Parte I
REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO
Parte I
Capo I – Premesse
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento norma e disciplina, in conformità al Regolamento CONI degli agenti sportivi, l’attività dell’agente sportivo, che opera all’interno del Campionato professionistico organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini:
i) della costituzione, della modificazione e della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;
ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
2. Il presente Regolamento si aggiunge e si integra con tutti i Regolamenti federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all’interno della FIP devono far riferimento. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI degli agenti sportivi.
3. Presso la FIP sono all’uopo istituiti:
⮚ il Registro federale degli agenti sportivi
⮚ la Commissione federale agenti sportivi
⮚ il Registro dei contratti di mandato
4. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini
dello svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Capo II - Registro federale degli agenti sportivi Art. 2 – Registro federale degli agenti sportivi
1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:
a) sezione agenti sportivi;
b) sezione agenti sportivi stabiliti (soggetti abilitati ad operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 1);
c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere
indicata;
d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
e) elenco delle società costituite dagli agenti sportivi iscritti, autorizzato dal CONI, che organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 16;
f) elenco degli agenti sportivi domiciliati (soggetti abilitati a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 1, ovvero soggetti abilitati a operare in uno Stato non membro dell’Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 1);
g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio.
2. Le sezioni e gli elenchi del Registro devono indicare:
a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell’iscritto,
indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di
avvenuto rinnovo dell’iscrizione al Registro federale;
c) numero del tesserino identificativo rilasciato dalla FIP e dal CONI;
d) se l’attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
f) eventuali provvedimenti disciplinari.
Art. 3 - Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale
1. Possono iscriversi e mantenere l’iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di Stati non membri dell’Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a
procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell’ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Pallacanestro ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi
pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
k) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 15;
l) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno;
m) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 4 comma 2.
2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), a seguito della valutazione positiva della Commissione federale Agenti, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1; l’assenza di anche uno soltanto dei requisiti indicati impedisce l’iscrizione degli agenti sportivi stabiliti. Agli agenti stabiliti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 1.
Art. 4 – Modalità di iscrizione al Registro
1. L’iscrizione al Registro avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all’allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Xxxxxxx redatta secondo il modello di cui all’allegato B, con la quale l’agente sportivo dichiara di possedere tutti requisiti previsti dal precedente art. 3. L’agente sportivo deve, altresì, sottoscrivere il “Codice di Condotta Professionale” di cui all’allegato C.
In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l’agente sportivo indica l’indirizzo di posta elettronica certificata
dove ricevere ogni comunicazione inerente la sua posizione.
2. L’iscrizione al Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro, ed alla stipula di una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno.
3. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “iscrizione al Registro agenti sportivi pallacanestro per l’anno ” ed il nominativo dell’agente sportivo richiedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN - XX00X0000000000000000000000 - intestato a FIP – Federazione Italiana Pallacanestro. Copia della contabile bancaria dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.
4. La Commissione federale agenti sportivi provvede all’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti giorni dall’istanza, salvi gli effetti del soccorso istruttorio, rilasciando all’interessato apposito certificato di avvenuta iscrizione.
5. L’iscrizione al Registro federale ha validità limitata all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione.
6. Con la domanda di iscrizione l’agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della Federazione Italiana Pallacanestro e della FIBA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell’art. 16.
7. Con la domanda di iscrizione l’agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione federale agenti sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati.
Art. 5 - Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro
1. Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell’esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro federale, l’agente che intende continuare ad operare, deve presentare, entro i trenta (30) giorni precedenti la scadenza della iscrizione, un’istanza di rinnovo dell’iscrizione al Registro federale, redatta secondo il modello di cui all’allegato D, inviata a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il rinnovo al Registro federale è subordinato al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 300,00 (trecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro, ed alla stipula di una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno.
3. La Commissione federale agenti sportivi, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, rilascerà all’agente apposito certificato di avvenuto rinnovo dell’iscrizione.
4. Con l’istanza di rinnovo, l’agente, ai sensi degli att. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione al Registro.
5. La Commissione federale agenti sportivi, accertata l’omessa presentazione dell’istanza e/o il mancato versamento, concede un termine non superiore ai 30 giorni per l’adempimento. Il mancato adempimento determina la cancellazione dal Registro.
Art. 6 - Cancellazione dal Registro
1. La cancellazione dal Registro federale è disposta dalla Commissione federale agenti sportivi in caso di:
a) richiesta dell’interessato.
b) mancata presentazione dell’istanza di rinnovo e/o mancato versamento del contributo di xxxxxxx iscrizione di cui all’art. 5 commi 1 e 2;
c) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3.
d) cancellazione dal Registro Nazionale.
e) violazione dell’obbligo di aggiornamento di cui al d.p.c.m. del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni; la Commissione Federale è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI agenti sportivi i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto a tale obbligo.
2. Prima di assumere il provvedimento di cui al comma 1 lettere a) - b) e c), la Commissione federale agenti sportivi invia all’agente sportivo una comunicazione contenente l’indicazione del termine perentorio di 15 (quindici) giorni entro il quale l’agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.
Ricevuti i chiarimenti la Commissione delibera definitivamente.
3. La cancellazione ha effetto a far data dalla decisione della Commissione federale agenti sportivi, che sarà
comunicata all’interessato.
4. La Commissione federale agenti sportivi trasmette senza indugio alla Commissione CONI agenti sportivi il provvedimento adottato.
5. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Commissione CONI agenti sportivi.
6. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l’agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.
Capo III – Commissione federale agenti sportivi Art. 7 – Composizione e funzionamento
1. La Commissione federale agenti sportivi è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da tre
componenti selezionati tra persone in possesso di esperienza giuridico-sportiva, nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione federale agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della Commissione federale agenti sportivi.
3. Le riunioni della Commissione federale agenti sportivi sono valide con la presenza di almeno 3 membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice Presidente. E’ ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o audioconferenza.
4. La Commissione federale agenti sportivi delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. h), la Commissione federale agenti sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente della Commissione, giudica in primo grado le violazioni
degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento e nei Regolamenti federali in generale, e nel Regolamento CONI degli agenti sportivi.
6. In casi di particolare urgenza il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione federale agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 8 – Funzioni e poteri
1. La Commissione federale agenti sportivi:
a) cura l’iscrizione nel Registro dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3;
b) definisce il programma di esame della prova speciale;
c) predispone il bando per l’esame di abilitazione, contenente la data e la sede di svolgimento della prova speciale, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame e ne cura la pubblicazione;
d) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti;
e) delibera sulle domande di iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento e rilascia l’attestazione di iscrizione al Registro federale;
f) provvede alla cancellazione dal Registro nei casi previsti dall’art. 6;
g) delibera, su richiesta dell’interessato, nel caso di cui all’art. 6, comma 6, la nuova iscrizione nel Registro federale;
h) adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 17;
i) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano
determinato l’adozione del provvedimento;
j) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l’agente sportivo a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione nel Registro federale, o all’atto della presentazione dell’istanza di rinnovo;
k) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell’esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento, dal Regolamento FIBA o del Regolamento CONI degli agenti sportivi.
l) iscrive nel Registro federale la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli agenti sportivi possono svolgere la loro attività;
m) cura e gestisce, su delega del CONI, il registro dei contratti di mandato.
Capo IV - Titolo abilitativo ed esame di abilitazione
Art. 9 – Titolo abilitativo
1. I soggetti che intendono esercitare l’attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale rilasciato dalla Commissione CONI agenti sportivi in base alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento CONI degli agenti sportivi.
2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che ha superato validamente l’esame di abilitazione in Italia, articolato in una prova generale da svolgere presso il CONI, ed una prova speciale da svolgere presso la Federazione Italiana Pallacanestro.
3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e
nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l’effetto di
eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.
4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l’iscrizione
al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l’iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.
6. Decorsi tre anni dall’iscrizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica possono domandare l’iscrizione al Registro nazionale senza essere sottoposti all’esame di abilitazione.
Art. 10 - Prova Speciale dell’esame di abilitazione
1. La prova speciale ha per oggetto la verifica scritta e/o orale delle seguenti materie:
• Statuto federale
• Regolamento di Giustizia
• Regolamento Esecutivo tesseramento
• Regolamento Esecutivo settore professionisti
• DOA professionisti
• Accordo collettivo giocatori professionisti
• Accordo collettivo allenatori professionisti
2. La prova speciale è organizzata dalla Commissione federale agenti sportivi che ne stabilisce il programma e la data di svolgimento. Il programma è pubblicato, unitamente al bando disciplinante lo svolgimento della prova speciale, sul sito ufficiale della FIP.
3. La FIP organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatto salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre.
Art. 11 - Requisiti e modalità di ammissione alla prova speciale
1. Per l’ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di Stati non membri dell’Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a
procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o
per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
f) non avere riportato, nell’ultimo quinquennio, sanzioni per violazione di Norme Sportive Antidoping del
CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Pallacanestro ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
i) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell’ambito dell’ordinamento sportivo, non essere inadempiente ai
relativi obblighi di pagamento;
j) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria;
k) aver validamente superato la prova generale dell’esame di abilitazione nazionale.
2. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ha validità biennale.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale.
4. La domanda, redatta ed inviata in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione federale agenti sportivi e pubblicato sul sito federale, dovrà essere corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo di esame.
Art. 12 - Commissione esaminatrice
1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale della FIP.
Parte II
Capo I – Principi generali e disposizioni comuni
Art. 13 – Doveri e divieti degli agenti sportivi
1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel
rispetto delle norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo.
2. Gli agenti sportivi sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti CONI e FIP, improntando il proprio operato al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza.
3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione federale agenti sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell’iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto da cui consegue la variazione.
4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla Federazione Italiana Pallacanestro per un minimo di ore all’anno indicate con apposita delibera federale.
5. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 23.
6. È vietato all’agente sportivo entrare in relazione con un atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
7. E’ vietato all’agente sportivo offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l’ottenimento di mandati.
8. È vietato all’agente sportivo in fase di trattativa far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell’atleta o della società rappresentata. Nello svolgimento della propria attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale.
9. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione federale agenti sportivi e della Commissione CONI agenti sportivi.
Art. 14 - Corsi di aggiornamento
1. L’agente Sportivo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, ha l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di ore all’anno indicate con apposita delibera federale, organizzati e/o accreditati dalla Commissione federale agenti sportivi che dovrà anche stabilirne le modalità ed i programmi.
2. La Commissione federale agenti sportivi può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative di società, allenatori, giocatori e agenti riconosciute dalla FIP.
3. L’obbligo di aggiornamento sussiste e continua per il solo fatto dell’iscrizione al Registro federale a
prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività di agente sportivo.
4. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è comunicata alla Commissione CONI agenti sportivi
per il provvedimento di cui all’art. 7 comma 1 lett. e) del Regolamento CONI agenti sportivi.
Art. 15 – Incompatibilità e conflitto di interessi
1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.
2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
3. L’esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:
a) sono atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica;
b) sono atleti non professionisti, tesserati in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui abbiano conseguito il titolo abilitativo;
c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l’Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un’influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica.
4. È fatto divieto all’agente sportivo, o alla società di cui l’agente è socio, di svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia
svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest’ultima.
5. Con l’eccezione del corrispettivo di cui all’art. 21, comma 1, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.
6. Sono annullabili i contratti di mandato stipulati dall’agente sportivo in violazione dei precedenti commi 4 e 5.
Art. 16 – Organizzazione dell’attività in forma societaria
1. L’attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L’agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. L’organizzazione dell’attività in forma societaria è subordinata al ricorrere di tutte le condizioni previste nell’art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento CONI degli agenti sportivi.
3. I soci privi di titolo abilitativo non possono svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell’agente sportivo; possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo.
Art. 17 – Regime sanzionatorio
1. La Commissione federale agenti sportivi, nella composizione di cui all’art. 7 comma 5, è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento e nei Regolamenti federali in generale, e nel Regolamento CONI degli agenti sportivi. Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento disciplinare agenti sportivi adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. La Commissione CONI agenti sportivi giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale agenti sportivi.
3. Avverso le decisioni della Commissione CONI agenti sportivi è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia
dello Sport, ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
4. Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta, a seconda della gravità, della sua
durata e di eventuali recidive, l’applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
a) censura;
b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
c) sospensione dall’esercizio dell’attività per un massimo di trentasei mesi;
d) radiazione dal Registro nazionale.
5. Nel caso in cui l’agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale
rappresentante o socio di una società di cui all’art. 16 del presente regolamento:
a) se l’illecito è commesso nell’esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest’ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
b) la sospensione dell’agente sportivo dall’esercizio dell’attività comporterà analoga impossibilità di agire per la società e per l’intera durata del provvedimento di sospensione.
6. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l’agente è automaticamente sospeso dall’esercizio dell’attività sino all’avvenuto pagamento. La Commissione federale agenti sportivi, previa valutazione dell’istanza dell’interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
7. È punito con la sospensione dal Registro da sei a trentasei mesi l’agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
8. L’agente sportivo non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L’agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l’ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.
Art. 18 – Doveri degli atleti
1. Un atleta che intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e al Registro federale o alla Sezione speciale degli stessi, conferendogli l’incarico con le modalità previste nel successivo Capo II del presente Regolamento.
3. Il contratto di mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui al precedente comma è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte dell’atleta e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
4. Ove l’atleta non si sia avvalso dell’assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.
Art. 19 – Doveri delle società
1. Una società che intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e al Registro federale o alla Sezione speciale degli stessi, conferendogli l’incarico con le modalità previste nel successivo Capo II del presente Regolamento.
3. Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui al precedente comma è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte della società e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
Capo II -Modalità dell’incarico
Art. 20 - Contratto di mandato
1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto.
2. L’incarico in forma scritta, in forza del quale l’agente sportivo mette in relazione le parti interessate per le finalità di cui all’art. 1 comma 1, è denominato “contratto di mandato”.
3. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale ed al Registro federale è nullo. L’agente sportivo, che vi abbia parimenti preso parte, è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 17, comma 4.
Art. 21 – Requisiti del contratto di mandato
1. Il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:
a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l’oggetto del contratto;
c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
d) il corrispettivo dovuto all’agente sportivo nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che deve essere eseguito esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con il soggetto destinatario della prestazione professionistica, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando tale soggetto a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione di uno degli esercenti la potestà genitoriale o dell’esercente la tutela legale o la curatela legale;
f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l’agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.
2. Nel contratto di mandato devono essere indicate le clausole di risoluzione ed eventuali penali.
3. Il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o nella lingua di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. In questo secondo caso deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.
4. Il contratto di mandato può essere conferito:
a) da una sola o da più parti (c.d. mandato plurimo);
b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
5. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in modo tacito.
22 - Remunerazione dell’agente sportivo
1. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti.
2. L’importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell’atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto.
3. Ove il compenso dell’agente sportivo non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende
determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell’atleta.
Art. 23 - Deposito contratti di mandato
1. L’agente deve depositare presso la segreteria della Commissione federale agenti sportivi il contratto di mandato, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la segreteria della Commissione federale agenti sportivi.
2. L’agente deve, altresì, depositare eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso, entro venti giorni dal verificarsi delle stesse.
3. L’agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l’avvenuto deposito e a
trasmettere loro la relativa documentazione.
Art. 24 - Registro dei contratti di mandato
1. Presso la Segreteria della Commissione federali agenti sportivi è istituito il Registro dei contratti di mandato. La Federazione Italiana Pallacanestro ne assicura la custodia ed il regime di pubblicità nei termini di legge.
Art. 25 – Domiciliazione
1. La disciplina prevista nel presente Xxxx trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi che comprovino:
a) di avere conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative;
b) di essere regolarmente iscritti in un Registro della federazione sportiva nazionale di altro Paese, ovvero della Federazione internazionale di riferimento, ovvero di altro Paese;
c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), k), l).
2. Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all’art. 1, comma 1, gli agenti sportivi di cui al precedente comma 1 hanno l’obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente Capo, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante.
3. La domiciliazione, alla quale può fare ricorso esclusivamente il domiciliante che sia residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato, deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale e al Registro federale.
4. La domiciliazione determina l’obbligo delle parti di depositare l’accordo di collaborazione professionale
alla Commissione CONI agenti sportivi e alla Commissione federale agenti sportivi.
5. La domiciliazione determina anche la responsabilità del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante.
Capo III - Norme finali
Art. 26- Risoluzione delle controversie
1. Xxxxx espressa deroga, contenuta nel contratto di mandato, di attribuzione della competenza alla Commissione Vertenze Arbitrali istituita presso la Federazione Italiana Pallacanestro, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.
Art. 27 – Pubblicazione corrispettivi agenti
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare alla Federazione Italiana Pallacanestro i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Regolamento CONI agenti sportivi.
2. Entro il 31 marzo dell’anno successivo la Federazione Italiana Pallacanestro rende noti i predetti dati sul sito federale.
Art. 28 – Norme transitorie
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 comma 5, le iscrizioni al Registro federale, effettuate nel corso del 2019 ovvero sino all’entrata in vigore delle modifiche effettuate al Regolamento CONI agenti sportivi (14 maggio 2020), hanno validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che siano versati diritti di segreteria pari a E. 150,00.
Art. 29 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del
C.O.N.I.
All. A
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO
Il/La sottoscritto/a:
Nome Cognome Genere
Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza
Nazionalità
Indirizzo di posta elettronica certificata Recapiti telefonici
Data di superamento della prova generale Xxxx di superamento della prova speciale Titolo abilitativo:
CHIEDE
l’iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro nella Sezione agenti sportivi
Sezione agenti sportivi stabiliti
DICHIARA
1. di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali e internazionali nell’ambito delle quali presta la propria attività professionale;
2. di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
3. di impegnarsi a comunicare alla Commissione federale degli agenti sportivi di pallacanestro ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto cui consegue la variazione;
4. di impegnarsi a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione federale agenti sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati.
5. di autorizzare sin d’ora la FIP e la Commissione federale degli agenti sportivi di pallacanestro ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.
Allega :
Dichiarazione delle persone fisiche Copia documento d’identità
Codice di condotta professionale sottoscritto Ricevuta versamento contributo iscrizione Copia polizza di rischio professionale
Luogo e data
Il/La dichiarante
All. B
DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Ai sensi degli artt.46 e 47, D.P.R.28DICEMBRE2000, n.445
Il/La sottoscritto/a:
Nome Cognome Genere
Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza
Nazionalità
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come previsto
dall’art.76 del D.P.R.445/2000),
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI degli agenti sportivi e dal Regolamento FIP degli agenti sportivi ai fini dell’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro, ed in particolare:
a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di Stati non membri dell’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a
procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne, anche non definitive per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o
per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell’ultimo quinquennio, per violazioni delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Pallacanestro ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra Federazione Sportiva Nazionale;
i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi
pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
k) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art.15 del Regolamento FIP degli agenti sportivi;
l) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno;
m) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.
Allega copia del documento di identità personale in corso di validità. Luogo e data
Il/la dichiarante
All. C
Codice di Condotta Professionale degli agenti sportivi di pallacanestro
I. L’agente ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscientemente e di improntare il proprio operato a
principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
II. L’agente deve rispettare scrupolosamente le norme federali, lo Statuto ed i Regolamenti della FIP e del CONI.
III. L’agente deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle
trattative con le società ed eventuali altre parti in causa.
IV. L’agente deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della Legge e dei
regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d’affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.
V. Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori ed eventuali altre parti in causa, l’agente non deve venir meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti a colleghi agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.
VI. L’agente deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le norme fiscali vigenti.
VII. Su richiesta delle autorità federali che conducono una inchiesta, l’agente deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinenti al caso in questione.
VIII. A semplice richiesta dell’assistito, l’agente deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare la documentazione fiscale idonea.
L’agente autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, nel pieno rispetto del GDPR 679/16 (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25 maggio 2018
Luogo e data
L’agente
All. D
DOMANDA DI XXXXXXX ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO
Il/La sottoscritto/a:
Nome Cognome
Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza
Nazionalità
Indirizzo di posta elettronica certificata
Recapiti telefonici
CHIEDE
il rinnovo dell’iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro nella Sezione: agenti sportivi
agenti sportivi stabiliti
DICHIARA
1) di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali e internazionali nell’ambito delle quali presta la propria attività professionale;
2) di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
3) di impegnarsi a comunicare alla Commissione federale degli agenti sportivi di pallacanestro ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto cui consegue la variazione;
4) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI degli agenti sportivi e dal Regolamento FIP degli agenti sportivi ai fini del rinnovo dell’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro;
5) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 15 del Regolamento FIP degli agenti sportivi;
6) di confermare la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione
al Registro;
7) di impegnarsi a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione federale agenti sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati;
8) di autorizzare la FIP e la Commissione federale degli agenti sportivi di pallacanestro ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.
Allega:
copia documento d’identità
ricevuta versamento contributo iscrizione copia polizza di rischio professionale
Luogo e data
L’agente