Contract
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del comune di Mugnano del Cardinale per l’anno 2015
Il giorno 05 aprile 2016, alle ore 10,30, facendo seguito alle precedenti riunioni, nonché in esecuzione della delibera di G.C. n°85 del 22/10/2015, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del presente accordo, ha avuto luogo l'incontro tra:
La delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (segretario comunale) e dai componenti dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (resp. del settore personale) e rag. Xxxxxxxx Xxxxxxx (resp. del settore economico-finanziario)
e la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: Xxxxxxx Xxxxxxx (UIL FPL).
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - rag. Xxxxxx X’Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto la presente piattaforma di C.C.D.I. del personale dipendente del comune di Mugnano del Cardinale.
Art. 1 Premessa
1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività così come costituito dall’Amministrazione comunale e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, alle progressioni orizzontali, ecc. operato dall’Amministrazione.
3. Le parti prendono atto, pertanto, dell’ammontare delle risorse risultanti dall’applicazione del processo di depurazione di cui al comma precedente e convengono che, qualora disponibili, la ripartizione di tali risultanti risorse sia distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
4. Le parti convengono che, come confermato dall’ARAN (parere n°23668 del 30/10/201), dalla Corte dei Conti (delibera Sezione Xxxxxx-Romagna 280 del 20/11/2013) e dalla R.G.S. (circolare n°25 del 19/07/2012), le economie di spesa provenienti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile dell’anno precedente, possono essere portate in aumento delle risorse del corrente anno, con le seguenti prescrizioni:
- anche se le somme non spese provenissero da mancato o parziale utilizzo delle risorse di parte stabile, per effetto del trascinamento all’anno successivo, esse divengono parte delle risorse variabili e, quindi, non possono essere destinate a voci del trattamento accessorio aventi caratteri di stabilità;
- dette risorse non possono essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi.
Art. 2
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato del comune di Mugnano del Cardinale e disciplina le materie demandate alla contrattazione integrativa.
2. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti e quelle previste dal presente contratto.
3. Il presente contratto ha validità per l’anno 2015 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009, con inizio dal 1.1.2015, in applicazione dell’art. 65, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
4. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio ovvero dalla volontà delle parti di rivederne le condizioni.
Art. 3
Materie oggetto di contrattazione e di concertazione
1. Sono oggetto di contrattazione, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Xxxxx restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento, le parti, nel rispetto dell’art. 4, comma 3, del CCNL del 1.4.1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso xxxxx.
2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione previste dall’art. 6 del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 16 del CCNL del 31.3.1999.
3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.
Art. 4
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Amministrazione s’impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente saranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, le messe a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
Art. 5
Risorse destinate a finanziare attività prestata in giorno festivo domenicale e/o infrasettimanale
1. In applicazione dell’art. 24 del CCNL 1998-2001 (Code contrattuali 2000), è attribuita la maggiorazione per lavoro ordinario prestato in giorno festivo, pari al 30% della paga oraria spettante.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
L’attività per cui è riconosciuta la maggiorazione è la seguente:
Attività professionale svolta | n. addetti |
Custode cimitero comunale | 1 |
Custode campo sportivo comunale | 1 |
TOTALE | € 1.330,00 |
Attività professionale svolta | n. addetti |
Vigili urbani | 4 |
TOTALE | € 2.849,00 |
Tale importo è corrisposto in relazione ai giorni festivi di effettiva presenza in servizio ed è liquidato annualmente a consuntivo all’inizio dell’esercizio successivo.
Art. 6
Risorse destinate a finanziare attività di turnazione
1.Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:
a. le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
b. i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
c. i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
d. al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
i. turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
ii. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
iii. turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c). 2.L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
L’attività per cui è riconosciuta la maggiorazione è la seguente:
Attività di turnazione svolta | n. addetti |
Vigili urbani | 4 |
TOTALE | € 4.800,00 |
Art. 7
Risorse destinate a finanziare l’istituto della reperibilità
1. In applicazione dell’art. 22 del CCNL 14/9/2000 e dell’art. 10 del CCNL 05/10/2001, è attivato l’istituto della reperibilità per l’area di pronto intervento dello Stato Civile.
2. La relativa indennità è di € 10,33 per ogni periodo di 12 ore ed è raddoppiata a € 20,66, in caso di reperibilità cadente in giornata festiva o di riposo settimanale.
3. Il compenso di cui al comma 2 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
L’attività per cui è riconosciuta la maggiorazione è la seguente:
Attività professionale svolta | n. addetti |
Ufficiale di Stato Civile | 1 |
TOTALE | € 330,00 |
Tale importo è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio ed è liquidato annualmente a consuntivo all’inizio dell’esercizio successivo.
Art. 8
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio
1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l’ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
b) è quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base annua ed è liquidata annualmente a consuntivo.
2. Le attività soggette a rischio e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:
Prestazioni lavorative soggette a rischio | n. addetti | Somma prevista |
Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di custode del cimitero comunale | 1 | € 330,00* |
Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di manutentore stradale (stradino/fognino) | 1 | € 330,00* |
TOTALE | € 660,00 |
* importo calcolato al netto dei giorni di ferie annui spettanti.
3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa e individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 9
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di disagio
1. L'indennità di disagio, in applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL del 1.4.1999, è corrisposta:
d) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in condizioni particolarmente disagiate (particolari scomodità, orario spezzato, esposizioni ad agenti atmosferici, chimici o biologici, ecc.) pregiudizievoli per la salute e per l’integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l’ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni);
e) come da indicazioni della prassi ARAN, deve essere quantificata in un importo inferiore a quello dell’indennità di rischio;
f) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base annua ed è liquidata annualmente a consuntivo.
2. Le attività soggette a disagio e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:
Prestazioni lavorative soggette a rischio | n. addetti | Somma prevista |
Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di custode del campo sportivo comunale | 1 | € 230,00* |
Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di autista dello scuola-bus comunale | 1 | € 230,00* |
TOTALE | € 460,00 |
* importo calcolato al netto dei giorni non lavorativi annui (domenica).
3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa e individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 10
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di maneggio valori
1. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 2.000,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).
2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. demografico, servizio economato).
3. L’indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
4. Gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ad un massimo di € 1,55, fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000. Diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
5. Tale indennità è graduata in relazione all’importo medio mensile di cassa che il servizio ha avuto nell’anno precedente secondo la seguente tabella:
Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa | Importo medio mensile del servizio | Indennità individuale |
Economato | Fino a € 1.000,00 | € 1,00 |
Fino a € 2.000,00 | € 1,20 | |
Oltre € 2.000,01 | € 1,55 |
6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Servizio | n. addetti | Somma prevista |
Economato | 1 | € 260,00* |
TOTALE | € 260,00 |
* importo calcolato al netto dei giorni non lavorativi annui (sabato e domenica).
7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa e individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 11
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. L’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite formalmente specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un’indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500,00.
2. In applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. c), del CCNL dell’1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire: “le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione” dei compensi destinati all’esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l’indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati, graduandone l’importo per categoria di appartenenza, nonché in virtù della complessità dei procedimenti assegnati:
Descrizione della specifica responsabilità | |
a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. D - Si riferisce alla gestione di procedimenti complessi e non ripetitivi che comportano un notevole rilievo esterno; tali incarichi denotano relazioni e rapporti interorganici (Enti, Istituzioni, Organi di Giustizia, etc.), espressione di pareri tecnici, coordinamento di gruppi o squadre esterne ed elevato livello di autonomia. | |
b) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C - Si riferisce alla gestione di procedimenti complessi anche se ripetitivi che comportano un rilievo esclusivamente interno alla struttura Organizzativa di pertinenza (gestione banche dati, archivi informatici, sportelli all’utenza, etc.,). Denotano un discreto livello di autonomia. | |
c) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. B - Si riferisce alla gestione di procedimenti ordinari e ripetitivi esclusivamente di rilievo interno che comportano un livello medio di autonomia (gestione banche dati, sportelli all’utenza, etc.). |
4. La valutazione è effettuata annualmente dal Responsabile del settore ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario comunale. Ai fini della valutazione dell’importo spettante, si tiene conto delle tre categorie per il punteggio massimo indicato a fianco delle stesse.
Appartenenza alla categoria:
- categ. D punti 40; categ. C punti 30; categ. B punti 20.
Complessità degli incarichi in relazione alle responsabilità:
- categ. D sino a punti 30; categ. C sino a punti 20; categ. B sino a punti 10.
Livello di autonomia:
- categ. D sino a punti 30; categ. C sino a punti 20; - categ. B sino a punti 5. La pesatura dell’indennità si ricava secondo la seguente formula:
indennità max attribuibile x punteggio conseguito/100
5. L’indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata annualmente. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3.
6. L’importo dell’indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008. In applicazione del X.Xxx 000/0000 (X.X. sulla maternità e paternità), l’indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
7. L’importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:
Specifica responsabilità | Cat. | n. addetti | Somma prevista | |
Responsabile procedimenti amministrativi | C | 1 | € 1.750,00 | |
Responsabile procedimenti amministrativi | B | 1 | € 750,00 | |
TOTALE | € 2.500,00 |
8. I soli risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall’art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l’Amministrazione, secondo quanto disposto dallo stesso art 71.
Art. 12
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità
1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art.17, comma 2, lett. i), del CCNL del 1.4.1999, integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista un’indennità, cumulabile con quella del precedente articolo nella misura massima di € 300,00 annuali.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità:
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità |
Ufficiale di stato civile e anagrafe | € 300,00 |
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
4. L’importo dell’indennità è decurtato nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
5. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Descrizione responsabilità | Cat. | n. addetti | Somma prevista |
Ufficiale di anagrafe | B | 1 | € 300,00 |
TOTALE | € 300,00 |
6. I soli risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall’art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l’Amministrazione, secondo quanto disposto dallo stesso art 71.
Art. 13
Produttività collettiva - Risorse destinate al finanziamento di progetti finalizzati
1. Il fondo è finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati, legati alla produttività collettiva ed individuale, così come previsto dall’art. 37 del vigente CCNL.
2. In sede di contrattazione, si provvede annualmente a ripartire il fondo tra i diversi Settori, in virtù degli obiettivi proposti dall’Amministrazione.
Per l’anno 2015, le parti prendono atto che alla performance collettiva e individuale è stato destinato l’importo di
€ 3.000,00. Per l’utilizzo di tali risorse, si rinvia ai criteri dello specifico regolamento comunale per la disciplina della performance collettiva e individuale, in corso di approvazione da parte dell’Ente.
Art. 14
Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell’ambito della categoria
1. Posto che la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell’ambito della categoria prevede che:
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
c) la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati nel vigente regolamento comunale in materia.
Art. 15
Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. L’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è stato quantificato con determinazione r.g. n°244 del 17/06/2015, come integrata e rettificata dalla determinazione n°346 del 10/09/2015 in
€ 93.837,45, come da allegato “A” al presente contratto.
2. L’utilizzo del fondo nelle sue varie ripartizioni, comprese le risorse destinate al finanziamento delle voci storicamente vincolate (indennità di comparto, progressioni economiche storicizzate, ecc.) trova integrale corrispondenza, come risulta dall’allegato “B” al presente contratto.
3. Le eventuali somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse di parte variabile dell’anno successivo, in applicazione dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, come integrato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 2004.
Art. 16 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 1.