CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO
CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali, (da qui in avanti “ST-CAI”), Codice Fiscale , nella persona del Coordinatore, …………………………………
E
L’Ente Autorizzato [Nome, sigla e CF] (da qui in avanti “l’Esecutore”), iscritto all’ Albo degli Enti Autorizzati ai sensi dell’art. 39 ter della legge 476/1998, con sede in [ ], nella persona del rappresentante legale [ ],
d’ora innanzi, per brevità, anche Le Parti,
VISTO
la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”,
e in particolare l’art. 1, comma 2, che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
la legge 476/1998, art.39 ter, comma 1, lett. f) che ha statuito per gli Enti Autorizzati l’impegno “a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative […]”;
il D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007 - Regolamento recante riordino della Commissione per le Adozioni Internazionali;
la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con
legge 27 maggio 1991, n. 176;
la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata dall’Italia con legge del 31 dicembre 1998 n.476;
il “Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale: CAI Coop_Int 2022”
approvato con Decreto del Coordinatore della Segreteria Tecnica n del ;
la Delibera n della Commissione per le Adozioni Internazionali di approvazione della graduatoria
finale dei documenti di progetto presentati alla luce del suddetto Bando;
che il Progetto [titolo], proposto dall’ Esecutore, è risultato beneficiario del finanziamento stanziato;
si conviene e si stabilisce quanto segue
Art. 1
(Oggetto)
1. L’Esecutore realizzerà il Progetto [titolo], così come approvato dalla CAI con la Delibera n. del per un costo totale di Euro .
2. L’Esecutore e/o i suoi partner si impegnano a contribuire alla realizzazione del Progetto mediante risorse proprie di Euro pari al 5 % del costo totale ammissibile.
3. La ST-CAI si impegna ad erogare per il Progetto [titolo], un finanziamento di Euro
, nella forma della sovvenzione diretta, pari al 95% del costo totale ammissibile, a condizione che la rendicontazione sia stata valutata positivamente dalla ST-CAI rispetto a quanto previsto nel Progetto e sia approvata dagli organi di controllo.
4. Il finanziamento verrà erogato al solo Ente Coordinatore.
5. L’erogazione del finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 3 ed a quanto previsto dal Bando e dai relativi allegati cui si rinvia.
Art. 2
(Obblighi specifici dell’Esecutore)
1. L’Esecutore è l’unico responsabile, nei confronti di ST-CAI, della realizzazione del Progetto approvato dalla CAI. A tal fine l’Esecutore è tenuto a coordinare e a monitorare la regolare esecuzione di tutte le attività progettuali.
2. L
’Esecutore è responsabile unico della rendicontazione del Progetto.
3. L’Esecutore rappresenta l’unico punto di riferimento per tutte le comunicazioni tra ST-CAI e gli
EEAA partner.
4. L’Esecutore è tenuto a rispondere a qualsiasi informazione richiesta dalla ST-CAI;
5. Inoltre l’Esecutore si impegna a:
a) avviare le attività indicate nel Progetto approvato entro il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione, da parte della ST-CAI, dell’avvenuta registrazione della convenzione da parte dei competenti organi di controllo e presentare idonea documentazione comprovante l’avvio delle attività del Progetto;
b) a rilasciare a favore della ST-CAI apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 40% del finanziamento concesso;
b) realizzare le attività progettuali in conformità alla tempistica indicata nel Progetto approvato;
c) comunicare tempestivamente alla ST-CAI ogni variazione rispetto alle attività indicate nel Progetto;
d) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nell’allegato 10 al Bando “Comunicazione e Visibilità”;
e) rispettare le modalità di rendicontazione del Progetto come previsto dall’art. 3 della presente convenzione;
f) consentire e facilitare lo svolgimento di tutte le attività in materia di controllo e corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti periodici disposti dalla ST-CAI anche al fine di prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità;
g) custodire, per 5 anni dall’erogazione del saldo, i documenti giustificativi di spesa sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul Bando, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni.
Art. 3
(Rapporti e rendicontazioni)
1. L’Esecutore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e i vincoli in materia di rendicontazione delle spese ammissibili previsti dal Bando e dai relativi allegati. La ST-CAI si impegna ad esaminare ciascuno di questi rapporti.
2. L’Esecutore si impegna a trasmettere, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dai relativi allegati, i rapporti descrittivi e contabili in formato cartaceo e elettronico modificabile attraverso il Portale SVEVA.
3. Con la firma della presente convenzione l’Esecutore garantisce che le spese oggetto del finanziamento non hanno già fruito di eventuali contributi da parte di altri enti pubblici e/o privati.
4. Tutte le erogazioni sono subordinate:
a) al permanere della piena capacità giuridica dell’Esecutore;
b) all’ insussistenza di situazioni di morosità di somme a qualunque titolo dovute alla ST-CAI;
c) alla regolarità della documentazione antimafia ai sensi della relativa normativa di riferimento;
d) alla regolarità fiscale e contributiva dell’Esecutore. A tal scopo prima della liquidazione di ogni quota di finanziamento la ST-CAI effettuerà i controlli prescritti dalla normativa in materia di erogazione di risorse pubbliche.
Art. 4
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all’articolo 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente:
C/C n. [ ]
Presso Banca [ ]
IBAN [ ]
Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], [codice fiscale], [funzione].
2. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni
caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010.
Art. 5
(Personale)
1. Per il personale locale impiegato nel Progetto, l’Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore nel paese destinatario del Progetto.
2. L’Esecutore è altresì responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del Progetto e si impegna a rispettare le misure di sicurezza previste nel Paese destinatario del Progetto.
Art. 6
(Avvio, sospensione o chiusura anticipata, varianti, proroga del termine, chiusura anticipata)
1. L’avvio, la sospensione o chiusura anticipata, le varianti, la proroga del termine di conclusione, la chiusura anticipata, con conseguente revoca del finanziamento, del Progetto trovano la disciplina negli specifici articoli del Bando e dai relativi allegati cui si rinvia.
Art. 7
(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)
1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, delle condizioni della presente convenzione e di quanto previsto nel progetto approvato, la ST-CAI notificherà all’Esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandolo a provvedere all’adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, la ST-CAI avvierà il procedimento di revoca del finanziamento concesso.
2. A seguito di revoca del finanziamento, la ST-CAI può chiedere la restituzione dei fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo convenzionale o utilizzati in modo illegittimo, e/o gli importi non conformemente rendicontati compresi di interessi legali. Per il recupero delle quote già erogate si provvederà ad escutere la garanzia, ove capiente; resta l’obbligo per l’Esecutore beneficiario di restituire le maggiori somme erogate non coperte dalla garanzia. La ST-CAI potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione con eventuali altre somme dovute dalla CAI, ad altro titolo, all’Esecutore.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto della ST/CAI al risarcimento dei danni. La ST-CAI ha, altresì, la facoltà di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Art. 8
(Responsabilità e referenti)
1. L’Esecutore opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto, pertanto la ST-CAI resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
2. E’ attribuita all’Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione del Progetto di cui alla presente convenzione.
3. I referenti per il Progetto cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
a. ST-CAI: Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/90: Dirigente del Servizio Affari Amministrativi e Contabili, ………………………., recapito telefonico: ………………………, indirizzo di posta elettronica certificata: xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
b. Esecutore: Referente per il Progetto: [nome e cognome], recapito telefonico: [ ], indirizzo di posta elettronica certificata: [ ].
Art. 9
(Comunicazione e Visibilità)
1. L’Esecutore si impegna a garantire un’adeguata visibilità al Progetto, in Italia e presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell’area assicurando un chiaro riferimento al co-finanziamento della CAI anche mediante l’utilizzo del logo della CAI e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando e nei relativi allegati, cui si rinvia.
2. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Esecutore provvederà ad evidenziare l’efficacia del Progetto, nonché il rispetto dei principi di efficienza e accountability nella gestione del medesimo.
3. L’Esecutore assume analogo impegno in relazione ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.
Art. 10
(Audit e controllo della ST-CAI)
1. La ST-CAI si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative al Progetto e di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell’Esecutore in Italia.
2. La ST-CAI comunica all’Esecutore, per iscritto e con congruo anticipo, la data d’inizio, l’oggetto specifico e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che l’Esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. A tal fine l’Esecutore si impegna a tenere a disposizione della ST-CAI tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l’esecuzione del Progetto approvato. Inoltre l’Esecutore si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la strumentazione e quant’altro necessario.
4. La ST-CAI elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all’insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. L’Esecutore ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all’iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi all’erogazione del saldo. A tal fine l’Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale del Progetto è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].
In caso di necessità aggiungere la seguente postilla:
“Ad eccezione della documentazione originale relativa a [ ], che secondo la legislazione locale deve essere conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese], come attestato dalla
documentazione presentata in allegato. In questo caso l’Esecutore si impegna a conservare presso la propria sede la copia conforme della suddetta documentazione”.
6. Entro i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo la ST-CAI ha facoltà di effettuare visite
di controllo presso la sede dell’Esecutore e nei paesi in cui è stato realizzato il Progetto.
Art. 11
(Revisore contabile)
1. L’Esecutore dichiara di avere individuato, per le attività di revisione dei rendiconti e della documentazione contabile, il seguente Revisore Contabile: [nome e cognome, recapito], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. con numero [ ] e presenta, all’atto di sottoscrizione della presente convenzione, la lettera di incarico, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti i requisiti richiesti dal Bando e la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità debitamente sottoscritte digitalmente dal revisore.
2. L’Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ST-CAI, tramite PEC o Portale SVEVA, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.
Art. 12
(Obblighi di informazione)
1. L’Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente alla ST-CAI, tramite PEC o Portale SVEVA, le modifiche dei dati identificativi riportati nella presente convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l’iniziativa, revisore legale, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.
2. L’Esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla ST-CAI ogni eventuale modificazione dell’accordo di partenariato ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 13
(Modifiche)
1. Ogni eventuale successiva modifica della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della convenzione ex art. 1325 c.c.
2. Non sarà ammessa nessuna modifica alla convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per la ST-CAI e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell’Esecutore.
Art. 14
(Obblighi di Monitoraggio)
1. L’Esecutore si impegna ad assolvere agli obblighi di monitoraggio delle attività del Progetto approvato producendo specifiche relazioni di monitoraggio semestrali (descrittive e contabili) secondo le modalità indicate nel Bando e nei relativi allegati.
Art. 15
(Parti integranti e sostanziali della convenzione)
1. Le Premesse, unitamente ai seguenti documenti, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
a. lettera di incarico e dichiarazioni del revisore contabile;
b. Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa con scadenza il ;
c. Dichiarazione di trasferimento della proprietà dei beni acquistati per la realizzazione delle attività ai beneficiari del Progetto.
Art. 16
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia alle Delibere della CAI relative alle Procedure e al Bando, così come riportate in Premessa.
2. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni e i Regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.
Art. 17
(Tutela della privacy)
Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 e la normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Art. 18
(Risoluzione delle controversie)
Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all’Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.
Art. 19
(Entrata in vigore e durata)
La presente convenzione è efficace per l’Esecutore dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le Parti ed è vincolante per l’Amministrazione dall’approvazione dello stesso da parte degli Organi di controllo.
Art.20
(Domiciliazione)
Le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente convenzione presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri Ente Autorizzato Coordinatore
- Segreteria Tecnica della CAI - Xxx xx Xxxxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Per la ST-CAI Per l’Esecutore
Il Coordinatore della Segreteria Tecnica