ACCORDO DI COLLABORAZIONE
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra
la Stazione Sperimentale per l’lndustria delle Pelli e delle materie concianti s.r.l. (d’ora innanzi SSlP), con sede legale in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 39 (C.F./P.lVA 079336981211), in persona del Direttore Generale dott. Xxxxxxx xxxxxxxxx
e
ll Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0 − 00161, Partita lVA 02133771002 e Codice Fiscale 80209930587 in persona del suo legale rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (di seguito “Dipartimento di Management”) e del Responsabile amministrativo Delegato, Dott.ssa lldefonsa Trombetta in forza delle DD.DD.n. 724/2015 e 4692/2017,
Premesso che
La Stazione Sperimentale per l’lndustria delle Pelli e delle Materie Concianti srl (SSlP) è un organismo di ricerca nazionale, di diritto pubblico, costituito dalle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti;
La SSlP ha tra i suoi principali mandati istituzionali il compito di promuovere la ricerca e la formazione avanzata di interesse per il settore;
ll Dipartimento di Management, persegue finalità di ricerca scientifica e di didattica avanzata in tutti i campi dell’organizzazione aziendale e del management, ivi incluse le problematiche relative alla gestione, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Considerato che
Nell’ambito delle pregresse esperienze in tema di formazione, la SSlP ha accolto numerosi studenti, derivanti di dipartimenti di diverse università, guidandoli nei relativi percorsi di laurea e post−laurea;
La SSlP ha avviato un Programma denominato “Politecnico del Cuoio”, finalizzato a consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali, rilanciare la qualità del capitale umano e rafforzare le competenze tecniche−organizzative per favorire lo sviluppo di impresa, attraverso l’integrazione tra i sistemi di formazione e lavoro nella filiera moda e della produzione conciaria;
ll Dipartimento di Management con l’insieme delle sue competenze di didattica e di ricerca, rappresenta un organismo di supporto ai processi avviati nell’ambito del Politecnico del Cuoio; la collaborazione tra i due enti è iniziata già da lungo tempo.
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ll Dipartimento di Management è dotato di un Laboratorio di Merceologia; svolge da sempre la funzione: di laboratorio didattico (Corsi per Ufficiali di Commissariato delle Forze Armate), di ricerca per i docenti, gli studenti/tesisti e i dottorandi di ricerca, di controllo di prodotti sia in ambito istituzionale (controlli sulle mense di amministrazioni pubbliche e perizie giudiziarie) che nell'ambito dell'attività cd. conto terzi (come le analisi delle acque minerali). Dispone di strumentazioni analitiche d'avanguardia, tra cui spettrofotometri ad assorbimento atomico, gas cromatografo/spettrometro di massa, cromatografi HPLC oltre a un laboratorio di preparativa.
Si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Oggetto e Finalità dell’accordo
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo,
L’accordo è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti.
La collaborazione riguarderà:
− attività di didattica e supporto alla didattica per lo svolgimento di attività seminariali, tirocini formativi, etc;
− attività di ricerca, collaborazione scientifica, consulenza e/o formazione commissionate;
Si demanda alla stipula di specifici accordi attuativi l’attuazione delle suddette attività, con l’indicazione degli obiettivi specifici, del personale coinvolto, delle strutture e attrezzature messe a disposizione, nonché degli oneri finanziari eventualmente previsti a carico delle parti.
Articolo 2 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, il Dipartimento di Management e la SSlP si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca.
ll personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti, saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro.
Articolo 3 - Responsabili dell’accordo e referenti didattici
ll Dipartimento di Management indica
in qualità di responsabile scientifico del presente accordo la Prof.ssa Xxxxx Xxxxx La SSlP indica
in qualità di responsabile scientifico del presente accordo la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
Articolo 4 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell’eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell’ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall’Università in materia.
Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.
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Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l’Università e per la SSIP di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.
ART. 5 - Utilizzo dei loghi
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale eventuale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle Parti.
Articolo 6 – Risorse
Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati in specifici accordi attuativi da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti.
Articolo 7 - Copertura assicurativa
Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della SSIP per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.
La SSIP garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Articolo 8 - Durata dell’accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 9 - Obblighi per la tutela della salute e della sicurezza
La SSIP ed il Dipartimento di Management garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
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Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono la SSIP e il Dipartimento di Management come individuate in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati alla sua esecuzione, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
I rispettivi responsabili del trattamento sono:
il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx per la SSIP;
per il Dipartimento di Management il Direttore protempore dello stesso;
Inoltre, le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.
A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
Articolo 11 - Controversie
Per qualsiasi controversi che dovesse nascere dall’esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Napoli.
Articolo 12 – Firma Digitale
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale dalle Parti.
Roma, lì
PER LA SSIP
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CN = Xxxxxxxxx Xxxxxxx O = non presente
C = IT
PER IL Dipartimento di Management
IL DIRETTORE
Xxxx.Xxxxxx Xxxxxx
Il R.A.D.
Dott.ssa Ildefonsa Trombetta