CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DI AUSL DELLA ROMAGNA E ISTITUTO IRST DI MELDOLA . GARA
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DI AUSL DELLA ROMAGNA E ISTITUTO IRST DI MELDOLA . GARA
N. 7699066 - LOTTO AGGIUDICATI N. ……..
Scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti di seguito individuate:
AUSL della ROMAGNA (di seguito anche Committente) CF e Partita IVA 02483810392, con sede legale a Ravenna (RA), in xxx Xx Xxxxxxx x. 0, in persona di , CF , che agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’AUSL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell’UO Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla deliberazione n. , del ;
e
(di seguito anche Fornitore), CF e Partita IVA , con sede legale a , in via
n. , iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di al n. , in persona di
, CF , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore/amministratore delegato (come da procura che allega);
PREMESSO CHE
- Il Direttore dell’UO Acquisti Aziendali dell’AUSL della Romagna:
con Determinazione n. , del , indiceva la “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per allestimento e somministrazione di farmaci antiblastici per l’AUSL della Romagna e Istituto IRST di Meldola. Valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni: euro , IVA esclusa”. Bando GU UE 2020/S , del / /2020;
con Determinazione n. , del / /20 , in esito all’espletamento della richiamata procedura, disponeva l’aggiudicazione del/dei Lotto/Lotti n. , a favore dell’Operatore Economico
, come in epigrafe generalizzato;
- Il provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai relativi allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., veniva comunicato agli Operatori Economici partecipanti alla procedura aperta, con nota registrata agli atti dell’UO Acquisti Aziendali - Prot. n. , del
trasmessa a mezzo PEC;
- Il Fornitore dichiara che tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati, nonché Determinazione di aggiudicazione) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, in sede di offerta ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari ad un’idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto della fornitura;
- Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ossequio alle modalità disciplinate dalla documentazione di gara;
- Le dichiarazioni rese dal Fornitore in sede di gara sono state sottoposte a controllo e verifica nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Risultano esperite positivamente le verifiche in ordine ai requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il Fornitore dichiara di avere piena consapevolezza che l’efficacia del presente contratto è comunque sottoposta a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche, da parte delle autorità competenti, inerenti al requisito di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ovvero qualora tali requisiti vengano meno nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura
del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività oggetto del presente contratto e si obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Valore giuridico della premessa e degli allegati.
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati - agli atti dell’UO Acquisti Aziendali - costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto e finalità del contratto.
Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del contratto per l’affidamento del/dei Lotto/Lotti , come specificati nel Prospetto di aggiudicazione - Allegato ), alla determinazione di aggiudicazione. Con il presente contratto l’AUSL della Romagna affida al Fornitore, che accetta la predetta fornitura/prestazioni, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d’ora ad eseguirla.
Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.
La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento “Informativa”, redatto ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 81/2008, nonché dalla lex specialis di gara e relativa documentazione, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.
Art. 4 - Notifiche e comunicazioni.
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.
Art. 5 - Durata e opzioni.
Durata della fornitura prevista di trentasei mesi, come indicato in disciplinare di gara. Il periodo di vigenza contrattuale decorre dal .
Rinnovo: la Committente si riserva la facoltà di rinnovo per un periodo di ventiquattro mesi, nei modi e termini previsti dalla lex specialis di gara; in tali ipotesi l’aggiudicatario sarà obbligato all’esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, essendogli preclusa ogni tipo di eccezione. La previa accettazione dell’aggiudicatario, in caso di rinnovo contrattuale, è prevista solo a fronte di condizioni parzialmente diverse, che in ogni caso non implichino modifiche sostanziali alla fornitura originaria. Resta espressamente pattuito fra le parti che nessuna pretesa può essere vantata dall’aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell’opzione di rinnovo.
Proroga: la Committente si riserva la facoltà di proroga del contratto sia alla scadenza della durata iniziale del contratto sia alla scadenza dell’eventuale periodo di rinnovo. Il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi nove, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto dei termini e adempimenti di legge. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura, stante l’interesse pubblico essenziale della stessa, il Fornitore deve eseguire l’appalto fino all’effettivo subentro del nuovo Fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il Fornitore espressamente accetta che l’esercizio discrezionale del diritto di proroga da parte dell’Azienda USL costituisce un obbligo all’esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.
Opzione di incremento della fornitura: la Committente si riserva il diritto di esercitare l’opzione di incremento della fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 30% in più del valore triennale indicato a base d’asta per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice. Tale incremento vale anche in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo e di proroga.
Opzione di acquisto da listino: la Committente si riserva il diritto di esercitare l’opzione di acquisto da listino fino al 15% in più del valore triennale indicato a base d’asta per ciascun lotto, applicando al prezzo del listino la percentuale di sconto dichiarata in sede di offerta economica (art. 106, comma 1, lett. a), del Codice). Opzione esercitabile qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx si verifichi la necessità, con specifica motivazione clinica/tecnologica, di acquisto di prodotti complementari e con la medesima destinazione funzionale della classe merceologica di appartenenza della tipologia di prodotto aggiudicato. Tale incremento vale anche in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo e di proroga.
L’aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all’art. 1, comma 3, del DL 06/07/2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 07/08/2012, n. 135) - è tenuto, altresì, agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21, della LR Xxxxxx-Romagna 24/05/2004, n. 11 e art. 1, comma 449, L. 27/12/2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dalla centrale regionale di committenza e prende atto e riconosce che l’Azienda USL potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopraddette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o CONSIP SPA) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.
Parimenti l’aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna (per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell’affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l’AUSL della Romagna avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia sin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.
Art. 6 - Quantità e valore economico del contratto.
Quantità della fornitura per trentasei mesi: fatto salvo l’esercizio di opzione di incremento fino al 30% in più del valore triennale indicato a base d’asta per ciascun lotto e l’opzione di acquisto da listino fino al 15% in più del valore triennale indicato a base d’asta per ciascun lotto. I fabbisogni complessivi presunti sono specificati nel Prospetto di aggiudicazione (Allegato , della determinazione n. ).
Tali quantitativi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili (es. legate alla particolare natura dell’attività clinica, nonché all’eventuale aggiornamento delle tecnologie ecc.). Il Fornitore dovrà fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria, per cui l’AUSL potrà richiedere, nel rispetto delle proprie esigenze, quantitativi maggiori o minori in relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando il Fornitore alle stesse condizioni contrattuali.
L’AUSL si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologi stabiliti per l’Azienda Sanitaria.
Il quadro economico complessivo stimato del presente contratto è determinato come seguente:
− Importo per trentasei mesi, al netto delle opzioni, pari ad euro , XXX xxxxxxx.
− Importo opzione di incremento del 30% in più del valore triennale indicato a base d’asta per ciascun lotto: si riepiloga il valore dell’opzione per ciascun lotto aggiudicato
− Importo opzione di acquisto da listino sino al 15% in più del valore triennale indicato a base d’asta per ciascun lotto: si riepiloga il valore dell’opzione per ciascun lotto aggiudicato
− Importo dell’eventuale rinnovo per ventiquattro mesi, pari ad euro , IVA esclusa.
− Importo dell’eventuale proroga di nove mesi, pari ad euro , IVA esclusa.
Art. 7 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.
Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’AUSL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’AUSL della Romagna.
In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che il Fornitore, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto per accettazione l’Informativa che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate
le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate sia dall’AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
L’AUSL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale del Fornitore nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
Il Fornitore è, altresì, responsabile dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l’AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.
Art. 8 - Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico.
Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico (Allegato 1), che si intende qui integralmente trascritto.
Art. 9 - Corrispettivo della fornitura.
L’importo complessivo della fornitura in oggetto, per il periodo di vigenza contrattuale di trentasei mesi e al netto delle opzioni è pari ad euro , IVA esclusa, alle condizioni e ai prezzi riportati nell’offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall’Operatore Economico aggiudicatario, agli atti dell’UO Acquisti Aziendali.
I prezzi unitari indicati nell’offerta economica - sulla cui base è conseguita l’aggiudicazione - restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni (rinnovo, proroga, incremento della fornitura), da parte del Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall’AUSL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l’applicazione di quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.
I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono, altresì, a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant’altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.
Art. 10 - Acquisti su listino.
L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a fornire, su richiesta della Committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la percentuale di sconto dichiarata nella Scheda offerta economica. La percentuale di sconto offerta vincolerà il Fornitore per tutta la durata della fornitura.
Il listino presentato in sede di gara ed eventualmente in sede di aggiornamento deve contenere esclusivamente oggetti diversi da quelli presentati in gara, tuttavia, gli oggetti offerti in listino devono, pena irrilevanza, essere riconducibili al lotto di riferimento aggiudicato.
I listini presentati potranno essere aggiornati sia su richiesta dell’AUSL sia su iniziativa del Fornitore durante il periodo contrattuale. Per aggiornamento si intende:
• la presentazione di ulteriore offerta al ribasso;
• la presentazione di nuovi prodotti in precedenza non presenti in listino (ergo, offerta ulteriormente integrativa e completamento per prodotti di innovazione tecnologica, nuovi prodotti affini, ampliamento
gamma), purché sostanzialmente riconducibili alla tipologia aggiudicata e con l’applicazione dello sconto indicato in sede di gara per il lotto di riferimento.
Art. 11 - Forma dell’ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti. Ordini e documenti di trasporto
In applicazione:
- della Delibera di Giunta 287/2015, con cui la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del MEF del 07/12/2018, il quale, a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, prevede, nell’ipotesi in cui sia inviato un ordine ai fornitori, che l’anzidetto avvenga, obbligatoriamente, in formato elettronico, tramite il sistema nazionale “NSO - Nodo Smistamento Ordini”, pena l’impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici.
Il Fornitore si impegna ad attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini/documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle aziende sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e dichiara di essersi dotato del cosiddetto ID PEPPOL e di averlo comunicato all’AUSL.
Il Fornitore si impegna a rispettare, dal 01/10/2019, le Regole Tecniche del Nodo Smistamento-Ordini, le quali prevedono che l’ordine, dopo tale data, vada citato in fattura con apposite modalità (cfr.: xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXXXXXXX- I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_o rdini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).
Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al Fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l’AUSL.
Fatturazione
Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.
Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX). Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392.
Le fatture devono indicare i seguenti elementi:
- numero dell’ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall’ID PEPPOL);
- dettaglio fornitura/servizio prestato nonché ambito territoriale del magazzino cui è stato consegnato;
- CIG.
Le fatture devono essere trasmesse all’AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
AUSL DELLA ROMAGNA - IPA - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al Fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM contattare AUSL della Romagna - UO Bilancio e Flussi Finanziari - tel. 0547/352250.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il Fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
Pagamenti
Il pagamento delle fatture avrà luogo entro trenta giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Committente, che avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (ut supra: accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si informa che l’AUSL della Romagna rientra nel regime di cui all’art. 17-ter, DPR 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (split payment); pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l’annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall’art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. L’AUSL della Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura.
Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del DL 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a questa AUSL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l’AUSL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell’art. 3, comma 8, L. 136 del 13/08/2010.
Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla stazione appaltante, copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
A norma della Determinazione ANAC n. 556, del 31/05/2017, “Xxxxxxxxxxxxxx x. 0, xxx 00/00/0000, xxxxxxx “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56”, si riporta, a seguire, per ciascun lotto oggetto del presente contratto, il CIG di riferimento:
Lotto | CIG |
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il seguente CIG o CIG MASTER:
CIG
In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. La mandataria dovrà, pertanto, rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 - Cauzione definitiva.
Il Fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti gli impegni assunti, dell’esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n. , emessa in data , da , di importo complessivo pari ad euro ( ).
La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AUSL della Romagna, fermo restando quanto previsto all’articolo “PENALI”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’AUSL della Romagna.
La suddetta garanzia cessa, quindi, è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti o penali dell’AUSL della Romagna verso l’aggiudicatario, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.
Art. 15 - Trasparenza e Amministrazione aperta.
Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e del “Patto di integrità”, già sottoscritto in fase di presentazione dell’offerta, che costituisce parte integrante del presente documento:
- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, DPR 16/04/2013, n. 62, “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’AUSL della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 209, del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, comma 3, DPR 62/2013, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a fare rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Art. 17 - Riservatezza e Trattamento dei dati.
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura.
Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all’attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.
Eventuali modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del Fornitore.
Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32, Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 18 - Inadempienze e penalità.
L’AUSL della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
L’AUSL della Romagna si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
MANCATA CONSEGNA: in caso di indisponibilità temporanea, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente, entro due giorni, all’Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità, fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell’indisponibilità.
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dal Committente.
La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l’Azienda a procedere all’acquisto in danno.
NON CONFORMITÀ: i prodotti che risultassero non conformi alla qualità, tipo, specie, marca ed a tutte le caratteristiche previste dal capitolato e, in generale, nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, potranno essere respinti immediatamente dall’AUSL della Romagna.
Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione, entro tre giorni lavorativi, senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come “mancata consegna”.
Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l’utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall), il Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.
La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve provvedere a ritirarla, a sue spese, entro e non oltre quindici giorni lavorativi, dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
Decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, il Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
Salvo quanto sopra disposto, il Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di quindici giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione, senza alcun riscontro da parte del Fornitore, equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.
ACQUISTO IN DANNO: in caso di mancata consegna/sostituzione di prodotto non conforme ecc., il Committente, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà ricorrere all’acquisto del bene presso il Fornitore che segue in graduatoria o sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno).
Il Committente, inoltre, potrà applicare per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale fino al trenta % del valore dell’ordine emesso/valore della merce non consegnata, non sostituita e/o non ritirata entro i termini.
Il Fornitore potrà essere, altresì, soggetto all’applicazione di penali nei termini di seguito specificati:
• in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell’importo della fornitura ancora da eseguire;
• nel caso in cui l’Azienda debba contestare al Fornitore l’inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell’importo complessivamente aggiudicato. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, si potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC.
Le penali sono gestite, alternativamente:
• attraverso l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario;
• mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito “fuori campo IVA”, ai sensi dell’art. 15, DPR 633/72.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Art. 19 - Risoluzione.
A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l’AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall’AUSL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’AUSL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’art. 108, del D.Lgs. 50/2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “CAUZIONE DEFINITIVA”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo “DANNI,
RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA”;
e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privativa altrui, intentate contro l’AUSL della Romagna;
f) nei casi previsti dall’articolo “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”;
g) nei casi di cui all’articolo “RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI”;
h) nei casi di cui all’articolo “SUBAPPALTO”;
i) nei casi di cui all’articolo “TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA”.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’AUSL della Romagna al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 20 - Recesso.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l’AUSL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
3. qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
L’AUSL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.
Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d’ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
L’AUSL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al
Fornitore, a mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’AUSL della Romagna.
Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l’AUSL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.
Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni sia del Fornitore stesso sia del Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.
Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l’AUSL della Romagna, compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla stessa AUSL, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, nell’esecuzione di tutte le attività relative alla presente fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 22 - Subappalto.
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida, in subappalto, in misura non superiore al % dell’importo del presente contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AUSL non autorizzerà il subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’AUSL della Romagna, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Fuori dai casi di cui all’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, del D.Lgs. 50/2016. (ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 23 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e Responsabile della fornitura.
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto, l’Azienda designa, ai sensi dell’art. 101, del D.Lgs. 50/2016, il Sig. (tel. ; PEO ), Direttore dell’Esecuzione del Contratto che, per conto del Committente, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto, è l’interfaccia decisionale con il Contraente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell’espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.
Il Fornitore individua il Sig. , Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell’AUSL della Romagna. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. ; PEO .
Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.
Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione contraente per legge.
Art. 25 - Foro competente.
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.
Art. 26 - Clausola finale.
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti.
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.
Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
PER IL FORNITORE
per l’Operatore Economico
(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)
Il Fornitore dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3. Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 5. Durata e opzioni; Art. 6. Quantità e valore economico del contratto; Art. 7. Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; Art. 8. Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico; Art. 10. Acquisti su listino; Art. 11. Forma dell’ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti; Art. 12. Cessione del contratto e dei crediti; 14. Cauzione definitiva; Art. 15. Trasparenza e amministrazione aperta; 16. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; 17. Riservatezza e trattamento dei dati; 18. Inadempienze e penalità; Art. 19. Risoluzione; 20. Recesso; Art. 21. Danni responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 22. Subappalto; Art. 24. Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 25. Foro competente.
PER IL FORNITORE
Sig. Dott.
per l’Operatore Economico
(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)
PER L’AUSL DELLA ROMAGNA
Il Direttore dell’UO Acquisti Aziendali
(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)