Le differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia
Le differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia
CORTE DI CASSAZIONE, sezione III civile, sentenza 3 novembre 2021, n. 31313; Pres. Frasca
– Est. Xxxxxxx
[Garanzie – Garanzie personali – Fideiussione – Contratto autonomo di garanzia – Garantievertrag – Exceptio doli – Pagamento a prima richiesta]
Massima – La fideiussione è volta a tutelare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un’obbligazione autonoma e diversa, poiché non rivolta al pagamento del debito principale, ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. L’inserimento nel contratto dell’espressione «a prima richiesta e senza eccezioni» dovrebbe orientare l’interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell’art. 1957 c.c. e si caratterizza per l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, ferma restando l’esperibilità dell’exceptio doli (Massima non ufficiale).
Fatto – La società Alfa conveniva in giudizio la società Beta, la società Gamma e la compagnia Delta, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’insussistenza del diritto di Beta di esigere la cauzione prestata dalla compagnia Delta mediante due polizze fideiussorie, nonché, in via subordinata, che venisse dichiarata l’avvenuta estinzione delle garanzie prestate dalla compagnia Delta, ai sensi dell’art. 1956 c.c., e che fosse dichiarato estinto il diritto della compagnia Delta di agire in regresso nei confronti di Xxxx. La società Gamma, difatti, in vista della partecipazione a una gara, aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con la società Alfa, a mente del quale, in caso di aggiudicazione della gara, Gamma avrebbe concesso ad Alfa la sublicenza d’uso dei marchi oggetto della gara; Alfa, in cambio, si era obbligata nei confronti della compagnia Delta in ordine al deposito cauzionale da costituire in favore di Beta e all’eventuale azione di regresso della garante. Dopo aver vinto la gara, Xxxxx aveva stipulato le due polizze fideiussorie oggetto di controversia, sottoscritte altresì da Alfa, obbligata in solito con Gamma. Quest’ultima si rendeva però inadempiente, sicché Beta, una volta comunicata ad Alfa la risoluzione del contratto tra essa e Gamma per inadempimento di quest’ultima, procedeva all’escussione delle polizze fideiussorie prestate da Delta; di qui l’iniziativa giudiziaria di Alfa, obbligata in regresso, finalizzata a bloccare tale escussione.
La Corte d’appello confermava la decisione del Tribunale, là dove aveva affermato che le polizze concluse tra Alfa e Delta erano da ritenersi contratti autonomi di garanzia, con conseguente esclusione della possibilità di applicare il citato art. 1956 c.c., in quanto dal
testo delle condizioni generali di assicurazione risultava l’espresso riferimento all’obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni. Contro la sentenza ricorre Alfa, lamentando, tra gli altri motivi di censura, l’errata qualificazione delle garanzie prestate da Delta in favore di Beta come contratti autonomi di garanzia, anziché come fideiussioni.
Questioni – A) Con la pronuncia in epigrafe, la S.C. respinge il motivo formulato dalla ricorrente e rigetta il ricorso. In primo luogo, la Corte, richiamando giurisprudenza costante, ribadisce l’ontologica distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, atteso che la prima è volta a tutelare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, mentre il secondo fissa in capo al garante un’obbligazione autonoma e distinta, orientata all’indennizzo del creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
B) In secondo luogo, la S.C. precisa che la presenza nel contratto dell’espressione «a prima richiesta e senza eccezioni» o di espressioni equipollenti, essendo incompatibile con l’elemento dell’accessorietà, implica la ricostruzione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia. Ne è corollario la disapplicazione dell’art. 1956 c.c., concernente la liberazione del fideiussore per fatto del creditore e dell’art. 1957 c.c., relativo all’onere del creditore garantito di far valere, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, la propria pretesa nei confronti del debitore principale. Tale ultima norma postula difatti l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento, che viene eliso in caso di garanzia a prima richiesta, tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale.
Resta tuttavia confermata l’operatività dell’exceptio doli, atteso che la deroga al meccanismo dell’accessorietà non può convertirsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, a maggior ragione se abusiva e fraudolenta.
Precedenti – A) Per quanto attiene alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella gravante sull’obbligato principale. Se la fideiussione mantiene il carattere accessorio, limitandosi a rafforzare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, il Garantievertrag si connota di una funzione «cauzionale», consistente nell’indennizzo del creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale (cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, pubblicata nelle principali riviste, tra cui, Banca borsa tit. cred., II, 424, con note di XXXXX e BARILLÀ, Contratti, 2010, 453, con nota di XXXXXXX, Giust. civ., 2010, I, 1365, con note di LAMORGESE e XXXXXXXXX, Corr. giur., 2010, 1034, con
nota di XXXXX e Nuova giur. civ. comm., I, 921, con nota di XXXXX). In senso conforme, tra le altre, Cass., 21 gennaio 2020, n. 1186, in Notariato, 2020, 280; Cass., 11 dicembre 2019,
n. 32402, in St. iuris, con nota di ZANOVELLO; Cass., 22 novembre 2018, n. 30181 in Mass. Giust. civ., 2019.
B) In merito, invece, agli elementi sintomatici del contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza maggioritaria tende ad attribuire, in via automatica, la qualifica di contratto autonomo di garanzia al negozio che presenta, all’interno del regolamento, la clausola identificata dall’espressione «a prima richiesta e senza eccezioni» o da espressioni equipollenti, a meno che non risulti una diversa volontà delle parti. In questi termini, da ultimo, Cass., 31 maggio 2021, n. 15091, in Pluris, ribadisce che «in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia». In senso conforme, ex multis, Cass., 3 dicembre 2020, n. 27619, in Mass. Giust. civ., 2021 e Cass., 19 febbraio 2019, n. 4717, in Pluris.
Non manca, tuttavia, un orientamento minoritario secondo cui la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» non sarebbe di per sé incompatibile con l’accessorietà e non rileverebbe, di tal guisa, quale indice sintomatico del contratto autonomo di garanzia (Cass., 1° luglio 1995, n. 7334, in Pluris; Cass., 14 luglio 1994, n. 6604, in Banca borsa tit. cred., 1995, II, 422). Nello specifico, siffatto indirizzo si sofferma sulla necessità di prendere in considerazione l’accordo nel suo complesso, dovendo l’interprete valutare l’effettiva volontà dei paciscenti di derogare al regime dell’accessorietà. La ricostruzione in esame è stata riproposta, più recentemente, da Cass., 9 agosto 2016, n. 16825, in Mass. Giust. civ., 2016, che ha ritenuto preferibile demandare al giudice di merito l’accertamento circa l’intenzione delle parti di derogare all’art. 1957 c.c. a seguito dell’inserimento nel regolamento della clausola «a prima richiesta e senza eccezioni». Ciò in quanto, l’ammissione di una deroga implicita, secondo la Corte, comporterebbe, per un verso, uno svilimento della ratio di “protezione” del fideiussore, riconducibile all’art. 1957 c.c. a prescindere dall’esistenza del vincolo di accessorietà, per l’altro, il conferimento alla clausola di un ruolo cruciale ai fini della qualificazione dell’accordo come contratto autonomo di garanzia. Posizione analoga era già stata assunta da Xxxx., 17 giugno 2013, n. 15108, in Foro pad., 2013, I, 400 con nota di SMANIOTTO, allorquando aveva sottolineato che la presenza della clausola in esame non risulta di per sé decisiva, dovendosi piuttosto far riferimento alla relazione che le parti hanno voluto instaurare tra la garanzia e il contratto garantito.
Da ultimo, con riguardo alle eccezioni opponibili, la giurisprudenza ritiene che, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, ma può sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia. È poi sempre ammessa, come si è in
precedenza evidenziato, l’exceptio doli (tra le pronunce più recenti: Cass., 19 luglio 2021, n. 20632, in DeJure; Cass., 21 giugno 2018, n. 16345, ivi).
Nota bibliografica – I caratteri del Garantievertrag e le differenze tra quest’ultimo e la fideiussione sono stati ampiamente indagati dalla dottrina. Tra i contributi più risalenti si segnalano PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in ID. (a cura di), Le operazioni bancarie, II, Xxxxxxx, 1978, 1045 ss.; ID., Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, in Banca borsa tit. cred., 1985, I, 169 ss.; XXXXXXX, Il contratto autonomo di garanzia, ivi, 1982, I, 171 ss.
Tra i contributi monografici e in volume: PONTIROLI, Le garanzie autonome ed il rischio del creditore. Un contributo alla lettura del sistema, Cedam, 1992; XXXXXXXXXXX, I contratti autonomi di garanzia, Utet, 1995; XXXXXXX, Garanzie personali, in Trattato di diritto civile diretto da Xxxxx, X, Utet, 2009, 437 ss.; XXXXXX, Le garanzie del credito. Fideiussione e garanzie autonome, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Xxxxxxx, 2010, 775 ss.; NAVARRETTA, Il contratto autonomo di garanzia, in GITTI, XXXXXXX e NOTARI (a cura di), I contratti per l’impresa, I, Produzione, circolazione, gestione, garanzia, Il Mulino, 2012, 553 ss.; D’ORTA, Il contratto autonomo di garanzia tra esigenze del mercato ed esercizio del diritto, Giappichelli, 2018.
Tra i contributi in rivista: BARILLÀ, Le Sezioni unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “storica” fa chiarezza sui differenti modelli di garanzie bancarie autonome, in Banca borsa tit. cred., 2010, II, 279 ss.; XXXXX, Un tentativo (non convincente) di “definitivamente chiarire” la differenza tra fideiussione e Garantievertrag, ivi, 425 ss.; XXXXXXXXX, Il contratto autonomo di garanzia nell’evoluzione giurisprudenziale, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 435 ss.; XXXXXXXXX, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le sezioni unite, in Giust. civ., 2011, I, 497 ss.; FRIGENI, Riflessioni sul contratto autonomo di garanzia, in Vita not., 2013, 565 ss.; XXXXXXX, La valenza delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” nella qualificazione dei negozi di garanzia personale del credito, ivi, 2014, 577 ss.; CAPPAI, Il contratto autonomo di garanzia nel commercio internazionale, in Riv. dir. civ., 2015, 127 ss.; CUCCOVILLO, Garanzia “a prima domanda” e funzione cauzionale, in Banca borsa tit. cred., 2015, II, 408 ss.; MONTANARI, Qualche considerazione a margine della Corte di Cassazione n. 15108 del 2013: le clausole “a prima richiesta”, “senza eccezioni” e “a prima richiesta e senza eccezioni” tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2015, 113 ss.; XXXXX, Gli indici denotativi della garanzia autonoma nella recente giurisprudenza di legittimità, in Contratti, 2016, 135 ss.; MONTANARI, Garanzia autonoma e autonomia privata, in Banca Borsa tit. cred., 2017, I, 347 ss.; FIORENTINO, Il labile confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala fede del creditore garantito, in Eur. dir. priv., 2021, 137 ss.
Xxxxxxx Xxxx
Dottorando di ricerca in diritto privato