltimento rifiuti cucina Smaltimento rifiuti AREE ESTERNE | € 1.350,00 | n.3 x 450 |
Gestione Stoviglie ecocompatibile | € 400,00 | n. 1 |
Assistenza igienico personale | € 198.03 | N.1 |
AREA AMMINISTRATIVA | ||
TIPOLOGIA INCARICO | Totale Importo €: | A.A incaricato |
AREA DIDATTICA | ||
Supporto INVALSI e gestione borse di studio | € 200.00 | n.1 |
AREA GESTIONE DOCUMENTALE PROTOCOLLO | ||
AREA GESTIONE DEL PERSONALE | ||
Gestione procedure validazione titoli | 300,00 | n.1 |
Gestione contabilizzazione orario personale ATA | € 300,00 | N.1 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVO |
CONTABILE | ||
Rendicontazioni e rilevazioni | € 500,00 | N. 2 x 250.00 |
AREA TECNICA | ||
AREA IMPATTO ECOLOGICO AMBIENTALE | ||
TIPOLOGIA INCARICO | Totale Importo €: | Tecnico scolastico incaricato |
Supporto ricevimento merci | € 260.00 | n.1 |
Supervisione igiene e manutenzione macchinari cucina/lavaggio/supervisione diete. | € 600,00 | n.1 |
Gestione rapporti con ospiti-eventi e manifestazioni. | € 600,00 | n.4 x 150,00 cad. |
Gestione del Defibrillatore e cassette di pronto soccorso | € 200.00 | n.2x 100 |
PERSONALE CHE GODE DELL’ ART.7 AREA AMMINISTRATIVA
- Coordinamento Uffici Mensa e Acquisti, Coordinamento personale e servizio Refettorio e Cucina. (X. Xxxxxxxxx)
- Affari generali, protocollo e supporto alla Presidenza (G. Napoli )
PERSONALE CHE GODE DELL’ ART.7 AREA TECNICA
Cuochi
⮚ Sig. Xxxx Xxxxxxxx: responsabile della pulizia e dell’igiene dei reparti cucina, lavaggio stoviglie e refettorio.
⮚ Sig.Xxxxx Xxxxxxxx: vigilerà sull’igiene del personale di cucina / refettorio e sull’uso da parte degli stessi del vestiario e delle dotazioni di servizio.
⮚ Sig.Xxxx Xxxxxxx: vigilerà sull’igiene del personale di cucina e refettorio e sull’uso da parte degli stessi del vestiario e delle dotazioni di servizio.
Guardarobieri
⮚ Responsabile della lavanderia (X. Xxxxxx)
⮚ Responsabile dei rapporti con refettorio e cucina (X. Xxxxxxxx)
PERSONALE CHE GODE DELL’ ART.7 COLLABORATORI SCOLASTICI
⮚ Assistenza alunni “H” 3° piano (Castellana)
⮚ Supporto alle diete speciali (Glorioso)
⮚ Supporto all’accoglienza (Palermo, Xxxxxxxx)
PROGETTI
Progetti Docenti ,Progetti Educatori e Progetti A.T.A: Xxxx Xxxxxx approvato dal Collegio Docenti e Educatori dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione. Affisso all’Albo.
ATTIVITÀ | Totale disponibilità | PERSONALE |
Prestazioni straordinarie Intensificazione (in detta voce è prevista anche la formazione del personale neo assunto) Commissioni Incentivazione valorizzazione | € 85.462,71 | -assist. amministrativi, -assist. tecnici -cuochi -guardarobieri -collaboratori scolastici -coll. scol. inserv. in portineria |
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 59 - interpretazione autentica
In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che l’hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
Art. 60 - Clausola di salvaguardia finanziaria
Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs.165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
Art. 61 - Clausola di salvaguardia sindacale
Il presente Contratto Decentrato Integrativo di Istituto non può contenere condizioni peggiorative del vigente CCNL.