CONTRATTO N.
CONTRATTO N.
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DI XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Gentile Signora / Egregio Signore / Spett. Società,
la nuova disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, contenuta nella Direttiva 2014/65/UE (XxXXX XX) e nelle relative misure di ese- cuzione comunitarie e nazionali nonché nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), applicabili dal 3 gennaio 2018 in sostituzione della precedente Direttiva in materia (MiFID I, 2004/39/CE) e delle sue misure di esecuzione, prescrive che le imprese di investimento forniscano al Cliente o potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti, nonché – tra l’altro – sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.
Con il presente documento Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito, “EDR” o la “Banca”) intende fornirLe tutte le informazioni necessarie per meglio comprendere la natura dei servizi di investimento nonché i rischi connessi agli strumenti e prodotti finanziari dalla stessa trattati, affinché Lei possa assumere in modo consapevole le Sue decisioni di investimento e valutare i relativi rischi.
Naturalmente, la Banca è a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con i migliori saluti.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
INDICE
1. Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela 2
2. Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente 5
3. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti gestiti 6
4. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi 8
5. Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento 15
6. Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitati all’offerta fuori sede nei confronti
dei Clienti o dei potenziali Clienti 18
Mod. 130 - 08/2022 -
Copia aggiornata dell’Informativa Precontrattuale di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana è disponibile per la consultazione sul sito della Banca (xxxx://xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx) e presso i locali della Banca aperti al pubblico.
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, I SUOI SERVIZI E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e degli artt. 47 e 49 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX))
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) costituita in data 28 luglio 1953 presso il Tribunal de Commerce de Paris secondo il diritto francese dal quale è regolata, numero di Partita Iva FR88572037026 e Codice Fiscale 572037026 R.C.S. Paris, iscritta al n. 6419z all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca di Francia, con sede sociale e direzione generale in 00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx; Telefono: x00 0 00000000; Fax: x00 0 00000000 e sito internet xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx, congiuntamente
con la sua Succursale Italiana costituita in data 02 agosto 2010, secondo il diritto italiano dal quale è regolata, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di Partita Iva 07117210968 e Codice Fiscale 97562540159, ed altresì iscritta al n. 5725 all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e al RUI Sezione Elenco Intermediari dell’Unione Europea con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00 Telefono: 00 000000; Fax: 00 00000 000; sito internet xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx (di seguito, anche congiuntamente alla casa madre, la “Banca”), ai sensi della vigente normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, fornisce al Cliente (di seguito, il “Cliente” o, al plurale, i “Clienti”) le seguenti informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da esse prestati.
1. Agenti collegati
La Banca informa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47, par. 1, lettera e) del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, (di seguito, il “Regolamento Delegato”) di operare anche tramite agenti collegati poiché si avvale dell’opera di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, i “Consulenti Finanziari”), legati alla stessa da un rapporto di agenzia che possono promuovere nel territorio della Repubblica Italiana i servizi e i prodotti della Banca, del Gruppo Xxxxxx de Rothschild (di seguito, anche solo “Gruppo”) nonché di terzi, quindi procurare Clienti, ricevere dai medesimi ordini scritti e trasmetterli alla Banca. È consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva XxXXX XX, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse della Banca. I Consulenti Finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell’albo unico dei consulenti finan- ziari, articolato in sezioni territoriali.
Alla tenuta dell’albo provvede un Organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati.
2. Lingue e metodi di comunicazione
Ogni comunicazione tra la Banca ed il Cliente o potenziale Cliente o comunque lo scambio di corrispondenza e documentazione tra gli stessi avverrà in lingua italiana. Il Cliente potrà rivolgersi alla Banca per informazioni, atti dispositivi a valere su rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami verbali, chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso la sede negli orari di apertura al pubblico ossia dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure rivolgendosi al proprio Consulente Finanziario. Per infor- mazioni, chiarimenti e comunicazioni diversi da atti dispositivi il Cliente potrà altresì telefonare alla sede contattando il proprio Consulente Finanziario negli indicati orari di apertura. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istru- zioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, purché coerenti con le caratteristiche della Linea di Gestione. La Banca comunicherà con il Cliente con avvisi esposti in sede quale locale aperto al pubblico, ovvero telefonicamente ove l’urgenza della comunicazione lo renda necessario, ovvero tramite posta prioritaria od ordinaria o a mezzo raccomandata A.R., o ancora eventualmente a mezzo del proprio sito internet ed e-mail nei casi in cui il Cliente abbia comunicato alla Banca di possedere un indirizzo di posta elettronica ed autorizzato tale modalità di comunicazione.
L’informativa periodica dovuta ai sensi di legge e di contratto nell’ambito della
prestazione dei servizi di investimento e accessori oggetto dei rapporti in essere con il Cliente quale, a mero titolo esemplificativo, rendiconti, note infor- mative e comunque ogni altra comunicazione personale non urgente verrà effettuata dalla Banca a mezzo posta ordinaria o prioritaria. Nel caso in cui il Cliente abbia aderito al “Servizio di informativa tramite strumenti informatici” la Banca avrà la facoltà di inviare la documentazione a mezzo strumenti infor- matici (sito internet della Banca o e-mail).
Fermo quanto meglio specificato nel relativo contratto (di seguito, il
“Contratto”), il Cliente trasmette le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari esclusivamente secondo le seguenti modalità:
(i) per iscritto, presso la sede della Banca ovvero fuori sede (ovvero al di fuori della sede e delle dipendenze della Banca). Al momento del conferimento dell’ordine scritto da parte del Cliente, la Banca rilascia al Cliente un’atte- stazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell’ordine impartito, ossia, quantomeno, il nome dell’investitore, la data di ricevimento dell’ordine da parte della Banca, l’identificazione del titolo, la quantità da acquistare
/ vendere / sottoscrivere ed il prezzo di acquisto / vendita, eventualmente indicato, e le eventuali istruzioni accessorie dallo stesso conferite. In caso di disposizione fuori sede, la relativa attestazione è rilasciata dal Consu- lente Finanziario;
(ii) telefonicamente previa procedura di riconoscimento effettuata dal gestore della relazione (ove applicabile): qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell’oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini;
(iii) a distanza: qualora gli ordini siano impartiti tramite fax.
3. Attività svolta dalla Banca
La Banca è autorizzata dalla seguente Autorità:
• Banque de France
Direction des Etablissements de Crédits et des Entreprises d’Investissement (DECEI)
00 xxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx - Xxxxxx Téléphone: x00 0 00000000 xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
a svolgere l’attività bancaria, il servizio di gestione individuale di portafoglio, i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto di terzi, negoziazione per conto proprio, custodia e amministrazione titoli, di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. La Banca può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria.
La Succursale è autorizzata dalla seguente Autorità:
• Banca d’Italia
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
tel. x00 00 00000 (centralino) e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Sede secondaria operativa:
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
tel. x00 00 00000 (centralino)
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
a svolgere il servizio di gestione individuale di portafoglio, i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. La Succursale può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria.
Con riferimento ai servizi di investimento la Banca è soggetta anche alla vigilanza della seguente Autorità:
- Consob
Via X.X. Xxxxxxx, 3 - 00198 Roma Tel.: x00 00 00000
La Banca è stata autorizzata dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alla prestazione di intermediazione assicurativa, con il numero di registrazione 07033943. Può svolgere la sua attività anche in Italia, in regime di stabilimento (con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00), risul- tando iscritta nell’elenco degli intermediari assicurativi dell’Unione Europea annesso al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) di cui all’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 con il numero UE00007759.
Con riferimento all’attività di intermediazione assicurativa la Banca è soggetta alla vigilanza di:
- ACPR
00 xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 web: xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
Tel: x00 00 000000
4. Descrizione dei servizi di investimento prestati da Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini consiste nel ricevimento da parte della Banca di ordini di investimento/disinvestimento impartiti dal Cliente ed aventi ad oggetto l’acquisto e/o la vendita di strumenti finanziari e nella tempestiva trasmissione di detti ordini per l’esecuzione ad altri intermediari finanziari comunitari o extracomunitari autorizzati.
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche la mediazione, ossia l’attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione fra di loro di un’operazione.
Il servizio di collocamento consiste nella promozione e nell’offerta da parte della Banca di strumenti/prodotti finanziari (a titolo esemplificativo colloca- mento di OICR, prodotti assicurativi) su incarico del soggetto emittente (la “società prodotto”). Il predetto servizio presuppone l’esistenza fra la Banca e le società emittenti gli strumenti/prodotti finanziari di un’apposita convenzione di collocamento. L’accordo tra il collocatore e la società prodotto può prevedere che il collocatore sottoscriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con l’impegno di offrirli agli investitori (assunzione a fermo), oppure che il collocatore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte de) gli strumenti finanziari
non collocati presso gli investitori (impegno irrevocabile). L’accordo tra il collo- catore e la società prodotto può anche non prevedere l’assunzione di alcun impegno irrevocabile in capo al collocatore. La Banca presta esclusivamente il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
La Banca in abbinamento ai servizi amministrati presta ai Clienti un servizio di consulenza su base non indipendente che consiste nella prestazione di specifiche raccomandazioni personalizzate rese dalla Banca al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, aventi ad oggetto una o più operazioni di acquisto e/o sottoscrizione e/o vendita e/o rimborso relative a determinati strumenti finanziari/prodotti finanziari.
Il servizio di gestione di portafogli. Con il contratto di gestione l’interme- diario autorizzato si obbliga, verso corrispettivo e nell’ambito di un mandato conferito dal Cliente, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari il patrimonio dello stesso Cliente mandante composto da strumenti e prodotti finanziari ed attività liquide. L’obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l’obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento/disinvestimento quanto l’obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni. Il Cliente con il supporto della Banca può scegliere tra diverse linee di Gestione in cui investire il proprio patrimonio.
5. Rendiconto dell’attività di gestione
Alla fine di ogni trimestre solare la Banca invia o, qualora il Cliente abbia espresso il suo consenso nell’apposita modulistica, mette a disposizione sull’area riservata del proprio sito internet, il rendiconto periodico relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il “Rendiconto”). Il Rendiconto è redatto ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato e contiene le informazioni ivi previste. Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca, per iscritto, di ricevere il Rendiconto con cadenza mensile.
Nell’ambito del servizio di gestione la Banca informa il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Qualora la Linea di Gestone (di seguito, la “Linea di Gestione”) sia carat- terizzata da una leva finanziaria superiore a 1, il Rendiconto sarà trasmesso dalla Banca al Cliente mensilmente alla fine di ogni mese solare e sarà riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso.
Nel caso di cessazione del Contratto per recesso del Cliente o della Banca al Cliente verrà inviato il Rendiconto di chiusura rapporto, nel tempo più breve possibile.
La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa. Qualora il Cliente impartisca un ordine di investimento del Patrimonio (di seguito, il “Patrimonio”), la Banca in caso di esecuzione invierà allo stesso la Nota Informativa entro il giorno successivo alla conferma dell’esecuzione da parte del Broker.
La Banca assolve con le modalità previste dalla Normativa di Riferimento gli obblighi di informativa ex ante ed ex post in materia di costi ed oneri dei Servizi e dei Prodotti.
La Banca fornirà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi prestati e dei Prodotti oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca e restituiti al Cliente, nonché agli effetti dei costi sulla redditività nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.
6. Deposito degli strumenti finanziari dei Clienti detenuti dalla Banca e tutele predisposte
6.1. Informazioni sulla separazione patrimoniale
Si informa il Cliente che, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (di seguito, il “TUF”) gli strumenti finanziari dei singoli Clienti, a qualsiasi titolo detenuti dalla Banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca stessa e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale sub-depositario/i o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del Patrimonio di proprietà di questi ultimi.
6.2. Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità della Banca
Le somme di denaro e gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente sono depositati presso la Banca. In particolare, le somme di denaro detenute presso la Banca seguono la disciplina del deposito bancario e, pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente di richiederne la restituzione.
La Banca è inoltre espressamente autorizzata dal Cliente, in virtù del contratto di gestione di portafoglio, a sub-depositare gli strumenti finanziari presso una delle società di gestione accentrata ai sensi dell’art. 80 e ss. del TUF e relativa normativa di attuazione (ad. es. Monte Titoli S.p.A.), nonché presso altri organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per le somme di denaro o gli strumenti finanziari di proprietà dei Clienti detenuti dai sub-depositari abilitati incaricati dalla Banca.
Si avverte il Cliente che, nel caso di insolvenza del terzo sub-depositario, la possibilità per il Cliente stesso di rientrare in possesso delle proprie somme di denaro e degli strumenti finanziari sub-depositati potrebbe essere condi- zionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario, nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.
Di norma, gli strumenti finanziari di proprietà di Clienti sub-depositati dalla Banca presso un soggetto abilitato terzo sono detenuti da quest’ultimo in un deposito cumulativo (c.d. conto omnibus) intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.
La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei Clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter risco- struire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le evidenze sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario incaricato.
7. Tutele predisposte per le somme di denaro dei Clienti
Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai Clienti, la Banca aderisce al Fondo Francese di Tutela dei Depositi denominato Fonds de Garantie des dépôts et de Résolution (00, xxx xx xx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx
– France).
8. Diritti di garanzia / compensazione e privilegi della Banca
Nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione del servizio di gestione individuale di portafoglio è pattuito che la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente (presente o futuro), è titolare di diritto di pegno e/o diritto reale e/o vincolo regolare o irregolare di garanzia su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano depositati sui conti beni di terzi presso la Banca Depositaria.
Salvo i privilegi previsti dalla legge a favore della Banca, il contratto per la prestazione di servizi di investimento, contiene specifiche clausole di garanzia e di pegno a favore della Banca, nonché clausole di compensazione legale e volontaria tra le parti.
In particolare quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle proprie obbli- gazioni come previste dal presente Contratto, la Banca è autorizzata ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Contratto attribuisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbliga- zioni del Cliente. Il Contratto indica la procedura con la quale la Banca potrà procedere all’addebito o alla vendita degli strumenti finanziari.
9. Gestione degli eventuali conflitti di interesse
Il legislatore comunitario, nella direttiva dell’Unione Europea Xxxxx XX (2014/65/ UE), riconosce che il ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse è connaturato alle attività della Banca e, più in generale, di qualsiasi interme- diario che presti una pluralità di servizi di investimento. Il legislatore comuni- tario ha, infatti, preso atto che l’esercizio simultaneo di una gamma sempre più ampia di servizi e attività di investimento ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diversi servizi e attività e gli interessi dei clienti e che è pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non siano pregiudizievoli per i clienti.
La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565, elabora, applica e mantiene un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Per raggiungere tale obiettivo, la Xxxxx XX prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell’obbligo da parte degli inter- mediari di adottare:
- ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d’interesse;
- disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti di interessi individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, la Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti.
La valutazione di una dannosità potenziale per il Cliente della situazione di conflitto viene effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per il Cliente.
L’art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 stabilisce un “set” di criteri minimi in base ai quali la Banca deve determinare se essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una situazione di conflitto di interesse. Si individuano cinque macro- tipologie di conflitti d’interesse:
- la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a spese del Cliente (la possibilità di un utile per la Banca è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per il Cliente);
- l’esistenza di un vantaggio nel risultato del servizio prestato al Cliente o nell’o- perazione realizzata per suo conto che sia distinto da quello per il Cliente;
- la sussistenza di una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo a comportarsi in tal senso;
- lo svolgimento della stessa attività del Cliente;
- la ricezione da una persona diversa dal Cliente di un incentivo, in relazione al servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
L’art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 prevede che la Banca, nell’ambito della gestione dei conflitti, adotti misure organizzative e amministrative idonee. Nella definizione di procedure da seguire per la prevenzione e gestione dei conflitti e nell’adempiere al proprio obbligo di elaborare una politica dei conflitti di interesse che identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interessi, la Banca presta attenzione alle seguenti circostanze:
- l’esercizio congiunto di più servizi e/o attività di investimento da parte della Banca, di soggetti rilevanti della Banca, o di società legate alla Banca da rapporti societari o di affari quali, ad esempio, il servizio di consulenza prestato congiuntamente ai servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini;
- le modalità di prestazione di servizi e/o attività di investimento, ad esempio la frequenza e la tipologia delle operazioni effettuate dalla Banca nella presta- zione del servizio di gestione di portafogli;
- le modalità di gestione degli ordini dei Clienti;
- la eventuale contemporanea assunzione del ruolo di gestore e collocatore dei comparti gestiti in delega da parte della Banca;
- l’intermediazione di polizze assicurative i cui fondi interni sono gestiti dalla Banca;
- la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/ prodotti finanziari emessi da società del Gruppo o società collegate oppure legate alla Banca da rapporti di affari;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di incentivi da parte di terzi in relazione al servizio prestato al cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari.
A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, la Banca ha svolto una valutazione ed, eventualmente, un adeguamento dei presidi di controllo/gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad inibire determinate tipologie di attività. Le misure adottate per il presidio dei conflitti individuati, peraltro, sono da leggersi in coordina- mento con altre norme emanate nell’ambito della Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esempli- ficativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento adottati.
Le principali misure di prevenzione e gestione individuate dalla Banca sono:
a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attri- buite a strutture distinte anche attraverso procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti;
b) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgi- mento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
c) procedure per la trasmissione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, come dettagliato nel “informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti gestiti” e nell’allegato n. 1 al medesimo documento;
d) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all’operatività, appartenente alla Funzione Compliance, per assicurare una maggiore indipendenza nella valutazione del reclamo stesso;
e) un’apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
f) misure atte a garantire che le funzioni aziendali di controllo siano dotate di indipendenza ed autonomia e non partecipino alla prestazione dei servizi che sono chiamate a controllare;
g) politiche di remunerazione a favore dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento che non favoriscano il prodursi di situazioni di conflitto di interesse con la clientela;
h) la definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
i) limitazioni o astensione dall’operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente.
Nel caso in cui le sopra citate misure non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informerà i Clienti (disclosure), prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto, dei rischi che si generano per il Cliente e delle azioni intraprese per attenuarli affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.
La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della Banca non esenta la stessa dall’obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative in materia.
L’art 35 del Regolamento (UE) 2017/565 prescrive infine l’obbligo per la Banca di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento, di servizi accessori e di attività di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.
La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti secondo l’ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi. La tenuta e la manutenzione continua del registro è affidata alla Funzione Compliance.
La Banca periodicamente (almeno una volta all’anno) verifica il contenuto della politica di identificazione dei conflitti di interesse adottata e l’efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.
La Banca fornirà su richiesta del Cliente, per il tramite dei suoi Consulenti Finanziari, ulteriori dettagli in merito alla presente informativa riguardante la politica di gestione dei conflitti di interesse.
10. Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità e degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo, o potenziale, sul valore di un investimento.
Tale rischio si affianca agli altri rischi tipici degli investimenti in strumenti finan- ziari già presi in considerazioni dalla Banca e descritti nell’Informativa Precon- trattuale quali il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk, il rischio di concentrazione, il rischio di leva finanziaria e rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati, il rischio di controparte, il rischio dei mercati emergenti, il rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e alla riduzione o conver- sione delle azioni e delle obbligazioni bancarie, il grado di complessità dello strumento finanziario e i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/ prodotto finanziario oltre ai fattori fonte di rischi generali.
La Banca, conformemente alla politica di investimento responsabile di Gruppo, disponibile sul sito web di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Francia), ha intrapreso, nelle proprie prassi di selezione degli investimenti, un percorso, tutt’ora in fase di implementazione, virtuoso per l’identificazione e la gestione dei rischi di sostenibilità. In particolare, in un contesto in cui il quadro normativo è ancora in fase di consolidamento e in cui non esiste una prassi di riferimento che consenta di mappare, classificare e prioritizzare i principali rischi di sostenibilità, la Banca ha avviato un processo di analisi approfondita dei propri emittenti, capace di valutare gli effetti negativi sugli investimenti determinati dai rischi di sostenibilità. La considerazione dei rischi di soste- nibilità viene condotta, tra le altre cose, anche tramite l’adozione di liste di aziende che operano in settori controversi o che sono coinvolte in comporta- menti controversi, conformemente alla politica di esclusione di Gruppo, dispo- nibile sul sito web di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Francia). In particolare, la Banca adotta in fase di selezione e gestione degli investimenti dei criteri di esclusione dei titoli che potrebbero essere considerati ad elevato rischio di sostenibilità in quanto appartenenti ai seguenti settori:
• Armi: esclusione delle società produttrici di bombe a grappolo, mine antiuomo
e armi chimiche e biologiche il cui uso è proibito dalla Convenzione sulle armi biologiche del 1972 (entrata in vigore nel 1975) e dalla Convenzione sulle armi chimiche del 1993 (entrata in vigore nell’aprile 1997);
• Tabacco: esclusione delle società produttrici di tabacco o delle società per le quali la distribuzione del tabacco è un’attività centrale, con delle soglie di esclusione con riferimento alla produzione e alla distribuzione;
• Carbone: esclusione delle società che operano nel settore di estrazione del carbone e società che producono energia elettrica da carbone, ove superino soglie minime percentuali periodicamente aggiornate del fatturato/potenza installata.
La Banca, anche al fine di ottimizzare la gestione dei rischi di sostenibilità, potrà sia valutare di volta in volta se includere altri settori che a suo giudizio possono integrare un elevato rischio di sostenibilità, ovvero modificare le liste di riferimento, effettuando talune eccezioni sulle società, nel caso di motivate circostanze.
La Banca, fatto salvo a quanto riportato nella politica di esclusione, non considera al momento gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in relazione al servizio di gestione di portafogli. Tale scelta è motivata da una serie di ragioni quali: i) l’assenza ad oggi di indicatori specifici volti a valutare gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità; e ii) il quadro normativo ancora in fase di consolidamento. Tali circostanze, ad oggi, impedi- scono alla Banca di effettuare una valutazione adeguata degli impatti negativi della propria attività gestoria sui fattori di sostenibilità.
Con riferimento a tutte le linee di gestione offerte dalla Banca si segnala che “Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili”.
11. Modalità e tempi di trattazione dei reclami
La Banca ha individuato come responsabile per la trattazione dei reclami il Responsabile della Funzione Compliance.
Eventuali reclami dei Clienti o dei potenziali Clienti aventi ad oggetto il servizio di gestione del portafoglio dovranno essere indirizzati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite e-mail (xxxxxxxxxx@xxxx.xx).
La Funzione di Compliance ne valuta la natura, ne verifica l’urgenza e l’even- tuale estraneità della Banca a quanto lamentato dal Cliente o potenziale Cliente. Il reclamo dovrà contenere almeno:
- il nominativo del Cliente o potenziale Cliente e i suoi dati anagrafici e recapiti anche telefonici;
- i dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo (se aperto presso la Banca);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti che lo generano;
- quantificazione dell’eventuale richiesta economica.
La Funzione Compliance, nella trattazione del reclamo, si farà parte attiva, per conto dei vertici aziendali, raccogliendo le informazioni e la documentazione
dagli uffici competenti: tutti i responsabili delle singole strutture organizzative aziendali sono coinvolti direttamente ed in prima persona nella trattazione del reclamo.
La predisposizione della risposta sarà a cura dei vertici aziendali che si avvar- ranno anche del supporto della Funzione di Compliance nonché di eventuali consulenti esterni. La trattazione del reclamo avverrà in modo sollecito. La risposta della Banca verrà inviata al Cliente o potenziale Cliente entro 60 giorni dalla data in cui la Banca ha ricevuto il reclamo, qualora questo abbia a oggetto la prestazione di servizi di investimento.
A tal fine farà fede la data di protocollo della Banca apposta sul reclamo.
Del reclamo, della risposta e del suo esito verrà tenuta evidenza nel registro reclami della Banca tenuto a cura della medesima Funzione di Compliance. Il registro reclami, le lettere di reclamo, copia delle lettere di risposta e la relativa documentazione di supporto sono dalla Banca conservati per dieci anni dalla definizione del reclamo. La Banca considererà il reclamo definito con esito favorevole nel caso in cui nei successivi 180 giorni dall’invio della risposta la stessa non riceva alcuna ulteriore richiesta di informazioni o contestazioni da parte del Cliente o potenziale Cliente né, ovviamente, atti di citazione in giudizio. Nel caso in cui successivamente al suddetto termine di 180 giorni, la Banca riceva un atto giudiziario o un reclamo già oggetto di un reclamo considerato definito con esito favorevole, la Funzione di Compliance lo tratterà come nuovo reclamo, pur dando atto e tenendo presente il precedente.
La Banca considera un reclamo come “composto” al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) in caso di accoglimento delle contestazioni mosse dal Cliente;
b) decorsi 180 giorni dall’ultima replica inviata dalla Banca, con la quale sono stati respinti i motivi del reclamo e non sono successivamente pervenute ulteriori contestazioni;
c) la controversia è stata definita mediante transazione in sede extragiudiziale;
d) è intervenuta decisione emessa dal Conciliatore Bancario/Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario;
e) il reclamo è oggetto di contenzioso giudiziale ovvero è stata presentata dal Cliente domanda di mediazione presso gli organismi di mediazione ovvero presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
f) il reclamo è stato revocato dal Cliente.
Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento all’Ar- bitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L’ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecentomila (500.000). Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il Cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’ap- posito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicu- rativi, costituisce condizione di procedibilità.
12. Comunicazione delle variazioni rilevanti alle informazioni fornite al Cliente Le variazioni rilevanti delle informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi, sugli strumenti e prodotti finanziari e i rischi connessi, sui costi oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del cliente, sulla policy adottata dalla banca in tema di trasmissione degli ordini saranno valida- mente comunicate dalla Banca al Cliente a mezzo posta prioritaria o lettera raccomandata o telefax all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del Contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto. In ogni caso le informazioni aggiornate verranno rese disponibili nell’area pubblica del sito della Banca.
Qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all’indirizzo e-mail di posta elettronica dallo stesso indicato nel Contratto o comunque indicato successivamente per iscritto, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail.
In ogni caso le suddette variazioni ed aggiornamenti delle suddette infor- mazioni potranno essere pubblicate sul sito internet della Banca e mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.
2. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DEL NUOVO CLIENTE (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e dell’art. 45 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX))
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) – Succursale Italiana informa il Cliente che, ai sensi della vigente normativa sulla prestazione dei servizi di investimento:
(A) È CONTROPARTE QUALIFICATA colui il quale soddisfa i requisiti indi- viduati nell’art. 6, comma 2 quater, lett. d), del TUF e nei cui confronti sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. In particolare, le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, co- noscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso.
(B) È CLIENTE PROFESSIONALE colui il quale possiede l’esperienza, le co- noscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie scelte in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (clienti professionali di diritto) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in re- lazione ai quali la Banca è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (clienti professionali su richiesta). Più in particolare, i clienti professionali si distinguono in:
(A.1) clienti professionali di diritto: sono tali i “clienti professionali privati” indicati nell’Allegato n. 3 Regolamento Intermediari, nonché i “clienti professionali pubblici” individuati con Decreto 11 novembre 2011, n. 236 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modifi- cazioni.
(A.2) clienti professionali su richiesta: sono tali i clienti privati che ne faccia- no espressa richiesta e soddisfino almeno due dei seguenti requisiti oggettivi:
(i) il cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
(iii) il cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la cono- scenza delle operazioni o dei servizi prestati per i quali richieda di essere trattato come professionale.
In questo caso, affinché il cliente sia trattato come cliente professionale è comunque necessario il consenso della Banca.
In definitiva, i clienti professionali necessitano di un livello di protezione in- termedio. E’ prevista, infatti, una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.
(C) È CLIENTE AL DETTAGLIO colui il quale non è cliente professionale o controparte qualificata. I clienti al dettaglio sono pertanto i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precon- trattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
La Banca, al fine di riconoscere un livello massimo di tutela, provvede a clas- sificare inizialmente tutti i propri clienti nella categoria di “cliente al dettaglio”. La Banca ribadisce che ad ogni diversa classificazione del Cliente in una delle categorie sopra individuate la legge riserva un diverso grado di tutela del medesimo, che deve essere rispettata dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento, come analiticamente illustrato al Cliente in sede di colloquio precontrattuale e come sinteticamente di seguito indicato.
La classificazione del Cliente come cliente al dettaglio comporta l’ap- plicazione, nei confronti del Cliente, della massima tutela prevista dalla Normativa di Riferimento; in concreto, tale tutela riguarda l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’obbligo della forma scritta del Contratto, l’effettuazione della valutazione di adeguatezza o di appropria- tezza per le operazioni/servizi richiesti e l’esecuzione degli ordini in stru- menti e prodotti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
La classificazione del Cliente come cliente professionale comporta la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti Retail, quali:
- disapplicazione dell’obbligo di fornire informazioni su posizioni in stru- menti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell’art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
- disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
- possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.
La Banca, inoltre, potrebbe concordare con i Clienti Professionali un’ap- plicazione limitata degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri:
- applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
- associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
La classificazione del Cliente quale controparte qualificata comporta la disapplicazione delle norme indicate nell’art. 30 della Direttiva 2014/65/ UE e, in particolare: i) informazioni precontrattuali molto limitate; ii) ren- dicontazioni di frequenza e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
Il Cliente è stato informato dalla Banca ed è consapevole che, qualora il me- desimo sia classificato nella categoria dei clienti professionali di diritto, il me- desimo è tale per tutti i servizi di investimento e strumenti finanziari, mentre se classificato cliente professionale a sua richiesta potrà esserlo anche solo per i servizi e/o gli strumenti dal medesimo menzionati al momento della richiesta e indicati nell’accordo all’uopo sottoscritto con la Banca. In quest’ultimo caso la tutela riservata per legge ai clienti professionali troverà applicazione solo per i servizi e/o strumenti per i quali il cliente su sua richiesta e con l’accordo della Banca sia stato classificato professionale, applicandosi per tutti gli altri servizi e/o strumenti finanziari la tutela riservata al cliente al dettaglio.
Si segnala quindi che:
a) il cliente professionale ha diritto di richiedere alla Banca un livello di pro- tezione (più elevato) quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particola- re servizio od operazione di investimento o prodotto sia a titolo generale, quando ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente le proprie scelte in materia di investimenti;
b) la controparte qualificata ha diritto di richiedere alla Banca un trattamento di protezione più elevato, quale cliente professionale oppure quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particolare servizio od operazione di investi- mento o prodotto sia a titolo generale;
c) il cliente al dettaglio ha diritto di richiedere alla Banca, rispetto ad un par- ticolare servizio od operazione di investimento o prodotto oppure a titolo generale, di essere trattato quale cliente professionale (e pertanto ha diritto di richiedere un trattamento di minore tutela come sopra indicato) qualora risulti essere in grado di valutare e gestire consapevolmente le proprie scel- te in materia di investimenti, ossia qualora sia in possesso di almeno due dei seguenti tre requisiti obbligatori di legge:
(i) il Cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mer- cato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
(iii) il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati.
In caso di Cliente - persona giuridica la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giu- ridica medesima.
La Banca, in particolare, in caso di accoglimento della richiesta di classifica- zione come cliente professionale, ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investi- menti e di valutare correttamente i rischi che assume.
In ogni caso la richiesta del Cliente di essere diversamente classificato pur in presenza dei requisiti di legge, non produrrà alcun effetto senza l’accettazione della Banca.
Qualora il Cliente ritenga di esercitare la suddetta facoltà e la Banca accetti, l’accordo sarà formalizzato su apposito modulo a disposizione presso i locali della Banca. In particolare, i clienti al dettaglio possono rinunciare alle prote- zioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:
(a) il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trat- tato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un parti- colare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
(b) la Banca, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le com- petenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che po- trebbe perdere;
(c) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contrat- to, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
(d) la Banca comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
(e) la Banca, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti re- quisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il Cliente.
Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tor- nare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che ai clienti professionali è fatto obbligo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella categoria maggiormente tutelata dei clienti al dettaglio.
3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CONTI GESTITI di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
La direttiva 2004/39/CE (“MiFID I”), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento. Di particolare rilievo è stato l’intervento normativo in tema di best execution, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nella trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine. L’importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall’intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
La direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l’impianto normativo in tema di best execution.
La Banca, nel rispetto della direttiva 2014/65/UE (c.d. “direttiva MIFID 2”) e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali e nel Regolamento (UE)
n. 600/2014 (MiFIR), ha adottato tutte le misure finalizzate a garantire il miglior risultato possibile ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli.
1. Obiettivo
Nel rispetto della direttiva 2014/65/UE (c.d. “direttiva MIFID 2”), la Banca ha adottato tutte le misure dirette a garantire il miglior risultato possibile (c.d. “Best Execution”) ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissio- ne degli ordini nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli.
In particolare, la Banca ha predisposto una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per l’esecuzione delle scelte di investimento assunte per i propri Clienti gestiti.
Nel rispetto di quanto sopra, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni.
2. La Best Execution nella trasmissione degli ordini nella prestazione del servizio di gestione di portafogli
Nel trasmettere le decisioni di investimento assunte per conto dei propri Clienti gestiti, la Banca segue tutte le misure ragionevoli volte all’ottenimento del miglior risultato possibile per i propri Clienti, tenendo conto, nella scelta dei negoziatori (di seguito, i “Broker”) di cui la Banca si avvale, dei fattori e dei criteri di esecuzione di seguito elencati (artt. 3 e 4). Parimenti, la Banca si adopererà per l’ottenimento della Best Execution nel caso in cui sia essa stessa a determinare alcune o tutte le caratteristiche degli ordini (ad esempio individuazione della piazza di esecuzione). Gli ordini verranno eseguiti sempre per il tramite di uno dei negoziatori di cui la Banca normalmente si avvale. In particolare, la Banca provvederà a verificare le condizioni di mercato ed a confermare l’ordine nel caso in cui lo stesso osservi il principio generale di Best Execution. La Banca tiene traccia documentale cartacea e/o elettronica delle verifiche svolte.
Resta ovviamente salva la facoltà per il Cliente di impartire alla Banca non solo ordini di investimento a valere sul proprio portafoglio ma anche istruzioni spe- cifiche sulla esecuzione degli stessi: in quest’ultimo caso si applicherà quanto previsto al successivo art. 5.
3. Fattori di Esecuzione
Fatto salvo il rispetto di specifiche istruzioni impartite dal Cliente - descritte nel paragrafo 5 “Istruzioni specifiche del cliente” - per gli ordini trasmessi dai Clienti avrà importanza centrale, nella trasmissione degli ordini stessi, il corri- spettivo totale dell’operazione (total consideration), composto dai fattori prez- zo e costi (che comprendono tutte le spese sostenute dal Cliente, direttamen- te collegate all’esecuzione dell’ordine, le competenze del negoziatore/sede di esecuzione e quelle per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine).
In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:
- la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell’ordine;
- la rapidità di esecuzione.
Nel caso in cui, come consentito dalla normativa vigente, la Banca nella tra- smissione degli ordini per la gestione dei portafogli dei Clienti provveda alla loro aggregazione (trasmetta cioè al Broker un unico ordine riferito ad un unico strumento finanziario per conto di più Clienti), la stessa nella scelta del Broker potrebbe privilegiare il Broker che accetta di eseguire un ordine “curando” anche se in termini assoluti le commissioni dal medesimo percepite sono più
elevate di quelle di altri Broker. Ed infatti malgrado il costo del Broker sia più elevato, il corrispettivo totale dovrebbe essere più vantaggioso per il Cliente, in quanto evitando la totale ed immediata esecuzione dello stesso si limitano i rischi di forti oscillazioni del prezzo del titolo che potrebbero essere facile conseguenza dell’immissione sul mercato di un ordine per quantità rilevanti come normalmente è l’ordine aggregato (soprattutto per il caso che oggetto dell’ordine siano strumenti finanziari caratterizzati da scarsa movimentazione o scarso flottante). Nel caso di operatività qui sopra descritta, la Banca attri- buisce a ciascun Cliente gli strumenti finanziari acquistati al prezzo medio dei vari “eseguiti” o attribuisce a ciascun Cliente il netto ricavo dalla vendita degli strumenti finanziari al prezzo medio dei vari “eseguiti”. In caso di esecuzione parziale degli ordini, l’attribuzione dei quantitativi viene assegnata a ciascun Cliente proporzionalmente alla dimensione della posizione specifica rispetto a quella complessiva.
Nel caso in cui il Cliente gestito sia classificato nella categoria dei Clienti pro- fessionali, la Banca nella scelta dei Broker ai quali trasmettere gli ordini potrà attribuire maggiore rilevanza alla probabilità di esecuzione e di regolamento e alla rapidità di esecuzione degli stessi rispetto al corrispettivo totale.
La Banca si riserva di volta in volta di effettuare la valutazione anche in base ad ogni altra considerazione che nel caso concreto le appaia rilevante per l’esecuzione dell’ordine, ferma restando la rilevanza centrale dei Fattori di Esecuzione come rilevata ai capoversi precedenti. Oltre ai costi di servizio, le principali caratteristiche valutate positivamente da Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) - Succursale Italiana per la scelta dei potenziali Broker sono:
• elevato standing;
• affidabilità di regolamento;
• fornitore di un servizio di direct market access rapido ed efficiente;
• aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli paesi;
• partecipante / aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali
di negoziazione significativi;
• presenza locale per l’esecuzione di ordini su mercati specifici che richiedono
competenze e conoscenze particolari.
4. Criteri di Esecuzione
I Criteri di Esecuzione sono gli elementi che hanno consentito alla Banca di valutare quale Broker utilizzare nelle varie situazioni operative che si possono presentare quando si rende necessario acquistare o vendere uno strumento finanziario.
I Criteri di Esecuzione alternativamente presi in considerazione sono:
- le caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell’ordine del Cliente, incluso quando l’ordine include ope- razioni di finanziamento tramite titoli;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
5. Istruzioni specifiche del Cliente
Qualora nell’impartire un ordine di investimento del portafoglio gestito il Cliente dia alla Banca anche una specifica istruzione sulla sua esecuzione, la Ban- ca eseguirà l’ordine in accordo con questa specifica istruzione. Se l’istruzio- ne specifica si riferisce solo ad una parte dell’ordine, la Banca applicherà la Strategia di Trasmissione degli Ordini agli aspetti dell’ordine non coperti dalla istruzione specifica del Cliente al fine di consentire, per quanto possibile, il raggiungimento della Best Execution.
Ed infatti, il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella Strategia di Trasmissione degli Ordini e, conseguentemente, compromettere l’ottenimento della Best Execution.
Il conferimento dell’istruzione specifica “curando” si intende riferito alla totalità dell’ordine.
6. Monitoraggio
La Banca monitorerà in via continuativa l’efficacia della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, con l’obiettivo di correggere eventuali carenze ri- scontrate: a tal fine verificherà che i Broker nell’esecuzione rispettino i Fattori di Esecuzione per i quali sono stati preferiti ad altri e, in ogni caso, verificherà la qualità dell’esecuzione.
La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet le seguenti informazioni:
- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell’esecuzione nell’anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell’esecuzione ottenuta riportando i dati sul prez- zo, i costi, la velocità e la probabilità dell’esecuzione per i singoli strumenti finanziari.
7. Revisione
La Banca revisionerà con cadenza annuale la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini. Tale revisione verrà effettuata anche al verificarsi di cambiamenti essenziali nella propria operatività, ovvero nella qualità di esecuzione degli ordi- ni da parte dei Broker selezionati, o comunque nei Fattori di Esecuzione, tali da poter pregiudicare il continuo conseguimento della Best Execution per i Clienti. Si considerano cambiamenti essenziali gli eventi significativi che potrebbero influire sui parametri dell’esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prez- zo, rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all’esecuzione dell’ordine.
La Banca renderà pubbliche eventuali modifiche essenziali apportate alla strategia di trasmissione degli ordini, attraverso la pubblicazione della relativa versione aggiornata sul proprio sito internet.
8. Allegato
Allegato alle “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini di Ed- mond de Rothschild (France) Succursale Italiana” caratteristiche dei negozia- tori individuati ai sensi degli artt. 3 e 4.
Area geografica di riferimento | Strumenti Finanziari Azionari e assimilati | Strumenti Finanziari Obbligazionari | ETF / ETC | Derivati | Certificates / Strutturati |
Mercato Italia | • Equita SIM • Exane • Xxxxxx Cheuvreux • JP Morgan • BofAML | • JP Morgan • Intesa Sanpaolo • Royal Bank of Canada • Mediobanca • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Xxxx BHF • Xxxxxx Xxxxxxx | • Flow Traders • Intesa Sanpaolo • Jane Street Financial • Mediobanca | • Société Générale | • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland |
Mercato Europa | • Equita SIM • Exane • Xxxxxx Cheuvreux • JP Morgan • BofAML • RBC Capital Markets | • JP Morgan • Intesa Sanpaolo • RBC Capital Markets • Mediobanca • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Xxxx BHF • Xxxxxx Xxxxxxx | • Flow Traders • Intesa Sanpaolo • Jane Street Financial • Mediobanca | • Société Générale | • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland |
Mercato USA | • Equita SIM • Xxxxxx Xxxxxxxx • Xxxxx Fargo • JP Morgan • RBC Capital Markets • Xxxxxx Cheuvreux • Xxxxxxxxxxx & Co. Inc. | • JP Morgan • Intesa Sanpaolo • Royal Bank of Canada • Mediobanca • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Xxxxxx Xxxxxxx | • Société Générale | • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland | |
Altro | • BofAML | • JP Morgan • Toronto Dominion (tutte le valute extra EUR e USD) • RBC Capital Markets • BofAML • BBVA • Jane Street Financial • Xxxxxx Xxxxxxx | • Société Générale | • Société Générale • BofAML • Barclays Bank Ireland |
ALLEGATO alle “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana” CARATTERISTICHE DEI NEGOZIATORI INDIVIDUATI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 e 4
NOTE:
• La presenza di più Broker è anche necessaria al fine di garantire che la Banca possa gestire, senza particolari problemi, situazioni nella quali un Broker sia impedito ad operare (Business Continuity).
• L’elenco aggiornato dei Broker attivi è sempre disponibile presso la Banca.
4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI E SUI RELATIVI RISCHI (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e dell’art. 48 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016)
P A R T E “A”
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle co- noscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli stru- menti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni.
La rischiosità della Linea di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo con- trattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una Linea di Gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della Linea di Gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti con- trattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazio- ni. Il Cliente deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della Linea di Gestione che intende pre- scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della Linea di Gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il Contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della Linea di Gestione prescelta, il Cliente e la Banca devono valutare se l’inve- stimento è adeguato per il Cliente medesimo, con particolare riferimento alla conoscenza ed esperienza del Cliente in strumenti finanziari e servizi di inve- stimento, ai suoi obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, ed alla sua situazione finanziaria, comprensiva della capacità del Cliente di sopportare i rischi connessi all’investimento. Il Cliente può orientare la rischio- sità di una Linea di Gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della Linea di Gestione; c) della possibile co- pertura delle fluttuazioni dei cambi derivanti da investimenti in strumenti finan- ziari denominati in una divisa diversa dall’Euro.
1) Gli strumenti finanziari inseribili nella Linea di Gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una Linea di Gestione ten- deranno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una Linea di Gestione che preveda l’investimento di una per- centuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della Linea di Gestione sarà diversa e più elevata.
2) La leva finanziaria
Nel Contratto deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della Linea di Gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o supe- riore all’unità.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva fi- nanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della Linea di Gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incre- mentare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Li- nea di Gestione patrimoniale.
La Banca può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finan- ziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla Linea di Gestione).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in rela- zione alle proprie caratteristiche personali, deve comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevol- mente. L’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio confe- rito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
3) Le fluttuazioni dei cambi
Qualora uno strumento finanziario, inserito nel patrimonio del Cliente, sia de- nominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipi-
camente l’Euro per l’investitore italiano, occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
Il Cliente, nella fase di definizione del livello di rischiosità cui intende sottoporre il proprio patrimonio, può prevedere di far intervenire la Banca con operazioni di copertura del rischio di cambio.
Per maggiori dettagli si rinvia all’allegato 1 al Contratto di Gestione, specifico per ciascuna tipologia di Linea di Gestione.
Oltre altre suddette opzioni, il Cliente ha comunque sempre la possibilità di indi- care eventuali ulteriori “restrizioni” agli investimenti (ad esempio limitando gli in- vestimenti su determinate aree geografiche, specifici strumenti finanziari, ecc.).
P A R T E “B”
INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Prima di effettuare un investimento in strumenti / prodotti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle ope- razioni che si accinge a compiere.
L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura, tutte le caratteristiche ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti / prodotti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
- il rischio di mercato;
- il rischio di credito;
- il rischio di liquidità;
- il rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk;
- il rischio di concentrazione;
- il rischio di leva finanziaria e rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati;
- il rischio di controparte;
- il rischio dei mercati emergenti;
- il rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e alla riduzione o conversione delle azioni e delle obbligazioni bancarie;
- il grado di complessità dello strumento finanziario;
- i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento / prodotto finanziario oltre ai fattori fonte di rischi generali;
- rischio di sostenibilità;
- altri fattori fonte di rischio.
Rischio di Mercato
Il Rischio di mercato è la potenziale perdita associabile ad un investimento in conseguenza delle variazioni dei principali fattori di mercato che ne influenza- no il valore. Il rischio di mercato può essere articolato nelle seguenti principali componenti:
- Rischio di prezzo: si identifica nella potenziale riduzione del valore di mer- cato derivante dai principali fattori di rischio che influenzano il prezzo di un determinato strumento finanziario. In linea generale, il rischio di prezzo può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteri- stiche peculiari dell’emittente e può essere diminuito a livello di portafoglio sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato a livello di portafoglio per il tramite della diversificazione.
- Rischio di tasso di interesse: si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello stru- mento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse.
- Rischio di volatilità: la volatilità misura l’incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto impor- tanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. La volatilità di un titolo dipende soprattutto da tre fattori: dalla durata a scadenza, (quanto più lunga è la durata di un titolo, tanto maggiore è la sua volatilità); dalla cedola (se è un’obbligazione, la volatilità aumenta in funzione inversa rispetto alla cedola); dal livello del rendimento (la volatilità di un titolo è tanto maggiore, quanto più basso è il livello del suo rendimento).
- Rischio di Cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta pro- vochino variazioni nel valore di mercato dell’investimento. Qualora uno stru- mento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento
per l’investitore, tipicamente l’Euro per l’investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferi- mento dell’investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investi- mento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato com- plessivo dell’investimento.
Rischio di Credito
Il Rischio di Credito è il rischio che l’emittente di un determinato strumento finanziario risulti insolvente e non sia quindi in grado di fare fronte in modo totale e/o parziale alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri investitori. Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:
- Rischio di spread di credito: è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi. Lo spre- ad è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.
- Rischio di insolvenza dell’emittente: rappresenta la possibilità che l’e- mittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
- Rischio sovrano: rappresenta la possibilità che l’emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite. Il giudizio di rating, espresso da un codice alfanumerico, costituisce una valutazione della capacità di un soggetto di far fronte puntualmente al pagamento dei propri debiti, ossia un giudizio di qualità del credito. Esso esprime, dunque, il grado complessivo di solvibilità ed affidabilità finanziaria di un soggetto, concretizzandosi in un giudizio sintetico che riflette la classe di merito del soggetto stesso. Tuttavia, tale valutazione, che è espressa da società inter- nazionali (dette “agenzie di rating”) esterne rispetto al soggetto valutato, è un servizio non obbligatorio per l’emittente, pur risultando utile sia all’emittente in quanto migliora la visibilità del titolo quotato e permette una maggiore risonanzadell’emissione nei confronti dei risparmiatori, sia per gli investitori in quanto facilita la circolazione di informazioni.
- Rischio di subordinazione: è tipico delle emissioni obbligazionarie subor- dinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell’emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.
Il rating costituisce una valutazione prospettica di un’emissione accessibile e conoscibile dagli operatori del mercato ed è caratterizzato da un valore segna- letico immediato e univoco, che rende confrontabili i profili di rischio riferibili ai vari soggetti valutati.
Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzio- ne dell’agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull’analisi del settore di appartenen- za della società e sul posizionamento di questa all’interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestiva- mente eventuali cambiamenti all’interno della società o del settore di apparte- nenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell’emittente e rating di un’emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di contro- parte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emit- tente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento fi- nanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor’s e Moody’s).
Titoli Investment Grade
S&P | Moody’s | Descrizione |
AAA AA+ | Aaa Aa1 | È il rating più alto, indica che la capacità di rimborso dell’emittente è estremamente garantita |
AA AA- A+ | Aa2 Aa3 A1 | Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato, la capacità di rimborso dell’emittente è comunque ben garantita |
A A- BBB+ | A2 A3 Baa1 | Affidabilità creditizia comunque buona ma a fronte di particolari condizioni di mercato l’emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare |
BBB BBB- | Baa2 Baa3 | Emittente in grado di provvedere al rimborso ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse |
Titoli Speculative Grade
S&P | Moody’s | Descrizione |
BB+ BB BB- B+ | Ba1 Ba2 Ba3 B1 | Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili |
B B- | B2 B3 | Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi |
CCC+ CCC CCC- | Caa | Titoli molto rischiosi in quanto le caratteristiche patrimoniali dell’emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso |
CC | Ca | Possibilità di fallimento del debitore: titoli molto rischiosi |
C | C | Probabilità minima di rimborso a scadenza |
D | Emittente in stato di fallimento |
Rischio di Liquidità
Il rischio di liquidità è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipen- de principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumen- ti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi, anche per la frammentazione della liquidità derivante dalla soppressione dell’obbligo di concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.
Rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk Il rischio connesso alla gestione discrezionale (o investment performance risk) è il rischio connesso allo stile di gestione discrezionale perseguito dal gestore nella gestione dei portafogli per conto della propria Clientela ed è rappresen- tato dal rischio di incorrere in sovra/sotto performance rispetto al benchmark, nonché dal rischio di scostamento per un singolo portafoglio rispetto a un de- terminato peer group di portafogli, o indici di riferimento, in termini di indicatori di performance risk-adjusted.
Rischio di Concentrazione
Il rischio di concentrazione è rappresentato dal rischio sostenuto in caso di esposizioni ad uno stesso soggetto o da gruppi di soggetti interconnessi, in relazione alla possibilità di fallimento o inadempimento della controparte, per esposizioni relativamente importanti rispetto al capitale di cui si dispone. Parallelamente il rischio di concentrazione è rappresentato dal rischio di una maggiore sensitività dell’andamento di un portafoglio gestito rispetto a spe- cifici driver di rischio. La naturale mitigazione del rischio di concentrazione è rappresentata dalla diversificazione del portafoglio nel caso in cui si consideri- no come driver di rischio gli andamenti dei singoli componenti del portafoglio, e, parallelamente, dalla diversificazione e concentrazione dei sottoscrittori, nel caso in cui si considerino i processi di gestione della liquidità e la relazione tra la liquidabilità del portafoglio e i flussi di sottoscrizione e rimborso.
Rischio di Leva finanziaria e rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati Tale rischio è rappresentato dal meccanismo che consente all’investitore di moltiplicare l’esposizione al sottostante investito con un impegno inferiore ri- spetto a tale esposizione. Infatti l’investimento in un prodotto con leva consen- te di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non am- plifica solo i guadagni, ma anche le eventuali perdite.
Rischio di Controparte
Il rischio di controparte è rappresentato dalla possibilità che una controparte di un’operazione, quali a titolo esemplificativo gli strumenti derivati OTC e in via più generale in qualsiasi negoziazione, risulti insolvente e non possa adempiere agli obblighi assunti, ovvero che subisca un decremento del proprio merito creditizio, ovvero che si verifichi la cancellazione di un contratto.
Rischio dei Mercati Emergenti
Il rischio dei mercati emergenti è rappresentato in via generale da una mag- giore volatilità e illiquidità proprie dei mercati emergenti, stanti alcune pecu- liarità economiche, sociali e politiche di tali paesi. Gli investimenti sui mercati emergenti rappresentano rischi aggiuntivi dovuti a regolamentazioni che po- trebbero offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori o connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. Le economie emergenti di norma presentano quindi livelli superiori di rischio di investimento. Gli investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischi connessi all’utilizzo del “bail-in” ed alla riduzione o conversione della azioni e delle obbligazioni bancarie
L’investimento in azioni od obbligazioni di emittenti bancari comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita dei titoli la banca emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, del valore nominale delle azioni ed obbligazioni, con perdita totale del capitale investito, o, nel caso di obbligazioni, di conversione delle obbligazioni in azioni, anche indi- pendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “bail-in”). In caso di applicazione di una misura di risoluzione ovvero di riduzione o conversio- ne in azioni, possono essere modificati: la scadenza delle obbligazioni bancarie, l’importo dei relativi interessi ovvero la data di esigibilità degli interessi stessi, prevedendo, al riguardo, la sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Inoltre, nel caso di applicazione del “bail-in” le azioni sono soggette a riduzione prima delle obbligazioni mentre le obbligazioni subordinate sono ri- dotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Le misure di risoluzione indicate sono applicabili alle azioni ed obbligazioni bancarie, senza distinzione del servizio di investimento utilizzato. La normativa di riferimento è rappresentata dai decreti legislativi 180/2015 e 181/2015 (pubblicati sulla Gaz- zetta Ufficiale) con i quali è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/59/UE, denominata Direttiva BRRD, sul risanamento e la risoluzione delle banche, che introduce regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi, con in- dividuazione delle misure applicabili alle banche ed alle imprese di investimento. La Direttiva BRRD prevede il principio generale in base al quale i costi della crisi devono essere sopportati in primo luogo dagli azionisti e dai creditori, in linea con la gerarchia prevista dalla normativa fallimentare. Solo al ricorrere di pre- supposti specifici è possibile l’intervento di un “Fondo di risoluzione”, finanziato dal sistema bancario, a integrazione delle risorse degli azionisti e dei creditori. L’intervento pubblico è destinato a svolgere un ruolo residuale. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva BRRD, in Italia i compiti e i poteri di risoluzione sono stati attribuiti alla Banca d’Italia.
Il bail-in
Tra i nuovi strumenti di risoluzione, il bail-in (letteralmente salvataggio interno) prevede la riduzione forzosa del valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca in crisi e la conversione di tali debiti in azioni. Le misure di risoluzione introdotte con i decreti legislativi 180 e 181 sono applicabili dal 1° gennaio 2016 su tutti gli strumenti finanziari individuati dalla normativa, a prescindere dalla loro data di emissione, mentre la misura della riduzione ov- vero della conversione in azioni degli strumenti finanziari è in vigore dal 16 novembre 2015, sempre a prescindere dalla data di emissione degli strumenti finanziari interessati.
Dato l’impatto del nuovo strumento, la Direttiva ha escluso dalla sua appli- cazione le categorie di passività considerate più rilevanti per la stabilità del sistema e quelle protette in sede concorsuale. Non possono pertanto essere oggetto di bail-in i depositi protetti dal sistema di garanzia del Fondo Inter- bancario di Tutela dei Depositi (depositi di valore pari o inferiore a 100.000,00 euro per depositante e per banca, per cui in caso di rapporti cointestati il limite deve intendersi per ciascuno dei contitolari); le obbligazioni garantite da attivi della banca (quali i covered bonds); i debiti interbancari a brevissimo termine; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali privilegiati dalla normativa fallimentare.
Le altre passività possono essere interessate dal bail-in secondo il seguente ordine di priorità, definito dalla normativa: il capitale (le azioni) e riserve dell’in- termediario; gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1; gli strumenti ag- giuntivi di capitale di classe 2; gli altri debiti subordinati diversi dagli strumenti di classe 1 e di classe 2; le obbligazioni bancarie non garantite (senior) e le altre passività, con esclusione di quelle indicate al punto successivo; i depo- siti superiori a 100.000,00 Euro detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese (per la parte che eccede il limite di euro 100.000,00 per depositante).
Rischio di complessità e informativa sui prodotti complessi
La complessità di uno strumento o prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell’investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento stesso e può pregiudicare la capacità del Cliente di assumere scelte consapevoli. La disciplina sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail è contenuta nella Comunicazione 0097996/14, adottata dalla Consob in data 22 dicembre 2014, nella quale sono richiamate le Opinion pubblicate dall’Au- torità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Market Authority - ESMA) ed in particolare “MiFID practices for firms selling complex products” del 7 febbraio 2014 e “Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements” del 27 marzo 2014. Inoltre, la Consob, in data 23 giugno 2015, ha pubblicato un documento concernente “chiarimenti applicativi in relazione a taluni aspetti trattati nella Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail”. In attuazione di quanto previsto in tali documenti, l’intermediario è tenuto ad effettuare una due diligence su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma di offerta, al fine di evitare di prestare consigli su un determinato prodotto ovvero di venderlo quando venga accertato che tale prodotto “in concreto non possa mai soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti o che rispetto ad esso manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principale caratteristiche ed i rischi”. L’Autorità di Xxxxxxxxx ha provveduto a redigere un elenco allegato alla Comunicazione n. 0097996/14, da intendersi esemplificativo e non esausti- vo, di prodotti ritenuti a “complessità molto elevata”, rimettendo alla Banca il
compito di assumere le proprie determinazioni. La Consob ha individuato spe- cificamente talune tipologie di prodotti che sono state ritenute normalmente non adatte alla clientela al dettaglio (cosiddetta “black list”) e raccomanda che non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell’ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela retail ed in particolare:
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su ini- ziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
iii. prodotti finanziari credit linked;
iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente.
La Consob, inoltre, ha individuato ulteriori prodotti, ritenuti a complessità molto elevata (cosiddetta “grey list”), che richiedono specifiche competenze e un approccio particolarmente qualificato nella relazione con il cliente e che devo- no essere proposti previa verifica della sussistenza di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi:
i. Strumenti finanziari derivati, di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
ii. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orienta- menti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
iii. Obbligazioni perpetue;
iv. OICR c.d. alternative;
v. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non ren- de certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
vi. Prodotti con leva maggiore di 1;
vii.UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010, nonché Polizze di Xxxx XXX o V con analoghe caratteristiche.
Oltre alle categorie sopra richiamate, la Banca considera strumenti finanziari complessi anche le obbligazioni subordinate.
Rischio di sostenibilità
Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo am- bientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe pro- vocare un significativo impatto negativo effettivo, o potenziale, sul valore di un investimento.
Gli altri fattori fonte di rischi Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di de- naro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da partico- lari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni con riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, po- trebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investi- tore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le even- tuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono sup- portati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle opera- zioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti diretta- mente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compro- messa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro ol- tre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunziona- menti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’in- termediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contro- partita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).
Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficol- toso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
P A R T E “C”
STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI DALL’INTERMEDIARIO
Alla data di rilascio della presente informativa, le categorie di strumenti finanziari utilizzati nelle linee di gestione della Banca sono le seguenti:
1. Titoli di capitale (azioni);
2. Warrant, Covered Warrant;
3. Titoli di debito (obbligazioni, anche strutturate, e Titoli di Stato);
4. Fondi Speculativi / Hedge Fund / Fondi di investimento Alternativi (FIA)
5. Derivati;
6. Fondi comuni di investimento, Sicav;
7. Certificates;
8. ETF;
9. ETC
P A R T E “D”
CARATTERISTICHE DEI SUINDICATI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI
Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale ca- tegoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, parteci- pando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli eventuali utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interes- si previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di de- bito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1. Titoli di capitale (azioni)
Le azioni sono un titolo di capitale. Coerentemente a quanto sopra premesso, esse rappresentano una quota della proprietà di una società, motivo per cui colui che acquista un’azione di una società acquista una porzione dell’attività di quella società.
In altre parole, l’azionista è pertanto un proprietario di una quota, più o meno grande a seconda del numero di azioni di cui è titolare, di una attività industriale o commerciale.
Di conseguenza, l’azionista non può avere certezze sulla restituzione e sulla remunerazione del capitale investito che avrà, ciò in quanto:
il guadagno dell’azionista è dato dai dividendi (le quote di utile che la società dà ai soci) e dall’eventuale incremento del prezzo dell’azione;
in caso di liquidazione della società gli azionisti vengono rimborsati solo dopo che tutti i creditori esistenti (obbligazionisti, banche, lavoratori, fornitori, stato ed enti previdenziali) sono stati soddisfatti, e a patto che resti qualcosa.
L’azione è quindi un titolo molto rischioso perché non garantisce la restituzione del capitale investito o un rendimento minimo: il rendimento può essere molto elevato (in caso di apprezzamento del titolo o di dividendi di elevato ammonta- re), ma anche la perdita può essere molto elevata (in caso di discesa del titolo), fino alla perdita completa del capitale.
Tipi di azioni:
azioni ordinarie: sono le azioni che permettono di votare sia alle assemblee ordinarie che alle assemblee straordinarie della società;
azioni privilegiate: di solito permettono di votare solo alle assemblee straor- dinarie della società. Di norma la rinuncia al voto nelle assemblee ordinarie è “ricompensata” con dividendi più alti;
azioni di risparmio: il proprietario delle azioni di risparmio non può votare né nelle assemblee ordinarie né nelle assemblee straordinarie. La rinuncia com- pleta al diritto di voto viene “ricompensata” con dividendi maggiorati.
In ogni caso, tutti i tipi di azioni sono rischiosi.
Le azioni sono tipicamente soggette al rischio di mercato; al rischio di prezzo; al rischio di credito; al rischio di cambio; al rischio di liquidità; al rischio deri- vante dall’applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in, così come definiti nella Parte B del presente docu- mento.
2. Warrant e Covered Warrant
I warrant sono uno strumento finanziario quotato in borsa consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l’acquisto o la vendita di una certa quantità di titoli ad un prezzo prefissato ed entro una scadenza stabilita generalmente a medio-lungo termine.
Una volta emessi, congiuntamente ad obbligazioni (cum warrant) o in occasio- ne di aumenti di capitale, possono essere negoziati singolarmente sul mercato. Quando vengono esercitati comportano l’emissione di nuove azioni. I warrant (in senso stretto) hanno come attività sottostante esclusivamente azioni, mentre qualora abbiano ad oggetto azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse sono covered warrant.
I warrant sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio di complessità e al rischio emittente, così come definiti nella Parte B del presente documento.
2.1) Covered Warrant
Il Covered Warrant è uno strumento finanziario che incorpora, nella forma di un titolo liberamente trasferibile, il diritto di acquistare o di vendere un determinato sottostante ad un determinato prezzo (strike price) entro un periodo prefissato (stile “americano”), oppure alla data di scadenza prefissata (stile “europeo”). Esso viene considerato uno strumento derivato, poiché “deriva” il suo valore dall’andamento del prezzo di una attività sottostante, solitamente azioni, indici, valute, materie prime etc.
Possono essere ammessi alla negoziazione solo se emessi da società sogget- te a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, e quindi essenzialmente da banche. I Covered Warrant sono quotati e negoziati in Borsa Italiana S.p.A. nel mercato dedicato, XxXxX.
Le principali caratteristiche dei Covered Warrant sono le seguenti:
(i) potenzialità di apprezzamento teoricamente illimitate, tuttavia, a fronte della possibilità di un profitto elevato, l’investimento in Covered Warrant com- porta l’assunzione di un rischio altrettanto significativo, in quanto la perdita massima potenziale corrisponde all’intero capitale investito;
(ii) forte reattività ai movimenti di mercato, ed infatti il valore di un Covered War- rant varia generalmente in modo più che proporzionale al variare del valore del sottostante cui si riferisce per effetto del fenomeno della leva finanziaria.
I termini relativi all’investimento in Covered Warrant sono i seguenti:
- At the Money: definizione del Covered Warrant con valore corrente del sotto- stante esattamente uguale allo strike;
- Call: diritto ad acquistare;
- In the Money: definizione del Covered Warrant Call con valore corrente del sottostante superiore allo strike, e del Covered Warrant Put con valore cor- rente del sottostante minore dello strike;
- Multiplo: quantità del sottostante controllata da un singolo Covered Warrant;
- Out of the Money: definizione del Covered Warrant Call con valore del sot- tostante inferiore allo strike, e del Covered Warrant Put con valore del sotto- stante superiore allo strike;
- Premio: prezzo da corrispondere per acquistare un Covered Warrant;
- Put: diritto di vendere;
- SeDeX: il mercato dei Covered Warrant e dei Certificates;
- Strike Price: prezzo al quale è possibile esercitare il diritto di acquisto (call) o vendita (put);
- Underlying: attività sottostante;
- Valore intrinseco: valore realizzabile in caso di esercizio immediato;
- Valore temporale: la probabilità che cresca il valore del sottostante;
- Volatilità: misurazione dell’intensità delle oscillazioni dei prezzi dell’attività sot- tostante.
I Covered Warrant sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di complessità, al rischio di interesse, rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità e al rischio emittente.
3. Titoli di debito (Le obbligazioni e Titoli di Stato)
Le obbligazioni sono un titolo di debito. Coerentemente a quanto sopra pre- messo, esse rappresentano una parte di debito acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi, motivo per cui colui che acquista un’obbligazione diviene finanziatore di tale società/ente.
Esse sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Il vantaggio per la società emittente deriva da tassi di interesse solita- mente inferiori rispetto a quelli che sarebbe costretta a pagare rivolgendosi ad un finanziamento bancario di eguale scadenza, mentre l’investitore beneficia di un tasso maggiore rispetto a quello di un investimento in liquidità e ha la possibilità di smobilizzare il proprio investimento sul mercato secondario. A differenza dei titoli di capitale, il detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi il rischio d’impresa a differenza dell’azionista, non partecipa all’attività gestionale dell’emittente, non avendo diritto di voto nelle assemblee. In compenso, tuttavia, la remunerazione del capitale di rischio azionario è su- bordinata al preventivo pagamento di interessi e rimborsi agli obbligazionisti. L’investimento in obbligazioni garantisce infatti all’acquirente il rimborso del capitale più un tasso di interesse.
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all’emittente una somma di denaro che produce interessi e che, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, du- rante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all’an- damento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione. Esistono, tuttavia, delle obbligazioni (obbligazioni convertibili) che possono es- sere convertite in azioni della società emittente, o di una società appartenente allo stesso gruppo. A seguito della conversione si cessa di essere obbligazio- nista diventando azionista ed acquistando, quindi, tutti i diritti relativi.
La cedola è l’interesse pagato all’investitore durante la vita del titolo: può avere periodicità trimestrale, semestrale, o annuale. Inoltre, l’interesse può essere fisso (stabilito a priori) o variabile (solitamente indicizzato al Libor o all’Euribor o ad altri tassi ufficiali e di norma aggiustato semestralmente).
Spesso, per incentivare la sottoscrizione, l’emissione di un’obbligazione avvie- ne sotto la pari, cioè il valore nominale (ovverosia il valore che verrà rimborsato a scadenza) è maggiore rispetto al prezzo di sottoscrizione (che è quello che si paga per acquistare il titolo): in questo modo aumenta il rendimento.
Infine, le obbligazioni possono essere prezzate anche sopra la pari (valore no- minale è minore rispetto al prezzo di emissione).
Al fine di garantire i sottoscrittori dal rischio di insolvenza dell’emittente, la leg- ge prevede che le obbligazioni non possano essere emesse per un importo superiore al capitale sociale della società emittente, versato ed esistente se- condo l’ultimo bilancio approvato; si può derogare a questo principio generale solamente se l’emissione è accompagnata da garanzie reali.
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
- Obbligazioni corporate
Nelle obbligazioni corporate l’emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nomi- nale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento. Il possessore dell’obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di rice- vere il rimborso a scadenza dell’importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.
- Obbligazioni sovranazionali
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter - American Development Bank (IADB) e la Banca Europea de- gli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.
- Obbligazioni governative
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.
In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ).
Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emes- si dallo Stato italiano:
- Buoni ordinari del Tesoro
Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 ¤ o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.
- Certificati del Tesoro zero coupon
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all’emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunera- zione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- Certificati di Credito del Tesoro
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indiciz- zate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d’emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- Buoni del Tesoro Poliennali
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a sca- denza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’in- flazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consu- mo (IAPC) con esclusione del tabacco.
- Obbligazioni convertibili
Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrit- tore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di con- servare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.
- Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in ob- bligazioni a tasso fisso)
Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che proteg- ge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L’obbligazio- ne drop lock nasce coma una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin
dall’inizio viene stabilità una soglia minima del rendimento corrisposto (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest’ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.
- Obbligazioni in valuta o “Eurobond”
Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quella dei paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.
- Obbligazioni subordinate
Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell’emittente, vengono rimbor- sate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall’emittente.
- Obbligazioni strutturate
Le obbligazioni strutturate sono strumenti finanziari a rendimento variabile che nascono dalla combinazione di un’obbligazione ordinaria con uno o più contratti derivati. La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale alla scadenza più eventuali cedole periodiche, mentre la compo- nente derivativa determina la variabilità del rendimento. Tra le più importan- ti obbligazioni strutturate, vi sono le obbligazioni reverse convertible, che conferiscono al portatore il diritto di ricevere una remunerazione elevata in cambio dell’opzione riconosciuta all’emittente di rimborsare a scadenza il valore nominale oppure un quantitativo di azioni il cui valore è inferiore al ca- pitale investito e le obbligazioni equity linked il cui rendimento è indicizzato all’andamento di una azione o di un paniere di azioni.
- Obbligazioni Step Down/Step Up
Sono obbligazioni che corrispondono al possessore cedole decrescenti / crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interes- se predeterminati nel regolamento di emissione. Il sottoscrittore al momento dell’emissione conosce l’ammontare di tutte le cedole che percepirà sino alla scadenza.
- Obbligazioni Callable
Le obbligazioni in oggetto si caratterizzano per il fatto che l’emittente si riser- va la facoltà di rimborsare in anticipo il capitale.
- Obbligazioni garantite (covered bond)
Sono obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell’e- mittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti.
I titoli di Stato sono titoli di debito emessi dal Tesoro al fine di finanziare il debito pubblico. E precisamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze emette re- golarmente sul mercato italiano cinque categorie di titoli di Stato, che possono essere acquistati dai cittadini:
Titolo | Durata | Remunerazione |
BOT | 3, 6 e 12 mesi | Scarto d’emissione |
CTZ | 24 mesi | Scarto d’emissione |
BTP | 3, 5, 10, 15, e 30 anni | Cedole fisse semestrali ed eventuale scarto d’emissione |
BTPI | 5, 10 e 30 anni | Xxxxxx reali semestrali, eventuale scarto d’emissione e rivalutazione del capitale |
CCT | 7 anni | Cedole variabili semestrali ed eventuale scarto d’emissione |
Le obbligazioni ordinarie sono tipicamente soggette al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio di liquidità, al rischio emittente ed al rischio bail-in (solo per emittenti bancari).
Le obbligazioni strutturate e le obbligazioni convertibili sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio emittente, al rischio complessità ed al rischio bail-in (solo per emittenti bancari). Tali strumenti possono inoltre essere soggetti al rischio leva.
Le obbligazioni subordinate sono tipicamente soggette al rischio di variabi- lità del prezzo, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio e al rischio emittente, al rischio complessità, al rischio di subordinazione ed al rischio bail-in (solo per emittenti bancari).
I BOT sono tipicamente soggetti al rischio di interesse e al rischio emittente. I CCT sono tipicamente soggetti al rischio emittente.
I CTZ e i BTP sono soggetti a rischio di interesse, tasso di interesse e rischio emittente.
I BTPI sono soggetti a rischio di interesse, tasso di interesse, al rischio di volatilità e rischio emittente.
4. Fondi Speculativi / Hedge Fund / Fondi di investimento Alternativi (FIA) I fondi hedge (in inglese hedge funds) detti anche in italiano fondi speculativi si caratterizzano per utilizzo di tecniche e strumenti di gestione avanzati, spesso non adottabili dai fondi comuni per motivi regolamentari.
Si distinguono in base al numero dei gestori in:
- Fondi Single Manager;
- Fondi di Fondi Hedge Multistrategy.
Questi ultimi, in base alla volatilità presunta dell’investimento in fondi:
- Low Volatility (a bassa volatilità);
- Medium Volatility (a media volatilità);
- High Volatility (ad alta volatilità).
La volatilità è un indice che esprime la variazione media dei rendimenti che ci si può aspettare, rispetto ad un rendimento medio. Essa sarà dunque da sommare o sottrarre al rendimento medio per avere un’idea di quanto sia am- pia l’oscillazione media nel periodo immediatamente successivo. Se un fondo
speculativo si definisce a bassa volatilità deve dunque rapportare la propria strategia di investimento nell’ottica di puntare ad una bassa oscillazione me- dia dei valori del fondo stesso nel tempo. Al contrario, si comportano i fondi speculativi ad alta volatilità, che pertanto, potrebbero essere soggetti ad alte oscillazioni del proprio valore, sia al rialzo che al ribasso. Questi ultimi presen- tano pertanto un grado di rischio molto più elevato.
4.1 Fondi Single Manager
I Fondi speculativi “Single Manager” sono fondi gestiti da un unico Gestore, pertanto le strategie di investimento adottate dal Fondo sono quelle implemen- tate dal Gestore medesimo. Una strategia errata potrebbe dunque portare a perdite anche significative sul patrimonio investito nel fondo.
4.2 Fondi di Fondi Hedge Multistrategy
I fondi di fondi hedge sono portafogli di fondi hedge. Combinando strategie poco correlate tra di loro, i fondi di fondi hedge riescono ad ottenere elevati livelli di efficienza, misurati da un alto rapporto tra rendimento e volatilità dei rendimenti stessi.
I fondi di fondi hedge sono uno strumento molto efficiente per ottenere espo- sizione al settore dei fondi hedge perché:
- operano una essenziale funzione di selezione e due diligence dei gestori;
- includono un numero sufficientemente alto di singoli fondi hedge, minimiz- zando così l’impatto sulla performance di componenti idiosincratiche negati- ve del singolo gestore;
- sfruttano al meglio le possibilità di diversificazione dovute alla bassa correla- zione delle componenti specifiche dei singoli fondi in portafogli;
- strutturano attivamente l’asset allocation strategica e tattica, svolgono un’im- portante gestione dinamica, finalizzata a cogliere le varie opportunità che si presentano nel tempo sui mercati finanziari.
I fondi di fondi hedge sono un complemento di un portafoglio tradizionale (in- vestito in obbligazioni ed azioni) perché ne aumentano il rapporto rendimento/ rischio:
- direttamente: i fondi di fondi hedge sono caratterizzati da un alto rapporto rendimento-rischio;
- indirettamente: attraverso una correlazione che può essere molto bassa con le asset classes tradizionali (azioni ed obbligazioni), i fondi di fondi hedge migliorano il rapporto rendimento/rischio del portafoglio complessivo.
Inoltre, vale l’ulteriore specifica del fatto che la composizione dei vari fondi sottostanti concerna fondi a bassa, media o ad alta volatilità (Low Volatility - Medium Volatility - High Volatility).
I rischi tipicamente connessi agli strumenti finanziari di cui alla presente se- zione sono rappresentati dal rischio di mercato, tra cui il rischio di prezzo e il rischio cambio, dal rischio di controparte, rischio di credito, dal rischio connes- so all’utilizzo di strumenti derivati e dal rischio di liquidità.
5. Derivati
Finalità.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per copertura di un rischio (hed- ging), utilizzando un derivato con effetto opposto all’operazione che si vuole coprire (ad esempio, una opzione put può coprire il rischio di un acquisto long di uno strumento finanziario; se le quotazioni calano, l’opzione put aumenta di valore più che proporzionalmente, riducendo la perdita maturata del sottostan- te). In questa configurazione risultano molto utili per coprirsi dai rischi di prezzo (oscillazioni del prezzo del sottostante), tasso (modifica dei tassi di interesse) o cambio (oscillazioni del tasso di cambio).
Possono anche essere usati a sé stanti per scopi speculativi sfruttando quello che in finanza è chiamato l’effetto leva. La leva, per via della presenza di ele- menti opzionali relativi a uno o più fattori di rischio, condizioni o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante, attribuisce la possibilità di effet- tuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. La leva finanziaria è espressa dal rapporto tra il valore delle posizioni aperte e il capitale investito. Attraverso l’utilizzo della leva finanziaria (o “leverage”) un soggetto ha la pos- sibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto e, conseguentemente, di beneficiare di un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel sottostante e, di converso, di esporsi al rischio di perdite molto significative. L’eventuale presenza dell’effetto leva costituisce un fattore di rischio del- lo strumento finanziario derivato che si aggiunge a quelli sotto indicati. Un terzo uso è quello di effettuare arbitraggi.
5.1 Premi / Opzioni
In finanza con il termine opzione si intende quel particolare tipo di titolo deri- vato che conferisce al possessore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere il titolo sul quale l’opzione stessa è scritta, chiamato strumento sot- tostante, ad un determinato prezzo (strike price) e ad o entro una determinata data. Le opzioni possono avere i più diversi sottostanti: azioni, commodities, tassi di interesse, etc. La differenza fondamentale delle opzioni rispetto agli altri strumenti derivati consiste nella definizione dei diritti del possessore: egli non è obbligato ad acquistare/vendere il sottostante, ma può farlo se esercitando l’opzione ne trae una convenienza economica. Per tale ragione sono detti titoli derivati asimmetrici.
Le opzioni sono largamente impiegate a fini speculativi e di copertura: ad esempio un importatore può coprirsi (almeno parzialmente) dal rischio di cam- bio sottoscrivendo un’opzione sul prezzo della merce oggetto della sua impor- tazione, qualora l’acquisto sia lontano nel tempo; questo consente all’importa- tore stesso di non acquistare anticipatamente né il bene né la valuta, pagando esclusivamente il prezzo dell’opzione stessa.
In caso di acquisto, infatti, la massima perdita possibile è il premio pagato più le commissioni di negoziazione dovute all’intermediario, mentre il guadagno è teoricamente illimitato; viceversa, nel caso di vendita di opzioni, il massimo gua- dagno è il premio pagato dall’acquirente mentre la possibile perdita è illimitata. Le opzioni, in prima istanza, possono essere di tipo call o di tipo put, se confe- riscono, rispettivamente, il diritto di acquistare o di vendere il titolo. Un’opzione è a tutti gli effetti un contratto che viene stipulato tra due attori del mercato: tale contratto è caratterizzato dallo strumento sottostante, dalla durata del contratto e dal prezzo di esercizio dell’opzione (chiamato strike). Se l’opzione può essere esercitata solamente alla scadenza, questa viene detta “europea”, se invece il possessore ha il diritto di esercitare l’opzione per tutto il tempo che intercorre tra la sottoscrizione dell’opzione stessa e la sua scadenza, l’opzione è detta “americana”.
Acquistando opzioni di tipo call o vendendo put options si possono assumere posizioni rialziste; viceversa, si possono assumere posizioni ribassiste venden- do call o comprando put.
La trattazione del prezzo di una opzione è oggetto di una vasta letteratura matematica, all’interno della quale sono particolarmente affermati, nonostante alcuni limiti intrinseci, i modelli di Xxx - Xxxx - Rubistein e la Formula di Black e Xxxxxxx.
Esistono numerose varianti rispetto alla definizione base di opzione, chiamata anche opzione plain vanilla, e sono rappresentate dalle opzioni esotiche.
Le opzioni sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di complessità, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio emittente e al ri- schio di complessità, così come definiti nella Parte B del presente documento. Principali tipologie di opzioni:
5.1.1.) Opzioni ISOalfa
L’ISOalfa (Individual stock option) è un’opzione su singoli titoli azionari di tipo americano. Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla sca- denza.
Sono negoziate all’IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali.
Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte.
La scadenza è il terzo venerdì del mese.
5.1.2.) Opzioni MIBo 30
Introdotta nel 1996 è negoziata all’IDEM.
L’opzione MIBo attribuisce all’acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell’indice e la differenza con il valore dell’indice stabilito alla stipulazione del contratto (prezzo di eserci- zio) e il valore dell’indice alla scadenza dell’opzione.
Esiste sia l’opzione call che quella put. Le scadenze sono le stesse dell’ISOalfa con la stessa griglia di contrattazione (differenza di 500 punti base fra ogni elemento) e le medesime scadenze.
5.1.3.) Opzioni Cap, Floor e Collar
Cap, Floor e Collar sono opzioni regolate su OTC che hanno per oggetto tassi di interesse. Floor è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un capitale nozionale ad un tasso prefissato e un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri). Cap è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri) ad un capitale nozionale e quello ad un tasso prefissato, al contrario del Floor. Il Collar è la combinazione fra cap e floor, dove i due contraenti sono coperti dall’evento a loro sfavorevole.
5.1.4) Opzioni esotiche
Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane (dette “plain vanilla”). Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche.
L’“esotismo” di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono:
• valutare l’evoluzione della quotazione del titolo (opzioni path-dependant);
• definirne alcuni limiti di validità.
La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti. Un esempio di opzione esotica sentiero-dipenden- te è l’opzione asiatica, in cui il pay off dipende dalla media dei prezzi del sot- tostante nel periodo considerato. Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci. Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di operare in un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black–Xxxxxxx. Per altre categorie di opzioni esotiche neppure supponendo di operare nell’am- biente di Black–Xxxxxxx si riesce a calcolare il profitto atteso. In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni.
Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato dalla frequentis- sima nascita di nuovi strumenti.
5.1.5) Opzioni asiatiche
Con le opzioni asiatiche si intende valutare l’evoluzione del titolo in termini di media. Questa valutazione può essere fatta a livello di strike, eguagliando quest’ultimo alla media: in questo caso si parla di average strike options. In alternativa questa valutazione può essere fatta a livello termine con il quale si confronta lo strike: se infatti normalmente si confronta il prezzo di esercizio con il prezzo corrente del sottostante, è possibile sostituire quest’ultimo con la media dei prezzi; questo è il caso delle average rate options. Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di media, se la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto.
5.2) Futures
I Futures sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in Borsa. Il contratto Future è un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo stabilito; ovvero, nel caso di Future su indici, a liquidarsi una somma di danaro pari alla differenza fra il valore dell’indice di riferimento alla stipula del contatto ed il valore dello stesso indice nel giorno di scadenza.
I Futures sono contratti standard e quindi negoziabili, a differenza di quelli per- sonalizzati (over the counter) che per la loro eterogeneità non sono scambiabili sul mercato. Vengono negoziati nei mercati regolamentati, nella prassi finan- ziaria esistono delle regole nella negoziazione e nella creazione di questi stru- menti finanziari. Ad esempio, la Borsa crea dei Futures e solo quelli vengono negoziati, cioè non si possono creare future aggiuntivi.
Sono strumenti molto standardizzati: ogni elemento del contratto è definito in un contratto standard e le controparti non possono modificarlo. Acquistare Futures significa impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed al prezzo prefis- sati l’attività sottostante. Questa può essere sia un’attività reale, ad esempio una commodity (grano, oro, metalli, caffè, ecc.) sia un’attività finanziaria. In quest’ultimo caso si parla di financial Futures i cui sottostanti possono essere ad esempio una valuta (currency futures), un indice borsistico.
La standardizzazione consiste nel taglio unitario, la scadenza contrattuale e la modalità di negoziazione attraverso la Clearing House (stanza di compensazione). La peculiarità di essere standardizzati, rende questi contratti interscambiabili tra loro. Ciò rende possibile annullare impegni di acquisto o di vendita trami- te compensazione, stipulando un contratto di segno opposto all’originale. In questo modo, verrà evitata la consegna dall’attività sottostante il contratto. L’acquisto di Futures corrisponde ad una aspettativa di rialzo dell’attività sotto- stante, la vendita, invece, sottende una aspettativa al ribasso. Se le intenzioni fossero speculative la vendita del Futures dovrà essere effettuata prima della scadenza contrattuale; se, invece, le intenzioni sono di coprire un futuro acqui- sto della commodity sottostante, il Future permette una copertura senza rischi di oscillazioni del prezzo e si aspetterà la scadenza prevista per provvedere all’acquisto della commodity stessa.
Il mercato dei Futures è controllato dalla Clearing House (di seguito anche CH), che funge da controparte per l’acquirente e per il venditore. A seconda dell’oscillazione dell’attività sottostante, il prezzo del Futures varierà in pro- porzione; tale prezzo è la differenza tra il valore nominale e quello attuale del sottostante. Affinché si possa aderire bisogna soddisfare alcuni requisiti: il sin- golo non può accedere ma può farlo tramite una banca o una SIM; la CCG (Cassa Compensazione e Garanzia) chiede i margini: viene aperto un conto margini presso la CH e in questo conto vengono iscritti dei margini, dei saldi al momento dell’acquisto o della vendita del Future. Così si assicura che i due soggetti facciano fronte agli utili e alle perdite potenziali, si protegge il merca- to dall’inadempimento dei partecipanti al sistema. Vengono iscritti nel conto sia i margini iniziali che quelli di variazione. Per l’apertura di una posizione di acquisto la CH chiede il versamento di un margine iniziale; inoltre, poiché si rende garante della solvibilità dell’acquirente, la Clearing House preleva ogni giorno dalla controparte che sta perdendo l’esatto ammontare da versare alla controparte che sta guadagnando (marking to market). Questo sistema rende il mercato dei Future sempre a somma zero.
Alla scadenza, il proprietario del Future dovrà acquistare la commodity sotto- stante, o, se il sottostante è intangibile, la Clearing House provvederà a com- pensare il prezzo di acquisto dell’ultimo acquirente con il prezzo di vendita del primo venditore (emittente del Futures). Esistono due modalità di estinzione dei contratti Futures: (i) con la consegna nel luogo, alla data e al prezzo pattuiti del bene oggetto del contratto, dietro pagamento del corrispettivo.
Dal momento che il titolo sottostante il Future è un contratto nazionale, viene in- dividuato un paniere di titoli conseguibili, come gli indici azionari, e si deve effet- tuare una liquidazione in contanti: cash settlement; (ii) con la liquidazione prima della scadenza, consistente in una operazione di compensazione (off setting). Viene cioè stipulato un contratto di segno opposto a quello da cancellare. Tale contratto sarà di vendita se il contratto da cancellare è di acquisto e viceversa. Nella stragrande maggioranza dei casi i Futures si chiudono prima della sca- denza con un contratto di segno opposto per risparmiare i costi di consegna. I derivati sono tipicamente soggetti al rischio di mercato, al rischio di prezzo, rischio di volatilità, rischio di effetto leva, al rischio di complessità, al rischio di interesse, al rischio di credito, al rischio di liquidità al rischio di cambio, al rischio di volatilità e a rischi connessi al valore del sottostante,
6. Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, “OICR”) si intendono: i fondi comuni di investimento, le società d’investimento a capitale variabile (di seguito, “SICAV”) e le società di investimento a capitale fisso (di seguito, “SICAF”).
Gli OICR possono essere “armonizzati” o “non armonizzati”: i primi sono fon- di comuni di investimento e SICAV conformi alle disposizioni della Direttiva Comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, che prevede una serie di requisiti minimi che devono avere gli OICR per poter essere offerti in un altro paese membro dell’Unione Europea in regime di libera commercializzazione. Gli OICR non armonizzati sono, invece, caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto, in quanto ad essi non si applicano i vincoli e le limitazioni previsti dalla citata Direttiva 2009/65/CE.
Un fondo comune di investimento è uno strumento di gestione collettiva, in quanto vengono raccolte le risorse finanziarie di diverse persone ed impiegate insieme sui mercati finanziari. In questo modo l’investitore, attraverso l’adesio- ne a un fondo, affida i propri risparmi a uno o più professionisti della finanza, organizzati in una società di gestione, i quali si occuperanno di ricercare il modo più redditizio per investire il patrimonio del fondo stesso scegliendo tra azioni, obbligazioni, liquidità e diversificando per aree geografiche, settori merceologici o capitalizzazione degli emittenti a seconda dei limiti operativi del fondo stesso. La SICAV può essere assimilata a un fondo comune d’investimento, dal quale si differenzia perché, mentre nel fondo d’investimento l’investitore è titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una società di gestio- ne distinta, nella SICAV l’investitore assume la qualifica di socio della società gerente, il cui patrimonio coincide con il patrimonio amministrato. Le SICAV Multicomparto nascono dall’esigenza di realizzare più comparti di investimento per ognuno dei quali potrà essere emessa una particolare categoria di azioni. Ogni comparto finisce col costituire un patrimonio autonomo.
La SICAF (società di investimento a capitale fisso) è, invece, un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituito in forma di società per azioni avente ad oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e altri strumenti finanziari partecipa- tivi. A differenza dei fondi comuni di investimento, la SICAF ha una propria per- sonalità giuridica ed è gestita da un consiglio di amministrazione espressione degli azionisti (partecipanti all’OICR); il capitale sociale della SICAF corrisponde al patrimonio dell’OICR.
L’investimento in fondi comuni di investimento / Sicav / Sicaf, anche con mo- desti capitali, consente al Cliente di diversificare i propri investimenti; infatti, si riesce a distribuire le risorse su un numero molto maggiore di titoli. In tal modo si dovrebbe riuscire a ridurre il rischio.
Gli OICR possono essere distinti poi in (i) fondi aperti e (ii) fondi chiusi.
Gli OICR aperti possono essere sottoscritti in ogni momento, ed in ogni mo- mento è possibile ottenere il rimborso totale o parziale del capitale conferito. A tale scopo solitamente gli OICR mantengono costantemente una parte del pa- trimonio in liquidità: la cosa, se da un lato, può determinare un peggioramento delle performance dello strumento finanziario, dall’altro canto garantisce il ra- pido ed agevole disinvestimento delle quote.
È possibile aderire agli OICR attraverso il collocamento da parte delle Società di Gestione stesse oppure delle Società di Intermediazione Mobiliare e degli Istituti di Credito.
Come si è anticipato all’inizio, fra gli OICR aperti, sono molto importanti, per la loro diffusione, i fondi “armonizzati”, costituiti nei paesi dell’Unione Europea, che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.).
A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi armonizzati si suddividono in:
- Azionari: investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratteriz- zano per un alto grado di rischio;
- Obbligazionari: investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;
- Bilanciati: investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;
- Monetari: investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).
Gli OICR chiusi, invece, sono composti di un patrimonio che è fissato e con- ferito all’atto della sua costituzione. Talvolta sono previste finestre temporali in cui è possibile effettuare nuovi investimenti o chiedere il rimborso, ma so- litamente tali possibilità sono abbastanza limitate e rare. Tanto considerato, questi strumenti di investimento collettivi possono essere sottoscritti solo in un certo lasso di tempo e la restituzione del capitale può essere richiesta solo alla scadenza dell’OICR, o comunque dopo un certo numero di anni. Al di fuori di questi periodi di tempo le quote di un OICR possono essere acquistate e vendute solo in Borsa. A fronte di una scarsa liquidabilità dell’investimento, i Clienti in questo caso hanno la possibilità di pianificare impieghi più a lunga scadenza e non devono “parcheggiare” risorse in liquidità.
Ed ancora, relativamente alla remunerazione dei sottoscrittori si possono di- stinguere:
- fondi ad accumulazione di proventi, i quali non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori ma li reinvestono automaticamente nel fondo capita- lizzandoli progressivamente;
- fondi a distribuzione di proventi, in cui cedole, dividendi e premi vengono versati direttamente ai risparmiatori.
I cosiddetti fondi a ombrello (umbrella fund) sono, infine, un gruppo di fondi fra loro complementari solitamente gestiti dalla medesima società. La particolarità principale di questi ultimi sta nel fatto che l’investitore può più facilmente pas- sare da un fondo all’altro, rapidamente e con spese limitate. Questo consente rotazioni settoriali o geografiche per meglio cogliere le varie opportunità dei mercati, ma anche il passaggio da un’asset class all’altra (ad esempio da fondi obbligazionari ad azionari).
Gli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo sono tipicamente sog- getti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di cambio, rischio di volatilità, rischio di liquidità e rischio emittente, ad eccezione dei fondi comuni di inve- stimento, che sono soggetti al rischio di prezzo, al rischio di cambio e rischio emittente.
7. Exchange Traded Fund - ETF
Gli Exchange Traded Fund, letteralmente “fondi indicizzati quotati”, sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratte- ristiche: (i) è negoziato in Borsa come un comune titolo azionario e (ii) assicura gli stessi rendimenti dell’indice benchmark di riferimento. In altre parole gli ETF replicano la composizione di un indice di mercato (ad esempio geografico, settoriale, azionario od obbligazionario) e, conseguentemente, replicano an- che il suo rendimento.
Gli ETF sono caratterizzati inoltre da un innovativo meccanismo di funziona- mento, che consente una puntuale replica dell’indice e un maggior conte- nimento dei costi rispetto ad un fondo tradizionale. Gli ETF sono strumenti quotati e permettono di operare su di un’ampia scelta di strumenti, azionari ed obbligazionari riferiti a diverse aree geografiche. In pratica l’ETF consente, in maniera immediata, di prendere posizione su un indice azionario (globale, re- gionale, settoriale ecc.), su un indice obbligazionario (costituito da titoli di stato oppure da titoli corporate) o su un basket di materie prime, attraverso un’unica operazione di acquisto/vendita.
La trattazione in continua degli ETF rende infatti possibile conoscere il valore di mercato in ogni istante, a differenza dei fondi comuni di investimento tradizionali, il cui valore viene fissato una sola volta al giorno, generalmente a fine giornata. Gli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo sono in genere soggetti al rischio di mercato, al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio di cambio e al rischio emittente.
8. Certificates
Il certificate è uno strumento derivato cartolarizzato emesso da una banca e garantito da un Market Maker, negoziabile sul Sedex (mercato dei Securities Derivatives di Borsa Italiana), sul Cert-x di EuroTLX o su altri mercati regola- mentati, che replica l’andamento di un’attività sottostante, quale ad esempio un indice un’azione, una valuta, una particolare merce, ecc. Il certificate può definirsi come una cartolarizzazione di una grandezza economica costruita come replica di un’altra ed è spesso il modo per attuare la negoziazione indi- retta di uno strumento finanziario, senza cioè dover operare sullo strumento medesimo. Il certificate deve necessariamente essere quotato. Le condizio- ni di ammissione a quotazione sono le stesse previste dal regolamento del
mercato per i Covered Warrant, ad eccezione dei limiti di durata minima e massima previsti invece per quest’ultimo strumento. In generale questi titoli replicano esattamente l’andamento del prezzo del sottostante; a volte vi può essere anche un effetto leva, ossia il certificate viene costruito in modo da amplificare gli andamenti del prezzo del sottostante. Lo stile di investimento di un certificato è a gestione passiva del sottostante, il che implica che non è prevista alcuna commissione di gestione. Quando si acquista un certificato non si ha diritto a ricevere i dividendi distribuiti dal sottostante, in quanto questi rappresentano la fonte di finanziamento per l’emittente, per acquistare le op- zioni che danno vita al certificato stesso.
I certificates sono tipicamente soggetti al rischio di mercato, al rischio di mercato, variabilità del prezzo, al rischio di interesse, ,al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio emittente ed al rischio di complessità.
9. ETC
Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti de- rivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indi- rettamente all’andamento del sottostante. Similarmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni. Questi strumenti replicano passivamente la performance della materia prima o del paniere di materie prime a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei “cloni finanziari”.
L’investitore può quindi investire su una singola materia prima (oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco etc.) possibilità preclusa agli ETF che devono ga- rantire un certo grado di diversificazione per ragioni di natura regolamentare. Gli ETC non sono quindi fondi (OICR) ma sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon con scadenza illimitata) emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali. Ciò che accomuna gli ETC agli ETF è l’esistenza di un mercato primario e di un mercato secondario. Il mercato primario è accessibile esclusivamente agli intermediari autorizzati, mentre quello secondario è accessibile anche al mercato retail.
Gli ETC sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio emittente ed al rischio di complessità.
5. INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI E SUGLI INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX))
Servizio di gestione individuale di portafogli | |||
Tipologia costo | Descrizione | Misura | Modalità di pagamento |
1) Commissioni di costruzione portafoglio | A) Commissioni dovute per la costruzione iniziale del portafoglio del Cliente, o in occasione di apporti successivi. B) Commissioni dovute per la costruzione del portafoglio in occasione di cambi linea quando istruiti a meno di 6 mesi dal conferimento iniziale o dall’ultimo cambio linea richiesto. | 0,10% + IVA del patrimonio conferito in gestione. 0,10% + IVA del patrimonio in gestione. | Contestualmente al conferimento iniziale del patrimonio, con addebito sul conto di gestione. Contestualmente all’avvio dell’operazione di “cambio linea”, con addebito sul conto di gestione. |
2) Commissioni di gestione | Compenso per le attività di gestione degli strumenti finanziari ricompresi nel mandato del Cliente. Si veda l’Allegato 1 al contratto di gestione – “Caratteristiche della Gestione” per dettagli e aliquota applicata. | Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del patrimonio alla fine della singola giornata, il cui controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell’ultimo giorno lavorativo precedente. Le commissioni di gestione prevedono l’applicazione dell’IVA. | Addebito trimestrale ovvero infra trimestre in caso di chiusura del mandato sul conto di gestione. |
3) Commissioni di performance | Commissioni calcolate sulla eventuale “overperformance” del mandato rispetto alla variazione del parametro di riferimento nel periodo, ove previsto dalla linea di gestione prescelta. Si veda l’Allegato 1 al contratto di gestione – “Caratteristiche della Gestione” per dettagli e aliquota applicata. | Le commissioni di performance sono calcolate su base annua dell’overperformance realizzata al 31.12 di ciascun anno o nel periodo dell’anno in caso di estinzione del mandato ovvero di cambio della linea di investimento. Le commissioni di performance prevedono l’applicazione dell’IVA. | Addebitato sul conto di gestione. |
4) Recupero spese di negoziazione | Recupero delle spese costituite da commissioni di negoziazione, su titoli azionari ed obbligazionari, pagate dalla Banca a intermediari terzi ai quali la Banca trasmette gli ordini di investimento del Patrimonio del Cliente in esecuzione del mandato. Per il dettaglio dei nominativi dei suddetti intermediari terzi si rimanda alla “Informativa sulla strategia di trasmissione degli ordini”. | Titoli Azionari Mercato Italia: fino a 0,08% Mercato Estero: fino a 0,08% Titoli Obbligazionari Fino a 0,04% (con minimo 4 Euro per operazioni con alcuni intermediari terzi) Le condizioni variano da operazione ad operazione in relazione alle modalità concrete di esecuzione sulla base di quanto indicato nella “Informativa sulla strategia di trasmissione degli ordini”. | Addebito contestuale all’operazione di acquisto / vendita. La BANCA non applica alcuna commissione propria di negoziazione. |
5) Spese per invio rendiconti e ulteriore documentazione relativa al rapporto e alle operazioni eventualmente richiesta dal Cliente | Recupero delle spese sostenute per la produzione e l’invio delle comunicazioni. | Euro 5,00 per spese postali. | Addebito periodico sul conto di gestione. |
6) Recupero spese di chiusura mandato e prelievo | Recupero spese per l’attività gestoria ed amministrativa nonché relative ai costi sostenuti dalla Banca per le operazioni di regolamento delle operazioni di vendita degli strumenti finanziari conseguente alla richiesta di prelievo / chiusura mandato del Cliente. | I costi sostenuti dalla Banca per ogni strumento finanziario liquidato al fine di creare la provvista o trasferito presso il nuovo dossier indicato dal Cliente presso altro intermediario. | Addebito sul conto di gestione |
7) Recupero spese amministrative | Recupero delle spese amministrative, diverse di quelle di cui al punto 5, sostenute dalla Banca e connesse all’esecuzione del mandato di gestione e alla custodia degli strumenti finanziari detenuti all’interno del mandato. Considerata la molteplicità delle voci che potrebbero concorrere a formare il suddetto importo e quindi l’impossibilità di individuarle precisamente o di identificare i criteri oggettivi per la loro determinazione, al fine di dare certezza dell’onere al Cliente, le stesse sono addebitate in misura forfetaria. | 0,15% + IVA su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del patrimonio alla fine della singola giornata, il cui controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell’ultimo giorno lavorativo precedente. | Addebito trimestrale sul conto di gestione. |
8) Imposte pagate tramite l’intermediario | Imposta di bollo. Addebito imposte derivanti da redditi di capitale e redditi diversi di competenza del Cliente, sulla base del regime fiscale prescelto nel Contratto, come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In particolare, a titolo puramente informativo e non esaustivo: • regime fiscale del risparmio gestito; • regime fiscale del risparmio amministrato; • regime fiscale della dichiarazione; | Imposta di bollo sulle comunicazioni: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso: - 2‰ annuo, nei limiti di legge tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui l’intestatario del rapporto non rientri nella definizione di “Cliente” ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 38 del 16 febbraio 4 2011, in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti”, la Banca applicherà un imposta di bollo pari a 16 Euro all’apertura del rapporto e di 2 Euro all’invio di ogni estratto conto quando il saldo rendicontato sia superiore a 77,47 Euro. • (applicazione dell’imposta sostitutiva secondo le disposizioni e le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione del 26% sul risultato di gestione maturato nel periodo d’Imposta); • applicazione dell’imposta sostitutiva secondo le disposizioni e le modalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione del 26% su ciascuna plusvalenza o reddito diverso realizzato dal contribuente; • applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. • applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. | Addebito sul conto di gestione |
9) imposte non pagate tramite l’intermediario | a) Redditi da capitale e diversi nell’ipotesi in cui il Cliente opti per il regime fiscale della Dichiarazione. b) Imposta di successione e donazione. Nel caso in cui il patrimonio gestito individualmente sia oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l’intero valore dei medesimi concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta A tal fine la Banca fornirà indicazioni utili circa la composizione e la valorizzazione del patrimonio. c) Plusvalenze su depositi in valuta estera. È a cura del Cliente, che non ha optato per il regime fiscale del risparmio gestito, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l’autotassazione delle plusvalenze derivanti dai prelievi di valuta estera nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuta dal Cliente superi il controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui: art. 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter) del D.P.R. 917/1986. | Il Cliente dovrà provvedere all’autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste. Il Cliente dovrà provvedere all’autotassazione in sede di dichiarazione di successione / donazione secondo le modalità di legge previste. (*) Vedere schema Il Cliente dovrà provvedere all’autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste. | non applicabile non applicabile |
L’intermediario informa fin da ora il Cliente che potranno altresì emergere ulteriori costi, come nel caso delle linee di gestione che prevedono l’investimento in quote di OICR nelle quali saranno a carico del Cliente le commissioni e gli oneri previsti dai rispettivi prospetti informativi, nonché eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari o servizi di investimento ed accessori in questa sede indicati. Nel qual caso l’intermediario provvederà a darne comunicazione ai sensi di legge e di contratto.
SCHEMA TASSAZIONE SUCCESSIONI E DONAZIONI (*) | |
Soggetti | Imposta di successione / donazione |
• Coniuge; • Parenti in linea retta; | 4% (con franchigia di 1.000.000 Euro per ogni beneficiario) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario. |
• Fratelli e sorelle; | 6% (con franchigia di 100.000 Euro) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario. |
• Altri parenti; • Affini in linea retta; • Affini in linea collaterale fino al 3° grado; | 6% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario. |
• Altri. | 8% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario. |
(*) Permangono talune esclusioni per la determinazione della base imponibile dell’imposta di successione/donazione e talune specifiche disposizioni in caso di donazioni ai sensi della L. 104/1992.
CORRISPETTIVO TOTALE
Al fine di poter valutare il “Corrispettivo Totale”, non essendo possibile determinare un valore omnicomprensivo, si forniscono i seguenti dettagli
Tipo evento | costi e oneri da prendere in considerazione (rif. alle numerazioni di cui allo schema precedente) |
Apertura contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento; | Costi e oneri di cui ai punti 1, 4 |
Attività di Gestione dei portafogli; | Costi e oneri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
Chiusura contratto di gestione; | Costi e oneri di cui ai punti 4, 6, 8, oltre ai punti 2, 3, 5, 7 pro-rata |
INCENTIVI
Con l’espressione “incentivi” si intendono onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
La Banca non accetta e trattiene benefici monetari e/o benefici non monetari a meno che non rappresentino benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. La Banca si impegna a restituire al Cliente onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione al Servizio non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento ed informa lo stesso di tale circostanza nella rendicontazione periodica prevista dal Contratto.
La Banca comunicherà, anche in modo generico, prima della prestazione del Servizio, i benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento
Tipologia | Descrizione | Misura | Modalità di Corresponsione |
Tutti i servizi di investimento e/o accessori | Benefici non monetari di minore entità | Partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario/ prodotto assicurativo/servizio di investimento. |
6. INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il “Consulente Finanziario”:
(i) deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del Consulente Xxxxxxxxxxx stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
(ii) deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
(iii) nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
(iv) con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informa- zioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il Consulente Xxxxxxxxxxx deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il Consulente Finanziario è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti secondo quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento Intermediari;
(v) con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente Xxxxxxxxxxx deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
(vi) non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
(vii) deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi (quali ad esempio le Schede Prodotto, i KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati oppure i KID PRIIPs per i prodotti d’investimento o prodotti assicurativi d’investimento pre-assemblati nel caso in cui il Cliente sia un cliente al dettaglio), ove prescritti;
(viii) deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
(ix) può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
(x) nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
(xi) non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
(xii) non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari.
ATTESTAZIONE DI RICEZIONE
Il/I Cliente/i / dichiara/no di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del presente Contratto, i termini del presente documento, denominato “Informativa Precontrattuale”, che consta di complessive n. 19 pagine (inclusa la presente), comprensivo delle seguenti sottosezioni:
1. Informazione sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
2. Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente
3. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini
4. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi
5. Informazioni sui costi, sugli oneri e gli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento
6. Informazioni sulle principali regole di comportamento del consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti
Luogo e data .................................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1.✗
3.
2. 4.
CONTRATTO N.
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
CONTRATTO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO
Primo Intestatario
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Avvertenza
In caso di cointestazione del rapporto la Banca, qualora i cointestatari non dispongano diversamente mediante espressa indicazione del Profilo Convenzionale, considererà la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Primo Intestatario ai fini della valutazione di adeguatezza. La conoscenza ed esperienza presa in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza sarà invece quella del cointestatario disponente l’operazione. Sulle modalità di valutazione dell’adeguatezza in caso di cointestazione del rapporto si rimanda all’art. 20 delle Norme Generali, che il Cliente dichiara di aver letto e compreso.
Tutte le comunicazioni e le notifiche saranno inviate dalla Banca all’indirizzo del Primo Intestatario. Il Cliente può richiedere l’invio delle comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo (se diverso da quello del Primo Intestatario).
Destinatario Via/Piazza
C.A.P. Località
Secondo Intestatario / Rappresentante Legale (Barrare se non utilizzato)
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Partita IVA
Codice Fiscale
Telefono / Cellulare Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Mod. 131 - 04/2022 -
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Terzo Intestatario / Rappresentante Legale (Barrare se non utilizzato)
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Quarto Intestatario / Rappresentante Legale (Barrare se non utilizzato)
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Il/I Cliente/i autorizza/no non autorizza/no
la Banca ad inviare, con pieno effetto, tutte le comunicazioni nel corso del rapporto a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nelle generalità del Contratto.
Profilo convenzionale rilevante ai fini della valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointestato:
Primo intestatario Secondo intestatario Xxxxx intestatario Quarto intestatario
Ai fini del Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR) il Cliente, in relazione al presente Contratto, dichiara di essere: una controparte non finanziaria sottosoglia ex art. 9, comma 1-bis, del Regolamento EMIR
una controparte non finanziaria soprasoglia ex art. 10, comma 1, del Regolamento EMIR una controparte non finanziaria che non calcola le proprie posizioni in derivati OTC
Il Cliente, con la conclusione del presente contratto, si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali future variazioni della sua qualificazione di cui sopra al fine di consentire alla Banca di adempiere correttamente all’obbligo di reporting sulla medesima eventualmente gravante ai sensi del Regolamento EMIR. Laddove la Banca sia tenuta ad effettuare il reporting anche per conto del Cliente la stessa potrà richiedere allo stesso tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso, informazioni che è responsabilità del Cliente fornire in maniera corretta e tempestiva.
Con la presente, io/noi sottoscritto/i (di seguito, per brevità, congiuntamente il “Cliente”)
PREMESSO CHE
• Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito, la “Banca” o il “Gestore”) è autorizzata, tra l’altro, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli ai sensi della “Normativa di Riferimento” (per tale intendendosi la normativa italiana ed europea di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamen- to Europeo e del Consiglio (la “MiFID 2”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“MIFIR”) e la relativa regolamentazione di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il “TUB”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento (UE) 679/2016 – (GDPR);
• il Cliente ha esaminato, compreso, accettato e ricevuto le condizioni del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) in tempo utile prima della conclusione dello stesso non- ché ha preventivamente ricevuto, letto, compreso e accettato le “Norme che regolano il contratto di gestione di portafogli (Norme Generali)” (di seguito le “Norme Generali”) e i termini del documento denominato “Informativa Precontrattuale di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana” (di seguito, l’“Informativa Precontrattuale”) che contiene le seguenti sottosezioni: “Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”, “Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente”, “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti gestiti”, “Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi”, “Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento”, “Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti” in tempo utile prima della conclusione del Contratto;
• il Cliente ha altresì esaminato, compreso e accettato le caratteristiche della linea di gestione che costituiscono l’Allegato 1 del presente contratto (di seguito, la “Linea di Gestione” o, al plurale, le “Linee di Gestione”);
• il Cliente è stato invitato dalla Banca, nel colloquio preliminare con il medesimo intercorso, a fornire tutte le informazioni che la legge indica per la sua classificazione in
una delle tre categorie di cliente al dettaglio o cliente professionale o controparte qualificata;
• il Cliente ha quindi ricevuto e compilato, prima della conclusione del Contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della propria situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare i rischi connessi agli investimenti, e dei propri obiettivi di investimento, comprensiva della sua tolleranza al rischio (di seguito, il “Questionario”);
• il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all’acquisizio- ne, da parte della Banca, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
• sulla base delle informazioni fornitegli, la Banca ha classificato il Cliente come “cliente al dettaglio”;
• il Cliente è stato debitamente informato, prima della conclusione del contratto, della correlazione esistente tra il rendimento atteso e la rischiosità di un investimento in
prodotti e strumenti finanziari, tale per cui a un rendimento più alto corrisponde una maggiore esposizione al rischio di subire perdite;
• il Cliente ha preso quindi atto della categoria a lui assegnata dalla Banca;
• in caso di conclusione del presente Contratto fuori sede, l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, facendo pervenire alla Banca o al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito, il “Consulente Finanziario” o plurale i “Consulenti Finanziari”) un’apposita comunicazione scritta;
• in caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
• dichiara di aver ricevuto copia della presente proposta di Xxxxxxxxx e dell’Allegato n. 1 – Caratteristiche della Gestione;
• prende atto che il domicilio eletto dalla Banca ai sensi dell’art. 21 delle Norme Generali è Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Cliente conferisce alla Banca l’incarico di prestare in suo favore il servizio di gestione avente ad oggetto il proprio portafoglio, così conferito:
A
assegno circolare non trasferibile numero ............................................... emesso da ...................................................................................................................
di Euro ed emesso all’ordine di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana, da accreditare sul conto gestione per conto terzi
ed intrattenuto presso la Banca Depositaria ed allegato al presente modulo;
B
assegno bancario non trasferibile numero ............................................... tratto sulla banca ..........................................................................................................
di Euro ed emesso all’ordine di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana, da accreditare sul conto aperto sul conto terzi
intestato alla Banca ed intrattenuto presso la banca depositaria (di seguito, “Banca Depositaria” o, al plurale, “Banche Depositarie”) ed allegato al presente modulo;
C
D
a mezzo bonifico bancario di Euro sul conto di gestione per conto terzi a Voi intestato ed intrattenuto presso la Banca Depositaria;
con trasferimento da altro intermediario degli strumenti finanziari in relazione ai quali ha dato disposizione per la loro immissione nel conto di deposito strumenti finanziari - gestione conto terzi intestato a Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana ed intrattenuto presso la Banca Depositaria come risultanti dalla lettera di conferma che verrà inviata dalla Banca.
ED IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL PROPRIO PORTAFOGLIO IL CLIENTE:
1. ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”), autorizza la Banca ad agire anche in nome proprio, e per suo conto, nella gestione del portafoglio;
2. prende atto:
- che la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di cui al presente Contratto sarà effettuata in conformità Norme Generali ed alle caratteristiche della/e Linea/e di Gestione scelta/e ai sensi dell’art. 1. delle Norme Generali, tra quelle proposte dalla Banca (di seguito, l’“Allegato 1”);
- che la valutazione del patrimonio iniziale sarà effettuata applicando i criteri indicati nell’art. 13 della Norme Generali e con riferimento alla data di sua effettiva disponi- bilità per la Banca;
- che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari, di cui si avvalga la Banca, di riscuotere denaro contante, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore che non sia intestati o girati alla Banca, muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente;
- che i servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che gli stessi comportano a suo carico oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- che, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l’eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
3. ha letto ed approva le Norme Generali contenute nel presente Contratto, che dichiara di aver altresì ricevuto;
4. per l’ipotesi in cui il Contratto sia cointestato a più soggetti, approva che il regime di operatività del Contratto sia a “firma disgiunta”, salvo diversa indicazione da parte
del Cliente da darsi per iscritto;
5. quanto al regime fiscale applicabile ai redditi delle attività finanziarie:
a) con riferimento ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 461 del 21 Novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, comunica che per il corrente anno intende optare per l’applicazione del:
regime fiscale del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione tempo per tempo vigente sul risultato di gestione maturato nel periodo d’Imposta); regime fiscale del risparmio amministrato ex art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione tempo per tempo vigente su ciascuna plusvalenza o provento realizzato dal contribuente – salvo quanto di seguito);
regime fiscale della dichiarazione (tassazione nell’ambito della dichiarazione annuale dei redditi secondo le disposizioni e le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.461/97); di effettuare le operazioni nell’esercizio di impresa commerciale. Rientrano in questa casistica: imprenditori individuali con titoli afferenti l’attività d’impresa, società di persone o capitali, enti commerciali e consorzi garanzia fidi;
di non essere soggetto all’imposta in quanto soggetto esente IRES o soggetto ente pubblico (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986).
b) ai sensi di quanto previsto dagli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (rispettivamente sostituito ed introdotto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 461/97) in materia di ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate in società di capitali non relative ad impresa ai sensi dell’art. 65 del
D.P.R n.917/1986 prende atto del fatto che sarà applicata la ritenuta a titolo d’imposta/imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente;
c) prende atto del fatto che l’opzione espressa ha effetto per il periodo d’imposta corrente e per i futuri e che, qualora intendesse modificare l’opzione, sarà necessario concludere il presente Contratto e sottoscriverne uno nuovo con il nuovo regime fiscale prescelto;
d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione (quali, a titolo esemplificativo, il superamento della soglia rilevante per le partecipazioni qualificate o redditi conseguenti nell’ambito di attività di impresa) che sia suscettibile di non rendere più applicabile il regime fiscale prescelto;
e) prende atto che il domicilio eletto dalla Banca ai sensi dell’art. 21 delle Norme Generali è Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
6. da atto che la presente proposta viene formulata sulla base delle proprie specifiche esigenze e volontà essendo il risultato di una trattativa privata condotta personalmente;
7. prende atto che, in caso di accettazione da parte della Banca della proposta di Contratto del Cliente, un esemplare del Contratto verrà rilasciato debitamente sottoscritto per accettazione da parte di soggetto abilitato a rappresentare la Banca medesima.
Luogo e data ........................................................................................................
Firma del/i cliente/i
1. ✗
2.
3. 4.
Istruzioni particolari per l’esecuzione del servizio di gestione dedotto in Contratto (spazio da barrare se non utilizzato)
Luogo e data ........................................................................................................
1. ✗
2.
Firma del/i cliente/i
3. 4.
Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Cliente dichiara di aver attentamente esa- minato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:
• art. 1: (comma 2) casi di superamento delle percentuali di investimento in strumenti e prodotti finanziari indicati nelle linee di gestione - (comma 4) con- ferimento del Patrimonio mediante trasferimento di strumenti finanziari: efficacia probatoria della lettera di conferma;
• art. 2: (comma 2) facoltà di agire in nome proprio e per conto del cliente – (comma 3) utilizzo leva finanziaria – perdite eccedenti il patrimonio conferito in gestione – (comma 4) deposito di somme di denaro e modalità di custodia e sub – deposito di strumenti finanziari – (comma 8) assenza di obblighi in capo alla Banca di verificare le partecipazioni rilevanti possedute dal Cliente presso la Banca mediante altro rapporto contrattuale oppure altri intermediari – (comma 9) impegno del Cliente a non vincolare a qualsiasi titolo in favore di chiunque il proprio portafoglio – (comma 10) diritto di pegno e ritenzione in capo alla Banca – (comma 12) compensazione tra conti del medesimo Cliente – (comma 13) esclusioni o limitazioni di responsabilità della Banca;
• art. 3: conseguenze ed effetti degli ordini dei Clienti – (comma 1) facoltà della Banca di non eseguire e trasmettere gli ordini – (comma 4) facoltà della
Banca di modificare il parametro di riferimento;
• art. 4: delega di gestione;
• art. 5, comma 3: garanzie a valere sul patrimonio;
• art. 11: conflitti di interesse e incentivi;
• art. 12, comma 5: approvazione tacita della documentazione;
• art. 15: modalità di comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al Cliente;
• art. 17, comma 2: messa a disposizione del Cliente del patrimonio in caso di decesso;
• art. 17: recesso della Banca, clausola risolutiva espressa, facoltà della Banca di liquidare gli strumenti e i prodotti finanziari in gestione in caso di sciogli- mento del contratto – messa a disposizione del Cliente delle disponibilità liquide dello stesso a seguito del soddisfacimento da parte della Banca dei propri diritti in caso di scioglimento del Contratto;
• art. 18: modifiche al contratto;
• art. 19: cointestazione del rapporto;
• art. 20, comma 5: sopravvenuta inadeguatezza complessiva delle Linee di Gestione;
• art. 20, comma 7: onere del Cliente di informare la Banca su variazioni relative alla sua esperienze e conoscenza in materia di investimenti, alla sua situazione finan- ziaria, ai suoi obiettivi di investimento;
• art. 21, comma 2: invio delle comunicazioni a mezzo posta elettronica;
• art. 22: foro esclusivo;
• art. 23: vendita in danno.
Luogo e data ........................................................................................................
1. ✗
2.
Firma del/i cliente/i
3. 4.
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
Identificazione del Cliente
Il sottoscritto dichiara di aver proceduto alla identificazione del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.
..................................................................................................................
Soggetto che procede all’identificazione Cognome e Nome
Per accettazione
..................................................................................................................
Firma del soggetto per la verifica di autenticità della/e firma/e anche ai sensi del D.lgs. 90/2017 già D.lgs. 231/2007
..................................................................................................................
Luogo e data
..................................................................................................................
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) - Succursale Italiana
Nome del Consulente Finanziario / Private Banker di riferimento: .........................................................................................................................................
Da compilare in caso di Offerta fuori sede
Domicilio del Consulente Finanziario ...........................................................................................................................................................................................
Iscrizioni all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede con delibera n° ................................................................. del ............................................
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI (Norme Generali)
Art. 1 – Oggetto del Contratto e natura del servizio di gestione
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Banca svolge il servizio di gestione indivi- duale di portafogli di investimento (di seguito, anche il “Servizio”): caratteristica del Servizio è il conferimento da parte del Cliente di un patrimonio per l’investimento del quale è attribuito mandato alla Banca che lo esercita, in maniera discrezionale e individualizzata, con le modalità e i limiti previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa.
2. Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente sceglie una o più Linee di Gestione tra quelle proposte dalla Banca, nelle quali sono determinate le caratteristiche specifiche della gestione. Le percentuali di investimento in strumenti finanziati indicate nel dedicato allegato della/e Linea/e di Gestione prescelta/e possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegna- zioni gratuite, fluttuazioni dei mercati, ecc.) o di operazioni derivanti da scelte di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, cambi linea di investimento, ecc.). L’Allegato 1 – Caratteristiche della Linea di Gestione contiene altresì l’indicazione del livello di rischio assegnato alla Linea di Gestione scelta dal Cliente, rappresentato attraverso l’uti- lizzo di una scala numerica che va da 1, livello minimo di rischio, a 5, livello massimo, calcolato sulla base del Conditional VaR (CVar), che rappresenta il livello di rischio di mercato all’interno del portafoglio in un periodo di tempo specifico. Il CVaR è ottenuto prendendo una media ponderata delle perdite “estreme”, oltre il punto limite del Valore a Rischio (Value At Risk o VaR). Mentre il VaR rappresenta una perdita monetaria massima rispetto al contro- valore della posizione collegata all’investimento in un determinato orizzonte temporale e a fronte di un certo livello di probabilità, il CVaR è la perdita prevista se la soglia del caso peggiore (VaR) viene superata. Il CVaR utilizzato dalla Banca è calcolato con probabilità pari al 95% e orizzonte temporale giornaliero.
3. Il patrimonio conferito in gestione (di seguito, il “Patrimonio”) può essere costituito solo da strumenti e prodotti finanziari - con tutti i diritti, proventi e frutti comunque maturati - e dagli importi liquidi apportati inizialmente e nel perdurare del contratto, ovvero rivenienti dalle operazioni di investimento e disinvestimento derivanti dall’attività di gestione.
4. Il conferimento iniziale del Patrimonio dovrà avvenire, possibilmente in un’unica soluzione, mediante assegno bancario o circolare non trasferibile emesso all’ordine di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto di gestione Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana conto terzi acceso presso la/le Banca/che Depositaria/e (di seguito, anche complessivamente, la “Banca Deposi- taria”) indicata/e al Cliente al momento dell’apertura del Contratto. Qualora il Patrimonio sia conferito in tutto o in parte in strumenti finanziari, questi dovranno essere trasferiti dal Cliente, previa accettazione degli stessi da parte della Banca, sul conto di deposito strumenti finanziari – gestione conto terzi intestato a Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana acceso presso la Banca Depositaria. In questo caso la Banca, a seguito del ricevimento degli strumenti finanziari, trasmetterà al Cliente una lettera di conferma contenente il dettaglio degli strumenti finanziari ricevuti e i loro valori di carico come risul- tanti dai flussi informativi degli intermediari trasferenti. Tale lettera di conferma farà piena prova del Patrimonio conferito dal Cliente mediante trasferimento di strumenti finanziari.
5. Il Patrimonio potrà essere in ogni momento, vigente il Contratto, incrementato dal Cliente con ulteriori apporti effettuati con le modalità sopra previste per il conferimento iniziale. In ogni caso i conferimenti successivi non potranno essere inferiori alla cifra minima prevista dalla Linea/e di Gestione sottoscritta/e dal Cliente. La Banca si riserva la facoltà di accettare conferimenti inferiori a quelli prefissati. L’istruzione del Cliente di versare somme di denaro e/o di depositare strumenti e prodotti finanziari varrà di per sé come affidamento in gestione delle somme e dei prodotti in questione.
Art. 2 – Esecuzione del Contratto e modalità di gestione
1. La gestione inizierà non appena avrà acquisito efficacia il Contratto e, comunque, non prima che il Patrimonio sia, almeno in parte, nella disponibilità della Banca. Nel caso in cui il Patri- monio sia conferito a mezzo assegno bancario, il conferimento si intenderà effettuato salvo buon fine e la Banca avrà la facoltà di non iniziare la gestione prima di aver avuto conferma del buon fine del versamento.
2. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, il Cliente autorizza la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente. La Banca, è espressamente autorizzata ad agire, a propria discrezione, anche in nome e per conto del Cliente. La Banca, coerentemente con le caratteristiche della/e Linea/e di Gestione può compiere per conto del Cliente, nell’e- secuzione del Contratto, ogni tipo di operazione, senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente, salvo che, pur nel rispetto della vigente normativa, non sia diversa- mente previsto nella/e Linea/e di Gestione. La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia operativa, anche per quanto concerne la tempistica e le modalità di investimento del Patri- monio, e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione, inclusi la costituzione di provviste e/o garanzie, senza necessità di assenso da parte del Cliente.
3. La Banca non può, salvo diversa previsione delle Parti, all’interno della/e singola/e Linea/e di Gestione, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Il Cliente prende atto che l’uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità potrebbe provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione, calcolate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente per i rendiconti periodici. Fermo restando ciò e quanto previsto ai successivi art. 8, 9 e 10, il Contratto non prevede particolari restrizioni alle operazioni che la Banca può compiere: in ogni caso il Cliente potrà sempre prescrivere per iscritto limitazioni attinenti l’attività di gestione nonché revocare, anche solo in parte, le autorizzazioni dedotte in Contratto.
4. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a:
- depositare nei “Conti di gestione per conto terzi” aperti presso la Banca Depositaria a nome della Banca ogni importo liquido di cui è eventualmente costituito il Patrimonio del Cliente, consapevole che sui medesimi conti potranno essere depositate anche le somme liquide di altri clienti;
- depositare e far custodire in “conti deposito titoli per conto terzi” aperti presso la Banca Depositaria a nome della Banca gli strumenti finanziari di cui è composto il Patrimonio del Cliente, con facoltà di: (i) subdepositarli presso altre banche, altri “depositari abilitati” e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano o meno la custodia e l’amministrazione anche accentrata o in monte, e altri “organismi di deposito centralizzato”, italiani ed esteri e di (ii) autorizzare la Banca Depositaria ai sensi dell’art. 1717, comma 2, Cod. Civ. a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi agli strumenti finanziari subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti, ovvero, per l’esecuzione di ordini su mercati esteri, i propri corrispondenti.
4. bis. Nel caso in cui la Banca abbia conti terzi accesi presso più di una Banca Depositaria, la posizione liquida depositata da Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana su ogni Banca Depositaria è afferente ad ogni cliente in misura proporzionale alla liquidità totale tempo per tempo presente riferita a ciascun cliente in base alle scritture interne della Banca stessa. Tale criterio di ripartizione del Patrimonio dei Clienti rileva anche ai fini di quanto previsto al successivo comma 5 in relazione alla retrocessione ai clienti degli interessi corrisposti dalla Banca Depositaria sul conto di gestione per conto terzi.
5. La Banca retrocede al Cliente gli interessi, se positivi, corrisposti sul conto di gestione per conto terzi dalla Banca Depositaria, proporzionalmente alla liquidità media nel periodo del Cliente, dedotto un punto percentuale. La retrocessione si riferisce limitatamente agli interessi maturati sul conto di gestione per conto terzi denominati in EUR (Euro) e USD (Dollaro USA); negli altri casi nulla viene riconosciuto al Cliente. L’accredito e la relativa evidenza avverrà nel rendiconto successivo all’effettivo accredito sul conto di gestione per conto terzi da parte della Banca Depositaria. In caso di estinzione infra periodo, l’accredito verrà fatto pro-rata sulla base dei dati a disposizione della Banca al momento della estin- zione della gestione stessa.
6. Il Patrimonio del Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca, della Banca Depositaria e degli eventuali subdepositari o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.
7. La Banca, fermo quanto previsto al successivo art. 4, è autorizzata a farsi sostituire per il compimento di atti relativi all’esecuzione della gestione del Patrimonio e degli atti strumentali alla stessa, con facoltà di scegliere liberamente anche i soggetti depositari, subdepositari e corrispondenti, sia in Italia che all’estero.
8. Qualora il Patrimonio venga investito in titoli azionari emessi da società italiane, la Banca comunicherà in tempo utile al Cliente le operazioni effettuate per suo conto che comportino il superamento, in aumento o diminuzione, dei limiti percentuali stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi in tema di segnalazioni obbligatorie delle partecipazioni. Per l’applicazione del presente comma, la Banca terrà conto soltanto delle azioni in cui è investito il Patrimonio. La Banca non avrà l’obbligo di verificare né l’entità, né la tipologia delle partecipazioni già possedute dal Cliente presso altri intermediari, per le quali sussi- stano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza ovvero alla società partecipata, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni, cumulate con quelle eventualmente acquisite nell’ambito dell’attività di gestione, possano determinare obblighi di comunica- zione o di autorizzazione.
9. Il Cliente garantisce con il proprio Patrimonio le obbligazioni assunte nei confronti della Banca nonché quelle contratte per suo conto verso terzi nell’esecuzione del Contratto; tale garanzia si intende costituita sin d’ora dal Cliente a titolo di pegno regolare sul credito, anche futuro esistente sul conto di gestione dello stesso Cliente, nonché a titolo di vincolo reale e/o irregolare sull’intero patrimonio, con diritto di sequela a favore della Banca. Salve le garanzie costituite in favore della Banca ai sensi del Contratto o ai sensi di un diverso contratto ad esso collegato, il Cliente si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, il proprio portafoglio.
00.Xx Banca è in ogni caso investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.
00.Xx Cliente prende atto e accetta che nel caso in cui il Patrimonio sia conferito in tutto o in parte mediante trasferimento di strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 1 comma 4, così come nel caso di variazione della Linea di Gestione ai sensi del successivo art. 7, l’investimento del Patrimonio potrebbe risultare disallineato e non coerente con le caratteri- stiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente stesso, per il tempo che la Banca riterrà necessario od opportuno per l’effettuazione delle operazioni di smobilizzo dei precedenti investimenti e reinvestimento del ricavato in conformità alla Linea di Gestione.
12.Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di Conto Corrente e/o Deposito Titoli, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
00.Xx Banca non sarà responsabile per l’impossibilità o la difficoltà di trasferire titoli dovuta all’esistenza di vincoli di legge, statutari o contrattuali o comunque aventi l’effetto di limitare la libera trasferibilità degli strumenti o prodotti finanziari che rientrino o debbano rientrare nel portafoglio, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula del presente Contratto.
14.Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la Banca adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, secondo quanto riportato nell’Informativa Precontrattuale. La Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque inter- mediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei Clienti e delle operazioni relative ai rapporti di gestione in essere nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
Art. 3 – Ordini del Cliente
1. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l’esecuzione di parti- colari operazioni (di seguito, anche l’“Ordine”), purché coerenti con le caratteristiche della Linea di Gestione. La Banca rifiuterà di eseguire l’Ordine qualora lo stesso risulti inade- guato e/o incoerente al profilo del Cliente e/o alle caratteristiche di investimento della Linea di Gestione nonché al controvalore ritenuto congruo per la linea di gestione medesima, restando in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordine e ne dà immediata informazione al Cliente. La Banca rifiuterà altresì l’esecu- zione dell’Ordine tutte le volte in cui questo alteri le caratteristiche della Linea di Gestione. La Banca può rifiutarsi, inoltre, di dare esecuzione a istruzioni incomplete o incorrette. La Banca informerà il Cliente, con il mezzo che riterrà più opportuno, delle istruzioni che non riterrà complete o corrette. La Banca non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che la Banca riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consue- tudini e le prassi di mercato italiani o esteri, o contrarie alla prassi operativa della Banca.
2. La Banca darà attuazione all’Ordine del Cliente, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, fatto comunque salvo il diritto di recesso e ferma restando a carico del Cliente ogni conseguenza per l’operazione effettuata in esecuzione del predetto Ordine. A tale riguardo, il Cliente è stato informato ed è consa- pevole che con il proprio Ordine: (i) il Cliente può determinare scostamenti del risultato della propria gestione rispetto al parametro di riferimento concordato nella Linea di Gestione (di seguito, il “Benchmark”) e, più in generale rispetto ad altre analoghe gestioni effettuate dalla Banca; nonché (ii) la Banca non sarà tenuta a rispettare, per gli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal Cliente nell’Ordine, la policy di esecuzione e trasmissione degli ordini dalla stessa adottata e sarà sollevata da ogni conseguenza pregiudizievole relativa all’esecuzione dell’ordine secondo le istruzioni ricevute dal medesimo Cliente; e (iii) in tal caso, conseguentemente la Banca non potrà essere ad alcun titolo ritenuta responsabile qualora nell’esecuzione delle operazioni medesime non siano realizzate le migliori condi- zioni possibili. L’Ordine potrà essere impartito alla Banca in forma scritta, anche a mezzo fax, o telefonicamente; modalità diverse saranno ammesse solo se concordate per iscritto con la Banca. Nel caso in cui l’Ordine sia impartito telefonicamente, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente conferma via fax di tali istruzioni prima di darvi corso.
3. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni e le comunicazioni elettroniche che danno luogo o possono dare luogo ad operazioni. Il Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni e che, su sua richiesta ed a sue spese, ne potrà ricevere copia. È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
4. Il Cliente è informato del fatto che, in virtù delle istruzioni specifiche dallo stesso impartite, il parametro di riferimento eventualmente indicato dalla Banca nell’Allegato 1 – Caratteristiche della Linea di Gestione potrà risultare non più significativo. In tal caso, la Banca avrà facoltà di modificare tale parametro di riferimento in qualunque momento e senza preavviso. La comunicazione della variazione di tale parametro, nei casi previsti dalla presente clausola, potrà essere eseguita dalla Banca con i mezzi indicati al successivo art. 18.
Art. 4 – Delega di gestione
1. La Banca, salvo eventuali limitazioni contenute nella Linea di Gestione, è autorizzata a delegare, in tutto o in parte (ad esempio per categorie di strumenti finanziari o per settori merceologici degli stessi), la gestione del Patrimonio del Cliente a soggetti terzi debitamente autorizzati (nel Paese di origine, anche se si tratta di intermediari situati in un paese extra- comunitario). La delega può essere conferita anche a intermediari appartenenti al Gruppo Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx.
2. Nel caso in cui la Banca si avvalga della facoltà di delegare la gestione del Patrimonio del Cliente, darà comunicazione a quest’ultimo delle generalità del delegato, dell’oggetto della delega nonché ogni altro dettaglio rilevante della delega stessa. Analogamente la Banca darà comunicazione al Cliente di ogni eventuale successiva variazione della delega stessa o della sua eventuale revoca.
3. Resta inteso che la delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Banca delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall’intermediario delegato.
Art. 5 – Rischi del servizio di gestione individuale di portafogli
1. Il Cliente è consapevole che ogni operazione di gestione del Patrimonio è compiuta per suo conto ed a sue spese e si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alla operazioni previste dalla Linea di Gestione che la Banca potrà effettuare in esecuzione del Contratto.
2. Il Cliente prende atto che l’attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del Patrimonio, indipendentemente dalla misura della Leva Finanziaria, ovvero dal Benchmark.
3. Il Cliente dichiara di essere consapevole che gli investimenti effettuati per suo conto dalla Banca possono comportare un vincolo a valere sul Patrimonio quale margine di garanzia idoneo all’effettuazione delle relative operazioni di investimento. Tale garanzia si intende sin d’ora costituita a titolo di pegno regolare e/o di vincolo regolare e irregolare sull’intero Patrimonio.
4. La Banca informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto di rendiconto (o dall’accensione del rapporto se il Cliente non ha ancora ricevuto il primo rendiconto), subisce un deprezzamento del 10 % e successiva- mente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo con le modalità previste al successivo art. 21.
Art. 6 – Prelievi
1. Nel corso del rapporto il Cliente può richiedere, con le modalità previste al precedente art. 3 per il conferimento degli ordini, la restituzione parziale o totale del suo Patrimonio.
Art. 7 – Variazione della Linea di Gestione
1. Il Cliente può richiedere di variare, in ogni tempo mediante sottoscrizione di un apposito atto integrativo del presente Contratto, la Linea di Gestione, scegliendone altra compresa fra quelle offerte dalla Banca, e sottoscrivendo l’apposito modulo contenente le istru- zioni di cambio linea e un nuovo “Allegato n. 1 – Caratteristiche della Linea di Gestione”.
Il mutamento delle caratteristiche della gestione non comporta effetti novativi rispetto agli investimenti e ai disinvestimenti effettuati nel quadro della Linea di Gestione precedente. La Banca provvederà ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o di disinvesti- mento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del patrimonio gestito alle caratteristiche della nuova Linea di Gestione.
Art. 8 – Operazioni su strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati
1. Compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta, e salvo più restrittive disposizioni del Cliente, la Banca può inserire nel Patrimonio strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore del Patrimonio del Cliente. Le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
2. La percentuale di cui al precedente comma può essere superata, a condizione che il Cliente rilasci, a seguito di proposta della Banca, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all’esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l’autorizzazione la Banca comunicherà al Cliente i seguenti elementi, i quali andranno riportati nella premessa all’au- torizzazione medesima:
- lo strumento finanziario oggetto dell’operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamento;
- la quantità ed il prezzo prevedibilmente applicato all’operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;
- le ragioni per le quali l’operazione è ritenuta opportuna, o comunque utile, per il Cliente.
3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito.
4. Nel caso di superamento dei limiti di cui al comma 1 per cause diverse dagli acquisti effet- tuati sulla base della autorizzazioni di cui al comma 2 e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo tenendo conto dell’interesse dell’investitore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:
- Titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE;
- Titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;
- Titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all’OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all’OCSE o aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
- Titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all’OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all’OCSE ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenete all’OCSE ed aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all’OCSE;
- Titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all’OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenenti all’OCSE;
- Titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all’OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all’OCSE ed aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
- Azioni ed altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all’OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all’OCSE;
- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all’OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all’OCSE.
6. Ai fini del presente articolo, gli strumenti finanziati oggetto di collocamento finalizzato all’ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni.
Art. 9 – Operazioni di pronti contro termine
1. La Banca può concludere operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del Patrimonio gestito esclusivamente a condizione che dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
Art. 10 – Operazioni aventi ad oggetto vendite allo scoperto, premi e strumenti finan- ziari derivati, illiquidi o ad alta volatilità
1. Il Gestore, ove previsto dalla Linea di Gestione, può concludere operazioni aventi ad oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti derivati a condizione che le operazioni siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
2. Il Gestore può concludere, per finalità di impiego del Patrimonio gestito, operazioni di prestito titoli e di riporto esclusivamente a condizione che tali operazioni:
a) abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
b) siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati soggetti a vigilanza di stabilità.
3. Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste al precedente comma.
Con riferimento ai contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente (FX Forward physically settled), il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca, conformemente alle previsioni delle sue procedure di gestione del rischio, non costituisce o raccoglie margini di variazione laddove la sua controparte nell’operazione sia diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento. Il Cliente è altresì consapevole ed accetta che, con riferimento a tali contratti, le procedure di gestione del rischio della Banca prevedono che non vengano raccolti margini inziali.
4. Compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta dal Cliente e, comunque, ove la Linea di Gestione lo consenta, la Banca può utilizzare strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili.
Art. 11 – Conflitti di interessi e incentivi
1. Al Cliente è stata dettagliatamente illustrata la politica di gestione adottata dalla Banca per evitare che gli eventuali conflitti di interesse nei quali può incorrere nella prestazione del Servizio incidano negativamente sugli interessi del Cliente; il Cliente è stato altresì informato che tuttavia tali misure non escludono in tutti i casi il rischio che dall’operatività in conflitto di interessi possa derivare nocumento al Cliente stesso.
2. In particolare la Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla Normativa di Riferimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento o dei servizi accessori o di una loro combinazione, tra la Banca stessa
(inclusi dirigenti, dipendenti e Consulenti Finanziari) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti stessi.
3. Della natura e delle fonti dei conflitti dai quali potenzialmente potrebbe derivare nocumento al Cliente è stata inoltre data ampia e dettagliata informativa nell’allegato denominato Infor- mativa Precontrattuale e, in particolare, nella sottosezione denominata Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela.
4. Il Cliente, pertanto, pienamente informato e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere la Banca nella prestazione del Servizio, nonché delle conseguenze e rischi degli stessi, preso atto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, condividendola, autorizza, per quanto occorre possa, la Banca ad effettuare, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 Cod. Civ., con o per conto del Cliente, le operazioni in conflitto di interessi come indicate nella citata Informativa Precontrattuale.
5. La Banca non accetta e trattiene benefici monetari e/o non monetari a meno che non rappresentino benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferi- mento. La Banca si impegna a restituire al Cliente onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione al Servizio non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento ed informa lo stesso di tale circostanza nella rendicontazione periodica prevista dal Contratto.
6. La Banca comunicherà, anche in modo generico, prima della prestazione del Servizio, i benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento.
Art. 12 – Rendiconto
1. Alla fine di ogni trimestre solare la Banca invia il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il “Rendiconto”). Il Rendi- conto è redatto ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato n. 565/2017 del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”) e contiene le informazioni ivi previste:
- il nome dell’intermediario;
- il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente al dettaglio;
- il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del Rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del Rendiconto;
- l’importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del Rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
- un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il Cliente;
- l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
- informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
- per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’art. 59, Par. 4, lettere da c) a l) del Regolamento Delegato, ove pertinenti, a meno che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 2 del presente articolo.
2. Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca, per iscritto, di ricevere il Rendiconto di cui al presente comma con cadenza mensile.
3. Qualora la Linea di Gestione sia caratterizzata da una leva finanziaria superiore a 1, il Rendiconto sarà trasmesso dalla Banca al Cliente mensilmente alla fine di ogni mese solare e sarà riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso.
4. Nel caso di cessazione del Contratto per recesso del Cliente o della Banca, al Cliente verrà inviato il Rendiconto di chiusura rapporto, nel tempo più breve possibile, tenendo comunque conto che, in caso di operazioni a termine, la chiusura del rapporto avverrà solamente trascorsa la data di scadenza delle suddette operazioni.
5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
Art. 13 – Criteri di valutazione degli strumenti finanziari
1. La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (in mercati di Stati appar- tenenti all’OCSE istituti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate della autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell’emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. “mark to market”);
c) per i titoli trattati al “corso secco”, il prezzo è espresso al “corso secco”, con separata
evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli “zero coupon” il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezza- mento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi
sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regola- mentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo, il valore coincide con l’ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
h) per le operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
La valutazione degli strumenti finanziari di cui è composto il Patrimonio del Cliente è effet- tuata quotidianamente.
Art. 14 – Xxxxx, oneri ed oneri fiscali
1. Prima della prestazione del Servizio la Banca fornisce le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi prestati e dei prodotti e strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca e restituiti ai Clienti, nonché in merito all’effetto dei costi sulla redditività, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
2. La Banca, con le modalità di cui all’art. 21 del presente Contratto, invierà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi prestati e dei prodotti e strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca e restituiti al Cliente, nonché agli effetti dei costi sulla redditività nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresenta- zione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.
3. La Banca ha diritto a ricevere i compensi ed il rimborso delle spese, dirette ed indirette, e degli oneri fiscali come dettagliatamente indicato nell’informativa sui costi e oneri, conse- gnata previamente al Cliente e allegata all’Informativa Precontrattuale.
4. A fronte di modifiche normative e regolamentari comportanti l’introduzione di nuove imposte o tasse gravanti sul Cliente, queste saranno automaticamente addebitate al Cliente stesso.
5. Il valore del Patrimonio, al fine dell’applicazione delle Commissioni di Gestione e del Recupero Spese Amministrative, è determinato con i criteri di cui al precedente art. 13.
6. Il pagamento di quanto dovuto avverrà trimestralmente a mezzo di addebito sul conto di gestione o, nel caso di cui al successivo art. 17, in occasione del Rendiconto di chiusura rapporto.
Art. 15 – Comunicazione delle variazioni rilevanti alle informazioni fornite al Cliente
1. Le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni fornite al Cliente prima della sottoscri- zione del presente Contratto - ossia le informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi, sugli strumenti e prodotti finanziari e i rischi connessi, sui costi oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del cliente, sulla policy adottata dalla banca in tema di trasmissione degli ordini (di seguito anche “le Informazioni di cui in premessa”) - saranno validamente comunicate dalla Banca al Cliente a mezzo posta prioritaria o lettera raccomandata o telefax all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del Contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all’indirizzo e-mail di posta elettronica dallo stesso indicato nel Contratto o comunque indicato successivamente per iscritto, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail.
3. In ogni caso le suddette variazioni ed aggiornamenti delle Informazioni di cui in premessa potranno essere pubblicate sul sito internet della Banca liberamente accessibile al Cliente nel rispetto della normativa vigente e mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.
Art. 16 – Efficacia del Contratto
1. In caso di offerta fuori sede, l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni dalla data della sua sottoscrizione da parte del Cliente; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al suo Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese né penalità né corrispettivo alcuno.
2. In caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consu- matore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
3. Coerentemente con quanto previsto ai precedenti commi, la gestione inizierà non prima che il contratto abbia acquisito efficacia e sempre che a tale data il patrimonio sia almeno in parte nella disponibilità della Banca; analogamente, qualora il Cliente impartisca Ordini alla Banca nel periodo di sospensione dell’efficacia del Contratto, gli stessi si considereranno conferiti nel solo momento in cui il Contratto sarà divenuto efficace. In questo caso sarà onere del Cliente revocare l’ordine impartito ogni qualvolta nella decorrenza del periodo di sospensione dell’efficacia del Contratto le condizioni di mercato siano mutate e risultino tali da rendere l’operazione non più conveniente per il Cliente medesimo. Rimane salva anche in questo caso la facoltà della Banca di rifiutare l’esecuzione dell’ordine impartito dal Cliente.
Art. 17 – Durata del Contratto, recesso e risoluzione
1. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi 10 (dieci) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comuni- cazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo ai sensi della normativa vigente, la Banca recede dal Contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente.
Costituisce in ogni caso giusta causa di recesso la sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali o a procedure a queste analoghe previste nel paese di residenza del Cliente.
2. In caso di recesso, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente, a spese di quest’ultimo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, entro i tempi tecnici necessari, i prodotti e gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, redigendo un rendiconto di fine rapporto a tale data, ai sensi del precedente art. 12. L’obbligo di consegna dei prodotti e degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide si intenderà assolto nel momento in cui la Banca impartirà alla Banca Depositaria l’ordine di trasferirli al Cliente, presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatti i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari a tali diritti. La Banca, salvo diversa espressa istruzione del Cliente, avrà comunque la facoltà di procedere alla liquidazione degli strumenti e prodotti finanziari e di mettere a disposizione del Cliente il controvalore in denaro, dopo il relativo incasso.
3. Il recesso non comporta alcuna penalità per il Cliente, fermo il rimborso di quanto da lui dovuto alla Banca per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti.
4. Restano impregiudicate le operazioni degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Resta inteso che la Banca si asterrà da ulteriori atti di gestione, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio, ovvero si tratti di concludere eventuali operazioni in corso.
5. Qualora il Cliente richieda alla Banca una modifica della classificazione a lui assegnata anteriormente alla conclusione del presente Xxxxxxxxx quale cliente al dettaglio o cliente professionale e la Banca ritenga di non accettare tale richiesta, la mancata accettazione da parte della Banca varrà agli effetti della presente disposizione quale recesso della stessa.
6. La Banca potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., con comuni- cazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A.R. o per fax, in caso di inadem- pimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.
7. In caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l’esercizio del mandato a vendere di cui al successivo art. 23 del presente Contratto, fatto salvo l’obbligo del Cliente di rimborsare le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 18 – Modifiche al Contratto
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamente.
4. In caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materia.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
Art. 19 – Cointestazione del rapporto
1. Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascun cointestatario può disporre singolarmente del patrimonio in gestione, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e modifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad un solo dei cointestatari, con effetto anche nei confronti degli altri.
3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti gli intestatari del rapporto. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca, la modifica delle facoltà o la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. e siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comuni- cazione stessa; ciò anche quando dette revoche o rinunce siano state depositate e rese pubbliche ai sensi della legge, o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca, finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.
6. La Banca deve pretendere l’accordo di tutti i cointestatari per dare corso a qualsiasi loro disposizione, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione con lettera racco- mandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca, finché non siano decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, inviata all’indirizzo indicato nelle premesse del presente Contratto.
7. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, la gestione si interrompe e ciascuno degli altri conserva, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità disposte dalle normative vigenti in materia, il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analo- gamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente ovvero, ove nominato, tramite il rappresentante della comunione ereditaria, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di soprav- venuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente.
8. Nei casi di cui al comma precedente, per la sola parte caduta in successione (quota di perti- nenza del cointestatario deceduto), la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointe- statari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal rappresentante della comunione ereditaria o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, ovvero nel caso in cui l’incarico originario prevedesse per i cointestatari la possibilità di operare solo congiuntamente. Resta inteso che per la parte non caduta in successione ai sensi di legge, il cointestatario rimarrà libero di disporne in via esclusiva trattandosi di quota di sua esclusiva pertinenza, potendo altresì richiederne il trasferimento.
Art. 20 – Valutazione di adeguatezza
1. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su:
- conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente;
- situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite;
- obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
a. per quanto riguarda le informazioni concernenti esperienza e conoscenza in materia di investimenti e di strumenti finanziari la Banca terrà conto delle risposte rese dal cointe- statario che dispone l’investimento;
b. per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento i cointestatari provvederanno ad indicare all’accensione del rapporto oppure tramite successiva comunicazione scritta il profilo del cointestatario che deve essere preso in considera- zione dalla Banca ai fini della valutazione di adeguatezza quale profilo convenzionale. In mancanza di tale indicazione, il Profilo di Rischio di riferimento utilizzato dalla Banca sarà quello del Primo Intestatario del presente Contratto.
9. Nel caso di rapporti intestati a una persona giuridica/ente, la valutazione di adeguatezza è effettuata dalla Banca in considerazione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente oltre che del profilo di conoscenza ed esperienza del soggetto autorizzato a rappresentare il Cliente.
10.Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui
che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria, l’orizzonte temporale, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio del soggetto rappresentato sulla base delle indicazioni del giudice tutelare ed il profilo di esperienza e conoscenza del rappresentante legale.
00.Xx caso di rapporti oggetto di intestazione fiduciaria, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento al soggetto fiduciante, i cui dati saranno raccolti dalla società fiduciaria tramite il modello di questionario predisposto dalla Banca.
Art. 21 – Invio comunicazioni
1. Salvo quanto eventualmente diversamente previsto in Contratto, le comunicazioni e ogni altra dichiarazione dalla Banca al Cliente sarà validamente effettuata a mezzo posta ordinaria, prioritaria o lettera raccomandata o, ancora, fax ai rispettivi indirizzi e recapiti indicati in Contratto, oppure fatti conoscere successivamente per iscritto.
2. Nel caso in cui il Cliente abbia autorizzato la Banca ad effettuare le comunicazioni all’in- dirizzo e-mail di posta elettronica dallo stesso indicato nel Contratto o comunque indicato successivamente per iscritto, ogni comunicazione della Banca verrà validamente effettuata al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail.
3. Le comunicazioni e dichiarazioni del Cliente alla Banca dovranno essere effettuate all’in- dirizzo della Banca indicato in Contratto o, se diverso, in quello indicato nell’Informativa Precontrattuale.
Art. 22 – Legge applicabile, giurisdizione italiana e foro competente
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connessa è competente la giurisdizione italiana.
2. Ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del contratto è esclusivamente il Tribunale di Milano.
Art. 23 – Responsabilità del Cliente e vendita in danno
1. Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle proprie obbligazioni come previste dal presente Contratto, la Banca lo diffida a mezzo raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari, la Banca avvertirà il Cliente del proprio proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere le proprie obbligazioni.
Art. 24 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Eventuali reclami avanzati nei confronti della Banca dovranno essere inviati all’indirizzo della stessa indicato in epigrafe all’attenzione della Funzione Compliance.
2. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento.
3. Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni (dal ricevimento del reclamo da parte della Banca) e qualora non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conci- liazione, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finan- ziarie (ACF). L’ACF si occupa delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecentomila/00 (500.000,00). Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.
4. In ogni caso, resta ferma la possibilità per il cliente di attivare il procedimento di media- zione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.
Art. 25 – Obblighi dichiarativi in relazione al regime fiscale (i) dei redditi finanziari di fonte U.S.A. – c.d. Normativa QI – e dello status soggettivo – c.d. Normativa FATCA; (ii) ai fini del C.R.S. (Common Reporting Standard)
Art. 25.1 – Normativa Qualified Intermediary
Il Cliente dichiara di essere informato e di aver preso atto degli obblighi di dichiarazione e di aggiornamento in ordine allo status fiscale; oltre che (limitatamente ai rapporti intestati a Entità a intendersi sia enti sia società di persone e/o capitali) dei propri “titolari effettivi” (cfr. art. 1 lett. pp) e art. 20 D.Lgs n. 90/2017 già D. Lgs. n. 231/07 della normativa antiriciclaggio) e in capo al medesimo ascritti nei confronti delle autorità fiscali americane; obblighi indicati, a titolo meramente informativo, con richiamo al capitolo 3 del Codice federale d’imposta USA (Internal Revenue Code – IRC), al Qualified Intermediary Withholding Agreement (QIA) di cui alla IRS Revenue Procedure 2017-15 stipulati con l’Agenzia delle Entrate U.S.A. (Internal Revenue
Service – IRS) dalla Banca, nonché alle successive Revenue Procedures e Notices dell’IRS aventi ad oggetto l’attuazione del citato capitolo 3 dell’IRC, la cui comprensione integrale e attuazione rimane a carico del Cliente cui compete, ove necessario, provvedere a chiedere ogni idoneo e preventivo supporto professionale esterno.
Conformemente alla normativa americana, si avverte specificamente che NON si potrà né procedere all’acquisto né mantenere in capo al Cliente strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti conformemente al diritto americano, nell’ipotesi in cui il Cliente sia residente fiscal- mente negli Stati Uniti.
Qualora la Banca non sia in grado di trasmettere alle autorità fiscali americane le informazioni che lo riguardano, anche a seguito di una mancata comunicazione in aggiornamento da parte del Cliente delle suddette informazioni, poiché trattasi di obblighi ascritti al medesimo Cliente, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tale omissione.
Art. 25.2. Dichiarazione ai fini (i) della “Normativa FATCA” e (ii) del “CRS” (Common Reporting Standard)
Il Cliente, inoltre, è pienamente informato e prende atto che:
(i) La normativa FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) recepita in apposito accordo bilaterale U.S.A. - Italia, completa la normativa Qualified Intermediary ed impone agli istituti finanziari non americani di fornire all’amministrazione fiscale americana informazioni sui clienti titolari di rapporti che possono essere dichiarati US Person ai sensi della suddetta normativa.
Si presumono, pertanto, rapporti riconducibili a US Person quelli i cui titolari (inclusi i co-intestatari per i rapporti intestati a persone fisiche e i titolari effettivi, come definiti dalla normativa antiriciclaggio, per gli enti e/o le società) rispondono positivamente a uno dei seguenti elementi informativi “US Indicia” (anche Indizi) di conti statunitensi e confermati dall’analisi documentale, salva diversa indicazione da parte del Cliente da far pervenire alla Banca in forma scritta:
1) identificazione del Titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
2) luogo di nascita negli Stati Uniti;
3) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (anche una casella postale statuni-
tense o un indirizzo “c/o” statunitense);
4) attuale numero di telefono statunitense;
5) ordini di bonifico permanente a favore di un conto negli Stati Uniti;
6) procura o delega conferita a un soggetto il cui indirizzo è negli Stati Uniti;
7) indirizzo “c/o” o di fermo posta statunitense che rappresenta l’unico indirizzo del Titolare
del conto dichiarato alla Banca.
Il Cliente è tenuto, quale condizione per la costituzione del rapporto, a certificare, mediante specifica dichiarazione a rendersi conformemente all’apposito modulo predisposto dalla Banca, la propria residenza fiscale e il proprio status FATCA.
In caso di presenza di (i) residenza fiscale americana; (ii) “US Indicia”, salvo possa essere fornita apposita documentazione contraria valutata come idonea dalla Banca; il Titolare dovrà trasmettere alla Banca anche il modello “Form W-9” (US Entity - US citizen - US resident) debitamente compilato e firmato o, alternativamente, il modello “Form W-8BEN-E” (Certificate of status of beneficial owner for United States Tax Withholding and Reporting- Entities) o il Modello “Form W-8IMY” (Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow- Through Entity, or certain US Branches for United States Tax Withholding and Reporting).
In difetto del rispetto dell’obbligo di consegna del suindicato modello “Form W-9” o, alternativamente, del modello “Form W-8BEN-E”, del Modello “Form W-8IMY” o prova documentale comprovante la residenza fiscale sin d’ora, resta inteso che la Banca dovrà e, conseguentemente, si intenderà autorizzata, a versare all’IRS l’imposta del 30% (o nella diversa misura dell’aliquota di tempo in tempo vigente) calcolata sul corrispettivo lordo della vendita e sui redditi maturati e maturandi, in base a quanto stabilito dalle citate normative ai sensi della normativa FATCA.
Se il Cliente ritiene di non essere residente ai fini fiscali negli U.S.A., permane l’obbligo in capo al medesimo di completare l’apposito modulo di certificazione predisposto dalla Banca unitamente all’allegazione di idonea documentazione giustificativa. In assenza di documenti probanti, pertanto, la Banca sarà tenuta a considerare il rapporto come intestato a un soggetto americano con i conseguenti effetti sopra richiamati. (Aggiornamento) Il Cliente è, altresì, tenuto a informare, tempestivamente e in aggiornamento, la Banca su qualsivoglia cambiamento in grado di modificare il proprio status fiscale assumendosene ogni responsabilità al riguardo.
La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze dell’avvenuta comunicazione di informazioni all’amministrazione fiscale e, in relazione alla presenza di indizi a valere sul rapporto e/o nell’ambito della movimentazione finanziaria, potrà effettuare richieste di approfondimento al Cliente, anche richiedendo apposita documentazione integrativa.
(ii) Ai fini della dichiarazione CRS (Common Reporting Standard), analogamente a FATCA, per i cittadini non residenti e/o con doppia/plurima residenza fiscale e/o gli enti e le società non residenti, gli istituti finanziari dovranno procedere ad acquisire i dati di residenza fiscale al fine di consentire lo scambio di dati e informazioni tra le differenti Autorità fiscali interna- zionali. Tale comunicazione è, altresì, richiesta dalla Banca, al fine di consentire alla stessa la corretta applicazione delle normative fiscali in accordo con la normativa vigente.
Per l’effetto, la Banca impone prima dell’accensione di ogni rapporto contrattuale, anche in aggiornamento in caso di modifiche intercorse a valere su rapporto contrattuale in essere, che il Cliente dichiari e aggiorni la propria residenza fiscale, mediante l’apposito modulo predisposto dalla stessa, assumendosene ogni responsabilità al riguardo; la Banca, altresì, si riserva il diritto di chiedere ogni informazione e/o documento integrativo a supporto delle verifiche sulle dichiarazioni rese dal Cliente.
Luogo e data ........................................................................................................
1. ✗
2.
Firma del/i cliente/i
3. 4.