ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
Documento informativo relativo al prodotto denominato "polizza di responsabilitá civile professionale"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Regno Unito. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Autorizzazione in italia n.: 401591
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La Polizza - di tipo "claims made" - copre la responsabilità civile professionale derivante dall'attività di spedizioniere doganale iscritto al relativo Albo.
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Che cosa è assicurato?
Esercizio attività previste agli artt. 1 e 7 della Legge 22.12.1960 n. 1612 e successive modifiche
Che cosa non è assicurato?
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✓ responsabilità dell’Assicurato ai sensi e per gli effetti del Codice Doganale Comunitario
✓ consulenze in materia fiscale, merceologica e valutaria e contenzioso tributario
✓ responsabilità dell’Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario e custode di documenti e valori ricevuti dal proprio cliente
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Dolo dell’Assicurato
Danni cagionati nel periodo in cui l'Assicurato è sospeso, inabilitato/interdetto
Danni a parenti
Danni fisici a cose e/o persone Guerra, operazioni belliche, invasione Terrorismo
Sanzioni e/o embargo Obblighi di natura fiscale
Attività diverse da quella professionale definita nella polizza
Rivalse di altre compagnie di assicurazione
(principali inclusioni)
(principali esclusioni)
Ci sono limiti di copertura?
• Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
• I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
• Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
• Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla società fuori dal periodo di assicurazione e/o relative a fatti che sono stati commessi oltre i 3 anni precedenti alla data di prima stipulazione della polizza in regime di continuità assicurativa.
Dove vale la copertura?
La copertura è valida nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, informare entro 15 giorni la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio di adesione/rinnovo è calcolato sulla base delle dichiarazioni rese nel modulo di adesione e dovrà essere versato, con le modalità indicate dal broker, tramite “Carta di Credito” o “Bonifico Bancario”.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto non sono previste clausole di disdetta.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile degli spedizionieri doganali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 09 luglio 2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può |
consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | ||
Al contratto si applica la legge Italiana. | ||
Che cosa è assicurato? | ||
Il presente prodotto è stipulato nella formula "claims made". | ||
Responsabilità civile professionale | 1) Danni derivanti dall'esercizio dell'attività di Spedizioniere doganale; 2) consulenze in materia fiscale, merceologica e valutaria e contenzioso tributario; 3) responsabilità dell’Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario e custode di documenti e valori ricevuti dal proprio cliente; 4) fatto doloso dei dipendenti; 5) tutela dei dati personali. | |
Che cosa non è assicurato? | ||
Rappresentanza indiretta | Ogni operazione classificata dall’origine come in “rappresentanza indiretta”, se l’Assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di rappresentanza DIRETTA e ha usufruito del relativo sconto di tariffa | |
Sospensione / Inabilitazione / Interdizione | Danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia. | |
Danni fisici e materiali | • Danni al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi; • danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali limitatamente a quelli occorsi od originatisi nei locali ove l’Assicurato svolge la sua attività. | |
Guerra/terrorismo | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo | |
Sanzioni | Qualsiasi richiesta che tragga origine, sia basata o sia attribuibile a richieste di risarcimento presentate da cittadini, enti, governi di paesi soggetti ad embargo o analoghe sanzioni previste dagli organismi internazionali o che sia avanzata in uno di questi paesi. | |
Dolo aggiuntivo | Danni causati da dolo dell’Assicurato o dei suoi associati e in generali di ogni persona che al momento del fatto non fosse alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato, salvo il caso del coadiutore e dei corrispondenti qualora questi non provvedano direttamente o per mezzo della propria assicurazione al pagamento del danno. | |
Multe / ammende | Obbligazioni di natura fiscale a carico dell’Assicurato per le multe o ammende o indennità di mora che gli vengono inflitte personalmente e non riguardanti l’attività assicurata. | |
Attività professionale diversa | Attività diverse da quella professionale definita dalla presente polizza. | |
Xxxxx non conseguenti ad errore professionale | Xxxxx a persone e per danneggiamenti a cose che non siano conseguenza di un errore professionale. | |
Rivalse di altre Compagnie | Rivalse di altre Compagnie assicuratrici per coobbligazioni assunte dall’Assicurato su polizze fideiussorie accese a garanzia di documenti di |
transito comunitario e/o temporanee importazioni o simili operazioni, salvo che si tratti di maggiori altri oneri dovuti ad errori professionali per imperizia, imprudenza e negligenza che sarebbero stati comunque risarciti a termini della presente polizza, anche se dovuti a colpa grave. | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede limiti di indennizzo, sottolimiti e franchigie come indicati nel certificato inclusi i seguenti: (i) Massimale aggregato per Periodo di validità della polizza per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati è attivabile secondo scaglioni predefiniti (Euro 200.000; Euro 300.000; Euro 400.000; Euro 500.000. (ii) Sottolimiti: • responsabilità dell’Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario e custode di documenti e valori ricevuti dal proprio cliente: limite di euro 50.000,00 (eurocinquantamila/00) per valori. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxxxxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi |
dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. | |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata della presente Convenzione ad adesione facoltativa è fissata in 1 anno, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 luglio 2021 fino alle ore 24,00 del 31 Luglio 2022, tacitamente rinnovabile, salva diversa comunicazione da parte della Società. La durata del singolo certificato è annuale senza tacito rinnovo, fatto salvo il termine di comporto di 30gg. Salvo quanto previsto dall’art. 9 della Sezione Prima della polizza, l’Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’Attività Assicurata. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Lo Spedizioniere Doganale iscritto all’ordine che abbia perfezionato l’adesione alla polizza nei modi e nei termini previsti nonché le Società o Associazioni tra professionisti nell’ambito delle quali l’attività viene svolta, compresi i CAD (Centri di Assistenza Doganale), le Società di persone o di capitali, a condizione che gli iscritti all’albo come persone fisiche siano di queste soci o amministratori che intendono assicurare i rischi relativi alla responsabilità professionale. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda |
giudiziale. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONVENZIONE AD ADESIONE N. IFL0006724
per la copertura RC PROFESSIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
di seguito denominato " CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE"
e la Società
AIG EUROPE SA – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
di seguito denominata "SOCIETA’'"
per l'assicurazione della RC Professionale derivante dall’attività di Spedizioniere Doganale secondo le modalità in seguito precisate
CON DURATA
Dalle ore 24.00 del 31/07/2021 alle ore 24.00 del 31/07/2022 (vedi art. Durata Polizza)
Nel testo che segue, si intendono per:
- Contraente/Assicurato:
a) Lo Spedizioniere Doganale iscritto all’ordine che abbia perfezionato l’adesione alla Convenzione per gli Spedizionieri Doganali N. IFL0006724 nei modi e nei termini previsti nonché le Società o Associazioni tra professionisti nell’ambito delle quali l’attività viene svolta, compresi i CAD (Centri di Assistenza Doganale), le Società di persone o di capitali, a condizione che gli iscritti all’albo come persone fisiche siano di queste soci o amministratori.
b) Viene estesa la definizione di Assicurato alle società che operano anche per il tramite di soggetti iscritti all’albo degli Spedizionieri Doganali che, pur non essendo soci/amministratori delle stesse, abbiano con queste un rapporto di lavoro subordinato
Si precisa altresì che nel caso in cui uno o più soggetti soci tra di loro svolgessero la loro attività per il tramite di più società o associazioni tra professionisti la copertura potrà essere perfezionata da una di
queste con l’indicazione della/delle altra/e quale “assicurato addizionale”. In questo caso il fatturato da conteggiare al fine di identificare la corretta fasciadi rischio si otterrà sommando il fatturato delle società o associazioni tra professionisti e sottraendo dall’importo risultante il fatturato di una società/associazione tra professionisti nei confronti delle altre.
c) I soggetti Assicurati ai sensi del punto a) sopra che cesseranno l’attività in corso di vigenzadella polizza, con ultrattività di otto anni a decorrere dalla data di cessazione dell’attività e qualora non sia operante la copertura a contraenza societaria di cui eventualmente l’Assicurato ha fatto parte;
d) Le persone delle quali l’Assicurato così come definito ai punti a) e b) sopra deve rispondere
- Assicurazione: la presente Polizza.
- Attività Assicurata: attività di Spedizioniere doganale, così come definito dalla Legge 22.12.1960 n.1612 e sue successive modifiche, in quanto l’Assicurato sia iscritto al relativo Albo previsto dalla predetta Legge
- Broker: AON S.p.A.
- Franchigia: parte dell’importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato.
- Scoperto: parte dell’importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
- Contraente della Convenzione: il Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
- Fatturato: il fatturato dell’attività specifica di Spedizioniere Doganale, inclusa la consulenza, al netto di quello relativo a altre attività e dell’IVA.
Nel caso di Assicurati Addizionali, il fatturato oggetto di assicurazione si otterrà sommando il fatturato delle società o associazioni tra professionisti e sottraendo dall’importo risultante, il fatturato di ciascuna società/associazione tra professionisti nei confronti delle altre.
- Periodo di Assicurazione: il periodo per il quale è stato pagato il premio.
- Persone delle quali l’Assicurato debba rispondere: tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.
- Sinistro: la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all’attività garantita con la presente Xxxxxxx.
- Rappresentanza Diretta: In caso di rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e perconto terzi.
- Rappresentanza Indiretta: In caso di rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio e per conto altrui.
- Società: la/e impresa/e assicuratrice/i.
- Valori: denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari
- in genere (anche al portatore); xxxxxxxx, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali leparti abbiano comunque attribuito un valore economico.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1 – Il rischio assicurato.
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile professionale derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività di Spedizioniere doganale, così come definito dalla Legge 22.12.1960 n. 1612 e sue successivemodifiche, in quanto l’Assicurato sia iscritto al relativo Albo previsto dalla predetta Legge. La Società, pertanto, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i Clienti e l’Amministrazione dello Stato, per danni involontariamente cagionati dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per l’ipotesi di colpa grave, nell’esercizio delle attività comunque previste agli artt. 1 e 7 (esclusa comunque l’attività di spedizioniere e/o vettore) della Legge 22.12.1960 n. 1612, anche in applicazione del DPR 23.01.73 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), dellaLegge 6.2.1992, n. 66, della Legge 25.7.2000, n. 213 e della Legge 27.2.2002, n. 16. Si dà e si prende atto che è inclusa la responsabilità dell’Assicurato ai sensi e per gli effetti del Codice Doganale Comunitario (regolamento CEE n. 2913/92) e ogni successiva integrazione, modifica o aggiornamento dello stesso, ritenendosi come tali anche le norme di recepimento nell’ordinamentoitaliano
Sono comprese in garanzia le consulenze in materia fiscale, merceologica e valutaria e contenzioso tributario a norma del DPR 3 novembre 1981 n. 79 fatte dall’Assicurato alla propria clientela, che siano compatibili con le disposizioni di legge e in particolare con quanto previsto dalla Legge 22.12.1960 n. 1612 artt. 1 e 7 (esclusa comunque dall’art. 7 l’attività di spedizioniere e quella di vettore).
L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell’Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario e custode di documenti e valori ricevuti dal proprio cliente, con il limite di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per valori
si precisa che quando l’adesione è perfezionata da un soggetto ricadente nella Fascia di Xxxxxxx “6Dipendenti” la Polizza opererà solo nel caso in cui il datore di lavoro del soggetto assicurato non risponda del danno con una propria copertura assicurativa e, in mancanza di tale polizza, nel caso in cui il datore di lavoro non risponda del danno direttamente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile con il proprio patrimonio. L’Assicuratore mantiene pieno diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per ogni somma pagata a titolo di risarcimento e spese ai sensi della presente polizza”
Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura assicurativa
“Regime di Rappresentanza”
Se l’Assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di “Rappresentanza Diretta” e ha usufruito del relativo sconto di tariffa ogni operazione classificata dall’origine come in“rappresentanza indiretta” sarà esclusa dalla copertura assicurativa.
Se l’assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di “Rappresentanza Diretta” e ha usufruito del relativo sconto di tariffa ogni operazione classificata dall’origine come in“rappresentanza diretta” che dovesse essere successivamente considerata quale rappresentanza indiretta per effetto di accertamenti specifici sarà comunque assicurata ma, in caso di sinistro, la franchigia di polizza si intenderà RADDOPPIATA. (vedi art. 7 – Franchigia)
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’articolo 3, e fermisia il limite di indennizzo che la franchigia gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:
a) Fatto doloso dei dipendenti;
b) Tutela dei dati personali - sono compresi in garanzia i Reclami che dovessero essere fatti per laprima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto;
I) I rischi esclusi
La presente Polizza non copre:
a) ogni operazione classificata dall’origine come in “rappresentanza indiretta”, se l’Assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di rappresentanza DIRETTA e ha usufruito del relativosconto di tariffa.
b) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
c) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
d) i danni causati al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi dell’Assicurato;
e) eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali limitatamente a quelli occorsi od originatisi nei locali ove l’Assicurato svolge la sua attività;
f) i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
1. Xxxxxx, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell’Assicurato oatti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
2. Qualsiasi atto di terrorismo.
3. Qualsiasi richiesta che tragga origine, sia basata o sia attribuibile a richieste di risarcimento presentate da cittadini, enti, governi di paesi soggetti ad embargo o analoghe sanzioni previste dagli organismi internazionali o che sia avanzata in uno di questi paesi;
Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma chenon sia limitato all’uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per similiscopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.
II) esclusioni aggiuntive
La garanzia non vale:
a) per i danni causati da dolo dell’Assicurato o dei suoi associati e in generali di ogni persona che al momento del fatto non fosse alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato, salvo il caso del coadiutore e dei corrispondenti qualora questi non provvedano direttamente o per mezzo della propria assicurazione al pagamento del danno; in questo caso la Società avrà diritto di rivalsa verso il corrispondente.
b) per tutte le obbligazioni di natura fiscale a carico dell’Assicurato per le multe o ammende o indennità di mora che gli vengono inflitte personalmente e non riguardanti l’attività assicurata;
c) in relazione ad attività diverse da quella professionale definita dalla presente polizza;
d) per danni a persone e per danneggiamenti a cose che non siano conseguenza di un errore professionale;
e) per le rivalse di altre Compagnie assicuratrici per coobbligazioni assunte dall’Assicurato su polizze fideiussorie accese a garanzia di documenti di transito comunitario e/o temporanee importazioni o simili operazioni, salvo che si tratti di maggiori altri oneri dovuti ad errori professionali per imperizia, imprudenza e negligenza che sarebbero stati comunque risarciti a termini della presente polizza, anche se dovuti a colpa grave
Art. 4. – Estensione Territoriale
L’Assicurazione, così come definita agli articoli che precedono e che seguono, vale per le perdite che hanno origine in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, per effetto dell’attività professionale svolta dall’Assicurato o dai suoi corrispondenti, anche se il danno si manifesta altrove e/o all’estero.
Art. 5 – Limite di Risarcimento
Il massimale indicato nella scheda di polizza/certificato rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistriverificatisi e denunciati alla Società stessa.
Si precisa che il massimale è attivabile secondo scaglioni predefiniti (Euro 200.000; Euro 300.000; Euro 400.000; Euro 500.000)
Art. 6. – Reintegro del massimale
Qualora nel corso dell’annualità assicurativa si verifichi l’esaurimento del massimale di assicurazione a frontedi sinistri pagati e/o riservati, è concessa all’Assicurato la facoltà di ottenere il reintegro dello stesso previo pagamento del premio contrattualmente convenuto per l’intero anno assicurativo o specifico accordo tra le parti.
La garanzia è prestata con una Franchigia per ogni Sinistro a carico dell’Assicurato pari a quanto previsto nel Certificato di Adesione, sulla base dell’opzione indicata dall’Assicurato in fase di adesione.
In base a quanto stabilito dall’art. 2 – Precisazioni ed Estensioni della Copertura Assicurativa – “Regime di rappresentanza” - se l’assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di “Rappresentanza Diretta” e ha usufruito del relativo sconto di tariffa ogni operazione classificata dall’originecome in “rappresentanza diretta” che dovesse essere successivamente considerata quale rappresentanza indiretta per effetto di accertamenti specifici sarà comunque assicurata ma, in caso di sinistro, la franchigia di polizza si intenderà RADDOPPIATA.
Sono a carico della Società le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C..
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i dirittied azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro illimite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società edAssicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.
La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essadesignati e non
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8bis. - Altre assicurazioni
Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con altra polizza di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest’ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizzaindividuale, per le garanzie previste da quest'ultima.
Art. 9. - Delimitazioni temporali – Inizio e cessazione della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla Società nel corso del periodo di assicurazione, purché la data in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta dirisarcimento non risalga a oltre 5 (cinque) anni dalla data di prima stipulazione della polizza in regime di continuità assicurativa. Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato durante il periodo di assicurazione, e qualora non sia operante la copertura assicurativa a contraenza societaria a seguito dellacessazione della società di cui eventualmente l’Assicurato ha fatto parte, l'assicurazione è altresì operante afavore dell’Assicurato o dei suoi eredi per le richieste di risarcimento pervenute negli 8 (otto) anni successivi alla cessazione della sua attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Per l’intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente capoverso il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1892 del CC l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti coperti dalla polizza e posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo dirisarcimento dei danni a lui imputabili per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto.
Art. 10 - Denuncia del sinistro e delle circostanze
L'Assicurato deve comunicare, per iscritto al Broker ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 15 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.
Detta comunicazione deve contenere:
- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.
L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L'Assicurato deve infine, a richiesta della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.
Ogni denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere inviata esclusivamente al broker o alla Società. Qualsiasi denuncia inoltrata al broker si intende come inoltrata alla Società.
Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell’Assicurazione o l’ultrattività, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) il contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
(b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
(c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
(d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali
Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti isuccessivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 8 che precede in quanto applicabile.
Art. 12. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno
Gestione del Sinistro
La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell’Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l’Assicurato lo richiede.
L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.
Parimenti, senza il previo consenso dell’Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell’eventualità in cui l’Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l’eventuale azione legale in corso, laSocietà non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l’Assicurato ha opposto il rifiuto.
Tentativo di Mediazione
Nel caso in cui l’Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L’eventuale nomina di un legale da parte dell’Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.
Nomina del legale difensore ed altre facoltà.
L’Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell’Assicurato.
Rappresentanza processuale passiva
Nell’ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Xxxxxxx dovrà essere proposta contro la Delegataria.
Gestione della fase giudiziale
Nell’ipotesi di Coassicurazione la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell’ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, laSocietà Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.
Art. 13. - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.
Tuttavia la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato lo Spedizioniere Doganale debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.
SEZIONE SECONDA
NORME GENERALI PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 14. – Comunicazioni della Società
La Società è tenuta a fornire al Broker della Convenzione, in qualità di Broker del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri, con cadenza semestrale la statistica certificata inerente l’andamento della Convenzione ad adesione dalla quale risulti:
- il numero dei Sinistri denunciati;
- la tipologia dei Sinistri;
- l’ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo Sinistro;
- l’ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro e la data della relativa liquidazione;
- l’ammontare delle somme riservate per ogni singolo Sinistro;
- il numero dei Sinistri rifiutati;
- tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normative vigente in materia di privacyinerenti il presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate.
La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici.
Art. 15 – Contraente – Assicurati – Decorrenza e scadenza della garanzia
La presente Convenzione si rivolge agli iscritti all’albo degli Spedizionieri Doganali:
a) che abbiano aderito alla Convenzione secondo lemodalità indicate di seguito e nel modulo di adesione.
b) che abbiano aderito alla Convenzione e che cesseranno l’attività nel corso di vigenzadella polizza, con ultrattività di otto anni a decorrere dalla data di cessazione dell’attività.
Art. 16 – Determinazione del premio e versamento alla Compagnia
Il premio di adesione/rinnovo per ogni aderente è calcolato sulla base delle dichiarazioni rese nel modulo diadesione e dovrà essere versato, con le modalità indicate dal broker, tramite “Carta di Credito” o “Bonifico Bancario”.
Il premio annuo è suscettibile di variazioni in base alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a Regime di Rappresentanza, Fatturato, Massimale, Franchigia, sinistri e circostanze pregressi.
Nessun premio è dovuto da parte del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali a fronte dell’attivazione della presente Convenzione, così come nessuna richiesta inerente il presunto mancato pagamento di premi da parte degli aderenti potrà essere indirizzata allo stesso
Il Broker si impegna a comunicare le avvenute adesioni ed a versare i relativi premi mensilmente entro il 25 del mese successivo.
Art. 17 – Durata della Convenzione ad Adesione – Cessazione della garanzia - Finestre di adesione
La durata della presente Convenzione ad adesione facoltativa è fissata in 1 anno, con decorrenza dal 31.07.2021 al 31.07.2022, tacitamente rinnovabile, salva diversa comunicazione da parte della Società.
La durata del singolo certificato è annuale senza tacito rinnovo, fatto salvo il termine di comporto di 30 giorni.
Salvo quanto previsto dall’art. 9 punto b) della Sezione Prima della polizza, l’Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’Attività Assicurata.
L’inserimento ex novo in copertura avrà decorrenza dalle ore 24,00 del giorno di effettuazione del pagamento e scadrà al successivo termine del periodo di assicurazione.
A fronte di quanto sopra indicato, si individuano le seguenti finestre di adesione, con il relativo calcolo del rateo di premio:
Sottoscrizione dal 31/07/2021 al 29/09/2021 – data scadenza 31/07/2022 – coefficiente su premio annuo 1
Sottoscrizione dal 30/09/2021 al 29/11/2021 – data scadenza 31/07/2022 – coefficiente su premio annuo 0.84
Sottoscrizione dal 30/11/2021 al 30/01/2022 – data scadenza 31/07/2022 – coefficiente su premio annuo 0.67
Sottoscrizione dal 31/01/2022 al 30/03/2022 – data scadenza 31/07/2022 – coefficiente su premio annuo 0.50
Sottoscrizione dal 31/03/2022 al 30/05/2022 – data scadenza 31/07/2022 – coefficiente su premio annuo 0.35
Sottoscrizione dal 31/05/2022 al 30/07/2022 – data scadenza 31/07/2022 – coefficiente su premio annuo 0.15
Art. 18 – Modificazioni – Comunicazioni
Le modifiche della presente Convenzione debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dallaSocietà. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o fax inviati ai rispettivi indirizzi.
Al broker AON S.p.A., quale broker incaricato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, con sede legale in Via Xxxxxxxx 6 – 00000 Xxxxxx è affidata la gestione e l’esecuzione della presente convenzione ad adesione e dei certificati di polizza individuali ad essa correlati.
Ogni comunicazione avverrà per il tramite del broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni dellapresente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato stesso.
Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. ed all’art. 55 del Regolamento IVASS 5/2006, il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato Contraente.
Emesso in Milano il 08/07/2021
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IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
AIG EUROPE SA
Rappresentanza Generale per l’Italia