CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI OPERATORE SPECIALISTA NEL MERCATO EURONEXT MIV MILAN
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI OPERATORE SPECIALISTA NEL MERCATO EURONEXT MIV MILAN
Spettabile [inserire denominazione legale dell'Emittente e relativo indirizzo]
dando seguito alle trattative intercorse, qui di seguito riportiamo la nostra proposta relativa alla stipulazione di un accordo per il conferimento dell'incarico di operatore specialista sul mercato Euronext MIV Milan, nei termini e alle condizioni ivi indicati:
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI OPERATORE SPECIALISTA NEL MERCATO EURONEXT MIV MILAN
TRA
[●] con sede legale in [●], in persona del proprio legale rappresentante [●] (di seguito "Emittente")
E
[●] con sede legale in [●], in persona del proprio legale rappresentante [●] (di seguito "Operatore Specialista")
(congiuntamente, le "Parti").
PREMESSO CHE
L’Emittente è [una SGR (Società di Gestione del Risparmio autorizzata alla gestione di “Fondi di investimento alternativi” (“FIA”) / un GEFIA UE / un GEFIA Non UE (un Gestore di un “Fondo di investimento alternativo” (“FIA”) con sede legale in uno stato [appartenente all’ UE] / [non appartenente all’UE] / un Gestore di un “Fondo di investimento europeo a lungo termine” (“ELTIF”)) che gestisce il FIA / ELTIF denominato [inserire denominazione] (di seguito il "Fondo")] (scegliere l'opzione che interessa);
[il Fondo è un/una/un [FIA/SICAF/ELTIF], [costituito in forma chiusa], le cui [quote]/[azioni] sono destinate ad investitori retail;
l’Emittente [intende presentare a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana") domanda di ammissione alla quotazione delle Azioni/Quote del Fondo] sul mercato Euronext MIV Milan / [ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana") l’ammissione alla quotazione delle Azioni/Quote del Fondo] sul mercato Euronext MIV Milan (scegliere l'opzione che interessa);
ai sensi degli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.5.4.1 delle Istruzioni al Regolamento, come di seguito definiti, l’Emittente deve procedere alla nomina di un Operatore Specialista;
l'Operatore Specialista è un intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio di cui all’Allegato 1, Sezione A, n. 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, ed è un operatore ammesso alle negoziazioni sul Mercato Euronext MIV Milan con tale qualifica;
con il presente Contratto, le Parti intendono regolare le modalità e procedure di negoziazione di Azioni/Quote relative all’attività di sostegno della liquidità del Fondo;
per tutto quanto non è di seguito esplicitamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
DEFINIZIONI
I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nel presente Contratto dovranno avere il significato indicato nel Prospetto, come di seguito definito.
Nel presente Contratto:
"Azioni/Quote" indica le azioni/quote o classi di azioni/quote emesse in ogni momento dal relativo Fondo;
"Contratto" indica il presente documento, comprensivo di premesse ed allegati, posto in essere dalle Parti per la nomina dell’Operatore Specialista;
"Eventi Sospensivi" indica le eccezionali circostanze di mercato descritte all’articolo 5.1 del presente Contratto;
“Fondo” indica il Fondo comune di investimento alternativo costituito in forma chiusa non riservato/ la SICAF rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE (“FIA”) e il Fondo di investimento europeo a lungo termine (“ELTIF”) rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 2015/760 oggetto di richiesta di ammissione alle negoziazioni/ammesso/a alle negoziazioni sul mercato Euronext MIV Milan, nel segmento dedicato agli investitori retail;
“Guida ai parametri di Negoziazione” indica la Giuda ai parametri di Negoziazione dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana di volta in volta in vigore;
"Legge Applicabile" indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), il Regolamento Emittenti della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, il Regolamento n. 2017/580/UE, il Regolamento n. 2017/578/UE, il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Regolamento")1 e le Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito le "Istruzioni al Regolamento")2, come successivamente modificati;
"Marchi" indica i marchi indicati nell’Allegato [●] al presente Contratto;
"Mercato Euronext MIV Milan” indica il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana nel quale vengono negoziate le quote o azioni del FIA o dell’ELTIF;
"NAV" (Net Asset Value) indica il valore patrimoniale netto del Fondo;
"Ore di Negoziazione" indica le ore del Giorno di Negoziazione in cui è possibile acquistare o vendere Azioni/Quote del Fondo, come indicate di volta in volta dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento;
"Ordine/i" indica ogni ordine, ricevuto/inviato dall’Operatore Specialista, di acquistare o vendere Azioni/Quote sul Mercato Euronext MIV Milan;
"Prezzi" indica i prezzi di acquisto e vendita fissati dall’Operatore Specialista per la negoziazione di Azioni/Quote sul Mercato Euronext MIV Milan, sulla base del NAV comunicato dall’Emittente, nel rispetto degli Obblighi previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento;
“Quantitativo Minimo” indica il controvalore minimo degli strumenti per cui l’Operatore Specialista è tenuto a esporre preposte di acquisto e vendita, definito da Borsa Italiana.
“Quote” indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dall’Operatore Specialista in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un’unica transazione consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall’Operatore Specialista
“Situazioni di Stress di Mercato” indica le condizioni di mercato, previste dall’articolo 5.1 del presente Contratto, in cui gli obblighi di quotazione sono ridotti;
"Spread Xxxxxxx" indica la percentuale di massimo scostamento tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, così come indicato dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L’Emittente nomina l'Operatore Specialista, senza esclusiva, il quale è tenuto ad operare in conto proprio, al fine di sostenere la liquidità delle Azioni/Quote dell'Fondo sul Mercato Euronext MIV Milan e, nello specifico, di adempiere gli obblighi di quotazione immettendo continuativamente sul Mercato Euronext MIV Milan proposte simultanee di vendita/acquisto delle Azioni/Quote e di quantità comparabili a Prezzi competitivi, ovvero a prezzi in acquisto e in vendita che si discostano di uno Spread massimo, come previsto dall’art. 3.1 che segue, in osservanza delle disposizioni del presente Contratto e conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle Istruzioni al Regolamento.
L'Operatore Specialista non ha potere di rappresentanza nei confronti dell’Emittente e non è legittimato a porre in essere attività vincolanti per quest’ultimo.
L'Operatore Specialista accetta l’incarico e concorda di eseguire gli obblighi specificati nel presente Contratto e previsti, di volta in volta, dalla Legge Applicabile, nonché derivanti dall’osservanza delle istruzioni fornite di volta in volta dall’Emittente.
OBBLIGHI A DELL'OPERATORE SPECIALISTA
L'Operatore Specialista si impegna ad immettere proposte di acquisto e vendita delle Azioni/Quote di ogni Fondo per un Quantitativo Minimo, rispettando lo Spread Massimo, avvalendosi esclusivamente di proposte della tipologia “Quote”.
Indipendentemente dallo Spread Massimo, l’Operatore Specialista farà quanto in suo potere al fine di contenere il più possibile lo scostamento tra i prezzi in acquisto e vendita in normali condizioni di mercato.
L’Operatore Specialista si impegna ad esporre nelle Ore di Negoziazione consentite proposte di acquisto e vendita di Azioni/Quote del Fondo in osservanza dei termini, delle modalità e per la durata stabilite di volta in volta dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento.
Le proposte di negoziazione dell’Operatore Specialista sono inserite nel rispetto dei parametri indicati nella Guida ai parametri di Negoziazione. Le proposte sono espresse in forma non anonima, ad eccezione dei casi indicati nelle Istruzioni al Regolamento, e contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo o siano state immesse per il tramite di un accesso elettronico diretto. Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull’esito della proposta e contengono le ulteriori informazioni necessarie per consentire a Borsa Italiana di rispettare il Regolamento 2017/580/UE.
Le disposizioni del presente Contratto non pregiudicano gli obblighi cui l'Operatore Specialista è tenuto in osservanza del Regolamento e delle Istruzioni al Regolamento; l’Operatore Specialista non sarà inadempiente alle disposizioni del presente Contratto qualora agisca in osservanza di quanto di volta in volta stabilito dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento.
Le Parti prendono atto che Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dall’ Operatore Specialista e ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi tiene conto, fra l’altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al precedente comma 3.3 del presente articolo.
COMPENSI
In relazione agli obblighi assunti nell'articolo precedente, l'Operatore Specialista ha il diritto di ricevere il corrispettivo concordato con l’Emittente e specificato nell’Allegato [●] al presente Contratto.
EVENTI SOSPENSIVI E SITUAZIONI DI STESS
Le Parti prendono atto che gli obblighi cui è tenuto l'Operatore Specialista stabiliti nei precedenti articoli da 3.1 a 3.4 sono sospesi al ricorrere degli Eventi Sospensivi comunicati da Borsa Italiana.
L'Operatore Specialista si impegna a comunicare all’Emittente e a Borsa Italiana il verificarsi di uno degli Eventi Sospensivi previsti dall’articolo 3 lettera d) del Regolamento n. 2017/578/UE, non appena ne viene a conoscenza.
L'Operatore Specialista si impegna altresì a comunicare all’Emittente e a Borsa Italiana la cessazione degli Eventi Sospensivi di cui al precedente comma 5.2, non appena questa avvenga.
L'Operatore Specialista è tenuto a quotare con obblighi ridotti, nella misura e con le modalità stabilite da Borsa Italiana, nelle situazioni di Stress di Mercato indicate dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento.
DICHIARAZIONI E GARANZIE
L'Operatore Specialista dichiara e garantisce di avere piena capacità legale e di essere debitamente autorizzato per svolgere l’incarico di operatore specialista ai sensi di quanto previsto dalla Legge Applicabile.
L’Operatore Specialista dichiara e garantisce di essere a conoscenza delle leggi e regolamenti italiani applicabili al Fondo.
L'Operatore Specialista dichiara e garantisce che nell’adempiere gli obblighi previsti dal presente Contratto:
si atterrà all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi alla negoziazione di strumenti finanziari nel Mercato Euronext MIV Milan in vigore nell’ordinamento italiano;
è e continuerà ad essere per tutta la durata del presente Contratto un operatore ammesso alle negoziazioni nel Mercato Euronext MIV Milan.
Ognuna delle Parti dichiara e garantisce che:
è una società validamente costituita, organizzata ed operante ai sensi della [legge italiana/indicare legge del proprio paese d’origine] (scegliere l'opzione che interessa) e dotata del necessario potere ed autorità per adempiere gli obblighi previsti dal presente Contratto;
nessuno degli obblighi ivi previsti confligge o viola o non rispetta leggi e regolamenti a cui ognuna delle Parti è soggetta o provvedimenti giudiziari applicabili alle Parti, così come i contratti di cui ognuna sia parte o quanto stabilito nei rispettivi statuti;
tutte le autorizzazioni, concessioni ed approvazioni richieste dalla legge in relazione all’esecuzione del presente Contratto sono state ottenute e sono e rimarranno in vigore ed efficaci;
d) è la sola ed esclusiva proprietaria dei Marchi ed ha diritto e potere di concedere il permesso per l’utilizzo e lo sfruttamento degli stessi all’altra Parte ai sensi del successivo articolo 8. Tale permesso non confliggerà o non costituirà inadempimento di ogni altro contratto in corso e non costituirà una violazione di qualsiasi denominazione, marchio, brevetto o altri diritti di proprietà altrui.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
L’Emittente dovrà fornire all’Operatore Specialista tutta la documentazione richiesta dalla Legge Applicabile, così come tutti i documenti normalmente utilizzati dall’Emittente nello svolgimento delle operazioni.
Il materiale di marketing fornito dall’Emittente dovrà essere aggiornato e inoltrato all’Operatore Specialista in un formato [cartaceo/elettronico] (scegliere l’opzione che interessa); nel caso in cui la suddetta documentazione ricada nella categoria di materiale pubblicitario (ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato e degli Orientamenti sulle comunicazioni di marketing a norma del Regolamento relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi pubblicati dall’ESMA il 2 febbraio 2021), essa dovrà rispettare le disposizioni stabilite dalla Consob e dall’ESMA.
L'Operatore Specialista è consapevole del fatto che qualsiasi alterazione nel contenuto della documentazione d’offerta ricevuta dall’Emittente potrebbe costituire violazione della Legge Applicabile e della regolamentazione emanata dalle competenti autorità, pertanto l'Operatore Specialista si impegna a (i) non alterare, manipolare, sostituire la documentazione d’offerta fornita dall’Emittente e (ii) non rendere pubblico o fornire ad alcuna persona informazioni riguardanti l’Emittente o il Fondo o qualsiasi Azione/Quota diverse dalle informazioni fornite all'Operatore Specialista dall’Emittente a tale scopo.
DENOMINAZIONE, MARCHI
L'Operatore Specialista prende atto del fatto che nessuna disposizione del presente Xxxxxxxxx potrà essere interpretata in modo da conferire all'Operatore Specialista alcun diritto, titolo o interesse nei Marchi o nell’avviamento degli stessi per tutta la durata del Contratto o successivamente alla cessazione dell’efficacia dello stesso, per qualsivoglia motivo.
Tutti i riferimenti effettuati dall'Operatore Specialista al Fondo in qualsiasi documento dovranno utilizzare la denominazione completa del Fondo, così come indicata nell’Allegato [●] al presente Contratto. L'Operatore Specialista non dovrà usare la denominazione del Fondo con modalità tali da creare confusione e in modo diverso da quello sopra menzionato. L'Operatore Specialista non potrà utilizzare il nome del Fondo in qualsiasi materiale promozionale senza avere ottenuto il preventivo consenso scritto dell’Emittente.
L’Emittente non potrà utilizzare il nome dell'Operatore Specialista in alcun materiale promozionale, senza il preventivo consenso scritto dell'Operatore Specialista.
RESPONSABILITA’
Ciascuna delle Parti dovrà agire con la diligenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’ordinaria attività nel settore finanziario e sarà, inoltre, responsabile verso l'altra Parte per quanto compiuto in malafede, con negligenza e per gli illeciti compiuti intenzionalmente.
L'Operatore Specialista è tenuto ad assicurare che gli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto saranno osservati ai sensi della legislazione, primaria e secondaria, italiana vigente e di quanto previsto nel Prospetto.
L’Emittente tiene indenne e manleva l'Operatore Specialista da ogni pretesa avanzata da terzi e derivante dal normale svolgimento dell’incarico di Operatore Specialista adempiuto in osservanza delle previsioni del presente Contratto e delle istruzioni ricevute dall’Emittente. L'Operatore Specialista è tenuto ad informare immediatamente per iscritto l’Emittente di qualsiasi pretesa in tal senso intentata nei suoi confronti.
L'Operatore Specialista non sarà ritenuto responsabile dei contenuti, della completezza e della accuratezza dei documenti ricevuti dall'Emittente che l'Operatore Specialista, nonché qualunque società del gruppo cui lo stesso appartiene, hanno tenuto a disposizione degli investitori residenti in Italia.
L’Emittente ha il diritto di assumere la difesa in azioni, sia giudiziali che stragiudiziali, necessarie a proteggere l'Operatore Specialista da rivendicazioni di terzi riguardo agli obblighi dell'Operatore Specialista regolarmente adempiuti ai sensi del presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni ricevute dall’Emittente. Nel caso di rivendicazioni in tal senso, l'Operatore Specialista è tenuto a fornire all’Emittente ogni ragionevole collaborazione; tutti i costi ragionevolmente sostenuti dall'Operatore Specialista in relazione a ciò, comprese le spese legali per la sua difesa, saranno rimborsate dall’Emittente.
Ognuna delle Parti si impegna a tenere indenne e manlevare l'altra Parte nonché i suoi amministratori, funzionari, agenti, impiegati (congiuntamente le "Parti Indenni") da qualsiasi azione legale, rivendicazione, reclamo, procedimento giudiziario (ivi inclusi gli onorari legali e altri costi connessi), incluse le ragionevoli spese per il processo e l’arbitrato, in cui ciascuna delle Parti Indenni possa trovarsi coinvolta a causa di (a) negligenze ed omissioni compiute dall'altra Parte in relazione a Ordini negoziati sul Mercato Euronext MIV Milan, (b) violazione di qualsiasi delle dichiarazioni o garanzie di cui al presente Contratto, (c) mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto. La presente indennità sarà dovuta anche a seguito della risoluzione del presente Contratto.
L’obbligo di ciascuna delle Parti di tenere indenne l'altra Parte, ai sensi del precedente articolo 9.6, non si estenderà alle perdite dovute a negligenza o omissioni delle Parti nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 9.6 ciascuna delle Parti Indenni è tenuta ad informare immediatamente per iscritto l'altra Parte di ogni causa in tal senso intentata nei suoi confronti.
L'Operatore Specialista, inoltre, sarà responsabile della sicurezza e della conservazione dei propri sistemi informatici, software, e dei dati ivi contenuti, ivi incluso, a livello esemplificativo e non esaustivo (i) la creazione di fire walls e la predisposizioni di misure similari atte a prevenire accessi non autorizzati ai sistemi informatici, software, dati dell'Operatore Specialista o la corruzione dei propri sistemi informatici, software, dati, e (ii) la creazione, la manutenzione e l’aggiornamento di ogni meccanismo di archiviazione di copie di dati necessaria in ipotesi di mal funzionamento del sistema.
DURATA E RISOLUZIONE
Il presente Contratto ha una durata di [●] ed è automaticamente rinnovato per un periodo di uguale durata fermo restando il diritto di ciascuna Parte di recedere dal presente Contratto con preavviso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno tre mesi3. In tale ipotesi le Parti si impegnano a dare esecuzione alle operazioni in essere al momento in cui il recesso diviene efficace. L’intenzione di recedere dal Contratto dovrà essere altresì comunicata, con uguale preavviso di almeno tre mesi, a Borsa Italiana. Tale termine può essere ridotto nel caso in cui sia assicurata la continuità della funzione di operatore specialista da parte di un altro soggetto che assuma l’impegno di sostenere la liquidità delle Azioni/Quote del Fondo.
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà, inoltre, automaticamente risolto quando:
l'Operatore Specialista sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
l’attività dell'Operatore Specialista durante l’efficacia del presente Contratto è interrotta per un periodo superiore a [●] giorni a causa di un provvedimento delle autorità di vigilanza italiane;
l'Operatore Specialista decade dall’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio di cui all’Allegato 1, Sezione A, n. 3 del TUF.
L’Operatore specialista comunichi a Borsa l’intenzione di cessare la propria attività di specialista sul mercato Euronext MIV Milan.
L’Operatore Specialista, al verificarsi di una delle circostanze di cui all’articolo 10.2 che precede, dovrà tempestivamente avvertire l’Emittente e fornire tutte le indicazioni che gli vengano richieste. L’Emittente che intenda risolvere il Contratto dovrà comunicare la propria intenzione all’Operatore Specialista entro [●] da quando è venuto a conoscenza di una delle cause di risoluzione.
Nel caso in cui una delle Parti non adempia le proprie obbligazioni come sopra indicate (di seguito "Parte Inadempiente"), l’altra Parte può intimare alla Parte Inadempiente di eseguire tali obbligazioni entro [●] giorni dall’invio alla stessa dell’avviso scritto in cui si specifica che qualora l’obbligazione non sia adempiuta entro lo spirare del termine suddetto, il Contratto si intenderà automaticamente risolto. In tal caso la Parte Inadempiente sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte dei danni sofferti da quest’ultima. In ogni caso la Parte Inadempiente che si sarà attivata per adempiere tardivamente sarà non di meno ritenuta responsabile degli eventuali danni subiti dall'altra Parte in conseguenza del ritardo della prestazione.
La Parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà altresì comunicare tale intenzione a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione.
Tutti i pagamenti, di ogni tipo e per qualunque ragione, effettuati in relazione alla sottoscrizione e rimborso delle Azioni/Quote ricevuti dall’ Operatore Specialista dopo la cessazione dell’efficacia del presente Contratto per qualunque causa, dovranno essere inviati al nuovo operatore specialista in conformità alle Istruzioni fornite dall’Emittente.
Inoltre, ciascuna delle Parti, in caso di cessazione dell’efficacia del presente Contratto per qualunque causa, si impegna a prestare all'altra Parte tutta la necessaria assistenza al fine di evitare interruzioni nelle funzioni dell’Operatore Specialista e a compiere il massimo sforzo per evitare che la cessazione del Contratto causi danni agli investitori o svantaggi economici o limiti l’esercizio dei diritti relativi alle Azioni/Quote o in ogni caso ritardi il perfezionamento delle operazioni.
MODIFICHE CONTRATTUALI, LEGGE APPLICABILE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA, EFFICACIA
Il presente Contratto, con la sola eccezione dei compensi di cui all’articolo 4, recepisce automaticamente le modifiche derivanti dalla Legge Applicabile vigente o più in generale da norme di legge, di regolamenti, provvedimenti delle autorità di vigilanza e giudiziarie. Nel caso in cui, ai sensi del precedente periodo, si renda necessaria una revisione dei suddetti compensi, le Parti si impegnano a rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche originariamente previste.
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’esistenza, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Xxxxxxxxx e che non possa trovare amichevole soluzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri.
Ai sensi degli articoli 810 e 811 del Codice di Procedura Civile, ciascuna delle Parti, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra Parte l'arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio arbitro. La Parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro da essa nominato. In mancanza, la Parte che ha fatto l'invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di [●].
I due arbitri nominati dalle Parti, entro venti giorni dall'ultima accettazione, procederanno di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che avrà funzione di presidente del collegio arbitrale. In caso di ritardo o di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro potrà essere richiesta da ciascuna Parte o da uno dei primi due arbitri al Presidente del Tribunale di [●], perché provveda entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Gli arbitri decideranno secondo diritto, ma senza formalità di procedura; dovranno pronunciarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla costituzione del collegio e potranno disporre delle spese, ivi incluse quelle relative all’assistenza legale. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le Parti. (in alternativa)
[Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto (inclusa la presente clausola arbitrale) o in relazione allo stesso, anche se aventi natura extracontrattuale, saranno risolte mediante arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, e condotto secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, nominati in conformità al predetto regolamento (che le parti dichiarano di conoscere). Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti e non potrà essere impugnato per violazione di norme di diritto. Il tribunale arbitrale giudicherà secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.]
La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolare monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri.
Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto che non possa o non voglia essere decisa ai sensi del precedente articolo 11.3, sarà competente in via esclusiva il Foro di [●].
RISERVATEZZA
Le Parti reciprocamente concordano che tutte le informazioni e i fatti di cui siano venute a conoscenza ai sensi del presente Xxxxxxxxx si dovranno considerare strettamente confidenziali, ad eccezione dei soli documenti ed informazioni divulgati dall'Operatore Specialista o richiesti da autorità amministrative, di vigilanza e giudiziarie. Tale obbligo di riservatezza permarrà per [●] anni successivamente alla cessazione di efficacia del presente Contratto.
COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail ai seguenti recapiti:
Emittente [●].
Operatore Specialista [●].
***
Allegato [@]
COMPENSI
Allegato [@]
MARCHI
1 Si fa riferimento al Regolamento in vigore al 25 ottobre 2021.
2 Si fa riferimento alle Istruzioni al Regolamento in vigore al 25 ottobre 2021.
3 Termine consigliato con riferimento all’Operatore Specialista per far coincidere il termine di preavviso con quello di preventiva comunicazione a Borsa Italiana (cfr. articolo IA.5.4.2 delle Istruzioni al Regolamento in vigore al 25 ottobre 2021).
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