ACCORDO ISTITUZIONALE
Art. 24 comma 1 lettera c) X.Xxx. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii.
TRA
COMUNE DI SAPONARA (ME) E
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO CONCERNENTE
INTEGRAZIONE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L’APPALTO RELATIVO A
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL VERSANTE SOVRASTANTE C/DA SANTA BARBARA
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Le parti:
- Comune di Saponara (ME) C.F. 00396920837, rappresentato da geom. Xxxxxxxx
Xxxxx, nato a il
C.F.
, il quale sottoscrive
il presente Accordo istituzionale in qualità di Responsabile Area tecnica del comune di Saponara (ME) giusta delibera di G.M. n. 61 del 26/04/2021, con sede presso la Casa comunale di piazza Matrice dove lo stesso è domiciliato per la carica, nel seguito denominato COMUNE, e
- Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico, rappresentato da arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato ad il
C.F. , il quale sottoscrive il presente
Accordo istituzionale in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con sede in Palermo, Via Xxxxxx n. 21, dove lo stesso è domiciliato per la carica, nel seguito denominato DRT.
PREMESSO CHE:
- con nota prot. 2748 del 22/03/2021 del COMUNE, è stato richiesto all’Ufficio del Genio Civile di Messina, la possibilità di avvalersi del personale del DRT per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative da porre in essere per la realizzazione dell’appalto relativo agli Interventi di mitigazione del versante sovrastante c/da Santa Barbara nel comune di Saponara (ME) di competenza del COMUNE;
- con nota prot. 54301 del 01/04/2021 l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha fornito la propria disponibilità per l’espletamento delle attività richieste dal COMUNE con la sopra citata nota prot. 2748;
- con nota prot. 3346 del 08/04/2021 del COMUNE, è stata reiterata al DRT in
quanto di competenza, la richiesta di avvalersi del personale del Dipartimento Regionale Tecnico per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative da porre in essere per la realizzazione dell’appalto relativo agli Interventi di mitigazione del versante sovrastante c/da Santa Barbara nel comune di Saponara (ME);
- ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e che per detti accordi vanno osservati, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 della stessa Xxxxx;
- l’articolo 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, può non rientrare nell’ambito di applicazione del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
quando l’accordo stesso stabilisce e/o realizza una concreta cooperazione tra le amministrazioni nell’ottica di conseguire obiettivi in comune nell’interesse pubblico;
- con deliberazione n. 567 del 31/05/2017 l’ANAC ha fornito il proprio parere chiarendo che un accordo istituzionale siglato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle amministrazioni partecipanti e con una reale condivisione di compiti e responsabilità, e che i movimenti finanziari tra gli stessi soggetti deve configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute e che il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento delle norme comunitarie ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;
- il DRT ha quindi predisposto un apposito schema di accordo istituzionale,
trasmesso con nota prot. 67331 del 22/04/2021 al COMUNE, per la necessaria presa visione e condivisione, e per la rituale approvazione ed autorizzazione alla successiva sottoscrizione da parte dell’Organo comunale competente;
- con deliberazione di G.M. n. 61 del 26/04/2021 del COMUNE, è stata approvata la bozza di accordo istituzionale trasmessa dal DRT ed è stato autorizzato il geom. Xxxxxxxx Xxxxx nella qualità di Responsabile dell’Area tecnica dello stesso COMUNE per la sua sottoscrizione;
- il presente accordo istituzionale, dopo la sua stesura per atto scritto, sarà sottoscritto con firma digitale e, successivamente, sarà approvato con D.D.G. del DRT e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso DRT unitamente al D.D.G. di approvazione;
- la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi.
CONSIDERATO CHE:
- il COMUNE al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento descritto nelle superiori premesse, avendo preso atto della necessità di ricorrere all’esterno delle proprie strutture organizzative in relazione alla carenza delle specifiche professionalità interne occorrenti, ritiene necessario oltre che opportuno ricorrere alla collaborazione del DRT e/o dei suoi uffici periferici aventi specifica competenza in materia di contratti pubblici e di progettazione e direzione lavori;
- il DRT con i suoi uffici periferici è una struttura dotata di elevate competenze sul piano tecnico-organizzativo ed ha specifica competenza in materia di opere pubbliche potendo svolgere la funzione di stazione appaltante ovvero le relative attività di assistenza collaborazione e supporto per conto di altri soggetti pubblici, e che all’interno del DRT ovvero del suo ufficio periferico individuato nell’Ufficio del Genio Civile di Messina, sono presenti la Struttura organizzativa e le figure professionali idonee per le attività oggetto del presente accordo istituzionale;
- il presente accordo è concepito esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici per realizzare una concreta cooperazione nell’ottica di conseguire obiettivi in comune nell’interesse pubblico;
- il presente accordo intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle amministrazioni partecipanti, con reale condivisione di compiti e responsabilità, con movimenti finanziari limitati al solo ristoro delle eventuali spese da sostenere, e che lo stesso accordo non può in alcun modo interferire con il perseguimento delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;
- in ragione del miglior perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ed in applicazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà per il perseguimento dell’interesse pubblico, il
COMUNE intende affidare al DRT che è disponibile con il suo ufficio periferico del Genio Civile di Messina, parte delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli Interventi di mitigazione del versante sovrastante c/da Santa Barbara nel comune di Saponara.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
Oggetto del presente Accordo è la realizzazione degli Interventi di mitigazione del versante sovrastante c/da Santa Barbara nel comune di Saponara (ME).
Articolo 2
(Ruoli e ambiti)
Il presente Accordo, con le condizioni contenute, regola ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.i rapporti fra il DRT ed il COMUNE.
Per la realizzazione dell’intervento descritto in premesse e riportato al precedente art. 1, il DRT assume parte delle funzioni di Stazione appaltante, attraverso la propria struttura periferica individuata nell’Ufficio del Genio Civile di Messina, per le attività e con le limitazioni specificate ai successivi artt. 3 e 6.
Il Dirigente Generale del DRT provvederà per gli incarichi e per le nomine oggetto del presente Accordo, per i soggetti dell’ufficio periferico del Genio Civile di Messina già individuati e/o che saranno individuati per assumere gli incarichi per l’espletamento delle attività e delle funzioni di cui al successivo art. 3.
Articolo 3
(Funzioni e attività)
Per la realizzazione dell’intervento descritto in premesse e la conseguente attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, in esecuzione del presente Accordo, il DRT espleta le funzioni della stazione appaltante nel seguito elencate:
a) Responsabile Unico del Procedimento previsto ai sensi dall’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
b) progettazione degli interventi di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli articoli 101 e 111 del D.lgs. 50/2016;
Articolo 4
(Risorse economiche – Regolamentazione rapporti economici)
Nessun onere economico potrà gravare sul DRT dall’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente Accordo.
Parimenti, nessun pagamento e/o compenso è dovuto al DRT sotto qualunque forma e titolo, per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente Accordo, ad eccezione del solo rimborso delle spese sostenute dal personale impegnato nell’espletamento delle funzioni assunte.
Tutte le risorse di natura economica necessarie per il finanziamento e la realizzazione delle opere previste nell’ambito del presente Accordo, saranno a totale carico del COMUNE ovvero del finanziamento dell’opera.
Le spese e gli oneri eventualmente necessari per l’avvio e per l’espletamento delle procedure occorrenti per l’attuazione del presente Accordo (quali, a mero titolo esemplificativo, obblighi di pubblicità, produzione e duplicazione elaborati progettuali etc.), saranno quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta di adeguata e giustificata elaborazione, e poste a carico del COMUNE, ed
inserite nel quadro economico dei progetti fra le somme a disposizione per essere recuperate nell'ambito del finanziamento.
Gli oneri per tutte le missioni del personale del DRT impegnato nello svolgimento delle attività conseguenti alle funzioni ed agli incarichi di cui al precedenti art. 3 in esecuzione del presente Accordo, sulla scorta di adeguato prospetto di spesa elaborato dal Responsabile Unico del Procedimento, sono posti a carico del COMUNE.
Ove si rendesse necessario svolgere attività di rilievo e/o indagini e/o altre attività anche specialistiche, ovvero si rendesse necessario avvalersi di professionalità che esulano dalle disponibilità e competenze del DRT e/o degli uffici periferici, i relativi oneri, sulla scorta di adeguata e giustificata previsione di spesa predisposta ed inoltrata dal Responsabile Unico del Procedimento, saranno posti a carico del COMUNE, che provvederà alla necessaria copertura finanziaria, ed inseriti nel quadro economico dei progetti fra le somme a disposizione per essere recuperati nell'ambito del finanziamento.
Al personale impegnato nell’espletamento delle varie attività a seguito di nomina del Dirigente Generale del DRT secondo quanto previsto al precedente art. 3, saranno riconosciuti gli incentivi previsti ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quantificati e ripartiti nel rispetto del Regolamento previsto dallo stesso comma 3 del medesimo articolo adottato dall’Amministrazione regionale.
Rimangono nella piena disponibilità del DRT, nei modi e termini successivamente concordati, le risorse economiche di cui al comma 4 del sopra citato articolo 113, nel rispetto dello stesso Regolamento adottato dall’Amministrazione regionale.
Gli oneri relativi agli incentivi ed alle risorse economiche di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 113, sono inseriti nel quadro economico dei progetto fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito dell’appalto.
Articolo 5
(Durata dell’Accordo - Recesso)
Il presente Accordo cesserà naturalmente di avere efficacia con la conclusione di tutte le attività previste nell’Accordo stesso.
Alle parti è consentito il recesso unilaterale dal presente Accordo, in qualunque momento, per sopravvenute valutazioni o per nuove esigenze connesse con la propria organizzazione, previo preavviso non inferiore a trenta giorni.
Articolo 6
(Risorse umane e professionali)
Per l’espletamento delle funzioni assunte con il presente Accordo, il DRT assicura una idonea utilizzazione del proprio personale in relazione ai compiti ed alle attività che devono essere svolti in attuazione dell’Accordo stesso, compatibilmente con la propria dotazione di risorse umane.
Articolo 7
(Controversie nell’ambito dell’Accordo)
Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione in via amministrativa.
Ove il tentativo di conciliazione non avesse buon fine, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione competente per la materia.
Articolo 8
(Imposta di bollo)
Il presente Accordo, redatto in carta semplice in triplice originale, essendo stipulato fra pubbliche amministrazioni per finalità di interesse pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato b) art. 16 e del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. non è soggetto a
bollo e/o a registrazione fiscale.
Letto confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 15 e 11 della L. 241/1990.
Per il comune di Saponara (ME) firmato in data 25/06/2021
Per il Dipartimento Regionale Tecnico Il Dirigente Generale
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx firmato in data 29/06/2021