Contratto di servizio integrato
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
Contratto di servizio integrato
Per la disciplina dei rapporti con la Società mista “Opere So-
ciali Servizi” SpA e con il Socio operativo ,
riguardo alla gestione delle attività assistenziali e delle strutture ad esse dedicate
Con il presente contratto redatto in forma a valere
tra
1) L’ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia (C.F. 80004470094), con sede in Savona in Xxx
X. Xxxxxxxxx, 0/0 rappresentata dal Presidente ………………………… nato a
……………………. il , che interviene in questo atto per dare esecuzione alla deli-
bera n. …... del , nel seguito definita “ASP”;
2) il Sig……………………….. nato a ……………………… il………….., residente in vi- a………………….. - ……………………… (P. IVA n………………………….), nella sua qualità di legale rappresentante della …………………………………………..
CF/P.IVA , domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa
in , di seguito denominata “Socio operativo”;
3) il Sig……………………….. nato a …………………………… il , residente in
via………………….. - ……………………… (P. IVA n………………………….), nella sua qualità di legale rappresentante della Società mista Opere Sociali Servizi S.p.A. CF/P.IVA , domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa
in , di seguito denominata “Società mista”;
premesso
▪ che l’ASP ha come scopi istituzionali:
- a) il sostegno, l’accoglienza ed il ricovero di persone di ambo i sessi le quali per a- vanzata età, o per non autosufficienza fisica o psichica, o per infermità croniche, siano impossibilitate a provvedere in tutto o in parte alla propria cura e sostenta- mento e si trovino in condizioni disagiate;
- b) il sostegno, l’accoglienza e la cura dell’infanzia mediante iniziative e strutture a carattere socio-educativo per minori e adolescenti che si trovino in condizione di emarginazione o disagio personale o sociale;
- c) attività atte a favorire ogni amministrazione pubblica, istituzione privata, del ter- zo settore o organizzazione di volontariato che svolga funzioni compatibili con gli scopi istituzionali propri, nell’ambito della programmazione comunale e regionale;
▪ che l’ ASP, in una prospettiva di razionalizzazione, ottimizzazione e sviluppo delle attività, è intenzionata a proseguire la gestione dei servizi oggetto del presente contratto attraverso lo strumento della Società mista;
▪ che a seguito di gara ad evidenza pubblica, nella forma di procedura aperta, è stato indivi- duato il nuovo Socio operativo, sulla base degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della Società mista, dei patti parasociali nonché del presente contratto di servizio;
▪ che la predetta procedura è stata strutturata nella forma della gara cd. a doppio oggetto, per la selezione di un nuovo Socio operativo chiamato a concorrere alla gestione operativa delle attività affidate dall’ASP alla Società mista;
▪ che l’ASP conferisce alla Società mista la gestione delle attività indicate nel seguito del pre- sente contratto, da svolgersi avvalendosi del Socio operativo con le modalità e secondo le regole infra specificate;
▪ che pertanto il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra l’ASP e la Società mista e i rapporti inerenti ai servizi svolti per conto e/o a favore della Società mista dal Socio ope- rativo aggiudicatigli a seguito della gara c.d. a doppio oggetto;
▪ che, dunque, per quanto concerne la gestione delle attività, la Società mista sarà concessiona- ria dell’ASP ed il Socio operativo sarà fornitore della Società mista, salvi gli acquisti di forni- ture e servizi della Società mista da terzi, che resteranno regolati come di seguito specificato e salva altresì l’operatività in parte in proprio della Società mista, nell’esecuzione dei servizi affidati, attraverso il suo personale;
▪ che nel presente contratto di servizio deve intendersi trasfusa, anche se non materialmente riportata, l’offerta tecnica del Socio operativo;
si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DALL’ASP ALLA SOCIETÀ MISTA
Art. 1 Oggetto del contratto
1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto di servizio.
2. L’ASP affida alla Società mista i servizi oggetto del presente contratto, indicati nei successivi commi.
3. Rientra nell’affidamento la complessiva e completa gestione delle strutture (c.d. Servizi Isti- tuzionali) costituite da:
a) RSA Santuario 65 posti totali di cui 60 convenzionati ASL (37 di riabilitazione e 13 di mantenimento) e 5 posti privati:
b) RP Santuario 87 posti totali di cui 57 convenzionati e 30 privati;
c) RSA di mantenimento Noceti 44 posti di cui 40 in convenzione e 4 privati;
d) RP Bagnasco 53 posti di cui 40 convenzionati e 13 privati;
e) Comunità Xxxxxx 10 posti di cui 1 temporaneamente convenzionato con salute mentale;
f) Asilo nido “Il Paguro” 35 posti;
g) Scuola materna “Chicchi di Riso” 35 posti;
L’ASP si riserva la facoltà di integrare, modificare o sostituire in futuro le strutture sopra e- lencate e le attività in esse esercitate o di sospendere il servizio. La gestione di differenti strutture o attività ed ogni integrazione o modifica del presente contratto dovranno costi- tuire oggetto di specifico accordo tra le parti. Le modifiche e/o integrazioni degli attuali o di nuovi servizi non potranno comunque comportare un aumento del valore degli stessi (valore della produzione) superiore al 40% di quello originario, salve diverse previsioni normative.
4. Relativamente alle predette strutture si precisa quanto segue:
a) la RSA Santuario e la RP Santuario, sono state date in gestione da ASL 2 del Savonese all’ASP per anni nove a far data dall’01/08/2010, rinnovabili per ulteriori nove anni, at- traverso convenzione.
5. Le strutture indicate al precedente terzo comma devono essere gestite nell’osservanza delle pertinenti prescrizioni normative ed amministrative xxx x xx xxxxxx, ivi comprese quelle allo stato risultanti dalla DGR n. 862/2011 s.m.i. e dalla DGR n. 1749/2011.
6. Rientrano inoltre nell’affidamento, attuale o da perfezionarsi in un futuro:
a) gli ulteriori servizi alla persona, anche non socio-sanitari, coerenti con le finalità statutarie dell’ASP eventualmente anche non specificamente previsti nell’offerta del socio operati- vo, da prestarsi all’interno delle strutture, se ed in quanto compatibili, ovvero all’esterno di esse;
b) tutte le attività strumentali allo svolgimento delle attività affidate.
7. La gestione delle strutture e dei servizi comprende anche l’assunzione diretta ed il mante- nimento di tutte le qualificazioni, le autorizzazioni e/o i titoli permissivi in genere, nonché la voltura dei contratti in essere e delle utenze.
8. Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 i servizi di cui al presente contratto sono da considerarsi essenziali; pertanto, in caso di scioperi dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica e morale degli ospiti delle residenze, nonché la distribuzione e la sommini- strazione del vitto agli stessi.
9. La Società mista si impegna a garantire tutte le prestazioni socio-assistenziali richieste dalla legislazione nazionale e regionale alle strutture sanitarie convenzionate con l’Azienda Sani- taria Locale.
Art. 2
Durata dell’a22idamento
1. La durata dell’affidamento disposto con il presente contratto di servizio è prevista in anni sette.
Art. 3
Caratteristiche generali della gestione
1. La Società mista si impegna a svolgere a sua cura, spese e rischio la gestione delle strutture secondo i criteri gestionali discendenti dalla offerta presentata in sede di gara dal Socio ope- rativo e comunque in conformità agli standards fissati da disposizioni nazionali, regionali e/o locali in materia.
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società mista si impegna a operare con le modalità quantitative e qualitative riportate nell’apposita nota di funziona- mento (prevista dall’art.12), corrispondente e conforme al presente contratto ed all’offerta del Socio operativo, approvata dall’ASP, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente con- tratto e da riapprovarsi, con i necessari aggiornamenti, ogni anno.
Art. 4 Introito delle rette
1. Per le prestazioni ed i servizi ad essa affidati, la Società mista affidataria incasserà diretta- mente dagli ospiti le rette a carico degli stessi nonché le somme a carico di Enti pubblici e privati. La riscossione è a totale carico e rischio della Società mista.
2. L’attività prestata dalla Società mista sarà remunerata secondo le tariffe disposte dalla ASL, dalla Regione Liguria o da altro ente in regime di convenzionamento, per i posti letto con- venzionati e analogamente secondo le tariffe vigenti per le rette alberghiere rimborsate dai Comuni. Per i posti letto non convenzionati e le rette alberghiere direttamente a carico degli utenti, gli importi saranno invece stabiliti sulla base delle eventuali prescrizioni normative e/o amministrative relative o, in difetto, sulla base del mercato e delle esigenze gestionali, previa approvazione da parte dell’ASP.
3. Le rette alberghiere comprendono e remunerano i servizi di cui alla D.G.R. n. 862/2011 s.m.i., allegato 1 (indirizzi), pag., 5, paragrafo V, n. 1, con esclusione di lavanderia e stireria per biancheria personale del paziente ospite e dei trasporti.
4. La Società mista potrà altresì stabilire, previo accordo con l’ASP, il prezzo, in regime di mercato, per i servizi accessori e complementari non rientranti nelle tariffe convenzionate e/o nelle rette alberghiere e non soggetti a regolamentazione regionale o statale.
5. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia diritto, a carico dell’ASP, a corrispettivi, rimborsi, indennizzi o altri compensi a favore della Società mista e/o del Socio operativo, se non e- spressamente e specificamente previsto nel presente contratto.
6. L’ottenimento della remunerazione delle attività svolte, ai sensi dei precedenti commi, costi- tuisce dunque rischio d’impresa per la Società mista e per il Socio operativo, da questi con- sapevolmente assunto.
Art. 5
Canone di Concessione
1. La Società mista verserà annualmente all’ASP un canone di concessione pari alla cifra deri- vante in sede di aggiudicazione dal prodotto della “percentuale di concessione” (base di gara + rialzo offerto sulla base di gara) e del “fatturato annuo previsionale” come risultante dal bi- lancio previsionale approvato dall’ASP.
Il canone è suddiviso in quattro rate trimestrali, da versarsi alla scadenza del trimestre. Il conguaglio annuale avverrà in coincidenza con la prima rata trimestrale di ogni anno.
2. In caso di illiquidità della Società mista, quale che ne sia la causa, il Socio operativo sarà obbligato a fornirne tempestivamente la provvista per il pagamento del canone all’ASP, con assunzione di obbligo solidale.
Art. 6
Strutture e beni strumentali
1. Per l’adempimento del presente contratto di servizio l’ASP concede in uso alla Società mi- sta, con facoltà di uso anche da parte del Socio operativo per l’adempimento dei propri ob- blighi contrattuali, gli immobili unitamente ad arredi, suppellettili, attrezzature, dove si svolgerà il servizio.
2. Al momento della consegna saranno redatti analitici stati di consistenza, in contraddittorio tra le parti. La Società mista ed il Socio operativo accettano lo stato di fatto delle strutture, come risultanti in sede di sopralluogo nell’ambito della gara, ritenendole perfettamente ido- nee per lo svolgimento del servizio.
3. Il compenso all’ASP per l’uso degli immobili è insito nelle condizioni di gestione dei servizi previste nei precedenti articoli.
4. Ogni obbligo e/o onere di norma gravante sul proprietario degli immobili, attrezzature ed arredi, ivi compresi quelli inerenti alla custodia ed alla manutenzione ordinaria graveranno sulla Società mista; resta esclusa solo la manutenzione straordinaria degli immobili.
5. Ogni obbligo e/o onere di custodia, manutenzione, adeguamento e/o sostituzione di arredi ed attrezzature, nonché di acquisizione di arredi e/o attrezzature nuovi occorrenti per la ge- stione dei servizi in conformità agli standard normativamente previsti ed all’offerta del So- cio operativo, graveranno sulla Società mista. I beni acquisiti eD novo diverranno di pro- prietà di quest’ultima e dovranno essere specificamente inventariati. Il Socio operativo po- trà, per quanto strettamente necessario. utilizzare, anche stabilmente, beni strumentali pro- pri nell’ambito della gestione, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.
6. La Società mista ed il Socio operativo dovranno consentire ed agevolare l’effettuazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria svolti dall’ASP sugli immobili, organizzando di conseguenza i propri servizi in modo tale da garantire comunque la qualità e la continui- tà.
7. La Società mista dovrà gestire le attività ad essa affidate avvalendosi di software e hardware che consentano costantemente l’interfacciabilità e l’interoperabilità con i sistemi informati- ci dell’ASP.
Art. 7 Personale
1. La Società mista eroga i servizi con risorse umane in possesso delle richieste qualifiche e/o professionalità, avvalendosi di proprio personale dipendente, servizi prestati direttamente dal Socio operativo,anche a mezzo di società interinale, di collaboratori e di liberi profes- sionisti e di contratti di prestazioni di servizi.
2. La Società mista dimensiona il proprio organico in base all’offerta aggiudicata del Socio o- perativo ed alle esigenze operative, nell’osservanza delle norme di tutela dei lavoratori ed in ogni caso con almeno la dotazione minima prevista dalla normativa vigente.
3. Eventuali necessità ulteriori di personale potranno essere colmate mediante personale del Socio operativo, ovvero per alcune qualifiche con distacco totale e/o parziale dalla ASP ovvero da personale assunto eD novo da parte della Società mista con le procedure e le forme ad essa applicabili in base alla legge.
4. La Società mista provvederà alle attività di aggiornamento e formazione continua del per- sonale secondo quanto dovuto e quanto previsto nell’offerta del Socio operativo.
5. I proventi dell’attività svolta, riscossi dalla Società mista, saranno destinati prioritariamente al pagamento del personale e dei connessi oneri, rispetto alla remunerazione delle presta- zioni svolte dal Socio operativo a beneficio della Società mista.
6. Si richiede che il socio subentrante applichi al personale utilizzato nelle strutture un contrat- to di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e si im- pegni ad assorbire ed utilizzare nell’espletamento del servizio affidato, qualora disponibili, i la- voratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente socio, secon- do criteri che definiscano rapporti di lavoro in contrasto con qualsiasi forma di precariato, pur nel rispetto del diritto comunitario e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Art. 8 Acquisti
1. L’acquisizione di lavori, forniture e servizi, da parte della Società mista, resta soggetta alle norme del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i., se ed in quanto applicabili, ed alle eventuali ulteriori norme nel tempo vigenti.
2. Resta ferma la facoltà di acquisto diretto dal Socio operativo, da parte della Società mista, di tutti i servizi specificamente contemplati nell’offerta del Socio operativo (vedi punti sub A) e sub B) del 6.1.1 del Disciplinare di Gara).
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Art. 9 Sicurezza
1. La Società mista ed il Socio operativo osserveranno scrupolosamente le prescrizioni in tema di sicurezza, in particolare quelle contenute nel d. lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.
2. ASP resterà estranea agli obblighi previsti da tali normative, atteso che la gestione dei servizi non è da essa appaltata bensì trasferita alla Società mista, che vi provvede in proprio ed a proprio rischio.
3. La Società mista ed il Socio operativo pertanto sono gli unici responsabili della sicurezza degli operatori impegnati nei servizi e dei fruitori dei servizi stessi, nonché di ogni terzo, con particolare riferimento alle installazioni, materiali, impianti e macchinari utilizzati, alla conduzione degli immobili, delle strutture, luoghi e pertinenze in cui i servizi si svolgono.
Art. 10
URP e Carta dei servizi
1. Il Socio operativo, tra le altre attività operative, gestirà l’URP ed organizzerà e gestirà i ser- vizi di assistenza via telefono e web, in modo tale da garantire la facilità di contatto per gli utenti attuali e potenziali, nonché l’efficienza e l’esaustività dei servizi inerenti all’informazione, all’accoglienza ed alla reception, secondo le prescrizioni della Società mista e quanto aggiudicato in base all’Offerta tecnica.
2. Il Socio operativo dovrà predisporre ed applicare la carta dei servizi e le procedure di misu- razione della customer satisfaction compresa la gestione dei reclami, come previsto dalla normativa vigente e dalle migliori pratiche nazionali ed europee e in sintonia con quanto previsto nell’Offerta tecnica.
Art. 11 Servizi ulteriori
1. Previa comunicazione scritta ad ASP, da farsi con adeguato preavviso, la Società mista può organizzare ed offrire servizi ulteriori, correlati ai servizi oggetto del presente contratto, purchè ne dimostri il relativo equilibrio economico-finanziario, ancorchè non offerti in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario.
2. La facoltà di cui al primo comma non potrà essere esercitata in pregiudizio della qualità, re- golarità, continuità e completezza dei servizi costituenti oggetto del presente contratto, né comportare lo storno di risorse occorrenti a tal fine.
3. L’ASP potrà vietare lo svolgimento dei servizi ulteriori nel caso in cui non ritenga osservati i limiti di cui ai precedenti commi, ovvero nel caso tali servizi non risultino consoni rispetto alle proprie finalità, al decoro della propria immagine o al pubblico interesse relativo alla propria utenza.
4. L’ASP potrà inoltre imporre alla Società mista la tenuta di una contabilità separata per gli ulteriori servizi di cui ai precedenti commi.
Art. 12 Programmazione delle attività
1. L’attività della Società mista è svolta previa programmazione, da farsi constare in una nota di funzionamento illustrativa dei tempi, dei modi e delle condizioni di erogazione dei servi- zi, da trasmettersi all’ASP entro il 15-12- dell’anno precedente per le valutazioni e le deter- minazioni di competenza. Nel caso di mutamenti significativi la relazione deve essere ag- giornata in corso d’anno e trasmessa tempestivamente all’ASP.
2. In tempo utile per la programmazione dell’anno successivo, la Società mista trasmette all’ASP una relazione sulle attività svolte, nella quale tra l’altro evidenzia l’andamento di es- se in rapporto alla previa programmazione.
3. L’ASP può richiedere motivatamente, per gravi ragioni, modifiche del programma e/o mo- difiche specifiche, di carattere temporaneo, nello svolgimento dei servizi.
4. Compete all’ASP un generale diritto di vigilanza e controllo sull’attività svolta dalla Società mista per tutta la durata del contratto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più ido- nei. In particolare l’ASP può richiedere alla Società mista ogni documento e/o informazio- ne reputati utili al fine del predetto controllo, ivi compresi (esemplificativamente) i docu- menti inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, ai rapporti previdenziali, fiscali, banca- ri e di lavoro.
5. Nell’ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo l’ASP ha diritto, anche senza preavvi- so, di ispezionare i luoghi nei quali si svolgono i servizi, nonché ogni luogo nel quale siano svolte attività anche solo strumentali rispetto allo svolgimento dei servizi. La Società mista dovrà tenere conto di tale previsione nei contratti eventualmente stipulati con terzi fornitori o prestatori di servizi.
6. La Società mista ed il Socio operativo sono tenuti a fornire tutta la collaborazione occorren- te per il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo dell’ASP.
7. In relazione alle proprie facoltà ed ai propri poteri di ispezione, vigilanza e controllo, l’ASP potrà avvalersi di uno o più direttori dell’esecuzione del contratto.
Art. 13 Penalità
1. Salvi in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale maggior danno e la risoluzione per grave inadempimento, la Società mista sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità:
- per la sospensione, in tutto o in parte, dei servizi: penale pari al valore delle attività sospese, calcolato in base ai corrispondenti ricavi ed al tempo della sospensione;
- per la violazione di norme di sicurezza e/o di tutela dei lavoratori: Euro 3.000,00 in ragione di ogni violazione accertata dall’ASP o dai competenti organi; è facoltà dell’ASP ridurre tale penalità ove, nel caso concreto, si manifesti sproporzionata;
- per il mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale di set- tore e, laddove più impegnativi per il gestore, dal contratto di servizio: € 50,00 per ogni ora di servizio mancante rispetto agli standard di personali applicabili;
- per l’inosservanza degli standard di qualità dei servizi:
- insoddisfacente servizio di assistenza tutelare: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità;
- insoddisfacente servizio di assistenza sanitaria: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità;
- insoddisfacente servizio di animazione da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola conte- stazione a seconda della gravità;
- insoddisfacente servizio di pulizia della Residenza e delle pertinenze in relazione alla gra- vità;da Euro 50,00 fino ad Euro 1.500,00 per singola contestazione;
- insoddisfacente servizio di ristorazione: in relazione alla gravità: da Euro 50,00 fino ad Euro 2.000,00 per singola contestazione;
- insufficiente numero di unità di personale impegnato a coadiuvare gli utenti nell’assunzione del cibo e delle bevande: Euro 250,00 per ogni contestazione;
- malfunzionamento /interruzione dei servizi inerenti all’informazione, all’accoglienza ed alla reception di cui all’art. 9.1 del presente contratto: da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 (a seconda della gravità) per ogni giorno di malfunzionamento/interruzione del servizio;
- per mancato aggiornamento del piano di assistenza individualizzato e della cartella clinica di ogni singolo utente: sanzione di Euro 100,00 per ogni utente a cui non sia stato ag- giornato il piano di assistenza o la cartella clinica;
- mancato rispetto della privacy e della dignità dell’utenza: da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della contestazione; a titolo indicativo e non esaustivo le violazioni riguardano le seguenti situazioni:
- lavare più utenti contemporaneamente nello stesso ambiente;
- cambiare / visitare / medicare un utente lasciando le porte aperte e quindi, dando visibi- lità all’intervento;
- non garantire durante i pasti la necessaria assistenza agli utenti non autosufficienti;
- indurli a consumare i pasti con eccessiva fretta;
- dimenticare / ritardare ingiustificatamente servizi / terapie da rendersi in favore di uno o più utenti;
- trascurare la cura dell’abbigliamento;
- rivolgersi in generale, all’utente con toni e modalità non cortesi e/o operare in termini non professionali;
- perdita/danneggiamento di indumenti personali degli ospiti: Euro 30,00 per ogni capo oltre alla rifusione all’ospite del danno cagionatogli.
2. In caso di applicazione ripetuta delle predette penali per episodi analoghi, a partire dalla ter- za volta nell’anno solare l’importo delle penali sarà raddoppiato.
3. Qualora l’applicazione delle penali dipenda dal Socio operativo, la Società mista si rivale sul medesimo per pari importo.
4. L’applicazione delle penali avviene previa contestazione degli addebiti e previa valutazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni da fornirsi entro giorni dieci dalla contestazione. Qualora le penali possano riguardare anche il Socio operativo, ai sensi del precedente com- ma 3°, la contestazione degli addebiti è dovuta anche al medesimo.
5. Fatto salvo il potere di ASP di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14, il ritardato pagamento del canone di concessione darà in ogni caso luogo, conven- zionalmente, al pagamento di una maggior somma di importo corrispondente agli interessi calcolati ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, salvi gli ulteriori rimedi a vantaggio dell’ASP.
Art. 14 Risoluzione del contratto
1. L’ASP potrà considerare l’affidamento dei servizi alla Società mista risolto di diritto, nel ca- so in cui:
a) i servizi stessi, ovvero una loro parte eccedente il 50% del valore, restino ineseguiti per oltre sette giorni;
b) il Socio operativo perda i requisiti occorrenti per lo svolgimento del servizio o per con- trarre con le p.a. ovvero non possa più svolgere, per altre ragioni, il previsto ruolo ope- rativo in seno alla Società mista;
c) la Società mista sia posta in liquidazione;
d) il Socio operativo non ricostituisca tempestivamente la cauzione di cui all’art. 20, che sia stata escussa, o sia comunque venuta meno, in tutto o in parte;
e) il pagamento del canone in favore dell’ASP sia ritardato di oltre 2 mesi dalla scadenza della rata.
f) nel caso che la Società mista presenti per due anni consecutivi una perdita annua superio- re al 3 % dei ricavi annui o nel biennio (cumulata) superiore al 6%.
2. Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell’ASP di chiedere la risoluzione dell’affidamento dei servizi alla Società mista in caso di grave inadempimento della medesima e/o di grave ina- dempimento ovvero frode del Socio operativo nell’adempimento delle prestazioni a proprio carico.
3. L’ASP potrà altresì considerare risolto il contratto nel caso in cui si impongano o si rendano comunque necessarie, anche per eventuali scelte programmatorie di enti sovraordinati, mo- dificazioni tipologiche e/o quantitative, nell’ambito dei servizi oggetto di affidamento, le quali esulino dai limiti del consentito dai principi dell’evidenza pubblica, nonché in caso di sopravvenuta impossibilità dell’oggetto/ineseguibilità non dovute a colpa del Socio operati- vo.
Art. 15 Esecuzione in danno
1. Ferme restando le previsioni del presente contratto relative a penalità e risoluzione del con- tratto, l’ASP potrà sempre disporre l’esecuzione in danno di prestazioni che siano a carico della Società mista e/o del Socio operativo e non vengano regolarmente o tempestivamente svolte.
2. Salvo che vi sia urgenza, l’esecuzione in danno deve avvenire previa contestazione dell’inadempimento con prefissione di un adeguato termine per farlo cessare.
3. I costi sostenuti dall’ASP per l’eventuale esecuzione in danno sono recuperati a carico della Società mista e/o del Socio operativo, a seconda delle corrispondenti responsabilità.
4. Nel caso in cui l’ASP chieda lo svolgimento di una prestazione e la Società mista o il Socio operativo ritengano che questa esuli dal contratto, i medesimi restano in ogni caso tenuti a svolgerla, se l’ASP conferma per iscritto l’ordine, fermo restando il loro diritto di agire per il pagamento di un compenso aggiuntivo, qualora effettivamente risulti che la prestazione non era compresa nel contratto.
Art. 16 Responsabilità
1. La Società mista ed il Socio operativo sollevano e terranno indenne l’ASP da ogni even- tuale responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, visitatori, dipendenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essi imputabili, anche se riferite a profili attuativi del presente contratto, da cui derivino danni, sanzioni o comunque altri oneri.
Art. 17 Coperture assicurative
1. La Società mista si dota, a far data dall’avvio dei servizi, delle coperture assicurative occor- renti per far fronte ad eventuali danni subiti da dipendenti, fornitori, utenti, visitatori e/o in generale da terzi, in relazione allo svolgimento delle proprie attività, all’erogazione dei ser- vizi ed alla conduzione e custodia degli immobili (ivi compresi i rischi di perdita o danneg- giamento parziale dell’immobile per calamità naturali con massimali idonei a favore dell’ASP), nonché delle coperture assicurative occorrenti a tutela della conservazione degli immobili nei quali sono svolti i servizi.
2. Le predette coperture assicurative devono garantire anche rispetto ad eventuali danni impu- tabili al Socio operativo ed essere accese presso primarie Compagnie di assicurazione.
Art. 18 Recesso dal contratto
1. Decorso il terzo anno di gestione, l’ASP potrà recedere dal contratto, facendo cessare l’affidamento dei servizi, con un preavviso di almeno sei mesi e con effetto al termine dell’anno solare.
2. In caso di recesso dell’ ASP sarà dovuto al Socio operativo un indennizzo corrispondente ad eventuali oneri direttamente sostenuti, documentati e non ancora completamente am- mortizzati, nonché al documentato lucro cessante, calcolato in base all’utile netto della So- cietà mista per la quota di pertinenza del socio operativo ed in ogni caso ragguagliato a non oltre due annualità, indipendentemente dalla data del recesso e dalla consistenza del residuo periodo contrattuale a tale data, salvo che sia minore.
3. Il recesso legittima l’ASP ad esercitare i propri poteri di Socio determinando la messa in li- quidazione della Società mista, ovvero a rilevare la quota del Socio operativo, nonché ad e- scluderlo secondo le previsioni statutarie e normative.
CAPO II
RAPPORTI TRA SOCIETÀ MISTA E SOCIO OPERATIVO CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 19 – Ruolo del Socio operativo
1. Il Socio operativo è tenuto a svolgere autonomamente o avvalendosi di altri soggetti secon- do la normativa vigente in tema di appalti pubblici, tutti gli specifici servizi e le attività iden- tificati nei documenti di gara, e che al termine della gara hanno determinato l’aggiudicazione, oltrechè altri minori e/o di natura complementare sia per i c.d. Servizi Isti- tuzionali, sia per il general management della Società eventualmente anche successivamente identificati dall’ASP, per i quali si provvederà ad integrare il presente Contratto di Servizio. I servizi affidati al Socio operativo saranno gestiti e resi secondo le modalità offerte in gara e, quindi, aggiudicate.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, ed entro i limiti di tali previsioni, compete dunque al Socio operativo di rendere alla Società mista, in qualità di committente, e direttamente agli utenti e clienti delle strutture e dei servizi affidati, tutte le prestazioni previste dal presente contratto, secondo quanto metodi organizzativi, operativi, gestionali e finanziari predefiniti dal Direttore Operativo della Società mista. Il Direttore Operativo si farà, altresì, parte diligente per armonizzare l’operato del Socio operativo, e di chi per lui, con le attività mantenute in capo alla Società mista ai fini di contribuire fattivamente alla generale buona amministrazione della medesima Società mista, di responsabilità esclusiva dell’Organo di Amministrazione della stessa, nel rispetto di tutte le normative generali e di Settore.
3. Le prestazioni del Socio operativo sono remunerate trimestralmente dalla Società mista nei limiti della rifusione dei relativi costi documentati, incrementati del 4% per spese generali, nella misura in cui tali compensi risultino compatibili con i ricavi di competenza che la So- cietà mista ottiene per effetto delle prestazioni del Socio operativo. Inoltre i corrispettivi di cui trattasi possono essere pagati al Socio operativo solo dopo l’avvenuta esecuzione delle prestazioni, dovendosi in ogni caso escludere anticipazioni, ed alla condizione che la Società
mista sia in regola con il pagamento del canone all’ASP e disponga delle risorse necessarie per il pagamento di almeno due mensilità di stipendi.
4. In caso di disaccordo sull’entità dei corrispettivi, in relazione alle prestazioni erogate dal So- cio operativo, resta espressamente vietata la sospensione, riduzione o comunque modifica- zione delle prestazioni stesse e resta dovuta da parte del Socio operativo tutta la collabora- zione occorrente per il regolare svolgimento dei servizi e per il corretto funzionamento del- la Società mista, salva la facoltà del Socio operativo di agire nelle competenti sedi per la tu- tela dei propri ritenuti diritti.
5. Il Socio operativo resta proprietario di eventuali beni o attrezzature che egli ponga a dispo- sizione della Società mista, temporaneamente o definitivamente, per lo svolgimento dei ser- vizi. Analogamente il Socio operativo resta unico titolare del rapporto di lavoro con proprie risorse umane che egli utilizzi nell’adempimento delle prestazioni a proprio carico, anche se presso la Società mista o le strutture nelle quali si svolgono i servizi ed a contatto con l’utenza. Relativamente ai beni o attrezzature ed alle risorse umane, di cui al presente com- ma, la Società mista riconoscerà al socio privato un corrispettivo pari al costo vivo d’uso regolarmente documentato. Tale modalità organizzativa dovrà essere prefigurata formal- mente dal socio operativo alla Società mista nell’ambito della programmazione annuale dell’attività e/o di appositi aggiornamenti e da questa pre-approvata, anche per quanto con- cerne la congruità degli importi dell’indennizzo. In difetto, questi ultimi potranno essere li- quidati unilateralmente dalla Società mista, con delibera dell’Organo di Amministrazione, secondo la propria prudente valutazione, salva la facoltà del socio operativo di agire nelle competenti sedi a tutela delle proprie maggiori pretese.
6. Il Socio operativo resta corresponsabile verso l’ASP, in solido con la Società mista, della cu- stodia e conservazione in buono stato manutentivo degli immobili, degli arredi, impianti e delle attrezzature che sono messi a disposizione dall’ASP, fermo restando che incombe su quest’ultima la manutenzione straordinaria dei soli immobili. Per gli arredi, le attrezzature e gli altri beni strumentali ASP potrà discrezionalmente rifiutare l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e richiedere alla Società mista l’approvvigionamento di corri- spondenti beni sostitutivi a carico della stessa Società mista, ovvero posti a disposizione dal Socio operativo come previsto dal 5° comma.
7. Oltre a quanto sopra, il Socio operativo dovrà operare per mantenere alla Società mista la certificazione di qualità secondo le pertinenti norme UNI /EN / ISO 9001 per l’attività di servizio da essa svolta. Gli oneri relativi saranno sostenuti direttamente dalla Società mista.
Art. 20
Cauzione a garanzia della gestione
1. A garanzia degli obblighi gravanti sul Socio operativo nell’ambito del presente contratto, il medesimo Socio ha costituito la cauzione definitiva dell’importo di euro 700.000,00(settecentomila), versata tramite fidejussione bancaria o nelle forme previste dall’art. 113 e dall’art. 75, c.3 del D.Lgs. n.163/2006.
2. La Società mista si riserva di escutere in tutto o in parte tale garanzia, anche in caso di ri- chiesta da parte di ASP in tal senso, che si intenderà vincolante per la Società mista, a fron- te di inadempienze e/o violazioni di norme, da parte del privato, che pregiudichino la rego- larità dei servizi e/o dei rapporti con la Società mista e con ASP.
3. In caso di escussione o comunque del venir meno, in tutto o in parte, della garanzia, il So- cio operativo dovrà immediatamente ricostituirla; in difetto, dopo giorni 15, ASP potrà considerare il presente contratto automaticamente risolto per grave inadempimento del So- cio operativo.
CAPO IIII NORME FINALI
Art. 21 Modi2icazioni
1. Ogni eventuale modifica od integrazione del presente contratto, se consentita dalla legge, deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, formalizzato per iscritto a pena di invalidità.
Art. 22
Sorte dei servizi alla scadenza del contratto
1. La partecipazione del privato alla Società mista è a tempo, per l’osservanza dei principi dell’evidenza pubblica nell’affidamento dei servizi. Allo scadere del termine di cui all’art. 2 il Socio operativo sarà escluso di diritto come previsto dallo Statuto e si avvieranno le succes- sive azioni da parte dell’ASP.
2. In ogni caso alla scadenza del contratto la Società mista ed il Socio operativo restano tenuti a quanto stabilito rispettivamente a proprio carico, per il tempo necessario a completare l’eventuale nuova aggiudicazione delle quote private, ovvero la riassunzione della gestione, in proprio o con altro modello, dei servizi da parte dell’ASP.
3. E' in ogni caso esclusa ogni forma di rinnovo, espresso o tacito del presente contratto.
Art. 23 Tracciabilità dei 2lussi 2inanziari
1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 24
Spese e registrazione
1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della Società mista.
2. Il presente contratto può essere registrato secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986.
Art. 25 Controversie
1. Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto o comunque connesse al mede- simo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Savona.
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